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Sentenza 27 giugno 2025
Sentenza 27 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Spoleto, sentenza 27/06/2025, n. 326 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Spoleto |
| Numero : | 326 |
| Data del deposito : | 27 giugno 2025 |
Testo completo
N. 524/2023 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di SPOLETO
Il Tribunale ordinario di Spoleto riunito in camera di consiglio in persona dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Claudia Matteini Presidente rel.
Dott.ssa Sara Trabalza Giudice
Dott. Alberto Cappellini Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado, iscritta al n. 524/2023 R.G., rimessa al Collegio per la decisione all'esito dell'udienza del 30.04.2025, vertente
TRA
(C.F. , nato Valtopina il 24/5/1968, residente in Parte_1 C.F._1
Valtopina, Via Rancole 10 rappresentato e difeso dall'Avv. Stefania Filipponi ed elettivamente domiciliata, giusta procura in atti, in Foligno, Via N. Sauro 4/b, presso il Difensore;
- RICORRENTE –
e
(C.F. ), nata il [...] a [...] e residente in Controparte_1 C.F._2
(06034) Foligno fraz. S. Eraclio, Via Edmondo De Amicis n. 3 (PG), rappresentata e difesa dall'Avv.
Gennaro Esibizione, ed elettivamente domiciliato, giusta procura in atti, in Foligno, Via Mentana n. 42, presso il Difensore;
- RESISTENTE –
Con l'intervento del Pubblico Ministero in sede artt. 71 e 473bis14 co. 3 c.p.c.
Oggetto: Divorzio, conclusioni congiunte pagina 1 di 4 CONCLUSIONI CONGIUNTE
Le parti, con note dattiloscritte trasmesse ex art 127 ter cpc in sostituzione dell'udienza del 30.04.2025, hanno chiesto concordemente l'accoglimento delle seguenti conclusioni congiunte, come da accordo del 9.12.2024:
“
1. Dichiarare ai sensi dell'art. 3, n. 2), lett. b), L. 898/1970 la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato in Foligno in data 29/07/2000, da nato Parte_1
Valtopina il 24/5/1968 – cod. – residente in [...] e C.F._1
nata a [...] il [...], - cod. fisc. – ed ivi residente in [...]C.F._2
Via E. De Amicis, trascritto nei registri di stato civile del Comune di Foligno al n. 87 parte II Serie A anno 2000;
2. ordinare al Cancelliere di trasmettere copia della sentenza, dopo il passaggio in giudicato, all'ufficiale di stato civile del Comune di Foligno per le annotazioni e le incombenze di legge;
3. porre a carico di , con decorrenza gennaio 2025, l'importo complessivo di € Parte_1
600,00 mensili a titolo di contributo per il mantenimento delle figlie e (€ Per_1 Persona_2
300,00 ciascuna), maggiorenni ma non economicamente autosufficienti;
importo soggetto a rivalutazione annuale ISTAT;
4. , provvederà al pagamento, a decorrere da gennaio 2025, nella misura del 50%, Parte_1 delle spese straordinarie necessarie per le figlie, preventivamente concordate e documentalmente provate, secondo le modalità definite dal protocollo di intesa stipulato in data 25/5/2016 tra il
Tribunale di Perugia e l'Ordine forense;
con esclusione degli interventi dentistici già effettuati, per un ammontare complessivo di € 5.600,00, che rimangono a carico del padre nella misura del 60%, pari ad € 3.360,00.
5. Le spese e le competenze legali del presente procedimento si intendono integralmente compensate tra le parti;
i rispettivi procuratori dichiarano di rinunciare al vincolo di solidarietà.
6. Le parti dichiarano inoltre di rinunciare, fin da ora, alla impugnazione della emananda sentenza”.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
DELLA DECISIONE
Premesso in fatto
Con ricorso depositato il 24.02.2023, ha adito il Tribunale di Spoleto Parte_1 chiedendo che fosse dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto pagina 2 di 4 con in data 29.07.2000 in Foligno e trascritto nei registri dello Stato Civile Controparte_1 del medesimo Comune al n. 87, parte II, Serie A, anno 2000.
Il ricorrente ha esposto che:
- dalla loro unione sono nate due figlie, n data 7.09.2002 e in data 29.04.2005, Per_1 Per_2 entrambe maggiorenni ma non economicamente autosufficienti;
- di essersi separati con sentenza del Tribunale di Spoleto n. 621/2022 del 26.09.2022;
- di non essersi riconciliati essendosi protratto ininterrottamente lo stato di separazione.
La parte ha quindi concluso affinché il Tribunale dichiarasse la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra le Parti, affidare la figlia (all'epoca della domanda minorenne) ad Per_2 entrambi i genitori con collocamento prevalente presso la madre;
disporre a carico del Parte_1
l'importo complessivo di euro 500,00 mensili (250,00 a figlia) a titolo di contributo al mantenimento delle figlie non economicamente autosufficienti;
spese straordinarie al 50% tra i genitori.
si è costituito in giudizio con comparsa di costituzione 28.04.2023, Controparte_1 associandosi alla domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio ma chiedendo di prevedere a carico del un assegno divorzile di euro 400,00 mensili;
contributo paterno al mantenimento di Parte_1 complessivi euro 650,00 mensili, rivalutabili Istat;
oltre al 60% delle spese straordinarie. Il tutto con vittoria delle spese di lite.
Il Presidente, alla prima udienza, ha confermato in via provvisoria le condizioni della separazione e rimesso le parti davanti al Giudice Istruttore.
Concessi i richiesti termini ex art. 183, co. 6 c.p.c., con ordinanza riservata del 30.11.2023, il Giudice istruttore ha formulato alle parti una proposta conciliativa ex art. 185 bis c.p.c. rinviando per valutare l'accettazione o meno della proposta.
All'udienza del 13.03.2024 solo la parte Resistente ha dichiarato di accettare la proposta conciliativa formulata.
Quindi, ammessi i mezzi istruttori richiesti ed istruita la causa con la escussione dei testi delle parti, la causa è stata differita più volte per ragioni di carico di ruolo del giudice istruttore.
All'udienza del 30.04.2025, sostituita dallo scambio di note scritte ex art. 127 ter cpc, le parti hanno dichiarato di aver raggiunto un accordo e chiesto concordemente l'accoglimento di conclusioni congiunte.
Quindi, la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione.
Gli atti sono stati trasmessi al PM in sede. pagina 3 di 4 Considerato in diritto
Ricorrono le condizioni fissate dagli artt. 2 e 3 comma 1 n. 2 lett. b) della L. 1 dicembre 1970, n. 898 per la proponibilità e l'accoglimento della domanda.
Lo stato di separazione sussistente tra i coniugi per il prescritto termine, infatti, risulta dimostrato dalla prodotta copia della summenzionata sentenza, mentre la protrazione di tale regime per un periodo eccedente il prescritto termine deve presumersi, non essendone stata eccepita l'interruzione.
L'impossibilità della ricostruzione della comunione spirituale e materiale tra le parti, per come allegata, si può fondatamente desumere dal periodo di separazione trascorso, sintomo inequivoco della definitiva e irreversibile frattura del consorzio coniugale.
Deve, dunque, pervenirsi alla pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio alle conclusioni concordate dalle parti considerato che le stesse non si pongono in contrasto con motivi di ordine pubblico e che appaiono conformi agli interessi delle parti e della prole, ormai maggiorenne seppur non ancora economicamente autosufficiente.
Le spese di lite devono essere compensate, in ragione dell'intervenuto accordo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Spoleto, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, disattesa o rigettata ogni diversa ed ulteriore domanda, eccezione, deduzione, istanza così provvede:
- DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra Parte_1
e in data 29.07.2000 in Foligno e trascritto nei registri
[...] Controparte_1 dello Stato Civile del medesimo Comune al n. 87, parte II, Serie A, anno 2000;
- DISPONE sulle condizioni di divorzio, per come indicato in parte motiva alle condizioni concordate che qui si intendono integralmente richiamate e ritrascritte;
- ORDINA all'Ufficiale di stato civile del Comune di Foligno di procedere alla annotazione della presente sentenza nel Registro dello Stato civile degli Atti di matrimonio;
- DICHIARA le spese integralmente compensate.
Spoleto 24.06.2025
Il Presidente est.
Claudia Matteini
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di SPOLETO
Il Tribunale ordinario di Spoleto riunito in camera di consiglio in persona dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Claudia Matteini Presidente rel.
Dott.ssa Sara Trabalza Giudice
Dott. Alberto Cappellini Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado, iscritta al n. 524/2023 R.G., rimessa al Collegio per la decisione all'esito dell'udienza del 30.04.2025, vertente
TRA
(C.F. , nato Valtopina il 24/5/1968, residente in Parte_1 C.F._1
Valtopina, Via Rancole 10 rappresentato e difeso dall'Avv. Stefania Filipponi ed elettivamente domiciliata, giusta procura in atti, in Foligno, Via N. Sauro 4/b, presso il Difensore;
- RICORRENTE –
e
(C.F. ), nata il [...] a [...] e residente in Controparte_1 C.F._2
(06034) Foligno fraz. S. Eraclio, Via Edmondo De Amicis n. 3 (PG), rappresentata e difesa dall'Avv.
Gennaro Esibizione, ed elettivamente domiciliato, giusta procura in atti, in Foligno, Via Mentana n. 42, presso il Difensore;
- RESISTENTE –
Con l'intervento del Pubblico Ministero in sede artt. 71 e 473bis14 co. 3 c.p.c.
Oggetto: Divorzio, conclusioni congiunte pagina 1 di 4 CONCLUSIONI CONGIUNTE
Le parti, con note dattiloscritte trasmesse ex art 127 ter cpc in sostituzione dell'udienza del 30.04.2025, hanno chiesto concordemente l'accoglimento delle seguenti conclusioni congiunte, come da accordo del 9.12.2024:
“
1. Dichiarare ai sensi dell'art. 3, n. 2), lett. b), L. 898/1970 la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato in Foligno in data 29/07/2000, da nato Parte_1
Valtopina il 24/5/1968 – cod. – residente in [...] e C.F._1
nata a [...] il [...], - cod. fisc. – ed ivi residente in [...]C.F._2
Via E. De Amicis, trascritto nei registri di stato civile del Comune di Foligno al n. 87 parte II Serie A anno 2000;
2. ordinare al Cancelliere di trasmettere copia della sentenza, dopo il passaggio in giudicato, all'ufficiale di stato civile del Comune di Foligno per le annotazioni e le incombenze di legge;
3. porre a carico di , con decorrenza gennaio 2025, l'importo complessivo di € Parte_1
600,00 mensili a titolo di contributo per il mantenimento delle figlie e (€ Per_1 Persona_2
300,00 ciascuna), maggiorenni ma non economicamente autosufficienti;
importo soggetto a rivalutazione annuale ISTAT;
4. , provvederà al pagamento, a decorrere da gennaio 2025, nella misura del 50%, Parte_1 delle spese straordinarie necessarie per le figlie, preventivamente concordate e documentalmente provate, secondo le modalità definite dal protocollo di intesa stipulato in data 25/5/2016 tra il
Tribunale di Perugia e l'Ordine forense;
con esclusione degli interventi dentistici già effettuati, per un ammontare complessivo di € 5.600,00, che rimangono a carico del padre nella misura del 60%, pari ad € 3.360,00.
5. Le spese e le competenze legali del presente procedimento si intendono integralmente compensate tra le parti;
i rispettivi procuratori dichiarano di rinunciare al vincolo di solidarietà.
6. Le parti dichiarano inoltre di rinunciare, fin da ora, alla impugnazione della emananda sentenza”.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
DELLA DECISIONE
Premesso in fatto
Con ricorso depositato il 24.02.2023, ha adito il Tribunale di Spoleto Parte_1 chiedendo che fosse dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto pagina 2 di 4 con in data 29.07.2000 in Foligno e trascritto nei registri dello Stato Civile Controparte_1 del medesimo Comune al n. 87, parte II, Serie A, anno 2000.
Il ricorrente ha esposto che:
- dalla loro unione sono nate due figlie, n data 7.09.2002 e in data 29.04.2005, Per_1 Per_2 entrambe maggiorenni ma non economicamente autosufficienti;
- di essersi separati con sentenza del Tribunale di Spoleto n. 621/2022 del 26.09.2022;
- di non essersi riconciliati essendosi protratto ininterrottamente lo stato di separazione.
La parte ha quindi concluso affinché il Tribunale dichiarasse la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra le Parti, affidare la figlia (all'epoca della domanda minorenne) ad Per_2 entrambi i genitori con collocamento prevalente presso la madre;
disporre a carico del Parte_1
l'importo complessivo di euro 500,00 mensili (250,00 a figlia) a titolo di contributo al mantenimento delle figlie non economicamente autosufficienti;
spese straordinarie al 50% tra i genitori.
si è costituito in giudizio con comparsa di costituzione 28.04.2023, Controparte_1 associandosi alla domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio ma chiedendo di prevedere a carico del un assegno divorzile di euro 400,00 mensili;
contributo paterno al mantenimento di Parte_1 complessivi euro 650,00 mensili, rivalutabili Istat;
oltre al 60% delle spese straordinarie. Il tutto con vittoria delle spese di lite.
Il Presidente, alla prima udienza, ha confermato in via provvisoria le condizioni della separazione e rimesso le parti davanti al Giudice Istruttore.
Concessi i richiesti termini ex art. 183, co. 6 c.p.c., con ordinanza riservata del 30.11.2023, il Giudice istruttore ha formulato alle parti una proposta conciliativa ex art. 185 bis c.p.c. rinviando per valutare l'accettazione o meno della proposta.
All'udienza del 13.03.2024 solo la parte Resistente ha dichiarato di accettare la proposta conciliativa formulata.
Quindi, ammessi i mezzi istruttori richiesti ed istruita la causa con la escussione dei testi delle parti, la causa è stata differita più volte per ragioni di carico di ruolo del giudice istruttore.
All'udienza del 30.04.2025, sostituita dallo scambio di note scritte ex art. 127 ter cpc, le parti hanno dichiarato di aver raggiunto un accordo e chiesto concordemente l'accoglimento di conclusioni congiunte.
Quindi, la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione.
Gli atti sono stati trasmessi al PM in sede. pagina 3 di 4 Considerato in diritto
Ricorrono le condizioni fissate dagli artt. 2 e 3 comma 1 n. 2 lett. b) della L. 1 dicembre 1970, n. 898 per la proponibilità e l'accoglimento della domanda.
Lo stato di separazione sussistente tra i coniugi per il prescritto termine, infatti, risulta dimostrato dalla prodotta copia della summenzionata sentenza, mentre la protrazione di tale regime per un periodo eccedente il prescritto termine deve presumersi, non essendone stata eccepita l'interruzione.
L'impossibilità della ricostruzione della comunione spirituale e materiale tra le parti, per come allegata, si può fondatamente desumere dal periodo di separazione trascorso, sintomo inequivoco della definitiva e irreversibile frattura del consorzio coniugale.
Deve, dunque, pervenirsi alla pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio alle conclusioni concordate dalle parti considerato che le stesse non si pongono in contrasto con motivi di ordine pubblico e che appaiono conformi agli interessi delle parti e della prole, ormai maggiorenne seppur non ancora economicamente autosufficiente.
Le spese di lite devono essere compensate, in ragione dell'intervenuto accordo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Spoleto, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, disattesa o rigettata ogni diversa ed ulteriore domanda, eccezione, deduzione, istanza così provvede:
- DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra Parte_1
e in data 29.07.2000 in Foligno e trascritto nei registri
[...] Controparte_1 dello Stato Civile del medesimo Comune al n. 87, parte II, Serie A, anno 2000;
- DISPONE sulle condizioni di divorzio, per come indicato in parte motiva alle condizioni concordate che qui si intendono integralmente richiamate e ritrascritte;
- ORDINA all'Ufficiale di stato civile del Comune di Foligno di procedere alla annotazione della presente sentenza nel Registro dello Stato civile degli Atti di matrimonio;
- DICHIARA le spese integralmente compensate.
Spoleto 24.06.2025
Il Presidente est.
Claudia Matteini
pagina 4 di 4