Sentenza 19 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 19/06/2025, n. 689 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 689 |
| Data del deposito : | 19 giugno 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI CAGLIARI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cagliari, Sezione prima civile, riunito in camera di conIGlio e composto dai IGnori:
Dott. Vincenzo Amato Presidente relatore
Dott. Mario Farina Giudice
Dott.ssa Francesca Lucchesi Giudice
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 3659 del ruolo generale degli affari di volontaria giurisdizione per l'anno 2025, promossa da
- C.F. , nato ad [...] il [...], Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Claudia Siddi, che lo rappresenta e difende per procura speciale,
e
- C.F. , nata a [...] il [...], CP_1 C.F._2 elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Marianna Mei, che la rappresenta e difende per procura speciale,
ricorrenti e con l'intervento del
- Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore della Repubblica dott.
Gilberto Ganassi,
intervenuto per legge
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. I coniugi ricorrenti, premesso di aver contratto matrimonio in data 07/09/2002, trascritto presso il registro dello stato civile del Comune di Decimomannu, proposta domanda di separazione consensuale, hanno dichiarato di non volersi conciliare e di
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Il Pubblico Ministero, intervenuto ritualmente, ha concluso per l'accoglimento della domanda.
2. La domanda proposta dai ricorrenti è fondata e deve, pertanto, essere accolta.
Il Tribunale, in particolare, ritiene che gli accordi intervenuti tra le parti non siano contrari alla legge o contrastanti con gli interessi di figli minori.
3. Tenuto conto della natura della decisione, le spese del giudizio devono essere interamente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo,
- omologa la separazione consensuale tra e , dando atto Parte_1 CP_1 degli accordi intervenuti tra le parti, di seguito riportati:
1. i coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto.
2. La casa coniugale sita in Decimomannu nella Via Giosuè Carducci n. 22, con posto auto, pertinenze e arredi, censita al Catasto fabbricati al Foglio 13,
Mappale 189 sub f, di proprietà della GN , resterà assegnata a CP_1 Per_ quest'ultima che vi vivrà con la GL .
Si precisa che nel garage dell'abitazione vi sono gli effetti personali e attrezzature del IGnor il quale si impegna a ritirarli non appena troverà Pt_1 un luogo equipollente dove trasferirli.
Il SI. si impegna a liberare il vano adibito a studio nella casa famigliare Pt_1 entro il 30.5.2025 dai seguenti arredi: 1 scrivania e 3 scaffali, consegnando prima del deposito del presente ricorso le chiavi della casa sita in Decimomannu nella Via Giosuè Carducci n. 22, di proprietà della GN , mentre CP_1 manterrà le chiavi del garage e il telecomando del cancello automatico per poter accedere liberamente al garage, previa comunicazione alla GN . CP_1
3. Il IG. trasferirà la propria residenza entro il mese di giugno Parte_1
2025, data prevista per il completamento dei lavori di ristrutturazione dell'immobile sito in Decimomannu, via Stazione, 52.
4. Il IG. pagherà la rata di mutuo contratto per il Bar sito in Decimomannu Pt_1
- Via Nazionale n. 57 pari a circa € 380,00 mensili e quella relativa al mutuo contratto per la ristrutturazione dell'abitazione in cui andrà a vivere, sita in Decimomannu Via Stazione n. 52 di circa € 370,00.
5. L'affitto del Bar sito in Decimomannu Via Nazionale n. 57 e quello del locale distributore automatico sito in Decimomannu Via Stazione n. 54 verranno percepiti dal IG. mentre l'affitto dell'appartamento sito in Assemini Via Pt_1
Cedrino sarà percepito dalla IG.ra . CP_1
Pag. 2 di 4 6. Tutte le spese straordinarie relative agli immobili in comunione saranno suddivise al 50% mentre le tasse di ogni immobile saranno a carico di colui che incamera l'affitto.
Per_ 7. La GL minore resterà affidata ad entrambi i genitori e dovrà continuare a ricevere da entrambi cura, educazione ed istruzione, mantenere con ciascuno di essi rapporti continuativi e conservare con gli ascendenti e parenti di ciascun ramo genitoriale rapporti IGnificativi.
La minore avrà, anche ai fini anagrafici, lo stesso domicilio della madre.
Entrambi i genitori eserciteranno la responsabilità genitoriale ed adotteranno consensualmente le decisioni di maggior interesse per la GL minore, tra cui il cambio di residenza o domicilio, le scelte educative e scolastiche, le cure mediche, l'eventuale indirizzo religioso, la partecipazione alle attività formative extra scolastiche, i viaggi di istruzione e di svago, la scelta delle attività sportive e ricreative, l'acquisto e l'uso di mezzi di trasporto personali.
Per_ 8. Il IG. potrà vedere la GL quando vorrà, tenuto conto degli Pt_1 Per_ impegni scolastici e non di .
9. Il SI. verserà alla SI.ra , a titolo di concorso al mantenimento Pt_1 CP_1 Per_ della GL minore , un assegno mensile di € 300,00, entro il giorno 10 di ogni mese.
Detta somma verrà corrisposta tramite bonifico al conto della IG.ra , CP_1
Banco di Sardegna - IBAN [...], che sarà rivalutata annualmente in misura proporzionale agli aumenti degli indici ISTAT.
Su accordo delle parti il predetto assegno potrà essere consegnato a mani della IG.ra la quale rilascerà la ricevuta. CP_1
Per_ 10. L'Assegno Unico Universale relativo alla GL verrà versato dall'INPS alla IG.ra , la quale pertanto lo percepirà nella misura del 100%. CP_1
11. Il IG. si impegna a versare alla il saldo del conto corrente Pt_1 Pt_2 cointestato, acceso presso il Banco di Sardegna IBAN IT 68 X 01015 43871
000070355973 pari ad euro 5.000,00 entro dicembre 2025, impegnandosi a chiudere il conto cointestato entro aprile 2025, mentre corrisponderà ulteriori €
5.000,00 a titolo di spese mediche documentate alla IG.ra solo CP_1 nell'ipotesi in cui otterrà il risarcimento del danno derivante da una causa in corso.
12. Saranno altresì a carico del SI. il 50% delle spese straordinarie Pt_1 Per_ sostenute nell'interesse della GL e previo accordo tra le parti, secondo la seguente modalità:
- spese mediche documentate da prescrizione medica e indicazione del codice fiscale presso ciascuna ricevuta, che non richiedono il preventivo accordo: visite specialistiche prescritte dal medico curante;
cure dentistiche presso strutture pubbliche;
ticket sanitari;
Pag. 3 di 4 - spese mediche documentate da prescrizione medica e indicazione del codice fiscale presso ciascuna ricevuta, che richiedono il preventivo accordo: cure dentistiche, odontoiatriche, oculistiche e psicoterapiche;
cure termali e fisioterapiche;
farmaci particolari;
- spese scolastiche documentate che non richiedono il preventivo accordo: tasse scolastiche e universitarie richieste da istituti pubblici;
libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
gite scolastiche;
trasporto pubblico;
- spese scolastiche documentate che richiedono il preventivo accordo: tasse scolastiche e universitarie richieste da istituti privati;
corsi di specializzazione privati;
corsi di recupero e lezioni private;
alloggio presso sede universitaria;
- spese per il divertimento che richiedono il preventivo accordo: attività sportive, ricreative, ludiche e attrezzature pertinenti;
corsi di lingua straniera e di istruzione;
viaggi e vacanze.
13. Il IG. verserà a titolo di mantenimento della IG.ra un assegno Pt_1 CP_1 di € 250,00, somma da corrispondere tramite bonifico al conto della IG.ra
, Banco di Sardegna - IBAN [...] e CP_1 rivalutata annualmente in misura proporzionale agli aumenti degli indici ISTAT.
Su accordo delle parti il già menzionato assegno potrà essere consegnato a mani della IG.ra la quale rilascerà la ricevuta, entro il 10 di ogni mese. CP_1
14. I coniugi si concedono il reciproco assenso al rilascio o al rinnovo del passaporto e degli altri documenti di espatrio.
15. I coniugi dichiarano che con il presente accordo di separazione hanno provveduto a regolamentare ogni reciproca pendenza economica e pertanto dichiarano che, ad eccezione di quanto previsto sopra, non hanno nulla a pretendere l'uno dall'altro.
16. I coniugi concordano che gli impegni assunti fra di essi nel presente ricorso avranno decorrenza dalla data in cui il presente ricorso verrà depositato.
- ordina all'Ufficiale dello stato civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto di procedere all'annotazione della presente sentenza;
- dichiara le spese del giudizio interamente compensate tra le parti.
Così deciso in Cagliari, nella camera di conIGlio della Sezione prima civile del Tribunale, il 19/06/2025.
Il Presidente estensore
(dott. Vincenzo Amato)
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