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Sentenza 18 febbraio 2025
Sentenza 18 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Latina, sentenza 18/02/2025, n. 319 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Latina |
| Numero : | 319 |
| Data del deposito : | 18 febbraio 2025 |
Testo completo
N. 820/2022 R.G.
Tribunale Ordinario di Latina
I Sezione civile
“Note scritte in sostituzione dell'udienza ex art. 127 ter c.p.c.”
Oggi 18 febbraio 2025, innanzi alla dott.ssa Giulia Paolini, come da provvedimento dell'08.06.2024, regolarmente comunicato alle parti (comunicazioni telematiche in data 11.6.2024), si procede alla trattazione della causa in forma scritta.
Il Giudice dà atto che per O.M.A.T. di gli avv.ti d'Angelo Francesco e Dalè Fabrizio hanno concluso Controparte_1 come da nota depositata 12.02.2025 per l'avv. VALLERIANI MASSIMO ha concluso come da nota depositata in Controparte_2
data 17.02.2025
Il Giudice
dato atto di quanto sopra, si ritira in camera di consiglio.
Alle ore 13:47 pronuncia sentenza ex art. 281-sexies c.p.c. dandone pubblica lettura in assenza delle parti.
Il Giudice
Dott.ssa Giulia Paolini
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Latina
I Sezione civile
N. 820/2022 R.G.
Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del giudice Dott.ssa Giulia Paolini ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al N. 820/2022 R.G. promossa da:
tra
(p.i. ), in persona del suo titolare, rappresentata Parte_1 P.IVA_1
e difesa, unitamente e disgiuntamente, dagli avv.ti D'ANGELO FRANCESCO e DALÈ FABRIZIO ed elettivamente domiciliata presso il loro studio sito in Roma (RM), Via Leone IV, n. 54, in virtù di mandato alle liti allegato in atti;
attrice contro
(p.i. ), in persona del Direttore Generale e legale rappresentante Controparte_2 P.IVA_2 pro-tempore, rappresentata e difesa dall'avv. VALLERIANI MASSIMO ed elettivamente domiciliata presso la sua sede sita in Latina (LT), Viale P.L. Nervi, Latina Fiori-Torre 2G, in virtù di procura alle liti in calce all'atto di citazione passivo;
convenuta
OGGETTO: contratto di subappalto; art. 105 D.L.vo 50/2016;
CONCLUSIONI come da verbale d'udienza
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, la ditta “ ”, Parte_1
specializzata nella realizzazione e montaggio di serramenti in ferro ed alluminio in forma artigianale, conveniva in giudizio – innanzi all'intestato Tribunale – l' di al fine di sentire CP_2 CP_2 accogliere le seguenti conclusioni: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis: - In via preliminare, accertare e dichiarare l'inadempimento contrattuale della società Euro 90 S.r.l. nei confronti della ditta individuale in ordine al contratto di sub Parte_1
appalto per la fornitura e la posa di infissi esterni ed interni per i lavori di ampliamento del pronto soccorso del Polo Ospedaliero S.M. GORETTI di Latina accertando altresì che detto inadempimento ammonta complessivamente in € 14.091,00 iva compresa;
- Nel merito, in via principale, condannare a titolo di responsabilità contrattuale la , in persona del Direttore generale pro tempore, a Parte_2 corrispondere alla la complessiva somma di € 14.091,00 iva Parte_1
compresa quale residua somma dovuta per le forniture di beni e servizi in forza del contratto di
subappalto indicato nel presente atto;
oltre interessi moratori come per legge;
- Nel merito, in via
subordinata, condannare a titolo di responsabilità extracontrattuale ex art. 2043 C.C. la , Parte_2
in persona del Direttore generale pro tempore, a corrispondere alla Parte_1
la complessiva somma di € 14.091,00 iva compresa quale risarcimento del giusto danno;
[...] oltre interessi e rivalutazione monetaria come per legge;
- In ogni caso, con applicazione di interessi
moratori e rivalutazione monetaria;
- In ogni caso, con vittoria di spese, competenze ed onorari del
presente giudizio da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore antistatario. - In ogni caso, con riserva di precisare le conclusioni secondo le norme del codice di rito applicabile.”, deducendo: - che, in Part data 30.4.2019, la convenuta aveva sottoscritto, in qualità di committente, un contratto di appalto con la Euro 90 S.r.l. per i lavori di ampliamento del P.S. del Polo Ospedaliero S.M. Goretti di in CP_2 forza della D.G.R. 187/2016, registrata in data 10/6/2019 al n. 1435, Serie 3 (doc. all. 3); - che la società
appaltatrice, a ciò autorizzata dalla convenuta (doc. all. 6), le aveva subappaltato, con decorrenza dal
18.7.2019, la fornitura e la posa in opera di infissi esterni ed interni per un valore complessivo di €
26.000,00 + i.v.a., come pattuito all'art. 5 del predetto contratto (all.ti nn. 4-5); - che, per le opere subappaltate, era stata emessa la fattura di acconto n. 112/19 di € 3.660,00, i.v.a. inclusa (all. n.7), regolarmente saldata dall'appaltatrice, e la fattura n. 121/19 del 29.7.2019 a saldo di € 28.060,00, i.v.a. inclusa (all. n. 8), il cui pagamento veniva richiesto dall'appaltatrice alla committente convenuta in via sostitutiva ex D. L.vo. n. 50/2016 (all. n. 9); - che, stante il mancato pagamento della fattura a saldo, in data 18.11.2019, aveva diffidato e messo in mora sia l'appaltatrice Euro 90 S.r.l., sia la committente convenuta (all. n.10); - che, con missiva del 25.11.2019, la convenuta aveva comunicato la Pt_3 risoluzione del contratto di appalto per inadempimento e ritardi imputabili all'appaltatrice Euro 90 S.r.l., invitando i subappaltatori a trasmettere un resoconto contabile del lavoro svolto, con indicazione delle fatture emesse, sospese e/o saldate (all. n. 11), di fatto, inoltratole il 2.12.2019 (all. n.12); - che, risolto, in via consensuale, anche il contratto di subappalto, tenuto conto che le opere commissionate ad essa attrice erano state solo parzialmente eseguite (ad esclusione della fornitura e posa in opera delle porte interne per un valore di € 13.969,00), veniva emessa nota di credito n.19/20 del 5.2.2020 per il predetto importo (all.
n.13), residuando il pagamento di € 14.091,00, i.v.a. inclusa, per le opere già compiute;
- di aver diffidato nuovamente, in data 7.2.2020, l'appaltatrice e la convenuta (all. n. 14); - che, con successiva missiva, la convenuta aveva negato il pagamento delle fatture emesse nei confronti della Euro 90 S.r.l., per essere,
invero, già intervenuta liquidazione delle opere eseguite dai subappaltatori, residuando altresì un credito dell'appaltatrice pari ad euro 165.512,64 (all. n.15). L' , in persona del suo Direttore Generale e legale rappresentante pro- Parte_4
tempore, tempestivamente costituitasi in giudizio con comparsa di costituzione e risposta depositata il
18.5.2022, contestando recisamente la ricostruzione avversaria, insisteva per l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, respinta ogni avversa e contraria istanza, in via principale dichiarare l'improcedibilità del presente procedimento data la violazione del litisconsorzio necessario;
- nel merito, senza rinunciare alla precedente eccezione, dichiarare infondata la domanda, avendo l'azienda convenuta provveduto agli adempimenti economici nei confronti della società EURO
90; Con vittoria di spese, competenze e onorari.”.
Concessi i termini ex art. 183, co. 6, c.p.c., la causa, istruita in via esclusivamente documentale, veniva discussa e decisa all'odierna udienza con il presente provvedimento, ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c., previa concessione alle parti di termine per note conclusive fino a dieci giorni prima, dinanzi a questo
G.I., subentrato al precedente a far data dall'1.7.2022.
La domanda attorea è fondata e merita, pertanto, accoglimento.
Ed invero, il diritto di parte istante di riscuotere il credito in parola da soggetto diverso (odierna convenuta), dal proprio contraente (Euro 90 S.r.l.), trae il suo fondamento sia dalla clausola n. 11 del contratto di subappalto stipulato con la subappaltatrice secondo cui “…nel caso in cui la società
Appaltatrice non provveda al pagamento delle fatture, la società Subappaltatrice potrà richiedere una sostituzione di pagamento e ricevere la liquidazione della fattura direttamente dalla stazione appaltante”, sia dall'art. 105, co. 13, del Decreto legislativo n. 50 del 18/04/2016 (Codice Appalti), vigente ratione temporis, secondo cui “La stazione appaltante corrisponde direttamente al subappaltatore, al cottimista, al prestatore di servizi ed al fornitore di beni o lavori, l'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite nei seguenti casi:…b) in caso di inadempimento da parte dell'appaltatore; c) su richiesta del subappaltatore”.
Nel caso di specie, la ditta attrice ha allegato l'inadempimento della ditta appaltatrice Euro 90 S.r.l., fornendo altresì dimostrazione di aver richiesto, anche a quest'ultima, il pagamento delle proprie spettanze
(all.ti 9-10) per la parziale esecuzione dei lavori, di cui alla fattura n.121/2019 del 29/07/2019 recante l'importo di euro 28.060,00 i.v.a. inclusa (all. 8, citazione), stante l'intervenuta risoluzione del contratto di appalto per intervenuto inadempimento dell'appaltatore, come documentalmente emerso (vd. all. 11, citazione “…Con la presente si notifica all'impresa EURO 90 SRL…la risoluzione in danno del contratto Part d'appalto Rep. n. 7882 del 02.05.2019…per gravi inadempienze e ritardi nell'esecuzione delle prestazioni così come previsto dall'art. 108, commi 3,4,5,6 del D.Lgs 50/2016”).
Dal verbale di constatazione dello stato dei lavori del 10.10.2019 (all. n. 9, memoria ex art. 183, co. 6,
n.2, c.p.c., convenuta), svoltosi alla presenza della D.L. e del l.r.p.t. dell'appaltatrice Euro 90 S.r.l., preso atto della consistenza in cantiere dei soli infissi esterni e dell'impossibilità di procedere all'installazione delle porte interne, a causa della revoca del contratto, la stessa appaltatrice e l'attrice risolvevano consensualmente il contratto di subappalto tra le stesse in essere, limitatamente alla fornitura e posa in opera delle suddette porte interne, per un totale di € 13.969,00 (i.v.a. compresa), con successiva nota di credito n.19/20 emessa dall'attrice, in data 5.2.2020 per l'importo anzidetto (doc. all. 13) e, dunque, residuale credito di € 14.091,00 (i.v.a. compresa) per i lavori già eseguiti, ultimati, la cui esecuzione non risulta essere stata oggetto di contestazione da parte della convenuta.
Acclarato quanto sopra, risulta, per contro, sfornita di totale fondamento la tesi difensiva dell'odierna convenuta.
Ed invero, priva di pregio l'eccezione in ordina all'asserita improcedibilità della domanda per violazione di contraddittorio per mancanza del litisconsorte necessario (appaltatore).
Secondo il consolidato indirizzo ermeneutico, la solidarietà passiva, di regola, non dà luogo a un'ipotesi di litisconsorzio necessario (cfr. ex multis, Cass. 5415 del 18.2.2002; Tribunale Bolzano sez. lav.,
11/08/2005), in quanto non fa sorgere un rapporto unico ed inscindibile, neppure sotto il profilo della dipendenza di cause, il che consente al creditore di ripetere da ciascuno dei debitori solidali l'intero suo credito.
Part Nel merito, la convenuta si è limitata ad asserire di non essere tenuta ad alcuna corresponsione in favore dell'attrice, poiché le lavorazioni da quest'ultima eseguite sarebbero già state saldate con il pagamento della fattura n. 11, di importo pari ad € 65.537,06, emessa dalla Euro 90 S.r.l., a seguito dell'approvazione della contabilità relativa al SAL n.1, avvenuta con determinazione n.72 del 29.8.19 (v.
p. 3, comparsa di costituzione e risposta): trattasi di mera asserzione, non supportata da alcuna pezza giustificativa.
È evidente come la lacuna probatoria dianzi esaminata non avrebbe potuto essere colmata con l'articolazione di capitoli di prova testimoniale atti a dimostrare, per l'appunto, circostanze da provarsi per tabulas (vd. memoria ex art. 183, co. 6, n. 2), c.p.c., convenuta “1) “ Vero che l' Parte_4 ha saldato ad Euro 90 le lavorazioni eseguite nell'ambito dei lavori di ampliamento del Pronto Soccorso del P.O. Santa Maria Goretti di ?” 2) “ Vero che in particolare sono state saldate le fatture per CP_2 una somma complessiva di € 184.242,17 nei confronti della ditta EURO 90?”).
In ragione di quanto sopra, la mancata dimostrazione da parte della convenuta circa l'effettuazione del Cont pagamento delle opere eseguite dall'attrice, così come dell'asserito credito maturato dalla predetta Part nei confronti dell'appaltatrice Euro 90 S.r.l., non esime la dal dare seguito alla richiesta di parte attrice in virtù delle norme pattizie sopra richiamate e degli obblighi dalle medesime discendenti.
In integrale accoglimento della domanda attorea, la convenuta va, pertanto, condannata al pagamento in favore dell'attrice della somma di euro 14.091,00, i.v.a. compresa, quale residua somma dovuta per le forniture di beni e servizi in forza del contratto di subappalto in parola, maggiorata di interessi moratori dal dì della domanda sino all'effettivo soddisfo.
Ogni altra questione è da ritenersi assorbita.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo, secondo i parametri medi del D.M. 55/2014 come aggiornato dal D.M. 147/2022 (scaglione da euro 5.200,01 ad euro 26.000,00) per le sole fasi di studio, introduttiva e decisionale, parametri minimi per la fase istruttoria di natura esclusivamente documentale.
La convenuta va altresì condannata – ai sensi dell'art. 8, comma 4 bis, D. L.vo 4 marzo 2010, n. 28 - al versamento in favore dell'Erario di una somma di importo corrispondente al contributo unificato dovuto per il giudizio, stante l'ingiustificata mancata partecipazione al procedimento di mediazione cui era stata regolarmente invitata (cfr. verbale di mediazione, doc. 16, attoreo).
P.Q.M.
Il Tribunale di Latina, nella persona del Giudice Dott.ssa Giulia Paolini, definitivamente pronunciando, ogni altra diversa domanda ed eccezione respinta:
a) accoglie integralmente la domanda attorea e, per l'effetto, condanna la convenuta al pagamento in favore dell'attrice della somma complessiva di euro 14.091,00 (i.v.a. compresa), quale residua somma dovuta per le forniture di beni e servizi in forza del contratto di subappalto di cui in parte motiva, maggiorata di interessi moratori dal dì della domanda sino all'effettivo soddisfo;
b) condanna la convenuta a rimborsare all'attrice le spese di lite che si liquidano in euro 4.237,00 per compensi di avvocato, euro 264,00 per esborsi, oltre spese generali nella misura del 15% e accessori come per legge, da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario ex art. 93
c.p.c. avv. Francesco d'Angelo;
c) condanna altresì la convenuta - ex art. 8 co. 4 bis D. L.vo n. 28/2010 - al pagamento in favore dell'Erario di una somma pari al contributo unificato dovuto per il giudizio.
In Latina, allegato al verbale dell'udienza del 18.02.2025
Il Giudice
Dott.ssa Giulia Paolini
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura alle parti non presenti ed allegazione al verbale.
Latina, 18 febbraio 2025
Il Giudice
Dott.ssa Giulia Paolini
Tribunale Ordinario di Latina
I Sezione civile
“Note scritte in sostituzione dell'udienza ex art. 127 ter c.p.c.”
Oggi 18 febbraio 2025, innanzi alla dott.ssa Giulia Paolini, come da provvedimento dell'08.06.2024, regolarmente comunicato alle parti (comunicazioni telematiche in data 11.6.2024), si procede alla trattazione della causa in forma scritta.
Il Giudice dà atto che per O.M.A.T. di gli avv.ti d'Angelo Francesco e Dalè Fabrizio hanno concluso Controparte_1 come da nota depositata 12.02.2025 per l'avv. VALLERIANI MASSIMO ha concluso come da nota depositata in Controparte_2
data 17.02.2025
Il Giudice
dato atto di quanto sopra, si ritira in camera di consiglio.
Alle ore 13:47 pronuncia sentenza ex art. 281-sexies c.p.c. dandone pubblica lettura in assenza delle parti.
Il Giudice
Dott.ssa Giulia Paolini
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Latina
I Sezione civile
N. 820/2022 R.G.
Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del giudice Dott.ssa Giulia Paolini ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al N. 820/2022 R.G. promossa da:
tra
(p.i. ), in persona del suo titolare, rappresentata Parte_1 P.IVA_1
e difesa, unitamente e disgiuntamente, dagli avv.ti D'ANGELO FRANCESCO e DALÈ FABRIZIO ed elettivamente domiciliata presso il loro studio sito in Roma (RM), Via Leone IV, n. 54, in virtù di mandato alle liti allegato in atti;
attrice contro
(p.i. ), in persona del Direttore Generale e legale rappresentante Controparte_2 P.IVA_2 pro-tempore, rappresentata e difesa dall'avv. VALLERIANI MASSIMO ed elettivamente domiciliata presso la sua sede sita in Latina (LT), Viale P.L. Nervi, Latina Fiori-Torre 2G, in virtù di procura alle liti in calce all'atto di citazione passivo;
convenuta
OGGETTO: contratto di subappalto; art. 105 D.L.vo 50/2016;
CONCLUSIONI come da verbale d'udienza
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, la ditta “ ”, Parte_1
specializzata nella realizzazione e montaggio di serramenti in ferro ed alluminio in forma artigianale, conveniva in giudizio – innanzi all'intestato Tribunale – l' di al fine di sentire CP_2 CP_2 accogliere le seguenti conclusioni: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis: - In via preliminare, accertare e dichiarare l'inadempimento contrattuale della società Euro 90 S.r.l. nei confronti della ditta individuale in ordine al contratto di sub Parte_1
appalto per la fornitura e la posa di infissi esterni ed interni per i lavori di ampliamento del pronto soccorso del Polo Ospedaliero S.M. GORETTI di Latina accertando altresì che detto inadempimento ammonta complessivamente in € 14.091,00 iva compresa;
- Nel merito, in via principale, condannare a titolo di responsabilità contrattuale la , in persona del Direttore generale pro tempore, a Parte_2 corrispondere alla la complessiva somma di € 14.091,00 iva Parte_1
compresa quale residua somma dovuta per le forniture di beni e servizi in forza del contratto di
subappalto indicato nel presente atto;
oltre interessi moratori come per legge;
- Nel merito, in via
subordinata, condannare a titolo di responsabilità extracontrattuale ex art. 2043 C.C. la , Parte_2
in persona del Direttore generale pro tempore, a corrispondere alla Parte_1
la complessiva somma di € 14.091,00 iva compresa quale risarcimento del giusto danno;
[...] oltre interessi e rivalutazione monetaria come per legge;
- In ogni caso, con applicazione di interessi
moratori e rivalutazione monetaria;
- In ogni caso, con vittoria di spese, competenze ed onorari del
presente giudizio da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore antistatario. - In ogni caso, con riserva di precisare le conclusioni secondo le norme del codice di rito applicabile.”, deducendo: - che, in Part data 30.4.2019, la convenuta aveva sottoscritto, in qualità di committente, un contratto di appalto con la Euro 90 S.r.l. per i lavori di ampliamento del P.S. del Polo Ospedaliero S.M. Goretti di in CP_2 forza della D.G.R. 187/2016, registrata in data 10/6/2019 al n. 1435, Serie 3 (doc. all. 3); - che la società
appaltatrice, a ciò autorizzata dalla convenuta (doc. all. 6), le aveva subappaltato, con decorrenza dal
18.7.2019, la fornitura e la posa in opera di infissi esterni ed interni per un valore complessivo di €
26.000,00 + i.v.a., come pattuito all'art. 5 del predetto contratto (all.ti nn. 4-5); - che, per le opere subappaltate, era stata emessa la fattura di acconto n. 112/19 di € 3.660,00, i.v.a. inclusa (all. n.7), regolarmente saldata dall'appaltatrice, e la fattura n. 121/19 del 29.7.2019 a saldo di € 28.060,00, i.v.a. inclusa (all. n. 8), il cui pagamento veniva richiesto dall'appaltatrice alla committente convenuta in via sostitutiva ex D. L.vo. n. 50/2016 (all. n. 9); - che, stante il mancato pagamento della fattura a saldo, in data 18.11.2019, aveva diffidato e messo in mora sia l'appaltatrice Euro 90 S.r.l., sia la committente convenuta (all. n.10); - che, con missiva del 25.11.2019, la convenuta aveva comunicato la Pt_3 risoluzione del contratto di appalto per inadempimento e ritardi imputabili all'appaltatrice Euro 90 S.r.l., invitando i subappaltatori a trasmettere un resoconto contabile del lavoro svolto, con indicazione delle fatture emesse, sospese e/o saldate (all. n. 11), di fatto, inoltratole il 2.12.2019 (all. n.12); - che, risolto, in via consensuale, anche il contratto di subappalto, tenuto conto che le opere commissionate ad essa attrice erano state solo parzialmente eseguite (ad esclusione della fornitura e posa in opera delle porte interne per un valore di € 13.969,00), veniva emessa nota di credito n.19/20 del 5.2.2020 per il predetto importo (all.
n.13), residuando il pagamento di € 14.091,00, i.v.a. inclusa, per le opere già compiute;
- di aver diffidato nuovamente, in data 7.2.2020, l'appaltatrice e la convenuta (all. n. 14); - che, con successiva missiva, la convenuta aveva negato il pagamento delle fatture emesse nei confronti della Euro 90 S.r.l., per essere,
invero, già intervenuta liquidazione delle opere eseguite dai subappaltatori, residuando altresì un credito dell'appaltatrice pari ad euro 165.512,64 (all. n.15). L' , in persona del suo Direttore Generale e legale rappresentante pro- Parte_4
tempore, tempestivamente costituitasi in giudizio con comparsa di costituzione e risposta depositata il
18.5.2022, contestando recisamente la ricostruzione avversaria, insisteva per l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, respinta ogni avversa e contraria istanza, in via principale dichiarare l'improcedibilità del presente procedimento data la violazione del litisconsorzio necessario;
- nel merito, senza rinunciare alla precedente eccezione, dichiarare infondata la domanda, avendo l'azienda convenuta provveduto agli adempimenti economici nei confronti della società EURO
90; Con vittoria di spese, competenze e onorari.”.
Concessi i termini ex art. 183, co. 6, c.p.c., la causa, istruita in via esclusivamente documentale, veniva discussa e decisa all'odierna udienza con il presente provvedimento, ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c., previa concessione alle parti di termine per note conclusive fino a dieci giorni prima, dinanzi a questo
G.I., subentrato al precedente a far data dall'1.7.2022.
La domanda attorea è fondata e merita, pertanto, accoglimento.
Ed invero, il diritto di parte istante di riscuotere il credito in parola da soggetto diverso (odierna convenuta), dal proprio contraente (Euro 90 S.r.l.), trae il suo fondamento sia dalla clausola n. 11 del contratto di subappalto stipulato con la subappaltatrice secondo cui “…nel caso in cui la società
Appaltatrice non provveda al pagamento delle fatture, la società Subappaltatrice potrà richiedere una sostituzione di pagamento e ricevere la liquidazione della fattura direttamente dalla stazione appaltante”, sia dall'art. 105, co. 13, del Decreto legislativo n. 50 del 18/04/2016 (Codice Appalti), vigente ratione temporis, secondo cui “La stazione appaltante corrisponde direttamente al subappaltatore, al cottimista, al prestatore di servizi ed al fornitore di beni o lavori, l'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite nei seguenti casi:…b) in caso di inadempimento da parte dell'appaltatore; c) su richiesta del subappaltatore”.
Nel caso di specie, la ditta attrice ha allegato l'inadempimento della ditta appaltatrice Euro 90 S.r.l., fornendo altresì dimostrazione di aver richiesto, anche a quest'ultima, il pagamento delle proprie spettanze
(all.ti 9-10) per la parziale esecuzione dei lavori, di cui alla fattura n.121/2019 del 29/07/2019 recante l'importo di euro 28.060,00 i.v.a. inclusa (all. 8, citazione), stante l'intervenuta risoluzione del contratto di appalto per intervenuto inadempimento dell'appaltatore, come documentalmente emerso (vd. all. 11, citazione “…Con la presente si notifica all'impresa EURO 90 SRL…la risoluzione in danno del contratto Part d'appalto Rep. n. 7882 del 02.05.2019…per gravi inadempienze e ritardi nell'esecuzione delle prestazioni così come previsto dall'art. 108, commi 3,4,5,6 del D.Lgs 50/2016”).
Dal verbale di constatazione dello stato dei lavori del 10.10.2019 (all. n. 9, memoria ex art. 183, co. 6,
n.2, c.p.c., convenuta), svoltosi alla presenza della D.L. e del l.r.p.t. dell'appaltatrice Euro 90 S.r.l., preso atto della consistenza in cantiere dei soli infissi esterni e dell'impossibilità di procedere all'installazione delle porte interne, a causa della revoca del contratto, la stessa appaltatrice e l'attrice risolvevano consensualmente il contratto di subappalto tra le stesse in essere, limitatamente alla fornitura e posa in opera delle suddette porte interne, per un totale di € 13.969,00 (i.v.a. compresa), con successiva nota di credito n.19/20 emessa dall'attrice, in data 5.2.2020 per l'importo anzidetto (doc. all. 13) e, dunque, residuale credito di € 14.091,00 (i.v.a. compresa) per i lavori già eseguiti, ultimati, la cui esecuzione non risulta essere stata oggetto di contestazione da parte della convenuta.
Acclarato quanto sopra, risulta, per contro, sfornita di totale fondamento la tesi difensiva dell'odierna convenuta.
Ed invero, priva di pregio l'eccezione in ordina all'asserita improcedibilità della domanda per violazione di contraddittorio per mancanza del litisconsorte necessario (appaltatore).
Secondo il consolidato indirizzo ermeneutico, la solidarietà passiva, di regola, non dà luogo a un'ipotesi di litisconsorzio necessario (cfr. ex multis, Cass. 5415 del 18.2.2002; Tribunale Bolzano sez. lav.,
11/08/2005), in quanto non fa sorgere un rapporto unico ed inscindibile, neppure sotto il profilo della dipendenza di cause, il che consente al creditore di ripetere da ciascuno dei debitori solidali l'intero suo credito.
Part Nel merito, la convenuta si è limitata ad asserire di non essere tenuta ad alcuna corresponsione in favore dell'attrice, poiché le lavorazioni da quest'ultima eseguite sarebbero già state saldate con il pagamento della fattura n. 11, di importo pari ad € 65.537,06, emessa dalla Euro 90 S.r.l., a seguito dell'approvazione della contabilità relativa al SAL n.1, avvenuta con determinazione n.72 del 29.8.19 (v.
p. 3, comparsa di costituzione e risposta): trattasi di mera asserzione, non supportata da alcuna pezza giustificativa.
È evidente come la lacuna probatoria dianzi esaminata non avrebbe potuto essere colmata con l'articolazione di capitoli di prova testimoniale atti a dimostrare, per l'appunto, circostanze da provarsi per tabulas (vd. memoria ex art. 183, co. 6, n. 2), c.p.c., convenuta “1) “ Vero che l' Parte_4 ha saldato ad Euro 90 le lavorazioni eseguite nell'ambito dei lavori di ampliamento del Pronto Soccorso del P.O. Santa Maria Goretti di ?” 2) “ Vero che in particolare sono state saldate le fatture per CP_2 una somma complessiva di € 184.242,17 nei confronti della ditta EURO 90?”).
In ragione di quanto sopra, la mancata dimostrazione da parte della convenuta circa l'effettuazione del Cont pagamento delle opere eseguite dall'attrice, così come dell'asserito credito maturato dalla predetta Part nei confronti dell'appaltatrice Euro 90 S.r.l., non esime la dal dare seguito alla richiesta di parte attrice in virtù delle norme pattizie sopra richiamate e degli obblighi dalle medesime discendenti.
In integrale accoglimento della domanda attorea, la convenuta va, pertanto, condannata al pagamento in favore dell'attrice della somma di euro 14.091,00, i.v.a. compresa, quale residua somma dovuta per le forniture di beni e servizi in forza del contratto di subappalto in parola, maggiorata di interessi moratori dal dì della domanda sino all'effettivo soddisfo.
Ogni altra questione è da ritenersi assorbita.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo, secondo i parametri medi del D.M. 55/2014 come aggiornato dal D.M. 147/2022 (scaglione da euro 5.200,01 ad euro 26.000,00) per le sole fasi di studio, introduttiva e decisionale, parametri minimi per la fase istruttoria di natura esclusivamente documentale.
La convenuta va altresì condannata – ai sensi dell'art. 8, comma 4 bis, D. L.vo 4 marzo 2010, n. 28 - al versamento in favore dell'Erario di una somma di importo corrispondente al contributo unificato dovuto per il giudizio, stante l'ingiustificata mancata partecipazione al procedimento di mediazione cui era stata regolarmente invitata (cfr. verbale di mediazione, doc. 16, attoreo).
P.Q.M.
Il Tribunale di Latina, nella persona del Giudice Dott.ssa Giulia Paolini, definitivamente pronunciando, ogni altra diversa domanda ed eccezione respinta:
a) accoglie integralmente la domanda attorea e, per l'effetto, condanna la convenuta al pagamento in favore dell'attrice della somma complessiva di euro 14.091,00 (i.v.a. compresa), quale residua somma dovuta per le forniture di beni e servizi in forza del contratto di subappalto di cui in parte motiva, maggiorata di interessi moratori dal dì della domanda sino all'effettivo soddisfo;
b) condanna la convenuta a rimborsare all'attrice le spese di lite che si liquidano in euro 4.237,00 per compensi di avvocato, euro 264,00 per esborsi, oltre spese generali nella misura del 15% e accessori come per legge, da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario ex art. 93
c.p.c. avv. Francesco d'Angelo;
c) condanna altresì la convenuta - ex art. 8 co. 4 bis D. L.vo n. 28/2010 - al pagamento in favore dell'Erario di una somma pari al contributo unificato dovuto per il giudizio.
In Latina, allegato al verbale dell'udienza del 18.02.2025
Il Giudice
Dott.ssa Giulia Paolini
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura alle parti non presenti ed allegazione al verbale.
Latina, 18 febbraio 2025
Il Giudice
Dott.ssa Giulia Paolini