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Sentenza 14 ottobre 2025
Sentenza 14 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 14/10/2025, n. 1908 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 1908 |
| Data del deposito : | 14 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Nola, in funzione di Giudice del Lavoro e Previdenza, in persona del GOP dott.
Maurizio Ricigliano, ha pronunciato, all'esito della trattazione scritta della causa e scambio di note ex art. 127 ter c.p.c., all'udienza del 14\10\25 la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 5657\23 del Ruolo generale Lavoro e Previdenza
TRA
,rappr.to e difeso da se medesimo Parte_1
E
, in persona del legale rappr.te p.t. , difeso dall'avv. A. Oliva. CP_1
Nonché
in persona del legale rappr.te p.t., difeso dall'avv. M. Rega CP_2
Con ricorso depositato in data 13\10\23 il ha impugnato l' intimazione di Parte_1
pagamento n. 07120239034452470000 notificata il 3\10\23 avente ad oggetto la richiesta di pagamento per contributi dovuti alla Gestione Separata arti e professioni per l'anno 2011 .
Il ricorrente ha avanzato come eccezioni la violazione del principio del ne bis in idem, stante la precedente statuizione n. 1763\19, passata in giudicato ( cfr. attestato in atti) , con la quale era stata dichiarata la prescrizione dela pretesa contributiva, la prescrizione, anche in questa sede, della richiesta e l'insussistenza dei presupposti legittimanti la pretesa di pagamento.
L' con il proprio atto difensivo ha dedotto di aver provveduto allo sgravio Controparte_3
della somma richiesta.
L' pur costituita, ha a sua volta allegato il proprio difetto di legittimazione passiva, il CP_2
difetto d'interesse ad agire e l'insussistenza dell'eccepita prescrizione. Previo rituale avviso di trattazione scritta del procedimento, ex art. 127 ter c.p.c. ed inoltro delle prescritte note, la causa è stata decisa.
Ferme sia la competenza del Tribunale adito, che l'interesse ad agire va, innanzitutto, qualifica l'azione, che ben può intendersi come opposizione all' esecuzione ex art. 615 c.p.c., finalizzata all'accertamento negativo del credito.
Circostanza dirimente, ai fini decisori, è stata la formale e comprovata dichiarazione del resistente di avvenuto sgravio, in data 2\5\24, della somma richiesta con l'atto CP_4 impugnato.
Siffatta circostanza determina la cessazione della materia del contendere.
La cessazione della materia del contendere, istituto di creazione giurisprudenziale, può definirsi come quella situazione obiettiva che si viene a creare per il sopravvenire di ragioni di fatto che estinguono la situazione giuridica posta a fondamento della domanda, sicchè viene a mancare la stessa "materia" su cui si fonda la controversia.
Gli eventi generatori della cessazione della materia del contendere possono essere di natura fattuale, come pure discendere da atti posti in essere dalla volontà di una o di entrambe le parti (rinuncia alla pretesa, rinuncia all'azione, adempimento spontaneo, transazione o conciliazione) o di atti con natura e valenza normativa.
Affinchè il processo possa concludersi per cessazione della materia del contendere devono ricorrere congiuntamente i seguenti presupposti:
- l'evento generatore (nel caso di specie intervento legislativo) deve essere sopravvenuto alla proposizione della domanda giudiziale, altrimenti la medesima sarebbe improponibile ab origine per difetto di interesse all'azione;
- occorre, poi, che il fatto sopravvenuto abbia determinato l'integrale eliminazione della materia della lite;
- deve trattarsi di situazione riconosciuta ed ammessa da entrambe le parti, nel senso che il fatto di cessazione deve aver eliminato ogni posizione di contrasto e risultare pacifico in tutte le sue componenti, anche per quanto attiene alla rilevanza giuridica delle vicende sopraggiunte
( ex multis, Cass., 7.3.97, n. 2038; Cass., 22.1.97, n. 622; Cass. 10553/09; Cass. 22650/08).
La pronuncia, che può essere adottata dal giudice anche d'ufficio (Cass., 7.12.95, n. 12614;
Cass., 7.5.93, n. 5286; Cass., 21.5.87, n. 4630; Cass., 16.6.82, n. 3664), deve assumere la forma di sentenza, perché solo la sentenza è in grado di tutelare, al contempo, il convenuto da eventuali giudizi successivi fondati sulla stessa domanda ( essendo idonea a passare in giudicato) ed a permettere all'attore di contestare la declaratoria nei limiti imposti dalla disciplina delle impugnazioni ( cfr. Cass. 13588\07) .
Non v'è luogo a provvedere in merito all'ulteriore richiesta di condanna ex art.96 c.p.c., vista la mancata prova del danno risarcibile e non sussistendo i presupposti di cui al 3^ comma della citata norma.
Le spese processuali, tenuto conto del valore della controversia, della sua natura documentale CP_ e dell'assenza di attività istruttoria, seguono la soccombenza e sono poste a carico dell'
PQM
il Tribunale di Nola, Sezione Lavoro e Previdenza, in composizione Monocratica, nella persona dott. Maurizio Ricigliano, così definitivamente provvede:
- dichiara cessata la materia del contendere tra le parti in causa;
CP_
-condanna l' al pagamento delle competenze di causa, che liquida in complessivi €
750,00, oltre spese forfettarie, Iva e Cpa come per legge, con attribuzione al difensore costituito per dichiarazione di fattone anticipo;
-compensa per l'intero le spese e competenze tra le altre parti in causa.
Così deciso in Nola, 14\10\25
IL G.O.P.
dott. Maurizio Ricigliano
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Nola, in funzione di Giudice del Lavoro e Previdenza, in persona del GOP dott.
Maurizio Ricigliano, ha pronunciato, all'esito della trattazione scritta della causa e scambio di note ex art. 127 ter c.p.c., all'udienza del 14\10\25 la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 5657\23 del Ruolo generale Lavoro e Previdenza
TRA
,rappr.to e difeso da se medesimo Parte_1
E
, in persona del legale rappr.te p.t. , difeso dall'avv. A. Oliva. CP_1
Nonché
in persona del legale rappr.te p.t., difeso dall'avv. M. Rega CP_2
Con ricorso depositato in data 13\10\23 il ha impugnato l' intimazione di Parte_1
pagamento n. 07120239034452470000 notificata il 3\10\23 avente ad oggetto la richiesta di pagamento per contributi dovuti alla Gestione Separata arti e professioni per l'anno 2011 .
Il ricorrente ha avanzato come eccezioni la violazione del principio del ne bis in idem, stante la precedente statuizione n. 1763\19, passata in giudicato ( cfr. attestato in atti) , con la quale era stata dichiarata la prescrizione dela pretesa contributiva, la prescrizione, anche in questa sede, della richiesta e l'insussistenza dei presupposti legittimanti la pretesa di pagamento.
L' con il proprio atto difensivo ha dedotto di aver provveduto allo sgravio Controparte_3
della somma richiesta.
L' pur costituita, ha a sua volta allegato il proprio difetto di legittimazione passiva, il CP_2
difetto d'interesse ad agire e l'insussistenza dell'eccepita prescrizione. Previo rituale avviso di trattazione scritta del procedimento, ex art. 127 ter c.p.c. ed inoltro delle prescritte note, la causa è stata decisa.
Ferme sia la competenza del Tribunale adito, che l'interesse ad agire va, innanzitutto, qualifica l'azione, che ben può intendersi come opposizione all' esecuzione ex art. 615 c.p.c., finalizzata all'accertamento negativo del credito.
Circostanza dirimente, ai fini decisori, è stata la formale e comprovata dichiarazione del resistente di avvenuto sgravio, in data 2\5\24, della somma richiesta con l'atto CP_4 impugnato.
Siffatta circostanza determina la cessazione della materia del contendere.
La cessazione della materia del contendere, istituto di creazione giurisprudenziale, può definirsi come quella situazione obiettiva che si viene a creare per il sopravvenire di ragioni di fatto che estinguono la situazione giuridica posta a fondamento della domanda, sicchè viene a mancare la stessa "materia" su cui si fonda la controversia.
Gli eventi generatori della cessazione della materia del contendere possono essere di natura fattuale, come pure discendere da atti posti in essere dalla volontà di una o di entrambe le parti (rinuncia alla pretesa, rinuncia all'azione, adempimento spontaneo, transazione o conciliazione) o di atti con natura e valenza normativa.
Affinchè il processo possa concludersi per cessazione della materia del contendere devono ricorrere congiuntamente i seguenti presupposti:
- l'evento generatore (nel caso di specie intervento legislativo) deve essere sopravvenuto alla proposizione della domanda giudiziale, altrimenti la medesima sarebbe improponibile ab origine per difetto di interesse all'azione;
- occorre, poi, che il fatto sopravvenuto abbia determinato l'integrale eliminazione della materia della lite;
- deve trattarsi di situazione riconosciuta ed ammessa da entrambe le parti, nel senso che il fatto di cessazione deve aver eliminato ogni posizione di contrasto e risultare pacifico in tutte le sue componenti, anche per quanto attiene alla rilevanza giuridica delle vicende sopraggiunte
( ex multis, Cass., 7.3.97, n. 2038; Cass., 22.1.97, n. 622; Cass. 10553/09; Cass. 22650/08).
La pronuncia, che può essere adottata dal giudice anche d'ufficio (Cass., 7.12.95, n. 12614;
Cass., 7.5.93, n. 5286; Cass., 21.5.87, n. 4630; Cass., 16.6.82, n. 3664), deve assumere la forma di sentenza, perché solo la sentenza è in grado di tutelare, al contempo, il convenuto da eventuali giudizi successivi fondati sulla stessa domanda ( essendo idonea a passare in giudicato) ed a permettere all'attore di contestare la declaratoria nei limiti imposti dalla disciplina delle impugnazioni ( cfr. Cass. 13588\07) .
Non v'è luogo a provvedere in merito all'ulteriore richiesta di condanna ex art.96 c.p.c., vista la mancata prova del danno risarcibile e non sussistendo i presupposti di cui al 3^ comma della citata norma.
Le spese processuali, tenuto conto del valore della controversia, della sua natura documentale CP_ e dell'assenza di attività istruttoria, seguono la soccombenza e sono poste a carico dell'
PQM
il Tribunale di Nola, Sezione Lavoro e Previdenza, in composizione Monocratica, nella persona dott. Maurizio Ricigliano, così definitivamente provvede:
- dichiara cessata la materia del contendere tra le parti in causa;
CP_
-condanna l' al pagamento delle competenze di causa, che liquida in complessivi €
750,00, oltre spese forfettarie, Iva e Cpa come per legge, con attribuzione al difensore costituito per dichiarazione di fattone anticipo;
-compensa per l'intero le spese e competenze tra le altre parti in causa.
Così deciso in Nola, 14\10\25
IL G.O.P.
dott. Maurizio Ricigliano