Decreto presidenziale 28 ottobre 2023
Decreto presidenziale 4 giugno 2024
Ordinanza collegiale 19 marzo 2025
Sentenza 2 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Ancona, sez. I, sentenza 02/05/2025, n. 315 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Ancona |
| Numero : | 315 |
| Data del deposito : | 2 maggio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00315/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00618/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 618 DE 2022, integrato da motivi aggiunti, proposto da
Art. 32 E.T.S. Impresa Sociale Cooperativa, rappresentata e difesa dall'avvocato Maria Raffaela Mazzi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di FOmbrone, rappresentato e difeso dall'avvocato Aldo Valentini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Comune di FOmbrone Responsabile DE Settore III - Urbanistica pro tempore;
Agenzia Regionale Protezione Ambiente (ARPA) – Marche;
Agenzia Regionale Protezione Ambiente (ARPA) - Marche - Dipartimento Provinciale di Pesaro;
ATO Autorità di Ambito Territoriale Ottimale n.1 Marche Nord Pesaro Urbino;
Marche Multiservizi Spa;
Regione Marche – Serv. Tutela Gestione e Assetto DE Territorio Regione Marche P.F. Bonifiche Fonti Energ. Rifiuti;
Regione Marche Servizio Tutela Gestione e Assetto DE Territorio P.F. Tutela DE Territorio di Pesaro e Urbino;
Responsabile DEla Posizione Organizzativa 3.5. DEla Provincia di Pesaro e Responsabile DE Procedimento di Incidenza;
Azienda Sanitaria Unica Regionale ASUR Marche;
ASUR Marche Area Vasta 1 Dipartimento di Prevenzione Uoc Igiene e Sanità Pubblica Ambiente e Salute Sede di Fano;
Azienda Sanitaria Territoriale Ancona;
Azienda Sanitaria Territoriale di Pesaro Urbino;
Provincia di Pesaro e Urbino, rappresentata e difeso dall'avvocato Maria Beatrice Riminucci, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Regione Marche, rappresentata e difesa dall'avvocato Gianluca Daniele, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Ministero DEla Cultura, Soprintendenza per i Beni Architettonici e per il Paesaggio DEle Marche, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale DElo Stato, domiciliata in Ancona, corso Mazzini, 55;
nei confronti
Boscarini Costruzioni S.r.l., rappresentata e difesa dagli avvocati Gianluca Sposito e Francesco Galanti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
- DEla DEibera DE Consiglio Comune di FOmbrone (PU) n. 33 DE 28.06.2022 avente ad oggetto: ditta Boscarini Costruzioni srl progetto di attività di recupero dei rifiuti, nuovo impianto di produzione di conglomerato bituminoso, riattivazione di impianto di frantumazione e produzione di calcestruzzo, costruzione di capannone e contestuale variante urbanistica in strada di Brettoli loc. Ghilardino – Comune di FOmbrone- Provvedimento autorizzatorio unico per progetto in variante allo strumento urbanistico comunale ai sensi DEl''''artt. 6 e 7 L.R. 11 2019 e art. 27 bis D.lgs 152/2006 - approvazione DE progetto in variante al PRG con prescrizioni;
- DE Decreto Presidente DEla Provincia di Pesaro Urbino n. 88/2021 DE 7.05.2021 avente ad oggetto: parere di conformità ai sensi DEl''''art. 26 comma 3 DEla L.R. 34/92 per “provvedimento autorizzatorio Unico per progetto in variante allo strumento urbanistico comunale artt. 6E 7 l.R. 11/2019 e art. 27 bis DE dlg 152/06 Relativo ad attività di recupero rifiuti nuovo impianto di produzione conglomerato bituminoso riattivazione di impianti di frantumazione e produzione calcestruzzo costruzione di capannone in strade dei Brettoli – loc. Ghilarino ditta proponente: Boscarini Costruzioni srl – parere di conformità con rilievi art. 26 comma 6 L.R. 34/92;
- DE parere motivato di VAS ai sensi DEl''''art. 15 D.lgs 152/06 relativamente al provvedimento autorizzatorio unico per progetto in variante allo strumento urbanistico comunale artt. 6 e 7 L.R. 11/2019 e art. 27 bis D.lgs 152/06 relativo ad attività di recupero rifiuti nuovo impianto di produzione conglomerato bituminoso riattivazione di impianti di frantumazione e produzione calcestruzzo costruzione di capannone in strade dei Brettoli loc. Ghilardino proponente Boscarini costruzioni srl assunto a protocollo n. 13106 DE 30.04.2021 e dei relativi pareri allegati come parte integrante e sostanziale DE medesimo.
- DEla DEibera DEla Giunta Comunale n. 254 DE 21.11.2019 avente ad oggetto: atto di indirizzo sulla proposta progettuale presentata alla provincia di Pesaro Urbino DEla ditta Boscarini Costruzioni srl di Belforte all'Isauro (PU) relativa all'area in località Ghilardino (ex cava negas);
- DEla DEibera DE Consiglio Comunale DE Comune di FOmbrone (PU) n. 26 DE 26.05.2023 avente ad oggetto: ditta Boscarini Costruzioni srl - progetto di attività di recupero rifiuti , nuovo impianto di produzione di conglomerato Bituminoso, riattivazione di impianti di Frantumazione e produzione Calcestruzzo, costruzione di capannone e contestuale variante urbanistica in strada dei Brettoli loc. Ghilardino- Comune di FOmbrone – provvedimento autorizzatorio unico per progetto in variante allo strumento urbanistico comunale ai sensi degli art. 6 e 7 DEla L. R. n. 11/2019 e DEl''ar. 27 – bis DE D.lgs n. 152/2006 – Rettifica e integrazione DEibera di Consiglio Comunale n. 33 DE 28.06.2022 comprensiva di tutti gli atti allegati;
- DEla determinazione n. 173 DE 14.02.2024 DE Dirigente DE Servizio 6 Edilizia Scolastica – Gestione Riserva Naturale statale “ Gola DE Furlo” DEla Provincia di Pesaro avente ad oggetto: “ditta Boscarini Costruzioni srl - progetto di attività di recupero rifiuti, nuovo impianto di produzione conglomerato bituminoso, riattivazione di impianti di frantumazione e produzione calcestruzzo, costruzione di capannone e contestuale variante urbanistica in loc. Ghilardino strada dei Brettoli DE comune di FOmbrone – provvedimento autorizzatorio unico in variante allo strumento urbanistico comunale ai sensi DEl''art. 6 e art.7 c.3 l.r.n.11/2019 e art. 27-bis DE d.lgs. n.152/06 e ss.mm.ii.” comprensivo di tutti gli allegati e comunque parti integranti DEl’atto medesimo;
- DE permesso di costruire n. 2024 /14 rilasciato in data 6 maggio 2024 alla ditta BOSCARINI COSTRUZIONI SRL;
- DEla determinazione dirigenziale n. 1127 DE 25.09.2023 recante Screening di Incidenza Specifico Positivo ai sensi DEl’art. 5 DE DPR 357/1997.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Comune di FOmbrone e di Provincia di Pesaro e Urbino e di Regione Marche e di Ministero DEla Cultura e di Boscarini Costruzioni S.r.l. e di Soprintendenza per i Beni Architettonici e per il Paesaggio DEle Marche;
Visti tutti gli atti DEla causa;
Relatore nell'udienza pubblica DE giorno 12 marzo 2025 il dott. Gianluca Morri e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. L’odierna vicenda riguarda un progetto, in variante al PRG, presentato secondo la procedura ex art. 27-bis DE D.Lgs. n. 152/2006 nonché artt. 6 e 7 DEla L.r. n. 11/2019 per la realizzazione di un nuovo impianto di produzione di conglomerato bituminoso e per la riattivazione di impianti di frantumazione e produzione calcestruzzo con messa in riserva, per attività di recupero rifiuti, di inerti, fresato bituminoso, terre e rocce di scavo, nell’area di una ex cava ubicata lungo la strada dei Brettoli in località Ghilardino di FOmbrone.
L’iter procedimentale è stato avviato con istanza DE 12/8/2019 e si è concluso con il rilascio, da parte DEla Provincia di Pesaro e Urbino, DE Provvedimento Autorizzatorio Unico (PAU) DE 14/2/2024 (Determinazione n. 173 DE Dirigente DE Servizio 6 - Edilizia Scolastica - Gestione riserva naturale statale "Gola DE Furlo").
Il procedimento ha avuto, in sintesi, il seguente sviluppo:
- fase preliminare con l’acquisizione DEla documentazione di progetto e di documentazione integrativa, incontro tecnico per l’illustrazione DE progetto, pubblicazioni iniziali, ulteriori integrazioni documentali e relative pubblicazioni, indirizzi preliminari DE Comune di FOmbrone sulla proposta progettuale (DEibera di Giunta 21/11/2019 n. 254), prima conferenza di servizi (in data 6/8/2020), altre acquisizioni documentali, seconda conferenza di servizi (in data 24/11/2020) con acquisizione dei pareri scritti a causa di problemi tecnici nei collegamenti audio video;
- rilascio DE parere motivato di Valutazione Ambientale Strategica (VAS) in data 30/4/2021 e DE parere ex art. 26, commi 3 e 6, DEla L.r. n. 34/1992 espresso con Decreto DE Presidente DEla Provincia di Pesaro e Urbino in data 7/5/2021 (n. 88), a seguito dei quali l’istante ha prodotto ulteriore documentazione in recepimento DEle richieste di modifica DE progetto, compresa quella relativa ad una fase propedeutica DE procedimento che riguardava l’ottemperanza all’ordinanza di demolizione n. 1/2021 relativa ad alcuni edifici abusivi presenti sull’area;
- approvazione DE progetto, da parte DE Consiglio Comunale di FOmbrone, in variante al PRG (DEibera 28/6/2022 n. 33), poi integrata con DEibera 26/5/2023 n. 26 in esito agli ulteriori sviluppi DE procedimento con l’acquisizione di altra documentazione e pareri;
- terza conferenza di servizi (in data 19/10/2023), rilascio DEl’autorizzazione paesaggistica in data 20/11/2023 (n. 17), parere di Valutazione Impatto Ambientale (VIA) DE 28/12/2013, ulteriori integrazioni DEla DEibera consiliare n. 33/2022 (DEibera CC 30/12/2023 n. 75) e infine rilascio DE PAU. Il Comune ha poi rilasciato, autonomamente, anche il permesso di costruire (n. 2024/14 DE 6/5/2024).
Con il ricorso introduttivo DE giudizio è stata impugnata l’approvazione DE progetto, in variante al PRG, da parte DE Consiglio Comunale con la DEibera originaria n. 33/2022, oltre agli atti DE procedimento adottati fino a quel momento.
Con il primo ricorso per motivi aggiunti è stata impugnata la DEibera DE Consiglio Comunale n. 26/2023 recante la prima integrazione DEla DEibera n. 33/2022 oltre ad estendere l’impugnazione a tutti gli atti già impugnati con i precedenti due ricorsi.
Con il secondo ricorso per motivi aggiunti è stato impugnato il PAU, il permesso di costruire n. 2024/14, oltre ad alcuni atti propedeutici (determinazione dirigenziale DEla Provincia n. 1127 DE 25/9/2023 recante Screening di Incidenza; parere VIA; seconda DEibera di integrazione; verbale DEla terza conferenza di servizi) oltre ad estendere l’impugnazione a tutti gli atti già impugnati con i precedenti ricorsi.
Si sono costituiti, per resistere al gravame, il Comune di FOmbrone, la Provincia di Pesaro e Urbino, la Regione Marche, il Ministero DEla Cultura, la Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio DEle Marche, la controinteressata ditta Boscarini Costruzioni Srl.
2. Il ricorso è complessivamente infondato nel merito. Il Collegio ritiene quindi di poter soprassedere dal trattare le molteplici eccezioni in rito, dedotte dalle controparti resistenti, salvo quanto indicato nell’ordinanza 19/3/2025 n. 186 trattandosi di questioni in rito non superabili attraverso le deduzioni di parte ricorrente di cui alla memoria depositata in data 19/4/2025.
3. Va quindi trattato il ricorso introduttivo DE giudizio.
3.1 Con il primo ad articolato motivo viene dedotta violazione DEl’art. 42 DE TUEL, DEl’art. 7 DEla L.r. n. 11/2019, DEl’art. 3 DEla Legge n. 241/1990, DE PTC DEla Provincia di Pesaro, degli artt. 3-quater, 6 e 27-bis DE D.Lgs. n. 152/2006, DEl’art.14-ter DEla Legge n. 241/1990, DEla L.r. n. 34/1992, DEl’art. 97 DEla Costituzione, DEl’art. 8 DE DPR n. 160/2010, DEl’art. 27-bis DE PPAR, DEl’art. 11 DEla L.r. n. 97/1971, DEl’art. 5 DEla L.r. n. 14/2008, DEl’art. 11 DE DPR 380/2001, nonché eccesso di potere sotto svariati profili. In particolare in sintesi viene dedotto quanto segue:
- con la DEibera n. 33/2022 il Consiglio Comunale ha approvato un progetto al di fuori DEle proprie competenze che riguardano esclusivamente la materia urbanistica;
- la variante urbanistica non poteva comunque essere disposta nell’ambito DE procedimento ex art. 27-bis DE D.Lgs n. 152/2006, ma avrebbe dovuto essere approvata prima di presentare l’istanza di rilascio DE PAU poiché, in questo caso, non è applicabile la procedura ex art. 8 DE DPR n. 160/2010 non risultano in alcun modo presenti e comprovati i requisiti rappresentati dalla mancanza o insufficienza nel PRG DEle aree per l’insediamento di impianti produttivi;
- la riperimetrazione dei vincoli di cui al PPAR è illegittima perché ritagliata sul progetto senza considerare l’intero territorio comunale come prescritto dall’art. 27-bis DEle NTA DE PPAR;
- trattandosi di variante puntuale al PRG avrebbe dovuto essere adeguatamente motivata perché sull’area sono presenti molteplici vincoli relativi alla tutela orientata dei corsi di acqua nonché alla tutela paesaggistica, oltre al fatto che con DEibera di Consiglio Comunale n. 52/1993 era stato approvato un progetto di recupero ambientale DEla ex cava;
- la variante dispone una illegittima sanatoria degli edifici esistenti tutti abusivi poiché realizzati in assenza di titolo edilizio e di autorizzazione paesaggistica;
- la variante in questione non risponde agli obiettivi di sostenibilità ambientale e di sviluppo sostenibile perché modifica un’area agricola, già oggetto di progetto di ricomposizione ambientale non adempiuto, in zona a destinazione industriale con la previsione DEl’insediamento di un impianto di produzione di conglomerato bituminoso e calcestruzzo e la messa in riserva di rifiuti speciali compresi quelli provenienti dalla bonifica di siti inquinati sottraendo dunque l’area alla progettata ricomposizione;
- sull’area erano presenti abusi edilizi oggetto di ordinanza di demolizione n. 1 DE 29/3/2021 rimasta inattuata ed a seguito DEla quale è stato avviato il procedimento di acquisizione al patrimonio DE Comune degli abusi e DEl’area di sedime. Di conseguenza, per tali terreni, la controinteressata non era legittimata a presentare l’istanza non avendo la disponibilità di questi beni.
3.1.1 Nessuna DEle censure è fondata.
3.1.2 Circa la prima questione è sufficiente osservare che il Consiglio Comunale ha approvato il progetto per quanto concerne i profili urbanistici in variante al PRG nell’ambito DEla procedura ex art. 8 DE DPR n. 160/2010 applicabile alla fattispecie come si vedrà meglio di seguito. La DEibera va quindi circoscritta ai soli effetti urbanistici che non legittimano, ovviamente, l’inizio DEl’attività che potrà avvenire solo dopo il rilascio DE PAU.
3.1.3 Con riguardo alla pretesa omessa valutazione circa l’insussistenza, nel territorio comunale, di altre aree idonee, va osservato che la questione era stata affrontata nell’ambito DEla c.d. “alternativa zero” che fu oggetto anche di una apposita osservazione e controdeduzione (cfr. Allegato A al parere VAS – osservazione 2.3), ed anche oggetto di specifica integrazione DEiberativa da parte DE Consiglio Comunale (cfr. DEibera n. 26/2023 – pagg. 5 e 6) di cui si dirà di seguito perché impugnata con il primo ricorso per motivi aggiunti. Peraltro in questa sede la ricorrente non allega quali sarebbero state le aree idonee, già presenti nel territorio comunale, su cui realizzare l’insediamento produttivo in questione.
3.1.4 Circa la dedotta violazione dall’art. 27-bis DEle NTA DE PPAR va osservato che le censure muovono da una lettura parziale DEle norme che si ritengono essere state violate ed inoltre sembrano confondere lo studio che deve essere condotto su area vasta rispetto alla variante che poi viene adottata.
La variante potrà anche essere puntuale e riguardare una piccola parte DE territorio comunale purché questa parte sia stata studiata nell’ambito DE contesto con il quale può interferire.
Al riguardo va osservato che “Il documento di indirizzi in materia di pianificazione urbanistica (Elaborato 4 – par. 3.2) DE vigente PTCP prevede che per determinate attività produttive <speciali>, quali quelle estrattive e di frantoio, industrie nocive, di deposito materiale, discariche, ecc., proprio per la loro specificità e per la difficoltà di definire la loro ubicazione a priori in sede di PRG, è ammissibile il ricorso a varianti <ad hoc> nel momento stesso in cui si presenta la necessità, in base ad una proposta progettuale già definita” (cfr. parere VAS paragrafo 2.2.2. pag. 5). Si tratta, con evidenza, DEl’attuazione DE criterio generale stabilito dall’art. 3, comma 3, DEla L.r. n. 13/1990 secondo cui: “Per insediamenti di industrie nocive e per gli allevamenti industriali i Comuni individuano apposite zone attraverso varianti agli strumenti urbanistici generali”.
Lo studio su area vasta è stato effettuato in sede di VAS (cfr. intero paragrafo 2.2.2. “Analisi DEla coerenza esterna”, DE parere VAS – da pag. 5 a pag. 11).
3.1.5 Con riguardo al dedotto vizio di difetto generale di motivazione, con particolare riferimento ai molteplici vincoli gravanti sull’area in oggetto, va osservato che la censura sembra muovere dall’erroneo presupposto secondo cui il Consiglio Comunale avrebbe dovuto rendere una specifica e puntuale motivazione per ogni singolo aspetto riguardante l’area in questione anziché recepire e fare proprie le risultanze DEl’istruttoria (che comprende anche i profili tecnici che esulano dalla competenza consiliare).
Oltre a quanto già osservato in precedenza, la DEibera n. 33/2022 contiene una legittima motivazione “per relationem” anzitutto alle ragioni, di indirizzo politico-urbanistico, contenute nella DEibera adottata dalla Giunta in data 21/11/2019 n. 254 che il Consiglio Comunale ha fatto proprie ed ha contestualizzato. In quella sede era stato condiviso il progetto, seppure con argomentazioni sintetiche, perché riguardante “un’area già utilizzata allo scopo” e non si può negare che tale area fosse già stata utilizzata per attività di cava e in parte per la produzione DE calcestruzzo che verrebbe continuata, come non si può negare che lo stato di fatto di tale area non era quello di zona incontaminata come sembra voler sostenere parte ricorrente (non lo era neppure alla data DEla DEiberazione consiliare in oggetto e neanche a quella di proposizione degli odierni gravami).
3.1.6 Il semplice fatto di modificare la destinazione urbanistica di un’area agricola in area per insediamenti produttivi (nel caso specifico Zona produttiva speciale di recupero attività di cava - D7), non si pone in contrasto, a priori, con i generali obiettivi di sostenibilità ambientale come sembra voglia dedurre la ricorrente con le censure di cui al paragrafo 1.8. Del resto anche in area agricola sono previsti insediamenti con un certo impatto sull’ambiente. Si pensi, ad esempio, agli allevamenti zootecnici di tipo industriale, sia “ordinari” ex art. 3, comma 1, lett. d), DEla L.r. n. 13/1990, che quelli da considerare “industria nociva” ex art. 3, comma 3, DEla stessa Legge regionale.
3.1.7 Circa la questione degli abusi edilizi non è dato innanzitutto comprendere quale sanatoria la variante avrebbe comportato, atteso che la procedura di repressione DEl’abusivismo edilizio è comunque giunta a sua conclusione con il procedimento di acquisizione ex art. 31 DE DPR n. 380/2001 (cfr. Documenti depositati dal Comune in data 12/7/2024 07:00 - All. 025 Frazionamento dei terreni da acquisire; All. 022 Provvedimento di identificazione dei terreni da acquisire; All. 026 Nota di trascrizione DE 23/10/2023 in favore DE Comune).
Per quanto concerne questa fase DE procedimento, limitata all’approvazione DE progetto da parte DE Consiglio Comunale in variante al PRG, non si rinvengono quindi ragioni ostative tra quelle dedotte dalla ricorrente; ragioni che avrebbero semmai potuto influire sulla conclusione DE procedimento prima DE rilascio DE PAU poiché le sole DEibere DE Consiglio Comunale non avrebbero comunque avuto effetto autorizzativo per l’avvio DEl’attività.
Peraltro lo stesso Consiglio Comunale aveva posto, quale condizione, il rispetto DEl’ordinanza n. 1/2020 (cfr. pag. 7, punto 3, DEibera n. 33/2022); “rispetto” che non significa necessariamente ottemperanza da parte DE destinatario DEl’ordine ma che il relativo procedimento avrebbe comunque dovuto giungere a conclusione in un modo (con l’ottemperanza) o in un altro (senza ottemperanza e quindi con la sanatoria – non avvenuta - o l’acquisizione ex art. 31 DE DPR n. 380/2001).
Inoltre la censura sembra muovere dall’erroneo presupposto che tutta l’area ex cava viene oggi ridestinata alla nuova attività, ma così invece non è. Al riguardo l’Amministrazione provinciale chiarisce che l’ex cava riguardava essenzialmente l’area demaniale che oggi resta fuori ed è oggetto di ripristino ambientale;
Non è dato infine comprendere per quale giuridica ragione altri manufatti considerati regolarmente edificati avrebbero dovuto essere rimossi anziché destinati alla nuova attività produttiva che, per certi versi, si pone in continuità con quella precedente.
3.2 Con il secondo ad articolato motivo viene dedotta violazione DEl’art. 11, comma 1, lett. a), DEla L.r. n. 22/2011, DEl’art. 26 DEla L.r. n. 34/1992 nonché eccesso di potere per carenza istruttoria ed omessa ed illogica motivazione. In particolare viene dedotto che la DEibera n. 33/2022 non contiene alcuna verifica in base alla citata lett. a) secondo cui “non possono essere adottati nuovi PRG o varianti ai PRG vigenti, anche con il procedimento gestito tramite lo sportello unico per le attività produttive, che prevedono ulteriori espansioni di aree edificabili in zona agricola nei Comuni che non hanno completato per almeno il 75 per cento l'edificazione DEle aree esistenti con medesima destinazione d'uso urbanistica”, come prescritto anche con Decreto DE Presidente DEla Provincia n. 88/2021. Addirittura gli atti impugnati sostengono che vi sarebbe un risparmio di consumo DE suolo perché verrebbero riutilizzati gli edifici esistenti e verrebbe costruito solo un modesto capannone ex novo, senza considerare che l’area DEla ex cava avrebbe dovuto essere ripristinata completamente alla sua vocazione agricola.
La censura è infondata.
Circa i rapporti tra l’odierna procedura e il progetto di recupero ambientale DEla ex cava, approvato con la DEibera di Consiglio Comunale n. 52/1993, oltre a quanto già osservato in precedenza, va ulteriormente osservato quanto segue:
- se sussiste qualcosa di illogico, il Collegio ritiene che questo sia proprio il ragionamento DEla ricorrente ovvero che prima di compromettere (o, meglio, continuare a compromettere) l’area di una ex cava, quest’area deve essere riportata al pristino stato attraverso il completamento di un progetto di recupero ambientale. Dopodiché potrebbe essere ricompromessa con l’insediamento di una nuova attività. Così ragionando non si intravede infatti quali utilità avrebbe tutto il lavoro di ripristino ambientale;
- la destinazione D7 deve quindi essere intesa nel senso che l’attività di cava non viene più esercitata e il sito viene recuperato (cioè riutilizzato) per altre attività diverse dalla cava (che costituisce già un recupero rispetto all’escavazione);
- il progetto di recupero ambientale deve quindi essere valutato nel suo complesso e non limitandosi ad osservare ciò che accade solo in alcune porzioni DE sito originario (cfr., da ultimo, DEibera consiliare n. 75/2023 – pagg. 7 e 8 - relativamente ai rapporti e i possibili conflitti tra l’odierno progetto e il progetto di recupero ambientale DEla ex cava).
Circa la pretesa omessa verifica di cui all’art. 11, comma 1, lett. a), DEla L.r. n. 22/2011 va osservato che la DEibera consiliare n. 26/2023 (oggetto DE primo ricorso per motivi aggiunti) è stata adottata per rispondere ai rilievi formulati dalla Provincia di Pesaro e Urbino con le note DE 24/10/2022 prot. 35662 e 18/11/2022 prot. 38326 secondo cui, tra l’altro, non era stato ottemperato il rilievo contenuto al punto 4) DE parere di conformità espresso con decreto DE Presidente DEla Provincia n. 88/2021 circa la compatibilità DEla variante urbanistica con le ricordate disposizioni di cui all’art. 11, comma 1, lett. a) DEla L.r. 22/2011 riguardante il consumo DE suolo agricolo.
3.3 Con il terzo ad articolato motivo viene dedotta violazione DEla DCP DEla Provincia di Pesaro-Urbino n. 2 DE 30/1/2018 avente ad oggetto “individuazione zone non idonee alla localizzazione degli impianti per il recupero e lo smaltimento dei rifiuti”, violazione DE PRGR MARCHE, DEl’art. 197 DE D.Lgs n. 152/2006, nonché eccesso di potere per carenza istruttoria e di motivazione. In particolare viene dedotto che provvedimento di VAS ed il Decreto DE Presidente DEla Provincia n. 88/2021 hanno acriticamente recepito le affermazioni DEla controinteressata ritenendo così, erroneamente, che l’area può considerarsi idonea, previa variante urbanistica, perché era “stata oggetto di attività produttiva di tipo estrattivo per lungo tempo”. In realtà l’attività non è più esistente e quella esercitata in precedenza non riguardava la produzione di conglomerato bituminoso.
La censura è infondata.
Al riguardo va osservato, per quanto concerne la fase DE procedimento qui oggetto di esame (che, come già rilevato in precedenza, non ha carattere autorizzativo), che la questione era stata espressamente trattata nel parere VAS (cfr. pag 10) dove si parla di messa riserva (R13) e deposito preliminare (D15) che erano attività preesistenti (cava). Inoltre il progetto è stato approvato in variante al PRG modificando la destinazione da agricola a produttiva.
Non emerge inoltre alcun elemento per ritenere che l’istruttoria si sia basata esclusivamente sul fatto che si trattasse di un’attività complessivamente esistente (o comunque già esercitata in sito), poiché, ad esempio, la produzione conglomerato bituminoso costituisce attività indubbiamente nuova rispetto alla precedente attività di cava.
3.4 Con il quarto motivo (indicato nuovamente con il n. 3) viene dedotta violazione DEl’art. 5 lett. k) DE D.M. 17/10/2007 n. 184 recante criteri uniformi per la definizione di misure di conservazione relative a Zone Speciali di Conservazioni, ZCS e Zone di Protezione Speciale (ZPS). In particolare viene dedotto che il provvedimento di VAS ed il Decreto Presidenziale n. 88/2021 non hanno compiuto nessuna valutazione sul punto giungendo addirittura ad affermare che vi sarebbe un miglioramento dovuto all’implementazione dei corridoi ecologici attraverso il progetto DE verde con nuove piantumazioni. Viene inoltre ribadito l’erroneità DE presupposto DEl’attività esistente che affligge anche la Valutazione di Incidenza.
Anche questa censura va disattesa.
Viene innanzitutto riproposta la medesima questione già trattata precedenza (cfr. in particolare paragrafo 3.2) ovvero che prima di autorizzare qualsiasi nuova attività l’area in oggetto deve essere restituita completamente alla destinazione agricola mediante ricomposizione ambientale.
Per il resto va osservato che non risponde al vero la censura secondo cui mancherebbe ogni valutazione in base al D.M. 17/10/2007 come risulta evidente leggendo il parere VAS (cfr. pagg. 8-10).
3.5 Con il quinto motivo (indicato con il n. 4) viene dedotta violazione DEl’art. 27-bis, comma 5, DE D.Lgs. n. 152/2006 ed eccesso di potere per carenza istruttoria e violazione dei principi di prevenzione e precauzione. In particolare in sintesi viene dedotto quanto segue:
- la produzione di conglomerato bituminoso costituisce pericolo per le risorse idriche DE sottosuolo (parte DEla proprietà ricade nelle zone di protezione DE campo pozzi di Ghilardino) e, al riguardo, non possono considerarsi sufficienti i pareri espressi da dall’AATO, dall’Ente gestore DE servizio idrico integrato (Marche Mutiservizi), dall’ARPAM e dalla Regione;
- sul punto erano stati chiesti chiarimenti che non sono stati forniti per cui avrebbe dovuto essere applicato il comma 5, DEl’art. 27-bis, DE Dlgs 152/2006 che recita: “Qualora entro il termine stabilito il proponente non depositi la documentazione integrativa, l'istanza si intende ritirata ed è fatto obbligo all'autorità competente di procedere all'archiviazione”;
- non può considerarsi sufficiente la prescrizione DEl’ARPAM di realizzare dei piezometri che dovranno essere inclusi in un piano di monitoraggio DEle acque sotterranee perché tale attività deve essere anteriore alla natura DEl’impianto e non successiva.
Le censure non possono trovare condivisione.
Circa la pretesa omessa archiviazione DEl’istanza va osservata la genericità DEla censura che non riferisce puntualmente quale sarebbe la richiesta di chiarimenti rimasta inevasa e il relativo termine da considerarsi perentorio.
Per il resto va osservato che, proprio per la vicinanza di 6 pozzi idropotabili attualmente attivi (c.d. “Campo Pozzi Ghilardino”), il progetto è stato esaminato per il suo concreto impatto sul territorio coinvolgendo l’Autorità di Ambito Territoriale Ottimale (AATO) e il gestore DE servizio idrico integrato (Marche Multiservizi) che hanno fornito specifiche prescrizioni da osservare nello svolgimento DEl’attività (cfr. per quanto concerne la tutela DEla falda idrica, parere All. 3 al parere VAS). Inoltre anche l’ARPAM ha svolto le sue considerazioni (cfr., allegati 2a e 2b al parere VAS).
La ricorrente si limita a denunciare pretese lacune ed omissioni in studi e relazioni senza tuttavia allegare elementi tecnici di supporto alle proprie affermazioni.
3.6 Con il sesto motivo (indicato con il n. 5) viene dedotta violazione DEle linee guida in materia di VAS - decreto Responsabile P.F. VVAA n. 13 DE 17/1/2020, degli artt. 5, comma 1, e 3 DEla L.r. n. 14/2008, degli obiettivi ambientali e dei principi generali in materia di pianificazione, DEl’art. 3-ter, comma 3, DE D.Lgs n. 152/06, DEl’art. 26 DEla L.r. n. 32/1994, eccesso di potere sotto svariati profili. In particolare in sintesi viene dedotto quanto segue:
- travisamento generale DE presupposto da cui muovono gli atti impugnati, ovvero che l’area era adibita ad ex cava. L’area avrebbe invece dovuto essere considerata zona agricola normale dopo l’attuazione DE progetto di ricomposizione ambientale approvato nel 1993;
- ciò ha fuorviato tutte le valutazioni di conformità con i piani sovraordinati e, in particolare, con gli obiettivi di sostenibilità ambientale (perimetri di tutela dei corsi d’acqua; perimetro DEla tutela integrale DEle scarpate in erosione; principio di sostenibilità secondo cui le ragioni di tutela DEl’ambiente devono prevalere possono essere sacrificate per realizzare un progetto di natura privata).
Anche queste censure vanno disattese poiché muovono da un presupposto errato come già ripetutamente affermato in precedenza tra il progetto in questione e l’originario progetto di ricomposizione ambientale DE 1993.
Per il resto va osservato che la questione DEle scarpate e DEl’erosione è stata valutata in sede di VAS (cfr. paragrafo 2.2.2., punto 2, pagg. 8 e 9) mentre nulla di sostanzialmente tecnico deduce la ricorrente al riguardo, limitandosi a denunciare un generico difetto di motivazione e di istruttoria, ovvero censure essenzialmente formali.
È stato inoltre valutata anche l’interferenza con il FO DE ZO (cfr. lett. A DE paragrafo 2.2.2. DE parere VAS - pag. 6; Vedasi anche il successivo punto 1 - pag. 7).
3.7 Con il settimo motivo (indicato con il n. 6) viene dedotta violazione DEl’art. 5, comma 1, DEla L.r. n. 2/2013 con riferimento alla Rete Ecologica DEle Marche (REM), nonché eccesso di potere per carenza istruttoria e contraddittorietà. In particolare viene dedotto che la variante non è stata valutata secondo le modalità prescritte dalla Regione Marche reperibili sul proprio portale e si pone in palese contrasto con gli obiettivi DEla REM perché prevede di trasformare l’area DEla cava dismessa in zona a destinazione produttiva che determinerà gravi interferenze sulle UEF interessate e interromperò la continuità DE sistema di connessione di interesse regionale.
Anche queste censure muovono da un presupposto errato come già ripetutamente affermato in precedenza sui rapporti tra il progetto in questione e l’originario progetto di ricomposizione ambientale DE 1993.
Per il resto la censura viene dedotta in termini estremamente generica poiché non è dato comprendere quale sarebbe la norma cogente che risulta essere stata violata e quale inammissibile discontinuità il progetto verrebbe a creare nella REM.
La Rete Ecologica DEle Marche è stata presa in esame già sede di parere VAS DE 30/4/2021 (cfr. pagg. 10-11) e nella Valutazione di Incidenza DE 10/11/2020 ma anche qui la ricorrente non offre elementi tecnici per confutare le valutazioni DEle amministrazioni.
3.8 Con l’ottavo motivo (indicato con il n. 7) viene dedotta violazione DE Piano Provinciale DEle Attività Estrattive (PPAE), degli artt. 11, 16 e 18 DEla L.r. n. 71/1997, DEla direttiva regionale sensi DEl’art. 6 lettera g) per la ricomposizione DEle cave dismesse, nonchè eccesso di potere per carenza istruttoria, contraddittorietà e illogicità. Nella sostanza e in sintesi, viene dedotto che il progetto di recupero ambientale DEla ex cava viene realizzato solo per la parte esterna all’area in variante mentre nessun recupero ambientale verrà realizzato all’interno in violazione DEl’art. 11 DEla L.r. n. 71/1997 e DE PPAE che include, tale area, al n. 58 tra le cave dismesse che necessitano invece di interventi di ripristino recupero ambientale con classificazione CD2.
Anche questa censura va disattesa perché muove da un presupposto errato come già ripetutamente affermato in precedenza nei rapporti tra il progetto in questione e l’originario progetto di ricomposizione ambientale DE 1993.
3.9 Con il nono motivo (indicato con il n. 8) viene dedotta violazione DEl’art. 26 DEla L.r. n. 34/1992 per mancata conformità con il Piano di Assetto Idrogeologico (PAI). In particolare viene dedotta insufficiente attività istruttoria con riguardo all’interferenza con l’area di rischio R3 condotta esclusivamente sulla base degli studi e DEle analisi svolte dalla controinteressata ed insufficientemente basate sulle precipitazioni DE Monte Carpegna, luogo totalmente diverso per orografia, altitudine e caratteristiche, da quello in esame. La valutazione avrebbe dovuto essere compiuta in base ai dati DEle precipitazioni DEla stazione di rilevamento DE Comune di FOmbrone.
La censura va disattesa poiché si basa esclusivamente sul parere espresso, a livello urbanistico, dalla Regione ai sensi DEl’art. 89 DE DPR 380/2001 (ex art. 13 DEla Legge n. 64/1974), ma la questione è stata oggetto di maggiori approfondimenti nell’ambito DE parere VIA (pag. 7), per cui va innanzitutto esclusa la totale carenza di valutazione al riguardo. Nella VIA si dice infatti che lo scenario a rischio di precipitazioni molto elevate viene affrontato con misure conformi agli standard DEla normativa vigente in relazione al principio DEl’invarianza idraulica e DE dimensionamento DEla rete di raccolta DEle acque meteoriche.
3.10 Con il decimo e ultimo motivo (indicato con il n. 9) viene dedotta violazione DEl’art. 13, comma 4, DE D.Lgs. n. 152/2006, nonchè eccesso di potere per carenza istruttoria e di motivazione, illogicità e contraddittorietà manifesta. In particolare viene dedotto che non sono state prospettate ragionevoli alternative al progetto non potendosi ritenere sufficienti le giustificazioni DEla controinteressata che ben conosceva, al momento DEl’acquisto DEl’area, l’esistenza di un progetto di ripristino ambientale inattuato ma che avrebbe dovuto essere portato a compimento. Non è quindi vero che non ricorrono soluzioni alternative alla variante. Viene inoltre riproposta la questione DE consumo DE suolo erroneamente valutata senza considerare l’area restituita alla sua naturale destinazione agricola previa ricomposizione ambientale.
Anche queste ultime censure vanno disattese poiché, nella sostanza, ripropongono questioni già ripetutamente trattate circa i rapporti tra il progetto in questione e l’originario progetto di ricomposizione ambientale DE 1993.
Peraltro non è dato ancora comprendere quale avrebbe potuto essere, secondo la ricorrente, l’alternativa localizzativa che non determinasse consumo di suolo. Se è vero che si potrebbe risparmiare il suolo DEl’ex cava di Ghilardino si andrà verosimilmente a consumare suolo da altra parte salvo negare, in radice, l’implementazione di un progetto DE genere su tutto il territorio DE Comune di FOmbrone.
4. Va ora trattato il primo ricorso per motivi aggiunti.
4.1 Per quanto già detto nel precedente paragrafo 2, il ricorso sarà trattato nei limiti DEle censure che si rivolgono direttamente alle integrazioni apportate dalla DEibera n. 26/2023 e agli atti da essa presupposti intervenuti dopo la DEibera n. 33/2022.
Devono invece considerarsi tardive e quindi irricevibili tutte le censure che avrebbero dovuto essere dedotte contro la DEibera n. 33/2022 e i relativi atti presupposti ovvero i motivi da 1 a 10 “che sostanzialmente coincidono con i mezzi già introdotti con il ricorso introduttivo e con il successivo ricorso di motivi aggiunti” come specificato a pag. 8 DE ricorso.
Al riguardo è utile ricordare che la DEibera n. 26/2023 è stata adottata per rispondere ai rilievi formulati dalla Provincia di Pesaro e Urbino con le note DE 24/10/2022 prot. 35662 e 18/11/2022 prot. 38326 secondo cui:
- non era stato ottemperato il rilievo contenuto al punto 4) DE parere di conformità espresso con decreto DE Presidente DEla Provincia n. 88/2021 circa la compatibilità DEla variante urbanistica con le disposizioni di cui all’art. 11, comma 1, lett. a) DEla L.r. 22/2011 circa il consumo DE suolo agricolo;
- mancava la “Dichiarazione di Sintesi” VAS prevista dall’art. 17 DE D.Lgs. n. 156/2006 (che avrebbe dovuto dare atto anche DEle osservazioni pervenute e DEle relative controdeduzioni da sottoporre al Consiglio Comunale).
Oltre ad integrare la DEibera n. 33/2022 sotto i due profili appena ricordati, la DEibera n. 26/2023 prende atto anche degli sviluppi procedimentali riguardanti l’attuazione DEl’ordinanza di demolizione n. 1/2021 richiamando la Determinazione DE Responsabile DE III Settore – Urbanistica n. 17 DE 13/3/2023 con cui si disponeva l’acquisizione gratuita, al patrimonio indisponibile, degli abusi non demoliti e DEla relativa area (per un totale di mq. 2690).
4.2 Resterebbero da esaminare le “integrazioni rese necessarie dagli elementi integrati/modificati” come definite sempre a pag. 8 DE ricorso, ma tale integrazioni non risultano essere state specificatamente indicate nei singoli motivi in applicazione DEl’art. 40, comma 1, lett. d) DE c.p.a. in relazione al disposto DE precedente art. 3, comma 2, circa il dovere di chiarezza nella redazione degli atti processuali.
Il ricorso cumulativo è stato infatti formulato attraverso censure “omnibus” e il Collegio si farà quindi carico di estrapolare, da ogni motivo, le censure direttamente riconducibili ai nuovi provvedimenti sopraindicati.
4.3 Al paragrafo 1.3 DE primo motivo viene dedotto che con la DEibera n. 26/2023 non può considerarsi sanata l’omessa valutazione circa l’insussistenza, nel territorio comunale, di altre aree idonee, che avrebbe dovuto essere effettuata da un organo tecnico (Responsabile SUAP) e non da un organo politico DE tutto incompetente.
La censura è infondata.
La competenza consiliare in materia urbanistica è prevista direttamente dalla legge (art. 42, comma 2, lett. a, D.Lgs. n. 267/2000) e, per gli aspetti più propriamente tecnici che caratterizzano tale materia, su ogni proposta di DEibera deve essere acquisito, ex art. 49 DE D.Lgs. n. 267/2000, il parere di regolarità tecnica DE responsabile DE servizio interessato (in questo caso Settore III - Servizio Urbanistica DE Comune).
La DEiberazione non risulta essere poi così “sbrigativa” come la descrive la ricorrente poiché prende in esame le Zone Produttive (D) di cui agli artt. 67, 68, 69, 70, 71 e 72 DEle NTA DE PRG oltre a ricondurre la nuova zona D7 all’elaborato 4 DE PTCP già ricordato in precedenza.
Peraltro, anche in questa sede, la ricorrente continua a non indicare quali sarebbero state le aree idonee, già presenti nel territorio comunale, su cui realizzare l’insediamento produttivo in oggetto.
4.3.1 Al paragrafo 1.10 DE primo motivo viene dedotto che anche la DEibera n. 26/2023 deve considerarsi illegittima perché adottata senza aver prima definito, nella sua totalità, il procedimento di abuso edilizio di cui all’ordinanza n. 1/2021.
La doglianza è infondata per le stesse ragioni già evidenziate nel precedente paragrafo 3.1.7 al quale si rinvia per esigenze di sintesi espositiva.
4.3.2 Tutte le restanti censure DE primo motivo ripropongono questioni già trattate per le quali valgono le considerazioni espresse in precedenza o questioni che avrebbero dovuto essere dedotte contro la DEibera originaria n. 33/2022.
4.4 Al primo paragrafo DE secondo motivo viene dedotta censura analoga a quella di cui al paragrafo 1.3 DE primo motivo circa l’incompetenza tecnica DE Consiglio Comunale a certificare il rispetto DEle condizioni di cui all’art. 11, lett. a), DEla L.r. n. 22/2011.
Al riguardo valgono le considerazioni già esposte nel precedente paragrafo 4.3.
4.4.1 Tutte le restanti censure DE secondo motivo ripropongono questioni già trattate per le quali valgono le considerazioni espresse in precedenza o questioni che avrebbero dovuto essere dedotte contro la DEibera originaria n. 33/2022.
4.5 Tutte le censure DE terzo, quarto, quinto, sesto, settimo e ottavo motivo ripropongono questioni già trattate per le quali valgono le considerazioni espresse in precedenza o questioni che avrebbero dovuto essere dedotte contro la DEibera originaria n. 33/2022.
4.6 Con il nono motivo viene riproposta la questione DEla omessa valutazione di soluzioni alternative; omissione che trova conferma anche nella relazione di sintesi approvata con la DEibera consiliare n. 23/2023 che fa pedissequamente riferimento alle ragioni illustrate dalla controinteressata.
La censura va disattesa.
Al riguardo va osservato che la dichiarazione di sintesi, appunto perché una sintesi, nulla aggiunge alle considerazioni che vengono “sintetizzate”, per cui vale quanto già osservato in precedenza con l’aggiunta che anche qui la ricorrente continua a non indicare quali sarebbero state le aree idonee, già presenti nel territorio comunale, su cui realizzare l’insediamento produttivo in oggetto.
4.6.1 Tutte le restanti censure DE nono motivo ripropongono questioni già trattate per le quali valgono le considerazioni espresse in precedenza o questioni che avrebbero dovuto essere dedotte contro la DEibera originaria n. 33/2022.
4.7 L’infondatezza DEle censure precedenti rende infondato anche il decimo motivo (indicato con il n. 11) con cui si deducono vizi di legittimità derivata.
5. Va infine trattato il secondo ricorso per motivi aggiunti.
5.1 Pure in questa sede valgono le considerazioni in rito già svolte nel precedente paragrafo 4.1.
5.2 In ordine cronologico, dopo la DEibera 26/5/2023 n. 26, i nuovi atti e provvedimenti sono:
- nota DEla Regione Marche 14/7/2023, prot. n. 901092 circa la competenza DE Comune in materia di attività estrattive;
- Screening di Incidenza Specifica di cui alla Determinazione provinciale n. 1127 DE 25/9/2023;
- Autorizzazioni paesaggistiche 18/10/2023 n. 12 e 20/11/2023 n. 17;
- Conferenza di servizi DE 19/10/2023;
- Parere VIA DE 28/12/2023 prot. 47389;
- Delibera di Consiglio Comunale DE 30/12/2023 n. 75;
- PAU di cui alla Determinazione n. 173 DE 14/2/2024;
- Permesso di costruire n. 2024/14 DE 6/5/2024.
5.3 Anche qui il ricorso cumulativo è stato formulato perlopiù attraverso censure “omnibus” in discordanza con le prescrizioni di chiarezza e specificità di cui agli artt. 3, comma 2 e 40, comma 1, lett. a) DE c.p.a.
Il Collegio si farà quindi carico di estrapolare, da ogni motivo, le censure direttamente riconducibili ai nuovi provvedimenti sopraindicati.
5.4 Tutte le censure DE primo, DE secondo, DE quarto, DE quinto, DE sesto, DEl’ottavo e DE nono motivo ripropongono questioni già trattate per le quali valgono le considerazioni espresse in precedenza o questioni che avrebbero dovuto essere dedotte contro gli atti oggetto dei precedenti gravami.
5.5 Ai paragrafi 3.2, 3.2.1, 3.2.2, e 3.2.3 DE terzo motivo viene contestata la Determinazione Dirigenziale DEla Provincia n. 1127 DE 25/9/2023 recante “Screening di incidenza specifico positivo alla <Comunicazione di attività di recupero rifiuti speciali non pericolosi in modalità semplificata, ai sensi degli artt. nn. 214-216 DE D.lgs n. 152/2006 (DM 05/02/1998 e smi)>, con messa in riserva R 13 su un area pavimentata esistente recintata, in località Ghilardino, all’interno DEla ZSC IT5310015 Tavernelle sul Metauro e DEla ZPS IT5310028 di Tavernelle sul Metauro D.P.R. 357/1997 D.G.R. n. 1471/2008; D.G.R. n. 1661/2020. CL.009-9 Fascicolo n. 79/2019” e l’avvenuta iscrizione DEl’impianto al n. 450 DE Registro Provinciale DEle imprese che effettuano attività di recupero rifiuti speciali non pericolosi (cfr. Documento istruttorio All. 007 deposito parte ricorrente DE 18/6/2024 16:53). In particolare e in sintesi viene dedotto quanto segue:
- violazione DEl’art. 27-bis DE D.Lgs. n. 52/2006 e degli artt. 14 e 14-ter DEla Legge n. 241/1990 per illegittima proliferazione di sub procedimenti che finiscono per sottrarre elementi alla valutazione complessiva (in particolare di VIA e di Valutazione di Incidenza) DEla conferenza di servizi;
- violazione DE DCP n. 2/2018 circa i criteri dettati sull’idoneità DEl’area;
- illegittimità DE documento istruttorio di VIA perché non è vero che si tratti di un “potenziamento DEl’attuale messa in riserva (R13) per lo stoccaggio DE fresato e all’attività di recupero DE fresato e dei rifiuti inerti DEl’edilizia (R5) …e di ampliamento in superficie DEl’attività (R13)”, in quanto trattasi di nuova attività.
Queste censure sono infondate.
Il procedimento “parallelo” di Valutazione di Incidenza Specifica e di iscrizione nel Registro Provinciale si è concluso prima DEla terza conferenza di servizi (dove, peraltro, hanno partecipato le medesime amministrazioni), per cui non è dato comprendere quale sarebbe stata la valutazione parziale svolta conclusivamente.
La pretesa violazione DE DCP n. 2/2018 era già stata dedotta con il terzo motivo DE ricorso introduttivo e nulla di sostanziale viene ulteriormente dedotto, in questa sede, contro i successivi provvedimenti.
Riguardo alle censure rivolte contro il documento istruttorio di VIA occorre osservare che queste si basano su una frase (citata in ricorso tra virgolette) che sembrerebbe essere stata estrapolata dal documento (cfr. inizio DE paragrafo “Matrice RIFIUTI” - pag. 19) di ben 34 pagine molto fitte. Come già osservato in precedenza, non si può tacere la pregressa storia di area produttiva di questa ex cava dove, in parte, si svolgevano le attività che oggi vengono continuate. Il passo citato dalla ricorrente costituisce parte DEla premessa storica, da cui poi muovono tutte le valutazioni attualizzate e circostanziate sul nuovo progetto in esame (infatti il paragrafo prosegue descrivendo dettagliatamente il nuovo ciclo produttivo di trattamento dei rifiuti.
5.5.1 Tutte le restanti censure DE terzo motivo ripropongono questioni già trattate per le quali valgono le considerazioni espresse in precedenza o questioni che avrebbero dovuto essere dedotte contro gli atti oggetto dei precedenti gravami.
5.6 Con il paragrafo 7.3 DE settimo motivo vengono riproposte, contro la VIA, le censure già dedotte con riguardo al PAEE, traendo spunto il parere espresso dalla Regione con nota DE 14/7/2023, prot. n. 901092, circa la competenza DE Comune in materia di attività estrattive. Nella sostanza la ricorrente continua dedurre che viene illegittimamente tralasciato il piano di recupero ambientale DEla ex cava che invece deve essere eseguito completamente prima di ogni altro intervento.
Al riguardo valgono le considerazioni ripetutamente già affermate circa i rapporti tra il progetto in questione e l’originario progetto di ricomposizione ambientale DE 1993.
5.6.1 Tutte le restanti censure DE settimo motivo ripropongono questioni già trattate per le quali valgono le considerazioni espresse in precedenza o questioni che avrebbero dovuto essere dedotte contro gli atti oggetto dei precedenti gravami.
5.7 Il decimo motivo è dichiaratamente rivolto contro la relazione istruttoria in ambito VIA DE 22/12/2023. Al riguardo viene dedotto quanto segue:
- la VIA è illegittima perché basata su documentazione incompleta (circa le possibili alternative di localizzazione DEl’impianto) non essendo stata adempiuta tempestivamente (entro i 30 giorni assegnati) la richiesta di integrazioni istruttorie di cui alla nota DEla Provincia DE 16/11/2020 prot. n. 33358/2020 e neppure sono state fornite le informazioni supplementari richieste dalla Regione di cui alla lett. d). Il procedimento andava subito archiviato. In materia localizzativa anche la VIA non svolge adeguate verifiche sulla c.d. “opzione zero” recependo criticamente e contraddittoriamente le considerazioni DEla ditta;
- i chiarimenti inoltrati dalla ditta (prot 31100 DE 9/8/2023) al paragrafo 12 (secondo cui il progetto ricade in area critica di piovosità molto elevata) confermano i rischi idraulici già dedotti circa le differenti quote in cui si trovano il Fiume Metauro e il FO DE ZO. Tale profilo non risulta essere stato adeguatamente approfondito in sede di VIA;
- la VIA è illegittima e contraddittoria (vengono richiamati dati riportati nelle pagine 21 e 26) con riguardo alla matrice rumori e vibrazioni facendo anche un paragone tra il traffico prodotto dalla precedente attività di cava (34 viaggi al giorno) e la nuova attività che prevede 36 viaggi in entrata e in uscita al giorno ma ne vengono dichiarate solo 18. Non è invece possibile operare tale raffronto perché riguarda situazioni distanti tra loro di 16 anni quindi il confronto può essere fatto solo tra due situazioni attuali che vede l’area ex cava vocata al ripristino ambientale attraverso l’apposito Piano.
Anche queste censure non possono trovare condivisione.
Circa il preteso omesso riscontro tempestivo ad alcune richieste istruttorie che, a parere DEla ricorrente, avrebbero dovuto indurre l’amministrazione ad archiviare l’istanza ai sensi DEl’art. 27-bis, comma 5, DE D.Lgs. n. 152/2006, è sufficiente leggere il corposo documento istruttorio allegato al PAU (cfr. Allegato 004 - deposito Provincia 12/7/2024 11:14 – File: SU_2024_3500_Relaz-PAU) per rendersi conto DEle molteplici istanze istruttorie intervenute nel corso DE procedimento e dei riscontri sempre forniti dalla richiedente a dimostrazione DE fatto che era tutt’altro che disinteressata allo sviluppo DE procedimento. Non si può quindi evocare un singolo episodio di possibile tardività insanabile di fronte a un procedimento così complesso come sommariamente descritto nel precedente paragrafo 1.
Riguardo alla valutazione dei siti alternativi il Collegio non può che ribadire, stante la ripetitività DEle censure benché formalmente rivolte contro nuovi provvedimenti, quanto già osservato in precedenza a partire dal rilievo che la ricorrente continua a non indicare quali sarebbero state le aree idonee, già presenti nel territorio comunale, su cui realizzare l’insediamento produttivo in oggetto.
Come ammette la stessa ricorrente, la questione DEla piovosità è stata presa in considerazione nell’ambito DE parere VIA (pag. 7), per cui va innanzitutto esclusa la totale carenza di valutazione al riguardo. Nella VIA si dice infatti che lo scenario a rischio di precipitazioni molto elevate viene affrontato con misure conformi agli standard DEla normativa vigente in relazione al principio DEl’invarianza idraulica e DE dimensionamento DEla rete di raccolta DEle acque meteoriche.
L’interferenza DEla falda con il FO DE ZO era stata espressamente trattata alla lett. A DE paragrafo 2.2.2. DE parere VAS (pag. 6) dove si legge che il tracciato indicato nella carta IGM “non sembra essere mai esistito sin dal 1955 come dimostrato nella ricostruzione storica evolutiva DE corso d’acqua illustrata nelle TAVV. 4.6-I, 4.6.1-I, 4.6.2-I e 2.10.i, allegate all’istanza”. Vedasi anche il successivo punto 1 (pag. 7). È stata quindi analizzata la situazione reale che vede il FO DE ZO suddiviso in due parti, cioè un canale rettilineo a cielo aperto per quella iniziale e una parte intubata per quella finale fino al Metauro.
Pure la maggiore impermeabilità DEl’area, derivante dall’odierno progetto, viene dedotta in termini eccessivamente generici considerato altresì che, medio tempore, la controinteressata ha rinunciato alla realizzazione DE capannone in adeguamento ai rilievi formulati dalla Soprintendenza (cfr. Doc. Allegato 009 deposito Comune DE 12/7/2024 6:59).
La ricorrente, anziché limitarsi a dedurre generiche censure di difetto di motivazione e di istruttoria, avrebbero dovuto, come già osservato in precedenti occasioni in cui sono stati dedotti profili essenzialmente tecnici, entrare nel merito dei problemi che ritengono essere rimasti irrisolti, allegando un proprio studio tecnico volto a dimostrare l’inattendibilità degli studi valutati dall’amministrazione.
Circa la questione dei rumori e DE traffico va innanzitutto osservato che, contrariamente a quanto sembra dedurre la ricorrente, non sussiste un principio di “invarianza fonometrica” simile al principio di “invarianza idraulica”, ma l’esame va condotto in base al Piano di zonizzazione acustica come avvenuto in sede di VIA (cfr. paragrafi “Matrice RUMORE E VIBRAZIONI” – pagg. 21/22; Matrice VIABILITÀ E TRAFFICO – pagg. 22/23; matrice POPOLAZIONE E SALUTE PUBBLICA – PAGG. 26/27). Infatti nessuno ha mai affermato che il nuovo impianto non produrrà rumori o comunque produrrà rumori uguali o inferiori ai rumori che derivano dall’attuale situazione DEla zona (cioè un’area in disuso). Non è inoltre possibile, come già rilevato in altre occasioni, estrapolare singoli e brevi passaggi di un ponderoso documento per dedurre vizi di carenza istruttoria e di motivazione. Anche in questo caso la ricorrente avrebbe dovuto allegare un proprio studio tecnico volto a sostenere il mancato rispetto dei limiti acustici di cui alla pianificazione vigente in materia (di cui, peraltro, non viene dedotta alcuna violazione salvo sostenere che, oltre ai limiti fissati dal Piano, andrebbero osservati anche non meglio identificati e quantificati limiti c.d. “di tollerabilità”).
5.8 L’undicesimo motivo è dichiaratamente rivolto contro l’autorizzazione paesaggistica rilasciata dal Comune. Al riguardo viene dedotto quanto segue:
- la prima autorizzazione n. 12/2023 è illegittima perché adottata il giorno precedente la terza conferenza di servizi (svoltasi il 19/12/2023) dove è intervenuta la Soprintendenza ad esprimere il proprio parere contrario alla realizzazione DE capannone previsto in progetto;
- la seconda autorizzazione n. 17/2023 si adegua al parere DEla Soprintendenza limitatamente alle prescrizioni riguardanti le piantagioni ma omette la questione DE capannone;
- per il resto le autorizzazioni paesaggistiche, ma anche il presupposto parere DEla Soprintendenza, sono affetti da difetto di motivazione sulla compatibilità degli interventi (eccetto il capannone) con i vincoli paesaggistici esistenti;
- sussiste anche carenza istruttoria perché la relazione paesaggistica non fa mai riferimento alla presenza DE progetto di ricomposizione ambientale e alla previsione di smantellamento degli edifici esistenti connessi all’ex cava (il giudizio DEla Soprintendenza è quindi stato fuorviato anche in ordine alla conformità DElo stato di fatto alla vigente normativa urbanistica e al PPAR).
Nessuna di queste censure può trovare condivisione.
Sulla questione DE capannone occorre ancora rinviare a quanto osservato in precedenza ovvero che si tratta di opera cui la controinteressata ha poi rinunciato. La questione ha quindi perso definitivamente rilevanza poiché dovrà essere rivista se e quando la controinteressata (che si è riservata di presentare un nuovo progetto) deciderà di insistere per la realizzazione anche di tale opera.
Per quanto concerne i possibili fraintendimenti e incomprensioni, la censura pone questioni essenzialmente teoriche e dubitative. Ovviamente la ricorrente può contestare, nel merito, i singoli pareri intervenuti nel procedimento, ma senza sostituirsi ai relativi enti nel ritenere che ci siano stati fraintendimenti dovuti alle modalità di svolgimento DEla conferenza di servizi.
Peraltro tale amministrazione, regolarmente costituita in giudizio, nulla ha confermato circa i possibili fraintendimenti cui allude la ricorrente. Del resto è sufficiente leggere il parere preliminare DE 9/10/2023 (cfr. Doc. All. 007 deposito ricorrente 18/6/2024 17:53) per constatare che le valutazioni DEla Soprintendenza sono state svolte nella completa cognizione di causa avendo anche partecipato alla successiva conferenza di servizi DE 19/12/2023 con riserva di formulare il parere definitivo.
5.9 L’infondatezza DEle censure precedenti rende infondato anche il dodicesimo motivo (indicato con il n. 13) con cui si deducono vizi di legittimità derivata.
6. In conclusione i ricorsi vanno dichiarati parzialmente irricevibili e inammissibili mentre vanno respinti nel merito per la restante parte.
7. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo
P.Q.M.
il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche (Sezione Prima), definitivamente pronunciando, dichiara parzialmente irricevibili e inammissibili i ricorsi per motivi aggiunti come specificato in motivazione. Respinge i ricorsi per la restante parte.
Condanna la ricorrente al pagamento, a favore di ciascuna controparte costituita (quelle rappresentate e difese dall’Avvocatura DElo Stato si considerano una sola parte), DEle spese processuali nella misura di € 2.500 (duemilacinquecento), a titolo di onorari di difesa, oltre alle spese generali nella misura forfettaria come da tariffa, IVA e CPA.
La presente sentenza sarà eseguita dall'Autorità amministrativa ed è depositata presso la Segreteria DE Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Ancona nelle camere di consiglio dei giorni 12 marzo 2025 e 23 aprile 2025, con l'intervento dei magistrati:
Concetta Anastasi, Presidente
Gianluca Morri, Consigliere, Estensore
Fabio Belfiori, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Gianluca Morri | Concetta Anastasi |
IL SEGRETARIO