Rigetto
Sentenza 6 marzo 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 06/03/2026, n. 1779 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 1779 |
| Data del deposito : | 6 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01779/2026REG.PROV.COLL.
N. 06045/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 6045 del 2025, proposto da
Fast Eat Italy s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , in relazione alla procedura CIG B1B72BA506, rappresentata e difesa dagli avvocati Matarazzo e Reggio D'Aci, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Sport e Salute s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Ranieri, Cintioli e Giugliano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
Essebi s.p.a., in proprio e quale mandante del costituendo RTI e Bar Banqueting s.r.l., non costituite in giudizio;
Ristogest s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Stefano Angelo Cassamagnaghi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima) n. 7894/2025, resa tra le parti;
Visti i ricorsi in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della Sport e Salute s.p.a. e della Ristogest s.r.l.;
Visto l’appello incidentale della Ristogest s.r.l.
Viste le memorie delle parti;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 22 gennaio 2026 il Consigliere AM NO e uditi per le parti gli avvocati Matarazzo, Reggio D'Aci, Ranieri, Giugliano e Cassamagnaghi;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. Con ricorso (R.G. 13839/2024), notificato il 18.12.2024 e proposto dinanzi al Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, la società Fast Eat Italy s.r.l. impugnava gli atti relativi alla procedura aperta per l’affidamento in concessione dei servizi di somministrazione e vendita di alimenti e bevande, caffetteria, ristorazione e catering presso l’area del Parco del Foro Italico in Roma, tra cui: la comunicazione di Sport e Salute s.p.a. del 18 novembre 2024, relativa all’aggiudicazione della gara; la comunicazione di Sport e Salute s.p.a. datata 25 settembre 2024, avente ad oggetto la graduatoria provvisoria; la determinazione a contrarre n. 105 del 14 maggio 2024; il bando pubblicato in data 21 maggio 2024; le istruzioni operative; il disciplinare di gara; il capitolato tecnico prestazionale; i verbali della commissione giudicatrice e quelli del seggio di gara, con tutti i relativi allegati; lo schema di convenzione; il piano economico e finanziario; gli atti di controllo dei requisiti; nonché gli atti di verifica e valutazione dell’anomalia delle offerte, tutti gli altri atti del procedimento e l’eventuale provvedimento di concessione in favore dell’aggiudicatario.
La ricorrente invocava la declaratoria di inefficacia dell’eventuale contratto, la pronuncia dell’aggiudicazione della gara in suo favore ovvero, in subordine, la condanna dell’Amministrazione resistente ad aggiudicare la gara e/o a disporre il subentro in suo favore.
Va premesso in fatto che, nel maggio 2024, Sport e salute s.r.l. indiceva, ai sensi dell’art. 176 e ss. del d.lgs. n. 36 del 2023, la “ procedura telematica aperta per l’affidamento, in regime di concessione, dei servizi di somministrazione e vendita di alimenti e bevande, caffetteria, ristorazione e catering presso l’area del Parco del Foro Italico in Roma”, per un valore stimato della concessione pari a euro 55.472.500,00, IVA esclusa. Nella legge di gara era previsto che l’affidamento in concessione sarebbe avvenuto mediante procedura aperta, da aggiudicarsi sulla base dei criteri oggettivi indicati nel disciplinare stesso e tali da assicurare una valutazione delle offerte in condizioni di concorrenza effettiva, in modo da individuare il vantaggio economico complessivo per l’Ente concedente, ai sensi dell’art. 185 del Codice. Il criterio di aggiudicazione era quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa. Entro il termine di presentazione pervenivano le offerte da parte della Bar Banqueting s.r.l., del RTI tra DSR s.r.l. (mandataria), Diesse s.r.l. e Giò Events s.r.l. (mandanti), della Fast Eat Italy s.r.l. e del RTI tra Ristogest s.r.l. (mandataria) e Essebi s.p.a. (mandante).
All’esito delle valutazioni delle offerte tecniche ed economiche, il RTI Ristogest risultava primo in graduatoria con 98 punti (60 tecnici e 38 economici), la Fast Eat Italy s.r.l. seconda con 90,697 punti (55,783 tecnici e 34,9143 economici), la Bar Banqueting s.r.l. terza con 69,750 punti (59,502 tecnici e 10,248 economici), il RTI DSR quarto con 10,255 punti (9,297 economici e 0,958 tecnici).
Ristogest s.r.l. impugnava, in via incidentale, gli atti della procedura nella parte in cui avevano ammesso la ricorrente alla gara e l’avevano collocata in seconda posizione.
2. Con ricorso notificato il 18.12.2024 (R.G. 14206/24), la Bar Banqueting s.r.l., terza classificata, impugnava l’aggiudicazione in favore della Ristogest s.r.l., la quale a sua volta impugnava, in via incidentale, gli atti gara nella parte in cui la stazione appaltante non aveva escluso la Bar Banqueting s.r.l. dalla procedura e nella parte in cui era stata collocata in terza posizione.
Successivamente, la Bar Banqueting s.r.l. impugnava con motivi aggiunti gli atti già gravati in via principale, mentre la Fast Eat italy s.r.l. impugnava, in via incidentale, l’ammissione della Bar Baquenting s.r.l. alla gara.
3. Il T.A.R. per il Lazio, previa riunione dei ricorsi, respingeva il ricorso n. 13839/24 proposto dalla società Fast Eat Italy s.r.l., dichiarando l’improcedibilità per difetto di interesse del ricorso incidentale presentato dalla Ristogest s.r.l.
Il Collegio di prima istanza rilevava l’infondatezza della prima censura con la quale era stata prospettata la violazione e falsa applicazione dell’art. 15 del disciplinare di gara e l’eccesso di potere per disparità di trattamento, irragionevolezza e ingiustizia manifesta, travisamento dei fatti, difetto di istruttoria e di motivazione, in quanto la controinteressata aveva presentato una offerta tecnica composta da 182 pagine, quindi, di gran lunga superiore al limite di 25 pagine prescritto dalla lex specialis . Il Collegio di prima istanza osservava che dal contenuto dell’art. 15 del disciplinare la sanzione dell’esclusione, espressamente prevista, era posta a presidio della sola presentazione dell’offerta tecnica e non del limite dimensionale di quest’ultima. Il Giudice di prime cure respingeva anche la denuncia con la quale la ricorrente aveva lamentato la violazione e falsa applicazione dell’art. 16 del disciplinare di gara ed il vizio di eccesso di potere sotto una pluralità di profili, prospettando che il raggruppamento controinteressato avrebbe dovuto essere escluso in quanto il piano economico – finanziario faceva riferimento soltanto alla mandataria Ristogest s.r.l. e alle attività di sua pertinenza, ma non prendeva in considerazione né la mandante EsseBi s.p.a., che doveva farsi carico delle attività di catering previste nella concessione, né il raggruppamento nel suo complesso.
Secondo il T.A.R., l’attività di catering era prevista come eventuale dalla lex specialis, in relazione a quanto stabilito dall’Allegato IV del disciplinare tecnico, e si svolgeva solo a richiesta della Sport e Salute s.p.a. o di soggetti terzi.
Il Collegio di prima istanza respingeva anche il ricorso n. 14206/24 proposto dalla Bar Banqueting s.r.l., terza classificata, con il quale era stata impugnata l’aggiudicazione in favore della Ristogest s.r.l.
La Bar Banqueting s.r.l. lamentava, oltre alla violazione dell’art. 15 del disciplinare di gara per avere l’offerta tecnica di Ristogest s.r.l. un numero di pagine superiore a quello ammesso dell’art. 15 del disciplinare, anche la violazione degli art. 15 e 22 del disciplinare e il divieto di commistione tra offerta tecnica ed economica, deducendo che la Ristogest s.r.l. aveva inserito nell’offerta tecnica i listini dei prezzi ai quali avrebbe venduto i propri prodotti disvelando, in tal modo, elementi in grado di influire sull’offerta economica. Il Tribunale adito rilevava che era lo stesso disciplinare di gara a prevedere l’indicazione dei prezzi dei prodotti nell’offerta tecnica, sicché l’inserimento del listino dei prezzi era prescritto dalla legge di gara. Infine, dichiarava inammissibile per difetto di interesse la terza censura prospettata in relazione alla seconda classifica Fast Eat Italy s.r.l., atteso che, ritenuta la legittimità dell’aggiudicazione in favore della prima classificata, conseguente al rigetto delle prime due censure, non era consentito, in ogni caso, alla ricorrente, nell’ipotesi di ipotetica fondatezza della critiche, e quindi della illegittimità della seconda classificata, di conseguire il bene della vita, ossia l’aggiudicazione della gara, posto a fondamento del gravame.
Infine, il T.A.R. dichiarava in parte in ammissibile e in parte infondato il ricorso per motivi aggiunti depositato dalla Bar Banqueting s.r.l.
4. Fast Eat Italy s.r.l. ha proposto appello parziale avverso la suddetta pronuncia, chiedendone la riforma sulla base delle seguenti censure: “ Error in iudicando – violazione, omessa e/o falsa applicazione degli artt. 177 e 182, co. V, d.lgs. n. 36/2023, nonché dell’art. 16 del disciplinare di gara. Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 16 del disciplinare di gara. Violazione di legge. Eccesso di potere per irragionevolezza e ingiustizia manifesta, per travisamento dei fatti, per difetto di istruttoria e di motivazione”.
5. La società Ristogest s.r.l., in proprio e nella qualità di mandataria del R.T.I. con la mandante Essebi s.p.a., ha proposto appello incidentale avverso la sentenza nella parte in cui il Tribunale di prima istanza ha omesso di dichiarare inammissibile il ricorso di primo grado proposto dalla Fast Eat Italy s.r.l., a fronte delle eccezioni dalla stessa sollevate, e nella parte in cui ha dichiarato improcedibile il ricorso incidentale in primo grado di Ristogest s.r.l., riproponendo, in ogni caso, il primo motivo di ricorso incidentale non esaminato dal Collegio di prima istanza, nonché le eccezioni non esaminate sollevate in merito al ricorso principale, ai sensi dell’art. 101, comma e, c.p.a.
6. Le parti, con rispettive memorie, hanno precisato le proprie difese.
7. All’udienza del 22 gennaio 2026, la causa è stata assunta in decisione.
DIRITTO
8. Con l’unico articolato motivo, l’appellante principale censura in parte qua la sentenza impugnata laddove il T.A.R. ha respinto il secondo motivo del ricorso introduttivo, con il quale si era rilevato che il piano economico finanziario prodotto in gara dal raggruppamento aggiudicatario era risultato carente di un elemento essenziale del servizio da affidare in concessione, in quanto il RTI Ristogest aveva omesso completamente di considerare il servizio di catering , previsto come obbligatorio dalla lex specialis , e di presentarne i relativi costi e ricavi ai fini della valutazione di sostenibilità dell’offerta tecnica ed economica. Diversamente da quanto sostenuto dal T.A.R., ad avviso dell’appellante, il servizio di catering avrebbe assunto una rilevanza essenziale nel contesto dello stipulando contratto di concessione, trattandosi di un servizio previsto come obbligatorio e imprescindibile a carico dell’aggiudicatario ( cfr . l’allegato IV del capitolato, doc. n. 4), tanto che nella legge di gara sono state predeterminate anche le royalties per tale servizio dovute all’Amministrazione (cfr. pag. 14 del disciplinare), la quale ha anche la facoltà di dettare prescrizioni sugli alimenti e bevande da somministrare in occasione degli eventi (cfr. l’Allegato IV del capitolato). Nel corso del giudizio di primo grado, l’appellante riferisce di avere precisato, riguardo a quest’ultimo profilo, come l’art. 19.1. del disciplinare di gara, dedicato ai criteri di valutazione dell’offerta tecnica e all’assegnazione dei relativi punteggi, avesse preso in considerazione il servizio di catering ai fini dell’attribuzione di almeno 16 punti su 38 complessivi, pari dunque a circa il 40% del punteggio totale assegnabile. La ricorrente deduce che il servizio di catering non solo ha costituito una prestazione essenziale nell’oggetto del contratto, ma ha rivestito un’importanza fondamentale ai fini della valutazione dell’offerta, laddove il RTI aggiudicatario, invece, non avrebbe fatto alcun riferimento nel piano economico – finanziario prodotto in gara, sicché ne doveva essere disposta l’esclusione ai sensi dell’art. 16 del disciplinare. Nella specie, pertanto, non potrebbe essere considerato attendibile il piano economico finanziario del RTI Ristogest, che avrebbe omesso di considerare un servizio avente rilevanza primaria dal punto di vista dei costi e dei ricavi, quale sarebbe quello di catering.
Il Tribunale di prima istanza avrebbe errato nel ritenere che ‘ l’attività di catering è prevista come eventuale dalla lex specialis’, atteso che l’alea della prestazione del concessionario non riguarderebbe affatto il servizio di catering in sé, che rimarrebbe comunque obbligatorio, ma soltanto il numero di eventi nei quali detto servizio deve essere svolto, un numero suscettibile di fisiologiche oscillazioni annuali. La tesi sostenuta dal Tribunale adito, circa l’impossibilità di formulare una previsione probabilistica dei dati certi relativi al servizio futuro di catering, e quindi un piano economico – finanziario, non sarebbe corretta, in quanto la prognosi del futuro va fatta sulla base dei dati certi ricavati dal servizio passato, non sulla base di dati certi relativi al servizio futuro, ossia sul presupposto di fatto indicato dall’art. 3 del disciplinare, il quale dispone che “ i servizi oggetto della concessione sono riconducibili ad attività e processi strettamente correlati tra loro”, e dunque sulla base degli eventi certi complessivamente ricadenti nell’oggetto della concessione. Secondo la società ricorrente sarebbe errato l’assunto sostenuto dal Tribunale di prima istanza, secondo cui: ‘ lo stesso piano economico e finanziario predisposto da Sport e Salute s.p.a. ed allegato alla documentazione di gara non contiene, per i medesimi motivi, alcun riferimento all’attività di catering’, ciò in quanto lo schema di piano economico finanziario predisposto dalla stazione appaltante fa riferimento al catering nella intitolazione della pag. 1, mentre alla pagina 11 fa riferimento a tutti i servizi oggetto della concessione, e quindi anche a quello di catering .
La società Fast Eat Italy s.r.l. deduce che dalle previsioni della lex specialis si comprenderebbe che Sport e Salute s.p.a. avrebbe dovuto essere messa in condizione di poter effettuare una seria verifica della sostenibilità dell’offerta, pertanto non sarebbe pensabile che un servizio rilevante in termini di costi e ricavi, come il catering , potesse sfuggire alla valutazione di affidabilità economico – finanziaria da parte della stazione appaltante. Tanto anche con riferimento ai costi di manodopera e sicurezza relativi al catering , rilievo che il Giudice di primo grado ha ritenuto nuovo e quindi inammissibile, trattandosi di censura formulata con memoria difensiva e non con il ricorso originario.
A parere dell’appellante, tale statuizione di inammissibilità non sarebbe corretta, posto che negli atti difensivi si era illustrato della omessa considerazione dei costi della manodopera e della sicurezza per il servizio di catering , pertanto tale deduzione sarebbe solo una contro – argomentazione difensiva a sostegno del secondo motivo di ricorso, resasi necessaria per contrastare la tesi avversaria circa l’asserita irrilevanza della mancata considerazione del servizio di catering – in quanto ancillare o marginale – nel piano economico finanziario dell’aggiudicatario. Sul punto la ricorrente riferisce di avere non solo dimostrato che la stessa lex specialis ha considerato il servizio di catering come essenziale ai fini dell’aggiudicazione, ma di avere anche evidenziato che nel piano economico finanziario del RTI Ristogest il catering avrebbe dovuto comunque essere considerato e calcolato, persino qualora realmente marginale e secondario.
9. Le critiche, come sopra sintetizzate, non possono trovare accoglimento, per i rilievi di seguito enunciati.
10. L’esame della questione impone la rilettura della lex specialis di gara.
10.1. L’art. 15 del disciplinare di gara, per quanto riguarda l’offerta tecnica, ha previsto, per la partecipazione alla procedura, la produzione, a pena di esclusione, di una: “ Relazione tecnica costituita dalla descrizione completa e dettagliata degli elementi oggetto di valutazione riportati al paragrafo 19.1 (Criteri di valutazione dell’offerta tecnica) e contenente tutta la documentazione utile alla trattazione di quanto richiesto. Inoltre, per consentire alla commissione giudicatrice di individuare chiaramente i contenuti dell’offerta tecnica in termini di qualità e di rispondenza a quanto richiesto, detta Relazione tecnica dovrà essere strutturata in capitoli seguendo l’ordine dei già richiamati criteri di valutazione. La relazione tecnica deve essere composta da un massimo di 25 pagine (scritte con carattere minimo ‘arial 10’, interlinea singolo, spaziatura normale, spazio superiore inferiore destro sinistro 2 cm), dovrà descrivere dettagliatamente tutto quanto concorre a qualificare l’offerta e dovrà contenere almeno gli elementi sopra indicati. Nel conteggio sopra indicato non rientrano i layout, i Curricula e i video e i certificati, se richiesti. Eventuali video dovranno essere caricati sul sistema o incorporati all’interno della relazione”.
L’art. 16 del disciplinare, relativo all’offerta economica, ha stabilito la produzione di un “ d) Piano economico – finanziario asseverato da cui emerga l’adeguatezza e la sostenibilità dell’iniziativa economica e corredato da una relazione illustrativa (in) cui siano evidenziati tutti i presupposti economico – finanziari posti a base del Piano medesimo, e gli elementi costitutivi dell’offerta. Il PEF presentato dovrà essere coerente con quanto offerto sia in offerta tecnica, sia in offerta economica”.
Nella documentazione di gara è stato inserito dalla società Sport e Salute s.p.a., unitamente al capitolato, anche un modello di PEF contenente delle ipotesi generali di costi e ricavi per il servizio svolto presso le aree oggetto di concessione.
10.2. La questione all’esame del Collegio riguarda la valutazione del ruolo svolto dal servizio di catering nella economia della concessione, a fronte delle censure prospettate dall’appellante, secondo cui all’intero del PEF del RTI aggiudicatario si darebbe conto delle sole attività svolte dalla mandataria Ristogest s.r.l. e non anche delle attività della mandante EsseBi s.p.a., incaricata del servizio di catering , i cui potenziali costi e ricavi non sarebbero stati considerati, pur essendo l’attività di catering fondamentale nella valutazione dell’offerta.
Orbene, il Collegio preliminarmente osserva che i rilievi di inammissibilità eccepiti dalla Sport e Salute s.p.a., condivisi dal T.A.R., sono fondati, atteso che l’appellante, neppure nel presente giudizio, ‘ ha specificato le ragioni per cui l’omissione, nel piano, del riferimento all’attività di catering, influirebbe in modo sostanziale sull’offerta tecnica ed economica dell’aggiudicataria’.
In disparte l’inammissibilità, le critiche non possono trovare accoglimento.
L’art. 182 del d.lgs. 36 del 2023 prevede, al comma 5, che: “ i bandi e i relativi allegati, ivi compresi, a seconda dei casi, lo schema di contratto e il piano economico finanziario, sono definiti in modo da assicurare adeguati livelli di bancabilità, intendendosi per tali la reperibilità sul mercato finanziario di risorse proporzionate ai fabbisogni, la sostenibilità di tali fonti e la congrua redditività del capitale investito. I bandi possono anche richiedere che le offerte siano corredate da manifestazioni di interesse dell’istituto finanziatore”.
L’art. 185 del d.lgs. n. 36 del 2023 detta la disciplina sui criteri di aggiudicazione dei contratti di concessione. La disposizione, al comma 5, stabilisce che: “ Prima di assegnare il punteggio all’offerta economica la commissione giudicatrice verifica l’adeguatezza e la sostenibilità del piano economico finanziario”.
L’art. 182, comma 5, cit. contempla quindi la facoltà da parte della stazione appaltante di allegare al bando di gara un modello di PEF al fine di agevolare i concorrenti nella predisposizione del documento. La norma dispone, altresì, che la valutazione dell’offerta dovrà avvenire tramite l’analisi del PEF, la cui presentazione sia richiesta dalla stazione appaltante.
Pertanto, per la valutazione dei fatti per cui si procede, occorre partire dal suddetto assunto, ossia che il modello di PEF allegato dalla stazione appaltante è uno strumento che agevola i concorrenti nella predisposizione del proprio PEF, per agevolare la preparazione del documento richiesto.
In sostanza, questo documento serve come riferimento per la struttura e i contenuti del PEF, facilitando la compilazione e riducendo rischi di errori.
Nella redazione del PEF si deve tenere conto della natura del rapporto di concessione.
Nella concessione il PEF si atteggia diversamente rispetto all’appalto, stante la diversità dei negozi. La concessione, che rappresenta una species del più ampio genus delle forme di parternariato pubblico privato, si qualifica per il trasferimento del rischio operativo dal concedente al concessionario, pertanto il PEF è lo strumento mediante il quale si attua la concreta distribuzione del rischio tra le parti del rapporto, la cui adeguatezza e sostenibilità, con riferimento agli operatori economici che partecipano alla gara, deve essere valutata dalla stazione appaltante.
Nel modello di PEF, la stazione appaltante è tenuta a specificare gli oneri economici che concorrono a definire il rischio che l’operatore economico è chiamato ad assumere; infatti, se l’operatore non è posto a conoscenza di tutti gli oneri del servizio che dovrà svolgere, non sarà in condizione di valutare se, per la sua organizzazione di impresa, sarà in grado di sostenere il rischio senza incorrere in perdite di attività e la sua offerta risulterà inevitabilmente inattendibile (Cons. Stato, n. 2809 del 2022).
In sostanza, gli atti a base di gara devono identificare le prestazioni poste a carico del concessionario e quantificarne l’onere economico, in modo da consentire di definire compiutamente ex ante le condizioni che incideranno, nel corso della durata del rapporto, sull’equilibrio economico finanziario del servizio.
Nella vicenda processuale in esame, il modello di PEF predisposto dalla stazione appaltante non contiene alcun riferimento al servizio di catering , con la conseguenza che gli operatori economici non erano tenuti, al momento della predisposizione del proprio PEF, a fare specifico riferimento al suddetto servizio.
Ciò in quanto, dalla piana lettura della lex specialis, emerge all’evidenza che l’attività di catering ha natura eventuale, e può essere svolta solo a richiesta di Sport e Salute s.p.a. o di altri clienti esterni.
Tanto emerge dall’Allegato IV al Capitolato, ove viene specificato che il concessionario avrebbe dovuto “ garantire un’offerta di catering in occasione di eventi realizzati da Sport e Salute o ospitati dalla stessa all’interno dell’area del Parco del Foro Italico quali mostre, conferenze, spettacoli, presentazioni a carattere istituzionale e per eventuali clienti terzi”.
L’art. 2.1, riferito ai servizi del Capitolato tecnico prestazionale, alla lett. D, ribadisce, con riferimento al servizio di catering , che lo stesso debba essere svolto ‘ in occasione di eventi organizzati da Sport e salute e/o ospitati all’interno dell’area del Parco del Foro Italico (come nel dettaglio specificato nell’Allegato IV) ’.
Come precisato dal Collegio di prime cure, tenuto conto della natura eventuale del servizio di catering , Sport e Salute s.p.a. non ha ritenuto necessario inserirlo nel modello di PEF predisposto per aiutare i concorrenti nella predisposizione del documento.
Nelle voci di costo/ricavo del modello di PEF non si fa menzione dell’attività di catering , ma solo delle attività relative al servizio di food & beverage. I ricavi indicati (che non comprendono il catering ) complessivamente ammontano ad euro 55.472.500,00 in coerenza con quanto indicato nel disciplinare di gara.
Invero, anche l’art. 6 del Capitolato tecnico prestazionale, in relazione al PEF, fa riferimento genericamente all’attività di somministrazione e vendita al pubblico di cibo e bevande e nulla dispone sul servizio di catering, prevedendo testualmente che: “ Il Piano Economico Finanziario, nel seguito PEF (Allegato VI), fornisce dati storici, a partire dalla stagione 2018 – 2019, sul numero di eventi, spettatori ed incassi dall’attività di somministrazione e vendita al pubblico di cibo e bevande”.
Ciò premesso, passando all’esame delle altre doglianze, il Collegio osserva che, diversamente da quanto sostenuto dall’appellante, in disparte l’inammissibilità delle critiche con riferimento all’attribuzione del punteggio per divieto dei nova in appello (art. 104 c.p.a.), quanto ai criteri di valutazione dell’offerta tecnica, l’art. 19.1, nell’allegato B (proposte gastronomiche), alla voce B.4 (sub criteri di valutazione), prevede che l’offerta gastronomica per il servizio di catering consente all’operatore un punteggio massimo di 1, su un totale di 9, relativo ai servizi di somministrazione e vendita di cibo e bevande per eventi aperti al pubblico (4), per servizio di ristorazione (2) e bar caffetteria (2).
Ne consegue che non risulta dalla legge di gara l’attribuzione del punteggio di 16 punti, anche laddove si dovesse tenere conto del sub criterio A2 ( Layout architettonico e funzionale dei punti di vendita per il servizio di ristorazione e catering ), che prevede l’assegnazione al servizio di catering di 1 solo punto.
La natura ‘eventuale’ del servizio di catering , che ne esclude la prevedibilità ai fini del PEF, emerge anche dall’ultimo comma dell’Allegato IV lett. D), con il quale la stazione appaltante ha stabilito che: “ In alternativa al servizio di catering, il Concedente potrà altresì richiedere al Concessionario che espleti il servizio di caffetteria e ristorazione a pagamento durante tali eventi”.
La disposizione consente al concedente di poter chiedere al concessionario, in qualsiasi momento, di sostituire il servizio di catering con il prevalente servizio di caffetteria e ristorazione durante gli eventi. Da tale disposizione si desume che il concessionario, con riferimento al servizio di catering, deve solo assumere un obbligo di mera disponibilità, che naturalmente non può essere pianificabile in concreto, tenuto conto della concreta eventualità del servizio, nella redazione di un piano economico finanziario.
Il fatto che sia prevista una royalty per il servizio di catering sul monte incassi depone proprio nel senso della eventualità del servizio, e non ne valorizza la rilevanza come invece pretende l’appellante, posto che tale disposizione va letta in combinato disposto con tutte le norme che regolamentano il rapporto concessorio e soprattutto con la circostanza dirimente, sopra evidenziata, che il modello di PEF predisposto dalla stazione appaltante non contempla il catering .
Né si può predicare che sotto tale profilo il modello di PEF sia da ritenersi incompleto, atteso che, a tale riguardo, va ribadito quanto precisato da questa Sezione con la sentenza n. 5196 del 2025, pronunciata nell’ambito giudizio proposto dal concessionario uscente Events Planning & Catering s.r.l. avverso i provvedimenti riguardanti la medesima procedura di gara, e in particolare che, nel caso di specie, “ l’Ente concedente ha adeguatamente indicato nel modello di PEF tutti gli elementi per consentire all’operatore economico la partecipazione alla gara, formulando una offerta economicamente sostenibile, posto che di fatto ben quattro operatori del settore hanno partecipato alla procedura”.
Da siffatti rilievi, è agevole desumere che il PEF predisposto dall’aggiudicataria deve ritenersi coerente con le previsioni della lex specialis , non essendo stato richiesto dalla stazione appaltante di indicare anche i costi e i ricavi relativi ad una attività del tutto eventuale, ‘ancillare’ e non prevedibile.
A sostegno dell’assunto depone, altresì, il fatto che la legge di gara, tenuto conto del fatto che il concessionario svolge già attività di ristorazione presso i locali dell’ente concedente, ha previsto la possibilità che gli vengano richieste attività di catering da parte di Sport e Salute s.p.a., ma non ha indicato numero e frequenza di tali attività, stabilendo che le quotazioni per il servizio di catering siano effettuate volta per volta sulla base delle specifiche esigenze (es. conferenza, mostra ecc.), e non ha neppure riconosciuto il diritto del concessionario di svolgere in esclusiva tali attività in favore di terzi che intendono organizzare eventi presso i locali di Sport e Salute s.p.a. (v. art. 9 – Svolgimento dei servizi e listini dei prezzi del contratto per la concessione).
In sostanza, il servizio di catering del concessionario non risulta essere richiesto per tutti gli eventi che saranno realizzati presso lo Stadio Olimpico e, nel caso di eventi organizzati da terzi, l’individuazione del fornitore è rimessa direttamente all’organizzazione dell’evento.
Infatti, Ristogest s.r.l. ha dedotto con memoria che nei primi cinque mesi della concessione (la cui esecuzione è iniziata il 10 agosto 2025) sono stati richiesti solo sette servizi di catering per ricavi complessivi di soli 10.576,00 euro oltre IVA (doc. E), a fronte di ricavi per le altre attività di oltre tre milioni di euro.
10.3. La sentenza impugnata non merita censura, atteso che il Collegio di prima istanza ha correttamente concluso che: “ il servizio di catering ha carattere eventuale in quanto si svolge a richiesta di Sport e Salute o di soggetti terzi; in riferimento a questi ultimi, poi, il servizio sarà espletato dalla Concessionaria solo se dagli stessi espressamente richiesto ”.
10.4. Va respinta altresì la critica con la quale l’appellante sostiene che il PEF del RTI Ristogest sarebbe inattendibile in quanto carente dell’indicazione degli importi relativi ai costi della manodopera e della sicurezza per il servizio di catering .
Il motivo è inammissibile, in quanto, come precisato dal T.A.R., la ricorrente ha introdotto le suddette censure solo con le memorie difensive successive alla proposizione del ricorso, ma è anche infondato non essendo stato dimostrato in che modo, laddove il PEF del RTI Ristogest avesse previsto anche i costi relativi all’attività di catering , sarebbe risultato alterato l’equilibrio della concessione.
Invero, come sostiene il T.A.R., “ la dedotta rilevanza del servizio di catering, su cui si fondano le argomentazioni difensive esplicitate dalla ricorrente non nell’atto introduttivo ma solo nelle memorie successive (in cui si richiama anche il punteggio previsto dalla lex specialis in proposito: memoria depositata il 28/03/25) non toglie che tale servizio si debba svolgere solo su chiamata dell’ente resistente o di terzi e, come tale, non sia valutabile dal punto di vista economico, in termini di costi/ricavi, in un piano economico e finanziario predisposto in via preventiva rispetto al momento della partecipazione alla gara ”.
11. In definitiva, l’appello principale va respinto e la sentenza impugnata va confermata. Quanto all’appello incidentale e alle critiche introdotte dal RTI Ristogest ai sensi dell’art. 101 c.p.a. ne va dichiarata l’improcedibilità per difetto di interesse.
12. Le spese di lite del grado seguono il criterio della soccombenza e vanno liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sugli appelli, come in epigrafe proposti, respinge l’appello principale e dichiara improcedibile l’appello incidentale.
Condanna l’appellante principale alla rifusione delle spese di lite del grado che liquida in euro 8.000,00 (ottomila/00), oltre accessori di legge se dovuti, a favore di ciascuna delle parti costituite.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso, in Roma, nella camera di consiglio del giorno 22 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
IE NO, Presidente
Giuseppina Luciana Barreca, Consigliere
Marina Perrelli, Consigliere
AM NO, Consigliere, Estensore
Diana Caminiti, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| AM NO | IE NO |
IL SEGRETARIO