TRIB
Sentenza 11 novembre 2025
Sentenza 11 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lodi, sentenza 11/11/2025, n. 463 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lodi |
| Numero : | 463 |
| Data del deposito : | 11 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1997/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LODI
PRIMA CIVILE
Il Tribunale, in Camera di Consiglio, in composizione collegiale, in persona delle signore magistrate: dott.ssa Ada Cappello Presidente dott.ssa LI I. Loi Giudice dott.ssa Luisa Dalla Via Giudice rel./est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di primo grado iscritta al n. RG 1997/2025, introdotta con ricorso congiunto da
(c.f. ) rappresentato, difeso ed elettivamente domiciliato Parte_1 C.F._1 presso lo studio dell'avv. Valerio Pierluigi Rozza (c.f. ) in Lodi (LO), alla via C.F._2
San Martino n. 11;
- Ricorrente
e
(c.f. ) rappresentata, difesa ed elettivamente domiciliata CP_1 C.F._3 presso lo studio dell'avv. Alessandro Morosini (c.f. ) in Sant'Angelo Lodigiano C.F._4
(LO), al vicolo Mercato della Frutta n. 4;
- Ricorrente
Data regolare comunicazione degli atti del procedimento al PUBBLICO MINISTERO in sede ex artt.
70 e 71 c.p.c.
FATTO
Conclusioni delle parti: le parti sopra indicate, con ricorso ex art. 473 bis.51 c.p.c. depositato in data
24.07.2025, contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la regolamentazione della responsabilità genitoriale, dell'affidamento, del collocamento e del mantenimento della figlia minore LI, alle seguenti condizioni:
pagina 1 di 6 “1) la prole verrà affidata in modo condiviso ad entrambi i genitori, con collocazione abitativa prevalente presso la madre, la quale abiterà la casa concessa in usufrutto a LI corrente in 26857
Salerano sul Lambro (LO), Via Trento e Trieste n. 2, sino all'indipendenza economica della minore o alternativamente sino al trasferimento del genitore collocatario in altra abitazione;
momento in cui l'immobile dovrà essere restituito pulito, integro ed in buono stato di manutenzione;
2) il Sig. continuerà ad abitare la casa familiare di sua esclusiva proprietà corrente in 26857 Pt_1
Salerano sul Lambro (LO), Via Giovanni Falcone e Paolo Borsellino n. 4, la quale dovrà essere restituita dalla Sig.ra che attualmente la abita pulita, integra ed in buono stato di CP_1 manutenzione;
3) i genitori si impegnano ad assumere di comune accordo tutte le decisioni di maggiore interesse per la figlia relative alla salute, all'istruzione ed all'educazione;
4) i genitori si impegnano a tenersi sempre reciprocamente informati sulle località nelle quali si recheranno con la figlia (durante i periodi estivi, fine settimana, gite, ecc.) fornendo sempre i propri recapiti;
5) i genitori si impegnano a presentare nuovi/e compagni/e alla minore con prudenza e gradualità, nel rispetto dei tempi della bambina, ed in ogni caso a non pernottare in modo permanente con i/le medesimi/e in presenza della figlia all'interno dell'abitazione oggetto di usufrutto. Inoltre la Sig.ra si impegna a non costituire un nuovo nucleo famigliare all'interno dell'abitazione oggetto di CP_1 usufrutto, così come si impegna a non permettere a terze persone di ivi fissare la propria residenza o domicilio, oltre che a non pernottare stabilmente all'interno delle mura domestiche con i/le medesimi/e in presenza della figlia;
6) i genitori si impegnano al rispetto reciproco e ad affrontare serenamente le problematiche che eventualmente si presenteranno in ordine alla gestione della minore, in ogni caso evitando l'uso di espressioni offensive o volgari;
7) i genitori si impegnano a garantire alla figlia minore idonee modalità di frequentazione dei parenti;
8) i diritti di visita dei genitori saranno così regolamentati:
⁃ la madre terrà con sé la figlia dal lunedì, quando la preleverà da scuola al relativo orario d'uscita, sino al giorno successivo, quando la accompagnerà a scuola al relativo orario di ingresso;
⁃ il padre terrà con sé la figlia dal martedì, quando la preleverà da scuola al relativo orario di uscita, sino al giorno successivo, quando la accompagnerà a scuola al relativo orario di ingresso;
pagina 2 di 6 ⁃ la madre terrà con sé la figlia dal mercoledì, quando la preleverà da scuola al relativo orario di uscita, sino al giorno successivo, quando la accompagnerà a scuola al relativo orario di ingresso;
⁃ il padre terrà con sé la figlia dal giovedì, quando la preleverà da scuola al relativo orario di uscita, sino al giorno successivo, quando la accompagnerà a scuola al relativo orario di ingresso;
⁃ la madre terrà con sé la figlia dal venerdì, quando la preleverà da scuola al relativo orario di uscita, sino alla domenica mattina alle ore 09.00, quando il padre verrà a prelevarla;
⁃ il padre terrà con sé la figlia dalla domenica mattina alle ore 09.00, quando la preleverà presso l'abitazione materna, sino al giorno successivo, quando la accompagnerà a scuola al relativo orario di ingresso;
⁃ la suddetta regolamentazione proseguirà ripetendosi ciclicamente salvo diversi accordi;
⁃ le parti resteranno comunque libere di concordare di volta in volta altre modalità di frequentazione tra le stesse e la figlia minore, fatto salvo sempre il consenso di ogni eventuale modifica delle sopradette condizioni;
⁃ il padre potrà vedere e tenere con sé la figlia durante i compleanni della medesima, le festività Natalizie, Pasquali, ed ogni altra festività, ad anni alterni con la madre. Verrà applicato il criterio dell'alternanza in merito ai giorni di Natale con S. ST, nonché di S. SI / 1° dell'anno con l'Epifania;
⁃ il padre potrà vedere e tenere con sé la figlia durante le ferie estive per almeno n. 2 settimane anche non consecutive, così come la madre. I giorni dovranno essere comunicati previamente entro il 30.05 di ciascun anno, fermo restante in ogni caso l'obbligo paterno di corresponsione integrale dell'assegno mensile di mantenimento. I periodi di vacanza da trascorrere con LI in località di villeggiatura verranno di volta in volta concordati dai genitori nell'interesse della figlia, compatibilmente con gli impegni di lavoro e le possibilità economiche dei medesimi;
9) le questioni economiche saranno così regolamentate:
- il Sig. verserà mensilmente alla Sig.ra entro il giorno 5 di ciascun mese, Pt_1 CP_1
l'importo di € 180,00, rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT, a titolo di contributo al mantenimento della prole;
- le spese straordinarie mediche, scolastiche, sportive e ricreative verranno suddivise tra i genitori al 50 %, in applicazione del protocollo in uso presso il Tribunale e la Corte D'Appello di
Milano nella versione antecedente a quello entrato in vigore nel mese di giugno 2025, come di seguito riportate: pagina 3 di 6 ° spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/ specialista ed erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante/ pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio
Sanitario Nazionale;
° spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici;
° spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica (pc/ tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
° spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/ master e corsi post universitari in Italia e all'estero; e) alloggio presso la sede universitaria;
° spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali);
° spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature
(comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); d) spese per attività ludiche e ricreative (pittura, teatro, boy- scout) e) baby sitter;
f) viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) spese per conseguimento delle patente di guida (corso e lezioni); h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto della figlia;
avuto riguardo alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta
(massimo 10 gg.); in difetto, il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta. Il genitore pagina 4 di 6 anticipatario delle spese dovrà inviare (a mezzo e-mail) all'altro genitore la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro 30 giorni. Il rimborso dovrà avvenire entro i 15 giorni successivi alla richiesta;
10) l'assegno unico universale, così come ogni eventuale ulteriore agevolazione e/o benefit in favore della minore, sarà percepito integralmente dal genitore collocatario, mentre le detrazioni/deduzioni relative agli esborsi effettuati per spese straordinarie saranno beneficiate da ciascuna delle parti per la quota di spesa sostenuta;
11) la somma pari a circa euro 4.000,00 di mance accantonate nell'interesse di LI verrà divisa al 50% tra le parti e ognuno dei genitori sarà obbligato ad investirli come meglio riterrà sempre nell'interesse della figlia minore;
12) le parti si autorizzano sin da ora all'espatrio e al rilascio del passaporto e/o di altra documentazione a tal fine necessaria nell'interesse della figlia minore, con l'obbligo di presentarsi dinnanzi alla competente autorità per quanto occorresse;
13) i Sigg. e si danno atto che il presente accordo ha natura volontaria e pertanto Pt_1 CP_1 restano liberi di valutare e concordare altre modalità di frequentazione tra gli stessi e la loro figlia minore, fatto salvo sempre il consenso di entrambi ad ogni eventuale modifica delle sopraddette condizioni;
14) le parti si dichiarano economicamente indipendenti e si danno reciprocamente le più ampie liberatorie, dichiarando espressamente di non aver più nulla a che pretendere l'uno dall'altro per qualsivoglia titolo e/o ragione, a parte gli impegni quivi sottoscritti”.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte ed hanno provveduto al deposito della documentazione di cui all'art 473 bis. 51 III c.p.c.
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate.
All'udienza del 08.10.2025 i genitori hanno confermato di voler ottenere una pronuncia sulla regolamentazione della responsabilità genitoriale, dell'affidamento, del collocamento e del mantenimento della figlia minore, alle condizioni sopra riportate.
Con ordinanza in data 28.10.2025 il Tribunale ha rimesso la causa sul ruolo al fine di acquisire il provvedimento del giudice tutelare di autorizzazione inerente all'istanza relativa alla previsione di un usufrutto a termine in favore della figlia LI, assegnando termine alle parti sino al 07.11.2025 per la produzione di copia del provvedimento. Le parti hanno quindi provveduto al deposito del provvedimento e dell'atto di donazione di usufrutto.
pagina 5 di 6 All'udienza del 07.11.2025 la Giudice relatrice, preso atto dell'integrazione documentale, ha rimesso la causa al Collegio per la decisione.
IL TRIBUNALE udita la relazione della causa fatta dalla Giudice relatrice dott.ssa Luisa Dalla Via;
lette le conclusioni rese dal procuratore delle parti;
letti ed esaminati gli atti e i documenti del processo, ha così deciso:
RAGIONI in FATTO e in DIRITTO della DECISIONE
Per quanto riguarda il completo svolgimento del processo, ex 132 comma II n. 4 c.p.c., si fa rinvio agli atti delle parti e ai verbali di causa.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative alla figlia non sono in contrasto con gli interessi della stessa, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis.4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
La domanda congiunta delle parti può pertanto essere recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
Stante l'accordo, le spese legali verranno integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis, così decide:
1) omologa le condizioni sulla regolamentazione della responsabilità genitoriale, dell'affidamento, del collocamento e del mantenimento della figlia minore LI, alle condizioni sopra riportate;
2) prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
3) compensa le spese di lite.
Così deciso in Lodi, il 10.11.2025
La Giudice rel./est. La Presidente dott.ssa Luisa Dalla Via dott.ssa Ada Cappello
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LODI
PRIMA CIVILE
Il Tribunale, in Camera di Consiglio, in composizione collegiale, in persona delle signore magistrate: dott.ssa Ada Cappello Presidente dott.ssa LI I. Loi Giudice dott.ssa Luisa Dalla Via Giudice rel./est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di primo grado iscritta al n. RG 1997/2025, introdotta con ricorso congiunto da
(c.f. ) rappresentato, difeso ed elettivamente domiciliato Parte_1 C.F._1 presso lo studio dell'avv. Valerio Pierluigi Rozza (c.f. ) in Lodi (LO), alla via C.F._2
San Martino n. 11;
- Ricorrente
e
(c.f. ) rappresentata, difesa ed elettivamente domiciliata CP_1 C.F._3 presso lo studio dell'avv. Alessandro Morosini (c.f. ) in Sant'Angelo Lodigiano C.F._4
(LO), al vicolo Mercato della Frutta n. 4;
- Ricorrente
Data regolare comunicazione degli atti del procedimento al PUBBLICO MINISTERO in sede ex artt.
70 e 71 c.p.c.
FATTO
Conclusioni delle parti: le parti sopra indicate, con ricorso ex art. 473 bis.51 c.p.c. depositato in data
24.07.2025, contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la regolamentazione della responsabilità genitoriale, dell'affidamento, del collocamento e del mantenimento della figlia minore LI, alle seguenti condizioni:
pagina 1 di 6 “1) la prole verrà affidata in modo condiviso ad entrambi i genitori, con collocazione abitativa prevalente presso la madre, la quale abiterà la casa concessa in usufrutto a LI corrente in 26857
Salerano sul Lambro (LO), Via Trento e Trieste n. 2, sino all'indipendenza economica della minore o alternativamente sino al trasferimento del genitore collocatario in altra abitazione;
momento in cui l'immobile dovrà essere restituito pulito, integro ed in buono stato di manutenzione;
2) il Sig. continuerà ad abitare la casa familiare di sua esclusiva proprietà corrente in 26857 Pt_1
Salerano sul Lambro (LO), Via Giovanni Falcone e Paolo Borsellino n. 4, la quale dovrà essere restituita dalla Sig.ra che attualmente la abita pulita, integra ed in buono stato di CP_1 manutenzione;
3) i genitori si impegnano ad assumere di comune accordo tutte le decisioni di maggiore interesse per la figlia relative alla salute, all'istruzione ed all'educazione;
4) i genitori si impegnano a tenersi sempre reciprocamente informati sulle località nelle quali si recheranno con la figlia (durante i periodi estivi, fine settimana, gite, ecc.) fornendo sempre i propri recapiti;
5) i genitori si impegnano a presentare nuovi/e compagni/e alla minore con prudenza e gradualità, nel rispetto dei tempi della bambina, ed in ogni caso a non pernottare in modo permanente con i/le medesimi/e in presenza della figlia all'interno dell'abitazione oggetto di usufrutto. Inoltre la Sig.ra si impegna a non costituire un nuovo nucleo famigliare all'interno dell'abitazione oggetto di CP_1 usufrutto, così come si impegna a non permettere a terze persone di ivi fissare la propria residenza o domicilio, oltre che a non pernottare stabilmente all'interno delle mura domestiche con i/le medesimi/e in presenza della figlia;
6) i genitori si impegnano al rispetto reciproco e ad affrontare serenamente le problematiche che eventualmente si presenteranno in ordine alla gestione della minore, in ogni caso evitando l'uso di espressioni offensive o volgari;
7) i genitori si impegnano a garantire alla figlia minore idonee modalità di frequentazione dei parenti;
8) i diritti di visita dei genitori saranno così regolamentati:
⁃ la madre terrà con sé la figlia dal lunedì, quando la preleverà da scuola al relativo orario d'uscita, sino al giorno successivo, quando la accompagnerà a scuola al relativo orario di ingresso;
⁃ il padre terrà con sé la figlia dal martedì, quando la preleverà da scuola al relativo orario di uscita, sino al giorno successivo, quando la accompagnerà a scuola al relativo orario di ingresso;
pagina 2 di 6 ⁃ la madre terrà con sé la figlia dal mercoledì, quando la preleverà da scuola al relativo orario di uscita, sino al giorno successivo, quando la accompagnerà a scuola al relativo orario di ingresso;
⁃ il padre terrà con sé la figlia dal giovedì, quando la preleverà da scuola al relativo orario di uscita, sino al giorno successivo, quando la accompagnerà a scuola al relativo orario di ingresso;
⁃ la madre terrà con sé la figlia dal venerdì, quando la preleverà da scuola al relativo orario di uscita, sino alla domenica mattina alle ore 09.00, quando il padre verrà a prelevarla;
⁃ il padre terrà con sé la figlia dalla domenica mattina alle ore 09.00, quando la preleverà presso l'abitazione materna, sino al giorno successivo, quando la accompagnerà a scuola al relativo orario di ingresso;
⁃ la suddetta regolamentazione proseguirà ripetendosi ciclicamente salvo diversi accordi;
⁃ le parti resteranno comunque libere di concordare di volta in volta altre modalità di frequentazione tra le stesse e la figlia minore, fatto salvo sempre il consenso di ogni eventuale modifica delle sopradette condizioni;
⁃ il padre potrà vedere e tenere con sé la figlia durante i compleanni della medesima, le festività Natalizie, Pasquali, ed ogni altra festività, ad anni alterni con la madre. Verrà applicato il criterio dell'alternanza in merito ai giorni di Natale con S. ST, nonché di S. SI / 1° dell'anno con l'Epifania;
⁃ il padre potrà vedere e tenere con sé la figlia durante le ferie estive per almeno n. 2 settimane anche non consecutive, così come la madre. I giorni dovranno essere comunicati previamente entro il 30.05 di ciascun anno, fermo restante in ogni caso l'obbligo paterno di corresponsione integrale dell'assegno mensile di mantenimento. I periodi di vacanza da trascorrere con LI in località di villeggiatura verranno di volta in volta concordati dai genitori nell'interesse della figlia, compatibilmente con gli impegni di lavoro e le possibilità economiche dei medesimi;
9) le questioni economiche saranno così regolamentate:
- il Sig. verserà mensilmente alla Sig.ra entro il giorno 5 di ciascun mese, Pt_1 CP_1
l'importo di € 180,00, rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT, a titolo di contributo al mantenimento della prole;
- le spese straordinarie mediche, scolastiche, sportive e ricreative verranno suddivise tra i genitori al 50 %, in applicazione del protocollo in uso presso il Tribunale e la Corte D'Appello di
Milano nella versione antecedente a quello entrato in vigore nel mese di giugno 2025, come di seguito riportate: pagina 3 di 6 ° spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/ specialista ed erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante/ pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio
Sanitario Nazionale;
° spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici;
° spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica (pc/ tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
° spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/ master e corsi post universitari in Italia e all'estero; e) alloggio presso la sede universitaria;
° spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali);
° spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature
(comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); d) spese per attività ludiche e ricreative (pittura, teatro, boy- scout) e) baby sitter;
f) viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) spese per conseguimento delle patente di guida (corso e lezioni); h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto della figlia;
avuto riguardo alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta
(massimo 10 gg.); in difetto, il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta. Il genitore pagina 4 di 6 anticipatario delle spese dovrà inviare (a mezzo e-mail) all'altro genitore la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro 30 giorni. Il rimborso dovrà avvenire entro i 15 giorni successivi alla richiesta;
10) l'assegno unico universale, così come ogni eventuale ulteriore agevolazione e/o benefit in favore della minore, sarà percepito integralmente dal genitore collocatario, mentre le detrazioni/deduzioni relative agli esborsi effettuati per spese straordinarie saranno beneficiate da ciascuna delle parti per la quota di spesa sostenuta;
11) la somma pari a circa euro 4.000,00 di mance accantonate nell'interesse di LI verrà divisa al 50% tra le parti e ognuno dei genitori sarà obbligato ad investirli come meglio riterrà sempre nell'interesse della figlia minore;
12) le parti si autorizzano sin da ora all'espatrio e al rilascio del passaporto e/o di altra documentazione a tal fine necessaria nell'interesse della figlia minore, con l'obbligo di presentarsi dinnanzi alla competente autorità per quanto occorresse;
13) i Sigg. e si danno atto che il presente accordo ha natura volontaria e pertanto Pt_1 CP_1 restano liberi di valutare e concordare altre modalità di frequentazione tra gli stessi e la loro figlia minore, fatto salvo sempre il consenso di entrambi ad ogni eventuale modifica delle sopraddette condizioni;
14) le parti si dichiarano economicamente indipendenti e si danno reciprocamente le più ampie liberatorie, dichiarando espressamente di non aver più nulla a che pretendere l'uno dall'altro per qualsivoglia titolo e/o ragione, a parte gli impegni quivi sottoscritti”.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte ed hanno provveduto al deposito della documentazione di cui all'art 473 bis. 51 III c.p.c.
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate.
All'udienza del 08.10.2025 i genitori hanno confermato di voler ottenere una pronuncia sulla regolamentazione della responsabilità genitoriale, dell'affidamento, del collocamento e del mantenimento della figlia minore, alle condizioni sopra riportate.
Con ordinanza in data 28.10.2025 il Tribunale ha rimesso la causa sul ruolo al fine di acquisire il provvedimento del giudice tutelare di autorizzazione inerente all'istanza relativa alla previsione di un usufrutto a termine in favore della figlia LI, assegnando termine alle parti sino al 07.11.2025 per la produzione di copia del provvedimento. Le parti hanno quindi provveduto al deposito del provvedimento e dell'atto di donazione di usufrutto.
pagina 5 di 6 All'udienza del 07.11.2025 la Giudice relatrice, preso atto dell'integrazione documentale, ha rimesso la causa al Collegio per la decisione.
IL TRIBUNALE udita la relazione della causa fatta dalla Giudice relatrice dott.ssa Luisa Dalla Via;
lette le conclusioni rese dal procuratore delle parti;
letti ed esaminati gli atti e i documenti del processo, ha così deciso:
RAGIONI in FATTO e in DIRITTO della DECISIONE
Per quanto riguarda il completo svolgimento del processo, ex 132 comma II n. 4 c.p.c., si fa rinvio agli atti delle parti e ai verbali di causa.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative alla figlia non sono in contrasto con gli interessi della stessa, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis.4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
La domanda congiunta delle parti può pertanto essere recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
Stante l'accordo, le spese legali verranno integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis, così decide:
1) omologa le condizioni sulla regolamentazione della responsabilità genitoriale, dell'affidamento, del collocamento e del mantenimento della figlia minore LI, alle condizioni sopra riportate;
2) prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
3) compensa le spese di lite.
Così deciso in Lodi, il 10.11.2025
La Giudice rel./est. La Presidente dott.ssa Luisa Dalla Via dott.ssa Ada Cappello
pagina 6 di 6