Sentenza 14 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Benevento, sentenza 14/04/2025, n. 480 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Benevento |
| Numero : | 480 |
| Data del deposito : | 14 aprile 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Tribunale Ordinario di Benevento
Il Giudice designato, dottoressa Marina Campidoglio nella causa iscritta al n. 4745/2024R. G. Aff. Cont. Lavoro
TRA
, elettivamente domiciliata in C.so Vittorio Emanuele, 194 Parte_1
83031 Ariano Irpino presso lo studio dell'avv. SIMONE DOMENICO, che la rappresenta e difende in virtù di procura a margine del ricorso;
- parte ricorrente -
C O N T R O
elettivamente domiciliato presso VIA MARTIRI DI UNGHERIA C/O CP_1
UFFICIO , rappresentato e difeso dall'avv. Controparte_2
PASUT FRANCO giusta delega in atti;
- parte resistente - all'esito della trattazione scritta del 11/04/2025 la causa veniva decisa, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., introdotto dall'art. 3, comma 10, d.lgs. n. 149 del 10 ottobre 2022, mediante pubblicazione della sentenza completa delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 18.10.24 parte ricorrente in epigrafe indicata conveniva in giudizio l' resistente esponendo che con missiva del 14 giugno CP_1
2024, comunicava al ricorrente che per il periodo 1996 -2003 risultava un pagamento non dovuto sulla pensione n. IO15011763 di per la Persona_1
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ratio, a titolo di indebito, in un pagamento superiore a quanto dovuto.
Ha concluso chiedendo di dichiarare l'inesistenza dell'indebito in merito alla pretesa restitutoria dell' e comunque l'avvenuta prescrizione . CP_1
L' si è costituito in giudizio chiedendo la cessata materia del contendere, CP_1
evidenziando che a seguito della lavorazione a livello centrale del 23/01/2004 dalla quale è scaturito un credito a favore del Sig. Persona_1
( ) di euro 15106,97, la Sede ha provveduto ad effettuare C.F._1 una ricostituzione d'ufficio, dopo aver verificato i redditi posseduti dal de cuius; che dalla ricostituzione è derivato un indebito, oggetto del ricorso dell'erede relativo allo stesso periodo del credito (dell'01/01/96 al Parte_1
30/09/2003) e di importo quasi pari e 16879,05.
L' ha così prodotto due verbali di abbandono. CP_3
Un abbandono dell'indebito è avvenuto per compensazione con il credito e la parte rimanente è stata abbandonata per art 38 L. 448/2001, evidenziando che somma trattenuta sulla pensione di reversibilità della ricorrente, verrà sospesa e restituita per l'intero importo.
Le parti hanno, dunque, chiesto nelle note di trattazione scritta dichiararsi cessata la materia del contendere.
Ne consegue che, nel merito deve dichiararsi cessata la materia del contendere.
Quanto alle spese, stante la pacifica soccombenza virtuale dal momento che l' ha provveduto solo successivamente alla notifica del ricorso ma tenuto CP_1
conto del comportamento operoso tenuto dalla parte, ricorrono giusti motivi per compensarle per metà e condannare parte resistente al pagamento della residua metà liquidata in dispositivo.
La presente sentenza è esecutiva per legge.
P.Q.M.
2 Il Giudice del lavoro Dott.ssa Marina Campidoglio definitivamente pronunciando sul ricorso proposto nei confronti di così provvede: Parte_1 CP_1
1) Dichiara cessata la materia del contendere;
2) condanna al pagamento delle spese di lite, previa compensazione CP_1 nella misura del 50%, che liquida in complessivi €1348,50 oltre rimb. Forf.
I.V.A. e cpa con distrazione
Così deciso in Benevento, 12/04/2025
Il Giudice
Dott.ssa Marina Campidoglio
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