Sentenza 16 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Mantova, sentenza 16/01/2025, n. 2 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Mantova |
| Numero : | 2 |
| Data del deposito : | 16 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Mantova, Sezione Civile, composto dai seguenti Sigg. Magistrati:
Dott. Giorgio Bertola Presidente Relatore
Dott.ssa Valeria Monti Giudice
Dott.ssa Elisabetta Pagliarini Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al ruolo il 10/12/2024 al n. 6180/2024
R.G.,
DA
(C.F. ) difeso dall'avv. MORETTI Parte_1 C.F._1
BICE, elettivamente domiciliato in VIA XXIII APRILE 5 SUZZARA presso lo studio dell'avv. MORETTI BICE
ricorrente
CONTRO
(C.F. , difesa dall'avv. PERUSKO CP_1 C.F._2
MARIAGIULIA, elettivamente domiciliata in PIAZZA CASTELLO 24 46029
SUZZARA presso lo studio dell'avv. PERUSKO MARIAGIULIA
resistente
E CON L'INTERVENTO DI
Pubblico Ministero
intervenuto ex lege avente per oggetto: Divorzio congiunto - Scioglimento matrimonio,
rimessa al Collegio in decisione all'udienza di rimessione in decisione del
CONCLUSIONI CONGIUNTE
- per “1) Dichiarare lo scioglimento Parte_1 CP_1
del matrimonio civile contratto tra la SI.ra e a CP_1 Parte_1
Volta Mantovana (MN) in data 08.09.2012 iscritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Volta Mantovana atto n. 14 parte II Serie C.
2) la ex casa coniugale, con tutto quanto in essa contenuto, continuerà ad essere abitata dalla SI.ra unitamente alle figlie fino a quando verrà CP_1
acquistata la nuova abitazione secondo quanto stabilito al punto 6).
3) Confermare l'affido delle figlie minori e in via Per_1 Persona_2
condivisa ad entrambi i genitori, con collocazione presso la residenza della madre. Darsi atto che entrambi i genitori si impegnano a trovare un calendario di visita compatibile con le eSIenze delle figlie e che tenga conto del momento di difficoltà che le stesse stanno attraversando nel rapporto con il padre.
4) Porre a carico del SI. l'obbligo di corrispondere alla SI.ra Parte_1
, entro e non oltre il primo giorno di ogni mese, la somma mensile CP_1
di € 550,00 (cinquecentocinquanta/00) per ciascuna figlia, a titolo di concorso al loro mantenimento, con decorrenza dal mese di gennaio 2025; tale importo sarà rivalutato secondo gli indici Istat con decorrenza dal mese di gennaio
2026. Darsi atto che l'assegno unico per le figlie verrà percepito per intero dalla SI.ra . CP_1
5) Le spese straordinarie mediche e scolastiche necessarie per la prole,
rispettivamente previste alle lettere A, B e C del Protocollo del 28.5.2024 in uso presso il Tribunale di Mantova, sono ripartite tra le parti in ragione del 60% a carico del padre e al 40% a carico della madre secondo il seguente schema:
pagina 2 di 10 - senza necessità di previo accordo e con obbligo di rimborso entro 20 giorni a fronte della semplice esibizione del documento attestante la spesa da parte del genitore che l'ha anticipata per intero, le seguenti spese straordinarie:
A) spese mediche:
- tutte quelle per visite mediche, esami, trattamenti e cure, anche odontoiatriche ed oculistiche (su prescrizione medica specialistica: occhiali da vista e lenti a contatto per uso non estetico/cosmetico), debitamente prescritte da un medico ed erogate in ambito pubblico con pagamento di ticket (e quindi non interamente coperte dal SSN); - quelle (sempre su prescrizione medica) per accertamenti,
trattamenti e cure non erogabili dal Servizio Sanitario Nazionale, ma solo in ambito privato;
- quelle (sempre su prescrizione medica) per esami, accertamenti e cure in ambito privato urgenti ed indifferibili, non erogabili in ambito pubblico entro i tempi indicati dal medico nella ricetta;
B) spese scolastiche:
- tasse di iscrizione (ivi compresi eventuali assicurazioni obbligatorie e/o contributi richiesti dall'istituto), alla scuola elementare, media e superiore pubblica e, dopo la maturità, ad università pubblica (qualora il figlio voglia proseguire negli studi); - acquisto dei libri di testo scolastici e universitari;
- corredo scolastico di inizio anno;
- spese per la partecipazione alla gita scolastica senza pernottamento organizzata dalla scuola;
spese per il trasporto da e per la sede di studi (anche universitaria) con mezzo pubblico;
spese per tempo prolungato, pre-scuola,
post-scuola (se richiesto dall'istituto oppure, se entrambi i genitori lavorano, se necessitato dalle eSIenze lavorative dei genitori e nessuno dei due offre alternative anche per tramite della rete familiare di riferimento, nonni, etc.)
pagina 3 di 10 spese per il centro ricreativo estivo e gruppo estivo (solo se entrambi i genitori lavorano);
- spese per baby sitter se rese necessarie dagli impegni lavorativi di entrambi i genitori, in caso di malattia della prole e/o del genitore in quel momento collocatario, in mancanza di alternative gratuite (genitore non collocatario,
familiari di riferimento o altri parenti disponibili);
- spese per l'acquisto di strumenti informatici (PC portatile o tablet) se necessari per lo svolgimento delle attività didattiche ovvero connessi al programma di studio differenziato e/o personalizzato predisposto dalla scuola, nel limite massimo di spesa di € 500,00 (cinquecento,00); spesa per la retta dell'asilo nido
(se entrambi i genitori lavorano) e della scuola materna, nei limiti dell'importo previsto per le fasce di reddito dalle tabelle degli asili nido e delle scuole materne comunali.
Si precisa che il costo della mensa scolastica è spesa ordinaria come tale rientrante nell'assegno di mantenimento mensile;
pertanto, se la retta mensile dell'istituto include anche la quota relativa ai pasti, il loro costo non dovrà
essere diviso tra i genitori che comparteciperanno soltanto la quota fissa mensile relativa al servizio scolastico.
C) spese per le lezioni di scuola guida (pratica e teoria, e tasse di iscrizione ai relativi esami).
- Saranno, invece, suddivise tra i genitori nella misura del 50% ciascuno secondo le modalità e tempistiche sopra precisate, ma solamente se previamente concordate tra i genitori, tutte le seguenti altre spese di natura straordinaria;
a titolo meramente esemplificativo: spese per tempo prolungato, pre-scuola, post-
scuola, centro ricreativo estivo e gruppo estivo, se uno dei genitori non lavora;
per cure anche dentistiche, ortodontiche e oculistiche-erogate in ambito privato pagina 4 di 10 e non indifferibili ed urgenti;
per cure termali e fisioterapiche;
per cure e farmaci non convenzionali;
per tasse scolastiche ed universitarie imposte da istituti privati;
per corsi di specializzazione;
per gite scolastiche con pernottamento;
per corsi di recupero e lezioni private;
per alloggio presso la sede universitaria;
per la babysitter (fuori dalle ipotesi di cui alla precedente lettera B); per l'acquisto di strumenti informatici (fuori dalle ipotesi di cui alla precedente lettera B); per l'acquisto del telefono cellulare, del motorino o della autovettura;
per viaggi e vacanze;
per corsi di istruzione, attività sportive,
ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature, etc..
Pertanto, il genitore che propone la spesa dovrà inviare all'altro genitore richiesta scritta di adesione in cui sia specificata la tipologia della spesa ed il suo esatto ammontare. L'altro genitore dovrà fornire motivato dissenso, sempre per iscritto, entro 20 giorni dalla ricezione della richiesta;
in mancanza di risposta, la spesa si intenderà autorizzata e dovrà quindi essere divisa tra i genitori nella misura e secondo le modalità sopra specificate. In caso di motivato e tempestivo dissenso alla spesa, invece, la stessa rimarrà totalmente a carico del genitore che l'abbia comunque sostenuta".
6) Al fine di pervenire risolutivamente alla composizione di tutte le questioni e controversie inerenti la crisi coniugale e di procedere alla regolamentazione dei rapporti patrimoniali discendenti dallo scioglimento del matrimonio, le parti si danno atto e concordano quanto segue.
Il SInor si obbliga a corrispondere alla SInora , Parte_1 CP_1
che accetta, la somma omnicomprensiva di € 200.000,00 (duecentomila/00), anche titolo di liquidazione una tantum dell'assegno divorzile ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 5 comma 8 della Legge 898/1970, a condizione che la stessa proceda all'acquisto di un'unità immobiliare, ubicata nel raggio di 50Km
pagina 5 di 10 rispetto all'attuale residenza, in cui trasferirsi unitamente alle figlie e quindi da adibire anche ad abitazione delle stesse.
La SInora , che ha già manifestato l'intenzione di rilasciare la ex CP_1
casa familiare rimettendola nella disponibilità del SInor e di Parte_1
acquistare un'unità immobiliare in cui trasferirsi unitamente alle figlie, si obbliga a rilasciare la ex casa familiare entro e non oltre 45 giorni dalla data del rogito di compravendita della suddetta unità immobiliare.
La SInora si obbliga a procedere all'acquisto di detta unità CP_1
immobiliare entro e non oltre il 30.07.2025. Le parti concordano che tale termine, su semplice richiesta scritta della SI.ra potrà essere CP_1
prorogato una volta sola e fino ad un massimo di mesi tre (31.10.2025).
Le parti convengono che il pagamento della somma di € 200.000,00
(duecentomila/00) da parte del SInor sarà effettuato a mezzo Parte_1
bonifico bancario in favore della SI.ra come segue: CP_1
a) quanto ad € 15.000,00 (quindicimila/00) a titolo di liquidazione una tantum dell'assegno divorzile decorrente dalla data del deposito del presente ricorso
(ultimo versamento mensile dicembre 2024) e da corrispondersi a mezzo bonifico bancario sulle coordinate IBAN della SInora entro e CP_1
non oltre 10 giorni dalla data di pubblicazione della sentenza di divorzio;
b) le parti convengono che il SInor contribuirà al pagamento del Parte_1
prezzo dell'abitazione che verrà acquistata dalla SInora nella CP_1
misura fissa di € 185.000,00 (centottantacinquemila/00).
Tale somma verrà corrisposta con le seguenti modalità:
(i) quanto ad € 40.000,00 (quarantamila/00) all'atto della sottoscrizione del preliminare di compravendita mediante bonifico bancario in favore della SI.ra
CP_1
pagina 6 di 10 (ii) All'atto della stipula del rogito notarile il SI. provvederà a Parte_1
corrispondere direttamente al notaio le spese per la stipula dell'atto e al venditore parte del prezzo della compravendita, il tutto fino alla concorrenza di
€ 135.000,00 (centotrentacinquemila/00).
L'eventuale differenza tra l'importo di € 135.000,00 (centotrentacinquemila/00)
e le somme corrisposte direttamente dal SInor al notaio e al Parte_1
venditore e andrà versata direttamente alla SInora a mezzo CP_1
assegno circolare da consegnarle lo stesso giorno del rogito prima della stipula.
La conferma della stipula del rogito e la data fissata per la sua sottoscrizione dovranno essere comunicate al SInor con un anticipo di quindici Parte_1
giorni.
(iii) quanto al saldo di € 10.000,00 (diecimila/00) contestualmente al rilascio della ex casa familiare. È fatta salva la possibilità per le parti di concordare la corresponsione anticipata di tale somma, o frazione di essa, laddove si rendesse necessaria al fine di integrare il quantum indicato al punto (ii) per il pagamento del prezzo dell'unità immobiliare.
(iv) Il versamento della somma di € 185.000,00 (centottantacinquemila/00) di cui ai punti (i) - (ii) – (iii) resta, pertanto, sospensivamente condizionato al verificarsi di quanto ivi previsto.
Le parti prevedono espressamente che l'obbligo del SInor di Parte_1
contribuire, mediante il versamento della somma di € 185.000,00
(centottantacinquemila/00), all'acquisto della nuova abitazione della SInora
, perderà efficacia laddove la stessa non dovesse pervenisse al CP_1
suo acquisto nei termini indicati nel presente articolo salvo che ciò avvenga per fatti a lei non imputabili. In questo caso la stessa avvertirà tempestivamente il pagina 7 di 10 SInor in modo tale che le parti possano concordare la proroga del Parte_1
termine pattuito per l'acquisto.
Le parti si danno atto che in relazione alla corresponsione da parte del SInor
in favore della SInora della somma di € Parte_1 CP_1
185.000,00 (centottantacinquemila/00) per le finalità sopra indicate, non si manifesta capacità contributiva e che la causa della stessa risiede unicamente nella definitiva sistemazione dei loro rapporti patrimoniali conseguenti al divorzio.
Le parti concordano espressamente che il mancato rilascio della ex casa familiare da parte della SInora nel suindicato termine di giorni CP_1
45 dalla data del rogito di acquisto della nuova abitazione, darà diritto al SInor
di agire per il rilascio e di ottenere il risarcimento del danno. Parte_1
7) Le parti concordano che fino alla data del suo trasferimento nella nuova unità immobiliare, la SInora custodirà con cura e diligenza la ex CP_1
casa familiare e la rilascerà nello stato in cui l'ha trovata il giorno della sua immissione nel possesso da parte dell'ufficiale giudiziario, salvo il normale deterioramento dovuto all'uso. La stessa potrà asportare dalla ex casa familiare unicamente i beni di sua proprietà.
8) Le parti si dichiarano autosufficienti dal punto di vista economico e, con la sottoscrizione del presente atto, dichiarano di aver regolato ogni rapporto patrimoniale inerente e conseguente all'intercorso rapporto di coniugio.
9) I ricorrenti dichiarano di rinunciare alla comparizione personale delle parti.
10) Ciascuna parte sosterrà integralmente le spese e le competenze del proprio difensore. I procuratori delle parti rinunciano espressamente alla solidarietà
professionale”;
pagina 8 di 10 - per Pubblico Ministero: “esprime parere favorevole all'accoglimento del ricorso”.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso per scioglimento del matrimonio le parti, premesso di aver contratto matrimonio in Volta Mantovana in data 08/09/2012 (con atto trascritto nel Registro dello Stato Civile del Predetto Comune al n. 14 parte II, serie C,
Ufficio 1, anno 2012) formulavano le conclusioni concordate indicate in epigrafe in relazione alle quali la domanda congiuntamente formulata va accolta.
Le conclusioni congiuntamente rassegnate dalle parti non sono contrarie alla legge e rispondono all'interesse della prole, minore d'età o maggiorenne ma non economicamente indipendente, della coppia.
Rilevata, pertanto, l'intollerabilità della convivenza tra le parti, ne va pronunciato lo scioglimento del matrimonio, con conseguente ordine all'Ufficiale di Stato Civile competente di provvedere alla conforme annotazione a margine del relativo atto.
Tenuto conto della volontà in tal senso manifestata dalle parti, può disporsi l'integrale compensazione delle spese processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale di Mantova in composizione collegiale, su conformi conclusioni dei coniugi e con il parere favorevole del Pubblico Ministero, così provvede:
1) Dichiara lo scioglimento del matrimonio dei coniugi;
2) Omologa i rapporti economici tra le parti nonché l'affidamento, la collocazione e il mantenimento della prole nei termini esposti nelle conclusioni indicate in epigrafe;
3) Prende atto delle altre indicazioni contenute nel ricorso;
4) Ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Volta Mantovana
pagina 9 di 10 (MN), di annotare la presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio (atto n.
14, parte II, serie C, Ufficio 1, anno 2012);
5) Compensa integralmente tra le parti le spese processuali.
Così deciso nella Camera di ConSIlio della Sezione Civile del Tribunale di
Mantova, il 16/01/2025.
IL PRESIDENTE ESTENSORE
dott. Giorgio Bertola
pagina 10 di 10