Sentenza 14 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Benevento, sentenza 14/04/2025, n. 484 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Benevento |
| Numero : | 484 |
| Data del deposito : | 14 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BENEVENTO
Il Tribunale di Benevento, in funzione di giudice del lavoro, in persona della dott.ssa Adriana
Mari, ha depositato la sentenza alla scadenza del termine ex art. 127 ter c.p.c. per il deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza del 11.4.2025 , nella causa iscritta al n. 5109 del ruolo generale contenzioso dell'anno 2024
TRA
, nata il [...] a [...], rappresentata e difesa dall' Avv.to Parte_1
ANGELO FASSINO e con lo stesso elettivamente domiciliata in BENEVENTO, VIA
AVELLINO N. 45,
Ricorrente
E
in persona del Controparte_1
l.r.p.t., rapp.to e difeso, dall'Avv. Stefania Rettore ed elettivamente domiciliato in Benevento, via F.Flora n.76 in virtù di procura generale in atti,
Resistente
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 5.12.2024 la ricorrente in epigrafe, premesso di aver contratto a causa della attività di bracciante agricola e coltivatrice diretta Controparte_2
, ha chiesto di accertare e dichiarare che le patologie lamentate Parte_2 sono state contratte nell'esercizio ed a causa dell'espletamento della propria attività lavorativa e , per l'effetto, condannare l' nella persona del suo legale rappresentante p.t., al CP_1 pagamento dell'indennizzo; con vittoria di spese ed attribuzione.
L' ha contestato la sussistenza del nesso eziologico tra le malattie lamentate e l'attività CP_1 svolta e, pertanto, ha chiesto il rigetto del ricorso in quanto infondato.
*
Il ricorso è infondato e va, pertanto, rigettato.
La ricorrente invoca l' applicazione della disciplina in materia di riconoscimento dell'indennizzo ex art. 13 dlgs. 38/ 2000. Tale norma prevede al comma 2 che in caso di danno biologico derivante da infortuni sul lavoro e da malattie professionali verificatisi o denunciati a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto ministeriale di cui al comma
3, il lavoratore ha diritto alla liquidazione di un indennizzo in capitale nel caso in cui le menomazioni conseguenti alle lesioni dell'integrità̀ psicofisica, che sono valutate in base a specifica «tabella delle menomazioni» (comprensiva degli aspetti dinamico-relazionali) siano di grado pari o superiore al 6 per cento ed inferiore al 16 per cento. Nell' ipotesi di percentuale superiore al 16 tale indennizzo e' erogato in rendita.La riconducibilità della patologia sofferta dal prestatore di lavoro alle previsioni di cui alla tabella n. 4 allegata al d.p.r. 30 giugno 1965,
n. 1124 esclude la necessità di provare l'esistenza del nesso di causalità tra il morbo contratto e l'attività professionale svolta, mentre nel caso in cui la malattia non rientri nella previsione tabellare, oppure non vi rientri l'attività lavorativa svolta, o non sussistano tutti i presupposti richiesti dalla tabella per far rientrare l'attività stessa all'interno della sua previsione, l'esistenza del nesso di causalità deve essere provata dal prestatore assicurato secondo i criteri ordinari (così fra le tante Cass. Sez. lavoro, sent. n. 27752 del 30-12-2009; Cass. n. 13024 del
2017; di recente Cass. n. 23505/2021).
Costituisce ius receptum che nel rito del lavoro si riscontra una circolarità tra oneri di allegazione, di contestazione e di prova che impone che, ai sensi degli artt. 414 e 416 c.p.c., gli elementi di fatto e di diritto posti a base delle diverse domande e/o istanze dell'attore e del convenuto siano compiutamente contenuti nei rispettivi primi atti processuali (ricorso e memoria difensiva), e richiede altresì che risulti individuato in modo chiaro nel ricorso introduttivo quanto richiesto al giudice, con conseguente impossibilità di dimostrare circostanze non ritualmente e tempestivamente allegate nel ricorso (v. al riguardo: Cass. Sez.
Un., 17 giugno 2004 n. 11353, Cass. Sez. Un., 20 aprile 2005 n. 8202, Cass. Sez. Un., 23 gennaio 2002 n. 761).
Nel caso di specie manca la prova dei fatti posti a fondamento della domanda.
La parte ricorrente non ha infatti provato (né chiesto di provare) quali fossero, in concreto, le attività svolte, gli orari di lavoro osservati, il periodo lavorativo, i mezzi e gli strumenti di cui si avvaleva, sicché rimane precluso qualsiasi accertamento in ordine alle effettive modalità di espletamento della prestazione. Manca inoltre qualsivoglia prova degli elementi di fatto che, in relazione al concreto esercizio dell'attività, possano far configurare l'esistenza del nesso causale fra quest'ultima e le patologie denunciate.
Tali carenze precludono completamente al giudice una effettiva cognizione degli elementi essenziali della domanda azionata con il ricorso introduttivo. Dinanzi alle carenza probatorie, è inammissibile la richiesta consulenza tecnica, che assumerebbe una funzione puramente esplorativa.
La parte, infatti, non ha assolto all'onere di dimostrare di avere svolto mansioni che comportavano sovraccarico delle articolazioni. Si tratta di un'allegazione priva del necessario riscontro processuale non essendo stata articolata alcuna prova testimoniale sul punto né la conferma probatoria potrebbe desumersi dalla documentazione in atti di mera ricognizione formale della qualifica .
Il ricorso deve pertanto essere rigettato.
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La parte ricorrente va tenuta indenne dal pagamento delle spese processuali, atteso il tenore della dichiarazione resa ex art. 152 disp. att. c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale di Benevento, in funzione di giudice del lavoro, in persona della d.ssa Adriana
Mari, definitivamente pronunziando, ogni diversa istanza e deduzione disattesa, così provvede:
1. rigetta il ricorso;
2. dichiara la parte ricorrente non tenuta alla refusione delle spese processuali;
Benevento, 14.4.2025
Il Giudice
Dott.ssa Adriana Mari
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