TRIB
Sentenza 11 dicembre 2025
Sentenza 11 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Asti, sentenza 11/12/2025, n. 588 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Asti |
| Numero : | 588 |
| Data del deposito : | 11 dicembre 2025 |
Testo completo
V.G. 3113/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ASTI
Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa OM VE Presidente rel. dott.ssa Elga Bulgarelli Giudice dott.ssa Sara Pozzetti Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g.v.g. 3113/2025 promossa da:
, (C.F. ), nato a [...], il [...], residente Parte_1 C.F._1 in Cisterna d'Asti (AT), rappresentato e difeso dagli avv.ti MONTICONE SERGIO e CANOLA SIMONA come da procura in atti e
, (C.F. ), nata a [...], il [...], residente in Parte_2 C.F._2 Govone, rappresentata e difesa dall'avv. D'AGATA PATRIZIO come da procura in atti
RICORRENTI
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente.
Per il P.M.: visto, nulla oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e contraevano matrimonio con rito Parte_1 Parte_2 concordatario in Govone (CN) il 19/09/1992.
L'atto di matrimonio veniva iscritto nei registri dello Stato Civile del Comune di Govone (CN) (atto n. 9 parte II serie A del registro degli atti di matrimonio dell'anno 1992).
Dal matrimonio sono nati i figli: , nato il [...] e nata il [...], entrambi Per_1 Per_2 maggiorenni ed economicamente autosufficienti.
Con ricorso depositato il 08/10/2025 i coniugi hanno chiesto a questo Tribunale di pronunciare la separazione personale.
1 I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
La domanda di separazione personale dei coniugi è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 151 co. 1 c.c.
Vi è accordo economico.
Spese di lite come da accordo tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.
PRONUNCIA la separazione personale tra i coniugi e Parte_1 [...]
, i cui estremi di trascrizione nei registri dello Stato Civile sono precisati in Parte_2 motivazione.
OMOLOGA gli accordi intervenuti tra le parti e, per l'effetto:
PRENDE ATTO CHE:
Il signor ha già lasciato la casa coniugale e che le parti hanno già raggiunto tra loro un accordo Pt_1 sulla divisione dei beni mobili (attività svolta in comune accordo e conclusa in data 13/4/2025).
Le parti dichiarano, inoltre, di essere economicamente autosufficienti e di rinunciare reciprocamente a qualsivoglia contributo al mantenimento.
A definizione tombale dei rapporti patrimoniali intercorsi tra i coniugi ed a tacitazione di ogni altra reciproca pretesa economica, le parti convengono che il sig. trasferirà, senza corrispettivo di Pt_1 prezzo, alla signora entro 30 giorni dalla omologazione delle condizioni di separazione, la Parte_2 proprietà esclusiva dei beni immobili siti in Govone (CN), Via Tanaro n.15, formanti un unico corpo, censiti a Catasto Fabbricati al Foglio 10 Numero 248 sub 4,5,6 e al Foglio 10 Numero 1661 sub 1,2 e la propria quota di proprietà pari ad 1/2 dell'immobile censito a Catasto Fabbricati al Foglio 10 Numero 248 sub 7. La consegna delle chiavi e del telecomando dovranno però avvenire al momento del deposito del ricorso.
I coniugi dichiarano di aver definito ogni altro rapporto economico tra di loro intercorso e di non avere più null'altro reciprocamente a pretendere per qualsivoglia titolo o motivo.
ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Govone (CN) di annotare la sentenza e di provvedere alle incombenze di legge.
NULLA sulle spese di lite tra le parti.
Così deciso nella Camera di Consiglio in data 03/12/2025.
La Presidente est.
Dott.ssa OM VE
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
La Presidente
2
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ASTI
Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa OM VE Presidente rel. dott.ssa Elga Bulgarelli Giudice dott.ssa Sara Pozzetti Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g.v.g. 3113/2025 promossa da:
, (C.F. ), nato a [...], il [...], residente Parte_1 C.F._1 in Cisterna d'Asti (AT), rappresentato e difeso dagli avv.ti MONTICONE SERGIO e CANOLA SIMONA come da procura in atti e
, (C.F. ), nata a [...], il [...], residente in Parte_2 C.F._2 Govone, rappresentata e difesa dall'avv. D'AGATA PATRIZIO come da procura in atti
RICORRENTI
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente.
Per il P.M.: visto, nulla oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e contraevano matrimonio con rito Parte_1 Parte_2 concordatario in Govone (CN) il 19/09/1992.
L'atto di matrimonio veniva iscritto nei registri dello Stato Civile del Comune di Govone (CN) (atto n. 9 parte II serie A del registro degli atti di matrimonio dell'anno 1992).
Dal matrimonio sono nati i figli: , nato il [...] e nata il [...], entrambi Per_1 Per_2 maggiorenni ed economicamente autosufficienti.
Con ricorso depositato il 08/10/2025 i coniugi hanno chiesto a questo Tribunale di pronunciare la separazione personale.
1 I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
La domanda di separazione personale dei coniugi è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 151 co. 1 c.c.
Vi è accordo economico.
Spese di lite come da accordo tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.
PRONUNCIA la separazione personale tra i coniugi e Parte_1 [...]
, i cui estremi di trascrizione nei registri dello Stato Civile sono precisati in Parte_2 motivazione.
OMOLOGA gli accordi intervenuti tra le parti e, per l'effetto:
PRENDE ATTO CHE:
Il signor ha già lasciato la casa coniugale e che le parti hanno già raggiunto tra loro un accordo Pt_1 sulla divisione dei beni mobili (attività svolta in comune accordo e conclusa in data 13/4/2025).
Le parti dichiarano, inoltre, di essere economicamente autosufficienti e di rinunciare reciprocamente a qualsivoglia contributo al mantenimento.
A definizione tombale dei rapporti patrimoniali intercorsi tra i coniugi ed a tacitazione di ogni altra reciproca pretesa economica, le parti convengono che il sig. trasferirà, senza corrispettivo di Pt_1 prezzo, alla signora entro 30 giorni dalla omologazione delle condizioni di separazione, la Parte_2 proprietà esclusiva dei beni immobili siti in Govone (CN), Via Tanaro n.15, formanti un unico corpo, censiti a Catasto Fabbricati al Foglio 10 Numero 248 sub 4,5,6 e al Foglio 10 Numero 1661 sub 1,2 e la propria quota di proprietà pari ad 1/2 dell'immobile censito a Catasto Fabbricati al Foglio 10 Numero 248 sub 7. La consegna delle chiavi e del telecomando dovranno però avvenire al momento del deposito del ricorso.
I coniugi dichiarano di aver definito ogni altro rapporto economico tra di loro intercorso e di non avere più null'altro reciprocamente a pretendere per qualsivoglia titolo o motivo.
ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Govone (CN) di annotare la sentenza e di provvedere alle incombenze di legge.
NULLA sulle spese di lite tra le parti.
Così deciso nella Camera di Consiglio in data 03/12/2025.
La Presidente est.
Dott.ssa OM VE
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
La Presidente
2