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Sentenza 7 agosto 2025
Sentenza 7 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 07/08/2025, n. 6464 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 6464 |
| Data del deposito : | 7 agosto 2025 |
Testo completo
N. 13901/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di MILANO
SEZIONE 9° CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Anna Cattaneo Presidente rel. est. dott.ssa Chiara Delmonte Giudice dott.ssa Valentina Di Peppe Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA PARZIALE nella causa civile di primo grado iscritta al numero di ruolo generale sopra indicato, promossa con ricorso telematico in data 12.04.2024, rimessa al Collegio per la decisione sullo status all'udienza del
19.06.2025, discussa nella Camera di Consiglio del 09.07.2025 promossa
DA
c.f. , nato a [...] Parte_1 C.F._1
(BRASILE) il 28.06.1971, rappresentato e difeso dall'avv. SONIA CASALI con studio in CUSANO
MILANINO (MI) via Pedretti n. 1, presso la quale ha eletto domicilio come da procura in atti,
PARTE RICORRENTE
CONTRO
(C.F. ) nata a [...] il 10 luglio CP_1 C.F._2
1981, cittadinanza italiana, rappresentata e difesa dall'avv. ELENA FRANCESCA CARETTA con studio in MILANO, viale Caldara 24 presso la quale è elettivamente domiciliata
PARTE RESISTENTE
E CON L'INTERVENTO DELL'
AVV. in qualità di curatore speciale dei minori , nata il Controparte_2 Per_1
16.12.2013, e nato il [...] Per_2
Atti comunicati al Pubblico Ministero presso il Tribunale di Milano ex artt. 70 e 71 c.p.c. in data 04.05.2024
OGGETTO: Separazione giudiziale
CONCLUSIONI CONGIUNTE
IN ORDINE ALLA DOMANDA DI STATUS
Per il ricorrente: pronunciare la separazione dei coniugi e Pt_1 Parte_1 CP_1
Per la resistente: dichiarare, anche con sentenza parziale sullo status, la separazione personale dei coniugi CP_1
e sposati il 15 marzo 2017 in Brasile
[...] Controparte_3
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
DELLA DECISIONE
Premesso in fatto
- e hanno contratto matrimonio in BRASILE Parte_1 CP_1 in data 27.07.2016, trascritto nei registri dello stato civile di MOGLIANO VENETO nell'anno 2017,
n. 31, parte II, Serie C.
- Dal matrimonio sono nati due figli: in data 16.12.2013 e nato in data [...]. Per_1 Per_2
- Con ricorso depositato in data 12.04.2024 il ricorrente chiedeva la separazione con addebito alla moglie, l'affidamento super esclusivo dei due figli e il loro prevalente collocamento presso il padre, frequentazioni madre/figli solo al termine di un percorso psicologico di accertamento della positiva capacità genitoriale e di gestione della rabbia, comunque in uno spazio protetto, un contributo di mantenimento materno di euro 200,00 mensili oltre al 50% delle spese straordinarie.
- Con il ricorso il ricorrente allegava che l'unione familiare era venuta meno quando la moglie gli aveva confessato la propria relazione extraconiugale intrattenuta dal mese di ottobre 2023, che egli aveva sempre cercato di aiutare la moglie, la quale aveva scatti di ira e violenza non solo verso di lui ma anche verso il figlio che non era stato desiderato dalla stessa, che la moglie aveva Per_2 confessato la propria relazione extraconiugale davanti al figlio minore che ne era rimasto scioccato, che anche lui ne era rimasto sconvolto e in un momento di collera improvvisa istintivamente aveva la moglie strappandole la camicia, ma nulla di più, che egli si era allontanato dalla casa familiare in data 9.1.2024, anche su espressa richiesta della moglie, che subito dopo ella decideva di rendere pubblica la nuova relazione sentimentale accogliendo anche in casa il nuovo compagno alla presenza dei figli, che il figlio era nato da una gravidanza non ricercata e che da allora la madre aveva Per_2 odio nei confronti del figlio che esprimeva con maltrattamenti. - In data 01.07.2024 si costituiva in giudizio la aderendo alla domanda di separazione ma CP_1 chiedendo il rigetto delle domande formulate dal ricorrente. Chiedeva l'addebito della separazione al marito, l'affido super esclusivo dei due figli minori ad ella e il loro prevalente collocamento presso di sé, la conferma degli incarichi conferiti ai Servizi Sociali di Bollate con il decreto di fissazione della udienza di prima comparizione, la regolamentazione delle frequentazioni paterne, un contributo di mantenimento paterno per i due figli pari ad euro 400,00 mensili oltre al 50% delle spese straordinario e il 100% dell'AUF a suo favore.
- Con la costituzione la resistente contestava la ricostruzione operata dal marito, allegava che questi aveva sempre tenuto comportamenti aggressivi nei suoi confronti, da ben prima la celebrazione del matrimonio, che dalla nascita della primogenita ella e il marito non avevano più dormito insieme dal momento che quest'ultimo le aveva chiesto di andare a dormire in un'altra stanza poiché i pianti della figlia lo disturbavano, che da ultimo nel novembre 2022 l'aveva fisicamente, prendendola per il collo, alla presenza dei bambini minacciando di ucciderla, da quel momento si susseguivano discussioni sempre più frequenti, che i coniugi di fatto vivevano separati in casa poiché non potevano permettersi di separarsi legalmente, che ella nell'autunno del 2023 effettivamente intraprendeva una nuova relazione sentimentale, che il marito dopo averla scoperta aveva una reazione violenta nei suoi confronti davanti al figlio in seguito alla quale ella decideva di recarsi dai Carabinieri e Per_2 sporgere denuncia-querela, che successivamente il marito si allontanava e lasciava la casa familiare.
- In data 02.09.2024 il ricorrente depositava memoria ex art. 473 bis .17 c.p.c. con la quale respingeva la prospettazione della resistente e ribadiva le domande già precisate in sede di ricorso.
- All'udienza fissata per la comparizione personale delle parti con decreto del 22.02.2024, tenutasi in data 12.09.2024, le parti venivano sentite separatamente e all'esito, sentito anche il curatore speciale nominato nel presente procedimento, il giudice relatore adottava i seguenti provvedimenti provvisori e urgenti:
“
1. Autorizza i coniugi a vivere separati,
2. Da atto che da oggi cessa il regime patrimoniale della comunione legale ai sensi dell'art. 191 c.c. manda la cancelleria a comunicare all'Ufficiale di Stato Civile il presente provvedimento ai fini della annotazione dello scioglimento della comunione legale Per_
3. Affida i due figli minori nata [...] e nato il [...] al Comune di Bollate Per_2 con limitazione della responsabilità genitoriale quanto alle decisioni di maggior interesse per i figli relative all'istruzione, all'educazione e alla salute e alla residenza abituale dei minori,
4. Dispone che le decisioni di maggior interesse per i figli relative all'istruzione, all'educazione e alla salute e alla residenza ex art. 337ter comma 3 c.c vengano assunte dal servizio sociale, in caso di disaccordo tra i genitori e sentiti gli stessi genitori, mentre le decisioni sulle questioni di ordinaria amministrazione saranno assunte dal genitore collocatario dei minori e/o che ha i minori con sé;
5. Dispone che l'Ente Affidatario manterrà i minori, allo stato, vista anche l'assenza di luogo idoneo da parte del padre, collocati presso la madre anche ai fini della residenza anagrafica,
6. Dispone che il padre veda e prenda con sé i figli a fine settimane alternati dal venerdì sera alla domenica sera prendendoli e riportandoli presso la madre,
7. Incarica i servizi sociali di regolamentare la frequentazione tra il padre e i figli anche diversamente rispetto alle presenti statuizioni se nell'interesse dei minori, e di regolare le frequentazioni per i prossimi periodi di vacanza,
8. Incarica i servizi di prendere informazioni sulla situazione di presso la scuola dell'infanzia Per_2 che ha frequentato per tre anni sita a Bollate Istituto Vittorio Bachelet al fine di comprendere meglio la vita del minore nella famiglia, ed anche presso la scuola di per conoscere la qualità della Per_3 relazione di con i pari e con gli adulti, Per_3
9. Dispone, allo stato, che il padre versi alla madre la somma mensile di € 400 a titolo di contributo al mantenimento dei figli, fatto salvo intervenire successivamente sull'AUF all'esito dell'esame della relazione del servizio quando saranno chiariti i profili di idoneità genitoriale delle parti, oltre al
50% delle spese extra come da linee guida della corte di appello e del Tribunale di Milano, oltre rivalutazione monetaria annuale,
10. Dispone che i servizi avviino con urgenza, se ritenuto necessario, percorsi di sostegno psicologici
o educativi per i minori in collaborazione con i servizi specialistici,
11. Dispone che i servizi inviino la relazione già richiesta con il decreto del 22.4.2024 arricchita dalla indagine oggi disposta di cui al punto 8 ed eventualmente dei riscontri degli interventi avviati,
12. Dispone che le parti si contattino solo in relazione alle questioni relative ai minori con toni adeguati e nel rispetto reciproco,
13. Invita la madre a frequentare il nuovo compagno non alla presenza dei figli, soprattutto nella casa familiare,
14. Ordina alle parti di produrre in giudizio le "Informazioni sulle condizioni economiche ex art. 473 bis. 18 c.p.c." sottoscritte dalle parti personalmente di cui alle Indicazioni Operative approvate in data 27.7.2023 pubblicate sul sito del Tribunale di Milano sezione “per i professionisti” sottosezione
“famiglia” “rito contenzioso” oltre alla documentazione ivi richiamata entro il 20.1.2025,
15. Invita l'ufficio di Procura, dr.ssa ad inviare all'Ufficio, se non coperte dal segreto, Per_4
l'esito degli ulteriori atti di indagine, in particolare le eventuali informazioni assunte da persone infornate dei fatti e gli atti adottati” e rinviava la causa per esame della relazione dei servizi e per la prosecuzione dell'udienza di prima comparizione al 25 febbraio 2025.
- Alla suddetta udienza, sentite le parti e il curatore speciale, pervenuta la relazione dei Servizi Sociali, il Presidente relatore così statuiva:
1.Dispone che l'assegno unico per la famiglia, visto che il collocamento dei due figli è presso la madre e fino a quando questa situazione verrà mantenuta, sia percepito integralmente dalla madre,
2. Riquantifica il contributo di mantenimento paterno per i due figli nella somma di € 200 mensili a decorrere dal rateo di marzo 2025, oltre alla rivalutazione istat con prima rivalutazione a marzo
2026,
3. Rigetta la domanda di cambio di collocamento dei minori dalla madre al padre, necessità che non
è stata neppure adombrata allo stato, dai servizi sociali, salvi eventuali differenti futuri provvedimenti,
4. Concede termine ai difensori fino al 10.3.2025 per il deposito delle Informazioni sulle condizioni economiche con la relativa documentazione
5. Dispone che i servizi sociali COMUNI INSIEME procedano negli interventi in atto ed avviino un percorso di educativa domiciliare presso entrambi i genitori: quanto al padre, che a breve sarà residente in [...], con la collaborazione con i servizi sociali di Castellanza,
6. Dispone che i servizi sociali COMUNI INSIEME, vista la adesione delle parti, effettuino una valutazione psicodiagnostica, eventualmente in collaborazione con i servizi sanitari , per accertate le caratteristiche di personalità dei genitori che possano avere rilevanza sulle capacità genitoriali,
7. Dispone che i servizi sociali COMUNI INSIEME verifichino al meglio se l'attuale situazione di collocamento dei due minori presso la madre, che vive con una persona terza sia la preferibile per gli stessi o se sia maggiormente rispondente all'interesse dei minori un collocamento presso il padre.
8. Concede termine di servizi di Bollate e di Castellanza fino al 30 maggio 2025 per l'invio di relazioni di aggiornamento,
9. Incarica il curatore speciale di verificare che i servizi operino con celerità ed efficacia e portino
a compimento le deleghe ricevute, autorizzandolo a depositare una breve relazione entro il
16.6.2025” e fissava nuova udienza per il giorno 19.6.2025.
- Alla suddetta udienza il Presidente relatore ratificava l'accordo delle parti in ordine alle vacanze estive 2025, ribadiva gli incarichi conferiti ai Servizi Sociali, invitava il PM dr.ssa a Per_4 comunicare l'andamento delle indagini dei procedimenti in corso ed anche ad inviare gli atti del procedimento a carico del ex art. 609 c.p. in danno della Delize se non coperti da segreto, Parte_1 inoltre, vista la richiesta del difensore della resistente, rimetteva la causa al collegio per la pronuncia di sentenza parziale sullo status separativo, anticipando che con separata ordinanza si sarebbe proceduto con la fissazione della successiva udienza.
La causa era discussa e decisa nella camera di consiglio del 09.07.2025.
Considerato in diritto
Giurisdizione e Legge Applicabile allo status
Sussiste la giurisdizione italiana, a norma dell'art. 3, 1° co., lett. a), Regolamento UE n. 1111/2019 essendo in Italia la residenza abituale dei coniugi.
La legge applicabile è la legge italiana, in assenza di scelta da parte dei coniugi ed in applicazione dell'art. 8 lettera a) del Regolamento UE 1259/2010 essendo la legge dello Stato in cui le parti risiedono abitualmente nel momento in cui è adita l'autorità giurisdizionale.
La domanda di separazione
La domanda di separazione è fondata e deve essere accolta.
La natura delle domande svolte e le denunce-querele sporte sono invero elementi tutti idonei a rivelare la sussistenza di una situazione di intollerabilità, allo stato, della prosecuzione della convivenza.
Sussistono, pertanto, i presupposti di cui all'art. 151 1° comma c.c. per la richiesta pronuncia di separazione personale dei coniugi.
La causa deve essere rimessa sul ruolo per l'ulteriore corso del giudizio, ed a ciò si procede con separata ordinanza.
Spese al definitivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, in composizione collegiale, NON definitivamente pronunciando, così statuisce:
1. Dichiara la separazione personale, ex art. 151 comma 1° c.c. dei coniugi
[...]
e che hanno contratto matrimonio in BRASILE in Parte_1 CP_1 data 27.07.2016, trascritto nei registri dello stato civile di MOGLIANO VENETO nell'anno
2017, n. 31, parte II, Serie C
2. Manda il Cancelliere a trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza, dopo il suo passaggio in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune MOGLIANO
VENETO affinché provveda alle annotazioni ed ulteriori incombenze di legge;
3. Provvede con separata ordinanza alla rimessione della causa innanzi all'istruttore per la prosecuzione del giudizio;
4. Spese al definitivo.
Così deciso in Milano il 09.07.2025 Il Presidente dott.ssa Anna Cattaneo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di MILANO
SEZIONE 9° CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Anna Cattaneo Presidente rel. est. dott.ssa Chiara Delmonte Giudice dott.ssa Valentina Di Peppe Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA PARZIALE nella causa civile di primo grado iscritta al numero di ruolo generale sopra indicato, promossa con ricorso telematico in data 12.04.2024, rimessa al Collegio per la decisione sullo status all'udienza del
19.06.2025, discussa nella Camera di Consiglio del 09.07.2025 promossa
DA
c.f. , nato a [...] Parte_1 C.F._1
(BRASILE) il 28.06.1971, rappresentato e difeso dall'avv. SONIA CASALI con studio in CUSANO
MILANINO (MI) via Pedretti n. 1, presso la quale ha eletto domicilio come da procura in atti,
PARTE RICORRENTE
CONTRO
(C.F. ) nata a [...] il 10 luglio CP_1 C.F._2
1981, cittadinanza italiana, rappresentata e difesa dall'avv. ELENA FRANCESCA CARETTA con studio in MILANO, viale Caldara 24 presso la quale è elettivamente domiciliata
PARTE RESISTENTE
E CON L'INTERVENTO DELL'
AVV. in qualità di curatore speciale dei minori , nata il Controparte_2 Per_1
16.12.2013, e nato il [...] Per_2
Atti comunicati al Pubblico Ministero presso il Tribunale di Milano ex artt. 70 e 71 c.p.c. in data 04.05.2024
OGGETTO: Separazione giudiziale
CONCLUSIONI CONGIUNTE
IN ORDINE ALLA DOMANDA DI STATUS
Per il ricorrente: pronunciare la separazione dei coniugi e Pt_1 Parte_1 CP_1
Per la resistente: dichiarare, anche con sentenza parziale sullo status, la separazione personale dei coniugi CP_1
e sposati il 15 marzo 2017 in Brasile
[...] Controparte_3
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
DELLA DECISIONE
Premesso in fatto
- e hanno contratto matrimonio in BRASILE Parte_1 CP_1 in data 27.07.2016, trascritto nei registri dello stato civile di MOGLIANO VENETO nell'anno 2017,
n. 31, parte II, Serie C.
- Dal matrimonio sono nati due figli: in data 16.12.2013 e nato in data [...]. Per_1 Per_2
- Con ricorso depositato in data 12.04.2024 il ricorrente chiedeva la separazione con addebito alla moglie, l'affidamento super esclusivo dei due figli e il loro prevalente collocamento presso il padre, frequentazioni madre/figli solo al termine di un percorso psicologico di accertamento della positiva capacità genitoriale e di gestione della rabbia, comunque in uno spazio protetto, un contributo di mantenimento materno di euro 200,00 mensili oltre al 50% delle spese straordinarie.
- Con il ricorso il ricorrente allegava che l'unione familiare era venuta meno quando la moglie gli aveva confessato la propria relazione extraconiugale intrattenuta dal mese di ottobre 2023, che egli aveva sempre cercato di aiutare la moglie, la quale aveva scatti di ira e violenza non solo verso di lui ma anche verso il figlio che non era stato desiderato dalla stessa, che la moglie aveva Per_2 confessato la propria relazione extraconiugale davanti al figlio minore che ne era rimasto scioccato, che anche lui ne era rimasto sconvolto e in un momento di collera improvvisa istintivamente aveva la moglie strappandole la camicia, ma nulla di più, che egli si era allontanato dalla casa familiare in data 9.1.2024, anche su espressa richiesta della moglie, che subito dopo ella decideva di rendere pubblica la nuova relazione sentimentale accogliendo anche in casa il nuovo compagno alla presenza dei figli, che il figlio era nato da una gravidanza non ricercata e che da allora la madre aveva Per_2 odio nei confronti del figlio che esprimeva con maltrattamenti. - In data 01.07.2024 si costituiva in giudizio la aderendo alla domanda di separazione ma CP_1 chiedendo il rigetto delle domande formulate dal ricorrente. Chiedeva l'addebito della separazione al marito, l'affido super esclusivo dei due figli minori ad ella e il loro prevalente collocamento presso di sé, la conferma degli incarichi conferiti ai Servizi Sociali di Bollate con il decreto di fissazione della udienza di prima comparizione, la regolamentazione delle frequentazioni paterne, un contributo di mantenimento paterno per i due figli pari ad euro 400,00 mensili oltre al 50% delle spese straordinario e il 100% dell'AUF a suo favore.
- Con la costituzione la resistente contestava la ricostruzione operata dal marito, allegava che questi aveva sempre tenuto comportamenti aggressivi nei suoi confronti, da ben prima la celebrazione del matrimonio, che dalla nascita della primogenita ella e il marito non avevano più dormito insieme dal momento che quest'ultimo le aveva chiesto di andare a dormire in un'altra stanza poiché i pianti della figlia lo disturbavano, che da ultimo nel novembre 2022 l'aveva fisicamente, prendendola per il collo, alla presenza dei bambini minacciando di ucciderla, da quel momento si susseguivano discussioni sempre più frequenti, che i coniugi di fatto vivevano separati in casa poiché non potevano permettersi di separarsi legalmente, che ella nell'autunno del 2023 effettivamente intraprendeva una nuova relazione sentimentale, che il marito dopo averla scoperta aveva una reazione violenta nei suoi confronti davanti al figlio in seguito alla quale ella decideva di recarsi dai Carabinieri e Per_2 sporgere denuncia-querela, che successivamente il marito si allontanava e lasciava la casa familiare.
- In data 02.09.2024 il ricorrente depositava memoria ex art. 473 bis .17 c.p.c. con la quale respingeva la prospettazione della resistente e ribadiva le domande già precisate in sede di ricorso.
- All'udienza fissata per la comparizione personale delle parti con decreto del 22.02.2024, tenutasi in data 12.09.2024, le parti venivano sentite separatamente e all'esito, sentito anche il curatore speciale nominato nel presente procedimento, il giudice relatore adottava i seguenti provvedimenti provvisori e urgenti:
“
1. Autorizza i coniugi a vivere separati,
2. Da atto che da oggi cessa il regime patrimoniale della comunione legale ai sensi dell'art. 191 c.c. manda la cancelleria a comunicare all'Ufficiale di Stato Civile il presente provvedimento ai fini della annotazione dello scioglimento della comunione legale Per_
3. Affida i due figli minori nata [...] e nato il [...] al Comune di Bollate Per_2 con limitazione della responsabilità genitoriale quanto alle decisioni di maggior interesse per i figli relative all'istruzione, all'educazione e alla salute e alla residenza abituale dei minori,
4. Dispone che le decisioni di maggior interesse per i figli relative all'istruzione, all'educazione e alla salute e alla residenza ex art. 337ter comma 3 c.c vengano assunte dal servizio sociale, in caso di disaccordo tra i genitori e sentiti gli stessi genitori, mentre le decisioni sulle questioni di ordinaria amministrazione saranno assunte dal genitore collocatario dei minori e/o che ha i minori con sé;
5. Dispone che l'Ente Affidatario manterrà i minori, allo stato, vista anche l'assenza di luogo idoneo da parte del padre, collocati presso la madre anche ai fini della residenza anagrafica,
6. Dispone che il padre veda e prenda con sé i figli a fine settimane alternati dal venerdì sera alla domenica sera prendendoli e riportandoli presso la madre,
7. Incarica i servizi sociali di regolamentare la frequentazione tra il padre e i figli anche diversamente rispetto alle presenti statuizioni se nell'interesse dei minori, e di regolare le frequentazioni per i prossimi periodi di vacanza,
8. Incarica i servizi di prendere informazioni sulla situazione di presso la scuola dell'infanzia Per_2 che ha frequentato per tre anni sita a Bollate Istituto Vittorio Bachelet al fine di comprendere meglio la vita del minore nella famiglia, ed anche presso la scuola di per conoscere la qualità della Per_3 relazione di con i pari e con gli adulti, Per_3
9. Dispone, allo stato, che il padre versi alla madre la somma mensile di € 400 a titolo di contributo al mantenimento dei figli, fatto salvo intervenire successivamente sull'AUF all'esito dell'esame della relazione del servizio quando saranno chiariti i profili di idoneità genitoriale delle parti, oltre al
50% delle spese extra come da linee guida della corte di appello e del Tribunale di Milano, oltre rivalutazione monetaria annuale,
10. Dispone che i servizi avviino con urgenza, se ritenuto necessario, percorsi di sostegno psicologici
o educativi per i minori in collaborazione con i servizi specialistici,
11. Dispone che i servizi inviino la relazione già richiesta con il decreto del 22.4.2024 arricchita dalla indagine oggi disposta di cui al punto 8 ed eventualmente dei riscontri degli interventi avviati,
12. Dispone che le parti si contattino solo in relazione alle questioni relative ai minori con toni adeguati e nel rispetto reciproco,
13. Invita la madre a frequentare il nuovo compagno non alla presenza dei figli, soprattutto nella casa familiare,
14. Ordina alle parti di produrre in giudizio le "Informazioni sulle condizioni economiche ex art. 473 bis. 18 c.p.c." sottoscritte dalle parti personalmente di cui alle Indicazioni Operative approvate in data 27.7.2023 pubblicate sul sito del Tribunale di Milano sezione “per i professionisti” sottosezione
“famiglia” “rito contenzioso” oltre alla documentazione ivi richiamata entro il 20.1.2025,
15. Invita l'ufficio di Procura, dr.ssa ad inviare all'Ufficio, se non coperte dal segreto, Per_4
l'esito degli ulteriori atti di indagine, in particolare le eventuali informazioni assunte da persone infornate dei fatti e gli atti adottati” e rinviava la causa per esame della relazione dei servizi e per la prosecuzione dell'udienza di prima comparizione al 25 febbraio 2025.
- Alla suddetta udienza, sentite le parti e il curatore speciale, pervenuta la relazione dei Servizi Sociali, il Presidente relatore così statuiva:
1.Dispone che l'assegno unico per la famiglia, visto che il collocamento dei due figli è presso la madre e fino a quando questa situazione verrà mantenuta, sia percepito integralmente dalla madre,
2. Riquantifica il contributo di mantenimento paterno per i due figli nella somma di € 200 mensili a decorrere dal rateo di marzo 2025, oltre alla rivalutazione istat con prima rivalutazione a marzo
2026,
3. Rigetta la domanda di cambio di collocamento dei minori dalla madre al padre, necessità che non
è stata neppure adombrata allo stato, dai servizi sociali, salvi eventuali differenti futuri provvedimenti,
4. Concede termine ai difensori fino al 10.3.2025 per il deposito delle Informazioni sulle condizioni economiche con la relativa documentazione
5. Dispone che i servizi sociali COMUNI INSIEME procedano negli interventi in atto ed avviino un percorso di educativa domiciliare presso entrambi i genitori: quanto al padre, che a breve sarà residente in [...], con la collaborazione con i servizi sociali di Castellanza,
6. Dispone che i servizi sociali COMUNI INSIEME, vista la adesione delle parti, effettuino una valutazione psicodiagnostica, eventualmente in collaborazione con i servizi sanitari , per accertate le caratteristiche di personalità dei genitori che possano avere rilevanza sulle capacità genitoriali,
7. Dispone che i servizi sociali COMUNI INSIEME verifichino al meglio se l'attuale situazione di collocamento dei due minori presso la madre, che vive con una persona terza sia la preferibile per gli stessi o se sia maggiormente rispondente all'interesse dei minori un collocamento presso il padre.
8. Concede termine di servizi di Bollate e di Castellanza fino al 30 maggio 2025 per l'invio di relazioni di aggiornamento,
9. Incarica il curatore speciale di verificare che i servizi operino con celerità ed efficacia e portino
a compimento le deleghe ricevute, autorizzandolo a depositare una breve relazione entro il
16.6.2025” e fissava nuova udienza per il giorno 19.6.2025.
- Alla suddetta udienza il Presidente relatore ratificava l'accordo delle parti in ordine alle vacanze estive 2025, ribadiva gli incarichi conferiti ai Servizi Sociali, invitava il PM dr.ssa a Per_4 comunicare l'andamento delle indagini dei procedimenti in corso ed anche ad inviare gli atti del procedimento a carico del ex art. 609 c.p. in danno della Delize se non coperti da segreto, Parte_1 inoltre, vista la richiesta del difensore della resistente, rimetteva la causa al collegio per la pronuncia di sentenza parziale sullo status separativo, anticipando che con separata ordinanza si sarebbe proceduto con la fissazione della successiva udienza.
La causa era discussa e decisa nella camera di consiglio del 09.07.2025.
Considerato in diritto
Giurisdizione e Legge Applicabile allo status
Sussiste la giurisdizione italiana, a norma dell'art. 3, 1° co., lett. a), Regolamento UE n. 1111/2019 essendo in Italia la residenza abituale dei coniugi.
La legge applicabile è la legge italiana, in assenza di scelta da parte dei coniugi ed in applicazione dell'art. 8 lettera a) del Regolamento UE 1259/2010 essendo la legge dello Stato in cui le parti risiedono abitualmente nel momento in cui è adita l'autorità giurisdizionale.
La domanda di separazione
La domanda di separazione è fondata e deve essere accolta.
La natura delle domande svolte e le denunce-querele sporte sono invero elementi tutti idonei a rivelare la sussistenza di una situazione di intollerabilità, allo stato, della prosecuzione della convivenza.
Sussistono, pertanto, i presupposti di cui all'art. 151 1° comma c.c. per la richiesta pronuncia di separazione personale dei coniugi.
La causa deve essere rimessa sul ruolo per l'ulteriore corso del giudizio, ed a ciò si procede con separata ordinanza.
Spese al definitivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, in composizione collegiale, NON definitivamente pronunciando, così statuisce:
1. Dichiara la separazione personale, ex art. 151 comma 1° c.c. dei coniugi
[...]
e che hanno contratto matrimonio in BRASILE in Parte_1 CP_1 data 27.07.2016, trascritto nei registri dello stato civile di MOGLIANO VENETO nell'anno
2017, n. 31, parte II, Serie C
2. Manda il Cancelliere a trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza, dopo il suo passaggio in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune MOGLIANO
VENETO affinché provveda alle annotazioni ed ulteriori incombenze di legge;
3. Provvede con separata ordinanza alla rimessione della causa innanzi all'istruttore per la prosecuzione del giudizio;
4. Spese al definitivo.
Così deciso in Milano il 09.07.2025 Il Presidente dott.ssa Anna Cattaneo