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Sentenza 29 aprile 2025
Sentenza 29 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Emilia, sentenza 29/04/2025, n. 394 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Emilia |
| Numero : | 394 |
| Data del deposito : | 29 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1522/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI REGGIO EMILIA
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Francesco Parisoli Presidente dott. Damiano Dazzi Giudice Relatore dott. Stefano Rago Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I° Grado iscritta al n. r.g. 1522/2024 promossa da:
, con il patrocinio dell'avv. FERRARI ANNALISA;
Parte_1
RICORRENTE contro
CP_1
CONVENUTA CONTUMACE
CURATORE SPECIALE DELLA MINORE Persona_1
(AVV. GIORGIA FOPPA VINCENZINI)
INTERVENUTA
PUBBLICO MINISTERO REGGIO EMILIA
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
Il ricorrente ha concluso come da foglio di precisazione delle conclusioni depositato in data
26/02/2025.
pagina 1 di 8 Il curatore speciale della minore ha concluso come da foglio di precisazione delle conclusioni depositato in data 27/02/2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.
Il procedimento, introdotto da con ricorso depositato in data 16/05/2024, verte sulle Parte_1
condizioni di affidamento, di collocazione, di mantenimento e di esercizio della responsabilità genitoriale con riguardo alla minore nata in data [...] dalla relazione Persona_1
sentimentale intercorsa tra il ricorrente e . CP_1
Quest'ultima è rimasta contumace.
Nel corso del giudizio, essendo stata richiesta dal ricorrente la sospensione della responsabilità genitoriale in capo alla madre della minore, ed avendo il giudice adottato, in via temporanea ed urgente
(ex art. 473 bis.22, comma 1, c.p.c.) provvedimenti limitativi della responsabilità genitoriale, è stata nominata l'Avv. Foppa Vincenzini Giorgia del Foro di Modena quale curatore speciale della minore, già nominata curatore dal Tribunale per i Minorenni nel procedimento RG 202/2023.
Ciò posto, il ricorrente ha concluso chiedendo di:
“1) confermare quanto disposto dal Tribunale per i Minorenni di Bologna in data 24.10.2024 a definizione del procedimento rubricato al n. 202/2023 R.G. relativo alla minore con Persona_1
Sentenza n. 304/2024 pubblicata il 17.12.2024 che così provvedeva:
- sospende dalla responsabilità genitoriale sulla minore;
CP_1 Persona_1
- dispone che la minore continui a permanere presso il padre sotto la vigilanza e il monitoraggio del servizio sociale;
- incarica il servizio sociale di proseguire il supporto alla minore e al padre in ogni ambito di vita, di regolamentare gli incontri con la madre in forma protetta con facoltà di liberalizzarli ove la stessa aderisca ai percorsi predisposti presso il e presso il CSM, ove necessario, CP_2 di proseguire l'intervento educativo domiciliare e di inserire la minore in contesti pomeridiani ricreativi e socializzanti diurni al fine di garantire un sostegno educativo alla bambina e al padre durante i turni lavorativi di quest'ultimo, senza la necessità di inserire una famiglia o una figura di appoggio;
2) disporre l'affidamento in via esclusiva al padre della minore proseguendo i Persona_1
Servizi Sociali nel compito di monitorare l'esercizio della responsabilità genitoriale da parte del padre
(c.d. mandato di vigilanza e di supporto) attraverso gli interventi di sostegno a favore della minore a conferma dell'incarico di sostegno educativo domiciliare e quindi il supporto genitoriale da parte dei
pagina 2 di 8 Servizi sociali con compiti di vigilanza, sostegno ed assistenza senza alcuna limitazione nella gestione della minore da parte del padre e quindi senza alcuna limitazione della sua responsabilità genitoriale;
In subordine, nella denegata ipotesi in cui, accertato che i programmi di supporto e di sostegno già svolti a favore della genitorialità non hanno sortito effetto alcuno, la minore sia affidata al Servizio
Sociale:
- disporre che il collocamento della minore permanga presso il padre;
- indicare gli atti che devono essere compiuti direttamente dal Servizio Sociale territorialmente competente, anche in collaborazione con il servizio sanitario, in base agli interventi a favore della minore;
gli atti che possono essere compiuti dal padre e i compiti affidati al Servizio Sociale;
- stabilire la durata dell'affidamento non superiore a ventiquattro mesi, indicando la periodicità con cui il Servizio Sociale deve riferire al Giudice Tutelare sull'andamento degli interventi di sostegno a favore della minore a conferma dell'incarico di sostegno educativo domiciliare;
3) confermare l'obbligo della signora di contribuire al mantenimento della figlia , CP_1 Per_1 corrispondendo a favore di , entro il giorno 10 di ogni mese, un assegno mensile di € 150,00, Per_1
rivalutabile annualmente sulla base degli indici Istat, oltre che contribuire al pagamento del 50% alle spese extra assegno di mantenimento a favore della minore, così come stabilite nel protocollo per la famiglia attualmente in vigore presso il Tribunale di Reggio Emilia;
4) confermare l'assegno unico per la famiglia per intero a favore del padre”.
Il curatore speciale della minore ha concluso chiedendo:
- che la madre della minore venga sospesa dalla responsabilità genitoriale sulla minore Persona_1
- di regolamentare i rapporti madre-minore nelle modalità ritenute più opportune per salvaguardare l'equilibrio psico-emotivo della minore;
- che la minore venga affidata al Servizio Sociale territorialmente competente con Persona_1
facoltà di agire anche in caso di mancata adesione da parte del padre, e/o la predisposizione di un progetto di affido, ad una famiglia o ad una figura single, di supporto al nucleo padre-figlia;
- di mantenere l'attuale collocazione della minore presso il padre;
- di mantenere i percorsi di supporto psicologico e genitoriale attivati a favore del padre;
- di erogare ogni altro sostegno necessario a favore del nucleo e della minore.
2.
Fatte queste premesse, rileva il Collegio che, dalle relazioni dei Servizi Sociali acquisite agli atti, dai verbali di udienza innanzi al Tribunale per i Minorenni prodotti dal ricorrente, nonché dai provvedimenti resi di recente dallo stesso TM (si veda da ultimo la sentenza n. 304/2024 pubblicata in pagina 3 di 8 data 17/12/2024 nel procedimento RG 202/2023), siano emerse la dipendenza alcolica della madre della minore, la sua mancanza di volontà di intraprendere in autonomia un percorso di disintossicazione, e le conseguenti sue carenze genitoriali, concretizzatesi anche in comportamenti inadeguati verso la figlia.
La convenuta aveva tra l'altro ammesso di aver usato violenza verso il compagno in presenza della bambina nel maggio 2023 (episodio per cui è stata denunciata dal ricorrente), come si legge nel verbale d'udienza innanzi al TM del 31/10/2023 (doc. 5 fasc. ricorrente).
Quanto alla sua dipendenza da bevande alcoliche, la convenuta aveva negato o minimizzato le proprie problematiche legate all'abuso di alcol, nonostante l'aggiornamento clinico in atti attesti “valori alterati, compatibili con un consumo dannoso di alcol” (doc. 8 fasc. ricorrente) ; ha inoltre rifiutato, di recente, interventi presso il ed ha mostrato scarsa collaborazione nei confronti dei Servizi CP_2
Sociali, tanto che i Servizi Sociali, nella loro penultima relazione del 09/09/2024, avevano concluso, relativamente alla madre, affermando che “il permanere della non disponibilità ad effettuare qualsiasi percorso proposto, caratterizza ancora oggi un elemento di pregiudizio per la minore”; pregiudizio, in relazione alla figura materna, confermato anche dal curatore speciale della minore, la quale ha concluso chiedendo la conferma della sospensione della madre dalla responsabilità genitoriale, già disposta dal
Tribunale per i Minorenni.
Significativo al riguardo quanto concluso dai Servizi Sociali, nella loro ultima relazione del
16/01/2025:
pagina 4 di 8 Va dunque accolta, alla luce degli elementi sopra descritti pregiudizievoli per la figlia, la domanda del ricorrente e del curatore speciale della minore di conferma della sospensione della madre dalla responsabilità genitoriale già disposta dal Tribunale per i Minorenni, in considerazione della dipendenza alcolica della convenuta, dell'incidenza di tale comportamento sul corretto esercizio della funzione genitoriale, e, soprattutto in ragione del rifiuto della stessa di aderire ad un percorso di disintossicazione e di recupero delle funzioni genitoriali, nonché dell'atteggiamento di rifiuto rispetto ai molteplici interventi posti in essere dal servizio sociale.
Quanto al padre della minore, si legge nell'ultima relazione dei servizi sociali del 16/01/2025, che il padre “abbia mantenuto un atteggiamento collaborativo con il servizio, seppur manifestando timori e resistenze nei confronti delle valutazioni fatte da quest'ultimo”.
In tale ultima relazione del 16/01/2025, l'assistente sociale e la psicologa del Servizio Sociale hanno così descritto da un lato i progressi, e dall'altro le difficoltà e le fragilità del padre:
Ed ancora, a conferma delle fragilità e delle difficoltà mostrate dal padre, ad esempio, con riguardo agli aspetti sanitari della minore, in relazione all'inquadramento diagnostico ascrivibile a un Disturbo
pagina 5 di 8 Traumatico dello Sviluppo della bambina, i Servizi Sociali hanno riferito come il padre abbia
“mostrato un atteggiamento in un primo momento evitante e in un secondo momento di chiusura. Il padre ha mostrato fatica nel comprendere alcuni aspetti sanitari sottolineati dai professionisti, mostrando un atteggiamento che tende all'evitamento e alla minimizzazione”.
I provvedimenti temporanei ed urgenti adottati ai sensi dell'art. 473 bis.22, comma 1, c.p.c. in data
22/10/2024 avevano stabilito:
- l'affidamento della minore al Servizio Sociale territorialmente competente, il Persona_1
quale, in caso di disaccordo tra i genitori, avrebbe potuto assumere in via autonoma le decisioni di maggior interesse per la bambina, quali quelle sanitarie, scolastiche e relative alla scelta della sua residenza abituale;
- il collocamento residenziale della minore presso il padre, con incarico al servizio sociale di continuare a supportare il padre nella gestione della minore.
I Servizi Sociali, nella loro ultima relazione del 16/01/2025, hanno concluso ritenendo “che l'attuale configurazione, che vede la sospensione della responsabilità genitoriale materna, l'affidamento della minore al servizio territorialmente competente con collocazione presso il padre, risulti sufficientemente tutelante e rispondente ai bisogni della minore.
Sono stati riscontrati in capo al padre sia fattori protettivi sia fattori di rischio.
Il padre mostra una maggiore adesione rispetto al passato ai percorsi proposti…; gli approfondimenti hanno esplicitato sia le sue risorse sia le sue fragilità, sulle quali si propone di continuare a supportarlo nella genitorialità …mantenendo inoltre gli interventi già attivi”; conclusioni, peraltro, che già erano state assunte dal Servizio Sociali, negli stessi termini, nelle precedenti relazioni del
17/04/2024 e del 09/09/2024 (doc. 16 e doc. 29 fasc. ricorrente).
Proprio in ragione di quanto sopra descritto e riferito dai Servizi Sociali in ordine alle fragilità del padre ed alle sue esigenze di essere supportato nell'esercizio della responsabilità genitoriale (si vedano ad esempio i punti di forza e criticità messi in luce dall'educatrice professionale nella relazione del
10/04/2024, nonché l'ultima relazione dei servizi sociali del 16/01/2025), ritiene il Collegio che non possa trovare accoglimento la domanda del ricorrente di affidamento esclusivo della minore, e che sia invece maggiormente rispondente agli interessi della minore, come peraltro richiesto anche dal curatore speciale, disporre un affidamento al Servizio Sociale territorialmente competente, il quale, in caso di disaccordo con il padre, potrà assumere in via autonoma le decisioni per la bambina riguardanti la salute, la scuola e la sua residenza abituale.
L'affidamento al Servizio Sociale ha una durata di 24 mesi.
pagina 6 di 8 La minore, dal mese di gennaio 2024, vive con il padre a Castellarano (RE) mentre la madre si è trasferita a Sassuolo (MO).
E' interesse della bambina conservare tale collocazione residenziale presso il padre, con facoltà del
Servizio Sociale di introdurre una famiglia o una figura single in un progetto di affido di supporto al nucleo padre-bambina; progetto volto a sostenere il padre nei compiti accuditivi, nella conciliazione organizzativa tra tempi di vita e di lavoro, nonché a fornire alla bambina altri contesti accuditivi funzionali ed al padre ulteriori figure di riferimento e di supporto.
Il servizio sociale dovrà continuare a vigilare sul nucleo familiare e supportare il padre nella gestione della minore, ed avrà il compito di regolamentare le modalità degli incontri anche in forma protetta con la madre se ritenuti praticabili, con facoltà di sospenderli se pregiudizievoli per la minore.
Si rileva infine l'importanza di garantire per la bambina una presa in carico presso il servizio specialistico di Neuropsichiatria dell'Infanzia e dell'Adolescenza territorialmente competente.
Sulle questioni economiche, appare congruo che sia il padre, il quale si occupa della bambina in via pressoché esclusiva, a percepire per intero l'assegno unico.
Infine, pur non essendovi evidenze documentali circa i redditi percepiti dalla convenuta, quest'ultima
(di giovane età e con capacità lavorativa generica), ha l'obbligo di versare al genitore collocatario un contributo di mantenimento della figlia, che si stima equo fissare nella misura richiesta dal ricorrente, pari ad € 150,00 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie.
Le spese di lite, liquidate in dispositivo sulla base dei parametri previsti dal DM 147/2022, seguono la soccombenza, che va ascritta alla convenuta, la quale dovrà pertanto rifondere le spese sia al ricorrente che alla minore (non risultando quest'ultima ammessa al patrocinio a spese dello Stato).
P.Q.M.
Il Tribunale di Reggio Emilia, definitivamente decidendo nella causa in epigrafe indicata, ogni diversa eccezione, domanda ed istanza disattesa:
1) conferma la sospensione della madre dalla responsabilità genitoriale sulla minore CP_1
; Persona_1
2) dispone l'affidamento della minore al Servizio Sociale territorialmente competente Persona_1
per un periodo di 24 mesi;
3) dispone che, in caso di disaccordo con il padre della minore, il Servizio Sociale potrà assumere in via autonoma le decisioni per la bambina riguardanti la salute, la scuola e la sua residenza abituale, e dovrà garantire per la minore una presa in carico presso il servizio specialistico di Neuropsichiatria dell'Infanzia e dell'Adolescenza territorialmente competente;
pagina 7 di 8 4) dispone che la minore rimanga collocata presso il padre, sotto la vigilanza del Servizio Sociale, che dovrà continuare a supportare il padre nella gestione della figlia, con interventi educativi domiciliari e con la facoltà di introdurre una famiglia o una figura single in un progetto di affido di supporto al nucleo padre-bambina; progetto volto a sostenere il padre nei compiti accuditivi, nella conciliazione organizzativa tra tempi di vita e di lavoro, nonché a fornire alla bambina altri contesti accuditivi funzionali ed al padre ulteriori figure di riferimento e di supporto;
5) demanda al Servizio Sociale territorialmente competente il compito di regolamentare le modalità degli incontri anche in forma protetta tra la minore e la madre se ritenuti praticabili, con facoltà di sospenderli se pregiudizievoli per la minore;
6) pone a carico della madre con decorrenza dalla domanda, l'obbligo di contribuire al CP_1
mantenimento della figlia versando al padre , entro il giorno 10 di ogni mese, un Per_1 Parte_1
assegno mensile di euro 150,00, rivalutabile annualmente in base agli indici Istat;
la madre contribuirà inoltre al pagamento del 50% delle spese straordinarie così come disciplinate nell'aggiornato protocollo per la famiglia in uso presso il Tribunale di Reggio Emilia;
7) dispone che l'assegno unico venga erogato per intero al padre sig. ; Parte_1
8) condanna la convenuta al pagamento delle spese di lite in favore della parte ricorrente CP_1
ed in favore della minore, che liquida, per ciascuna delle due parti, in € 5.000,00 per compenso, oltre
Iva e Cpa come per legge e spese forfettarie pari al 15% del compenso.
Si comunichi ai Servizi Sociali territorialmente competenti.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione prima civile del Tribunale di Reggio Emilia, in data 24 aprile 2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
Damiano Dazzi Francesco Parisoli
pagina 8 di 8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI REGGIO EMILIA
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Francesco Parisoli Presidente dott. Damiano Dazzi Giudice Relatore dott. Stefano Rago Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I° Grado iscritta al n. r.g. 1522/2024 promossa da:
, con il patrocinio dell'avv. FERRARI ANNALISA;
Parte_1
RICORRENTE contro
CP_1
CONVENUTA CONTUMACE
CURATORE SPECIALE DELLA MINORE Persona_1
(AVV. GIORGIA FOPPA VINCENZINI)
INTERVENUTA
PUBBLICO MINISTERO REGGIO EMILIA
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
Il ricorrente ha concluso come da foglio di precisazione delle conclusioni depositato in data
26/02/2025.
pagina 1 di 8 Il curatore speciale della minore ha concluso come da foglio di precisazione delle conclusioni depositato in data 27/02/2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.
Il procedimento, introdotto da con ricorso depositato in data 16/05/2024, verte sulle Parte_1
condizioni di affidamento, di collocazione, di mantenimento e di esercizio della responsabilità genitoriale con riguardo alla minore nata in data [...] dalla relazione Persona_1
sentimentale intercorsa tra il ricorrente e . CP_1
Quest'ultima è rimasta contumace.
Nel corso del giudizio, essendo stata richiesta dal ricorrente la sospensione della responsabilità genitoriale in capo alla madre della minore, ed avendo il giudice adottato, in via temporanea ed urgente
(ex art. 473 bis.22, comma 1, c.p.c.) provvedimenti limitativi della responsabilità genitoriale, è stata nominata l'Avv. Foppa Vincenzini Giorgia del Foro di Modena quale curatore speciale della minore, già nominata curatore dal Tribunale per i Minorenni nel procedimento RG 202/2023.
Ciò posto, il ricorrente ha concluso chiedendo di:
“1) confermare quanto disposto dal Tribunale per i Minorenni di Bologna in data 24.10.2024 a definizione del procedimento rubricato al n. 202/2023 R.G. relativo alla minore con Persona_1
Sentenza n. 304/2024 pubblicata il 17.12.2024 che così provvedeva:
- sospende dalla responsabilità genitoriale sulla minore;
CP_1 Persona_1
- dispone che la minore continui a permanere presso il padre sotto la vigilanza e il monitoraggio del servizio sociale;
- incarica il servizio sociale di proseguire il supporto alla minore e al padre in ogni ambito di vita, di regolamentare gli incontri con la madre in forma protetta con facoltà di liberalizzarli ove la stessa aderisca ai percorsi predisposti presso il e presso il CSM, ove necessario, CP_2 di proseguire l'intervento educativo domiciliare e di inserire la minore in contesti pomeridiani ricreativi e socializzanti diurni al fine di garantire un sostegno educativo alla bambina e al padre durante i turni lavorativi di quest'ultimo, senza la necessità di inserire una famiglia o una figura di appoggio;
2) disporre l'affidamento in via esclusiva al padre della minore proseguendo i Persona_1
Servizi Sociali nel compito di monitorare l'esercizio della responsabilità genitoriale da parte del padre
(c.d. mandato di vigilanza e di supporto) attraverso gli interventi di sostegno a favore della minore a conferma dell'incarico di sostegno educativo domiciliare e quindi il supporto genitoriale da parte dei
pagina 2 di 8 Servizi sociali con compiti di vigilanza, sostegno ed assistenza senza alcuna limitazione nella gestione della minore da parte del padre e quindi senza alcuna limitazione della sua responsabilità genitoriale;
In subordine, nella denegata ipotesi in cui, accertato che i programmi di supporto e di sostegno già svolti a favore della genitorialità non hanno sortito effetto alcuno, la minore sia affidata al Servizio
Sociale:
- disporre che il collocamento della minore permanga presso il padre;
- indicare gli atti che devono essere compiuti direttamente dal Servizio Sociale territorialmente competente, anche in collaborazione con il servizio sanitario, in base agli interventi a favore della minore;
gli atti che possono essere compiuti dal padre e i compiti affidati al Servizio Sociale;
- stabilire la durata dell'affidamento non superiore a ventiquattro mesi, indicando la periodicità con cui il Servizio Sociale deve riferire al Giudice Tutelare sull'andamento degli interventi di sostegno a favore della minore a conferma dell'incarico di sostegno educativo domiciliare;
3) confermare l'obbligo della signora di contribuire al mantenimento della figlia , CP_1 Per_1 corrispondendo a favore di , entro il giorno 10 di ogni mese, un assegno mensile di € 150,00, Per_1
rivalutabile annualmente sulla base degli indici Istat, oltre che contribuire al pagamento del 50% alle spese extra assegno di mantenimento a favore della minore, così come stabilite nel protocollo per la famiglia attualmente in vigore presso il Tribunale di Reggio Emilia;
4) confermare l'assegno unico per la famiglia per intero a favore del padre”.
Il curatore speciale della minore ha concluso chiedendo:
- che la madre della minore venga sospesa dalla responsabilità genitoriale sulla minore Persona_1
- di regolamentare i rapporti madre-minore nelle modalità ritenute più opportune per salvaguardare l'equilibrio psico-emotivo della minore;
- che la minore venga affidata al Servizio Sociale territorialmente competente con Persona_1
facoltà di agire anche in caso di mancata adesione da parte del padre, e/o la predisposizione di un progetto di affido, ad una famiglia o ad una figura single, di supporto al nucleo padre-figlia;
- di mantenere l'attuale collocazione della minore presso il padre;
- di mantenere i percorsi di supporto psicologico e genitoriale attivati a favore del padre;
- di erogare ogni altro sostegno necessario a favore del nucleo e della minore.
2.
Fatte queste premesse, rileva il Collegio che, dalle relazioni dei Servizi Sociali acquisite agli atti, dai verbali di udienza innanzi al Tribunale per i Minorenni prodotti dal ricorrente, nonché dai provvedimenti resi di recente dallo stesso TM (si veda da ultimo la sentenza n. 304/2024 pubblicata in pagina 3 di 8 data 17/12/2024 nel procedimento RG 202/2023), siano emerse la dipendenza alcolica della madre della minore, la sua mancanza di volontà di intraprendere in autonomia un percorso di disintossicazione, e le conseguenti sue carenze genitoriali, concretizzatesi anche in comportamenti inadeguati verso la figlia.
La convenuta aveva tra l'altro ammesso di aver usato violenza verso il compagno in presenza della bambina nel maggio 2023 (episodio per cui è stata denunciata dal ricorrente), come si legge nel verbale d'udienza innanzi al TM del 31/10/2023 (doc. 5 fasc. ricorrente).
Quanto alla sua dipendenza da bevande alcoliche, la convenuta aveva negato o minimizzato le proprie problematiche legate all'abuso di alcol, nonostante l'aggiornamento clinico in atti attesti “valori alterati, compatibili con un consumo dannoso di alcol” (doc. 8 fasc. ricorrente) ; ha inoltre rifiutato, di recente, interventi presso il ed ha mostrato scarsa collaborazione nei confronti dei Servizi CP_2
Sociali, tanto che i Servizi Sociali, nella loro penultima relazione del 09/09/2024, avevano concluso, relativamente alla madre, affermando che “il permanere della non disponibilità ad effettuare qualsiasi percorso proposto, caratterizza ancora oggi un elemento di pregiudizio per la minore”; pregiudizio, in relazione alla figura materna, confermato anche dal curatore speciale della minore, la quale ha concluso chiedendo la conferma della sospensione della madre dalla responsabilità genitoriale, già disposta dal
Tribunale per i Minorenni.
Significativo al riguardo quanto concluso dai Servizi Sociali, nella loro ultima relazione del
16/01/2025:
pagina 4 di 8 Va dunque accolta, alla luce degli elementi sopra descritti pregiudizievoli per la figlia, la domanda del ricorrente e del curatore speciale della minore di conferma della sospensione della madre dalla responsabilità genitoriale già disposta dal Tribunale per i Minorenni, in considerazione della dipendenza alcolica della convenuta, dell'incidenza di tale comportamento sul corretto esercizio della funzione genitoriale, e, soprattutto in ragione del rifiuto della stessa di aderire ad un percorso di disintossicazione e di recupero delle funzioni genitoriali, nonché dell'atteggiamento di rifiuto rispetto ai molteplici interventi posti in essere dal servizio sociale.
Quanto al padre della minore, si legge nell'ultima relazione dei servizi sociali del 16/01/2025, che il padre “abbia mantenuto un atteggiamento collaborativo con il servizio, seppur manifestando timori e resistenze nei confronti delle valutazioni fatte da quest'ultimo”.
In tale ultima relazione del 16/01/2025, l'assistente sociale e la psicologa del Servizio Sociale hanno così descritto da un lato i progressi, e dall'altro le difficoltà e le fragilità del padre:
Ed ancora, a conferma delle fragilità e delle difficoltà mostrate dal padre, ad esempio, con riguardo agli aspetti sanitari della minore, in relazione all'inquadramento diagnostico ascrivibile a un Disturbo
pagina 5 di 8 Traumatico dello Sviluppo della bambina, i Servizi Sociali hanno riferito come il padre abbia
“mostrato un atteggiamento in un primo momento evitante e in un secondo momento di chiusura. Il padre ha mostrato fatica nel comprendere alcuni aspetti sanitari sottolineati dai professionisti, mostrando un atteggiamento che tende all'evitamento e alla minimizzazione”.
I provvedimenti temporanei ed urgenti adottati ai sensi dell'art. 473 bis.22, comma 1, c.p.c. in data
22/10/2024 avevano stabilito:
- l'affidamento della minore al Servizio Sociale territorialmente competente, il Persona_1
quale, in caso di disaccordo tra i genitori, avrebbe potuto assumere in via autonoma le decisioni di maggior interesse per la bambina, quali quelle sanitarie, scolastiche e relative alla scelta della sua residenza abituale;
- il collocamento residenziale della minore presso il padre, con incarico al servizio sociale di continuare a supportare il padre nella gestione della minore.
I Servizi Sociali, nella loro ultima relazione del 16/01/2025, hanno concluso ritenendo “che l'attuale configurazione, che vede la sospensione della responsabilità genitoriale materna, l'affidamento della minore al servizio territorialmente competente con collocazione presso il padre, risulti sufficientemente tutelante e rispondente ai bisogni della minore.
Sono stati riscontrati in capo al padre sia fattori protettivi sia fattori di rischio.
Il padre mostra una maggiore adesione rispetto al passato ai percorsi proposti…; gli approfondimenti hanno esplicitato sia le sue risorse sia le sue fragilità, sulle quali si propone di continuare a supportarlo nella genitorialità …mantenendo inoltre gli interventi già attivi”; conclusioni, peraltro, che già erano state assunte dal Servizio Sociali, negli stessi termini, nelle precedenti relazioni del
17/04/2024 e del 09/09/2024 (doc. 16 e doc. 29 fasc. ricorrente).
Proprio in ragione di quanto sopra descritto e riferito dai Servizi Sociali in ordine alle fragilità del padre ed alle sue esigenze di essere supportato nell'esercizio della responsabilità genitoriale (si vedano ad esempio i punti di forza e criticità messi in luce dall'educatrice professionale nella relazione del
10/04/2024, nonché l'ultima relazione dei servizi sociali del 16/01/2025), ritiene il Collegio che non possa trovare accoglimento la domanda del ricorrente di affidamento esclusivo della minore, e che sia invece maggiormente rispondente agli interessi della minore, come peraltro richiesto anche dal curatore speciale, disporre un affidamento al Servizio Sociale territorialmente competente, il quale, in caso di disaccordo con il padre, potrà assumere in via autonoma le decisioni per la bambina riguardanti la salute, la scuola e la sua residenza abituale.
L'affidamento al Servizio Sociale ha una durata di 24 mesi.
pagina 6 di 8 La minore, dal mese di gennaio 2024, vive con il padre a Castellarano (RE) mentre la madre si è trasferita a Sassuolo (MO).
E' interesse della bambina conservare tale collocazione residenziale presso il padre, con facoltà del
Servizio Sociale di introdurre una famiglia o una figura single in un progetto di affido di supporto al nucleo padre-bambina; progetto volto a sostenere il padre nei compiti accuditivi, nella conciliazione organizzativa tra tempi di vita e di lavoro, nonché a fornire alla bambina altri contesti accuditivi funzionali ed al padre ulteriori figure di riferimento e di supporto.
Il servizio sociale dovrà continuare a vigilare sul nucleo familiare e supportare il padre nella gestione della minore, ed avrà il compito di regolamentare le modalità degli incontri anche in forma protetta con la madre se ritenuti praticabili, con facoltà di sospenderli se pregiudizievoli per la minore.
Si rileva infine l'importanza di garantire per la bambina una presa in carico presso il servizio specialistico di Neuropsichiatria dell'Infanzia e dell'Adolescenza territorialmente competente.
Sulle questioni economiche, appare congruo che sia il padre, il quale si occupa della bambina in via pressoché esclusiva, a percepire per intero l'assegno unico.
Infine, pur non essendovi evidenze documentali circa i redditi percepiti dalla convenuta, quest'ultima
(di giovane età e con capacità lavorativa generica), ha l'obbligo di versare al genitore collocatario un contributo di mantenimento della figlia, che si stima equo fissare nella misura richiesta dal ricorrente, pari ad € 150,00 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie.
Le spese di lite, liquidate in dispositivo sulla base dei parametri previsti dal DM 147/2022, seguono la soccombenza, che va ascritta alla convenuta, la quale dovrà pertanto rifondere le spese sia al ricorrente che alla minore (non risultando quest'ultima ammessa al patrocinio a spese dello Stato).
P.Q.M.
Il Tribunale di Reggio Emilia, definitivamente decidendo nella causa in epigrafe indicata, ogni diversa eccezione, domanda ed istanza disattesa:
1) conferma la sospensione della madre dalla responsabilità genitoriale sulla minore CP_1
; Persona_1
2) dispone l'affidamento della minore al Servizio Sociale territorialmente competente Persona_1
per un periodo di 24 mesi;
3) dispone che, in caso di disaccordo con il padre della minore, il Servizio Sociale potrà assumere in via autonoma le decisioni per la bambina riguardanti la salute, la scuola e la sua residenza abituale, e dovrà garantire per la minore una presa in carico presso il servizio specialistico di Neuropsichiatria dell'Infanzia e dell'Adolescenza territorialmente competente;
pagina 7 di 8 4) dispone che la minore rimanga collocata presso il padre, sotto la vigilanza del Servizio Sociale, che dovrà continuare a supportare il padre nella gestione della figlia, con interventi educativi domiciliari e con la facoltà di introdurre una famiglia o una figura single in un progetto di affido di supporto al nucleo padre-bambina; progetto volto a sostenere il padre nei compiti accuditivi, nella conciliazione organizzativa tra tempi di vita e di lavoro, nonché a fornire alla bambina altri contesti accuditivi funzionali ed al padre ulteriori figure di riferimento e di supporto;
5) demanda al Servizio Sociale territorialmente competente il compito di regolamentare le modalità degli incontri anche in forma protetta tra la minore e la madre se ritenuti praticabili, con facoltà di sospenderli se pregiudizievoli per la minore;
6) pone a carico della madre con decorrenza dalla domanda, l'obbligo di contribuire al CP_1
mantenimento della figlia versando al padre , entro il giorno 10 di ogni mese, un Per_1 Parte_1
assegno mensile di euro 150,00, rivalutabile annualmente in base agli indici Istat;
la madre contribuirà inoltre al pagamento del 50% delle spese straordinarie così come disciplinate nell'aggiornato protocollo per la famiglia in uso presso il Tribunale di Reggio Emilia;
7) dispone che l'assegno unico venga erogato per intero al padre sig. ; Parte_1
8) condanna la convenuta al pagamento delle spese di lite in favore della parte ricorrente CP_1
ed in favore della minore, che liquida, per ciascuna delle due parti, in € 5.000,00 per compenso, oltre
Iva e Cpa come per legge e spese forfettarie pari al 15% del compenso.
Si comunichi ai Servizi Sociali territorialmente competenti.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione prima civile del Tribunale di Reggio Emilia, in data 24 aprile 2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
Damiano Dazzi Francesco Parisoli
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