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Sentenza 25 luglio 2025
Sentenza 25 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ancona, sentenza 25/07/2025, n. 69 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ancona |
| Numero : | 69 |
| Data del deposito : | 25 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. PU 111-1/2025
N. R.G. CP 34/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Ancona
Sezione II Civile riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott. Roberto Sereni Lucarelli Presidente
Dott.ssa Giuliana Filippello Giudice
Dott.ssa Maria Letizia Mantovani Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento per la liquidazione giudiziale N.R.G. 34/2025 all'esito del ricorso per la risoluzione del concordato preventivo della società giusta istanza di Parte_1 risoluzione del concordato preventivo omologato con decreto del 05.10.2017 proposta Con dal creditore alla quale si è associata la società in con Parte_2 memoria del 7.7.2015 che ha dato atto della sopravvenuta impossibilità di adempimento del concordato ed ha chiesto l'apertura della propria Liquidazione Giudiziale sentito il Giudice Relatore in camera di consiglio;
verificata la corretta instaurazione del contraddittorio all'udienza del 03.07.2025 ove la debitrice è stata messa in condizioni di difendersi ed argomentare sul ricorso per l'apertura della liquidazione giudiziale da parte della Procura della Repubblica in sede;
ritenuta la competenza del Tribunale adito, atteso che parte resistente ha la sede nel circondario del medesimo Ufficio;
OSSERVA
Occorre preliminarmente procedere alla disamina dell'istanza di risoluzione del concordato preventivo della società in persona del legale Parte_1 rappresentante pro tempore, Sig. P.I. , con sede ad Parte_3 P.IVA_1
Osimo, Via Verdi 3.
Il ricorso per risoluzione del CP cui è stata ammessa la società si incentra Parte_1 sulla sopravvenuta irreversibile impossibilità di adempimento del concordato omologato nel rispetto del piano e della proposta omologati dal Tribunale.
Pagina 1 In particolare il decreto di omologa del emesso dal Tribunale in data Controparte_2
05.10.2017 reca le seguenti condizioni di adempimento: a) la realizzazione di unità abitative nelle aree a destinazione specifica, fino al completamento graduale delle aree edificabili nell'arco temporale di esecuzione del progetto concordatario: 5 anni. Per il completamento delle unità in costruzione e per le ulteriori iniziative edificatorie previste la società ipotizza di coprire il fabbisogno finanziario attraverso l'acquisizione di “nuova finanza” dal sistema bancario;
b) la cessione di beni immobili (sia di proprietà che detenuti in forza di contratti di leasing) nell'arco temporale di esecuzione del progetto concordatario: 5 anni;
c) il mantenimento nel patrimonio della società soltanto di una porzione di area edificabile;
d) il deposito della proposta di transazione fiscale ex art. 182- ter L.F. (solo in termini dilatori); e) il deposito della proposta di transazione previdenziale
( ex art. 182-ter L.F. (solo in termini dilatori); f) il pagamento dei creditori CP_3 privilegiati oltre i 12 masi dalla definitività del provvedimento di omologa con la previsione di ammissione al voto degli stessi;
g) il pagamento dei creditori chirografari in misura del
50% entro 5 anni dalla definitività del provvedimento di omologa;
Dalla relazione del commissario Liquidatore avv. risalente al 21.11.2024 Persona_1 emerge il dato inconfutabile dell'inadempimento di non scarsa importanza della debitrice rispetto agli obblighi concordatari, atteso che il piano concordatario predisposto dalla prevedeva una componente liquidatoria fondata sulla Parte_1 dismissione dei cespiti immobiliari e la continuazione dell'attività di impresa in forma diretta che avrebbe dovuto costituire la componente preponderante del piano stesso.
Prosegue il Liquidatore nel precisare come l'attività liquidatoria sia stata completata ma l'attivo ricavato sia fortemente ridimensionato per effetto dei ribassi di asta.
Il minor valore realizzato dalle vendite giudiziarie dei beni immobili, costituenti la componente liquidatoria del concordato, ad avviso del creditore istante, determina un'oggettiva impossibilità di soddisfacimento integrale dei crediti ipotecari e preclude la realizzazione, anche parziale sia dei crediti privilegiati mobiliari che dei creditori chirografari.
Per quanto concerne invece i flussi derivanti dall'attività di impresa della solo il Parte_1
18,49% del ricavato è stato messo a disposizione delle ragioni dei creditori concordatari.
La relazione depositata dal commissario Liquidatore avv. n vista dell'udienza fissata Per_1 sul ricorso per la risoluzione del CP della nel ripercorrere l'attività Parte_1 liquidatoria posta in essere dall'omologa ha concluso precisando come allo stato il piano di concordato possa definirsi concluso ma non adempiuto.
Anche i commissari Giudiziali dr. e avv. Bartolini nella relazione depositata in Per_2 data 03.07.2025 hanno ribadito come, considerando il dies a quo da cui far decorrere il termine sessennale previsto nel decreto di omologa ("in sostanza la durata della procedura è di sei anni dall'omologa ", pag. 3 decreto omologa) dal 19/04/2018, data di definitività del decreto medesimo, il termine di sei anni è spirato il 19/04/2024, prorogato al
Pagina 2 19/10/2024 per effetto dell'art. 9 del D.L. 23/2020, ed il concordato deve necessariamente considerarsi inadempiuto.
Anche la società con memoria depositata in data 07.07.2025, nel dare Parte_1 atto che la continuità aziendale che avrebbe dovuto alimentare in termini sostanziali l'attivo concordatario ha subito flessioni negative che non hanno consentito di raggiungere i risultati sperati e nel ribadire come l'attività liquidatoria, a causa dei ribassi di asta determinati dallo scarso interesse del mercato, abbia consentito di ricavare importi inferiori rispetto a quelli immaginati ed indicati nel piano e nella proposta concordataria omologata, ha ribadito il presupposto oggetti per procedere alla risoluzione del concordato omologato, consistente nel grave inadempimento dipeso da un'oggettiva impossibilità di soddisfare i creditori nella misura promessa, ed ha dunque chiesto la dichiarazione della propria liquidazione giudiziale.
Tenuto conto che il termine ex art.186 L.F. per la richiesta di risoluzione e annullamento del
Concordato preventivo per inadempimento scadrà – anche per effetto della proroga semestrale ex art. 9 del D.L. n.23/2020 – il prossimo 19/10/2025 e che il ricorso per la risoluzione del CP è da ritenere tempestivo ed accertato, ai fini che occupano, il presupposto essenziale del grave ed irreversibile inadempimento al piano ed alla proposta concordataria nei termini indicati nel decreto di omologa, sussistono i Con presupposti per la risoluzione del della omologato con decreto del Parte_1
05.10.2017.
Atteso che la stessa ha chiesto al Tribunale l'apertura della liquidazione Parte_1 giudiziale è necessario procedere alla valutazione dei presupposti soggettivi ed oggettivi per l'apertura della richiesta liquidazione giudiziale.
Il Tribunale osserva, al riguardo che il debitore è soggetto alla disciplina sui procedimenti concorsuali ex artt. 1, 2 e 121 CCI, atteso il superamento dei limiti di cui all'articolo all'art. 2, comma 1, lett. d), CCII: quanto evidenziato si desume dalla documentazione allegata al ricorso per l'omologa del concordato preventivo, nonché dai dati contabili emersi in corso di esecuzione del CP dalle relazioni dei Commissari giudiziali e del Liquidatore
Giudiziale.
Sussistono dunque, per quanto evidenziato, i presupposti e le condizioni di cui all'art. 121
CCII, rispetto alla dimostrazione del possesso congiunto dei requisiti di cui all'art. 2, comma 1, lett. d), CCII;
La società versa, peraltro, in stato di insolvenza, non essendo più in grado di adempiere regolarmente le obbligazioni assunte nel rispetto del piano e della proposta concordataria omologata. Ciò si desume dall'impossibilità di procedere alla soddisfazione in una qualche misura i creditori chirografari e integralmente quelli privilegiati confidando sui risultati della continuità aziendale (in evidente crisi per stessa ammissione della società
nonché sul ricavato discendente dalla liquidazione degli assets non Parte_1 Con strategici inserito all'uopo come componente liquidatoria del
Pagina 3 Da quanto evidenziato deriva come l'ammontare dei debiti scaduti e non pagati risultanti dagli atti dell'istruttoria superi abbondantemente la soglia di cui all'art. 49, comma 5,
CCII. ritenuto pertanto che ricorrano i presupposti per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale;
tenuto conto nella nomina del Curatore dei criteri indicati dagli artt. 125, 356 e 358 CCI;
visti gli artt. 1, 2, 27, 28, 37, 40, 41, 42, 47, 48 49, 54 e 121 CCI,
P.T.M.
DICHIARA la risoluzione del Concordato preventivo della società Parte_1 omologato con decreto del Tribunale del 05.10.2017 e, per l'effetto,
DICHIARA l'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti della società Parte_1
P.IVA REA: AN - 122469
[...] P.IVA_2
NOMINA giudice delegato per la procedura di liquidazione giudiziale la Dott.ssa Maria
Letizia Mantovani
NOMINA curatori il dott. l'avv. ANDREA BARTOLINI, l'avv. Persona_3 Per_1
i cui nominativi sono stati individuati attingendo dall'Albo nazionale istituito dal
[...]
Ministero e all'esito della verifica della sussistenza dei requisiti di cui all'art. Parte_4
358 CCII, con invito ad accettare l'incarico entro due giorni dalla comunicazione della nomina;
ORDINA al debitore, sopra meglio generalizzato, il deposito entro tre giorni dei bilanci e delle scritture contabili e fiscali obbligatorie, in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'articolo 2215-bis del codice civile, dei libri sociali, delle dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché dell'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se già non eseguito a norma dell'articolo 39 del CCII;
AUTORIZZA i curatori, con le modalità di cui agli articoli 155-quater, 155-quinquies e 155- sexies disp. att. c.p.c.:
1. ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
2. ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
3. ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'articolo 21 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni;
4. ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
Pagina 4 5. ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice;
FISSA per il giorno, 18/11/2025, ore 10:30 l'udienza in cui si procederà all'esame dello stato passivo che avrà luogo innanzi al giudice delegato;
ASSEGNA ai creditori ed ai terzi che vantano diritti reali o personali su cose in possesso del debitore termine sino a trenta giorni prima della suddetta udienza per la presentazione in cancelleria delle domande di insinuazione, unitamente alla documentazione allegata, con le modalità di cui all'art. 201 CCI mediante trasmissione delle stesse all'indirizzo di posta elettronica certificata del curatore e con spedizione da un indirizzo di posta elettronica certificata;
AVVISA i creditori e i terzi che tali modalità di presentazione non ammettono equipollenti, con la conseguenza che eventuali domande trasmesse mediante deposito o invio per posta presso la cancelleria e/o presso lo studio del Curatore, o mediante invio telematico presso la cancelleria, saranno considerate inammissibili e quindi come non pervenute;
nelle predette domande dovrà altresì essere indicato l'indirizzo di posta elettronica certificata al quale i ricorrenti intendono ricevere le comunicazioni dal Curatore, con la conseguenza che, in mancanza di tale indicazione, le comunicazioni successive verranno effettuate esclusivamente mediante deposito in cancelleria ai sensi dell'art. art.10, co. 3,
CCI;
SEGNALA ai Curatori che devono tempestivamente comunicare al Registro delle Imprese
l'indirizzo di posta elettronica certificata relativo alla procedura al quale dovranno essere trasmesse le domande da parte dei creditori e dei terzi che vantano diritti reali o personali su beni in possesso del debitore assoggettato a liquidazione giudiziale;
DISPONE che la presente sentenza venga notificata al debitore soggetto a liquidazione giudiziale, comunicata ai Curatori, al Pubblico Ministero e ai richiedenti la liquidazione giudiziale dell'impresa qualora presenti;
ORDINA la pubblicazione per estratto della presente sentenza, a cura della cancelleria, nel Registro delle Imprese, ai sensi degli artt. 45 e 49 comma 4 CCII;
Così deciso in Ancona nella camera di consiglio del 14/07/2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
dott.ssa Maria Letizia Mantovani dott. Roberto Sereni Lucarelli
Pagina 5
N. R.G. CP 34/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Ancona
Sezione II Civile riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott. Roberto Sereni Lucarelli Presidente
Dott.ssa Giuliana Filippello Giudice
Dott.ssa Maria Letizia Mantovani Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento per la liquidazione giudiziale N.R.G. 34/2025 all'esito del ricorso per la risoluzione del concordato preventivo della società giusta istanza di Parte_1 risoluzione del concordato preventivo omologato con decreto del 05.10.2017 proposta Con dal creditore alla quale si è associata la società in con Parte_2 memoria del 7.7.2015 che ha dato atto della sopravvenuta impossibilità di adempimento del concordato ed ha chiesto l'apertura della propria Liquidazione Giudiziale sentito il Giudice Relatore in camera di consiglio;
verificata la corretta instaurazione del contraddittorio all'udienza del 03.07.2025 ove la debitrice è stata messa in condizioni di difendersi ed argomentare sul ricorso per l'apertura della liquidazione giudiziale da parte della Procura della Repubblica in sede;
ritenuta la competenza del Tribunale adito, atteso che parte resistente ha la sede nel circondario del medesimo Ufficio;
OSSERVA
Occorre preliminarmente procedere alla disamina dell'istanza di risoluzione del concordato preventivo della società in persona del legale Parte_1 rappresentante pro tempore, Sig. P.I. , con sede ad Parte_3 P.IVA_1
Osimo, Via Verdi 3.
Il ricorso per risoluzione del CP cui è stata ammessa la società si incentra Parte_1 sulla sopravvenuta irreversibile impossibilità di adempimento del concordato omologato nel rispetto del piano e della proposta omologati dal Tribunale.
Pagina 1 In particolare il decreto di omologa del emesso dal Tribunale in data Controparte_2
05.10.2017 reca le seguenti condizioni di adempimento: a) la realizzazione di unità abitative nelle aree a destinazione specifica, fino al completamento graduale delle aree edificabili nell'arco temporale di esecuzione del progetto concordatario: 5 anni. Per il completamento delle unità in costruzione e per le ulteriori iniziative edificatorie previste la società ipotizza di coprire il fabbisogno finanziario attraverso l'acquisizione di “nuova finanza” dal sistema bancario;
b) la cessione di beni immobili (sia di proprietà che detenuti in forza di contratti di leasing) nell'arco temporale di esecuzione del progetto concordatario: 5 anni;
c) il mantenimento nel patrimonio della società soltanto di una porzione di area edificabile;
d) il deposito della proposta di transazione fiscale ex art. 182- ter L.F. (solo in termini dilatori); e) il deposito della proposta di transazione previdenziale
( ex art. 182-ter L.F. (solo in termini dilatori); f) il pagamento dei creditori CP_3 privilegiati oltre i 12 masi dalla definitività del provvedimento di omologa con la previsione di ammissione al voto degli stessi;
g) il pagamento dei creditori chirografari in misura del
50% entro 5 anni dalla definitività del provvedimento di omologa;
Dalla relazione del commissario Liquidatore avv. risalente al 21.11.2024 Persona_1 emerge il dato inconfutabile dell'inadempimento di non scarsa importanza della debitrice rispetto agli obblighi concordatari, atteso che il piano concordatario predisposto dalla prevedeva una componente liquidatoria fondata sulla Parte_1 dismissione dei cespiti immobiliari e la continuazione dell'attività di impresa in forma diretta che avrebbe dovuto costituire la componente preponderante del piano stesso.
Prosegue il Liquidatore nel precisare come l'attività liquidatoria sia stata completata ma l'attivo ricavato sia fortemente ridimensionato per effetto dei ribassi di asta.
Il minor valore realizzato dalle vendite giudiziarie dei beni immobili, costituenti la componente liquidatoria del concordato, ad avviso del creditore istante, determina un'oggettiva impossibilità di soddisfacimento integrale dei crediti ipotecari e preclude la realizzazione, anche parziale sia dei crediti privilegiati mobiliari che dei creditori chirografari.
Per quanto concerne invece i flussi derivanti dall'attività di impresa della solo il Parte_1
18,49% del ricavato è stato messo a disposizione delle ragioni dei creditori concordatari.
La relazione depositata dal commissario Liquidatore avv. n vista dell'udienza fissata Per_1 sul ricorso per la risoluzione del CP della nel ripercorrere l'attività Parte_1 liquidatoria posta in essere dall'omologa ha concluso precisando come allo stato il piano di concordato possa definirsi concluso ma non adempiuto.
Anche i commissari Giudiziali dr. e avv. Bartolini nella relazione depositata in Per_2 data 03.07.2025 hanno ribadito come, considerando il dies a quo da cui far decorrere il termine sessennale previsto nel decreto di omologa ("in sostanza la durata della procedura è di sei anni dall'omologa ", pag. 3 decreto omologa) dal 19/04/2018, data di definitività del decreto medesimo, il termine di sei anni è spirato il 19/04/2024, prorogato al
Pagina 2 19/10/2024 per effetto dell'art. 9 del D.L. 23/2020, ed il concordato deve necessariamente considerarsi inadempiuto.
Anche la società con memoria depositata in data 07.07.2025, nel dare Parte_1 atto che la continuità aziendale che avrebbe dovuto alimentare in termini sostanziali l'attivo concordatario ha subito flessioni negative che non hanno consentito di raggiungere i risultati sperati e nel ribadire come l'attività liquidatoria, a causa dei ribassi di asta determinati dallo scarso interesse del mercato, abbia consentito di ricavare importi inferiori rispetto a quelli immaginati ed indicati nel piano e nella proposta concordataria omologata, ha ribadito il presupposto oggetti per procedere alla risoluzione del concordato omologato, consistente nel grave inadempimento dipeso da un'oggettiva impossibilità di soddisfare i creditori nella misura promessa, ed ha dunque chiesto la dichiarazione della propria liquidazione giudiziale.
Tenuto conto che il termine ex art.186 L.F. per la richiesta di risoluzione e annullamento del
Concordato preventivo per inadempimento scadrà – anche per effetto della proroga semestrale ex art. 9 del D.L. n.23/2020 – il prossimo 19/10/2025 e che il ricorso per la risoluzione del CP è da ritenere tempestivo ed accertato, ai fini che occupano, il presupposto essenziale del grave ed irreversibile inadempimento al piano ed alla proposta concordataria nei termini indicati nel decreto di omologa, sussistono i Con presupposti per la risoluzione del della omologato con decreto del Parte_1
05.10.2017.
Atteso che la stessa ha chiesto al Tribunale l'apertura della liquidazione Parte_1 giudiziale è necessario procedere alla valutazione dei presupposti soggettivi ed oggettivi per l'apertura della richiesta liquidazione giudiziale.
Il Tribunale osserva, al riguardo che il debitore è soggetto alla disciplina sui procedimenti concorsuali ex artt. 1, 2 e 121 CCI, atteso il superamento dei limiti di cui all'articolo all'art. 2, comma 1, lett. d), CCII: quanto evidenziato si desume dalla documentazione allegata al ricorso per l'omologa del concordato preventivo, nonché dai dati contabili emersi in corso di esecuzione del CP dalle relazioni dei Commissari giudiziali e del Liquidatore
Giudiziale.
Sussistono dunque, per quanto evidenziato, i presupposti e le condizioni di cui all'art. 121
CCII, rispetto alla dimostrazione del possesso congiunto dei requisiti di cui all'art. 2, comma 1, lett. d), CCII;
La società versa, peraltro, in stato di insolvenza, non essendo più in grado di adempiere regolarmente le obbligazioni assunte nel rispetto del piano e della proposta concordataria omologata. Ciò si desume dall'impossibilità di procedere alla soddisfazione in una qualche misura i creditori chirografari e integralmente quelli privilegiati confidando sui risultati della continuità aziendale (in evidente crisi per stessa ammissione della società
nonché sul ricavato discendente dalla liquidazione degli assets non Parte_1 Con strategici inserito all'uopo come componente liquidatoria del
Pagina 3 Da quanto evidenziato deriva come l'ammontare dei debiti scaduti e non pagati risultanti dagli atti dell'istruttoria superi abbondantemente la soglia di cui all'art. 49, comma 5,
CCII. ritenuto pertanto che ricorrano i presupposti per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale;
tenuto conto nella nomina del Curatore dei criteri indicati dagli artt. 125, 356 e 358 CCI;
visti gli artt. 1, 2, 27, 28, 37, 40, 41, 42, 47, 48 49, 54 e 121 CCI,
P.T.M.
DICHIARA la risoluzione del Concordato preventivo della società Parte_1 omologato con decreto del Tribunale del 05.10.2017 e, per l'effetto,
DICHIARA l'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti della società Parte_1
P.IVA REA: AN - 122469
[...] P.IVA_2
NOMINA giudice delegato per la procedura di liquidazione giudiziale la Dott.ssa Maria
Letizia Mantovani
NOMINA curatori il dott. l'avv. ANDREA BARTOLINI, l'avv. Persona_3 Per_1
i cui nominativi sono stati individuati attingendo dall'Albo nazionale istituito dal
[...]
Ministero e all'esito della verifica della sussistenza dei requisiti di cui all'art. Parte_4
358 CCII, con invito ad accettare l'incarico entro due giorni dalla comunicazione della nomina;
ORDINA al debitore, sopra meglio generalizzato, il deposito entro tre giorni dei bilanci e delle scritture contabili e fiscali obbligatorie, in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'articolo 2215-bis del codice civile, dei libri sociali, delle dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché dell'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se già non eseguito a norma dell'articolo 39 del CCII;
AUTORIZZA i curatori, con le modalità di cui agli articoli 155-quater, 155-quinquies e 155- sexies disp. att. c.p.c.:
1. ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
2. ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
3. ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'articolo 21 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni;
4. ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
Pagina 4 5. ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice;
FISSA per il giorno, 18/11/2025, ore 10:30 l'udienza in cui si procederà all'esame dello stato passivo che avrà luogo innanzi al giudice delegato;
ASSEGNA ai creditori ed ai terzi che vantano diritti reali o personali su cose in possesso del debitore termine sino a trenta giorni prima della suddetta udienza per la presentazione in cancelleria delle domande di insinuazione, unitamente alla documentazione allegata, con le modalità di cui all'art. 201 CCI mediante trasmissione delle stesse all'indirizzo di posta elettronica certificata del curatore e con spedizione da un indirizzo di posta elettronica certificata;
AVVISA i creditori e i terzi che tali modalità di presentazione non ammettono equipollenti, con la conseguenza che eventuali domande trasmesse mediante deposito o invio per posta presso la cancelleria e/o presso lo studio del Curatore, o mediante invio telematico presso la cancelleria, saranno considerate inammissibili e quindi come non pervenute;
nelle predette domande dovrà altresì essere indicato l'indirizzo di posta elettronica certificata al quale i ricorrenti intendono ricevere le comunicazioni dal Curatore, con la conseguenza che, in mancanza di tale indicazione, le comunicazioni successive verranno effettuate esclusivamente mediante deposito in cancelleria ai sensi dell'art. art.10, co. 3,
CCI;
SEGNALA ai Curatori che devono tempestivamente comunicare al Registro delle Imprese
l'indirizzo di posta elettronica certificata relativo alla procedura al quale dovranno essere trasmesse le domande da parte dei creditori e dei terzi che vantano diritti reali o personali su beni in possesso del debitore assoggettato a liquidazione giudiziale;
DISPONE che la presente sentenza venga notificata al debitore soggetto a liquidazione giudiziale, comunicata ai Curatori, al Pubblico Ministero e ai richiedenti la liquidazione giudiziale dell'impresa qualora presenti;
ORDINA la pubblicazione per estratto della presente sentenza, a cura della cancelleria, nel Registro delle Imprese, ai sensi degli artt. 45 e 49 comma 4 CCII;
Così deciso in Ancona nella camera di consiglio del 14/07/2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
dott.ssa Maria Letizia Mantovani dott. Roberto Sereni Lucarelli
Pagina 5