Art. 2. Inquadramento straordinario in ruolo di personale incaricato in altra posizione funzionale
Il personale dei ruoli sanitario, professionale, tecnico ed amministrativo in servizio anche non di ruolo ed in possesso di tutti i requisiti di cui al precedente articolo 1, che ricopriva, in virtu' di incarico conferito ai sensi dell' articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130 , una posizione funzionale non ricompresa nel disposto dell'articolo 8 della presente legge alla data del 30 giugno 1984 e che sia in servizio nella medesima posizione funzionale alla data di entrata in vigore della presente legge, e' inquadrato direttamente nella posizione funzionale ricoperta alle condizioni e con le modalita' di cui all'articolo 1.
Nota all'art. 2:
Si riporta il testo dei primi quattro commi dell' art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130 (Stato giuridico dei dipendenti degli enti ospedalieri):
"Art. 3. (Assunzione in servizio). - L'assunzione agli impieghi presso gli enti ospedalieri e' effettuata, nei limiti dei posti previsti dalle piante organiche, mediante pubblico concorso.
Resta la facolta' dei consigli di amministrazione degli enti ospedalieri di stipulare convenzioni con gli ordini religiosi per l'espletamento di particolari servizi con personale idoneo alle funzioni rispettivamente assegnate.
L'assunzione per chiamata e' ammessa soltanto per speciali categorie del personale esecutivo, per le quali siano state predisposte, di intesa con le organizzazioni sindacali interessate, adeguati criteri selettivi.
In attesa dell'espletamento dei pubblici concorsi per posti resisi vacanti, le amministrazioni ospedaliere in relazione alle esigenze di servizio, secondo la procedura indicata nel comma precedente, possono ricoprirli per incarico temporaneo, non rinnovabile, per la durata massima di sei mesi".
Il personale dei ruoli sanitario, professionale, tecnico ed amministrativo in servizio anche non di ruolo ed in possesso di tutti i requisiti di cui al precedente articolo 1, che ricopriva, in virtu' di incarico conferito ai sensi dell' articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130 , una posizione funzionale non ricompresa nel disposto dell'articolo 8 della presente legge alla data del 30 giugno 1984 e che sia in servizio nella medesima posizione funzionale alla data di entrata in vigore della presente legge, e' inquadrato direttamente nella posizione funzionale ricoperta alle condizioni e con le modalita' di cui all'articolo 1.
Nota all'art. 2:
Si riporta il testo dei primi quattro commi dell' art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130 (Stato giuridico dei dipendenti degli enti ospedalieri):
"Art. 3. (Assunzione in servizio). - L'assunzione agli impieghi presso gli enti ospedalieri e' effettuata, nei limiti dei posti previsti dalle piante organiche, mediante pubblico concorso.
Resta la facolta' dei consigli di amministrazione degli enti ospedalieri di stipulare convenzioni con gli ordini religiosi per l'espletamento di particolari servizi con personale idoneo alle funzioni rispettivamente assegnate.
L'assunzione per chiamata e' ammessa soltanto per speciali categorie del personale esecutivo, per le quali siano state predisposte, di intesa con le organizzazioni sindacali interessate, adeguati criteri selettivi.
In attesa dell'espletamento dei pubblici concorsi per posti resisi vacanti, le amministrazioni ospedaliere in relazione alle esigenze di servizio, secondo la procedura indicata nel comma precedente, possono ricoprirli per incarico temporaneo, non rinnovabile, per la durata massima di sei mesi".