Art. 9.
I provvedimenti relativi alla copertura dei maggiori oneri derivanti dai miglioramenti che si apportano con la presente legge a favore degli iscritti e dei pensionati della Cassa di previdenza per le pensioni agli impiegati degli Enti locali - ivi compresa, la Sezione autonoma per le pensioni agli insegnanti - e della Cassa di previdenza per le pensioni ai salariati degli Enti locali saranno adottati in seguito alle risultanze dei primi bilanci tecnici delle Casse stesse compilati dopo l'entrata in vigore della presente legge.
I provvedimenti relativi alla copertura dei maggiori oneri derivanti dai miglioramenti che si apportano con la presente legge a favore degli iscritti e dei pensionati della Cassa di previdenza per le pensioni agli impiegati degli Enti locali - ivi compresa, la Sezione autonoma per le pensioni agli insegnanti - e della Cassa di previdenza per le pensioni ai salariati degli Enti locali saranno adottati in seguito alle risultanze dei primi bilanci tecnici delle Casse stesse compilati dopo l'entrata in vigore della presente legge.