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Sentenza 30 settembre 2025
Sentenza 30 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Busto Arsizio, sentenza 30/09/2025, n. 1045 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Busto arsizio |
| Numero : | 1045 |
| Data del deposito : | 30 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BUSTO ARSIZIO
SEZIONE III CIVILE
Il Tribunale, in persona del Giudice dott. Carlo Barile, ha pronunciato ai sensi dell'articolo 281 sexies comma 3
c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 985 R.G.A.C. dell'anno 2025 promossa
DA
(nato a [...] il [...], C.F. ), con il patrocinio Parte_1 C.F._1 dell'avv. PASOTTI GRAZIA, con domicilio eletto in Gallarate alla via Carlo Porta n.3, presso il difensore avv.
PASOTTI GRAZIA;
PARTE OPPONENTE
CONTRO
( p. iva n. ), in persona del legale rappresentante pro tempore con il CP_1 P.IVA_1 patrocinio dell'avv. MANCUSI MARIO con domicilio eletto in Milano alla via Durini,4 presso l'avvocato Simona
Dinetta;
PARTE OPPOSTA
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 14.03.2025 ha proposto opposizione tardiva avverso il decreto Parte_1 ingiuntivo n. 1253/2019 emesso dal Tribunale di Busto Arsizio in data 11.06.2019 con il quale le era stato ingiunto di pagare in favore di la somma di euro 34.773,57 oltre interessi e spese della Controparte_1 procedura monitoria in relazione allo scoperto di un contratto di finanziamento.
Ha eccepito, in particolare: la nullità della notifica del decreto ingiuntivo non essendo stato prodotto l'avviso di Part ricevimento completo della il mancato esame delle clausole abusive da parte del giudice del monitorio;
l'estensione del giudicato favorevole relativa alla sentenza della Corte di Appello di Genova avente ad oggetto la posizione della coobbligata alla restituzione delle somme ricevute in finanziamento;
la carenza di prova della titolarità dei diritti da parte di . CP_1
Ha concluso chiedendo di sospendere la provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto e nel merito ha chiesto la revoca dello stesso.
- 1 - Si è costituita in giudizio eccependo l'inammissibilità dell'opposizione alla luce della regolarità Controparte_1 della notifica;
ha inoltre contestato nel merito le doglianze di parte ricorrente e ha concluso per il rigetto dell'opposizione.
La causa, dopo la pronunzia sull'istanza ex articolo 649 c.p.c., è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni e discussione orale ex articolo 281 sexies c.p.c. e trattenuta in decisione ai sensi dell'ultimo comma del suddetto articolo.
L'opposizione è inammissibile.
L'art. 650 I° comma c.p.c. prevede che l'intimato possa proporre opposizione dopo la scadenza del termine fissato in decreto, se prova di non averne avuto tempestiva conoscenza per irregolarità della notificazione o per caso fortuito o forza maggiore.
In linea di principio va affermato che "L'art. 650 c.p.c. ricollega l'ammissibilità dell'opposizione tardiva non già al mero "ritardo" della conoscenza del decreto ingiuntivo, ma alla circostanza che l'ingiunto non abbia avuto
"tempestiva conoscenza" dello stesso per effetto dell'irregolarità della notifica. Di conseguenza, ai fini dell'ammissibilità della sua opposizione, l'ingiunto deve fornire la prova, non solo della mancata conoscenza del provvedimento monitorio come effetto di una irregolarità della sua notifica o di un caso fortuito o di forza maggiore, ma anche della "non tempestività" della conoscenza stessa, ossia dell'aver acquisito cognizione del decreto solo quando non era più in grado di proporre un'opposizione tempestiva (omissis...)" (Cass., s.u.,
9938/05).
Non sono state allegate questioni attinenti alle ultime due ipotesi (caso fortuito o forza maggiore), per cui l'indagine deve concentrarsi sulla regolarità della notifica.
Parte opponente ha dedotto la nullità della procedura di notifica del decreto ingiuntivo, non essendo stata prodotta da parte opposta l'avviso di ricevimento completo della Cad che avrebbe dovuto essere depositato fronte-retro come nel fac simile prodotto dub doc. 13.
Ebbene tale eccezione non può essere accolta.
Il decreto ingiuntivo n. 1253/2019 è stato notificato a cura del procuratore della tramite posta con racc. n. CP_1
786161521231 e corrispondente avviso di ricevimento n. 68616152123-0.
Sul predetto avviso di ricevimento (n. 7166 cronologico) risulta documentato che l'atto non è stato ritirato entro il termine di 10 giorni.
Sull'avviso di ricevimento è certificato, in particolare, che il plico non ha potuto essere consegnato “per temporanea assenza del destinatario” e “mancanza di persone abilitate” e che il plico è stato depositato presso l'ufficio postale e che tale avvenuto deposito è stato comunicato con raccomandata n. 666161521 in data
05/08/2019.
Quest'ultima raccomandata, spedita in caso di mancata consegna del plico come previsto dall'art. 8 co. 4 L n. Part 890/1982, viene comunemente denominata con l'acronimo , il che sta per “comunicazione di avvenuto deposito”.
- 2 - Ebbene, sul CAD appena menzionato l'agente postale ha certificato di aver immesso l'atto in cassetta in data
07/08/219, per temporanea assenza del destinatario e per mancanza, assenza, rifiuto e inidoneità di ogni altra persona abilitata ( come emerge dalle cartoline depositate nel fascicolo telematico in cui è stata richiesta l'esecutorietà del decreto ex articolo 647 c.p.c. -doc. 4 di parte opponente).
La recente sentenza n. 10012 del 15/04/2021 delle Sezioni unite della SC, richiamata anche dall'opponente, ha statuito che “in tema di notifica di un atto impositivo ovvero processuale tramite servizio postale, qualora l'atto notificando non venga consegnato al destinatario per rifiuto a riceverlo ovvero per sua temporanea assenza ovvero per assenza o inidoneità di altre persone a riceverlo, la prova del perfezionamento del procedimento notificatorio può essere data dal notificante - in base ad un'interpretazione costituzionalmente orientata (artt. 24
e 111, comma 2, Cost.) dell'art. 8 della l. n. 890 del 1982 – esclusivamente attraverso la produzione in giudizio dell'avviso di ricevimento della raccomandata contenente la comunicazione di avvenuto deposito (cd. C.A.D.), non essendo a tal fine sufficiente la prova dell'avvenuta spedizione della suddetta raccomandata informativa.”
Ebbene, nel caso di specie entrambe le formalità menzionate sono state assolte: sull'avviso di ricevimento relativo alla raccomandata del piego risulta certificato la spedizione del CAD e sull'avviso di ricevimento del CAD risulta certificata l'immissione della raccomandata nella cassetta dell'opponente.
Nessun altro adempimento era richiesto all'opposta nel procedimento notificatorio, non essendo necessaria la produzione di altri documenti a differenza di quanto dedotto dall'opponente, essendo solo necessaria la prova della conoscibilità ( avvenuta mediante il deposito dell'avviso di ricevimento del cad immesso in cassetta) della notifica del decreto ingiuntivo.
In conclusione, essendosi concluso il procedimento notificatorio tramite posta correttamente per compiuta giacenza, si è avverata la conoscenza legale del decreto ingiuntivo (cfr. Cass. Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 8895 del
18/03/2022 In tema di notifica di un atto impositivo a mezzo del servizio postale, allorché dall'avviso di ricevimento prodotto risulti che l'ufficiale postale, assente il destinatario anche al momento della consegna della raccomandata informativa, abbia correttamente provveduto ad immettere l'avviso nella cassetta postale del medesimo e, quindi, a restituire l'atto al mittente, la notifica si perfeziona a seguito del decorso di dieci giorni senza che il predetto destinatario (nonostante l'invio della comunicazione di avvenuto deposito cd. CAD) abbia provveduto al ritiro del piego depositato presso l'ufficio, così determinando la compiuta giacenza;
in tali casi, infatti, avendo la notifica raggiunto il suo scopo, in quanto la raccomandata informativa è pervenuta presso la sfera di conoscenza del destinatario che l'ha ricevuta presso il proprio indirizzo ed è risultato nuovamente assente, scegliendo di omettere il ritiro di tale plico presso l'ufficio postale, opera la presunzione di cui all'art.
1335 c.c.) e l'opposizione tardiva al decreto ingiuntivo ai sensi dell'art. 650 c.p.c. si appalesa inammissibile.
Deve essere conseguentemente confermato il decreto ingiuntivo opposto.
- 3 - E tanto sulla scorta dell'insegnamento della Corte di Cassazione “secondo cui il principio per cui l'autorità del giudicato spiega i suoi effetti non solo sulla pronuncia esplicita della decisione, ma anche sulle ragioni che ne costituiscono, sia pure implicitamente, il presupposto logico - giuridico, trova applicazione anche in riferimento al decreto ingiuntivo di condanna al pagamento di una somma di denaro, il quale, ove non sia proposta opposizione, acquista efficacia di giudicato non solo in ordine al credito azionato, ma anche in relazione al titolo posto a fondamento dello stesso, precludendo in tal modo ogni ulteriore esame delle ragioni addotte a giustificazione della relativa domanda (cfr. Cass. 6.9.2007, n. 18725); ed ancora sulla base di quanto affermato dalla Cass. sez. lav. 20.4.1996, n. 3757, secondo cui “il principio per cui gli effetti del giudicato sostanziale si estendono non solo alla decisione relativa al bene della vita chiesto dall'attore, ma anche a quella, implicita, inerente alla esistenza e validità del rapporto sul quale si fonda lo specifico effetto giuridico dedotto, trova applicazione anche con riferimento al decreto ingiuntivo non opposto nel termine di legge - che acquista autorità ed efficacia di cosa giudicata al pari di una sentenza di condanna - in quanto il procedimento monitorio dà luogo ad un accertamento che, benchè sommario ed eventuale (in quanto soggetto a verifica in caso di opposizione), deve riguardare innanzitutto l'esistenza e la validità del rapporto giuridico presupposto della pronuncia finale.”
L'inammissibilità dell'opposizione tardiva assorbe ogni altra questione, non essendo per tale motivo stato concesso alle parti un termine per l'esperimento del tentativo di mediazione poiché la necessità di detto tentativo sorge a seguito dell'opposizione al decreto ingiuntivo e presuppone l'ammissibilità della stessa.
Se questa non è ammissibile e quindi il giudizio di opposizione non avrebbe dovuto e potuto essere instaurato, si ritiene che nessun obbligo di mediazione sussistesse a carico del creditore opposto.
Le spese del presente giudizio di opposizione seguono la soccombenza dell'opponente e si liquidano come in dispositivo in favore di parte opposta secondo i criteri e nella misura di cui al D.M. n. 147/22, tenuto conto delle caratteristiche, dell'urgenza e del pregio dell'attività prestata, dell'importanza, della natura, della difficoltà e del valore dell'affare, delle condizioni soggettive del cliente, dei risultati conseguiti, del numero e della complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate e tenendo in considerazione i parametri minimi per la fase decisionale consistita nella sola discussione orale.
P.Q.M.
Il Tribunale di Busto Arsizio, nella persona del dott. Carlo Barile in funzione di Giudice unico, definitivamente pronunciando sull'opposizione tardiva proposta da , avverso il decreto ingiuntivo n. 1253/2019, Parte_1 emesso dal G.U. presso il Tribunale di Busto Arsizio l'11 settembre 2019 in favore di così Controparte_1 provvede:
1) dichiara inammissibile l'opposizione proposta ex art. 650 c.p.c. e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo n. 1253/2019 emesso dal Tribunale di Busto Arsizio;
2) condanna al pagamento in favore di delle spese del presente giudizio di Parte_1 Controparte_1 opposizione, che liquida in complessivi euro 4.358,00 oltre rimborso spese generali (15%), I.V.A. e C.P.A. come per legge.
Così deciso in Busto Arsizio, il 30/09/2025
Il Giudice
Carlo Barile
- 4 -
TRIBUNALE ORDINARIO DI BUSTO ARSIZIO
SEZIONE III CIVILE
Il Tribunale, in persona del Giudice dott. Carlo Barile, ha pronunciato ai sensi dell'articolo 281 sexies comma 3
c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 985 R.G.A.C. dell'anno 2025 promossa
DA
(nato a [...] il [...], C.F. ), con il patrocinio Parte_1 C.F._1 dell'avv. PASOTTI GRAZIA, con domicilio eletto in Gallarate alla via Carlo Porta n.3, presso il difensore avv.
PASOTTI GRAZIA;
PARTE OPPONENTE
CONTRO
( p. iva n. ), in persona del legale rappresentante pro tempore con il CP_1 P.IVA_1 patrocinio dell'avv. MANCUSI MARIO con domicilio eletto in Milano alla via Durini,4 presso l'avvocato Simona
Dinetta;
PARTE OPPOSTA
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 14.03.2025 ha proposto opposizione tardiva avverso il decreto Parte_1 ingiuntivo n. 1253/2019 emesso dal Tribunale di Busto Arsizio in data 11.06.2019 con il quale le era stato ingiunto di pagare in favore di la somma di euro 34.773,57 oltre interessi e spese della Controparte_1 procedura monitoria in relazione allo scoperto di un contratto di finanziamento.
Ha eccepito, in particolare: la nullità della notifica del decreto ingiuntivo non essendo stato prodotto l'avviso di Part ricevimento completo della il mancato esame delle clausole abusive da parte del giudice del monitorio;
l'estensione del giudicato favorevole relativa alla sentenza della Corte di Appello di Genova avente ad oggetto la posizione della coobbligata alla restituzione delle somme ricevute in finanziamento;
la carenza di prova della titolarità dei diritti da parte di . CP_1
Ha concluso chiedendo di sospendere la provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto e nel merito ha chiesto la revoca dello stesso.
- 1 - Si è costituita in giudizio eccependo l'inammissibilità dell'opposizione alla luce della regolarità Controparte_1 della notifica;
ha inoltre contestato nel merito le doglianze di parte ricorrente e ha concluso per il rigetto dell'opposizione.
La causa, dopo la pronunzia sull'istanza ex articolo 649 c.p.c., è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni e discussione orale ex articolo 281 sexies c.p.c. e trattenuta in decisione ai sensi dell'ultimo comma del suddetto articolo.
L'opposizione è inammissibile.
L'art. 650 I° comma c.p.c. prevede che l'intimato possa proporre opposizione dopo la scadenza del termine fissato in decreto, se prova di non averne avuto tempestiva conoscenza per irregolarità della notificazione o per caso fortuito o forza maggiore.
In linea di principio va affermato che "L'art. 650 c.p.c. ricollega l'ammissibilità dell'opposizione tardiva non già al mero "ritardo" della conoscenza del decreto ingiuntivo, ma alla circostanza che l'ingiunto non abbia avuto
"tempestiva conoscenza" dello stesso per effetto dell'irregolarità della notifica. Di conseguenza, ai fini dell'ammissibilità della sua opposizione, l'ingiunto deve fornire la prova, non solo della mancata conoscenza del provvedimento monitorio come effetto di una irregolarità della sua notifica o di un caso fortuito o di forza maggiore, ma anche della "non tempestività" della conoscenza stessa, ossia dell'aver acquisito cognizione del decreto solo quando non era più in grado di proporre un'opposizione tempestiva (omissis...)" (Cass., s.u.,
9938/05).
Non sono state allegate questioni attinenti alle ultime due ipotesi (caso fortuito o forza maggiore), per cui l'indagine deve concentrarsi sulla regolarità della notifica.
Parte opponente ha dedotto la nullità della procedura di notifica del decreto ingiuntivo, non essendo stata prodotta da parte opposta l'avviso di ricevimento completo della Cad che avrebbe dovuto essere depositato fronte-retro come nel fac simile prodotto dub doc. 13.
Ebbene tale eccezione non può essere accolta.
Il decreto ingiuntivo n. 1253/2019 è stato notificato a cura del procuratore della tramite posta con racc. n. CP_1
786161521231 e corrispondente avviso di ricevimento n. 68616152123-0.
Sul predetto avviso di ricevimento (n. 7166 cronologico) risulta documentato che l'atto non è stato ritirato entro il termine di 10 giorni.
Sull'avviso di ricevimento è certificato, in particolare, che il plico non ha potuto essere consegnato “per temporanea assenza del destinatario” e “mancanza di persone abilitate” e che il plico è stato depositato presso l'ufficio postale e che tale avvenuto deposito è stato comunicato con raccomandata n. 666161521 in data
05/08/2019.
Quest'ultima raccomandata, spedita in caso di mancata consegna del plico come previsto dall'art. 8 co. 4 L n. Part 890/1982, viene comunemente denominata con l'acronimo , il che sta per “comunicazione di avvenuto deposito”.
- 2 - Ebbene, sul CAD appena menzionato l'agente postale ha certificato di aver immesso l'atto in cassetta in data
07/08/219, per temporanea assenza del destinatario e per mancanza, assenza, rifiuto e inidoneità di ogni altra persona abilitata ( come emerge dalle cartoline depositate nel fascicolo telematico in cui è stata richiesta l'esecutorietà del decreto ex articolo 647 c.p.c. -doc. 4 di parte opponente).
La recente sentenza n. 10012 del 15/04/2021 delle Sezioni unite della SC, richiamata anche dall'opponente, ha statuito che “in tema di notifica di un atto impositivo ovvero processuale tramite servizio postale, qualora l'atto notificando non venga consegnato al destinatario per rifiuto a riceverlo ovvero per sua temporanea assenza ovvero per assenza o inidoneità di altre persone a riceverlo, la prova del perfezionamento del procedimento notificatorio può essere data dal notificante - in base ad un'interpretazione costituzionalmente orientata (artt. 24
e 111, comma 2, Cost.) dell'art. 8 della l. n. 890 del 1982 – esclusivamente attraverso la produzione in giudizio dell'avviso di ricevimento della raccomandata contenente la comunicazione di avvenuto deposito (cd. C.A.D.), non essendo a tal fine sufficiente la prova dell'avvenuta spedizione della suddetta raccomandata informativa.”
Ebbene, nel caso di specie entrambe le formalità menzionate sono state assolte: sull'avviso di ricevimento relativo alla raccomandata del piego risulta certificato la spedizione del CAD e sull'avviso di ricevimento del CAD risulta certificata l'immissione della raccomandata nella cassetta dell'opponente.
Nessun altro adempimento era richiesto all'opposta nel procedimento notificatorio, non essendo necessaria la produzione di altri documenti a differenza di quanto dedotto dall'opponente, essendo solo necessaria la prova della conoscibilità ( avvenuta mediante il deposito dell'avviso di ricevimento del cad immesso in cassetta) della notifica del decreto ingiuntivo.
In conclusione, essendosi concluso il procedimento notificatorio tramite posta correttamente per compiuta giacenza, si è avverata la conoscenza legale del decreto ingiuntivo (cfr. Cass. Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 8895 del
18/03/2022 In tema di notifica di un atto impositivo a mezzo del servizio postale, allorché dall'avviso di ricevimento prodotto risulti che l'ufficiale postale, assente il destinatario anche al momento della consegna della raccomandata informativa, abbia correttamente provveduto ad immettere l'avviso nella cassetta postale del medesimo e, quindi, a restituire l'atto al mittente, la notifica si perfeziona a seguito del decorso di dieci giorni senza che il predetto destinatario (nonostante l'invio della comunicazione di avvenuto deposito cd. CAD) abbia provveduto al ritiro del piego depositato presso l'ufficio, così determinando la compiuta giacenza;
in tali casi, infatti, avendo la notifica raggiunto il suo scopo, in quanto la raccomandata informativa è pervenuta presso la sfera di conoscenza del destinatario che l'ha ricevuta presso il proprio indirizzo ed è risultato nuovamente assente, scegliendo di omettere il ritiro di tale plico presso l'ufficio postale, opera la presunzione di cui all'art.
1335 c.c.) e l'opposizione tardiva al decreto ingiuntivo ai sensi dell'art. 650 c.p.c. si appalesa inammissibile.
Deve essere conseguentemente confermato il decreto ingiuntivo opposto.
- 3 - E tanto sulla scorta dell'insegnamento della Corte di Cassazione “secondo cui il principio per cui l'autorità del giudicato spiega i suoi effetti non solo sulla pronuncia esplicita della decisione, ma anche sulle ragioni che ne costituiscono, sia pure implicitamente, il presupposto logico - giuridico, trova applicazione anche in riferimento al decreto ingiuntivo di condanna al pagamento di una somma di denaro, il quale, ove non sia proposta opposizione, acquista efficacia di giudicato non solo in ordine al credito azionato, ma anche in relazione al titolo posto a fondamento dello stesso, precludendo in tal modo ogni ulteriore esame delle ragioni addotte a giustificazione della relativa domanda (cfr. Cass. 6.9.2007, n. 18725); ed ancora sulla base di quanto affermato dalla Cass. sez. lav. 20.4.1996, n. 3757, secondo cui “il principio per cui gli effetti del giudicato sostanziale si estendono non solo alla decisione relativa al bene della vita chiesto dall'attore, ma anche a quella, implicita, inerente alla esistenza e validità del rapporto sul quale si fonda lo specifico effetto giuridico dedotto, trova applicazione anche con riferimento al decreto ingiuntivo non opposto nel termine di legge - che acquista autorità ed efficacia di cosa giudicata al pari di una sentenza di condanna - in quanto il procedimento monitorio dà luogo ad un accertamento che, benchè sommario ed eventuale (in quanto soggetto a verifica in caso di opposizione), deve riguardare innanzitutto l'esistenza e la validità del rapporto giuridico presupposto della pronuncia finale.”
L'inammissibilità dell'opposizione tardiva assorbe ogni altra questione, non essendo per tale motivo stato concesso alle parti un termine per l'esperimento del tentativo di mediazione poiché la necessità di detto tentativo sorge a seguito dell'opposizione al decreto ingiuntivo e presuppone l'ammissibilità della stessa.
Se questa non è ammissibile e quindi il giudizio di opposizione non avrebbe dovuto e potuto essere instaurato, si ritiene che nessun obbligo di mediazione sussistesse a carico del creditore opposto.
Le spese del presente giudizio di opposizione seguono la soccombenza dell'opponente e si liquidano come in dispositivo in favore di parte opposta secondo i criteri e nella misura di cui al D.M. n. 147/22, tenuto conto delle caratteristiche, dell'urgenza e del pregio dell'attività prestata, dell'importanza, della natura, della difficoltà e del valore dell'affare, delle condizioni soggettive del cliente, dei risultati conseguiti, del numero e della complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate e tenendo in considerazione i parametri minimi per la fase decisionale consistita nella sola discussione orale.
P.Q.M.
Il Tribunale di Busto Arsizio, nella persona del dott. Carlo Barile in funzione di Giudice unico, definitivamente pronunciando sull'opposizione tardiva proposta da , avverso il decreto ingiuntivo n. 1253/2019, Parte_1 emesso dal G.U. presso il Tribunale di Busto Arsizio l'11 settembre 2019 in favore di così Controparte_1 provvede:
1) dichiara inammissibile l'opposizione proposta ex art. 650 c.p.c. e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo n. 1253/2019 emesso dal Tribunale di Busto Arsizio;
2) condanna al pagamento in favore di delle spese del presente giudizio di Parte_1 Controparte_1 opposizione, che liquida in complessivi euro 4.358,00 oltre rimborso spese generali (15%), I.V.A. e C.P.A. come per legge.
Così deciso in Busto Arsizio, il 30/09/2025
Il Giudice
Carlo Barile
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