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Sentenza 15 ottobre 2025
Sentenza 15 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lanusei, sentenza 15/10/2025, n. 222 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lanusei |
| Numero : | 222 |
| Data del deposito : | 15 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 460/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LANUSEI nella persona del giudice dott. Nicola Caschili ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. 460 ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2023 promossa da:
(c.f. ) elettivamente domiciliata in Parte_1 C.F._1
Tortolì presso lo studio dell'Avv. Marcello Caddori, che la rappresenta e difende, come da delega in calce all'atto di citazione, attrice contro
ED CP_1 CP_2 Controparte_3 [...]
, , , , , CP_4 CP_5 CP_6 Controparte_7 CP_4 [...]
, fu , , , CP_8 CP_9 Per_1 Controparte_10 CP_11 [...]
, , CP_12 Controparte_13 CP_14 CP_15 CP_16
, CP_17 CP_18 CP_19 CP_20 CP_21
fu , , , ED Per_2 CP_4 CP_3 CP_22 CP_23 [...] fu , ED , ED fu , CP_24 CP_4 CP_25 CP_26 CP_3
, , CP_20 CP_27 CP_5 CP_28 CP_29
, , , , Controparte_30 CP_31 CP_32 CP_3 CP_33 [...]
, ED , , CP_34 CP_35 CP_36 CP_37 CP_5
ED CP_38 CP_35 CP_39 Controparte_40 [...]
, , CP_41 CP_4 CP_19 CP_42 CP_43
, , , , , Controparte_44 CP_45 CP_46 CP_47 CP_48
CP_49 Controparte_50 CP_51 CP_52
, ,
[...] Controparte_53 CP_3 CP_54 CP_55 [...]
, CP_56 Controparte_57 CP_19 CP_58 [...]
, , , , CP_43 Controparte_59 Controparte_60 CP_61 , Controparte_62 Controparte_63 Controparte_64 CP_65
, , , ,
[...] Controparte_66 Controparte_67 CP_68 [...]
, , , Controparte_69 CP_70 CP_71 Controparte_72 CP_73
, di
[...] CP_74 CP_75 Controparte_76 CP_77
, di , di , CP_4 CP_78 CP_4 CP_79 CP_4 CP_80 di , di , di ,
[...] CP_4 CP_81 CP_4 CP_82 CP_4
fu , , di , CP_83 CP_82 CP_84 CP_85 CP_76
ED , , , CP_86 Controparte_87 CP_88 Controparte_89
, , , Controparte_90 CP_91 CP_92 CP_93 [...]
, , di CP_94 CP_95 CP_96 CP_20 CP_97 di , fu CP_20 CP_98 CP_99 CP_20 CP_100
, , fu CP_100 CP_101 CP_102 CP_102 CP_20
fu , , CP_103 CP_20 CP_45 CP_104 CP_105 di fu , fu CP_106 CP_20 CP_107 CP_82 CP_108
, , e , CP_82 CP_109 CP_110 CP_111 convenuti contumaci
Oggetto: usucapione
Conclusioni nell'interesse dell'attrice (atto di citazione):
“l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, Voglia giudicare dichiarando che:
NEL MERITO
1. L'attrice ha usucapito i terreni sito nel Comune di Talana e distinti al:
1.1. N.C.E.U. Foglio 32, particella 349 sub 1, Categoria A/2, Classe 7,
Consistenza 11 Vani, Rendita Euro 681,72;
1.2. N.C.E.U. Foglio 32, particella 349 sub 2, Categoria F/3, in corso di costruzione;
1.3. N.C.T. Foglio 32, particella 349, Qualità Ente Urbano, Superficie 185 m2;
1.4. N.C.T. Foglio 32, particella 348, Qualità Seminativo, Classe U, Superficie
1.306 m2, R.D. Euro 1,35;
1.5. Foglio 32, particella 351, Qualità CO Cespugliato, Classe 1, CP_112
Superficie 127 m2, R.D. Euro 0,05;
2. Che pertanto, l'attrice è proprietaria in modo pieno ed esclusivo di detti immobili;
3. Per l'effetto, ordinare al Conservatore dei Registri Immobiliari di Nuoro la trascrizione della emanando sentenza e al Direttore dell'U.T.E. di procedere alle necessarie volture sollevandoli da qualsivoglia responsabilità;
4. Con vittoria di spese ed onorari nel caso di resistenza”.
***
Motivi in fatto e diritto della decisione ha adito l'intestato Tribunale al fine di accertare e sentir dichiarare Parte_1 di essere proprietaria, per intervenuta usucapione, degli immobili siti nel Comune di Talana e distinti al Catasto Fabbricati al foglio 32, particelle 349 sub 1 e sub 2 ed al Catasto Terreni al foglio 32, particelle 349, 348 e 351.
L'attrice ha dedotto di essere nel possesso pubblico, pacifico e continuato, da oltre vent'anni, dalla fine degli anni Novanta ad oggi, di un appezzamento di terreno sito nel Comune di Talana in località Sant'Efisio, e del fabbricato ivi edificato.
La stessa ha assunto di avere provveduto a recintare il terreno con pali di cemento e ferro e rete metallica, poi sostituita, nel corso del ventennio, con un muro in blocchetti e cemento, e ad apporre all'ingresso della proprietà un cancello chiuso a chiave. La stessa ha dedotto di avere utilizzato il terreno mettendo a dimora l'orto stagionale, curando le piante da frutto ivi presenti (limoni, aranci e ulivi), sfalciando l'erba e curando il giardino con fiori e piante ornamentali. Inoltre,
l'attrice ha assunto di avere provveduto all'edificazione del fabbricato, del quale ha curato la manutenzione ordinaria e straordinaria, installando gli infissi interni ed esterni, che la stessa ha tinteggiato internamente ed esternamente, installando e manutenendo gli impianti elettrico ed idraulico, arredando l'appartamento ed adibendolo ad abitazione propria e della sua famiglia.
I convenuti, seppure regolarmente citati in giudizio, non si sono costituiti e ne è stata dichiarata la contumacia.
La causa è stata istruita con prove documentali e prova per testi.
***
La domanda di parte attrice merita accoglimento per le ragioni di seguito indicate.
Il disposto normativo dell'art. 1158 c.c. prevede che “La proprietà dei beni immobili e gli altri diritti reali di godimento sui beni medesimi si acquistano in virtù del possesso continuato per venti anni” e, a norma dell'art. 1140 c.c., “il possesso è il potere sulla cosa che si manifesta in un'attività corrispondente all'esercizio della proprietà o di altro diritto reale”. Dal combinato disposto delle norme appena riportate, è evidente come l'acquisto a titolo originario - usucapione - della proprietà di un determinato bene immobile sia il frutto della disponibilità fisica dello stesso, con volontà inequivoca di voler estromettere chiunque altro dall'utilizzabilità del medesimo protratta per un determinato lasso di tempo previsto dalla legge e manifestata con il compimento puntuale di atti di possesso conformi alla qualità e alla destinazione della cosa e tali da rivelare, anche esternamente, una indiscussa e piena signoria sulla cosa stessa contrapposta all'inerzia del titolare del diritto (in tal senso, Cass. Civ., 11 maggio 1996 n. 4436; Cass. Civ., 4 febbraio 2015 n. 2043).
Secondo costante giurisprudenza di legittimità, colui che agisce in giudizio per essere dichiarato proprietario di un bene, affermando di averlo usucapito, deve fornire la prova di tutti gli elementi costitutivi della dedotta fattispecie acquisitiva consistenti in un elemento materiale (corpus), integrato dall'esercizio sul bene di poteri corrispondenti a quelli del proprietario, effettuato in modo pacifico, pubblico, continuo e non interrotto, nonché in un elemento soggettivo (animus rem sibi habendi), costituito dalla volontà del possessore di tenere la cosa in proprio esclusivo dominio, desumibile anche in via presuntiva ed implicita dall'esercizio dell'attività materiale corrispondente al diritto di proprietà (in tal senso, Cass. Civ., 21 febbraio 2013 n. 4332; Cass. Civ., sez. 2, 11 giugno 2010 n.
14092; Cass. Civ., sez. 2, 6 agosto 2004 n. 15145).
Nel caso di specie, la prova orale espletata ha confermato il possesso degli immobili oggetto di causa in capo all'attrice per un periodo di oltre vent'anni, almeno dalla fine degli anni Novanta.
Infatti, i testimoni escussi hanno riferito in maniera univoca sulla durata e sulle modalità di esercizio del possesso da parte dell'attrice sugli immobili oggetto di causa, che gli stessi hanno riconosciuto nelle fotografie mostrate loro in udienza
(dichiarazioni dei testi rese all'udienza del 13 febbraio Testimone_1
2025, e , rese all'udienza del 15 maggio 2025). Tes_2
I testi hanno riferito che, dalla fine degli anni Novanta (dal 1997, teste dal CP_5
2000, teste l'attrice ha utilizzato un fabbricato sito nel Comune di Talana Tes_2 in località Sant'Efisio come casa di abitazione, composto da uno scantinato, un piano terra e un primo piano (mansarda), con giardino e terreno limitrofo dell'estensione di circa 1.500 mq, precisando che la costruzione del fabbricato è iniziata nell'anno 1991 e non è ancora terminata. I testi hanno riferito che il fabbricato è composto da due parti fisicamente unite, di cui solo una è stata completata, invece, l'altra si trova ancora allo stato grezzo, specificando che, negli anni 1997/2000, l'attrice ha ristrutturato integralmente una parte del fabbricato, provvedendo alla sostituzione delle piastrelle e degli infissi, nonché dell'impianto elettrico ed idraulico (teste ). Inoltre, essi hanno riferito CP_5 che, negli anni, l'attrice ha curato la manutenzione ordinaria e straordinaria del fabbricato, provvedendo a posizionare le tegole e i pannelli solari su una parte del tetto, a sistemare gli infissi, a tinteggiare le pareti interne e la facciata di colore giallo (teste , nonché ad arredarlo, utilizzandolo come abitazione insieme Tes_2 alla sua famiglia, dagli anni 1997/2000.
Il teste ha saputo riferire che, occasionalmente, l'attrice fa eseguire Tes_2 la manutenzione degli impianti idrici, elettrici e fognari, per essergli stato dalla stessa riferito. Sul punto la teste ha saputo dire soltanto che l'abitazione è CP_5 dotata di illuminazione e che è servita dall'acqua del pozzo.
Inoltre, quest'ultima ha riferito di avere assistito all'edificazione dei muri esterni, all'inizio della costruzione del fabbricato, alla cui realizzazione aveva partecipato anche suo marito , deceduto da ventisei anni. La stessa ha riferito Persona_3 che era stato posizionato anche il portone d'ingresso in alluminio.
Entrambi i testi hanno riferito che, nel periodo considerato, l'attrice ha utilizzato la parte del fabbricato priva di finiture come cantina-magazzino per la conservazione dei prosciutti, precisando che, il tetto di tale porzione del fabbricato
è stato rivestito con materiale isolante e riflettente, per averlo appreso dall'attrice stessa (teste . Tes_2
Riguardo al terreno adiacente all'immobile, i testi hanno confermato che l'attrice lo ha utilizzato mettendovi a dimora delle piante da frutto (peschi, ulivi, ciliegi, albicocchi) e l'orto (patate, fagioli, pomodori e lattuga) e raccogliendone i frutti, nonché curandosi personalmente dei fiori e delle piante ornamentali dalla stessa collocate (teste e tenendo pulito il terreno anche come misura di Tes_2 prevenzione degli incendi.
Inoltre, essi hanno riferito che, quando sono iniziati i lavori di costruzione dell'immobile, l'attrice ha collocato una recinzione su tutto il perimetro del terreno, costituita da rete metallica e paletti in ferro e in cemento, precisando che attualmente sono presenti anche dei muri in cemento (teste ). Essi hanno CP_5 aggiunto che, inizialmente, per accedere al terreno si spostava una parte della rete e che, successivamente, l'attrice ha fatto posizionare un primo cancello in ferro, poi sostituito da uno elettrico, e ha ricavato un altro accesso per uso pedonale.
Infine, i testi hanno riferito, per quanto a loro conoscenza, che nessuno ha mai contestato l'utilizzo degli immobili oggetto di causa da parte dell'attrice e di avere visto solo lei utilizzarli nell'arco temporale considerato, comportandosi come unica proprietaria e di averla considerata come tale.
Questo Tribunale ritiene che non vi sia ragione alcuna per dubitare dell'attendibilità dei testi, i quali hanno riferito univocamente in merito al periodo ed alle modalità di esercizio del possesso da parte dell'attrice, in ragione dei rapporti di conoscenza con la stessa, in quanto compaesani e vicini di casa (la teste ha riferito di conoscere l'attrice sin da piccola e di Testimone_1 essere stata sua vicina di casa sino al suo matrimonio, avvenuto nell'anno 1991; il teste ha riferito di essere proprietario di una casa posta di fronte a Tes_2 quella dell'attrice, dove si reca spesso) e della loro personale conoscenza dei luoghi oggetto di causa (i testi hanno riferito che l'attrice ha vissuto per un periodo a Milano e che, dal 1997/2000, la stessa abita nell'immobile oggetto di causa, che gli stessi hanno dichiarato di conoscere anche internamente).
Inoltre, a sostegno della domanda l'attrice ha prodotto la documentazione attestante il pagamento dell'utenza elettrica relativa all'immobile oggetto di causa
(doc. 8, memoria ex art. 171 ter, n. 2, c.p.c.) nonchè la concessione edilizia per la realizzazione di un fabbricato in località Sant'Efisio in favore di tale Per_4
, coniuge deceduto della attrice.
[...]
Per quanto sopra, all'esito dell'istruttoria deve ritenersi che l'attrice abbia provato tutti gli elementi di cui al disposto normativo degli artt. 1158 c.c. e 1140 c.c. e possa essere dichiarato che ha acquistato la proprietà degli Parte_1 immobili oggetto della domanda per usucapione.
*
Trattandosi di un giudizio di accertamento, che non trova la sua ragione in fatti addebitabili al convenuto, e in cui la partecipazione del giudice è necessaria e inevitabile al fine della soddisfazione della tutela, i convenuti contumaci, che non hanno resistito in giudizio, non possono dirsi soccombenti e non sono tenuti alla rifusione delle spese di lite in favore dell'attrice.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) accertato l'avvenuto acquisto per intervenuta usucapione ventennale, dichiara (c.f. ) proprietaria degli immobili Parte_1 C.F._1 siti nel Comune di Talana e distinti al Catasto Fabbricati del Comune di Talana al foglio 32, particella 349 sub 1 (Categoria A/2), foglio 32, particella 349 sub 2
(Categoria F/3) ed al Catasto Terreni del Comune di Talana al foglio 32, particella
349 (ente urbano), foglio 32, particella 348 (seminativo) e foglio 32, particella 351
(pascolo cespugliato);
2) nulla sulle spese con riguardo ai convenuti contumaci.
Lanusei 15.10.2025
Il Giudice
Dott. Nicola Caschili
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LANUSEI nella persona del giudice dott. Nicola Caschili ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. 460 ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2023 promossa da:
(c.f. ) elettivamente domiciliata in Parte_1 C.F._1
Tortolì presso lo studio dell'Avv. Marcello Caddori, che la rappresenta e difende, come da delega in calce all'atto di citazione, attrice contro
ED CP_1 CP_2 Controparte_3 [...]
, , , , , CP_4 CP_5 CP_6 Controparte_7 CP_4 [...]
, fu , , , CP_8 CP_9 Per_1 Controparte_10 CP_11 [...]
, , CP_12 Controparte_13 CP_14 CP_15 CP_16
, CP_17 CP_18 CP_19 CP_20 CP_21
fu , , , ED Per_2 CP_4 CP_3 CP_22 CP_23 [...] fu , ED , ED fu , CP_24 CP_4 CP_25 CP_26 CP_3
, , CP_20 CP_27 CP_5 CP_28 CP_29
, , , , Controparte_30 CP_31 CP_32 CP_3 CP_33 [...]
, ED , , CP_34 CP_35 CP_36 CP_37 CP_5
ED CP_38 CP_35 CP_39 Controparte_40 [...]
, , CP_41 CP_4 CP_19 CP_42 CP_43
, , , , , Controparte_44 CP_45 CP_46 CP_47 CP_48
CP_49 Controparte_50 CP_51 CP_52
, ,
[...] Controparte_53 CP_3 CP_54 CP_55 [...]
, CP_56 Controparte_57 CP_19 CP_58 [...]
, , , , CP_43 Controparte_59 Controparte_60 CP_61 , Controparte_62 Controparte_63 Controparte_64 CP_65
, , , ,
[...] Controparte_66 Controparte_67 CP_68 [...]
, , , Controparte_69 CP_70 CP_71 Controparte_72 CP_73
, di
[...] CP_74 CP_75 Controparte_76 CP_77
, di , di , CP_4 CP_78 CP_4 CP_79 CP_4 CP_80 di , di , di ,
[...] CP_4 CP_81 CP_4 CP_82 CP_4
fu , , di , CP_83 CP_82 CP_84 CP_85 CP_76
ED , , , CP_86 Controparte_87 CP_88 Controparte_89
, , , Controparte_90 CP_91 CP_92 CP_93 [...]
, , di CP_94 CP_95 CP_96 CP_20 CP_97 di , fu CP_20 CP_98 CP_99 CP_20 CP_100
, , fu CP_100 CP_101 CP_102 CP_102 CP_20
fu , , CP_103 CP_20 CP_45 CP_104 CP_105 di fu , fu CP_106 CP_20 CP_107 CP_82 CP_108
, , e , CP_82 CP_109 CP_110 CP_111 convenuti contumaci
Oggetto: usucapione
Conclusioni nell'interesse dell'attrice (atto di citazione):
“l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, Voglia giudicare dichiarando che:
NEL MERITO
1. L'attrice ha usucapito i terreni sito nel Comune di Talana e distinti al:
1.1. N.C.E.U. Foglio 32, particella 349 sub 1, Categoria A/2, Classe 7,
Consistenza 11 Vani, Rendita Euro 681,72;
1.2. N.C.E.U. Foglio 32, particella 349 sub 2, Categoria F/3, in corso di costruzione;
1.3. N.C.T. Foglio 32, particella 349, Qualità Ente Urbano, Superficie 185 m2;
1.4. N.C.T. Foglio 32, particella 348, Qualità Seminativo, Classe U, Superficie
1.306 m2, R.D. Euro 1,35;
1.5. Foglio 32, particella 351, Qualità CO Cespugliato, Classe 1, CP_112
Superficie 127 m2, R.D. Euro 0,05;
2. Che pertanto, l'attrice è proprietaria in modo pieno ed esclusivo di detti immobili;
3. Per l'effetto, ordinare al Conservatore dei Registri Immobiliari di Nuoro la trascrizione della emanando sentenza e al Direttore dell'U.T.E. di procedere alle necessarie volture sollevandoli da qualsivoglia responsabilità;
4. Con vittoria di spese ed onorari nel caso di resistenza”.
***
Motivi in fatto e diritto della decisione ha adito l'intestato Tribunale al fine di accertare e sentir dichiarare Parte_1 di essere proprietaria, per intervenuta usucapione, degli immobili siti nel Comune di Talana e distinti al Catasto Fabbricati al foglio 32, particelle 349 sub 1 e sub 2 ed al Catasto Terreni al foglio 32, particelle 349, 348 e 351.
L'attrice ha dedotto di essere nel possesso pubblico, pacifico e continuato, da oltre vent'anni, dalla fine degli anni Novanta ad oggi, di un appezzamento di terreno sito nel Comune di Talana in località Sant'Efisio, e del fabbricato ivi edificato.
La stessa ha assunto di avere provveduto a recintare il terreno con pali di cemento e ferro e rete metallica, poi sostituita, nel corso del ventennio, con un muro in blocchetti e cemento, e ad apporre all'ingresso della proprietà un cancello chiuso a chiave. La stessa ha dedotto di avere utilizzato il terreno mettendo a dimora l'orto stagionale, curando le piante da frutto ivi presenti (limoni, aranci e ulivi), sfalciando l'erba e curando il giardino con fiori e piante ornamentali. Inoltre,
l'attrice ha assunto di avere provveduto all'edificazione del fabbricato, del quale ha curato la manutenzione ordinaria e straordinaria, installando gli infissi interni ed esterni, che la stessa ha tinteggiato internamente ed esternamente, installando e manutenendo gli impianti elettrico ed idraulico, arredando l'appartamento ed adibendolo ad abitazione propria e della sua famiglia.
I convenuti, seppure regolarmente citati in giudizio, non si sono costituiti e ne è stata dichiarata la contumacia.
La causa è stata istruita con prove documentali e prova per testi.
***
La domanda di parte attrice merita accoglimento per le ragioni di seguito indicate.
Il disposto normativo dell'art. 1158 c.c. prevede che “La proprietà dei beni immobili e gli altri diritti reali di godimento sui beni medesimi si acquistano in virtù del possesso continuato per venti anni” e, a norma dell'art. 1140 c.c., “il possesso è il potere sulla cosa che si manifesta in un'attività corrispondente all'esercizio della proprietà o di altro diritto reale”. Dal combinato disposto delle norme appena riportate, è evidente come l'acquisto a titolo originario - usucapione - della proprietà di un determinato bene immobile sia il frutto della disponibilità fisica dello stesso, con volontà inequivoca di voler estromettere chiunque altro dall'utilizzabilità del medesimo protratta per un determinato lasso di tempo previsto dalla legge e manifestata con il compimento puntuale di atti di possesso conformi alla qualità e alla destinazione della cosa e tali da rivelare, anche esternamente, una indiscussa e piena signoria sulla cosa stessa contrapposta all'inerzia del titolare del diritto (in tal senso, Cass. Civ., 11 maggio 1996 n. 4436; Cass. Civ., 4 febbraio 2015 n. 2043).
Secondo costante giurisprudenza di legittimità, colui che agisce in giudizio per essere dichiarato proprietario di un bene, affermando di averlo usucapito, deve fornire la prova di tutti gli elementi costitutivi della dedotta fattispecie acquisitiva consistenti in un elemento materiale (corpus), integrato dall'esercizio sul bene di poteri corrispondenti a quelli del proprietario, effettuato in modo pacifico, pubblico, continuo e non interrotto, nonché in un elemento soggettivo (animus rem sibi habendi), costituito dalla volontà del possessore di tenere la cosa in proprio esclusivo dominio, desumibile anche in via presuntiva ed implicita dall'esercizio dell'attività materiale corrispondente al diritto di proprietà (in tal senso, Cass. Civ., 21 febbraio 2013 n. 4332; Cass. Civ., sez. 2, 11 giugno 2010 n.
14092; Cass. Civ., sez. 2, 6 agosto 2004 n. 15145).
Nel caso di specie, la prova orale espletata ha confermato il possesso degli immobili oggetto di causa in capo all'attrice per un periodo di oltre vent'anni, almeno dalla fine degli anni Novanta.
Infatti, i testimoni escussi hanno riferito in maniera univoca sulla durata e sulle modalità di esercizio del possesso da parte dell'attrice sugli immobili oggetto di causa, che gli stessi hanno riconosciuto nelle fotografie mostrate loro in udienza
(dichiarazioni dei testi rese all'udienza del 13 febbraio Testimone_1
2025, e , rese all'udienza del 15 maggio 2025). Tes_2
I testi hanno riferito che, dalla fine degli anni Novanta (dal 1997, teste dal CP_5
2000, teste l'attrice ha utilizzato un fabbricato sito nel Comune di Talana Tes_2 in località Sant'Efisio come casa di abitazione, composto da uno scantinato, un piano terra e un primo piano (mansarda), con giardino e terreno limitrofo dell'estensione di circa 1.500 mq, precisando che la costruzione del fabbricato è iniziata nell'anno 1991 e non è ancora terminata. I testi hanno riferito che il fabbricato è composto da due parti fisicamente unite, di cui solo una è stata completata, invece, l'altra si trova ancora allo stato grezzo, specificando che, negli anni 1997/2000, l'attrice ha ristrutturato integralmente una parte del fabbricato, provvedendo alla sostituzione delle piastrelle e degli infissi, nonché dell'impianto elettrico ed idraulico (teste ). Inoltre, essi hanno riferito CP_5 che, negli anni, l'attrice ha curato la manutenzione ordinaria e straordinaria del fabbricato, provvedendo a posizionare le tegole e i pannelli solari su una parte del tetto, a sistemare gli infissi, a tinteggiare le pareti interne e la facciata di colore giallo (teste , nonché ad arredarlo, utilizzandolo come abitazione insieme Tes_2 alla sua famiglia, dagli anni 1997/2000.
Il teste ha saputo riferire che, occasionalmente, l'attrice fa eseguire Tes_2 la manutenzione degli impianti idrici, elettrici e fognari, per essergli stato dalla stessa riferito. Sul punto la teste ha saputo dire soltanto che l'abitazione è CP_5 dotata di illuminazione e che è servita dall'acqua del pozzo.
Inoltre, quest'ultima ha riferito di avere assistito all'edificazione dei muri esterni, all'inizio della costruzione del fabbricato, alla cui realizzazione aveva partecipato anche suo marito , deceduto da ventisei anni. La stessa ha riferito Persona_3 che era stato posizionato anche il portone d'ingresso in alluminio.
Entrambi i testi hanno riferito che, nel periodo considerato, l'attrice ha utilizzato la parte del fabbricato priva di finiture come cantina-magazzino per la conservazione dei prosciutti, precisando che, il tetto di tale porzione del fabbricato
è stato rivestito con materiale isolante e riflettente, per averlo appreso dall'attrice stessa (teste . Tes_2
Riguardo al terreno adiacente all'immobile, i testi hanno confermato che l'attrice lo ha utilizzato mettendovi a dimora delle piante da frutto (peschi, ulivi, ciliegi, albicocchi) e l'orto (patate, fagioli, pomodori e lattuga) e raccogliendone i frutti, nonché curandosi personalmente dei fiori e delle piante ornamentali dalla stessa collocate (teste e tenendo pulito il terreno anche come misura di Tes_2 prevenzione degli incendi.
Inoltre, essi hanno riferito che, quando sono iniziati i lavori di costruzione dell'immobile, l'attrice ha collocato una recinzione su tutto il perimetro del terreno, costituita da rete metallica e paletti in ferro e in cemento, precisando che attualmente sono presenti anche dei muri in cemento (teste ). Essi hanno CP_5 aggiunto che, inizialmente, per accedere al terreno si spostava una parte della rete e che, successivamente, l'attrice ha fatto posizionare un primo cancello in ferro, poi sostituito da uno elettrico, e ha ricavato un altro accesso per uso pedonale.
Infine, i testi hanno riferito, per quanto a loro conoscenza, che nessuno ha mai contestato l'utilizzo degli immobili oggetto di causa da parte dell'attrice e di avere visto solo lei utilizzarli nell'arco temporale considerato, comportandosi come unica proprietaria e di averla considerata come tale.
Questo Tribunale ritiene che non vi sia ragione alcuna per dubitare dell'attendibilità dei testi, i quali hanno riferito univocamente in merito al periodo ed alle modalità di esercizio del possesso da parte dell'attrice, in ragione dei rapporti di conoscenza con la stessa, in quanto compaesani e vicini di casa (la teste ha riferito di conoscere l'attrice sin da piccola e di Testimone_1 essere stata sua vicina di casa sino al suo matrimonio, avvenuto nell'anno 1991; il teste ha riferito di essere proprietario di una casa posta di fronte a Tes_2 quella dell'attrice, dove si reca spesso) e della loro personale conoscenza dei luoghi oggetto di causa (i testi hanno riferito che l'attrice ha vissuto per un periodo a Milano e che, dal 1997/2000, la stessa abita nell'immobile oggetto di causa, che gli stessi hanno dichiarato di conoscere anche internamente).
Inoltre, a sostegno della domanda l'attrice ha prodotto la documentazione attestante il pagamento dell'utenza elettrica relativa all'immobile oggetto di causa
(doc. 8, memoria ex art. 171 ter, n. 2, c.p.c.) nonchè la concessione edilizia per la realizzazione di un fabbricato in località Sant'Efisio in favore di tale Per_4
, coniuge deceduto della attrice.
[...]
Per quanto sopra, all'esito dell'istruttoria deve ritenersi che l'attrice abbia provato tutti gli elementi di cui al disposto normativo degli artt. 1158 c.c. e 1140 c.c. e possa essere dichiarato che ha acquistato la proprietà degli Parte_1 immobili oggetto della domanda per usucapione.
*
Trattandosi di un giudizio di accertamento, che non trova la sua ragione in fatti addebitabili al convenuto, e in cui la partecipazione del giudice è necessaria e inevitabile al fine della soddisfazione della tutela, i convenuti contumaci, che non hanno resistito in giudizio, non possono dirsi soccombenti e non sono tenuti alla rifusione delle spese di lite in favore dell'attrice.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) accertato l'avvenuto acquisto per intervenuta usucapione ventennale, dichiara (c.f. ) proprietaria degli immobili Parte_1 C.F._1 siti nel Comune di Talana e distinti al Catasto Fabbricati del Comune di Talana al foglio 32, particella 349 sub 1 (Categoria A/2), foglio 32, particella 349 sub 2
(Categoria F/3) ed al Catasto Terreni del Comune di Talana al foglio 32, particella
349 (ente urbano), foglio 32, particella 348 (seminativo) e foglio 32, particella 351
(pascolo cespugliato);
2) nulla sulle spese con riguardo ai convenuti contumaci.
Lanusei 15.10.2025
Il Giudice
Dott. Nicola Caschili