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Sentenza 1 dicembre 2025
Sentenza 1 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Latina, sentenza 01/12/2025, n. 2055 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Latina |
| Numero : | 2055 |
| Data del deposito : | 1 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2764/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice, dott. Gaetano Negro, pronunzia la seguente
S E N T E N Z A
ai sensi dell'art. 281sexies c.p.c. comma 3 nella causa iscritta al n. 2764/2024 r.g.a.c.
TRA
(P.Iva ), in persona del legale rappresentante pro Parte_1 P.IVA_1
tempore, ex lege domiciliata presso il domicilio digitale degli avvocati Amedeo Di Odoardo
e RI IO che la rappresentano e difendono in giudizio come da procura agli atti,
- Opponente-
E
P.Iva , in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 P.IVA_2
tempore, ex lege domiciliata presso il domicilio digitale dell'Avv. Fusco Francesco che la rappresenta e difende in giudizio come da procura agli atti,
- Opposta-
Oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo;
Conclusioni: cfr. le conclusioni precisate mediante il deposito delle note in sostituzione
d'udienza del 14.10.2025 ex art. 127 ter c.p.c
pagina 1 di 5
IN FATTO
Con atto di citazione in opposizione regolarmente notificato, la Parte_1
si è opposta al decreto ingiuntivo n. 557/2024 richiesto e concesso dal Tribunale di
[...]
Latina il 14.05.2024 per il pagamento della fattura indicata in monitorio, per la somma di €
48.800,00 oltre interessi, emessa dalla per la sua attività di Controparte_1
assistenza per la concessione di plafond per cessione futura di crediti relativi a cantieri da realizzare entro il 31.12.2023.
A sostegno della sua opposizione, parte opponente ha dedotto preliminarmente la violazione dell'art. 16 del contratto di servizio sottoscritto tra le parti che prevede l'attivazione progressiva e cumulativa (non alternativa) di strumenti conciliativi di risoluzione della lite in caso di insorgenza di eventuali conflitti tra le parti, tra cui l'attivazione del procedimento di mediazione e la successiva devoluzione della controversia ad un collegio arbitrale, nonché
la carenza di prova in ordine al credito azionato in via monitoria.
Ha concluso chiedendo la revoca del decreto ingiuntivo opposto.
Si è costituita in giudizio la contestando quanto ex adverso Controparte_1
dedotto e chiedendo il rigetto della domanda di controparte.
IN DIRITTO
Deve essere preliminarmente accolta l'eccezione di incompetenza del giudice ordinario in favore del collegio arbitrale formulata nell'atto di opposizione da parte dell'odierno opponente.
pagina 2 di 5 Emerge dagli atti di causa che “[….] nel caso in cui anche il tentativo di mediazione
dovesse fallire, tutte le controversie derivanti dal presente atto o in relazione allo stesso,
saranno devolute alla decisione di un collegio arbitrale nominato in base al Regolamento
Arbitrale dell'Organismo designato ” ( cfr. art. 16 del contratto allegato alla citazione in opposizione).
Il credito azionato in via monitoria è inerente ad una attività svolta in costanza di contratto di servizi stipulato tra le parti in causa;
pertanto, è ipotesi che rientra nel dettato di cui all'art. 16 del contratto medesimo.
In merito alla predetta eccezione, parte opposta ha
contro
-dedotto che la stessa,
costituendo eccezione in senso stretto e dunque non rilevabile d'ufficio, richiede un onere di formulazione che può ritenersi assolto solo attraverso una manifestazione di volontà in tal senso da parte dell'opponente che avrebbe dovuto esprimerla in prima udienza, e che, nel caso in esame, non è avvenuto non avendo controparte richiesto nell'atto introduttivo del presente giudizio, la declaratoria di incompetenza del giudice ordinario in favore del collegio arbitrale.
Tale controdeduzione non può essere accolta in quanto, come precisato dalla Corte
di Cassazione, “la proposizione dell'eccezione di incompetenza del giudice ordinario, in
ragione dell'esistenza di una clausola compromissoria, non richiede formule sacramentali, né
l'individuazione di specifici criteri di competenza, essendo sufficiente la deduzione della
sussistenza della convenzione d'arbitrato (cfr. Cass.15890/2012).
pagina 3 di 5 Alla luce delle considerazioni che precedono, l'eccezione di incompetenza formulata da parte opponente deve trovare accoglimento in quanto come motivo di opposizione ha preliminarmente indicato la mancata attivazione degli strumenti di risoluzione di potenziali conflitti, quali la mediazione e, in caso di suo fallimento, la devoluzione della controversia al collegio arbitrale per l'esistenza della convenzione di arbitrato rituale, ragion per cui appare fondata e meritevole di accoglimento l'eccezione sollevata.
Contestualmente deve essere revocato il decreto ingiuntivo opposto, siccome emesso da Giudice incompetente (per tutte, Cass., n. 21422/2016; Cass., n. 1372/2016).
Le spese processuali, liquidate in dispositivo ai sensi del d.m. n. 55/14 e successive modifiche, seguono la soccombenza e gli importi devono essere liquidati secondo i valori minimi, in considerazione della definizione assorbente in rito.
PQM
Il Tribunale di Latina, definitivamente pronunciando, così stabilisce:
• accoglie l'opposizione e per l'effetto revoca il decreto ingiuntivo n. 557/2024 emesso dal Tribunale di Latina il 14.05.2024;
• condanna parte opposta al pagamento delle spese di lite che quantifica in € 3.809,00
Latina, 01.12.2025
Il Giudice
Dott. Gaetano Negro
pagina 4 di 5 Sentenza emessa ai sensi dell'art.281 sexies c.p.c. alla scadenza dei termini previsti dal
comma 3 cpc decorrenti dal 15.10.2025
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice, dott. Gaetano Negro, pronunzia la seguente
S E N T E N Z A
ai sensi dell'art. 281sexies c.p.c. comma 3 nella causa iscritta al n. 2764/2024 r.g.a.c.
TRA
(P.Iva ), in persona del legale rappresentante pro Parte_1 P.IVA_1
tempore, ex lege domiciliata presso il domicilio digitale degli avvocati Amedeo Di Odoardo
e RI IO che la rappresentano e difendono in giudizio come da procura agli atti,
- Opponente-
E
P.Iva , in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 P.IVA_2
tempore, ex lege domiciliata presso il domicilio digitale dell'Avv. Fusco Francesco che la rappresenta e difende in giudizio come da procura agli atti,
- Opposta-
Oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo;
Conclusioni: cfr. le conclusioni precisate mediante il deposito delle note in sostituzione
d'udienza del 14.10.2025 ex art. 127 ter c.p.c
pagina 1 di 5
IN FATTO
Con atto di citazione in opposizione regolarmente notificato, la Parte_1
si è opposta al decreto ingiuntivo n. 557/2024 richiesto e concesso dal Tribunale di
[...]
Latina il 14.05.2024 per il pagamento della fattura indicata in monitorio, per la somma di €
48.800,00 oltre interessi, emessa dalla per la sua attività di Controparte_1
assistenza per la concessione di plafond per cessione futura di crediti relativi a cantieri da realizzare entro il 31.12.2023.
A sostegno della sua opposizione, parte opponente ha dedotto preliminarmente la violazione dell'art. 16 del contratto di servizio sottoscritto tra le parti che prevede l'attivazione progressiva e cumulativa (non alternativa) di strumenti conciliativi di risoluzione della lite in caso di insorgenza di eventuali conflitti tra le parti, tra cui l'attivazione del procedimento di mediazione e la successiva devoluzione della controversia ad un collegio arbitrale, nonché
la carenza di prova in ordine al credito azionato in via monitoria.
Ha concluso chiedendo la revoca del decreto ingiuntivo opposto.
Si è costituita in giudizio la contestando quanto ex adverso Controparte_1
dedotto e chiedendo il rigetto della domanda di controparte.
IN DIRITTO
Deve essere preliminarmente accolta l'eccezione di incompetenza del giudice ordinario in favore del collegio arbitrale formulata nell'atto di opposizione da parte dell'odierno opponente.
pagina 2 di 5 Emerge dagli atti di causa che “[….] nel caso in cui anche il tentativo di mediazione
dovesse fallire, tutte le controversie derivanti dal presente atto o in relazione allo stesso,
saranno devolute alla decisione di un collegio arbitrale nominato in base al Regolamento
Arbitrale dell'Organismo designato ” ( cfr. art. 16 del contratto allegato alla citazione in opposizione).
Il credito azionato in via monitoria è inerente ad una attività svolta in costanza di contratto di servizi stipulato tra le parti in causa;
pertanto, è ipotesi che rientra nel dettato di cui all'art. 16 del contratto medesimo.
In merito alla predetta eccezione, parte opposta ha
contro
-dedotto che la stessa,
costituendo eccezione in senso stretto e dunque non rilevabile d'ufficio, richiede un onere di formulazione che può ritenersi assolto solo attraverso una manifestazione di volontà in tal senso da parte dell'opponente che avrebbe dovuto esprimerla in prima udienza, e che, nel caso in esame, non è avvenuto non avendo controparte richiesto nell'atto introduttivo del presente giudizio, la declaratoria di incompetenza del giudice ordinario in favore del collegio arbitrale.
Tale controdeduzione non può essere accolta in quanto, come precisato dalla Corte
di Cassazione, “la proposizione dell'eccezione di incompetenza del giudice ordinario, in
ragione dell'esistenza di una clausola compromissoria, non richiede formule sacramentali, né
l'individuazione di specifici criteri di competenza, essendo sufficiente la deduzione della
sussistenza della convenzione d'arbitrato (cfr. Cass.15890/2012).
pagina 3 di 5 Alla luce delle considerazioni che precedono, l'eccezione di incompetenza formulata da parte opponente deve trovare accoglimento in quanto come motivo di opposizione ha preliminarmente indicato la mancata attivazione degli strumenti di risoluzione di potenziali conflitti, quali la mediazione e, in caso di suo fallimento, la devoluzione della controversia al collegio arbitrale per l'esistenza della convenzione di arbitrato rituale, ragion per cui appare fondata e meritevole di accoglimento l'eccezione sollevata.
Contestualmente deve essere revocato il decreto ingiuntivo opposto, siccome emesso da Giudice incompetente (per tutte, Cass., n. 21422/2016; Cass., n. 1372/2016).
Le spese processuali, liquidate in dispositivo ai sensi del d.m. n. 55/14 e successive modifiche, seguono la soccombenza e gli importi devono essere liquidati secondo i valori minimi, in considerazione della definizione assorbente in rito.
PQM
Il Tribunale di Latina, definitivamente pronunciando, così stabilisce:
• accoglie l'opposizione e per l'effetto revoca il decreto ingiuntivo n. 557/2024 emesso dal Tribunale di Latina il 14.05.2024;
• condanna parte opposta al pagamento delle spese di lite che quantifica in € 3.809,00
Latina, 01.12.2025
Il Giudice
Dott. Gaetano Negro
pagina 4 di 5 Sentenza emessa ai sensi dell'art.281 sexies c.p.c. alla scadenza dei termini previsti dal
comma 3 cpc decorrenti dal 15.10.2025
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