TRIB
Sentenza 23 luglio 2025
Sentenza 23 luglio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pordenone, sentenza 23/07/2025, n. 435 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pordenone |
| Numero : | 435 |
| Data del deposito : | 23 luglio 2025 |
Testo completo
N. 627/2023 Ruolo Generale
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PORDENONE
Il Tribunale di Pordenone, in persona del Giudice dr.ssa Maria Paola Costa, ha pronunciato la seguente sentenza nella causa civile di primo grado, promossa con atto di citazione notificato il 28 febbraio
2023
da
Parte
titolare dell'impresa individuale Parte_1 Parte_3
(C.F. , P.I. ), rappresentato e
[...] CodiceFiscale_1 P.IVA_1 difeso, per mandato in calce al predetto atto di citazione, dall'avv. Claudio Santarossa e presso il suo studio in Pordenone viale Cossetti n. 9 elettivamente domiciliato
- attore -
contro
, titolare della ditta individuale DV COSTRUZIONI di DELLA Controparte_1
IN PA (C.F. , P.I. ), rappresentato e CodiceFiscale_2 P.IVA_2 difeso, per mandato in calce alla comparsa di costituzione e risposta, dall'avv. Cesare
Malattia e dall'avv. Bruno Malattia e presso il loro studio in Pordenone via Cavallotti n. 1 elettivamente domiciliato
- convenuto -
Pagina 1 di 9 Oggetto: mediazione.
Causa iscritta a ruolo il 10 marzo 2023 e trattenuta in decisione all'esito dell'udienza cartolare di precisazione delle conclusioni del 7 marzo 2025.
CONCLUSIONI
Per l'attore: come da foglio depositato telematicamente il 5 marzo 2025:
“Il patrocinio dell'attore, RE DU , Controparte_2 prima di precisare le conclusioni insiste affinché la causa venga rimessa in istruttoria e vengano escussi i testi indicati nell'apposita memoria.
Successivamente, stante il deposito del deferimento di giuramento decisorio nei confronti del sig. , insiste affinché il Tribunale di Pordenone deferisca il Controparte_1 giuramento decisorio così come richiesto.
Nella denegata ipotesi in cui il Tribunale di Pordenone non provveda nei modi indicati in precedenza il patrocinio di RE DU , Controparte_2 in persona del legale rappresentante pro tempore, precisa le conclusioni come segue, chiedendo la concessione dei termini di Legge ex art. 190 c.p.c:
Nel merito in via principale:
- accertare e dichiarare che tra “ e l'impresa Controparte_3 individuale DV NI di LA NT PA è intercorso un contratto di intermediazione come indicato in premessa;
- accertare e dichiarare che “ ha svolto CP_2 Controparte_3 attività di pubblicità attraverso pubblicazioni cartacee e online, secondo le intese intercorse;
- accertare e dichiarare che secondo i parametri è dovuta ad “ CP_2 [...]
l'importo di € 5.304,00 a titolo di provvigione, nonché la somma di € Controparte_3
11.832,40 a titolo di rimborso spese sostenute;
- conseguentemente condannare DV NI di LA NT PA al pagamento della somma di € 11.832,40, già detratta la somma di € 5.304,00 versata in data
Pagina 2 di 9 12.01.2023, come sopra determinata o nella misura maggiore o minore determinata in corso di causa o ritenuta di giustizia;
- condannare, altresì, DV NI di LA NT PA al pagamento degli interessi dalla data della domanda al saldo;
In ogni caso:
- con vittoria di spese di lite oltre accessori di legge con distrazione a favore del costituito procuratore;
In via istruttoria:
Il patrocinio attoreo chiede di essere ammesso a provare per testi e per interpello del sig.
le seguenti circostanze: Controparte_1
1. “vero che” siamo clienti del sig. e della sua Agenzia immobiliare da oltre dieci CP_3 anni;
2. “vero che” nel 2012 il rag. ha gestito la realizzazione della lottizzazione e la CP_3 vendita di cinque Lotti di proprietà dei signori e nella Parte_4 Parte_5
Lottizzazione denominata “Dieffe” a Porcia in via Burida;
3. “vero che” nel 2019 i signori erano ancora proprietari dei lotti Parte_4 Parte_5 edificabili n. 6 (lotto “A”) e 7-8 (lotto “B”) siti presso la lottizzazione denominata “Dieffe” e catastalmente censiti al Foglio n. 15 – mappale 1219 di mq 675 (lotto A n. 6); Foglio 15 – mappale 1220 di mq 553; Foglio 15 – mappale 1225 di mq 790 (lotto B n. 7/8);
4. “vero che” volevamo vendere anche i lotti edificabili indicati al punto precedente;
5. “vero che” il rag. mi contattava per presentarmi il progetto della costruzione CP_3 delle cinque villette nella Lottizzazione Dieffe;
6. “vero che” i proprietari e , nonché il costruttore DV Parte_4 Parte_5
Parte NI di incaricavano verbalmente l “ di Controparte_1 Parte_3
, che accettava detto incarico, di ricercare acquirenti per la vendita delle CP_3 predette future unità immobiliari;
Pagina 3 di 9 7. “vero che”, nella circostanza di cui al capitolo precedente, ero presente quando verbalmente di DV affidava a l'incarico in esclusiva di vendita CP_1 CP_3 delle villette unifamiliari che si sarebbero costruite nella lottizzazione Dieffe;
8. “vero che” effettuavamo diverse riunioni in cui si decideva, ad esempio, la tipologia degli immobili: all'inizio era stata pensata la costruzione di tre grandi ville, che poi venivano ripensate in 5 villette più piccole, poiché più vendibili;
9. “vero che” l'intero progetto aveva un valore pari all'incirca ad € 1.695.000,00, poiché le singole abitazioni sarebbero state vendute ad un prezzo variabile tra i 315.000,00 e i
350.000,00 euro, come piantina illustrativa con quotazioni redatte da di DV;
CP_1
Parte 10. “vero che” “ faceva pubblicare settimanalmente sulla rivista specializzata Corriere
Casa il progetto relativo alle villette, come da documentazione che mi si rammostra (doc.
3, 4, 5, 6 e 7);
11. “vero che” il rag. mi faceva realizzare un video Virtual tour dei futuri immobili in CP_3 costruzione, come da documentazione che mi si rammostra (doc. 39);
12. “vero che” “Ama” per la realizzazione del Virtual Tour si rivolgeva alla mia società la K- lab srls e pagava l'importo di € 2.470,50, come da fatture e distinta di bonifico che mi si rammostra (doc. 6);
13. “vero che” “Ama” per la campagna pubblicitaria sui social Facebook ed Instagram, si rivolgeva alla i;
Pt_6 Persona_1
Parte 14. “vero come” per la pubblicità social fatturavo ad “ la somma si € 4.000,00, come da fattura n. 38 del 19.10.20 e distinta di bonifico che mi si rammostra (doc. 7);
15. “vero che” chiedevo al rag. di trattare con DV la vendita della villetta di CP_3 metratura più piccola al prezzo di € 295.000,00 anziché al prezzo di listino pari ad €
315.000,00;
Parte 16. “vero che” nei primi mesi del 2020 “ , DV di , e i venditori si Controparte_1 sentivano per fare il punto della situazione e capire da DV se era ancora interessata a procedere con il progetto, stante lo spirare della lettera di intenti;
Pagina 4 di 9 17. “vero che” DV riferiva che nonostante l'accordo fosse decaduto, dal momento che erano stati già investiti dei soldi nel progetto, e che il progetto era valido, aveva deciso di comprare comunque i e di procedere con l'operazione immobiliare, tanto che a CP_4 marzo/aprile 2021 DV invitava i progettisti a presentare nuovamente il progetto in
Comune a Porcia per ottenere un nuovo permesso a costruire;
Parte 18. “vero che” DV garantiva, almeno verbalmente, che avrebbe conferito ad “
Agenzia d'Affari di rag. il mandato in esclusiva per la vendita degli CP_3 CP_3 immobili da costruire;
19. “vero che” in data 20.10.2021 assistevo ad una telefonata in vivavoce tra il sig.
[...]
e il rag. nella predetta telefonata il sig. , riferiva che Controparte_1 CP_3 Controparte_1 non avrebbe firmato l'incarico in esclusiva alle vendite, ma che avrebbe riconosciuto ad Parte
“ la provvigione del terreno, nonché il rimborso di tutte le spese pubblicitarie fino ad allora sostenute per il progetto, e che sarebbe stato disposto a firmare un incarico non in esclusiva alle vendite per le case in costruzione, riconoscendo al sig. eventuali CP_3 provvigioni solo per gli immobili acquistati da clienti segnalati dall'Agente immobiliare;
20. “vero che” il giorno 29.12.2021, data del rogito notarile, la signora e il signor Tes_1
per DV impedivano, con toni offensivi, al rag. di presenziare all'atto di CP_1 CP_3 compravendita dei Lotti;
Parte 21. “vero che” “ ha ideato il progetto e ha fatto da collante tra tutti i soggetti della squadra di lavoro, oltre ad averli contattati personalmente il rag. CP_3
Parte 22. “vero che” per la pubblicità su Corriere Casa “ spendeva la somma di € 5.361,90 suddivisa tra uscite a mezza pagina, uscite a pagina intera e manchette prima pagina, come da fatture e ricevute di bonifico che mi si rammostrano;
Si indicano come testi:
- via Udine n. 53a Pordenone;
Testimone_2
- , via Udine n. 53 a Pordenone;
Testimone_3
- , via Udine n. 53 a Pordenone;
CP_5
Pagina 5 di 9 - via Bellasio n. 105/B a Cordenons;
Controparte_6
- c/o studio notarile e;
Tes_4 Per_2 Per_3
- , via XX Settembre 67, Roveredo in Piano;
Persona_1
- via S. Giuliano a Pordenone;
CP_7
- , c/o studio in via Rotate n. 16 a Pordenone;
CP_8
- , c/o studio in via Rotate n. 16 a Pordenone;
CP_9
- , commerciale ex Corriere Casa di Treviso;
Controparte_10
- , c/o K-Lab srl via Roveredo n. 20/b Pordenone;
Controparte_11
- , di Pordenone;
CP_12
- Salvo altri”.
Per il convenuto: come da foglio depositato telematicamente il 5 marzo 2025:
“NEL MERITO.
Respingersi le domande ex adverso proposte in quanto inammissibili e/o infondate.
Spese rifuse.
IN VIA ISTRUTTORIA.
Come da seconda e terza memoria ex art. 183 c.p.c.. Dichiararsi irrilevante e/o inammissibile la formula del giuramento decisorio che parte attrice ha chiesto di deferire”.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1.1 Con atto di citazione ritualmente notificato, l'attore titolare CP_3
Parte dell'impresa individuale “ , ha evocato avanti al Parte_3 CP_3
Tribunale di Pordenone il convenuto , titolare della ditta individuale Controparte_1
DV NI di LA NT PA, al fine di sentir accogliere le seguenti, testuali, domande:
Pagina 6 di 9 “Nel merito in via principale:
Parte
- accertare e dichiarare che tra “ e l'impresa Controparte_3 individuale DV NI di è intercorso un contratto di CP_1 Controparte_1 intermediazione come indicato in premessa;
- accertare e dichiarare che “ ha svolto CP_2 Controparte_3 attività di pubblicità attraverso pubblicazioni cartacee e online, secondo le intese intercorse;
- accertare e dichiarare che secondo i parametri è dovuta ad “ CP_2 [...]
l'importo di € 5.304,00 a titolo di provvigione, nonché la somma di € Controparte_3
11.832,40 a titolo di rimborso spese sostenute;
- conseguentemente condannare DV NI di LA NT PA al pagamento della somma di € 11.832,40, già detratta la somma di € 5.304,00 versata in data
12.01.2023, come sopra determinata o nella misura maggiore o minore determinata in corso di causa o ritenuta di giustizia;
- condannare, altresì, DV NI di LA NT PA al pagamento degli interessi dalla data della domanda al saldo;
In ogni caso:
- con vittoria di spese di lite oltre accessori di legge con distrazione a favore del costituito procuratore”.
1.2 Si è costituito il convenuto, contestando la avversaria pretesa e formulando le seguenti, testuali, conclusioni:
“NEL MERITO.
Respingersi le domande ex adverso proposte in quanto inammissibili e/o infondate.
Spese rifuse”.
1.3 Autorizzato il deposito delle memorie di cui all'art. 183 comma 6° c.p.c., all'esito dell'udienza cartolare del 7 marzo 2025 la causa, acquisita la documentazione prodotta, è
Pagina 7 di 9 stata trattenuta in decisione sulle conclusioni in epigrafe riportate, con concessione alle parti dei termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
2.1 Esposti, nei termini succinti che precedono, i fatti rilevanti per cui è contesa, la domanda va accolta.
Come emerge dagli atti di causa, l'oggetto dell'odierno contendere si incentra nella richiesta, ex art. 1756 c.c., del signor di rimborso delle spese pubblicitarie CP_3 sostenute, fra il 2019 ed il 2021, per l'attività di promozione della vendita delle villette, che il signor doveva costruire su un terreno, acquistato con l'intermediazione Controparte_1 dello stesso signor CP_3
E che il convenuto, sin dal 2019, avesse incaricato l'attore di procurargli compratori delle erigende case emerge per tabulas dalla lettera d'intenti del 27 febbraio 2019, ove, testualmente, si legge che “L'Agente” (ossia il signor si impegnava “a ricercare, a CP_3 propria cura e spese, dei potenziali acquirenti per i futuri immobili”; un tanto, com'è del tutto intuitivamente ragionevole supporre (attesa la qualifica professionale del signor
, non già accollandosene definitivamente i costi, ma nell'evidente ottica di poter CP_3 beneficiare, all'esito dell'affare (che poi non giunse, tuttavia e pacificamente, a conclusione), del corrispondente compenso provvigionale assicurato dalla vendita delle villette nel diritto interesse del signor (vieppiù atteso che, a tenore di tale Controparte_1 lettera d'intenti, i proprietari del terreno si dovevano fare carico delle sole spese pubblicitarie “da mettere in loco”).
Né il convenuto, ad ogni buon conto, ha proficuamente negato che, anche dopo che la predetta lettera d'intenti, con il 31 dicembre 2019, aveva perso la sua efficacia, l'attore, sempre nel diritto interesse del costruttore, promosse ulteriormente l'affare, di fatto svolgendo l'attività promozionale di che trattasi (pubblicazione sulla rivista Corriere Casa, realizzazione del video pubblicitario e campagna social) che il signor ha CP_3 documentato di aver continuato ad eseguire sino al 2021.
Irrilevante il fatto che, dopo la metà di ottobre 2020, nelle inserzioni pubblicitarie non più compare il logo della ditta del convenuto, chiaro essendo che l'attore non ha fatto pubblicità alla propria attività d'agenzia, ma ha continuato a promuovere le case
Pagina 8 di 9 costruende.
Da ultimo, va osservato che il signor ha pure documentato di aver CP_3 corrisposto quanto gli è stato fatturato per la svolta attività promozionale, ossia le poste di cui oggi chiede il rimborso.
Per le dirimenti ragioni che precedono, in cui resta assorbita ogni altra questione, la domanda va, come detto, accolta.
Il convenuto va, pertanto, condannato a corrispondere all'attore, ai titoli sopra indicati, € 11.832,40 complessivi, oltre interessi legali dalla messa in mora (14 dicembre
2022) al saldo effettivo.
2.2 Le spese, liquidate come in dispositivo in applicazione dei criteri medi suggeriti dai vigenti parametri forensi, seguono la soccombenza e vanno distratte in favore del difensore dell'attore, dichiaratosi antistatario.
P. Q. M.
Il Tribunale di Pordenone, definitivamente pronunciando nella causa civile di cui in epigrafe, così provvede:
1) in accoglimento della domanda, condanna il convenuto a corrispondere all'attore €
11.832,40 complessivi, oltre interessi come specificati in motivazione;
2) condanna il convenuto alla rifusione delle spese processuali sostenute dall'attore, che liquida in € 5.077,00 per compenso ed € 264,00 per anticipazioni, oltre rimborso forfettario
15%, CNA ed IVA come per legge, con distrazione in favore dell'avv. Claudio Santarossa, dichiaratori antistatario.
Così deciso in Pordenone il 23 luglio 2025.
Il Giudice
dr.ssa Maria Paola Costa
Pagina 9 di 9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PORDENONE
Il Tribunale di Pordenone, in persona del Giudice dr.ssa Maria Paola Costa, ha pronunciato la seguente sentenza nella causa civile di primo grado, promossa con atto di citazione notificato il 28 febbraio
2023
da
Parte
titolare dell'impresa individuale Parte_1 Parte_3
(C.F. , P.I. ), rappresentato e
[...] CodiceFiscale_1 P.IVA_1 difeso, per mandato in calce al predetto atto di citazione, dall'avv. Claudio Santarossa e presso il suo studio in Pordenone viale Cossetti n. 9 elettivamente domiciliato
- attore -
contro
, titolare della ditta individuale DV COSTRUZIONI di DELLA Controparte_1
IN PA (C.F. , P.I. ), rappresentato e CodiceFiscale_2 P.IVA_2 difeso, per mandato in calce alla comparsa di costituzione e risposta, dall'avv. Cesare
Malattia e dall'avv. Bruno Malattia e presso il loro studio in Pordenone via Cavallotti n. 1 elettivamente domiciliato
- convenuto -
Pagina 1 di 9 Oggetto: mediazione.
Causa iscritta a ruolo il 10 marzo 2023 e trattenuta in decisione all'esito dell'udienza cartolare di precisazione delle conclusioni del 7 marzo 2025.
CONCLUSIONI
Per l'attore: come da foglio depositato telematicamente il 5 marzo 2025:
“Il patrocinio dell'attore, RE DU , Controparte_2 prima di precisare le conclusioni insiste affinché la causa venga rimessa in istruttoria e vengano escussi i testi indicati nell'apposita memoria.
Successivamente, stante il deposito del deferimento di giuramento decisorio nei confronti del sig. , insiste affinché il Tribunale di Pordenone deferisca il Controparte_1 giuramento decisorio così come richiesto.
Nella denegata ipotesi in cui il Tribunale di Pordenone non provveda nei modi indicati in precedenza il patrocinio di RE DU , Controparte_2 in persona del legale rappresentante pro tempore, precisa le conclusioni come segue, chiedendo la concessione dei termini di Legge ex art. 190 c.p.c:
Nel merito in via principale:
- accertare e dichiarare che tra “ e l'impresa Controparte_3 individuale DV NI di LA NT PA è intercorso un contratto di intermediazione come indicato in premessa;
- accertare e dichiarare che “ ha svolto CP_2 Controparte_3 attività di pubblicità attraverso pubblicazioni cartacee e online, secondo le intese intercorse;
- accertare e dichiarare che secondo i parametri è dovuta ad “ CP_2 [...]
l'importo di € 5.304,00 a titolo di provvigione, nonché la somma di € Controparte_3
11.832,40 a titolo di rimborso spese sostenute;
- conseguentemente condannare DV NI di LA NT PA al pagamento della somma di € 11.832,40, già detratta la somma di € 5.304,00 versata in data
Pagina 2 di 9 12.01.2023, come sopra determinata o nella misura maggiore o minore determinata in corso di causa o ritenuta di giustizia;
- condannare, altresì, DV NI di LA NT PA al pagamento degli interessi dalla data della domanda al saldo;
In ogni caso:
- con vittoria di spese di lite oltre accessori di legge con distrazione a favore del costituito procuratore;
In via istruttoria:
Il patrocinio attoreo chiede di essere ammesso a provare per testi e per interpello del sig.
le seguenti circostanze: Controparte_1
1. “vero che” siamo clienti del sig. e della sua Agenzia immobiliare da oltre dieci CP_3 anni;
2. “vero che” nel 2012 il rag. ha gestito la realizzazione della lottizzazione e la CP_3 vendita di cinque Lotti di proprietà dei signori e nella Parte_4 Parte_5
Lottizzazione denominata “Dieffe” a Porcia in via Burida;
3. “vero che” nel 2019 i signori erano ancora proprietari dei lotti Parte_4 Parte_5 edificabili n. 6 (lotto “A”) e 7-8 (lotto “B”) siti presso la lottizzazione denominata “Dieffe” e catastalmente censiti al Foglio n. 15 – mappale 1219 di mq 675 (lotto A n. 6); Foglio 15 – mappale 1220 di mq 553; Foglio 15 – mappale 1225 di mq 790 (lotto B n. 7/8);
4. “vero che” volevamo vendere anche i lotti edificabili indicati al punto precedente;
5. “vero che” il rag. mi contattava per presentarmi il progetto della costruzione CP_3 delle cinque villette nella Lottizzazione Dieffe;
6. “vero che” i proprietari e , nonché il costruttore DV Parte_4 Parte_5
Parte NI di incaricavano verbalmente l “ di Controparte_1 Parte_3
, che accettava detto incarico, di ricercare acquirenti per la vendita delle CP_3 predette future unità immobiliari;
Pagina 3 di 9 7. “vero che”, nella circostanza di cui al capitolo precedente, ero presente quando verbalmente di DV affidava a l'incarico in esclusiva di vendita CP_1 CP_3 delle villette unifamiliari che si sarebbero costruite nella lottizzazione Dieffe;
8. “vero che” effettuavamo diverse riunioni in cui si decideva, ad esempio, la tipologia degli immobili: all'inizio era stata pensata la costruzione di tre grandi ville, che poi venivano ripensate in 5 villette più piccole, poiché più vendibili;
9. “vero che” l'intero progetto aveva un valore pari all'incirca ad € 1.695.000,00, poiché le singole abitazioni sarebbero state vendute ad un prezzo variabile tra i 315.000,00 e i
350.000,00 euro, come piantina illustrativa con quotazioni redatte da di DV;
CP_1
Parte 10. “vero che” “ faceva pubblicare settimanalmente sulla rivista specializzata Corriere
Casa il progetto relativo alle villette, come da documentazione che mi si rammostra (doc.
3, 4, 5, 6 e 7);
11. “vero che” il rag. mi faceva realizzare un video Virtual tour dei futuri immobili in CP_3 costruzione, come da documentazione che mi si rammostra (doc. 39);
12. “vero che” “Ama” per la realizzazione del Virtual Tour si rivolgeva alla mia società la K- lab srls e pagava l'importo di € 2.470,50, come da fatture e distinta di bonifico che mi si rammostra (doc. 6);
13. “vero che” “Ama” per la campagna pubblicitaria sui social Facebook ed Instagram, si rivolgeva alla i;
Pt_6 Persona_1
Parte 14. “vero come” per la pubblicità social fatturavo ad “ la somma si € 4.000,00, come da fattura n. 38 del 19.10.20 e distinta di bonifico che mi si rammostra (doc. 7);
15. “vero che” chiedevo al rag. di trattare con DV la vendita della villetta di CP_3 metratura più piccola al prezzo di € 295.000,00 anziché al prezzo di listino pari ad €
315.000,00;
Parte 16. “vero che” nei primi mesi del 2020 “ , DV di , e i venditori si Controparte_1 sentivano per fare il punto della situazione e capire da DV se era ancora interessata a procedere con il progetto, stante lo spirare della lettera di intenti;
Pagina 4 di 9 17. “vero che” DV riferiva che nonostante l'accordo fosse decaduto, dal momento che erano stati già investiti dei soldi nel progetto, e che il progetto era valido, aveva deciso di comprare comunque i e di procedere con l'operazione immobiliare, tanto che a CP_4 marzo/aprile 2021 DV invitava i progettisti a presentare nuovamente il progetto in
Comune a Porcia per ottenere un nuovo permesso a costruire;
Parte 18. “vero che” DV garantiva, almeno verbalmente, che avrebbe conferito ad “
Agenzia d'Affari di rag. il mandato in esclusiva per la vendita degli CP_3 CP_3 immobili da costruire;
19. “vero che” in data 20.10.2021 assistevo ad una telefonata in vivavoce tra il sig.
[...]
e il rag. nella predetta telefonata il sig. , riferiva che Controparte_1 CP_3 Controparte_1 non avrebbe firmato l'incarico in esclusiva alle vendite, ma che avrebbe riconosciuto ad Parte
“ la provvigione del terreno, nonché il rimborso di tutte le spese pubblicitarie fino ad allora sostenute per il progetto, e che sarebbe stato disposto a firmare un incarico non in esclusiva alle vendite per le case in costruzione, riconoscendo al sig. eventuali CP_3 provvigioni solo per gli immobili acquistati da clienti segnalati dall'Agente immobiliare;
20. “vero che” il giorno 29.12.2021, data del rogito notarile, la signora e il signor Tes_1
per DV impedivano, con toni offensivi, al rag. di presenziare all'atto di CP_1 CP_3 compravendita dei Lotti;
Parte 21. “vero che” “ ha ideato il progetto e ha fatto da collante tra tutti i soggetti della squadra di lavoro, oltre ad averli contattati personalmente il rag. CP_3
Parte 22. “vero che” per la pubblicità su Corriere Casa “ spendeva la somma di € 5.361,90 suddivisa tra uscite a mezza pagina, uscite a pagina intera e manchette prima pagina, come da fatture e ricevute di bonifico che mi si rammostrano;
Si indicano come testi:
- via Udine n. 53a Pordenone;
Testimone_2
- , via Udine n. 53 a Pordenone;
Testimone_3
- , via Udine n. 53 a Pordenone;
CP_5
Pagina 5 di 9 - via Bellasio n. 105/B a Cordenons;
Controparte_6
- c/o studio notarile e;
Tes_4 Per_2 Per_3
- , via XX Settembre 67, Roveredo in Piano;
Persona_1
- via S. Giuliano a Pordenone;
CP_7
- , c/o studio in via Rotate n. 16 a Pordenone;
CP_8
- , c/o studio in via Rotate n. 16 a Pordenone;
CP_9
- , commerciale ex Corriere Casa di Treviso;
Controparte_10
- , c/o K-Lab srl via Roveredo n. 20/b Pordenone;
Controparte_11
- , di Pordenone;
CP_12
- Salvo altri”.
Per il convenuto: come da foglio depositato telematicamente il 5 marzo 2025:
“NEL MERITO.
Respingersi le domande ex adverso proposte in quanto inammissibili e/o infondate.
Spese rifuse.
IN VIA ISTRUTTORIA.
Come da seconda e terza memoria ex art. 183 c.p.c.. Dichiararsi irrilevante e/o inammissibile la formula del giuramento decisorio che parte attrice ha chiesto di deferire”.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1.1 Con atto di citazione ritualmente notificato, l'attore titolare CP_3
Parte dell'impresa individuale “ , ha evocato avanti al Parte_3 CP_3
Tribunale di Pordenone il convenuto , titolare della ditta individuale Controparte_1
DV NI di LA NT PA, al fine di sentir accogliere le seguenti, testuali, domande:
Pagina 6 di 9 “Nel merito in via principale:
Parte
- accertare e dichiarare che tra “ e l'impresa Controparte_3 individuale DV NI di è intercorso un contratto di CP_1 Controparte_1 intermediazione come indicato in premessa;
- accertare e dichiarare che “ ha svolto CP_2 Controparte_3 attività di pubblicità attraverso pubblicazioni cartacee e online, secondo le intese intercorse;
- accertare e dichiarare che secondo i parametri è dovuta ad “ CP_2 [...]
l'importo di € 5.304,00 a titolo di provvigione, nonché la somma di € Controparte_3
11.832,40 a titolo di rimborso spese sostenute;
- conseguentemente condannare DV NI di LA NT PA al pagamento della somma di € 11.832,40, già detratta la somma di € 5.304,00 versata in data
12.01.2023, come sopra determinata o nella misura maggiore o minore determinata in corso di causa o ritenuta di giustizia;
- condannare, altresì, DV NI di LA NT PA al pagamento degli interessi dalla data della domanda al saldo;
In ogni caso:
- con vittoria di spese di lite oltre accessori di legge con distrazione a favore del costituito procuratore”.
1.2 Si è costituito il convenuto, contestando la avversaria pretesa e formulando le seguenti, testuali, conclusioni:
“NEL MERITO.
Respingersi le domande ex adverso proposte in quanto inammissibili e/o infondate.
Spese rifuse”.
1.3 Autorizzato il deposito delle memorie di cui all'art. 183 comma 6° c.p.c., all'esito dell'udienza cartolare del 7 marzo 2025 la causa, acquisita la documentazione prodotta, è
Pagina 7 di 9 stata trattenuta in decisione sulle conclusioni in epigrafe riportate, con concessione alle parti dei termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
2.1 Esposti, nei termini succinti che precedono, i fatti rilevanti per cui è contesa, la domanda va accolta.
Come emerge dagli atti di causa, l'oggetto dell'odierno contendere si incentra nella richiesta, ex art. 1756 c.c., del signor di rimborso delle spese pubblicitarie CP_3 sostenute, fra il 2019 ed il 2021, per l'attività di promozione della vendita delle villette, che il signor doveva costruire su un terreno, acquistato con l'intermediazione Controparte_1 dello stesso signor CP_3
E che il convenuto, sin dal 2019, avesse incaricato l'attore di procurargli compratori delle erigende case emerge per tabulas dalla lettera d'intenti del 27 febbraio 2019, ove, testualmente, si legge che “L'Agente” (ossia il signor si impegnava “a ricercare, a CP_3 propria cura e spese, dei potenziali acquirenti per i futuri immobili”; un tanto, com'è del tutto intuitivamente ragionevole supporre (attesa la qualifica professionale del signor
, non già accollandosene definitivamente i costi, ma nell'evidente ottica di poter CP_3 beneficiare, all'esito dell'affare (che poi non giunse, tuttavia e pacificamente, a conclusione), del corrispondente compenso provvigionale assicurato dalla vendita delle villette nel diritto interesse del signor (vieppiù atteso che, a tenore di tale Controparte_1 lettera d'intenti, i proprietari del terreno si dovevano fare carico delle sole spese pubblicitarie “da mettere in loco”).
Né il convenuto, ad ogni buon conto, ha proficuamente negato che, anche dopo che la predetta lettera d'intenti, con il 31 dicembre 2019, aveva perso la sua efficacia, l'attore, sempre nel diritto interesse del costruttore, promosse ulteriormente l'affare, di fatto svolgendo l'attività promozionale di che trattasi (pubblicazione sulla rivista Corriere Casa, realizzazione del video pubblicitario e campagna social) che il signor ha CP_3 documentato di aver continuato ad eseguire sino al 2021.
Irrilevante il fatto che, dopo la metà di ottobre 2020, nelle inserzioni pubblicitarie non più compare il logo della ditta del convenuto, chiaro essendo che l'attore non ha fatto pubblicità alla propria attività d'agenzia, ma ha continuato a promuovere le case
Pagina 8 di 9 costruende.
Da ultimo, va osservato che il signor ha pure documentato di aver CP_3 corrisposto quanto gli è stato fatturato per la svolta attività promozionale, ossia le poste di cui oggi chiede il rimborso.
Per le dirimenti ragioni che precedono, in cui resta assorbita ogni altra questione, la domanda va, come detto, accolta.
Il convenuto va, pertanto, condannato a corrispondere all'attore, ai titoli sopra indicati, € 11.832,40 complessivi, oltre interessi legali dalla messa in mora (14 dicembre
2022) al saldo effettivo.
2.2 Le spese, liquidate come in dispositivo in applicazione dei criteri medi suggeriti dai vigenti parametri forensi, seguono la soccombenza e vanno distratte in favore del difensore dell'attore, dichiaratosi antistatario.
P. Q. M.
Il Tribunale di Pordenone, definitivamente pronunciando nella causa civile di cui in epigrafe, così provvede:
1) in accoglimento della domanda, condanna il convenuto a corrispondere all'attore €
11.832,40 complessivi, oltre interessi come specificati in motivazione;
2) condanna il convenuto alla rifusione delle spese processuali sostenute dall'attore, che liquida in € 5.077,00 per compenso ed € 264,00 per anticipazioni, oltre rimborso forfettario
15%, CNA ed IVA come per legge, con distrazione in favore dell'avv. Claudio Santarossa, dichiaratori antistatario.
Così deciso in Pordenone il 23 luglio 2025.
Il Giudice
dr.ssa Maria Paola Costa
Pagina 9 di 9