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Sentenza 12 dicembre 2025
Sentenza 12 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 12/12/2025, n. 9620 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 9620 |
| Data del deposito : | 12 dicembre 2025 |
Testo completo
N. 16522/2025 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: Dott.ssa Anna Cattaneo Presidente Dott.ssa Chiara Delmonte Giudice est. Dott.ssa Valentina Di Peppe Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso iscritto a ruolo in data 29.04.2025, promossa:
da 1) Parte_1
Nato in Montepaone (CZ) il 16.02.1954 Cittadino italiano C.F.: C.F._1 residente in [...] con l'Avv. SAVINO GIANLUCA presso il cui studio, sito in Lainate (MI), via marche n. 87, è elettivamente domiciliato
nei confronti di 2) Parte_2
Nata in Rho (MI) il 30.07.1957 Cittadina italiana C.F.: C.F._2 residente in [...] con l'Avv. BENVENUTI ROBERTA presso il cui studio, sito in Milano, Via Francesco Albani n. 27, è elettivamente domiciliato
Divorziati con sentenza n. 13844/2015 emessa dal Tribunale di Milano il 04.11.2015 e pubblicata il 09.12.2015
OGGETTO: MODIFICA DELLE CONDIZIONI DI DIVORZIO
pagina 1 di 6
FATTO Con ricorso depositato in data 29.04.2025 ha chiesto a questo Parte_1
Tribunale la modifica delle condizioni di divorzio di cui alla sentenza n. 13844/2015 emessa dal Tribunale di Milano il 04.11.2015 e pubblicata il 09.12.2015, chiedendo in particolare di revocare l'assegno divorzile in favore della moglie, con restituzione anche parziale delle somme dalla stessa indebitamente percepite a tale titolo. Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 29.07.2025 si è Parte_2 costituita in giudizio e, contestando tutto quanto asserito da parte attrice, ha chiesto il rigetto della domanda avversaria con conferma delle condizioni di divorzio. All'udienza del 19.09.2025, celebratasi dinnanzi al GOT delegato, parte convenuta ha rinunciato in via conciliativa alla corresponsione dell'assegno divorzile e parte attrice, accettata la rinuncia limitatamente alla domanda di revoca dell'assegno divorzile, ha insistito nelle ulteriori domande (restituzione e contribuzione alle spese legali). All'udienza del 27.11.2025 le parti, assistite dai loro procuratori, hanno dato atto di aver raggiunto un accordo, firmato in pari data e scambiato tra le parti, unitamente ad assegno circolare di euro 500 intestato al sig. come da punto 5 dell'accordo conciliativo, esibito al Tribunale, Parte_1 riservando di depositare telematicamente l'accordo raggiunto e sottoscritto dalle parti di cui è stata data lettura e chiedendo congiuntamente procedersi ai sensi dell'art. 473-bis.51 c.p.c. e rinunciando al deposito di ulteriori difese ex art. 473-bis.17 c.p.c., al deposito della documentazione di cui all'art. 473- bis.12 terzo comma c.p.c. e all'impugnazione della sentenza. Le parti hanno quindi depositato agli atti il seguente accordo dalle stesse personalmente sottoscritto:
pagina 2 di 6 pagina 3 di 6 pagina 4 di 6 Quindi il Giudice, dato atto di quanto sopra, ha disposto il deposito telematico dell'accordo raggiunto e pagina 5 di 6 sottoscritto e ha disposto procedersi ex art. 473-bis.51 c.p.c., riservando di riferirne al Collegio. La causa è stata discussa e decisa nella camera di consiglio del 3 dicembre 2025.
Data comunicazione al P.M. degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
DIRITTO Il Collegio ritiene che l'accordo raggiunto dalle parti possa essere recepito dal Tribunale, non presentando profili di contrarietà all'ordine pubblico ed essendo rispondente all'interesse delle parti e adeguato alle circostanze sopravvenute, come concordemente valutate. Ritiene altresì il Collegio che le spese legali debbano essere interamente compensate, atteso l'accordo raggiunto dalle parti in tal senso.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, a parziale modifica delle condizioni di divorzio di cui alla sentenza n. 13844/2015 emessa dal Tribunale di Milano il 04.11.2015 e pubblicata il 09.12.2015, così provvede:
1) Omologa le condizioni come riportate in parte motiva da intendersi qui trascritte;
2) Conferma nel resto per quanto di ragione;
3) Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza;
4) Compensa tra le parti le spese di procedura.
Così deciso in Milano, il 3 dicembre 2025
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente Dott.ssa Chiara Delmonte Dott.ssa Anna Cattaneo
Visto, per acquiescenza alla sentenza Milano, _____________
IL PM IL PG
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: Dott.ssa Anna Cattaneo Presidente Dott.ssa Chiara Delmonte Giudice est. Dott.ssa Valentina Di Peppe Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso iscritto a ruolo in data 29.04.2025, promossa:
da 1) Parte_1
Nato in Montepaone (CZ) il 16.02.1954 Cittadino italiano C.F.: C.F._1 residente in [...] con l'Avv. SAVINO GIANLUCA presso il cui studio, sito in Lainate (MI), via marche n. 87, è elettivamente domiciliato
nei confronti di 2) Parte_2
Nata in Rho (MI) il 30.07.1957 Cittadina italiana C.F.: C.F._2 residente in [...] con l'Avv. BENVENUTI ROBERTA presso il cui studio, sito in Milano, Via Francesco Albani n. 27, è elettivamente domiciliato
Divorziati con sentenza n. 13844/2015 emessa dal Tribunale di Milano il 04.11.2015 e pubblicata il 09.12.2015
OGGETTO: MODIFICA DELLE CONDIZIONI DI DIVORZIO
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FATTO Con ricorso depositato in data 29.04.2025 ha chiesto a questo Parte_1
Tribunale la modifica delle condizioni di divorzio di cui alla sentenza n. 13844/2015 emessa dal Tribunale di Milano il 04.11.2015 e pubblicata il 09.12.2015, chiedendo in particolare di revocare l'assegno divorzile in favore della moglie, con restituzione anche parziale delle somme dalla stessa indebitamente percepite a tale titolo. Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 29.07.2025 si è Parte_2 costituita in giudizio e, contestando tutto quanto asserito da parte attrice, ha chiesto il rigetto della domanda avversaria con conferma delle condizioni di divorzio. All'udienza del 19.09.2025, celebratasi dinnanzi al GOT delegato, parte convenuta ha rinunciato in via conciliativa alla corresponsione dell'assegno divorzile e parte attrice, accettata la rinuncia limitatamente alla domanda di revoca dell'assegno divorzile, ha insistito nelle ulteriori domande (restituzione e contribuzione alle spese legali). All'udienza del 27.11.2025 le parti, assistite dai loro procuratori, hanno dato atto di aver raggiunto un accordo, firmato in pari data e scambiato tra le parti, unitamente ad assegno circolare di euro 500 intestato al sig. come da punto 5 dell'accordo conciliativo, esibito al Tribunale, Parte_1 riservando di depositare telematicamente l'accordo raggiunto e sottoscritto dalle parti di cui è stata data lettura e chiedendo congiuntamente procedersi ai sensi dell'art. 473-bis.51 c.p.c. e rinunciando al deposito di ulteriori difese ex art. 473-bis.17 c.p.c., al deposito della documentazione di cui all'art. 473- bis.12 terzo comma c.p.c. e all'impugnazione della sentenza. Le parti hanno quindi depositato agli atti il seguente accordo dalle stesse personalmente sottoscritto:
pagina 2 di 6 pagina 3 di 6 pagina 4 di 6 Quindi il Giudice, dato atto di quanto sopra, ha disposto il deposito telematico dell'accordo raggiunto e pagina 5 di 6 sottoscritto e ha disposto procedersi ex art. 473-bis.51 c.p.c., riservando di riferirne al Collegio. La causa è stata discussa e decisa nella camera di consiglio del 3 dicembre 2025.
Data comunicazione al P.M. degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
DIRITTO Il Collegio ritiene che l'accordo raggiunto dalle parti possa essere recepito dal Tribunale, non presentando profili di contrarietà all'ordine pubblico ed essendo rispondente all'interesse delle parti e adeguato alle circostanze sopravvenute, come concordemente valutate. Ritiene altresì il Collegio che le spese legali debbano essere interamente compensate, atteso l'accordo raggiunto dalle parti in tal senso.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, a parziale modifica delle condizioni di divorzio di cui alla sentenza n. 13844/2015 emessa dal Tribunale di Milano il 04.11.2015 e pubblicata il 09.12.2015, così provvede:
1) Omologa le condizioni come riportate in parte motiva da intendersi qui trascritte;
2) Conferma nel resto per quanto di ragione;
3) Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza;
4) Compensa tra le parti le spese di procedura.
Così deciso in Milano, il 3 dicembre 2025
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente Dott.ssa Chiara Delmonte Dott.ssa Anna Cattaneo
Visto, per acquiescenza alla sentenza Milano, _____________
IL PM IL PG
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