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Sentenza 5 dicembre 2025
Sentenza 5 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 05/12/2025, n. 4949 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 4949 |
| Data del deposito : | 5 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 10254-22
TRIBUNALE DI PALERMO SEZIONE TERZA CIVILE
VERBALE DI UDIENZA
Il giorno 5 dicembre 2025, davanti al Giudice DR ND, chia-
mata la causa iscritta al n. 10254/2022 R.G.A.C., sono presenti l'avv. Va-
EN IA ET, in sostituzione dell'Avv. Calafiore, per RD
IA e l'Avv. Segio Scibetta, in sostituzione degli Avv.ti Claudio e Lucil-
la LI, per Controparte_1
I procuratori discutono la causa riportandosi al contenuto dei rispettivi atti e, in particolare, delle note conclusive, contestando reciprocamente quanto ex adverso dedotto, eccepito e richiesto, e chiedono che la stessa venga decisa.
IL GIUDICE
si ritira in Camera di Consiglio per la decisione.
Il G.O.T.
DR ND
IL GIUDICE
definitivamente pronunciando, riaperto il verbale a seguito di camera di consiglio conclusa alle ore 15:38, così provvede come da sentenza che allega al presente verbale e di cui dà lettura in udienza.
Tribunale di Palermo Sezione Terza Civile REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Palermo
Sezione Terza Civile in composizione monocratica, nella persona del giudice DR Pan-
dolfo, all'esito della discussione orale, ha pronunciato e pubblicato me-
diante lettura di dispositivo e contestuale motivazione (art. 281 sexies
c.p.c.) la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 10254/2022 del Ruolo Generale degli Affari
civili contenziosi vertente
TRA
RD IA ( ), rappresentata e difesa C.F._1
dall'avv. Gianluca Calafiore ( per procura al- Email_1
legata all'atto di citazione;
- attrice -
E
( ), in persona del suo legale rappresen- Controparte_1 P.IVA_1
tante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avv.ti Claudio LI
[... ( ) e UC LI ( Email_2
) per procura allegata alla com- Email_3
parsa di costituzione e risposta;
- convenuta -
Oggetto: risoluzione contrattuale.
❖❖❖
- 2 - Tribunale di Palermo Sezione Terza Civile
Il Tribunale,
definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa domanda, ecce-
zione e difesa, così provvede:
1) rigetta le domande formulate nell'ambito del presente giudizio da
RD IA nei confronti della Controparte_1
2) condanna RD IA al pagamento delle spese di lite soste-
nute dalla convenuta liquidate in complessivi € Controparte_1
2.540,00 per compenso professionale, oltre rimborso spese forfetta-
rie in misura pari al 15% del compenso, I.V.A. e C.P.A. nella misu-
ra legalmente dovuta.
❖❖❖
MOTIVI DELLA DECISIONE
Nella presente controversia, introdotta con atto di citazione ritualmen-
te notificato, RD IA, premesso di avere acquistato dalla
[...]
(presso il punto di vendita di Carini “ ”) in CP_1 Parte_1
data 11 novembre 2020 una cucina componibile, ha chiesto dichiararsi “il
grave inadempimento del convenuto e per l'effetto ai sensi dell'art. 1492
c.c., la risoluzione del contratto”, con conseguente condanna di quest'ultimo anche al risarcimento dei danni cagionati da detto inadem-
pimento, pari a complessivi € 8.860,00 (di cui € 5.860 “quale integrale re-
stituzione delle spese sostenute per l'acquisto della nuova cucina componi-
bile” ed € 3.000,00 “a titolo di risarcimento danno patito e patiendo in con-
seguenza dell'impossibilità di usufruire dell'immobile” oltre rivalutazione monetaria e interessi) [cfr. atto di citazione, pag. 8].
Con memoria depositata ex art. 171 ter n. 1, c.p.c. l'attore, ferma re-
- 3 - Tribunale di Palermo Sezione Terza Civile
stando la domanda di risoluzione del contratto, modificava la propria do-
manda risarcitoria, chiedendo di “condannare il convenuto alla correspon-
sione in favore dell'attore della complessiva somma di euro euro 11.714,39
(undicimilasettecentoquattordici,39), di cui 5.854,39 (cinquemilaottocentro-
cinquantaquattro,39), quale integrale restituzione delle somme indebita-
mente percepita dalla per la vendita della cucina componibile ed CP_2
euro 5.860,00 (cinquemilaottocentosessanta,00) a titolo di risarcimento del
danno patito in conseguenza esborsi sostenuti dalla sig.ra RD” [cfr.
memoria ex art. 171 ter n. 1, c.p.c., pag. 8].
❖❖❖
Tanto premesso, in punto di diritto è opportuno ricordare che in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, l'art. 1218 c.c. delinea un modello di responsabilità presunta, realizzando un'inversione dell'onus
probandi previsto, in generale, dall'art. 2697 c.c. secondo cui è l'attore a dover dimostrare i fatti posti a fondamento delle sue pretese.
Nello specifico, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale,
per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento, deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gra-
vato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento (Cass. civ. 11/12/2023, n. 34475; Cass. civ.
Ord. 16/2/2022, n. 5128; Cass. civ., SS.UU., 30/10/2001 n. 13533) ov-
vero dall'aver posto in essere quello sforzo di diligenza richiesto dalla na-
tura della prestazione e che, per tale ragione, l'inadempimento è dipeso
- 4 - Tribunale di Palermo Sezione Terza Civile
da causa a lui non imputabile (c.d. prova liberatoria).
Va però altresì rilevato che è onere della parte che invoca l'inadempimento allegare con sufficiente specificità il contenuto dell'inesattezza dell'adempimento imputato alla controparte, senza tutta-
via imporre alla stessa un onere di allegazione eccedente rispetto a quan-
to sia sufficiente per individuare, tramite l'indicazione della fonte e dell'oggetto della obbligazione, il contenuto dell'obbligo il cui inadempi-
mento è imputato all'altra parte.
Invero, l'allegazione deve essere specifica perché deve permettere all'altra parte di difendersi compiutamente e così di esercitare il suo dirit-
to di difesa e di (eventualmente) fornire la prova liberatoria, e al giudice di poterne esaminare la fondatezza. Infatti “Nel caso di proposizione di una
domanda di risoluzione del contratto per inadempimento contrattuale,
l'attore ha l'onere di indicare le specifiche circostanze materiali lesive del
proprio diritto e di allegare le specifiche circostanze integranti
l'inadempimento, in quanto l'allegazione costituisce l'imprescindibile pre-
supposto che circoscrive i fatti cui si correla il diritto di difesa, a presidio del
contraddittorio” (Cass. civ., 16/4/2021, n. 10141).
Orbene, nel caso in esame, l'attrice si è limitata ad allegare “la sussi-
stenza di evidenti anomalie … le lesioni che insistevano sul bene ne inficia-
vano, ictu oculi, l'utilizzo, trattandosi di crepe presenti su larghe porzioni
della cucina” [cfr. atto di citazione, pag. 2], senza in alcun modo specificare quali siano e in cosa consistano le “evidenti anomalie” e le “crepe” lamen-
tate.
In proposito, è opportuno ricordare che, ai sensi dell'art. 1453 c.c., i
- 5 - Tribunale di Palermo Sezione Terza Civile
presupposti legittimanti una pronuncia di risoluzione del contratto per inadempimento sono: la sussistenza di un contratto a prestazioni corri-
spettive, un inadempimento di uno dei contraenti (al medesimo imputabi-
le) e la gravità dell'inadempimento stesso.
Nella fattispecie in esame, la genericità dell'allegazione ha impedito di accertare la sussistenza dei predetti presupposti. Invero, se è risultato certamente esistente il contratto a prestazioni corrispettive stipulato tra le parti, l'assoluta genericità dell'allegazione di parte attrice (“evidenti ano-
malie”) non consente di verificare la sussistenza del lamentato inadempi-
mento imputabile alla convenuta né la sua gravità.
Né a tal fine soccorrono le dichiarazioni testimoniali rese dai testi
[...]
e che genericamente hanno confermato Testimone_1 Testimone_2
che la cucina presentava dei difetti, senza null'altro aggiungere.
Alla luce delle argomentazioni che precedono, attesa l'estrema generici-
tà dell'allegazione di parte attrice che ha impedito la valutazione in ordine alla sussistenza dei presupposti di cui all'art. 1455 c.c., la domanda di risoluzione contrattuale avanzata da RD IA non può che esse-
re rigettata, così come – evidentemente – le istanze risarcitorie ad essa conseguenti.
❖❖❖
Il mancato accoglimento delle richieste di parte attrice determina l'assorbimento delle ulteriori domande, eccezioni e questioni proposte dal-
le parti, in ossequio al c.d. “criterio della ragione più liquida”, in forza del quale la pronuncia viene emessa sulla base di un'unica ragione, a carat-
tere assorbente, che da sola è idonea a regolare la lite (per tutte: Cass.
- 6 - Tribunale di Palermo Sezione Terza Civile
Civ., II, 3/7/2013, n. 16630; Cass. Civ., III, 16/5/2006, n. 11356).
❖❖❖
In base al principio della soccombenza l'attrice va condannata al pa-
gamento delle spese processuali sostenute dalla convenuta CP_1
la cui liquidazione viene effettuata (come in dispositivo) sulla base
[...]
dei parametri introdotti dal D.M. Giustizia 55/2014 come aggiornato dal
D.M. Giustizia 147/2022, applicando in relazione al valore della causa
(scaglione da € 5.201 a € 26.000) i parametri minimi in ragione del grado di difficoltà della controversia.
❖❖❖
Così deciso a Palermo, il 5 novembre 2025
IL Giudice
DR ND
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e, previa lettura alle parti, sottoscritto
con firma digitale dal Giudice dott. DR ND, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto
dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del decreto legi-
slativo 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del ministro
della Giustizia 21//2/2011, n. 44.
- 7 - Tribunale di Palermo Sezione Terza Civile
TRIBUNALE DI PALERMO SEZIONE TERZA CIVILE
VERBALE DI UDIENZA
Il giorno 5 dicembre 2025, davanti al Giudice DR ND, chia-
mata la causa iscritta al n. 10254/2022 R.G.A.C., sono presenti l'avv. Va-
EN IA ET, in sostituzione dell'Avv. Calafiore, per RD
IA e l'Avv. Segio Scibetta, in sostituzione degli Avv.ti Claudio e Lucil-
la LI, per Controparte_1
I procuratori discutono la causa riportandosi al contenuto dei rispettivi atti e, in particolare, delle note conclusive, contestando reciprocamente quanto ex adverso dedotto, eccepito e richiesto, e chiedono che la stessa venga decisa.
IL GIUDICE
si ritira in Camera di Consiglio per la decisione.
Il G.O.T.
DR ND
IL GIUDICE
definitivamente pronunciando, riaperto il verbale a seguito di camera di consiglio conclusa alle ore 15:38, così provvede come da sentenza che allega al presente verbale e di cui dà lettura in udienza.
Tribunale di Palermo Sezione Terza Civile REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Palermo
Sezione Terza Civile in composizione monocratica, nella persona del giudice DR Pan-
dolfo, all'esito della discussione orale, ha pronunciato e pubblicato me-
diante lettura di dispositivo e contestuale motivazione (art. 281 sexies
c.p.c.) la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 10254/2022 del Ruolo Generale degli Affari
civili contenziosi vertente
TRA
RD IA ( ), rappresentata e difesa C.F._1
dall'avv. Gianluca Calafiore ( per procura al- Email_1
legata all'atto di citazione;
- attrice -
E
( ), in persona del suo legale rappresen- Controparte_1 P.IVA_1
tante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avv.ti Claudio LI
[... ( ) e UC LI ( Email_2
) per procura allegata alla com- Email_3
parsa di costituzione e risposta;
- convenuta -
Oggetto: risoluzione contrattuale.
❖❖❖
- 2 - Tribunale di Palermo Sezione Terza Civile
Il Tribunale,
definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa domanda, ecce-
zione e difesa, così provvede:
1) rigetta le domande formulate nell'ambito del presente giudizio da
RD IA nei confronti della Controparte_1
2) condanna RD IA al pagamento delle spese di lite soste-
nute dalla convenuta liquidate in complessivi € Controparte_1
2.540,00 per compenso professionale, oltre rimborso spese forfetta-
rie in misura pari al 15% del compenso, I.V.A. e C.P.A. nella misu-
ra legalmente dovuta.
❖❖❖
MOTIVI DELLA DECISIONE
Nella presente controversia, introdotta con atto di citazione ritualmen-
te notificato, RD IA, premesso di avere acquistato dalla
[...]
(presso il punto di vendita di Carini “ ”) in CP_1 Parte_1
data 11 novembre 2020 una cucina componibile, ha chiesto dichiararsi “il
grave inadempimento del convenuto e per l'effetto ai sensi dell'art. 1492
c.c., la risoluzione del contratto”, con conseguente condanna di quest'ultimo anche al risarcimento dei danni cagionati da detto inadem-
pimento, pari a complessivi € 8.860,00 (di cui € 5.860 “quale integrale re-
stituzione delle spese sostenute per l'acquisto della nuova cucina componi-
bile” ed € 3.000,00 “a titolo di risarcimento danno patito e patiendo in con-
seguenza dell'impossibilità di usufruire dell'immobile” oltre rivalutazione monetaria e interessi) [cfr. atto di citazione, pag. 8].
Con memoria depositata ex art. 171 ter n. 1, c.p.c. l'attore, ferma re-
- 3 - Tribunale di Palermo Sezione Terza Civile
stando la domanda di risoluzione del contratto, modificava la propria do-
manda risarcitoria, chiedendo di “condannare il convenuto alla correspon-
sione in favore dell'attore della complessiva somma di euro euro 11.714,39
(undicimilasettecentoquattordici,39), di cui 5.854,39 (cinquemilaottocentro-
cinquantaquattro,39), quale integrale restituzione delle somme indebita-
mente percepita dalla per la vendita della cucina componibile ed CP_2
euro 5.860,00 (cinquemilaottocentosessanta,00) a titolo di risarcimento del
danno patito in conseguenza esborsi sostenuti dalla sig.ra RD” [cfr.
memoria ex art. 171 ter n. 1, c.p.c., pag. 8].
❖❖❖
Tanto premesso, in punto di diritto è opportuno ricordare che in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, l'art. 1218 c.c. delinea un modello di responsabilità presunta, realizzando un'inversione dell'onus
probandi previsto, in generale, dall'art. 2697 c.c. secondo cui è l'attore a dover dimostrare i fatti posti a fondamento delle sue pretese.
Nello specifico, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale,
per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento, deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gra-
vato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento (Cass. civ. 11/12/2023, n. 34475; Cass. civ.
Ord. 16/2/2022, n. 5128; Cass. civ., SS.UU., 30/10/2001 n. 13533) ov-
vero dall'aver posto in essere quello sforzo di diligenza richiesto dalla na-
tura della prestazione e che, per tale ragione, l'inadempimento è dipeso
- 4 - Tribunale di Palermo Sezione Terza Civile
da causa a lui non imputabile (c.d. prova liberatoria).
Va però altresì rilevato che è onere della parte che invoca l'inadempimento allegare con sufficiente specificità il contenuto dell'inesattezza dell'adempimento imputato alla controparte, senza tutta-
via imporre alla stessa un onere di allegazione eccedente rispetto a quan-
to sia sufficiente per individuare, tramite l'indicazione della fonte e dell'oggetto della obbligazione, il contenuto dell'obbligo il cui inadempi-
mento è imputato all'altra parte.
Invero, l'allegazione deve essere specifica perché deve permettere all'altra parte di difendersi compiutamente e così di esercitare il suo dirit-
to di difesa e di (eventualmente) fornire la prova liberatoria, e al giudice di poterne esaminare la fondatezza. Infatti “Nel caso di proposizione di una
domanda di risoluzione del contratto per inadempimento contrattuale,
l'attore ha l'onere di indicare le specifiche circostanze materiali lesive del
proprio diritto e di allegare le specifiche circostanze integranti
l'inadempimento, in quanto l'allegazione costituisce l'imprescindibile pre-
supposto che circoscrive i fatti cui si correla il diritto di difesa, a presidio del
contraddittorio” (Cass. civ., 16/4/2021, n. 10141).
Orbene, nel caso in esame, l'attrice si è limitata ad allegare “la sussi-
stenza di evidenti anomalie … le lesioni che insistevano sul bene ne inficia-
vano, ictu oculi, l'utilizzo, trattandosi di crepe presenti su larghe porzioni
della cucina” [cfr. atto di citazione, pag. 2], senza in alcun modo specificare quali siano e in cosa consistano le “evidenti anomalie” e le “crepe” lamen-
tate.
In proposito, è opportuno ricordare che, ai sensi dell'art. 1453 c.c., i
- 5 - Tribunale di Palermo Sezione Terza Civile
presupposti legittimanti una pronuncia di risoluzione del contratto per inadempimento sono: la sussistenza di un contratto a prestazioni corri-
spettive, un inadempimento di uno dei contraenti (al medesimo imputabi-
le) e la gravità dell'inadempimento stesso.
Nella fattispecie in esame, la genericità dell'allegazione ha impedito di accertare la sussistenza dei predetti presupposti. Invero, se è risultato certamente esistente il contratto a prestazioni corrispettive stipulato tra le parti, l'assoluta genericità dell'allegazione di parte attrice (“evidenti ano-
malie”) non consente di verificare la sussistenza del lamentato inadempi-
mento imputabile alla convenuta né la sua gravità.
Né a tal fine soccorrono le dichiarazioni testimoniali rese dai testi
[...]
e che genericamente hanno confermato Testimone_1 Testimone_2
che la cucina presentava dei difetti, senza null'altro aggiungere.
Alla luce delle argomentazioni che precedono, attesa l'estrema generici-
tà dell'allegazione di parte attrice che ha impedito la valutazione in ordine alla sussistenza dei presupposti di cui all'art. 1455 c.c., la domanda di risoluzione contrattuale avanzata da RD IA non può che esse-
re rigettata, così come – evidentemente – le istanze risarcitorie ad essa conseguenti.
❖❖❖
Il mancato accoglimento delle richieste di parte attrice determina l'assorbimento delle ulteriori domande, eccezioni e questioni proposte dal-
le parti, in ossequio al c.d. “criterio della ragione più liquida”, in forza del quale la pronuncia viene emessa sulla base di un'unica ragione, a carat-
tere assorbente, che da sola è idonea a regolare la lite (per tutte: Cass.
- 6 - Tribunale di Palermo Sezione Terza Civile
Civ., II, 3/7/2013, n. 16630; Cass. Civ., III, 16/5/2006, n. 11356).
❖❖❖
In base al principio della soccombenza l'attrice va condannata al pa-
gamento delle spese processuali sostenute dalla convenuta CP_1
la cui liquidazione viene effettuata (come in dispositivo) sulla base
[...]
dei parametri introdotti dal D.M. Giustizia 55/2014 come aggiornato dal
D.M. Giustizia 147/2022, applicando in relazione al valore della causa
(scaglione da € 5.201 a € 26.000) i parametri minimi in ragione del grado di difficoltà della controversia.
❖❖❖
Così deciso a Palermo, il 5 novembre 2025
IL Giudice
DR ND
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e, previa lettura alle parti, sottoscritto
con firma digitale dal Giudice dott. DR ND, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto
dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del decreto legi-
slativo 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del ministro
della Giustizia 21//2/2011, n. 44.
- 7 - Tribunale di Palermo Sezione Terza Civile