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Sentenza 22 ottobre 2025
Sentenza 22 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 22/10/2025, n. 2571 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 2571 |
| Data del deposito : | 22 ottobre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI LECCE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
N. 1001/2021 R.G.
Il Tribunale di Lecce, in composizione monocratica, in persona della dott.ssa
Maria I. Gustapane, in funzione di giudice del lavoro, ha pronunciato, con motivazione contestuale, la seguente
S E N T E N Z A nella causa discussa all'udienza del 3/10/2025 - udienza sostituita dal deposito di note scritte, contenenti le sole istanze e conclusioni, a norma dell'art.127 ter c.p.c. e previa verifica del deposito delle note nel temine perentorio stabilito - promossa da:
- nata il [...] ad [...] e residente ad Alezio Parte_1
(LE), rappresentata e difesa, con mandato in atti, dagli Avvocati Laura Manco e
PA Sansò,
Ricorrente
C O N T R O
- , in persona del legale rappresentante p.t., CP_1
Contumace
Oggetto: Ripetizione indebito
FATTO E DIRITTO
Con atto depositato il 29/1/2021 la ricorrente di cui in epigrafe – premesso di essere titolare di pensione cat. INVCIV n. 00395704 – espone di aver ricevuto comunicazione del 18/12/2019 con la quale l' chiedeva il pagamento della CP_1 somma di euro 5.143,87 secondo l'ente indebitamente versata sulla predetta pensione per il periodo dall'1/1/1996 al 31/12/1998 per la motivazione di
“indebita percezione dell'indennità di accompagno”, preannunciandole che avrebbe provveduto al recupero mediante una trattenuta mensile di € 90,00, rappresenta di aver invano proposto ricorso amministrativo contro tale provvedimento di indebito in data 8/4/2020, invoca la tutela previsa dagli artt.
52 Legge 88/1989 e 13 Legge 412/91 per i percettori di somme in buona fede, lamenta difetto di motivazione dell'atto e chiede che venga accertata e dichiarata l'irripetibilità della somma chiesta da e che l' venga CP_1 CP_2 condannata alla restituzione di quanto eventualmente riscosso a tale titolo, oltre accessori di legge, con vittoria di spese da distrarsi in favore del solo
Avvocato Laura Manco.
Non si è costituito in giudizio , nonostante la rituale notificazione del CP_1 ricorso (documentata in allegato alle note depositate dalla difesa di parte ricorrente in data 23/2/2022 per la sede di Lecce e di Roma e in data
28/6/2023 per la sede di Gallipoli) e, pertanto, all'udienza del 7/7/2023 è stata dichiarata la contumacia dell' . CP_2
Nelle note depositate in data 8/3/2024 parte ricorrente ha altresì eccepito la prescrizione del credito azionato da . CP_1
Tali essendo le prospettazioni di parte ricorrente, l'eccezione di prescrizione del credito rivendicato da è fondata e va accolta. CP_1
Occorre, infatti, rilevare che dalla documentazione in atti emerge che con la comunicazione del 18/12/2019, allegata al ricorso, l'Istituto ha chiesto in restituzione somme di cui asserisce indebito pagamento nel periodo compreso tra l'1/1/1996 al 31/12/1998.
Con la predetta missiva, in dettaglio, l'ente previdenziale afferma testualmente
“Le è stato comunicato che, per il periodo dal 01/01/1996 al 31/12/1998, sono stati pagati 5.143,87 euro in più sulla sua pensione cat. INVCIV n. 00395704 per
i seguenti motivi: Indebita percezione dell'indennità di accompagno.
La informiamo che il recupero delle somme sarà effettuato con una trattenuta di
90,00 euro mensili sulla sua pensione a decorrere dalla prima data utile”.
Stante la contumacia del convenuto, non risultano comunicazioni di indebito precedenti la missiva del 18/12/2019.
Ne consegue che deve rilevarsi che l'indebito per cui è causa, inerente l'arco temporale che va dall'1/1/1996 al 31/12/1998, è stato comunicato alla pensionata per la prima volta con missiva del 18/12/2019.
Si deve, pertanto, ritenere che il credito azionato da , a prescindere da ogni CP_1 altra considerazione circa la fondatezza della richiesta restitutoria, si sia estinto per intervenuta prescrizione, non essendo stata offerta prova della esistenza di atti validamente interruttivi il decorso del termine prescrizionale pacificamente decennale ( in ordine alla applicabilità dell'ordinario termine di prescrizione all'indebito inerente pensioni vedasi Cassazione, sentenza n.1898 del
22/2/1988).
Si deve altresì ritenere che l' debba essere condannato a restituire alla CP_2 pensionata le somme eventualmente già trattenute a titolo di recupero dell'indebito.
Alla luce di quanto esposto e considerato, il ricorso deve dunque essere accolto e, per l'effetto, deve dichiararsi la irripetibilità della somma di € 5.143,87
2 chiesta in restituzione con missiva del 18/12/2019 e deve condannarsi CP_1 alla restituzione degli importi eventualmente già trattenuti a titolo di recupero dell'indebito, con accessori di legge.
Le spese processuali seguono la soccombenza e, avuto riguardo all'attività difensiva svolta, alla serialità della questione trattata e al valore dichiarato della causa, vanno liquidate come in dispositivo, con distrazione in favore della procuratrice di parte ricorrente Avv. Laura Manco per dichiarato anticipo.
P.Q.M.
IL TRIBUNALE DI LECCE
In composizione monocratica, in funzione di Giudice del Lavoro,
Dichiara l'irripetibilità della somma chiesta in restituzione con provvedimento dell' del 18/12/2019. CP_1
Condanna a restituire alla ricorrente le somme eventualmente già CP_1 trattenute sulla pensione della medesima a titolo di recupero dell'indebito, con accessori di legge.
Condanna l' al pagamento delle spese di giudizio, liquidate in € 900,00, CP_1 oltre rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge, con distrazione in favore della procuratrice di parte ricorrente, Avvocato Laura Manco, per dichiarato anticipo.
Lecce, 3 – 22 Ottobre 2025
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Maria I. Gustapane
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