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Sentenza 6 febbraio 2026
Sentenza 6 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Liguria, sez. II, sentenza 06/02/2026, n. 123 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Liguria |
| Numero : | 123 |
| Data del deposito : | 6 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 123/2026
Depositata il 06/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della LIGURIA Sezione 2, riunita in udienza il
28/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
CANEPA DANIELA, Presidente
OM UN, RE
RANALDI ALESSANDRO, Giudice
in data 28/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 595/2025 depositato il 25/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 Spa - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Agenzia Entrate Direzione Regionale Liguria - Via Fiume, 2 16100 Genova GE
elettivamente domiciliato presso dr.Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 12/2025 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado GENOVA sez. 1 e pubblicata il 07/01/2025
Atti impositivi:
- SILENZIO RIFIUT IRAP 2017
- SILENZIO RIFIUT IRAP 2018
- SILENZIO RIFIUT IRAP 2019
- SILENZIO RIFIUT IRAP 2020 - DINIEGO RIMBORSO n. ANNO 2018 IRAP
- DINIEGO RIMBORSO n. ANNO 2019 IRAP
- DINIEGO RIMBORSO n. ANNO 2020 IRAP
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 69/2026 depositato il 30/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: “si chiede a codesto Giudice, contrariis reiectis, di riformare l'impugnata pronuncia e, per tale effetto, declarare l'integrale illegittimità del silenzio-rifiuto qui opposto. In via subordinata, si chiede la rimessione alla Consulta della questione di legittimità costituzionale dell'art. 14, comma 1, Dlgs 23. Con vittoria di spese, compensi ed onorari.” Resistente/Appellato: “CHIEDE a codesta onorevole Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado:
− in via principale declaratoria di inammissibilità dell'appello per assenza di motivi di impugnazione;
− in via subordinata il rigetto dell'appello di Parte, con conferma della legittimità del diniego tacito in contestazione;
− comunque, con condanna dell'appellante alle spese di entrambi i gradi di giudizio”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La vertenza deriva da un'istanza di rimborso presentata via PEC in data 30.06.2022 da Ricorrente_1 S.p. A. (poi incorporata in Società_2 S.p.A. con effetti dal 01.07.2025) nei confronti dell'Agenzia delle Entrate – Direzione Regionale della Liguria, per la restituzione ex art. 38, comma 1, DPR n. 602/1973 di complessivi
€ 62.793,00 a titolo di maggiore IRAP per gli anni d'imposta 2017, 2018, 2019 e 2020, oltre interessi di legge.
La richiesta di restituzione del tributo veniva fondata sulla dedotta incostituzionalità dell'art. 5, comma 3, D.
Lgs. n. 446/1997 e dell'art. 14, comma 1, D.Lgs. n. 23/2011 – che dispongono il divieto di deducibilità dall'IRAP rispettivamente dell'ICI e dell'IMU – per ritenuto contrasto con il principio di capacità contributiva di cui all'art. 53 della Costituzione, in combinato disposto con il principio di uguaglianza e ragionevolezza delle leggi di cui all'art. 3 della Costituzione.
Trascorsi inutilmente i novanta giorni dall'inoltro dell'istanza di rimborso, la società impugnava il silenzio- rifiuto, per i rimborsi relativi agli anni 2017, 2018, 2019 e 2020, così formatosi, mediante ricorso davanti alla
Corte di Giustizia tributaria di primo grado di Genova.
L'Ufficio si costituiva eccependo: a) Inammissibilità per mancanza di prova del "quantum" (diritto al rimborso e importi esatti); b) nel merito, legittimità del diniego (normativa vigente) e infondatezza della questione costituzionale.
La Corte rigettava il ricorso evidenziando:
- Mancanza di prova documentale specifica (solo elenco generico di immobili e F24 IMU;
impossibile ricostruire il quantum e verificare natura "strumentale" dei beni, requisito per la deducibilità).
- Irrilevanza della questione costituzionale (non rilevabile senza prova del diritto sostanziale).
- Conferma legittimità normativa: Sent. Corte Cost. n. 21/2024 ha dichiarato infondate le questioni su IRAP
(a differenza dell'IRES, manca "struttura deduttiva" per l'IRAP; no vulnerazione coerenza interna imposta).
Ha appellato la società chiedendo la riforma integrale della sentenza di primo grado per i seguenti motivi:
1) gli immobili sono "strumentali" (inerenti all'attività d'impresa, non generici) e l'IMU è stata pagata su cespiti essenziali per la produzione.
2) Violazione del D.Lgs. 446/1997 (artt. 4 co. 1 e 5 co. 1): l' IMU è costo "inerente, certo e determinato"
(iscritto voce B14 conto economico, OIC 12); va dedotto dal "valore produzione netta" IRAP per coerenza sistema (non deducibile = distorsione base imponibile).
3) Violazione Costituzione (artt. 3, 41, 53): Illegittimità costituzionale art. 14 co. 1 D.Lgs. 23/2011 con richiesta di rimessione (contestando sent. 21/2024 come non esaustiva).
Si è costituito l'Ufficio ribadendo: 1) l'inammissibilità del ricorso per mancato assolvimento dell'onere della prova, gravante sul contribuente.
2) legittimità del diniego in base alla legge vigente;
3) infondatezza della questione costituzionale.
La società appellante ha depositato, in data 14 gennaio 2026, memoria illustrativa ai sensi dell'art. 38 del
D.Lgs. n. 546/1992, con cui ha ribadito la natura strumentale dei cespiti immobiliari (producenti quietanze
IMU, schede riepilogative e visure catastali), contestando l'eccezione di carenza probatoria e invocando l'onere dell'Ufficio di contestazioni specifiche ex principio di non contestazione (cit. Cass. n. 2196/2025); ha altresì insistito per la rimessione alla Corte Costituzionale della questione di legittimità dell'art. 14, comma
1, D.Lgs. n. 23/2011, ex artt. 3 e 53 Cost., alla luce della sent. Cost. n. 21/2024 (ritenuta non esaustiva) e della n. 171/2024 (inammissibilità formale dell'ordinanza di rimessione della CGT I di Reggio Emilia n.
123/2024); in via subordinata, ha richiesto la sospensione del giudizio o il rinvio a nuovo ruolo, in pendenza del procedimento R.G.R. n. 54/2023 innanzi alla CGT I di Reggio Emilia, riassunto dopo la sent. Cost. n.
171/2024 e con udienza tenutasi l'8 settembre 2025, in attesa di eventuale nuova ordinanza di rimessione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Rileva preliminarmente il Collegio che l'appello, notificato e depositato in data 07.07.2025 a nome e in persona di Ricorrente_1 S.p.A. (già estinta per incorporazione in Società_2 S.p.A. con efficacia dal 01.07.2025, come da visura camerale prodotta dall'Ufficio), è stato proposto da un soggetto privo di capacità e legittimazione processuale attiva.
Ne consegue l'inammissibilità dell'impugnazione per carenza di legittimazione della parte appellante.
Ad abundantiam, e ferme restando le superiori considerazioni, osserva il Collegio che l'appello sarebbe comunque infondato nel merito, per le ragioni di seguito esposte.
Pertanto, l'appello deve essere rigettato.
Rileva infatti il Collegio che la Corte di primo grado ha respinto il ricorso della società ritenendo mancante ogni prova documentale specifica relativa all'ipotetico credito di cui è stato chiesto il rimborso e che, anche se l'appello integra tardivamente documenti, la sentenza di primo grado è corretta: senza verifica puntuale della "strumentalità" (es. visure catastali + uso esclusivo), il quantum resta "ipotetico".
Ma, a ben vedere, la questione del quantum risulta del tutto superata dalla circostanza che il richiesto rimborso non era comunque dovuto per legge.
La Corte Costituzionale si è infatti recentemente pronunciata sulla questione di legittimità costituzionale dell'art. 14, comma 1, del d.lgs. n. 23/2011 e dell'art. 5, comma 3, del d.lgs. n. 446/1997, nella parte in cui prevedono l'indeducibilità (o la deducibilità solo parziale) dell'IMU ai fini IRAP, per presunto contrasto con gli artt. 3, 41 e 53 della Costituzione.
Con la sentenza n. 75 del 2025, la Corte Costituzionale ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale sollevate in riferimento agli artt. 3, 23, 41 e 53 Cost., affermando che la scelta del legislatore di prevedere una deducibilità parziale dell'IMU dalla base imponibile IRES e IRAP non viola i principi costituzionali richiamati. La Corte ha ribadito che spetta al legislatore, nell'ambito della sua discrezionalità
e nei limiti della non palese irragionevolezza, stabilire il regime di deducibilità delle imposte, conciliando le esigenze finanziarie dello Stato con quelle dei contribuenti (Corte Cost., sent. n. 75 del 2025; sent. n. 72 del
2018).
Inoltre, la Corte ha sottolineato che la deducibilità dell'IMU è stata oggetto di una progressiva evoluzione normativa, che ha portato dal 2013 al 2022 alla deducibilità totale dell'IMU, ma che la disciplina transitoria non risulta irragionevole o discriminatoria (Corte Cost., sent. n. 75 del 2025).
Quanto alla memoria depositata dall'appellante, che ribadisce la prova della strumentalità dei beni e insiste per un nuovo rinvio alla Corte Costituzionale (contestando la completezza della sent. n. 21/2024 e invocando la pendenza del procedimento R.G.R. n. 54/2023 a Reggio Emilia), rileva il Collegio che tale richiesta appare del tutto infondata e pretestuosa. La sent. Cost. n. 75/2025, depositata nelle more del presente giudizio, ha infatti fornito un'analisi esaustiva e conclusiva della questione, confermando l'infondatezza nel merito e chiarendo la legittimità della disciplina transitoria senza alcuna vulnerazione dei principi costituzionali invocati. Tale pronuncia, successiva e più ampia rispetto alle precedenti (nn. 21/2024 e 171/2024), preclude ogni ulteriore rimessione, in quanto ha definitivamente escluso la manifesta infondatezza e motivato la coerenza interna dell'IRAP (criterio di “sottrazione” dalla base imponibile, privo di struttura deduttiva assimilabile all'IRES). Il procedimento pendente a Reggio Emilia, derivante da un'ordinanza già dichiarata inammissibile per difetto motivazionale (sent. n. 171/2024), non assume carattere pregiudiziale e non giustifica né sospensione né rinvio, atteso che la Consulta ha già più volte archiviato il tema con argomentazioni autosufficienti e non suscettibili di ridiscussione. Un nuovo rinvio risulterebbe pertanto inutile e dilatorio, in contrasto con il principio di ragionevole durata del processo (art. 111 Cost.).
Pertanto, allo stato attuale, la disciplina che limita la deducibilità dell'IMU ai fini IRAP non è stata dichiarata incostituzionale e resta in vigore, per cui correttamente l'Ufficio ha negato il rimborso per gli anni 2018, 2019
e 2020.
L'evoluzione normativa [dal 2022, l'IMU è deducibile al 100% da IRAP (L. 197/2022), ma non retroattivamente] ed il deposito della sentenza n. 75/2025 della Corte Costituzionale avvenuto nelle more del giudizio, consentono la integrale compensazione delle spese.
P.Q.M.
Respinge l'appello. Spese compensate.
Depositata il 06/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della LIGURIA Sezione 2, riunita in udienza il
28/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
CANEPA DANIELA, Presidente
OM UN, RE
RANALDI ALESSANDRO, Giudice
in data 28/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 595/2025 depositato il 25/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 Spa - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Agenzia Entrate Direzione Regionale Liguria - Via Fiume, 2 16100 Genova GE
elettivamente domiciliato presso dr.Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 12/2025 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado GENOVA sez. 1 e pubblicata il 07/01/2025
Atti impositivi:
- SILENZIO RIFIUT IRAP 2017
- SILENZIO RIFIUT IRAP 2018
- SILENZIO RIFIUT IRAP 2019
- SILENZIO RIFIUT IRAP 2020 - DINIEGO RIMBORSO n. ANNO 2018 IRAP
- DINIEGO RIMBORSO n. ANNO 2019 IRAP
- DINIEGO RIMBORSO n. ANNO 2020 IRAP
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 69/2026 depositato il 30/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: “si chiede a codesto Giudice, contrariis reiectis, di riformare l'impugnata pronuncia e, per tale effetto, declarare l'integrale illegittimità del silenzio-rifiuto qui opposto. In via subordinata, si chiede la rimessione alla Consulta della questione di legittimità costituzionale dell'art. 14, comma 1, Dlgs 23. Con vittoria di spese, compensi ed onorari.” Resistente/Appellato: “CHIEDE a codesta onorevole Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado:
− in via principale declaratoria di inammissibilità dell'appello per assenza di motivi di impugnazione;
− in via subordinata il rigetto dell'appello di Parte, con conferma della legittimità del diniego tacito in contestazione;
− comunque, con condanna dell'appellante alle spese di entrambi i gradi di giudizio”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La vertenza deriva da un'istanza di rimborso presentata via PEC in data 30.06.2022 da Ricorrente_1 S.p. A. (poi incorporata in Società_2 S.p.A. con effetti dal 01.07.2025) nei confronti dell'Agenzia delle Entrate – Direzione Regionale della Liguria, per la restituzione ex art. 38, comma 1, DPR n. 602/1973 di complessivi
€ 62.793,00 a titolo di maggiore IRAP per gli anni d'imposta 2017, 2018, 2019 e 2020, oltre interessi di legge.
La richiesta di restituzione del tributo veniva fondata sulla dedotta incostituzionalità dell'art. 5, comma 3, D.
Lgs. n. 446/1997 e dell'art. 14, comma 1, D.Lgs. n. 23/2011 – che dispongono il divieto di deducibilità dall'IRAP rispettivamente dell'ICI e dell'IMU – per ritenuto contrasto con il principio di capacità contributiva di cui all'art. 53 della Costituzione, in combinato disposto con il principio di uguaglianza e ragionevolezza delle leggi di cui all'art. 3 della Costituzione.
Trascorsi inutilmente i novanta giorni dall'inoltro dell'istanza di rimborso, la società impugnava il silenzio- rifiuto, per i rimborsi relativi agli anni 2017, 2018, 2019 e 2020, così formatosi, mediante ricorso davanti alla
Corte di Giustizia tributaria di primo grado di Genova.
L'Ufficio si costituiva eccependo: a) Inammissibilità per mancanza di prova del "quantum" (diritto al rimborso e importi esatti); b) nel merito, legittimità del diniego (normativa vigente) e infondatezza della questione costituzionale.
La Corte rigettava il ricorso evidenziando:
- Mancanza di prova documentale specifica (solo elenco generico di immobili e F24 IMU;
impossibile ricostruire il quantum e verificare natura "strumentale" dei beni, requisito per la deducibilità).
- Irrilevanza della questione costituzionale (non rilevabile senza prova del diritto sostanziale).
- Conferma legittimità normativa: Sent. Corte Cost. n. 21/2024 ha dichiarato infondate le questioni su IRAP
(a differenza dell'IRES, manca "struttura deduttiva" per l'IRAP; no vulnerazione coerenza interna imposta).
Ha appellato la società chiedendo la riforma integrale della sentenza di primo grado per i seguenti motivi:
1) gli immobili sono "strumentali" (inerenti all'attività d'impresa, non generici) e l'IMU è stata pagata su cespiti essenziali per la produzione.
2) Violazione del D.Lgs. 446/1997 (artt. 4 co. 1 e 5 co. 1): l' IMU è costo "inerente, certo e determinato"
(iscritto voce B14 conto economico, OIC 12); va dedotto dal "valore produzione netta" IRAP per coerenza sistema (non deducibile = distorsione base imponibile).
3) Violazione Costituzione (artt. 3, 41, 53): Illegittimità costituzionale art. 14 co. 1 D.Lgs. 23/2011 con richiesta di rimessione (contestando sent. 21/2024 come non esaustiva).
Si è costituito l'Ufficio ribadendo: 1) l'inammissibilità del ricorso per mancato assolvimento dell'onere della prova, gravante sul contribuente.
2) legittimità del diniego in base alla legge vigente;
3) infondatezza della questione costituzionale.
La società appellante ha depositato, in data 14 gennaio 2026, memoria illustrativa ai sensi dell'art. 38 del
D.Lgs. n. 546/1992, con cui ha ribadito la natura strumentale dei cespiti immobiliari (producenti quietanze
IMU, schede riepilogative e visure catastali), contestando l'eccezione di carenza probatoria e invocando l'onere dell'Ufficio di contestazioni specifiche ex principio di non contestazione (cit. Cass. n. 2196/2025); ha altresì insistito per la rimessione alla Corte Costituzionale della questione di legittimità dell'art. 14, comma
1, D.Lgs. n. 23/2011, ex artt. 3 e 53 Cost., alla luce della sent. Cost. n. 21/2024 (ritenuta non esaustiva) e della n. 171/2024 (inammissibilità formale dell'ordinanza di rimessione della CGT I di Reggio Emilia n.
123/2024); in via subordinata, ha richiesto la sospensione del giudizio o il rinvio a nuovo ruolo, in pendenza del procedimento R.G.R. n. 54/2023 innanzi alla CGT I di Reggio Emilia, riassunto dopo la sent. Cost. n.
171/2024 e con udienza tenutasi l'8 settembre 2025, in attesa di eventuale nuova ordinanza di rimessione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Rileva preliminarmente il Collegio che l'appello, notificato e depositato in data 07.07.2025 a nome e in persona di Ricorrente_1 S.p.A. (già estinta per incorporazione in Società_2 S.p.A. con efficacia dal 01.07.2025, come da visura camerale prodotta dall'Ufficio), è stato proposto da un soggetto privo di capacità e legittimazione processuale attiva.
Ne consegue l'inammissibilità dell'impugnazione per carenza di legittimazione della parte appellante.
Ad abundantiam, e ferme restando le superiori considerazioni, osserva il Collegio che l'appello sarebbe comunque infondato nel merito, per le ragioni di seguito esposte.
Pertanto, l'appello deve essere rigettato.
Rileva infatti il Collegio che la Corte di primo grado ha respinto il ricorso della società ritenendo mancante ogni prova documentale specifica relativa all'ipotetico credito di cui è stato chiesto il rimborso e che, anche se l'appello integra tardivamente documenti, la sentenza di primo grado è corretta: senza verifica puntuale della "strumentalità" (es. visure catastali + uso esclusivo), il quantum resta "ipotetico".
Ma, a ben vedere, la questione del quantum risulta del tutto superata dalla circostanza che il richiesto rimborso non era comunque dovuto per legge.
La Corte Costituzionale si è infatti recentemente pronunciata sulla questione di legittimità costituzionale dell'art. 14, comma 1, del d.lgs. n. 23/2011 e dell'art. 5, comma 3, del d.lgs. n. 446/1997, nella parte in cui prevedono l'indeducibilità (o la deducibilità solo parziale) dell'IMU ai fini IRAP, per presunto contrasto con gli artt. 3, 41 e 53 della Costituzione.
Con la sentenza n. 75 del 2025, la Corte Costituzionale ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale sollevate in riferimento agli artt. 3, 23, 41 e 53 Cost., affermando che la scelta del legislatore di prevedere una deducibilità parziale dell'IMU dalla base imponibile IRES e IRAP non viola i principi costituzionali richiamati. La Corte ha ribadito che spetta al legislatore, nell'ambito della sua discrezionalità
e nei limiti della non palese irragionevolezza, stabilire il regime di deducibilità delle imposte, conciliando le esigenze finanziarie dello Stato con quelle dei contribuenti (Corte Cost., sent. n. 75 del 2025; sent. n. 72 del
2018).
Inoltre, la Corte ha sottolineato che la deducibilità dell'IMU è stata oggetto di una progressiva evoluzione normativa, che ha portato dal 2013 al 2022 alla deducibilità totale dell'IMU, ma che la disciplina transitoria non risulta irragionevole o discriminatoria (Corte Cost., sent. n. 75 del 2025).
Quanto alla memoria depositata dall'appellante, che ribadisce la prova della strumentalità dei beni e insiste per un nuovo rinvio alla Corte Costituzionale (contestando la completezza della sent. n. 21/2024 e invocando la pendenza del procedimento R.G.R. n. 54/2023 a Reggio Emilia), rileva il Collegio che tale richiesta appare del tutto infondata e pretestuosa. La sent. Cost. n. 75/2025, depositata nelle more del presente giudizio, ha infatti fornito un'analisi esaustiva e conclusiva della questione, confermando l'infondatezza nel merito e chiarendo la legittimità della disciplina transitoria senza alcuna vulnerazione dei principi costituzionali invocati. Tale pronuncia, successiva e più ampia rispetto alle precedenti (nn. 21/2024 e 171/2024), preclude ogni ulteriore rimessione, in quanto ha definitivamente escluso la manifesta infondatezza e motivato la coerenza interna dell'IRAP (criterio di “sottrazione” dalla base imponibile, privo di struttura deduttiva assimilabile all'IRES). Il procedimento pendente a Reggio Emilia, derivante da un'ordinanza già dichiarata inammissibile per difetto motivazionale (sent. n. 171/2024), non assume carattere pregiudiziale e non giustifica né sospensione né rinvio, atteso che la Consulta ha già più volte archiviato il tema con argomentazioni autosufficienti e non suscettibili di ridiscussione. Un nuovo rinvio risulterebbe pertanto inutile e dilatorio, in contrasto con il principio di ragionevole durata del processo (art. 111 Cost.).
Pertanto, allo stato attuale, la disciplina che limita la deducibilità dell'IMU ai fini IRAP non è stata dichiarata incostituzionale e resta in vigore, per cui correttamente l'Ufficio ha negato il rimborso per gli anni 2018, 2019
e 2020.
L'evoluzione normativa [dal 2022, l'IMU è deducibile al 100% da IRAP (L. 197/2022), ma non retroattivamente] ed il deposito della sentenza n. 75/2025 della Corte Costituzionale avvenuto nelle more del giudizio, consentono la integrale compensazione delle spese.
P.Q.M.
Respinge l'appello. Spese compensate.