Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Liguria, sez. II, sentenza 06/02/2026, n. 123
CGT2
Sentenza 6 febbraio 2026

Argomenti

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  • Inammissibile
    Legittimità del silenzio-rifiuto su istanza di rimborso IRAP

    La Corte rileva che l'appello è inammissibile per carenza di legittimazione processuale attiva della società appellante, essendo la stessa estinta per incorporazione. Nel merito, anche ad ammettere la regolarità formale dell'appello, la Corte ritiene che il rimborso non fosse dovuto, confermando la correttezza della sentenza di primo grado che aveva riscontrato la mancanza di prova documentale specifica e l'infondatezza della questione di costituzionalità, sulla quale la Corte Costituzionale si è già pronunciata con sentenza n. 75/2025, dichiarando non fondate le questioni di legittimità costituzionale sollevate.

  • Rigettato
    Rimessione alla Corte Costituzionale

    La Corte ritiene la richiesta di rimessione infondata e pretestuosa, dato che la Corte Costituzionale si è già pronunciata sulla questione con sentenza n. 75/2025, fornendo un'analisi esaustiva e definitiva che preclude ogni ulteriore rimessione.

  • Altro
    Richiesta di condanna alle spese di lite

    La Corte dichiara le spese compensate, data l'evoluzione normativa e il deposito della sentenza della Corte Costituzionale nelle more del giudizio.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Liguria, sez. II, sentenza 06/02/2026, n. 123
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Liguria
    Numero : 123
    Data del deposito : 6 febbraio 2026

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