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Sentenza 8 ottobre 2025
Sentenza 8 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 08/10/2025, n. 9943 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 9943 |
| Data del deposito : | 8 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA NEL NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI ROMA III Sezione Lavoro N. 36730/2023 R.G.
Il Tribunale di Roma in funzione di giudice del lavoro, nella persona del dr.
FR RI, nella causa proposta da:
1) 2) 3) Controparte_1 Controparte_2 [...]
4) 5) Controparte_3 Controparte_4 Controparte_5
, 6) 7) 8)
[...] CP_6 Controparte_7
9) 10) Controparte_8 CP_9 Controparte_10
11) , 12) 13) 14) CP_11 CP_12 CP_13
, 15) , 16) , Controparte_14 CP_15 CP_16
17) 18) , 19) Controparte_17 Controparte_18 CP_19
, 20) 21) 22)
[...] CP_20 CP_21 [...]
23) 24) , 25) CP_22 Controparte_23 CP_24
26) 27) , 28) CP_25 CP_26 Controparte_27
, 29) 30) 31) CP_28 CP_29 Controparte_30
32) 33) Controparte_31 Controparte_32 [...]
, 34) , 35) 36) CP_33 CP_34 CP_35 [...]
37) 38) 39) CP_36 Controparte_37 Controparte_38 CP_39
40) 41) , 42) , 43)
[...] CP_40 CP_41 CP_42
Parte_1 tutti rappresentati e difesi dagli Avv.ti Patrizia Totaro e Giuseppe Marziale, come da procure in atti, ed elettivamente domiciliati presso lo studio dei predetti difensori in Napoli, Via Cesario Console n. 3
RICORRENTI nei confronti di
in Amministrazione Controparte_43
, con sede legale in Fiumicino (RM), Via Alberto Nassetti, CP_44
, in persona dell'ing. nella qualità di Direttore CP_45 CP_46
“Human Resources & Communication” di Controparte_47 in Amministrazione Straordinaria, in virtù dei poteri conferiti in data 12 luglio
2022 con atto a Rogito del Notaio rep. 72874, racc. n. 27726, Persona_1 rappresentata e difesa, come da delega in atti, dall'Avv. Stefano Bellomo, presso il cui studio in Roma, Via Giuseppe Faravelli n. 22 è elettivamente domiciliata.
RESISTENTE e di
, con sede legale in Controparte_48
Roma, Via Venti Settembre, n. 97, in persona del procuratore pro tempore, come da procura per atto del Notaio dott. , in Anzio, Rep. n. Persona_2
5082, Racc. n. 3646 del 25 gennaio 2023, rappresentata e difesa, come da procura allegata agli atti depositati nel fascicolo informatico, dagli Avv.ti Marco
MA, NI De FE e AS UC, ed elettivamente domiciliata presso lo Studio dei primi due in Roma, Via delle Tre Madonne, n. 8
RESISTENTE
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 18.11.2023 i ricorrenti sopra menzionati adivano il
Tribunale di Roma in funzione di Giudice del lavoro per sentire accertare nei confronti delle società e Controparte_48 [...]
che la cessione del Controparte_49 complesso aziendale di ovvero nel caso del settore produttivo “Volo” CP_50
(denominato dalle odierne resistenti “acquisizione asset Aviation”), avvenuta con decorrenza dal 15.10.2021 tra le due resistenti, è qualificabile come cessione di azienda o di ramo d'azienda ed è pertanto sottoposta alla disciplina
Pag. 2 di 40 dell'art. 2112 c.c., previa – ove ritenuto - remissione del giudizio alla Corte
Costituzionale e/o alla Corte di Giustizia CE e, se del caso, previo accertamento e declaratoria incidentale di nullità anche parziale degli accordi sindacali del
2.12.2021.
I ricorrenti hanno inoltre chiesto l'accertamento del proprio diritto alla prosecuzione del rapporto di lavoro subordinato alle dipendenze di
[...]
a parità di condizioni economiche e normative già Controparte_48 godute alle dipendenze di in Controparte_47 amministrazione straordinaria, e ciò a decorrere dal 15.10.21, con conseguente Co condanna di al rispristino del rapporto di lavoro con i ricorrenti, a riceverne la prestazione lavorativa, con attribuzione di inquadramento e profili professionali già posseduti presso in Controparte_43 amministrazione straordinaria e con applicazione integrale delle previsioni del Co c.c.n.l. per il trasporto aereo e con conseguente condanna di al pagamento delle retribuzioni ovvero del risarcimento del danno pari alle retribuzioni maturate dal 15.01.2021 sino alla sentenza definitoria del giudizio o alla data di materiale ripristino del rapporto, sulla base retributiva percepita da ciascun ricorrente o a ciascun ricorrente dovuta, alla data della cessione;
i ricorrenti Co hanno chiesto inoltre la condanna di alla regolarizzazione previdenziale delle proprie posizioni lavorative.
In via subordinata i ricorrenti hanno chiesto l'accertamento di quanto rivendicato Co ed eccepito al punto “B” del ricorso, con conseguente condanna di al risarcimento del danno ragguagliato alle retribuzioni maturate dal 15.10.2021 fino alla data della sentenza definitoria del giudizio e in aggiunta - e comunque - pari all'importo di € 100.000,00 a favore di ciascun ricorrente o al pagamento delle diverse somme ritenute dal Tribunale in via equitativa.
I ricorrenti esponevano inoltre di essere formalmente dipendenti di
[...]
, con contratti a tempo pieno e Controparte_51 indeterminato e con mansioni di impiegati, capi scalo, assistenti di volo, quadri, funzionari addetti alla manutenzione, ai servizi di terra, addetti di rampa, addetti all'ufficio commerciale con funzioni di “sales”, addetti allo sviluppo dei software, addetti al settore tecnico con funzioni di aggiornamento della documentazione
Pag. 3 di 40 tecnica proveniente dai costruttori di aeromobili, manager addetti al settore arrtivi e transiti dell'aeroporto di Fiumicino, addetti alla biglietteria, addetti al fuel management, analisti di sistema, addetti all'ufficio fornitori, capi turno, responsabili di turno, analisti commerciali. Si tratta di funzioni svolte dai vari ricorrenti e transitate senza soluzione di continuità a unitamente al CP_48 ramo Aviation e successivamente svolte da ex colleghi.
I ricorrenti hanno dedotto la sussistenza di una cessione di azienda o di ramo d'azienda, sottoposta come tale a quanto disposto dall'art. 2112 c.c., con conseguente richiesta di accertamento della prosecuzione dei rapporti di lavoro alle dipendenze di;
hanno inoltre affermato l'irrilevanza degli accordi CP_48 sindacali 2.12.2021, della normativa di legge sopravvenuta in materia e della comunicazione della Commissione CE 10.9.2021. In via subordinata i ricorrenti hanno dedotto la violazione di norme e principi di rango costituzionale e comunitario in relazione al reclutamento del personale da parte di ITA, e il proprio diritto al risarcimento dei danni conseguenti.
Costituendosi in giudizio, le società convenute hanno contestato la fondatezza delle pretese avversarie, di cui hanno chiesto il rigetto.
All'esito dell'udienza di prima comparizione del 30.4.2024, nel corso della quale i difensori delle parti si riportavano ai rispettivi scritti difensivi e chiedevano l'ammissione dei mezzi istruttori proposti, il Giudice, ritenendo la natura della documentale della causa e pertanto non necessaria l'assunzione di prova testimoniale, rinviava all'udienza del 22.10.2024 per la definizione della causa.
Il 22.10.2024 era tuttavia disposto nuovo rinvio al 14.5.2025 su richiesta dei ricorrenti, essendo stato ritenuto necessario ed opportuno attendere pronuncia della Corte costituzionale su questione sorta con riferimento alla legittimità costituzionale dell'art. 6 D.L. 131/2023.
In difetto di pronuncia della Corte costituzionale, l'udienza del 14.5.2025 era rinviata d'ufficio all'8.10.2025 per i medesimi adempimenti. All'odierna udienza
(8.10.2025), invitati quindi i procuratori delle parti alla discussione orale, viene
Pag. 4 di 40 quindi pronunciata la presente sentenza, depositandone dispositivo e motivazione per via telematica.
MOTIVI DELLA DECISIONE.
Preliminarmente si rileva che deve essere dichiarata l'estinzione del giudizio tra i ricorrenti (n. 9 del ricorso), (n. 16 del CP_9 CP_16 ricorso), la ricorrente (n. 28 del ricorso) e le convenute, avendo il CP_28 primo in data 8.9.2025, il secondo in data 14.8.2024 e la terza in data
11.3.2025, depositato a mezzo dei difensori muniti di procura speciale atti di rinuncia al diritto ed all'azione per sopravvenuto difetto di interesse all'azione, rinuncia accettata dalle controparti che a loro volta hanno dichiarato di rinunciare all'eventuale refusione delle spese da parte degli indicati ricorrenti.
Nel merito
Non sussistono i presupposti per l'accoglimento del ricorso, che deve quindi essere rigettato.
1. Le questioni oggetto del presente giudizio non attengono tanto ad aspetti inerenti ai fatti di causa, che sono in larga parte pacifici, quanto piuttosto a valutazioni in punto di diritto.
Quanto ai fatti, è la risultante di plurime operazioni societarie (di cui si CP_48 dà conto molto sinteticamente) iniziate nel 1957 allorché le Linee Aeree Italiane
– si fusero in , a sua volta confluita nel 2009 in C.A.I. s.p.a - CP_52 CP_43
Compagnia Aerea Italiana che a sua volta nel 2014, a causa dei deludenti risultati di mercato, nel 2014 confluiva in Anche non CP_50 CP_50 rendeva i risultati sperati, sicché nel maggio del 2017 il suo Consiglio di
Amministrazione chiese l'ammissione alla procedura di amministrazione straordinaria prevista dal D.L. 347/2003. Il Ministero dello Sviluppo Economico con decreto del 2.5.2017 ammise alla procedura di Controparte_51 amministrazione straordinaria, ai sensi dell'art. 4 D.L. n. 347/03, convertito dalla l.n. 39/04. La medesima è poi stata dichiarata insolvente, ai sensi CP_50
Pag. 5 di 40 della predetta normativa, dal Tribunale di Civitavecchia con sentenza n. 17 dell'11.5.2017.
Mentre in un primo momento (5.3.2020), mediante pubblicazione sul sito web della Amministrazione Straordinaria di dell'invito a manifestare CP_50 interesse all'acquisizione delle attività della società e della controllata Alitalia
Cityliner, anch'essa in Amministrazione Straordinaria (doc. 6), era stata ipotizzata la vendita a privati, con provvedimento inserito nel d.l. n. 18 del 2020, convertito in legge n. 27 del 2020, fu previsto il ritorno in mano pubblica delle attività della compagnia mediante la costituzione di una nuova società, controllata dal Ministero delle Finanze, operante nel settore del trasporto aereo.
In particolare, l'art. 79 del d.l. n. 18 del 17.3.2020, rubricato “Misure urgenti per il trasporto aereo” prevedeva la costituzione di una società interamente pubblica, operante in regime di diritto privato, avente quale scopo e oggetto sociale espressamente l'acquisizione di rami d'azienda di e di CP_50
Alitalia Cityliner. L'art.79 del d.l. n. 18/2020 veniva poi modificato sia dal d.l. n.
34 del 19.5.2020 convertito con modificazioni con legge n. 77 del 17.7.2020, sia dal d.l. n. 104 del 14.8.2020 (art. 87) convertito con modificazioni con legge n.
126 del 13.10.2020. La normativa da ultimo approvata prevedeva la sottoposizione dell'operazione all'autorizzazione della Commissione Europea ai sensi dell'art. 108 n. 3 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea. A seguito di decreto interministeriale del 9.10.2020 venne quindi costituita l'11.11.2020 società interamente controllata dal CP_48 [...]
, avente come oggetto sociale l'esercizio Controparte_53 dell'attività di impresa nel settore del trasporto aereo di persone e merci.
Tale norma al 3° comma prevede: “Per l'esercizio dell'attività d'impresa nel settore del trasporto aereo di persone e merci, è autorizzata la costituzione di una nuova società interamente controllata dal Ministero dell'economia e delle finanze ovvero controllata da una società a prevalente partecipazione pubblica anche indiretta. L'esercizio dell'attività è subordinato alle valutazioni della
Commissione europea”.
Il comma 5 prevede: …Il Consiglio di amministrazione della società redige ed approva, entro trenta giorni dalla costituzione della società, un piano industriale
Pag. 6 di 40 di sviluppo e ampliamento dell'offerta, che include strategie strutturali di prodotto. Il piano industriale può prevedere la costituzione di una o più società controllate o partecipate per la gestione dei singoli rami di attività e per lo sviluppo di sinergie e alleanze con altri soggetti pubblici e privati, nazionali ed esteri, nonchè l'acquisto o l'affitto, anche a trattativa diretta, di rami d'azienda di imprese titolari di licenza di trasporto aereo rilasciata dall'Ente Nazionale per
l'Aviazione Civile, anche in amministrazione straordinaria. Il piano è trasmesso alla Commissione europea per le valutazioni di competenza, nonchè alle
Camere per l'espressione del parere da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia … La società procede all'integrazione o alla modifica del piano industriale, tenendo conto della decisione della Commissione europea”.
I ricorrenti richiamano l'art. 11 quater del d.l. 73/21, convertito dalla l.n. 106/21, il quale prevede: “3. A seguito della decisione della Commissione europea di cui all'articolo 79, comma 4-bis, del decreto-legge n. 18 del 2020, e in conformità al piano industriale valutato dalla Commissione stessa, l' Controparte_47
e l'Alitalia Cityliner S.p.a. in amministrazione straordinaria
[...] provvedono, anche mediante trattativa privata, al trasferimento, alla società di cui al citato articolo 79, dei complessi aziendali individuati nel piano e pongono in essere le ulteriori procedure necessarie per l'esecuzione del piano industriale medesimo …”.
4. Il programma della procedura di amministrazione straordinaria è immediatamente adeguato dai commissari straordinari alla decisione della
Commissione europea di cui al citato articolo 79, comma 4-bis, del decreto-legge n. 18 del 2020; i commissari straordinari possono procedere all'adozione, per ciascun compendio di beni oggetto di cessione, anche di distinti programmi nell'ambito di quelli previsti dall'articolo 27 del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270. Le modifiche al programma, la cui durata si computa dalla data di modifica, possono essere adottate anche dopo la scadenza del termine del primo programma autorizzato e possono prevedere la cessione a trattativa privata anche di singoli beni, rami d'azienda o parti di essi, perimetrati in coerenza con la decisione della Commissione europea. Il programma predisposto e adottato dai commissari straordinari in conformità al
Pag. 7 di 40 piano industriale di cui al citato articolo 79, comma 4-bis, e alla decisione della
Commissione europea si intende ad ogni effetto autorizzato. E' parimenti autorizzata la cessione diretta alla società di cui all'articolo 79, comma 4-bis, del decreto-legge n. 18 del 2020 di compendi aziendali del ramo aviation individuati dall'offerta vincolante formulata dalla società in conformità alla decisione della
Commissione europea …”.
La Commissione Europea cui era stato presentato il piano industriale predisposto dall'odierna convenuta , con provvedimento del 10.9.21 CP_48
(sopra già menzionato e valutato anche nella sua portata vincolante o meno) ha concluso che, fatto salvo il pieno rispetto degli impegni assunti dall'Italia, Co compreso il fatto che il trasferimento dei beni di ad sarebbe stato CP_50 effettuato a condizioni di mercato, il trasferimento di alcuni beni da ad CP_50
Co Co
, in particolare il trasferimento ad dei beni di descritti nella CP_50
Co sezione 2.2.3, non comportava continuità economica tra e . CP_50
E' infine pacifico che è diventata operativa dal 15.10.21 e che l'attività CP_48 operativa del settore aviation da parte di è cessata il 14.10.2021. CP_50
Dopo il 15.10.21 ha proseguito l'attività di assistenza a terra dei CP_50 passeggeri (handling) e l'attività di manutenzione degli aeromobili
(maintenance).
Ciò premesso, i ricorrenti sostengono che dal 15 ottobre 2021 con la cessione dell'intero asset cd. “Aviation” di ossia l'attività di trasporto aereo CP_50 passeggeri, a quest'ultima ha poi proseguito tale attività senza CP_48 alcuna soluzione di continuità. I ricorrenti sottolineano in particolare, che:
Co
- il 100% degli aerei utilizzati da sarebbe stato acquisito da CP_50
Co
- le tratte aeree coperte da ITA e nelle quali è succeduta ad CP_50 erano le più redditizie e più favorevoli dal punto di vista commerciale tra
[...] quelle in precedenza gestite dalla cedente;
- il 99,9% del personale di volo ITA è transitato da senza soluzione CP_50 di continuità, continuando ad utilizzare i precedenti brevetti e la precedente divisa, osservando l'interezza delle procedure in essere e utilizzando l'interezza dei beni strumentali;
Pag. 8 di 40 Co
- tutta l'organizzazione è stata trasferita da a , in particolare la CP_50 maggioranza dei dirigenti a capo dei settori operativi;
- i sistemi informatici sono rimasti immutati e le procedure di volo e le regole operative sono rimaste anch'esse immutate;
Co
- tutti gli slot operativi ad ottobre 2021 sono passati da a;
CP_50
- tutti i contratti connessi, dalle pulizie, al catering alle manutenzioni ecc., Co sono passati da ad . CP_50
Ciò premesso, si osserva che secondo i consolidati principi espressi in materia dalla giurisprudenza di legittimità, la cessione del ramo di azienda presuppone una realtà produttiva funzionalmente autonoma (la “articolazione funzionalmente autonoma di un'attività economica organizzata”, di cui al comma 5, art. 2112 c.c.) e tale autonomia deve preesistere al momento del trasferimento (su quest'ultimo requisito, anche dopo la nuova formulazione dell'art. 2112, comma 5, per tutte, Cass. 28.9.2015, n. 19141, sulla scorta della sentenza della Corte di Giustizia del 6 marzo 2014, in C-458/12). In particolare, si è affermato che l'autonomia funzionale del ramo ceduto implica la capacità di quest'ultimo, già al momento dello scorporo dal complesso cedente, di provvedere ad uno scopo produttivo con i propri mezzi e quindi di svolgere, autonomamente dal cedente e senza integrazioni di rilievo da parte del cessionario, il servizio o la funzione cui risultava finalizzato nell'ambito dell'impresa cedente al momento della cessione, indipendentemente dal coevo contratto di fornitura di servizi che venga contestualmente stipulato tra le parti
(così, Cass. 31.7.2017, n. 19034 e Cass. 8.11.2018, n. 28593). In altre parole, per essere tale, il ramo d'azienda trasferito deve configurarsi come una sorta di
“micro azienda”, capace da sola di rendere il servizio o la funzione cui risultava finalizzato nell'ambito della società cedente, senza necessità di dipendenza o interazione con quest'ultima e senza apporti o integrazioni da parte della società cessionaria.
I principi sopra esposti valgono ovviamente sia che ci si ponga nella posizione di chi contesti che quella trasferita sia un'articolazione funzionalmente autonoma di un'attività economica organizzata, sia che la prospettiva sia quella
Pag. 9 di 40 opposta di chi come gli odierni ricorrenti, al contrario, sostenga che quello trasferito sia un vero e proprio ramo d'azienda e quindi invochi in proprio favore le tutele previste dall'art. 2112 c.c..
Sulla base di detti principi, tenuto conto delle circostanze incontestate nonché della copiosa documentazione in atti, il Tribunale ritiene che debba essere escluso che l'operazione Alitalia Sai/ITA abbia configurato un trasferimento di ramo d'azienda.
2. Soggetti dell'operazione di trasferimento sono stati da un lato, quale cedente e datrice di lavoro dei ricorrenti, e Controparte_51 dall'altro, quale acquirente/cessionaria, ITA-Italia Trasporto Aereo spa, entrambe convenute nel presente giudizio, soggetti giuridici nei confronti dei quali gli istanti chiedono sia accertata l'esistenza di rapporto di lavoro in prosecuzione.
a. Ciò premesso, si rileva che il regime di Amministrazione Straordinaria cui
è sottoposta la cedente non fornisce di per sé elementi che permettano di affermare che l'operazione di trasferimento di singoli beni si sia validamente realizzata oppure che essa sia valsa a dissimulare il trasferimento di un ramo d'azienda. L'art.1 del D.Lgs. n.270/1999 nella parte in cui definisce la natura e le finalità dell'amministrazione straordinaria, chiarisce che essa è destinata alla
“grande impresa commerciale insolvente” e persegue “finalità conservative del patrimonio produttivo, mediante prosecuzione, riattivazione o riconversione delle attività imprenditoriali”. Il successivo art. 55 precisa poi che il programma redatto dal commissario deve “salvaguardare l'unità operativa dei complessi aziendali, tenuto conto degli interessi dei creditori”. Le enunciate finalità possono peraltro essere perseguite per vie tra loro alternative e cioè, o in una prospettiva conservativa tramite un piano di “ristrutturazione economica e finanziaria dell'impresa, sulla base di un programma di risanamento” (art. 27 comma 2, lett.b del D.l.vo 270/99), in modo che le attività imprenditoriali proseguano per la soddisfazione del ceto creditorio e, sempre in questa
Pag. 10 di 40 prospettiva, continuino ad essere svolte dall'impresa insolvente risanata, ovvero in prospettiva liquidatoria, tramite la cessione universalistica di complessi aziendali o atomistica di singoli beni (art. 27, comma 2, lett. a) e b-bis) dello stesso D.l.vo 270/99), facendo in modo che la tutela dei creditori sia tutelata dalla cessione dei beni che per essi costituiscono garanzia, con conseguente prosecuzione dell'attività tramite altri imprenditori che si avvalgono di ciò che si può salvare dell'azienda insolvente.
Non viene pertanto ritenuta condivisibile la tesi prospettata dai ricorrenti secondo cui la prova che la finalità di non era mai stata liquidatoria CP_50 sarebbe fornita dal trasferimento dei settori Handling e tramite Parte_2 cessione dei relativi rami d'azienda. Infatti, come già chiarito sopra e come previsto espressamente dalla normativa richiamata, la finalità liquidatoria può essere perseguita sia mediante vendita atomistica di beni e servizi, sia tramite cessione di rami organizzati di attività. Non è dato rinvenire nel complesso di norme che regolano la complessa materia in esame, disposizioni che pongano limiti ai commissari liquidatori di agire nell'uno o nell'altro senso e di far prevalere la finalità produttiva o liquidatoria a seconda della convenienza, posto che per i creditori, come già visto, può anche essere preferibile la prosecuzione dell'attività imprenditoriale una volta ceduti i beni a soggetto in grado di proseguire l'azione produttiva.
La difesa dei ricorrenti contesta l'esistenza in capo alla procedura di finalità liquidatorie, osservando come non potesse ritenersi tutelato l'interesse dei creditori dal prezzo di un singolo euro convenuto per la cessione dei beni oggetto di trasferimento, tra i quali 52 aeromobili. Al riguardo, tuttavia, come osservato dalla controparte, il dato riferito al prezzo di vendita deve essere correlato agli oneri riferiti al soddisfacimento dei canoni fissati dai contratti di leasing dei predetti aeromobili (che è logico supporre di rilevante entità atteso il valore del bene locato) non essendone transitata la proprietà ma essendo intervenuta successione tra le società contraenti nella posizione di locatario nel contratto di leasing, da cui è derivata voce di risparmio per l'Amministrazione
Straordinaria, a tutela dei creditori, con riferimento alla relativa voce di spesa a bilancio.
Pag. 11 di 40 E non si può tralasciare di rilevare che, per poter ritenere effettivamente attuata una finalità conservativa del patrimonio di come sostenuto da parte CP_50 ricorrente, sarebbe stata necessaria da parte dei Commissari l'elaborazione di un programma di ristrutturazione economica e finanziaria dell'impresa ai fini del suo risanamento, programma che pacificamento non è mai stato elaborato e di cui i ricorrenti non hanno fornito prova alcuna.
Pertanto, scelta per la via liquidatoria, come comprovato dal CP_50 programma di vendita che vedeva interessati i singoli settori/beni che la componevano (non solo il compendio denominato Aviation, come visto, ma anche quelli di handling e mainteinance), era possibile raggiungere il risultato voluto sia tramite la cessione di rami d'azienda (come avvenuto per handling e mainteinance), misura che avrebbe imposto la tutela della forza lavoro, sia tramite la vendita di singoli beni e servizi, soluzione quest'ultima che non imponeva né il riassorbimento della totalità del personale, né l'acquisizione dell'intero patrimonio del settore ceduto. La normativa non imponeva ai commissari la scelta di una o dell'altra via, lasciando alle loro valutazioni quella più vantaggiosa.
Co b. Dall'altro lato (parte acquirente) , compagine neo costituita e interamente partecipata da capitale pubblico (MEF), avente quale oggetto sociale l'attività di impresa nel settore del trasporto aereo di persone e merci, al fine del raggiungimento del proprio scopo imprenditoriale poteva optare sia per l'acquisizione di un ramo d'azienda precostituito e preorganizzato, sia per l'acquisto di singoli beni e servizi, di per sé non sufficienti all'esercizio dell'attività, ma incrementabili e liberamente organizzabili secondo diversi criteri imprenditoriali. Co Essendo incontestato che ha acquisito dall'Amministrazione straordinaria di un insieme di beni e cespiti, materiali e immateriali, rientranti Controparte_51 nel c.d. asset aviation, si tratta quindi di verificare se quanto ceduto ed acquistato possa configurare un ramo d'azienda, nel senso sopra specificato al fine di valutare se nel caso in esame debba trovare applicazione l'art. 2112 c.c.
o meno.
Pag. 12 di 40 I Commissari Straordinari hanno dunque agito sulla base di previsione legislativa specificamente dedicata alla fattispecie ed in particolare del disposto di cui all'art.11 quater D.L. 73/2001 che ha loro accordato la facoltà di procedere alla cessione totale o parziale dei compendi aziendali del ramo Aviation. Dispone in particolare il comma 3 di detta norma che “A seguito della decisione della Commissione europea di cui all'articolo 79, comma 4-bis, del decreto-legge n. 18 del 2020, e in conformità al piano industriale valutato dalla Commissione stessa, l e CP_50 Controparte_47
l' Cityliner S.p.a. in amministrazione straordinaria provvedono, anche mediante CP_50 trattativa privata, al trasferimento, alla società di cui al citato articolo 79, dei complessi aziendali individuati nel piano e pongono in essere le ulteriori procedure necessarie per
l'esecuzione del piano industriale medesimo”. Prosegue il successivo comma 4 stabilendo che “Il programma della procedura di amministrazione straordinaria è immediatamente adeguato dai commissari straordinari alla decisione della
Commissione europea”. Decisione, quest'ultima, adottata il 10.9.2021 che, allo scopo di verificare se fosse configurabile successione dell'impresa acquirente nella posizione di beneficiaria dei c.d. prestiti ponte erogati ad negli anni 2017-2019, CP_50 qualificabili come aiuti di Stato incompatibili con le regole sulla concorrenza del mercato europeo, ha evidenziato, come elemento comprovante “discontinuità aziendale”, fosse la prevista cessione di beni materiali ed immateriali consistenti nel leasing della metà degli aeromobili, dei relativi slot e del trasferimento degli altri beni connessi in proporzione al numero di aeromobili oggetto di vendita.
In sede europea era infatti accertato che: l'acquisizione degli assets da parte di Co
ha riguardato solo 52 contratti di leasing di aeromobili a fronte dei 102 complessivi che componevano la flotta , e cioè ha riguardato un numero CP_50
Co di aerei costituenti la metà della flotta utilizzata da , provvedendo poi CP_50
Co ad approvvigionarsi sul mercato per incrementare la propria flotta;
le rotte di non collimano con quelle di nel senso che alcune di quelle operate CP_50
C da anche in numero ragguardevole, non sono più operate da , che al CP_50 contrario ne ha aperte di nuove;
in corrispondenza e in proporzione del numero Co ridotto di aeromobili, ha acquisito da un numero di slot decisamente CP_50 inferiore rispetto a quello utilizzato da . CP_50
L'acquisizione non ha invece riguardato: la licenza COA e il codice ICAO
(necessari per svolgere attività di aviazione civile), poiché richieste e attivate ex Co novo da;
il diritto di gestire gli Oneri di servizio pubblico (OSP) previsti in
Pag. 13 di 40 capo ad;
le attività di handling e manutenzione;
le autorizzazioni per CP_50 operare e vendere biglietti in importanti Paesi (Stati Uniti, Brasile, Argentina e
Giappone); i programmi e i contratti di fidelizzazione della clientela (cd. loyalty), C avendone attivato uno proprio;
i dati della clientela e i canali e i CP_50 sistemi di comunicazione con gli utenti (contact center); i contratti di vendita con agenti e tour operator;
i biglietti aerei già venduti o prenotati in non CP_50
Co hanno consentito né di viaggiare con né la possibilità di chiedere rimborso del loro valore a quest'ultima; i contratti di locazione degli immobili e degli spazi Co [... presso l'aeroporto di Fiumicino che sono stati rinegoziati da con Aeroporti
certificazioni e titoli abilitativi dei dipendenti, quali i piloti, non sono CP_54 stati né avrebbero potuto essere oggetto di cessione tra le due società in quanto nella esclusiva titolarità dei soggetti che li avevano conseguiti, tanto da aver costituito titolo di preferenza nella procedura selettiva del personale da assumere.
Co Risulta poi che ha adottato nuovi programmi informatici sia per le attività commerciali che per la gestione del programma fedeltà e di conseguenza che abbia acquisito nuove licenze.
Si potrebbe a questo punto rilevare l'inidoneità dei dati oggettivi che hanno caratterizzato la vicenda traslativa evidenziati dalla Commissione Europea (che ha ricevuto aggiornamenti sull'operazione di cessione sino ad agosto 2021 e quindi sino a 10 gg. prima della decisione) a far pervenire alla conclusione, anche secondo il diritto nazionale e i canoni ermeneutici enucleati in materia dal Co giudice di legittimità sopra richiamati, secondo la quale quanto acquisito da configuri un'articolazione funzionalmente autonoma di un'attività economica organizzata. Da un lato il complesso di beni e cespiti ceduto da , CP_50
Co potrebbe infatti essere ritenuto insufficiente per consentire ad di operare autonomamente, avendo quest'ultima potuto farlo solo in presenza di integrazioni significative, una su tutte la licenza COA e il codice ICAO. Da questa osservazione si potrebbe anche far discendere l'infondatezza della eccezione, pur mossa dai ricorrenti, secondo la quale la Commissione europea non avrebbe alcuna funzione o competenza in materia di trasferimento di azienda, sicché sembra non rispondere al vero che la posizione assunta dalla
Pag. 14 di 40 Commissione europea non abbia rilevanza rispetto al presente giudizio, tenuto conto dei dati oggettivi emersi in relazione ai fatti concreti oggetto di questo giudizio.
La Commissione Europea con lettera del 15.09.2021 ha comunicato all'Italia la seguente
“8. CONCLUSIONE
La Commissione ha pertanto deciso che:
- Fermo restando il pieno rispetto degli impegni assunti dall'italia, compreso che il trasferimento degli asset di sarà effettuato a condizioni CP_50
Co di mercato, il trasferimento di alcuni asset di ad come descritto nella CP_50
Co presente decisione non porterà alla continuità economica tra e . CP_50
- L'apporto di capitale in ITA, secondo il calendario notificato alla luce del Co Piano Industriale presentato, non crea un vantaggio per e pertanto non costituisce aiuto di Stato”.
Le parti resistenti sostengono che detta decisione sarebbe vincolante anche con riferimento al presente giudizio, in virtù del principio per cui "le decisioni della Commissione dell'Unione Europea, benché prive dei requisiti della generalità e dell'astrattezza, costituiscono fonte di produzione del diritto e, pertanto, vincolano il giudice nazionale anche nei giudizi pendenti, in quanto
"jus superveniens" incidente sul rapporto controverso: ne deriva che, laddove detta disciplina venga adottata nel corso del giudizio di legittimità e renda necessario procedere ad accertamenti di fatto, incompatibili con la struttura dello stesso, la pronuncia impugnata, se incompatibile con il nuovo regime, deve essere cassata con rinvio" (Cass. Civ., Sez. V, Ordinanza del 19 gennaio
2018, n. 1325). Al riguardo appare condivisibile quanto espresso dal Tribunale di Milano in funzione di Giudice del Lavoro (con sentenza n. 1227 dell'1.6.2023) con pronuncia della quale si riportano i passaggi qui di rilievo (ai sensi dell'art. 118 disp. att. Cpc).
“E' nota al giudicante la decisione con cui la Corte di Appello di Roma, Sezione
Lavoro, ha ritenuto "..che le circostanze di fatto evidenziate nella decisione della
Pag. 15 di 40 Commissione Europea del 12.11.2008 non rilevino solo ai fini dell'esclusione di Co una continuità aziendale tra e CAI, ma anche in ordine all'esclusione di un fenomeno di mera cessione di azienda o di ramo di azienda, avendo la
Commissione evidenziato che i beni ceduti non afferiscono all'intero settore del trasporto aereo, ma solo al trasporto passeggeri, che la nuova compagnia ha acquisito solo una sola parte degli aeromobili e delle bande orarie e non Co avrebbe rilevato i servizi a terra, e che l'acquisizione di alcuni beni di a parte di CAI sarebbe avvenuta nel quadro di un proprio piano industriale. Per "ramo di azienda" ai sensi dell'art. 2112 c.c. deve infatti intendersi ogni entità economica organizzata in maniera stabile la quale, in occasione del trasferimento, conservi la sua identità, il che presuppone una preesistente entità produttiva funzionalmente autonoma, e non anche una struttura produttiva cercata "ad hoc in occasione del trasferimento (Cass. S.L. n.8757/2014). Costituisce infatti elemento costitutivo della cessione l'autonomia funzionale del ramo ceduto, ovvero la sua capacità, già al momento dello scorporo dal complesso cedente, di provvedere ad uno scopo produttivo con i propri mezzi funzionali ed organizzativi e quindi di svolgere, autonomamente dal cedente e senza integrazioni di rilievo da parte del cessionario, il servizio o la funzione cui risultava finalizzato nell'ambito dell'impresa cedente (Cass. n. 19034/17; nello stesso senso Cass. S.L. n. 19141/2015). Ciò premesso, secondo il giudice di legittimità le decisioni della Commissione dell'Unione Europa, nell'ambito delle funzioni ad essa conferite dal Trattato CE sull'attuazione e lo sviluppo della politica della concorrenza nell'interesse comunitario, ancorché prive della generalità e dell'astrattezza, costituiscono fonte di produzione di diritto comunitario, anche con specifico riguardo alla materia degli aiuti di Stato e, pertanto, vincolano il giudice nazionale anche nei giudizi pendenti, in quanto
"jus superveniens" incidente sul rapporto controverso (Cass. sez.
5- Ord.
n.1325/2018; Cass. A.L. n. 10191/2017 e Cass. n. 15354/2014). Le censure relative all'omessa indagine di fatto sulla sussistenza di una liquidazione o di Co una cessione di beni, e sull'erronea qualificazione del passaggio di beni da
CAI in data 16.11.2009 come cessione con finalità liquidatorie piuttosto che come cessione di beni con continuità di impresa devono pertanto ritenersi infondate" (App. Roma, Sez. Lav., 17 maggio 2018, n. 1430).
Pag. 16 di 40 E' parimenti noto il precedente che, con specifico riferimento a questa stessa fattispecie e nei confronti dell'odierna convenuta, ha ritenuto che "..la
Commissione Europea, con la Decisione in esame, abbia sancito la necessaria discontinuità economica tra A. e I., avendo preso atto dell'acquisto, nel mercato, solo di taluni beni e servizi della prima da parte della seconda, da integrarsi con altri ed inserirsi in un business aziendale differentemente connotato su principi di efficienza, contenimento dei costi e sostenibilità ambientale (punto 43 della
Decisione).. Di talché, la Commissione Europea, con la decisione del
10/09/2021, ha espresso due distinte valutazioni, la prima che "il trasferimento dei beni di A. (..) ad I. non comporterà una continuità economica tra A. ed I."
(punto 224) e la seconda, connessa alla precedente, che "non vi è alcun vantaggio per I. e quindi nessun aiuto di Stato" (punto 333). La sua vincolatività per il giudice nazionale, pertanto, non può che essere estesa ad entrambi i punti di decisione, contenendo una valutazione propria dell'organo europeo che, dettando una nuova disciplina del rapporto controverso, costituisce fonte di produzione di diritto comunitario e ius superveniens nella fattispecie. Non è corretto, pertanto, quanto sostenuto dalla parte ricorrente nel corso della discussione orale, quando ha affermato che la Commissione Europea si sarebbe limitata a prendere atto delle dichiarazioni dello Stato italiano, in ordine Co all'oggetto della cessione ed alla discontinuità economica tra d I., avendo, piuttosto, l'organo comunitario espresso una propria, motivata, decisione non solo sulla sussistenza di aiuti di Stato, bensì, anche - e preliminarmente - sulla continuità economica tra le due società.. " (Trib. Roma, Sez. Lav., 23 ottobre
2022, n. 8429).
Sul punto, tuttavia, si ritengono pienamente condivisibili le considerazioni già esposte da questo Tribunale con sentenza 15 novembre 2022, n. 2694
(anch'essa relativa alla medesima fattispecie, in un giudizio promosso nei confronti della stessa , nella parte in cui si è osservato: "..Innanzi tutto CP_56 il carattere vincolante riguarda il contenuto della decisione della Commissione e non anche i presupposti di fatto posti a fondamento della stessa. Inoltre, la copiosa produzione di pronunce giurisprudenziali effettuata dalla difesa della convenuta, per sostenere la propria tesi, in sede di discussione orale riguarda
Pag. 17 di 40 esclusivamente la materia degli aiuti di Stato. In particolare, la Comunicazione della Commissione n. 2021(C 305/01) al punto 45 prevede che "I giudici nazionali devono astenersi dall'adottare decisioni in contrasto con una decisione della Commissione e devono pertanto attenersi alla valutazione della
Commissione circa l'esistenza di un aiuto di Stato". Le sentenze nn. 15354/14,
10191/17, 1325/18 e 1774/2019 della Cassazione affermano che le decisioni adottate dalla Commissione delle Comunità Europee nell'ambito delle funzioni conferite dal Trattato CE sull'attuazione e lo sviluppo della politica della concorrenza nell'interesse comunitario, ancorché' prive dei requisiti della generalità e dell'astrattezza, costituiscono fonte di produzione di diritto comunitario anche con specifico riguardo agli aiuti di Stato, e quindi vincolano il giudice nazionale nell'ambito dei giudizi portati alla sua cognizione. Analoghe considerazioni valgono per la sentenza n. 142/2018 della Corte Costituzionale".
Con la richiamata pronunzia, la Consulta ha osservato: "..Al riguardo, giova preliminarmente rammentare che l'art. 107 TFUE vieta, in linea di principio - dichiarandoli "incompatibili con il mercato interno" - "gli aiuti concessi dagli Stati, ovvero mediante risorse statali, sotto qualsiasi forma" (formula che abbraccia pacificamente anche gli aiuti provenienti da amministrazioni pubbliche non centrali, quali Regioni o altri enti territoriali) "che, favorendo talune imprese o talune produzioni, falsino o minaccino di falsare la concorrenza", "nella misura in cui incidano sugli scambi tra Stati membri". Il divieto non è, tuttavia, assoluto
e incondizionato. Lo stesso art. 107 TFUE prevede, infatti, una serie di deroghe, distinguendole in due categorie: da un lato, le ipotesi di compatibilità "di pieno diritto", ricorrendo le quali la Commissione non ha poteri discrezionali in merito
(paragrafo 2), dall'altro, i casi di aiuti "potenzialmente compatibili", i quali possono essere autorizzati all'esito di una valutazione discrezionale delle istituzioni europee (paragrafo 3). Il successivo art. 108 TFUE prefigura una rigorosa procedura di controllo sulla compatibilità degli aiuti con la disciplina del
Trattato, che vede come protagonista la Commissione e che si svolge con modalità diverse, secondo che si tratti di aiuti già esistenti ovvero di aiuti nuovi
(nozione che abbraccia anche le modifiche di aiuti esistenti). In base alla costante giurisprudenza della Corte di giustizia, la valutazione della
Pag. 18 di 40 compatibilità di un aiuto di Stato con il mercato interno rientra nella competenza esclusiva della Commissione, che opera sotto il controllo del giudice dell'Unione, con la conseguenza che ai giudici nazionali non è consentito pronunciarsi sul punto (ex plurimis, Corte di giustizia, sentenza 26 ottobre 2016, in causa C-590/14 P, O.E.I. AE;
sentenza 15 settembre 2016, in causa C-
574/14, PGE G. i E.K. SA;
sentenza 19 marzo 2015, in causa C-672/13, O.B.
Nyrt). Nell'attuazione del sistema del controllo degli aiuti, ai giudici nazionali spetta un ruolo "complementare e distinto". Ad essi compete, in specie, la salvaguardia, fino alla decisione definitiva della Commissione, dei diritti dei singoli in caso di inadempimento dell'obbligo di notifica preventiva della misura alla Commissione da parte degli Stati membri, previsto dall'art. 108, paragrafo
3, TFUE. A tal fine, i giudici nazionali possono interpretare e applicare la nozione di "aiuto di Stato" per valutare se un provvedimento adottato senza seguire il procedimento di controllo preventivo debba esservi o meno soggetto, salva restando, in caso di dubbio, la possibilità di chiedere chiarimenti alla
Commissione o, in alternativa, di sottoporre la questione in via pregiudiziale alla
Corte di giustizia (facoltà, quest'ultima, che diviene un obbligo ove si tratti di giudice di ultima istanza, ai sensi dell'art. 267, paragrafo 3, TFUE). Inoltre, spetta ai giudici nazionali trarre tutte le conseguenze della violazione del citato art. 108, paragrafo 3, TFUE, sia per quanto riguarda la validità degli atti che comportano l'attuazione delle misure di aiuto, sia per quanto attiene al recupero degli aiuti concessi in violazione di tale norma. Sempre per affermazione della
Corte di giustizia, in forza dell'art. 288, paragrafo 4, TFUE, la decisione della
Commissione, una volta intervenuta - e fin tanto che non venga rimossa nei modi previsti (profilo sul quale si tornerà poco più avanti) - è, peraltro, obbligatoria in tutti i suoi elementi (dunque, anche in relazione alla qualificazione della misura come aiuto di Stato) nei confronti dello Stato destinatario.
L'obbligatorietà vale per tutti gli organi dello Stato, compresi i giudici (Corte di giustizia, sentenza 13 febbraio 2014, in causa C-69/13, M. spa), imponendo loro - in base al principio di "primazia" del diritto dell'Unione - di non applicare le norme interne contrastanti (che potrebbero ostacolare, cioè, l'attuazione della
Pag. 19 di 40 decisione stessa) (in termini generali, Corte di giustizia, sentenza 21 maggio
1987, in causa 249/85, Albako). Si tratta di conclusione recepita in modo uniforme anche dalla giurisprudenza della Corte di cassazione (tra le altre, sezione lavoro, sentenza 5 settembre 2013, n. 20413; sezione quinta civile, 12 settembre 2012, n. 15207; sezione quinta civile, 11 maggio 2012, n. 7319)"
(Corte Cast., 24 gennaio 2018, n. 142).
Il Tribunale di Milano ha, altresì, evidenziato che “la Commissione si è pronunciata sulla discontinuità economica e non sulla configurabilità di un trasferimento d'azienda. Si tratta di valutazioni tra loro distinte e diverse. La stessa decisione 10-9-21 della Commissione europea, al punto 6, detta i principi generali che disciplinano la (dis)continuità economica. Appare evidente che la valutazione della continuità o discontinuità economica tra due società riguardi la specifica fattispecie degli aiuti di Stato giudicati illegali e incompatibili, ai sensi degli artt. 107 e 108 TFUE: l'obbligo di recupero dell'aiuto incompatibile
"può essere esteso ad un'altra società, alla quale la società beneficiaria abbia trasferito o venduto parte del suo patrimonio, qualora tale struttura di trasferimento o di vendita presenti una continuità economica tra le due" (punto
188). La valutazione di continuità o discontinuità economica è quindi funzionale alla estensione dell'obbligo di recupero di aiuti di Stato a società diverse rispetto alla società che ha fruito degli aiuti ed è fondata su elementi e presupposti autonomi. Al punto 191 la Commissione precisa infatti: "Secondo la giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione, la continuità economica tra le società che sono parti di un trasferimento di beni può essere valutata alla luce dell'oggetto del trasferimento (attività e passività, mantenimento del personale, beni aggregati), del prezzo di trasferimento, dell'identità degli azionisti o dei proprietari dell'impresa acquirente e dell'impresa originaria, del momento in cui avviene il trasferimento (dopo l'avvio dell'indagine, l'avvio del procedimento o la decisione finale) e anche della logica economica dell'operazione".
Ciò premesso, è quindi necessario procedere alla verifica della configurabilità, nel caso di specie, di un vero e proprio trasferimento di ramo di azienda." (Trib.
Milano, Sez. Lav., 15 novembre 2022, n. 2694).
Pag. 20 di 40 Sicché, contrariamente a quanto sostenuto da non si ritiene che la CP_56
Decisione della Commissione Europea del 10 settembre 2021 possa assumere portata vincolante nel presente giudizio, posta la differente prospettiva e il diverso oggetto su cui si fonda la suddetta valutazione.
A tacer d'altro, rilievo che assume portata dirimente indipendentemente dal valore che si ritenga di riconoscere alla Decisione del 10 settembre 2021, è evidente che la stessa è stata adottata ex ante, ossia prima della realizzazione del piano aziendale sottoposto a valutazione.
Ciò significa che la Commissione Europea, lungi dall'affermare - in concreto - la sussistenza della discontinuità economica tra Parte_3
e e l'insussistenza di un'ipotesi di aiuto di stato, ha
[...] CP_56 chiarito quali avrebbero dovuto essere i presupposti per la realizzazione di siffatte condizioni: non vi sarebbe stata continuità economica a condizione del CP_ "pieno rispetto degli impegni assunti dall' " e a condizione che "il trasferimento delle attività di A. fosse effettuato a condizioni di mercato" (20); quindi, se, e solo se, il piano aziendale fosse stato realizzato con le modalità e i contenuti prospettati alla Commissione medesima, per come già sopra richiamati.
Peraltro, nel far valere la vincolatività della suddetta Decisione nella presente controversia, avrebbe dovuto provare in primis la piena corrispondenza CP_56 tra i presupposti considerati dalla Commissione Europea e gli elementi in concreto caratterizzanti l'operazione di acquisizione degli assets di in Parte_3 uno con tutte le altre operazioni compiute ai fini dell'avvio - a partire dal 15 ottobre 2021 - dell'attività di trasporto aereo di persone e merci.
A seguito delle modifiche normative intervenute ad opera dell'art. 11 quater del d.l. del 25/05/2021 - N. 73 (Disposizioni in materia di - CP_50 [...]
l'Amministrazione Straordinaria di Alitalia, nel 2021, ha CP_47 provveduto a redigere un nuovo Programma a modifica del Programma di
Cessione autorizzato dal Ministero dello Sviluppo Economico il 23.03.2018: “la presente Modifica prevede, alla luce del mutato contesto fattuale e normativo,
l'articolazione all'interno di un unico documento, di distinti programmi di
Pag. 21 di 40 cessione e la differenziazione nei seguenti termini: a) la cessione di complessi di beni e contratti, costituenti il C.d. perimetro aviation, ai sensi dell'art. 27, comma 2, lett. b bis), D.Lgs. 270/1999 al valore stabilito di Euro 1,00 oltre IVA
(un euro). (cfr. Parte B), par. 3); b) le cessioni dei complessi aziendali costituenti i rami handling e maintenance ai sensi dell'art. 27, comma 2 lett. a),
D.Lgs. 270/1999 (cfr. Parte B), par. 4); c) il piano di liquidazione dei beni non funzionali all'esercizio dell'impresa, per effetto di quanto convenuto dal Governo italiano con la Commissione europea e di quanto non rientrante nell'alveo del perimetro del piano proposto da . Quanto al Controparte_48
Co personale, il programma del 2021 prevedeva poi espressamente che avrebbe provveduto autonomamente all'assunzione del proprio personale sulla base di candidature presentate volontariamente da ogni potenziale interessato, mediante stipula di nuovi contratti di lavoro e con previsione del limite di 2.800 assunzioni nel 2021 e di 5.750 unità nel 2022.
Co Il Programma 2021 permette di osservare che il 24.8.2021 ha formulato offerta vincolante finalizzata all'acquisizione del perimetro aviation che era poi accettata dall'Amministrazione Straordinaria di con pec del 31 agosto CP_50
2021.
La circostanza che la decisione della Commissione sia intervenuta prima della cessione, ragione per la quale sarebbe lecito dubitare dell'esatta corrispondenza tra il piano di trasferimento reso noto dai Commissari
Straordinari e quello effettivamente adottato con l'operata cessione, appare poi una mera ipotesi non suffragata da elementi oggettivi idonei a dimostrarla, tanto più che parte ricorrente al riguardo non ha fornito elementi sulla cui base poter effettivamente condurre confronto al fine di verificare in cosa l'operazione di trasferimento si sarebbe in concreto discostata dal contenuto del piano industriale precedentemente illustrato a livello europeo.
Il 14.10.2021, sulla scorta di perizia valutativa del perimetro aviation veniva concluso il contratto di cessione di complessi di beni e contratti. Con esso era stabilito che “il Venditore cede e trasferisce all'Acquirente, che accetta ed
Pag. 22 di 40 acquista, il complesso dei beni e rapporti giuridici funzionali a consentire l'avvio
e gestione delle attività di volo di cui al presente articolo 2 (il "Perimetro
Aviatlon'') di titolarità del medesimo Venditore, a fronte del pagamento del corrispettivo di cui al successivo paragrafo 3.1, con effetto dal Termine Iniziale di Efficacia (come individuati ed identificati nel presente Contratto e nei suoi allegati, che sono stati redatti e concordati tra le Parti… restando inteso che sono esclusi dal Perimetro Aviation e non saranno oggetto di trasferimento ai sensi e per gli effetti del presente Contratto: il marchio;
l'attività ed i CP_50 rapporti giuridici relativi al programma loyalty "Millemiglia"; le attività, I beni strumentali, le licenze, i contratti attivi verso clienti terzi, i software, l'hardware , ed i cespiti necessari alla gestione delle attività di handling, maintenance, loyalty e per quanto non regolamentato ai sensi dei contratti ai servizio tra le
Parti e strettamente necessario alle attività amministrative della procedura di
Amministrazione Straordinaria di ad eccezione dei Beni di cui al CP_50 successivo paragrafo 2.3.1 b)(iiil; V le convenzioni ed i servizi relativi alle cc.dd.
PSO ("Public Service Obligations"); I dati relativi alla clientela Alitalla (c.d. customer base); i biglietti prepagati;
qualunque contratto e passività relativa ai lavoratori dipendenti di;
e più in generale, tutte le passività per titolo e CP_50 causa antecedenti il Termine Iniziale di Efficacia del presente Contratto relative
o connesse alla pregressa attività esercitata dal Venditore e del Gruppo)
, anche se relative a beni o contratti di cui al Perimetro Aviation.… CP_50
Il contratto di cessione individuava dettagliatamente quali beni fossero oggetto del trasferimento, comprese le risorse umane.
*****
3.Il contenzioso che vede le odierne parti contrapposte si incentra sulla applicabilità nel caso in esame di quanto previsto dall'art. 2112 c.c.
Anzitutto va evidenziata l'infondatezza della eccezione di inammissibilità del ricorso, poiché dallo stesso è possibile trarre la allegazione di tutte le circostanze di fatto e delle questioni in di diritto necessarie e sufficienti per consentire un compiuto esame nel merito della domanda.
Pag. 23 di 40 Neppure può essere accolta l'eccezione preliminare di inammissibilità del ricorso per non avere i ricorrenti allegato e dimostrato di avere svolto attività lavorativa nel contesto del perimetro Aviation oggetto di cessione ad Ati. Al riguardo, per evidenziare come l'eccezione sia del tutto priva di fondamento, appare sufficiente rilevare come in merito alle qualifiche e alle mansioni dei ricorrenti, sia dedicato l'intero paragrafo b) del ricorso (che dedica all'argomento le pagine da 45 a 60. – capitoli da 42 a 85). Nel ricorso risultano inoltre descritte, senza che al riguardo siano state mosse specifiche contestazioni, le mansioni di tutti i ricorrenti che presentano una relazione inscindibile con le attività inerenti al perimetro Aviation trasferito da ad Ati. CP_50
Parte ricorrente ha inoltre dedotto, al fine di sostenere la tesi del trasferimento di ramo d'azienda, che nella procedura selettiva operata dalla convenuta, il Co 90,9% del personale navigante e di cabina effettivamente assunto da proveniva da Ha altresì argomentato che era stato assunto da ITA CP_50 personale con qualifica dirigenziale “per gestire i passaggi tecnici ed amministrativi necessari alla operatività” (pag. 36 e segg.). Osserva sul punto il
Tribunale che il dato percentuale riferito a piloti e assistenti di volo ex CP_50
Co selezionati rispetto al totale degli assunti da non appare significativo ai fini della valutazione del trasferimento di ramo d'azienda non essendo stata esaminata la percentuale di assistenti di volo e piloti rimasti in CP_50 rispetto a quella transitata per selezione. Il dato semmai appare idoneo ad evidenziare la particolare e rinomata professionalità del medesimo personale rispetto a quello già appartenente ad altre compagnie. Ancor meno significativo, per i motivi sopra precisati e qui amplificati dalla mancata indicazione del numero di dipendenti interessati, il passaggio di personale dirigenziale (non viene chiarito quanti appartenenti a tale categoria siano rimasti in . CP_50
Peraltro, l'analisi delle motivazioni non esplicitate nel contratto ma asseritamente poste a fondamento di un'assunzione appare indagine non ancorabile a dati oggettivi. Analoghe considerazioni valgano con riferimento all'assunzione di dipendenti già in organico alla direzione del personale CP_50
o facenti parte della direzione addestramento.
Pag. 24 di 40 Nessun rilievo si ritiene poi di dover ricondurre alla sussistenza di differenze C solo formali tra la manualistica tecnica di e quella di , posto che CP_50 non è stato dedotto che la manualistica tecnica di altre e diverse compagnie sia sensibilmente e sostanzialmente diversa, in modo tale da escludere che la sostanziale sovrapposizione di tali documenti non dipenda dalla normativa in materia di volo o dalle caratteristiche proprie degli aeromobili transitati o più genericamente in commercio.
Evidente infine che non possono essere valutati alla stregua di elementi indicatori della cessione di una impresa o di un ramo di azienda dati come l'uso anche da parte della nuova azienda di materiale sostanzialmente identico a quello usato in precedenza dalla cedente previo cambio del marchio.
4. L'art. 2112 comma 5 c.c. come in vigore a seguito di svariati adeguamenti all'ordinamento eurounitario definisce il trasferimento di ramo d'azienda come articolazione funzionalmente autonoma di un'attività economica organizzata, identificata come tale dal cedente e dal cessionario al momento del suo trasferimento.
L'art. 1 dir. 2001/23/CE dispone che "è considerato come trasferimento ai sensi della presente direttiva quello di un'entità economica che conserva la propria identità, intesa come insieme di mezzi organizzati al fine di svolgere un'attività economica, sia essa essenziale o accessoria”.
Il ramo d'azienda si considera perciò provvisto di autonomia funzionale allorché tra gli elementi trasferiti al cessionario sussista un nesso funzionale di interdipendenza e complementarità. Non si può di certo trascurare la circostanza secondo la quale, avvenuta la cessione il 14 ottobre 2021, già il Co giorno successivo era in grado di svolgere la medesima attività svolta da
CP_50
La Corte di cassazione ha precisato che, "ai fini del trasferimento di ramo
d'azienda previsto dall'art. 2112 c.c., anche nel testo modificato dall'art. 32 del
D.lgs. n. 276 del 2003, costituisce elemento costitutivo della cessione
l'autonomia funzionale del ramo ceduto, ovvero la sua capacità, già al momento
Pag. 25 di 40 dello scorporo, di provvedere ad uno scopo produttivo con i propri mezzi funzionali ed organizzativi e quindi di svolgere - autonomamente dal cedente e senza integrazioni di rilievo da parte del cessionario - il servizio o la funzione cui risultava finalizzato nell'ambito dell'impresa cedente al momento della cessione.
L'elemento costitutivo dell'autonomia funzionale va quindi letto in reciproca integrazione con il requisito della preesistenza, e ciò anche in armonia con la giurisprudenza della Corte di Giustizia secondo la quale l'impiego del termine
"conservi" nell'art. 6, 1, commi 1 e 4 della direttiva 2001/23/CE, "implica che
l'autonomia dell'entità ceduta deve, in ogni caso, preesistere al trasferimento"
(Corte di Giustizia, 6 marzo 2014, C-458/12; Corte di Giustizia, 13 giugno 2019,
C-664/2017)" (Cass. Civ., Sez. Lav., 4 agosto 2021, n. 22249).
C La difesa di nega l'ipotesi del trasferimento di un ramo aziendale in quanto C
avrebbe acquistato un complesso non organizzato di assets costituito solo da una parte degli aeromobili, degli slots aeroportuali, delle rotte e di altri beni materiali e immateriali di ed in quanto l'acquisizione degli assets Parte_3 aviation non avrebbe riguardato elementi essenziali quali la licenza COA, il
Codice ICAO, il diritto di gestire gli Oneri di Servizio Pubblico, le attività di handling e manutenzione, le autorizzazioni per operare in USA, Brasile,
Argentina e Giappone, i programmi di fidelizzazione della clientela, i dati della clientela, le autorizzazioni di accesso/scalo in paesi stranieri, i canali e i sistemi di comunicazione con gli utenti (c.d. contact center), i contratti di compravendita, i biglietti aerei già venduti e/o prenotati con i contratti Parte_3 di business aviation, di locazione degli immobili e degli spazi presso gli aeroporti di servizio. Viene rilevato infine che sarebbe stato introdotto un nuovo modello organizzativo, e che l'acquisizione del management e di tutte le risorse umane sarebbe avvenuta con ricorso al mercato mediante procedure di assunzione. Tuttavia, milita contro tale assunto la circostanza che già dal Co 15.10.2021, giorno seguente alla cessione, ha iniziato ad esercitare la sua attività di vettore aereo.
5. ELEMENTI CHE INDUCONO AD
ESCLUDERE LA IPOTIZZATA CESSIONE DI RAMO D'AZIENDA.
Pag. 26 di 40 La legge autorizzativa di ITA aveva previsto che il Consiglio di amministrazione della nuova società redigesse ed approvasse un piano industriale da trasmettere alla Commissione europea per le valutazioni di competenza. La conclusione finale cui giunge la Commissione in data 10.9.2021 (“il Co trasferimento di alcuni beni di a … non comporterà una continuità CP_50
Co economica tra e ”), come già visto, non vincolante nel caso in esame, CP_50 si fonda sulla valorizzazione di alcune circostanze di fatto e in particolare sulla elencazione dei beni transitati da cedente a cessionaria, ritenuti inidonei all'esercizio in forma autonoma dell'attività di impresa propria della cessionaria.
Da ciò ha fatto derivare la non configurabilità di un trasferimento di ramo d'azienda.
Non significativo della sussistenza di una ipotesi di trasferimento di ramo d'azienda, viene ritenuta l'identità del genere di impresa esercitato da CP_50
Co prima e da poi sia rimasto il medesimo (trasporto aereo di merci e
[...] passeggeri), posto che raramente l'acquisizione di beni strumentali all'esercizio di una specifica attività (si pensi all'acquisto nella fattispecie di 52 aerei ma analogamente sarebbe stato nell'ipotesi di cessione di macchinari agricoli quali trebbiatrici o frantoi) consente lo svolgimento di impresa di genere diverso anche in ipotesi di vendita di singoli beni e servizi.
Nel caso di specie, oltre alla valutazione di quanto dispone singolarmente l'art. 2112 c.c., occorre tuttavia tenere conto degli effetti che derivano dalla sua interazione con altre norme e in particolare con quelle in materia di amministrazione straordinaria.
E' pur vero che l'art. 1 D.lgs 270/99 dispone che l'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi è l'istituto che riguarda la grande impresa commerciale insolvente “con finalità conservative del patrimonio produttivo, mediante prosecuzione, riattivazione o riconversione delle attività imprenditoriali”. La norma è chiaramente finalizzata a conciliare da un lato il soddisfacimento dei creditori dell'imprenditore insolvente e dall'altro il
Pag. 27 di 40 salvataggio del complesso produttivo in crisi e la conservazione di posti di lavoro.
Se dunque quello delineato dall'art. 1 D.Lgs 270/99 rappresenta una sorta di quadro programmatico nel cui ambito si dovrebbe muovere la procedura di amministrazione straordinaria, occorre porre detta norma in correlazione con quella dettata dall'art. 27 dello stesso D.Lgs 270/99 che, rubricata con le parole
“Condizioni per l 'ammissione alla procedura”, al co. 1 dispone “1. Le imprese dichiarate insolventi a norma dell'articolo 3 sono ammesse alla procedura di amministrazione straordinaria qualora presentino concrete prospettive di recupero dell'equilibrio economico delle attività imprenditoriali”.
A ben guardare dunque, l'amministrazione straordinaria assume vera e propria funzione liquidatoria o conservativa solo al termine di un periodo di osservazione necessario al fine di valutare se l'impresa insolvente possa in concreto essere salvata o se sia inevitabilmente destinata alla cessazione della sua attività. Il comma 2 dell'art. 27 del medesimo D.Lgs 270/99 dispone che l'accertamento della sussistenza o meno di concrete possibilità di recupero dell'equilibrio economico delle attività imprenditoriali può avvenire: a) tramite la cessione dei complessi aziendali o dei contratti o dei diritti, anche di natura obbligatoria, aventi a oggetto, in tutto o in parte, gli stessi complessi aziendali, sulla base di un programma di prosecuzione dell'esercizio dell'impresa di durata non superiore ad un anno ("programma di cessione dei complessi aziendali");
b) tramite la ristrutturazione economica e finanziaria dell'impresa, sulla base di un programma di risanamento di durata non superiore a due anni ("programma di ristrutturazione"); b-bis) per le società operanti nel settore dei servizi pubblici essenziali anche tramite la cessione di complessi di beni e contratti sulla base di un programma di prosecuzione dell'esercizio dell'impresa di durata non superiore ad un anno ("programma di cessione dei complessi di beni e contratti") . Il comma 2-bis dispone infine che “Per le imprese di cui all'articolo
2, comma 2, del decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2004, n. 39, la durata dei programmi di cui al comma 2 del presente articolo può essere autorizzata dal Ministro dello sviluppo economico fino ad un massimo di quattro anni”.
Pag. 28 di 40 Ritiene il Tribunale che alla fase valutativa delle condizioni in cui versa l'impresa vada riconosciuta natura ambivalente e non univocamente orientata alla prosecuzione dell'attività imprenditoriale. Essa infatti può condurre ad una duplice soluzione: a) la conservazione dell'impresa e la prosecuzione delle sue attività, sia pure eventualmente in misura ridotta rispetto al passato;
b) la sua definitiva liquidazione.
Nel primo caso si apre la procedura di amministrazione straordinaria, in caso contrario al tribunale non resterà che dichiarare la cessazione dell'attività aziendale. La circostanza che al momento della apertura della fase valutativa sia possibile una o l'altra delle due soluzioni a parere del Tribunale non consente di affermare che alla amministrazione straordinaria possa essere riconosciuta, secondo la tesi dei ricorrenti, sin dal suo incipit esclusiva finalità conservativa finalizzata alla continuazione dell'esercizio dell'impresa, posto che al momento di apertura della procedura l'esito della stessa non è ovviamente prestabilito e, se così non fosse, non sarebbe neppure necessaria detta fase valutativa. Pur non trascurando che traspare dalle parole utilizzate dal
Legislatore una sorta di favor per la conservazione dell'attività dell'impresa, come è ovvio che sia, anche in funzione della salvaguardia dei posti di lavoro, tale esito a parere del Tribunale è pur sempre posto in concreto dal legislatore sullo stesso piano della liquidazione. Non è infatti possibile sapere ex ante, ossia prima di “mettere mano” alla concreta consistenza aziendale, se possa essere vantaggiosa la sua conservazione o la sua chiusura, tenuto conto che in un'ottica più ampia traspare anche dalle norme appena riportate, che il
Legislatore si è posto il problema di salvaguardare anche l'economicità dell'operazione. In altre parole, il salvataggio viene ritenuto possibile purché appaia economicamente praticabile.
I ricorrenti sostengono inoltre l'intervenuta abrogazione dell'art. 56 co.
3-bis,
d.lgs. n. 270/1999 secondo cui “le operazioni di cui ai commi 1 e 2”, ovverosia attuative dei diversi programmi che possono caratterizzare l'amministrazione straordinaria, effettuate in attuazione dell'articolo 27, comma 2, lettere a) e b-
Pag. 29 di 40 bis)” e cioè in relazione a programmi di cessione delle aziende o dei beni, “in vista della liquidazione dei beni del cedente, non costituiscono comunque trasferimento di azienda, di ramo o diparti dell'azienda agli effetti previsti dall'articolo 2112 del codice civile”. Detta abrogazione sarebbe stata operata dall'art 47 L. 428/1990 secondo cui, nel caso di imprese “per le quali sia stata disposta l'amministrazione straordinaria, ai sensi del decreto legislativo 8 luglio
1999, n. 270, in caso di continuazione o di mancata cessazione dell'attività” possono essere stabilite (come dispone il co. 4 bis) modifiche alle condizioni di lavoro in sede di confronto sindacale, ferma la continuità dei rapporti. Invece,
“nel caso in cui la continuazione dell'attività non sia stata disposta o sia cessata” (co. 5), possono anche aversi deroghe, stabilite sindacalmente, alla prosecuzione dei rapporti di lavoro. E' evidente l'interesse dei ricorrenti a sostenere l'intervenuta abrogazione dell'art. 56 co. 3 del D.Lgs 270/99 che nei casi in esso previsti, cui può essere ricondotta anche la vicenda in esame, esclude espressamente l'operatività dell'art. 2112 cod.civ.. Prescindendo dalla considerazione della specialità della norma di cui all'art. 56 co. 3 del D.Lgs
270/99 rispetto a quella di cui all'art. 47 co. 4 bis della L. 428/90, essendo solo la prima dettata specificamente in relazione alla amministrazione straordinaria, si osserva comunque che entrambe prevedono casi di esclusione della operatività dell'art. 2112 c.c. per l'ipotesi di liquidazione dell'impresa, mentre tale deroga è esclusa qualora sia invece disposta la continuazione della sua attività.
Dunque, nel caso in esame, punto centrale della questione è comunque sempre il medesimo, ossia quello rappresentato dalla soluzione che viene data al quesito attinente alla attribuzione di finalità liquidatoria o conservativa alla procedura di amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi. Dalla soluzione che viene adottata dipende l'applicabilità o meno dell'art. 2112 c.c..
Come già ampiamente visto, la attribuzione dell'una o l'altra finalità alla amministrazione straordinaria di segue argomentazioni tra loro CP_50 contrastanti, entrambe sostenute con dovizia di argomentazioni in diritto dalle parti in causa. La lettura della fattispecie in esame può attingere all'una come all'altra soluzione, per le ragioni già evidenziate allorché si è rilevato che a ben
Pag. 30 di 40 guardare l'amministrazione straordinaria assume vera e propria funzione liquidatoria o conservativa solo al termine di un periodo di osservazione necessario al fine di valutare se l'impresa insolvente possa in concreto essere salvata o se sia inevitabilmente destinata alla cessazione della sua attività.
Tali considerazioni a parere di questo Tribunale trovano conforto anche in recenti pronunce della Corte di cassazione (richiamate nella sentenza Corte cost. 99/2025), che ha avuto modo di rilevare che “il paragrafo 1 dell'art. 5, della
Direttiva 2001/23/CE prevede che le tutele approntate per i lavoratori in caso di trasferimento d'impresa agli artt. 3 e 4 dello stesso strumento (dedicati al mantenimento dei diritti dei lavoratori in caso di trasferimento di azienda, che trova il corrispondente normativo nell'art. 2112 c.c.), sono inapplicabili se ricorrono tre requisiti, ossia: nei casi in cui l'impresa cedente sia oggetto di una procedura fallimentare o di una procedura d'insolvenza analoga ove la procedura sia stata aperta al fine di liquidare i beni del cedente, purchè dette procedure si svolgano sotto il controllo di un'autorità pubblica competente (in questo senso, univoca la giurisprudenza comunitaria: Corte di giustizia dell'UE, sentenze: 16.5.2019, e a., C-509/17, p. 38; 22.6.2017, Federatie Nederlandse
Vakveniging e a., C-126/16, p. 44)…” ( così testualmente in motivazione Cass.
Sez. Lav. 24691/2021). Nella sentenza appena citata la Corte di Cassazione ha anche chiarito, esaminando la disciplina dettata dai commi 4 bis e 5 dell'art. 47
l.428/1990 che “Le procedure fallimentari sono, invero, espressamente richiamate nel paragrafo 1 del comma 5 della Direttiva 2001/23/CE e soddisfano ontologicamente tutti e tre i requisiti ribaditi dalla Giurisprudenza comunitaria come innanzi illustrati (ossia, l'impresa cedente sia oggetto di una procedura fallimentare - o di una procedura d'insolvenza analoga -, la procedura sia stata aperta al fine di liquidare i beni del cedente, la procedura si svolga sotto il controllo di un'autorità pubblica competente); non vi, è, dunque, alcun bisogno di verificarne la ricorrenza, come può, invece, accadere, per i casi di amministrazione straordinaria o di concordato preventivo ove può mancare il fine liquidatorio potendo essere orientato, il piano predisposto dal giudice, o alla soddisfazione dei creditori attraverso la continuità aziendale ovvero alla liquidazione del patrimonio“. La Corte di Cassazione ha quindi evidenziato come la procedura di amministrazione straordinaria, così come
Pag. 31 di 40 quella di concordato preventivo, non possa essere intesa, al pari del fallimento, come una procedura ontologicamente con finalità liquidatoria, occorrendo invece verificare in concreto se la soddisfazione dei creditori sia affidata ad un piano che miri, per l'impresa insolvente soggetta alla procedura, alla continuità dell'attività ovvero alla mera liquidazione del patrimonio.
La questione è di non poco momento, posto che da come viene risolta deriva l'applicabilità o meno dell'art. 2112 c.c., con la conseguente continuità o meno dei rapporti di lavoro instaurati con la società cedente in capo alla cessionaria.
Come noto, il Legislatore è intervenuto sulla questione con l'art. 6 del d.l.
29.09.2022 n° 131 nel testo modificato dalla legge di conversione n. 169 del 27 novembre 2023 recante
“Disposizioni di interpretazione autentica in materia di cessione di complessi aziendali da parte di aziende ammesse alla procedura di amministrazione straordinaria.
1. In coerenza con l'articolo 5, paragrafo 1, della direttiva 2001/23/CE del
Consiglio, del 12 marzo 2001, l'articolo 56, comma 3-bis, del decreto legislativo
8 luglio 1999, n. 270, si interpreta nel senso che si intendono in ogni caso operazioni effettuate in vista della liquidazione dei beni del cedente, che non costituiscono trasferimento di azienda, di ramo o di parti dell'azienda agli effetti previsti dall'articolo 2112 del codice civile, le cessioni poste in essere in esecuzione del programma di cui all'articolo 27, comma 2, lettere a) e b-bis), del medesimo decreto legislativo, qualora siano effettuate sulla base di decisioni della Commissione europea che escludano la continuità economica fra cedente
e cessionario”.
Come già visto, detta continuità è stata esclusa dalla Commissione europea con la decisione del 10.9.2021 n. 2021/6665.
Sulla natura interpretativa o innovativa dell'art. 6 del d.l. 29.09.2022 n° 131 nel testo modificato dalla legge di conversione n. 169 del 27 novembre 2023 è stata
Pag. 32 di 40 sollevata questione di legittimità costituzionale sulla quale la Corte costituzionale si è pronunciata con la sentenza n. 99/2025. Con tale pronuncia la Corte ha affermato anzitutto al capo 26) che “L'art. 56 co. 3 bis del d.lgs n.
270 del 1999 rappresenta il paradigma esclusivo di riferimento per la soluzione del caso di specie”. Ha subito dopo rilevato che “26.1.– È al momento dell'elaborazione dei programmi che si compiono le scelte strategiche, indirizzate al risanamento dell'impresa, anche mediante la cessione di alcuni complessi, oppure alla sua definitiva dismissione, quando la ristrutturazione si dimostri impraticabile.
Al contenuto dei piani predisposti dai commissari occorre, dunque, avere riguardo per tracciare, in base a criteri predeterminati e oggettivi, la linea di confine tra le procedure con finalità conservativa e quelle con finalità liquidatoria.
26.2.– La disposizione richiamata si attaglia alla specifica vicenda sottoposta al vaglio del rimettente e delinea una procedura provvista di carattere liquidatorio, che non realizza il recupero dell'equilibrio economico delle attività imprenditoriali tramite la ristrutturazione economica e finanziaria dell'impresa, sulla base di un programma di risanamento, ma tramite la cessione dei complessi aziendali (Corte di cassazione, sezione lavoro, ordinanza 11 aprile
2023, n. 9621).
26.3.– Già in base al modello normativo astratto, il programma di cessione dei complessi di beni e contratti di cui all'art. 27, comma 2, lettera b-bis), del d.lgs.
n. 270 del 1999 si caratterizza per un'intrinseca finalità liquidatoria, perseguita sotto il controllo di un'autorità pubblica competente, conformemente a quanto richiesto dall'art. 5 della direttiva 2001/23/CE, ai fini della inoperatività della garanzia del trasferimento dei rapporti di lavoro.
Il programma predisposto dai commissari è disancorato dalla prosecuzione dell'attività d'impresa e dalla sua riorganizzazione e tende, in ultima istanza, alla cessione dei complessi aziendali, secondo procedure assoggettate a vincoli stringenti.
Pag. 33 di 40 Un programma siffatto non ha come obiettivo il recupero dell'attività del cedente, in vista di un suo ritorno in bonis, ma il trasferimento a terzi di un'attività che l'impresa cedente non è più in grado di esercitare.
Da quest'angolazione prospettica, tra la prosecuzione dell'attività d'impresa e la liquidazione intercorre un nesso funzionale inscindibile: la prosecuzione, lungi dal perseguire una finalità di risanamento e di ristrutturazione, è preordinata a salvaguardare il valore produttivo dell'impresa, in vista della sua alienazione.
27.– Nel caso di specie, la finalità liquidatoria si apprezza in modo univoco non soltanto sul versante delle previsioni di legge applicabili, ma, in concreto, alla luce della stessa valutazione comparativa del programma del 27 gennaio 2018
e del programma del 10 ottobre 2021, legato a un contesto economico e normativo profondamente mutato e oramai permeato dalla finalità di dismissione dei complessi aziendali.
I commissari straordinari, dopo aver acclarato l'impossibilità di attuare un ritorno in bonis del debitore mediante un programma di continuità aziendale calibrato sulla ristrutturazione economico-finanziaria dell'impresa, hanno adottato un programma finalizzato esclusivamente allo spossessamento dell'azienda e alla liquidazione dei beni del cedente”.
La Corte costituzionale ha inoltre richiamato copiosa giurisprudenza della Corte
d'Appello di Milano che ha avuto modo di pronunciarsi in più occasioni al riguardo, riscontrando “in concreto la natura liquidatoria della procedura (fra le Co molte, allegate all'atto di costituzione e alla memoria illustrativa di , Corte
d'appello di Milano, sezione lavoro, sentenze 29 luglio 2024, n. 583 e n. 557, 11 luglio 2024, n. 438 e n. 437, 17 giugno 2024, n. 618, 10 giugno 2024, n. 463, e
15 maggio 2024, n. 426). Ha poi aggiunto la Corte che “Nella disamina del contenuto dei programmi di cessione anche alla stregua dell'avvicendarsi della disciplina applicabile, i giudici d'appello hanno accertato che la dismissione dei complessi aziendali ha carattere definitivo e non esprime alcun disegno di riorganizzazione e continuazione dell'attività da parte dell'impresa cedente soggetta alla procedura concorsuale.
Pag. 34 di 40 31.– I dati desumibili dalla normativa astratta che disciplina i programmi di cessione, dal concreto contenuto dei programmi stessi e dalla regolamentazione che li ha via via definiti non sono contraddetti da elementi decisivi di segno contrario.”.
Così fornendo risposta anche agli odierni ricorrenti in relazione alla pretesa frode in danno dei creditori di la Corte costituzionale ha poi CP_50 condivisibilmente precisato che “Il corrispettivo pattuito per la cessione non dev'essere considerato in modo atomistico, ma nel contesto di un più articolato assetto, chiamato a uniformarsi alle indicazioni della Commissione europea”.
Ritiene il Tribunale che da dette affermazioni ben può trarsi anche la ulteriore valutazione secondo la quale, pur essendo stati alienati i beni alla cessionaria C
al prezzo vile di un euro, in realtà è al contesto che occorre guardare. Ciò comporta che occorre tenere bene a mente che non a caso era CP_50 sottoposta a amministrazione straordinaria, ma perché si trovava in una condizione debitoria tale da renderla ormai insolvente. All'evidenza gli amministratori di hanno valutato il complesso delle condizioni in cui CP_50 verteva la società sottoposta alla loro gestione straordinaria e ritenuto di non poter trattenere beni tra cui un numero consistente di aeromobili, oltre tutto gravati da onerosi contratti di leasing (per quanto emerge dagli atti di causa).
Una simile decisione altro non avrebbe comportato se non un aggravamento della già compromessa condizione della cedente.
Si ritiene, anche per le ragioni appena esposte, che non vi siano ragioni per poter ritenere anche solo a livello ipotetico la emersione di condotte penalmente rilevanti in relazione alle quali disporre la trasmissione degli atti alla Procura della Repubblica, come pur richiesto dalla difesa dei ricorrenti. Si osserva – solo incidentalmente – che in ogni caso, in condizioni operative estremamente complesse sia dal punto di vista normativo che procedurale come quelle che si sono trovati a fronteggiare gli amministratori di appare del tutto CP_50 inverosimile anche solo ipotizzare la sussistenza dell'elemento psicologico
Pag. 35 di 40 necessario ai fini della sussistenza di un qualsiasi reato. La richiesta di trasmissione degli atti alla Procura della Repubblica competente per territorio va dunque rigettata.
La Corte costituzionale ha inoltre tratto la finalità liquidatoria della amministrazione straordinaria qui in argomento dalla considerazione secondo la quale “L'obiettivo del miglior soddisfacimento dell'interesse dei creditori, … è coessenziale, a ben considerare, a tutte le fasi della procedura: guida dapprima la scelta di fondo tra la prosecuzione e la cessazione dell'attività d'impresa e quindi la concreta attuazione della fase liquidatoria, in un contesto presidiato da controlli e rimedi contro ogni deviazione dallo scopo che la legge indica come prioritario.
Non sono risolutive neppure le diverse condizioni previste per la cessione dei distinti complessi handling e manutenzione, in quanto ciascun programma dev'essere valutato nelle sue irriducibili peculiarità e nelle finalità che di volta in volta lo ispirano.
32.– In ultima analisi, il trasferimento d'azienda in crisi non può essere assimilato, per il differente contesto in cui si colloca e per la molteplicità di interessi che coinvolge, al trasferimento di un'impresa in bonis.
È proprio la gestione pubblica dell'insolvenza, che si accompagna a una vasta gamma di garanzie e di rimedi e al presidio del controllo costante della giurisdizione, a giustificare le deroghe all'art. 2112 cod. civ., anche alla stregua delle prescrizioni del diritto dell'Unione europea e della nozione più ampia di procedura liquidatoria che la giurisprudenza della Corte di giustizia ha tratteggiato.
In quest'orizzonte si rivela la ratio della specialità delle procedure liquidatorie nell'amministrazione straordinaria e della duttilità di azione che le caratterizza, in vista della salvaguardia del valore sociale dell'impresa e della necessità di contemperare una pluralità di interessi, destinati a travalicare quelli meramente individuali dell'impresa insolvente.
Pag. 36 di 40 33.– È dunque lo stesso atteggiarsi del programma di cessione del lotto aviation, unito all'evoluzione della normativa speciale che ne ha regolato le fasi salienti, a individuare nell'art. 56, comma 3-bis, del d.lgs. n. 270 del 1999 il modello esaustivo, cui è chiamata a conformarsi la decisione del caso concreto,
e a privare di rilievo determinante la normativa censurata”. Ed è stato infine aggiunto che “Come hanno rimarcato le Corti di merito nello scrutinare vicende assimilabili a quella odierna alla luce delle previsioni del d.lgs. n. 270 del 1999
(Corte d'appello di Milano, sezione lavoro, sentenze 11 luglio 2024, n. 475 e n.
437, e 10 giugno 2024, n. 463 e n. 461), l'art. 6 del d.l. n. 131 del 2023, come convertito, non dispiega influenza decisiva sul percorso argomentativo che il giudice è chiamato a compiere per definire il caso di specie.
34.– In conclusione, i plurimi elementi finora esaminati contraddicono la supposta natura conservativa della procedura, che rappresenta il fulcro del ragionamento sulla rilevanza e sulla non manifesta infondatezza e ha condotto il rimettente a negare l'applicabilità dell'art. 56, comma 3-bis, del d.lgs. n. 270 del 1999, con l'effetto di annettere possibile rilievo alla disposizione censurata.
È proprio la dichiarata natura liquidatoria della procedura di amministrazione straordinaria, oggetto del giudizio principale, ad attrarre la fattispecie nell'àmbito di operatività del citato art. 56, comma 3-bis.
Né rileva che il legislatore, con la disposizione censurata, abbia integrato la previsione in esame, affiancando la fattispecie delle cessioni di complessi aziendali, di beni e contratti, effettuate sulla base di decisioni della
Commissione europea che escludano la continuità economica fra cedente e cessionario, a quella, già regolata e applicabile all'odierno giudizio, delle cessioni poste in essere in esecuzione dei programmi di cui, rispettivamente, alle lettere a) e b-bis) dell'art. 27, comma 2, del medesimo d.lgs. n. 270 del
1999.
Da ciò discende che l'art. 56, comma 3-bis, del d.lgs. n. 270 del 1999 trova applicazione nel giudizio a quo a prescindere dalla disposizione censurata, che non rileva ai fini della decisione in tale giudizio.
Ne consegue l'inammissibilità della questione per l'erronea interpretazione in cui è incorso il giudice a quo e che è stata posta a fondamento dell'ordinanza di rimessione, inficiando la rilevanza della questione”.
Pag. 37 di 40 D'altro canto, simili conclusioni appaiono avvalorate dalla sentenza CGUE del
28.4.2022, C-237/20, le cui motivazioni consentono di affermare che la stessa continuazione temporanea dell'attività non preclude la connotazione liquidatoria della procedura. La CGUE ha infatti affermato che nell'ambito di una procedura liquidatoria è possibile che l'attività dell'impresa continui allo scopo di scongiurare il rischio della svalutazione e del deterioramento - prima del rilevamento da parte del cessionario - “del patrimonio e/o delle attività del cedente ritenute redditizie”. La Corte di cassazione (con sentenza n.
24691/2021 e successive conformi) ha ribadito che “qualora … una procedura di amministrazione straordinaria non realizzi il recupero dell'equilibrio economico delle attività imprenditoriali tramite, come nel caso di specie, la ristrutturazione economica e finanziaria dell'impresa, sulla base di un programma di risanamento (art. 27, comma 2, lett. b) D.Lgs. cit.) per cui continui l'attività d'impresa, ma tramite la cessione dei complessi aziendali
(D.Lgs. n. 270 del 1999, art. 27, comma 2, lett. a)), ad essa, per effetto della cessazione dell'attività di impresa, si applica, ai fini dell'operatività degli effetti previsti dalla L. n. 428 del 1990, art. 47, comma 5 (che prevede l'esclusione dei lavoratori eccedentari dal passaggio al cessionario), la disciplina propria di una procedura liquidativa quale il fallimento, per cui non occorre il requisito di cessazione dell'attività, in quanto suo costitutivo” (Cass. n. 9621/2023).
In conclusione, alla luce di una così chiara presa di posizione della Corte costituzionale, le cui argomentazioni vengono ritenute condivisibili dal Tribunale anche per le ragioni esposte in precedenza in ordine al quando la procedura di amministrazione straordinaria assume valenza conservativa o liquidatoria, e con riferimento all'esito avuto dalla procedura nel caso qui specificamente in esame, appare ultronea sia le rimessione degli atti alla Corte di Giustizia europea, sia la sospensione del presente giudizio, entrambe richieste da parte ricorrente, ritenendo esaustive le osservazioni svolte dalla Corte costituzionale e non rilevando contrasti tra normativa interna e normativa comunitaria alla quale la prima ha mostrato di essersi di volta in volta adeguata.
Pag. 38 di 40 Quanto sin qui osservato, pur tenendo conto delle apprezzabili argomentazioni svolte dalla difesa dei ricorrenti, induce a disattendere la domanda, posto che alla luce della recentissima sentenza n. 99/2025 della Corte costituzionale deve trovare applicazione la norma interpretativa di cui all'art. 6 del d.l. 29.09.2022 n°
131 come modificato dalla legge di conversione n. 169 del 27 novembre 2023, con conseguente non applicabilità al caso in esame dell'art. 2112 c.c. Lo stesso dato letterale della norma contenuta nell'art. 56 co. 3 bis del D.lvo 270/1999 rende non necessaria l'utilizzazione della norma di interpretazione autentica contenuta nell'art. 6 del D.L. 131 del 29.9.2023 in quanto il tenore della norma appare chiaro nel senso che nel caso di amministrazione straordinaria le operazioni svolte anche con riferimento alla cessione dei beni non hanno rilievo ai fini dell'art. 2112 c.c. Ciò non solo trova giustificazione nella opportunità di lasciare margini di manovra al commissario straordinario in considerazione dei surplus di personale che l'azienda cedente potrebbe presentare, ma anche nel fatto che tutta la normativa in esame, relativa alle imprese di grandi dimensioni che vertano in condizioni di difficoltà, è normativa speciale rispetto all'art. 2112
c.c., in quanto norma dettata non tanto o non solo in considerazione delle possibili crisi aziendali che ovviamente coinvolgono anche il personale dipendente, ma anche in relazione alla fisiologica cessione delle stesse o di parti di esse, al fine di salvaguardare i lavoratori che vengono a subire la cessione a differenza di quanto avviene nel caso della amministrazione straordinaria che mira essenzialmente a salvaguardare le potenzialità produttive
– per quanto possibile – evitando di imporre troppi vincoli ai commissari straordinari in un'ottica che in primis sembra essere di salvaguardia dell'azienda, ma che è contestualmente finalizzata sin dal suo esordio, come già visto, anche al possibile epilogo della chiusura della azienda stessa.
Quanto alla funzione liquidatoria o meno della procedura di amministrazione straordinaria appare opportuno rilevare inoltre che detta funzione emerge con chiarezza dal complesso delle norme che sono state passate in rassegna cui va riconosciuto che mirano tutte ad uno scopo precipuo che è quello di procedere alla liquidazione e quindi alla vendita dei beni prima che sia troppo tardi, ossia prima che sia inevitabile giungere a dichiarazione di fallimento e ciò anche per salvaguardare le potenzialità produttive non tanto della azienda in crisi, che
Pag. 39 di 40 potrà anche essere avviata alla liquidazione, quanto soprattutto dei beni aziendali della cedente con previsione di una procedura che lascia ampio margine di manovra - proprio a tale scopo - al commissario liquidatore, che può vendere i beni sia come complesso aziendale, sia singolarmente per poi continuare la procedura comunque in ottica liquidatoria intesa questa volta nel senso di chiusura della cedente.
La complessità delle questioni trattate (tipologia di soggetti coinvolti, ruolo di istituzioni europee e dimensioni dell'operazione) e le difficoltà interpretative delle norme di rilievo nel presente giudizio, oltre alla recentissima definizione della questione di costituzionalità avente ad oggetto l'art. 6 D.L. 131 del
29.9.2023 rendono opportuna l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, dichiara l'estinzione del giudizio tra , e CP_9 CP_16 [...]
; CP_28 rigetta il ricorso proposto dagli altri ricorrenti;
compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Roma, 8 ottobre 2025
Il Giudice
FR RI
Pag. 40 di 40
Il Tribunale di Roma in funzione di giudice del lavoro, nella persona del dr.
FR RI, nella causa proposta da:
1) 2) 3) Controparte_1 Controparte_2 [...]
4) 5) Controparte_3 Controparte_4 Controparte_5
, 6) 7) 8)
[...] CP_6 Controparte_7
9) 10) Controparte_8 CP_9 Controparte_10
11) , 12) 13) 14) CP_11 CP_12 CP_13
, 15) , 16) , Controparte_14 CP_15 CP_16
17) 18) , 19) Controparte_17 Controparte_18 CP_19
, 20) 21) 22)
[...] CP_20 CP_21 [...]
23) 24) , 25) CP_22 Controparte_23 CP_24
26) 27) , 28) CP_25 CP_26 Controparte_27
, 29) 30) 31) CP_28 CP_29 Controparte_30
32) 33) Controparte_31 Controparte_32 [...]
, 34) , 35) 36) CP_33 CP_34 CP_35 [...]
37) 38) 39) CP_36 Controparte_37 Controparte_38 CP_39
40) 41) , 42) , 43)
[...] CP_40 CP_41 CP_42
Parte_1 tutti rappresentati e difesi dagli Avv.ti Patrizia Totaro e Giuseppe Marziale, come da procure in atti, ed elettivamente domiciliati presso lo studio dei predetti difensori in Napoli, Via Cesario Console n. 3
RICORRENTI nei confronti di
in Amministrazione Controparte_43
, con sede legale in Fiumicino (RM), Via Alberto Nassetti, CP_44
, in persona dell'ing. nella qualità di Direttore CP_45 CP_46
“Human Resources & Communication” di Controparte_47 in Amministrazione Straordinaria, in virtù dei poteri conferiti in data 12 luglio
2022 con atto a Rogito del Notaio rep. 72874, racc. n. 27726, Persona_1 rappresentata e difesa, come da delega in atti, dall'Avv. Stefano Bellomo, presso il cui studio in Roma, Via Giuseppe Faravelli n. 22 è elettivamente domiciliata.
RESISTENTE e di
, con sede legale in Controparte_48
Roma, Via Venti Settembre, n. 97, in persona del procuratore pro tempore, come da procura per atto del Notaio dott. , in Anzio, Rep. n. Persona_2
5082, Racc. n. 3646 del 25 gennaio 2023, rappresentata e difesa, come da procura allegata agli atti depositati nel fascicolo informatico, dagli Avv.ti Marco
MA, NI De FE e AS UC, ed elettivamente domiciliata presso lo Studio dei primi due in Roma, Via delle Tre Madonne, n. 8
RESISTENTE
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 18.11.2023 i ricorrenti sopra menzionati adivano il
Tribunale di Roma in funzione di Giudice del lavoro per sentire accertare nei confronti delle società e Controparte_48 [...]
che la cessione del Controparte_49 complesso aziendale di ovvero nel caso del settore produttivo “Volo” CP_50
(denominato dalle odierne resistenti “acquisizione asset Aviation”), avvenuta con decorrenza dal 15.10.2021 tra le due resistenti, è qualificabile come cessione di azienda o di ramo d'azienda ed è pertanto sottoposta alla disciplina
Pag. 2 di 40 dell'art. 2112 c.c., previa – ove ritenuto - remissione del giudizio alla Corte
Costituzionale e/o alla Corte di Giustizia CE e, se del caso, previo accertamento e declaratoria incidentale di nullità anche parziale degli accordi sindacali del
2.12.2021.
I ricorrenti hanno inoltre chiesto l'accertamento del proprio diritto alla prosecuzione del rapporto di lavoro subordinato alle dipendenze di
[...]
a parità di condizioni economiche e normative già Controparte_48 godute alle dipendenze di in Controparte_47 amministrazione straordinaria, e ciò a decorrere dal 15.10.21, con conseguente Co condanna di al rispristino del rapporto di lavoro con i ricorrenti, a riceverne la prestazione lavorativa, con attribuzione di inquadramento e profili professionali già posseduti presso in Controparte_43 amministrazione straordinaria e con applicazione integrale delle previsioni del Co c.c.n.l. per il trasporto aereo e con conseguente condanna di al pagamento delle retribuzioni ovvero del risarcimento del danno pari alle retribuzioni maturate dal 15.01.2021 sino alla sentenza definitoria del giudizio o alla data di materiale ripristino del rapporto, sulla base retributiva percepita da ciascun ricorrente o a ciascun ricorrente dovuta, alla data della cessione;
i ricorrenti Co hanno chiesto inoltre la condanna di alla regolarizzazione previdenziale delle proprie posizioni lavorative.
In via subordinata i ricorrenti hanno chiesto l'accertamento di quanto rivendicato Co ed eccepito al punto “B” del ricorso, con conseguente condanna di al risarcimento del danno ragguagliato alle retribuzioni maturate dal 15.10.2021 fino alla data della sentenza definitoria del giudizio e in aggiunta - e comunque - pari all'importo di € 100.000,00 a favore di ciascun ricorrente o al pagamento delle diverse somme ritenute dal Tribunale in via equitativa.
I ricorrenti esponevano inoltre di essere formalmente dipendenti di
[...]
, con contratti a tempo pieno e Controparte_51 indeterminato e con mansioni di impiegati, capi scalo, assistenti di volo, quadri, funzionari addetti alla manutenzione, ai servizi di terra, addetti di rampa, addetti all'ufficio commerciale con funzioni di “sales”, addetti allo sviluppo dei software, addetti al settore tecnico con funzioni di aggiornamento della documentazione
Pag. 3 di 40 tecnica proveniente dai costruttori di aeromobili, manager addetti al settore arrtivi e transiti dell'aeroporto di Fiumicino, addetti alla biglietteria, addetti al fuel management, analisti di sistema, addetti all'ufficio fornitori, capi turno, responsabili di turno, analisti commerciali. Si tratta di funzioni svolte dai vari ricorrenti e transitate senza soluzione di continuità a unitamente al CP_48 ramo Aviation e successivamente svolte da ex colleghi.
I ricorrenti hanno dedotto la sussistenza di una cessione di azienda o di ramo d'azienda, sottoposta come tale a quanto disposto dall'art. 2112 c.c., con conseguente richiesta di accertamento della prosecuzione dei rapporti di lavoro alle dipendenze di;
hanno inoltre affermato l'irrilevanza degli accordi CP_48 sindacali 2.12.2021, della normativa di legge sopravvenuta in materia e della comunicazione della Commissione CE 10.9.2021. In via subordinata i ricorrenti hanno dedotto la violazione di norme e principi di rango costituzionale e comunitario in relazione al reclutamento del personale da parte di ITA, e il proprio diritto al risarcimento dei danni conseguenti.
Costituendosi in giudizio, le società convenute hanno contestato la fondatezza delle pretese avversarie, di cui hanno chiesto il rigetto.
All'esito dell'udienza di prima comparizione del 30.4.2024, nel corso della quale i difensori delle parti si riportavano ai rispettivi scritti difensivi e chiedevano l'ammissione dei mezzi istruttori proposti, il Giudice, ritenendo la natura della documentale della causa e pertanto non necessaria l'assunzione di prova testimoniale, rinviava all'udienza del 22.10.2024 per la definizione della causa.
Il 22.10.2024 era tuttavia disposto nuovo rinvio al 14.5.2025 su richiesta dei ricorrenti, essendo stato ritenuto necessario ed opportuno attendere pronuncia della Corte costituzionale su questione sorta con riferimento alla legittimità costituzionale dell'art. 6 D.L. 131/2023.
In difetto di pronuncia della Corte costituzionale, l'udienza del 14.5.2025 era rinviata d'ufficio all'8.10.2025 per i medesimi adempimenti. All'odierna udienza
(8.10.2025), invitati quindi i procuratori delle parti alla discussione orale, viene
Pag. 4 di 40 quindi pronunciata la presente sentenza, depositandone dispositivo e motivazione per via telematica.
MOTIVI DELLA DECISIONE.
Preliminarmente si rileva che deve essere dichiarata l'estinzione del giudizio tra i ricorrenti (n. 9 del ricorso), (n. 16 del CP_9 CP_16 ricorso), la ricorrente (n. 28 del ricorso) e le convenute, avendo il CP_28 primo in data 8.9.2025, il secondo in data 14.8.2024 e la terza in data
11.3.2025, depositato a mezzo dei difensori muniti di procura speciale atti di rinuncia al diritto ed all'azione per sopravvenuto difetto di interesse all'azione, rinuncia accettata dalle controparti che a loro volta hanno dichiarato di rinunciare all'eventuale refusione delle spese da parte degli indicati ricorrenti.
Nel merito
Non sussistono i presupposti per l'accoglimento del ricorso, che deve quindi essere rigettato.
1. Le questioni oggetto del presente giudizio non attengono tanto ad aspetti inerenti ai fatti di causa, che sono in larga parte pacifici, quanto piuttosto a valutazioni in punto di diritto.
Quanto ai fatti, è la risultante di plurime operazioni societarie (di cui si CP_48 dà conto molto sinteticamente) iniziate nel 1957 allorché le Linee Aeree Italiane
– si fusero in , a sua volta confluita nel 2009 in C.A.I. s.p.a - CP_52 CP_43
Compagnia Aerea Italiana che a sua volta nel 2014, a causa dei deludenti risultati di mercato, nel 2014 confluiva in Anche non CP_50 CP_50 rendeva i risultati sperati, sicché nel maggio del 2017 il suo Consiglio di
Amministrazione chiese l'ammissione alla procedura di amministrazione straordinaria prevista dal D.L. 347/2003. Il Ministero dello Sviluppo Economico con decreto del 2.5.2017 ammise alla procedura di Controparte_51 amministrazione straordinaria, ai sensi dell'art. 4 D.L. n. 347/03, convertito dalla l.n. 39/04. La medesima è poi stata dichiarata insolvente, ai sensi CP_50
Pag. 5 di 40 della predetta normativa, dal Tribunale di Civitavecchia con sentenza n. 17 dell'11.5.2017.
Mentre in un primo momento (5.3.2020), mediante pubblicazione sul sito web della Amministrazione Straordinaria di dell'invito a manifestare CP_50 interesse all'acquisizione delle attività della società e della controllata Alitalia
Cityliner, anch'essa in Amministrazione Straordinaria (doc. 6), era stata ipotizzata la vendita a privati, con provvedimento inserito nel d.l. n. 18 del 2020, convertito in legge n. 27 del 2020, fu previsto il ritorno in mano pubblica delle attività della compagnia mediante la costituzione di una nuova società, controllata dal Ministero delle Finanze, operante nel settore del trasporto aereo.
In particolare, l'art. 79 del d.l. n. 18 del 17.3.2020, rubricato “Misure urgenti per il trasporto aereo” prevedeva la costituzione di una società interamente pubblica, operante in regime di diritto privato, avente quale scopo e oggetto sociale espressamente l'acquisizione di rami d'azienda di e di CP_50
Alitalia Cityliner. L'art.79 del d.l. n. 18/2020 veniva poi modificato sia dal d.l. n.
34 del 19.5.2020 convertito con modificazioni con legge n. 77 del 17.7.2020, sia dal d.l. n. 104 del 14.8.2020 (art. 87) convertito con modificazioni con legge n.
126 del 13.10.2020. La normativa da ultimo approvata prevedeva la sottoposizione dell'operazione all'autorizzazione della Commissione Europea ai sensi dell'art. 108 n. 3 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea. A seguito di decreto interministeriale del 9.10.2020 venne quindi costituita l'11.11.2020 società interamente controllata dal CP_48 [...]
, avente come oggetto sociale l'esercizio Controparte_53 dell'attività di impresa nel settore del trasporto aereo di persone e merci.
Tale norma al 3° comma prevede: “Per l'esercizio dell'attività d'impresa nel settore del trasporto aereo di persone e merci, è autorizzata la costituzione di una nuova società interamente controllata dal Ministero dell'economia e delle finanze ovvero controllata da una società a prevalente partecipazione pubblica anche indiretta. L'esercizio dell'attività è subordinato alle valutazioni della
Commissione europea”.
Il comma 5 prevede: …Il Consiglio di amministrazione della società redige ed approva, entro trenta giorni dalla costituzione della società, un piano industriale
Pag. 6 di 40 di sviluppo e ampliamento dell'offerta, che include strategie strutturali di prodotto. Il piano industriale può prevedere la costituzione di una o più società controllate o partecipate per la gestione dei singoli rami di attività e per lo sviluppo di sinergie e alleanze con altri soggetti pubblici e privati, nazionali ed esteri, nonchè l'acquisto o l'affitto, anche a trattativa diretta, di rami d'azienda di imprese titolari di licenza di trasporto aereo rilasciata dall'Ente Nazionale per
l'Aviazione Civile, anche in amministrazione straordinaria. Il piano è trasmesso alla Commissione europea per le valutazioni di competenza, nonchè alle
Camere per l'espressione del parere da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia … La società procede all'integrazione o alla modifica del piano industriale, tenendo conto della decisione della Commissione europea”.
I ricorrenti richiamano l'art. 11 quater del d.l. 73/21, convertito dalla l.n. 106/21, il quale prevede: “3. A seguito della decisione della Commissione europea di cui all'articolo 79, comma 4-bis, del decreto-legge n. 18 del 2020, e in conformità al piano industriale valutato dalla Commissione stessa, l' Controparte_47
e l'Alitalia Cityliner S.p.a. in amministrazione straordinaria
[...] provvedono, anche mediante trattativa privata, al trasferimento, alla società di cui al citato articolo 79, dei complessi aziendali individuati nel piano e pongono in essere le ulteriori procedure necessarie per l'esecuzione del piano industriale medesimo …”.
4. Il programma della procedura di amministrazione straordinaria è immediatamente adeguato dai commissari straordinari alla decisione della
Commissione europea di cui al citato articolo 79, comma 4-bis, del decreto-legge n. 18 del 2020; i commissari straordinari possono procedere all'adozione, per ciascun compendio di beni oggetto di cessione, anche di distinti programmi nell'ambito di quelli previsti dall'articolo 27 del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270. Le modifiche al programma, la cui durata si computa dalla data di modifica, possono essere adottate anche dopo la scadenza del termine del primo programma autorizzato e possono prevedere la cessione a trattativa privata anche di singoli beni, rami d'azienda o parti di essi, perimetrati in coerenza con la decisione della Commissione europea. Il programma predisposto e adottato dai commissari straordinari in conformità al
Pag. 7 di 40 piano industriale di cui al citato articolo 79, comma 4-bis, e alla decisione della
Commissione europea si intende ad ogni effetto autorizzato. E' parimenti autorizzata la cessione diretta alla società di cui all'articolo 79, comma 4-bis, del decreto-legge n. 18 del 2020 di compendi aziendali del ramo aviation individuati dall'offerta vincolante formulata dalla società in conformità alla decisione della
Commissione europea …”.
La Commissione Europea cui era stato presentato il piano industriale predisposto dall'odierna convenuta , con provvedimento del 10.9.21 CP_48
(sopra già menzionato e valutato anche nella sua portata vincolante o meno) ha concluso che, fatto salvo il pieno rispetto degli impegni assunti dall'Italia, Co compreso il fatto che il trasferimento dei beni di ad sarebbe stato CP_50 effettuato a condizioni di mercato, il trasferimento di alcuni beni da ad CP_50
Co Co
, in particolare il trasferimento ad dei beni di descritti nella CP_50
Co sezione 2.2.3, non comportava continuità economica tra e . CP_50
E' infine pacifico che è diventata operativa dal 15.10.21 e che l'attività CP_48 operativa del settore aviation da parte di è cessata il 14.10.2021. CP_50
Dopo il 15.10.21 ha proseguito l'attività di assistenza a terra dei CP_50 passeggeri (handling) e l'attività di manutenzione degli aeromobili
(maintenance).
Ciò premesso, i ricorrenti sostengono che dal 15 ottobre 2021 con la cessione dell'intero asset cd. “Aviation” di ossia l'attività di trasporto aereo CP_50 passeggeri, a quest'ultima ha poi proseguito tale attività senza CP_48 alcuna soluzione di continuità. I ricorrenti sottolineano in particolare, che:
Co
- il 100% degli aerei utilizzati da sarebbe stato acquisito da CP_50
Co
- le tratte aeree coperte da ITA e nelle quali è succeduta ad CP_50 erano le più redditizie e più favorevoli dal punto di vista commerciale tra
[...] quelle in precedenza gestite dalla cedente;
- il 99,9% del personale di volo ITA è transitato da senza soluzione CP_50 di continuità, continuando ad utilizzare i precedenti brevetti e la precedente divisa, osservando l'interezza delle procedure in essere e utilizzando l'interezza dei beni strumentali;
Pag. 8 di 40 Co
- tutta l'organizzazione è stata trasferita da a , in particolare la CP_50 maggioranza dei dirigenti a capo dei settori operativi;
- i sistemi informatici sono rimasti immutati e le procedure di volo e le regole operative sono rimaste anch'esse immutate;
Co
- tutti gli slot operativi ad ottobre 2021 sono passati da a;
CP_50
- tutti i contratti connessi, dalle pulizie, al catering alle manutenzioni ecc., Co sono passati da ad . CP_50
Ciò premesso, si osserva che secondo i consolidati principi espressi in materia dalla giurisprudenza di legittimità, la cessione del ramo di azienda presuppone una realtà produttiva funzionalmente autonoma (la “articolazione funzionalmente autonoma di un'attività economica organizzata”, di cui al comma 5, art. 2112 c.c.) e tale autonomia deve preesistere al momento del trasferimento (su quest'ultimo requisito, anche dopo la nuova formulazione dell'art. 2112, comma 5, per tutte, Cass. 28.9.2015, n. 19141, sulla scorta della sentenza della Corte di Giustizia del 6 marzo 2014, in C-458/12). In particolare, si è affermato che l'autonomia funzionale del ramo ceduto implica la capacità di quest'ultimo, già al momento dello scorporo dal complesso cedente, di provvedere ad uno scopo produttivo con i propri mezzi e quindi di svolgere, autonomamente dal cedente e senza integrazioni di rilievo da parte del cessionario, il servizio o la funzione cui risultava finalizzato nell'ambito dell'impresa cedente al momento della cessione, indipendentemente dal coevo contratto di fornitura di servizi che venga contestualmente stipulato tra le parti
(così, Cass. 31.7.2017, n. 19034 e Cass. 8.11.2018, n. 28593). In altre parole, per essere tale, il ramo d'azienda trasferito deve configurarsi come una sorta di
“micro azienda”, capace da sola di rendere il servizio o la funzione cui risultava finalizzato nell'ambito della società cedente, senza necessità di dipendenza o interazione con quest'ultima e senza apporti o integrazioni da parte della società cessionaria.
I principi sopra esposti valgono ovviamente sia che ci si ponga nella posizione di chi contesti che quella trasferita sia un'articolazione funzionalmente autonoma di un'attività economica organizzata, sia che la prospettiva sia quella
Pag. 9 di 40 opposta di chi come gli odierni ricorrenti, al contrario, sostenga che quello trasferito sia un vero e proprio ramo d'azienda e quindi invochi in proprio favore le tutele previste dall'art. 2112 c.c..
Sulla base di detti principi, tenuto conto delle circostanze incontestate nonché della copiosa documentazione in atti, il Tribunale ritiene che debba essere escluso che l'operazione Alitalia Sai/ITA abbia configurato un trasferimento di ramo d'azienda.
2. Soggetti dell'operazione di trasferimento sono stati da un lato, quale cedente e datrice di lavoro dei ricorrenti, e Controparte_51 dall'altro, quale acquirente/cessionaria, ITA-Italia Trasporto Aereo spa, entrambe convenute nel presente giudizio, soggetti giuridici nei confronti dei quali gli istanti chiedono sia accertata l'esistenza di rapporto di lavoro in prosecuzione.
a. Ciò premesso, si rileva che il regime di Amministrazione Straordinaria cui
è sottoposta la cedente non fornisce di per sé elementi che permettano di affermare che l'operazione di trasferimento di singoli beni si sia validamente realizzata oppure che essa sia valsa a dissimulare il trasferimento di un ramo d'azienda. L'art.1 del D.Lgs. n.270/1999 nella parte in cui definisce la natura e le finalità dell'amministrazione straordinaria, chiarisce che essa è destinata alla
“grande impresa commerciale insolvente” e persegue “finalità conservative del patrimonio produttivo, mediante prosecuzione, riattivazione o riconversione delle attività imprenditoriali”. Il successivo art. 55 precisa poi che il programma redatto dal commissario deve “salvaguardare l'unità operativa dei complessi aziendali, tenuto conto degli interessi dei creditori”. Le enunciate finalità possono peraltro essere perseguite per vie tra loro alternative e cioè, o in una prospettiva conservativa tramite un piano di “ristrutturazione economica e finanziaria dell'impresa, sulla base di un programma di risanamento” (art. 27 comma 2, lett.b del D.l.vo 270/99), in modo che le attività imprenditoriali proseguano per la soddisfazione del ceto creditorio e, sempre in questa
Pag. 10 di 40 prospettiva, continuino ad essere svolte dall'impresa insolvente risanata, ovvero in prospettiva liquidatoria, tramite la cessione universalistica di complessi aziendali o atomistica di singoli beni (art. 27, comma 2, lett. a) e b-bis) dello stesso D.l.vo 270/99), facendo in modo che la tutela dei creditori sia tutelata dalla cessione dei beni che per essi costituiscono garanzia, con conseguente prosecuzione dell'attività tramite altri imprenditori che si avvalgono di ciò che si può salvare dell'azienda insolvente.
Non viene pertanto ritenuta condivisibile la tesi prospettata dai ricorrenti secondo cui la prova che la finalità di non era mai stata liquidatoria CP_50 sarebbe fornita dal trasferimento dei settori Handling e tramite Parte_2 cessione dei relativi rami d'azienda. Infatti, come già chiarito sopra e come previsto espressamente dalla normativa richiamata, la finalità liquidatoria può essere perseguita sia mediante vendita atomistica di beni e servizi, sia tramite cessione di rami organizzati di attività. Non è dato rinvenire nel complesso di norme che regolano la complessa materia in esame, disposizioni che pongano limiti ai commissari liquidatori di agire nell'uno o nell'altro senso e di far prevalere la finalità produttiva o liquidatoria a seconda della convenienza, posto che per i creditori, come già visto, può anche essere preferibile la prosecuzione dell'attività imprenditoriale una volta ceduti i beni a soggetto in grado di proseguire l'azione produttiva.
La difesa dei ricorrenti contesta l'esistenza in capo alla procedura di finalità liquidatorie, osservando come non potesse ritenersi tutelato l'interesse dei creditori dal prezzo di un singolo euro convenuto per la cessione dei beni oggetto di trasferimento, tra i quali 52 aeromobili. Al riguardo, tuttavia, come osservato dalla controparte, il dato riferito al prezzo di vendita deve essere correlato agli oneri riferiti al soddisfacimento dei canoni fissati dai contratti di leasing dei predetti aeromobili (che è logico supporre di rilevante entità atteso il valore del bene locato) non essendone transitata la proprietà ma essendo intervenuta successione tra le società contraenti nella posizione di locatario nel contratto di leasing, da cui è derivata voce di risparmio per l'Amministrazione
Straordinaria, a tutela dei creditori, con riferimento alla relativa voce di spesa a bilancio.
Pag. 11 di 40 E non si può tralasciare di rilevare che, per poter ritenere effettivamente attuata una finalità conservativa del patrimonio di come sostenuto da parte CP_50 ricorrente, sarebbe stata necessaria da parte dei Commissari l'elaborazione di un programma di ristrutturazione economica e finanziaria dell'impresa ai fini del suo risanamento, programma che pacificamento non è mai stato elaborato e di cui i ricorrenti non hanno fornito prova alcuna.
Pertanto, scelta per la via liquidatoria, come comprovato dal CP_50 programma di vendita che vedeva interessati i singoli settori/beni che la componevano (non solo il compendio denominato Aviation, come visto, ma anche quelli di handling e mainteinance), era possibile raggiungere il risultato voluto sia tramite la cessione di rami d'azienda (come avvenuto per handling e mainteinance), misura che avrebbe imposto la tutela della forza lavoro, sia tramite la vendita di singoli beni e servizi, soluzione quest'ultima che non imponeva né il riassorbimento della totalità del personale, né l'acquisizione dell'intero patrimonio del settore ceduto. La normativa non imponeva ai commissari la scelta di una o dell'altra via, lasciando alle loro valutazioni quella più vantaggiosa.
Co b. Dall'altro lato (parte acquirente) , compagine neo costituita e interamente partecipata da capitale pubblico (MEF), avente quale oggetto sociale l'attività di impresa nel settore del trasporto aereo di persone e merci, al fine del raggiungimento del proprio scopo imprenditoriale poteva optare sia per l'acquisizione di un ramo d'azienda precostituito e preorganizzato, sia per l'acquisto di singoli beni e servizi, di per sé non sufficienti all'esercizio dell'attività, ma incrementabili e liberamente organizzabili secondo diversi criteri imprenditoriali. Co Essendo incontestato che ha acquisito dall'Amministrazione straordinaria di un insieme di beni e cespiti, materiali e immateriali, rientranti Controparte_51 nel c.d. asset aviation, si tratta quindi di verificare se quanto ceduto ed acquistato possa configurare un ramo d'azienda, nel senso sopra specificato al fine di valutare se nel caso in esame debba trovare applicazione l'art. 2112 c.c.
o meno.
Pag. 12 di 40 I Commissari Straordinari hanno dunque agito sulla base di previsione legislativa specificamente dedicata alla fattispecie ed in particolare del disposto di cui all'art.11 quater D.L. 73/2001 che ha loro accordato la facoltà di procedere alla cessione totale o parziale dei compendi aziendali del ramo Aviation. Dispone in particolare il comma 3 di detta norma che “A seguito della decisione della Commissione europea di cui all'articolo 79, comma 4-bis, del decreto-legge n. 18 del 2020, e in conformità al piano industriale valutato dalla Commissione stessa, l e CP_50 Controparte_47
l' Cityliner S.p.a. in amministrazione straordinaria provvedono, anche mediante CP_50 trattativa privata, al trasferimento, alla società di cui al citato articolo 79, dei complessi aziendali individuati nel piano e pongono in essere le ulteriori procedure necessarie per
l'esecuzione del piano industriale medesimo”. Prosegue il successivo comma 4 stabilendo che “Il programma della procedura di amministrazione straordinaria è immediatamente adeguato dai commissari straordinari alla decisione della
Commissione europea”. Decisione, quest'ultima, adottata il 10.9.2021 che, allo scopo di verificare se fosse configurabile successione dell'impresa acquirente nella posizione di beneficiaria dei c.d. prestiti ponte erogati ad negli anni 2017-2019, CP_50 qualificabili come aiuti di Stato incompatibili con le regole sulla concorrenza del mercato europeo, ha evidenziato, come elemento comprovante “discontinuità aziendale”, fosse la prevista cessione di beni materiali ed immateriali consistenti nel leasing della metà degli aeromobili, dei relativi slot e del trasferimento degli altri beni connessi in proporzione al numero di aeromobili oggetto di vendita.
In sede europea era infatti accertato che: l'acquisizione degli assets da parte di Co
ha riguardato solo 52 contratti di leasing di aeromobili a fronte dei 102 complessivi che componevano la flotta , e cioè ha riguardato un numero CP_50
Co di aerei costituenti la metà della flotta utilizzata da , provvedendo poi CP_50
Co ad approvvigionarsi sul mercato per incrementare la propria flotta;
le rotte di non collimano con quelle di nel senso che alcune di quelle operate CP_50
C da anche in numero ragguardevole, non sono più operate da , che al CP_50 contrario ne ha aperte di nuove;
in corrispondenza e in proporzione del numero Co ridotto di aeromobili, ha acquisito da un numero di slot decisamente CP_50 inferiore rispetto a quello utilizzato da . CP_50
L'acquisizione non ha invece riguardato: la licenza COA e il codice ICAO
(necessari per svolgere attività di aviazione civile), poiché richieste e attivate ex Co novo da;
il diritto di gestire gli Oneri di servizio pubblico (OSP) previsti in
Pag. 13 di 40 capo ad;
le attività di handling e manutenzione;
le autorizzazioni per CP_50 operare e vendere biglietti in importanti Paesi (Stati Uniti, Brasile, Argentina e
Giappone); i programmi e i contratti di fidelizzazione della clientela (cd. loyalty), C avendone attivato uno proprio;
i dati della clientela e i canali e i CP_50 sistemi di comunicazione con gli utenti (contact center); i contratti di vendita con agenti e tour operator;
i biglietti aerei già venduti o prenotati in non CP_50
Co hanno consentito né di viaggiare con né la possibilità di chiedere rimborso del loro valore a quest'ultima; i contratti di locazione degli immobili e degli spazi Co [... presso l'aeroporto di Fiumicino che sono stati rinegoziati da con Aeroporti
certificazioni e titoli abilitativi dei dipendenti, quali i piloti, non sono CP_54 stati né avrebbero potuto essere oggetto di cessione tra le due società in quanto nella esclusiva titolarità dei soggetti che li avevano conseguiti, tanto da aver costituito titolo di preferenza nella procedura selettiva del personale da assumere.
Co Risulta poi che ha adottato nuovi programmi informatici sia per le attività commerciali che per la gestione del programma fedeltà e di conseguenza che abbia acquisito nuove licenze.
Si potrebbe a questo punto rilevare l'inidoneità dei dati oggettivi che hanno caratterizzato la vicenda traslativa evidenziati dalla Commissione Europea (che ha ricevuto aggiornamenti sull'operazione di cessione sino ad agosto 2021 e quindi sino a 10 gg. prima della decisione) a far pervenire alla conclusione, anche secondo il diritto nazionale e i canoni ermeneutici enucleati in materia dal Co giudice di legittimità sopra richiamati, secondo la quale quanto acquisito da configuri un'articolazione funzionalmente autonoma di un'attività economica organizzata. Da un lato il complesso di beni e cespiti ceduto da , CP_50
Co potrebbe infatti essere ritenuto insufficiente per consentire ad di operare autonomamente, avendo quest'ultima potuto farlo solo in presenza di integrazioni significative, una su tutte la licenza COA e il codice ICAO. Da questa osservazione si potrebbe anche far discendere l'infondatezza della eccezione, pur mossa dai ricorrenti, secondo la quale la Commissione europea non avrebbe alcuna funzione o competenza in materia di trasferimento di azienda, sicché sembra non rispondere al vero che la posizione assunta dalla
Pag. 14 di 40 Commissione europea non abbia rilevanza rispetto al presente giudizio, tenuto conto dei dati oggettivi emersi in relazione ai fatti concreti oggetto di questo giudizio.
La Commissione Europea con lettera del 15.09.2021 ha comunicato all'Italia la seguente
“8. CONCLUSIONE
La Commissione ha pertanto deciso che:
- Fermo restando il pieno rispetto degli impegni assunti dall'italia, compreso che il trasferimento degli asset di sarà effettuato a condizioni CP_50
Co di mercato, il trasferimento di alcuni asset di ad come descritto nella CP_50
Co presente decisione non porterà alla continuità economica tra e . CP_50
- L'apporto di capitale in ITA, secondo il calendario notificato alla luce del Co Piano Industriale presentato, non crea un vantaggio per e pertanto non costituisce aiuto di Stato”.
Le parti resistenti sostengono che detta decisione sarebbe vincolante anche con riferimento al presente giudizio, in virtù del principio per cui "le decisioni della Commissione dell'Unione Europea, benché prive dei requisiti della generalità e dell'astrattezza, costituiscono fonte di produzione del diritto e, pertanto, vincolano il giudice nazionale anche nei giudizi pendenti, in quanto
"jus superveniens" incidente sul rapporto controverso: ne deriva che, laddove detta disciplina venga adottata nel corso del giudizio di legittimità e renda necessario procedere ad accertamenti di fatto, incompatibili con la struttura dello stesso, la pronuncia impugnata, se incompatibile con il nuovo regime, deve essere cassata con rinvio" (Cass. Civ., Sez. V, Ordinanza del 19 gennaio
2018, n. 1325). Al riguardo appare condivisibile quanto espresso dal Tribunale di Milano in funzione di Giudice del Lavoro (con sentenza n. 1227 dell'1.6.2023) con pronuncia della quale si riportano i passaggi qui di rilievo (ai sensi dell'art. 118 disp. att. Cpc).
“E' nota al giudicante la decisione con cui la Corte di Appello di Roma, Sezione
Lavoro, ha ritenuto "..che le circostanze di fatto evidenziate nella decisione della
Pag. 15 di 40 Commissione Europea del 12.11.2008 non rilevino solo ai fini dell'esclusione di Co una continuità aziendale tra e CAI, ma anche in ordine all'esclusione di un fenomeno di mera cessione di azienda o di ramo di azienda, avendo la
Commissione evidenziato che i beni ceduti non afferiscono all'intero settore del trasporto aereo, ma solo al trasporto passeggeri, che la nuova compagnia ha acquisito solo una sola parte degli aeromobili e delle bande orarie e non Co avrebbe rilevato i servizi a terra, e che l'acquisizione di alcuni beni di a parte di CAI sarebbe avvenuta nel quadro di un proprio piano industriale. Per "ramo di azienda" ai sensi dell'art. 2112 c.c. deve infatti intendersi ogni entità economica organizzata in maniera stabile la quale, in occasione del trasferimento, conservi la sua identità, il che presuppone una preesistente entità produttiva funzionalmente autonoma, e non anche una struttura produttiva cercata "ad hoc in occasione del trasferimento (Cass. S.L. n.8757/2014). Costituisce infatti elemento costitutivo della cessione l'autonomia funzionale del ramo ceduto, ovvero la sua capacità, già al momento dello scorporo dal complesso cedente, di provvedere ad uno scopo produttivo con i propri mezzi funzionali ed organizzativi e quindi di svolgere, autonomamente dal cedente e senza integrazioni di rilievo da parte del cessionario, il servizio o la funzione cui risultava finalizzato nell'ambito dell'impresa cedente (Cass. n. 19034/17; nello stesso senso Cass. S.L. n. 19141/2015). Ciò premesso, secondo il giudice di legittimità le decisioni della Commissione dell'Unione Europa, nell'ambito delle funzioni ad essa conferite dal Trattato CE sull'attuazione e lo sviluppo della politica della concorrenza nell'interesse comunitario, ancorché prive della generalità e dell'astrattezza, costituiscono fonte di produzione di diritto comunitario, anche con specifico riguardo alla materia degli aiuti di Stato e, pertanto, vincolano il giudice nazionale anche nei giudizi pendenti, in quanto
"jus superveniens" incidente sul rapporto controverso (Cass. sez.
5- Ord.
n.1325/2018; Cass. A.L. n. 10191/2017 e Cass. n. 15354/2014). Le censure relative all'omessa indagine di fatto sulla sussistenza di una liquidazione o di Co una cessione di beni, e sull'erronea qualificazione del passaggio di beni da
CAI in data 16.11.2009 come cessione con finalità liquidatorie piuttosto che come cessione di beni con continuità di impresa devono pertanto ritenersi infondate" (App. Roma, Sez. Lav., 17 maggio 2018, n. 1430).
Pag. 16 di 40 E' parimenti noto il precedente che, con specifico riferimento a questa stessa fattispecie e nei confronti dell'odierna convenuta, ha ritenuto che "..la
Commissione Europea, con la Decisione in esame, abbia sancito la necessaria discontinuità economica tra A. e I., avendo preso atto dell'acquisto, nel mercato, solo di taluni beni e servizi della prima da parte della seconda, da integrarsi con altri ed inserirsi in un business aziendale differentemente connotato su principi di efficienza, contenimento dei costi e sostenibilità ambientale (punto 43 della
Decisione).. Di talché, la Commissione Europea, con la decisione del
10/09/2021, ha espresso due distinte valutazioni, la prima che "il trasferimento dei beni di A. (..) ad I. non comporterà una continuità economica tra A. ed I."
(punto 224) e la seconda, connessa alla precedente, che "non vi è alcun vantaggio per I. e quindi nessun aiuto di Stato" (punto 333). La sua vincolatività per il giudice nazionale, pertanto, non può che essere estesa ad entrambi i punti di decisione, contenendo una valutazione propria dell'organo europeo che, dettando una nuova disciplina del rapporto controverso, costituisce fonte di produzione di diritto comunitario e ius superveniens nella fattispecie. Non è corretto, pertanto, quanto sostenuto dalla parte ricorrente nel corso della discussione orale, quando ha affermato che la Commissione Europea si sarebbe limitata a prendere atto delle dichiarazioni dello Stato italiano, in ordine Co all'oggetto della cessione ed alla discontinuità economica tra d I., avendo, piuttosto, l'organo comunitario espresso una propria, motivata, decisione non solo sulla sussistenza di aiuti di Stato, bensì, anche - e preliminarmente - sulla continuità economica tra le due società.. " (Trib. Roma, Sez. Lav., 23 ottobre
2022, n. 8429).
Sul punto, tuttavia, si ritengono pienamente condivisibili le considerazioni già esposte da questo Tribunale con sentenza 15 novembre 2022, n. 2694
(anch'essa relativa alla medesima fattispecie, in un giudizio promosso nei confronti della stessa , nella parte in cui si è osservato: "..Innanzi tutto CP_56 il carattere vincolante riguarda il contenuto della decisione della Commissione e non anche i presupposti di fatto posti a fondamento della stessa. Inoltre, la copiosa produzione di pronunce giurisprudenziali effettuata dalla difesa della convenuta, per sostenere la propria tesi, in sede di discussione orale riguarda
Pag. 17 di 40 esclusivamente la materia degli aiuti di Stato. In particolare, la Comunicazione della Commissione n. 2021(C 305/01) al punto 45 prevede che "I giudici nazionali devono astenersi dall'adottare decisioni in contrasto con una decisione della Commissione e devono pertanto attenersi alla valutazione della
Commissione circa l'esistenza di un aiuto di Stato". Le sentenze nn. 15354/14,
10191/17, 1325/18 e 1774/2019 della Cassazione affermano che le decisioni adottate dalla Commissione delle Comunità Europee nell'ambito delle funzioni conferite dal Trattato CE sull'attuazione e lo sviluppo della politica della concorrenza nell'interesse comunitario, ancorché' prive dei requisiti della generalità e dell'astrattezza, costituiscono fonte di produzione di diritto comunitario anche con specifico riguardo agli aiuti di Stato, e quindi vincolano il giudice nazionale nell'ambito dei giudizi portati alla sua cognizione. Analoghe considerazioni valgono per la sentenza n. 142/2018 della Corte Costituzionale".
Con la richiamata pronunzia, la Consulta ha osservato: "..Al riguardo, giova preliminarmente rammentare che l'art. 107 TFUE vieta, in linea di principio - dichiarandoli "incompatibili con il mercato interno" - "gli aiuti concessi dagli Stati, ovvero mediante risorse statali, sotto qualsiasi forma" (formula che abbraccia pacificamente anche gli aiuti provenienti da amministrazioni pubbliche non centrali, quali Regioni o altri enti territoriali) "che, favorendo talune imprese o talune produzioni, falsino o minaccino di falsare la concorrenza", "nella misura in cui incidano sugli scambi tra Stati membri". Il divieto non è, tuttavia, assoluto
e incondizionato. Lo stesso art. 107 TFUE prevede, infatti, una serie di deroghe, distinguendole in due categorie: da un lato, le ipotesi di compatibilità "di pieno diritto", ricorrendo le quali la Commissione non ha poteri discrezionali in merito
(paragrafo 2), dall'altro, i casi di aiuti "potenzialmente compatibili", i quali possono essere autorizzati all'esito di una valutazione discrezionale delle istituzioni europee (paragrafo 3). Il successivo art. 108 TFUE prefigura una rigorosa procedura di controllo sulla compatibilità degli aiuti con la disciplina del
Trattato, che vede come protagonista la Commissione e che si svolge con modalità diverse, secondo che si tratti di aiuti già esistenti ovvero di aiuti nuovi
(nozione che abbraccia anche le modifiche di aiuti esistenti). In base alla costante giurisprudenza della Corte di giustizia, la valutazione della
Pag. 18 di 40 compatibilità di un aiuto di Stato con il mercato interno rientra nella competenza esclusiva della Commissione, che opera sotto il controllo del giudice dell'Unione, con la conseguenza che ai giudici nazionali non è consentito pronunciarsi sul punto (ex plurimis, Corte di giustizia, sentenza 26 ottobre 2016, in causa C-590/14 P, O.E.I. AE;
sentenza 15 settembre 2016, in causa C-
574/14, PGE G. i E.K. SA;
sentenza 19 marzo 2015, in causa C-672/13, O.B.
Nyrt). Nell'attuazione del sistema del controllo degli aiuti, ai giudici nazionali spetta un ruolo "complementare e distinto". Ad essi compete, in specie, la salvaguardia, fino alla decisione definitiva della Commissione, dei diritti dei singoli in caso di inadempimento dell'obbligo di notifica preventiva della misura alla Commissione da parte degli Stati membri, previsto dall'art. 108, paragrafo
3, TFUE. A tal fine, i giudici nazionali possono interpretare e applicare la nozione di "aiuto di Stato" per valutare se un provvedimento adottato senza seguire il procedimento di controllo preventivo debba esservi o meno soggetto, salva restando, in caso di dubbio, la possibilità di chiedere chiarimenti alla
Commissione o, in alternativa, di sottoporre la questione in via pregiudiziale alla
Corte di giustizia (facoltà, quest'ultima, che diviene un obbligo ove si tratti di giudice di ultima istanza, ai sensi dell'art. 267, paragrafo 3, TFUE). Inoltre, spetta ai giudici nazionali trarre tutte le conseguenze della violazione del citato art. 108, paragrafo 3, TFUE, sia per quanto riguarda la validità degli atti che comportano l'attuazione delle misure di aiuto, sia per quanto attiene al recupero degli aiuti concessi in violazione di tale norma. Sempre per affermazione della
Corte di giustizia, in forza dell'art. 288, paragrafo 4, TFUE, la decisione della
Commissione, una volta intervenuta - e fin tanto che non venga rimossa nei modi previsti (profilo sul quale si tornerà poco più avanti) - è, peraltro, obbligatoria in tutti i suoi elementi (dunque, anche in relazione alla qualificazione della misura come aiuto di Stato) nei confronti dello Stato destinatario.
L'obbligatorietà vale per tutti gli organi dello Stato, compresi i giudici (Corte di giustizia, sentenza 13 febbraio 2014, in causa C-69/13, M. spa), imponendo loro - in base al principio di "primazia" del diritto dell'Unione - di non applicare le norme interne contrastanti (che potrebbero ostacolare, cioè, l'attuazione della
Pag. 19 di 40 decisione stessa) (in termini generali, Corte di giustizia, sentenza 21 maggio
1987, in causa 249/85, Albako). Si tratta di conclusione recepita in modo uniforme anche dalla giurisprudenza della Corte di cassazione (tra le altre, sezione lavoro, sentenza 5 settembre 2013, n. 20413; sezione quinta civile, 12 settembre 2012, n. 15207; sezione quinta civile, 11 maggio 2012, n. 7319)"
(Corte Cast., 24 gennaio 2018, n. 142).
Il Tribunale di Milano ha, altresì, evidenziato che “la Commissione si è pronunciata sulla discontinuità economica e non sulla configurabilità di un trasferimento d'azienda. Si tratta di valutazioni tra loro distinte e diverse. La stessa decisione 10-9-21 della Commissione europea, al punto 6, detta i principi generali che disciplinano la (dis)continuità economica. Appare evidente che la valutazione della continuità o discontinuità economica tra due società riguardi la specifica fattispecie degli aiuti di Stato giudicati illegali e incompatibili, ai sensi degli artt. 107 e 108 TFUE: l'obbligo di recupero dell'aiuto incompatibile
"può essere esteso ad un'altra società, alla quale la società beneficiaria abbia trasferito o venduto parte del suo patrimonio, qualora tale struttura di trasferimento o di vendita presenti una continuità economica tra le due" (punto
188). La valutazione di continuità o discontinuità economica è quindi funzionale alla estensione dell'obbligo di recupero di aiuti di Stato a società diverse rispetto alla società che ha fruito degli aiuti ed è fondata su elementi e presupposti autonomi. Al punto 191 la Commissione precisa infatti: "Secondo la giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione, la continuità economica tra le società che sono parti di un trasferimento di beni può essere valutata alla luce dell'oggetto del trasferimento (attività e passività, mantenimento del personale, beni aggregati), del prezzo di trasferimento, dell'identità degli azionisti o dei proprietari dell'impresa acquirente e dell'impresa originaria, del momento in cui avviene il trasferimento (dopo l'avvio dell'indagine, l'avvio del procedimento o la decisione finale) e anche della logica economica dell'operazione".
Ciò premesso, è quindi necessario procedere alla verifica della configurabilità, nel caso di specie, di un vero e proprio trasferimento di ramo di azienda." (Trib.
Milano, Sez. Lav., 15 novembre 2022, n. 2694).
Pag. 20 di 40 Sicché, contrariamente a quanto sostenuto da non si ritiene che la CP_56
Decisione della Commissione Europea del 10 settembre 2021 possa assumere portata vincolante nel presente giudizio, posta la differente prospettiva e il diverso oggetto su cui si fonda la suddetta valutazione.
A tacer d'altro, rilievo che assume portata dirimente indipendentemente dal valore che si ritenga di riconoscere alla Decisione del 10 settembre 2021, è evidente che la stessa è stata adottata ex ante, ossia prima della realizzazione del piano aziendale sottoposto a valutazione.
Ciò significa che la Commissione Europea, lungi dall'affermare - in concreto - la sussistenza della discontinuità economica tra Parte_3
e e l'insussistenza di un'ipotesi di aiuto di stato, ha
[...] CP_56 chiarito quali avrebbero dovuto essere i presupposti per la realizzazione di siffatte condizioni: non vi sarebbe stata continuità economica a condizione del CP_ "pieno rispetto degli impegni assunti dall' " e a condizione che "il trasferimento delle attività di A. fosse effettuato a condizioni di mercato" (20); quindi, se, e solo se, il piano aziendale fosse stato realizzato con le modalità e i contenuti prospettati alla Commissione medesima, per come già sopra richiamati.
Peraltro, nel far valere la vincolatività della suddetta Decisione nella presente controversia, avrebbe dovuto provare in primis la piena corrispondenza CP_56 tra i presupposti considerati dalla Commissione Europea e gli elementi in concreto caratterizzanti l'operazione di acquisizione degli assets di in Parte_3 uno con tutte le altre operazioni compiute ai fini dell'avvio - a partire dal 15 ottobre 2021 - dell'attività di trasporto aereo di persone e merci.
A seguito delle modifiche normative intervenute ad opera dell'art. 11 quater del d.l. del 25/05/2021 - N. 73 (Disposizioni in materia di - CP_50 [...]
l'Amministrazione Straordinaria di Alitalia, nel 2021, ha CP_47 provveduto a redigere un nuovo Programma a modifica del Programma di
Cessione autorizzato dal Ministero dello Sviluppo Economico il 23.03.2018: “la presente Modifica prevede, alla luce del mutato contesto fattuale e normativo,
l'articolazione all'interno di un unico documento, di distinti programmi di
Pag. 21 di 40 cessione e la differenziazione nei seguenti termini: a) la cessione di complessi di beni e contratti, costituenti il C.d. perimetro aviation, ai sensi dell'art. 27, comma 2, lett. b bis), D.Lgs. 270/1999 al valore stabilito di Euro 1,00 oltre IVA
(un euro). (cfr. Parte B), par. 3); b) le cessioni dei complessi aziendali costituenti i rami handling e maintenance ai sensi dell'art. 27, comma 2 lett. a),
D.Lgs. 270/1999 (cfr. Parte B), par. 4); c) il piano di liquidazione dei beni non funzionali all'esercizio dell'impresa, per effetto di quanto convenuto dal Governo italiano con la Commissione europea e di quanto non rientrante nell'alveo del perimetro del piano proposto da . Quanto al Controparte_48
Co personale, il programma del 2021 prevedeva poi espressamente che avrebbe provveduto autonomamente all'assunzione del proprio personale sulla base di candidature presentate volontariamente da ogni potenziale interessato, mediante stipula di nuovi contratti di lavoro e con previsione del limite di 2.800 assunzioni nel 2021 e di 5.750 unità nel 2022.
Co Il Programma 2021 permette di osservare che il 24.8.2021 ha formulato offerta vincolante finalizzata all'acquisizione del perimetro aviation che era poi accettata dall'Amministrazione Straordinaria di con pec del 31 agosto CP_50
2021.
La circostanza che la decisione della Commissione sia intervenuta prima della cessione, ragione per la quale sarebbe lecito dubitare dell'esatta corrispondenza tra il piano di trasferimento reso noto dai Commissari
Straordinari e quello effettivamente adottato con l'operata cessione, appare poi una mera ipotesi non suffragata da elementi oggettivi idonei a dimostrarla, tanto più che parte ricorrente al riguardo non ha fornito elementi sulla cui base poter effettivamente condurre confronto al fine di verificare in cosa l'operazione di trasferimento si sarebbe in concreto discostata dal contenuto del piano industriale precedentemente illustrato a livello europeo.
Il 14.10.2021, sulla scorta di perizia valutativa del perimetro aviation veniva concluso il contratto di cessione di complessi di beni e contratti. Con esso era stabilito che “il Venditore cede e trasferisce all'Acquirente, che accetta ed
Pag. 22 di 40 acquista, il complesso dei beni e rapporti giuridici funzionali a consentire l'avvio
e gestione delle attività di volo di cui al presente articolo 2 (il "Perimetro
Aviatlon'') di titolarità del medesimo Venditore, a fronte del pagamento del corrispettivo di cui al successivo paragrafo 3.1, con effetto dal Termine Iniziale di Efficacia (come individuati ed identificati nel presente Contratto e nei suoi allegati, che sono stati redatti e concordati tra le Parti… restando inteso che sono esclusi dal Perimetro Aviation e non saranno oggetto di trasferimento ai sensi e per gli effetti del presente Contratto: il marchio;
l'attività ed i CP_50 rapporti giuridici relativi al programma loyalty "Millemiglia"; le attività, I beni strumentali, le licenze, i contratti attivi verso clienti terzi, i software, l'hardware , ed i cespiti necessari alla gestione delle attività di handling, maintenance, loyalty e per quanto non regolamentato ai sensi dei contratti ai servizio tra le
Parti e strettamente necessario alle attività amministrative della procedura di
Amministrazione Straordinaria di ad eccezione dei Beni di cui al CP_50 successivo paragrafo 2.3.1 b)(iiil; V le convenzioni ed i servizi relativi alle cc.dd.
PSO ("Public Service Obligations"); I dati relativi alla clientela Alitalla (c.d. customer base); i biglietti prepagati;
qualunque contratto e passività relativa ai lavoratori dipendenti di;
e più in generale, tutte le passività per titolo e CP_50 causa antecedenti il Termine Iniziale di Efficacia del presente Contratto relative
o connesse alla pregressa attività esercitata dal Venditore e del Gruppo)
, anche se relative a beni o contratti di cui al Perimetro Aviation.… CP_50
Il contratto di cessione individuava dettagliatamente quali beni fossero oggetto del trasferimento, comprese le risorse umane.
*****
3.Il contenzioso che vede le odierne parti contrapposte si incentra sulla applicabilità nel caso in esame di quanto previsto dall'art. 2112 c.c.
Anzitutto va evidenziata l'infondatezza della eccezione di inammissibilità del ricorso, poiché dallo stesso è possibile trarre la allegazione di tutte le circostanze di fatto e delle questioni in di diritto necessarie e sufficienti per consentire un compiuto esame nel merito della domanda.
Pag. 23 di 40 Neppure può essere accolta l'eccezione preliminare di inammissibilità del ricorso per non avere i ricorrenti allegato e dimostrato di avere svolto attività lavorativa nel contesto del perimetro Aviation oggetto di cessione ad Ati. Al riguardo, per evidenziare come l'eccezione sia del tutto priva di fondamento, appare sufficiente rilevare come in merito alle qualifiche e alle mansioni dei ricorrenti, sia dedicato l'intero paragrafo b) del ricorso (che dedica all'argomento le pagine da 45 a 60. – capitoli da 42 a 85). Nel ricorso risultano inoltre descritte, senza che al riguardo siano state mosse specifiche contestazioni, le mansioni di tutti i ricorrenti che presentano una relazione inscindibile con le attività inerenti al perimetro Aviation trasferito da ad Ati. CP_50
Parte ricorrente ha inoltre dedotto, al fine di sostenere la tesi del trasferimento di ramo d'azienda, che nella procedura selettiva operata dalla convenuta, il Co 90,9% del personale navigante e di cabina effettivamente assunto da proveniva da Ha altresì argomentato che era stato assunto da ITA CP_50 personale con qualifica dirigenziale “per gestire i passaggi tecnici ed amministrativi necessari alla operatività” (pag. 36 e segg.). Osserva sul punto il
Tribunale che il dato percentuale riferito a piloti e assistenti di volo ex CP_50
Co selezionati rispetto al totale degli assunti da non appare significativo ai fini della valutazione del trasferimento di ramo d'azienda non essendo stata esaminata la percentuale di assistenti di volo e piloti rimasti in CP_50 rispetto a quella transitata per selezione. Il dato semmai appare idoneo ad evidenziare la particolare e rinomata professionalità del medesimo personale rispetto a quello già appartenente ad altre compagnie. Ancor meno significativo, per i motivi sopra precisati e qui amplificati dalla mancata indicazione del numero di dipendenti interessati, il passaggio di personale dirigenziale (non viene chiarito quanti appartenenti a tale categoria siano rimasti in . CP_50
Peraltro, l'analisi delle motivazioni non esplicitate nel contratto ma asseritamente poste a fondamento di un'assunzione appare indagine non ancorabile a dati oggettivi. Analoghe considerazioni valgano con riferimento all'assunzione di dipendenti già in organico alla direzione del personale CP_50
o facenti parte della direzione addestramento.
Pag. 24 di 40 Nessun rilievo si ritiene poi di dover ricondurre alla sussistenza di differenze C solo formali tra la manualistica tecnica di e quella di , posto che CP_50 non è stato dedotto che la manualistica tecnica di altre e diverse compagnie sia sensibilmente e sostanzialmente diversa, in modo tale da escludere che la sostanziale sovrapposizione di tali documenti non dipenda dalla normativa in materia di volo o dalle caratteristiche proprie degli aeromobili transitati o più genericamente in commercio.
Evidente infine che non possono essere valutati alla stregua di elementi indicatori della cessione di una impresa o di un ramo di azienda dati come l'uso anche da parte della nuova azienda di materiale sostanzialmente identico a quello usato in precedenza dalla cedente previo cambio del marchio.
4. L'art. 2112 comma 5 c.c. come in vigore a seguito di svariati adeguamenti all'ordinamento eurounitario definisce il trasferimento di ramo d'azienda come articolazione funzionalmente autonoma di un'attività economica organizzata, identificata come tale dal cedente e dal cessionario al momento del suo trasferimento.
L'art. 1 dir. 2001/23/CE dispone che "è considerato come trasferimento ai sensi della presente direttiva quello di un'entità economica che conserva la propria identità, intesa come insieme di mezzi organizzati al fine di svolgere un'attività economica, sia essa essenziale o accessoria”.
Il ramo d'azienda si considera perciò provvisto di autonomia funzionale allorché tra gli elementi trasferiti al cessionario sussista un nesso funzionale di interdipendenza e complementarità. Non si può di certo trascurare la circostanza secondo la quale, avvenuta la cessione il 14 ottobre 2021, già il Co giorno successivo era in grado di svolgere la medesima attività svolta da
CP_50
La Corte di cassazione ha precisato che, "ai fini del trasferimento di ramo
d'azienda previsto dall'art. 2112 c.c., anche nel testo modificato dall'art. 32 del
D.lgs. n. 276 del 2003, costituisce elemento costitutivo della cessione
l'autonomia funzionale del ramo ceduto, ovvero la sua capacità, già al momento
Pag. 25 di 40 dello scorporo, di provvedere ad uno scopo produttivo con i propri mezzi funzionali ed organizzativi e quindi di svolgere - autonomamente dal cedente e senza integrazioni di rilievo da parte del cessionario - il servizio o la funzione cui risultava finalizzato nell'ambito dell'impresa cedente al momento della cessione.
L'elemento costitutivo dell'autonomia funzionale va quindi letto in reciproca integrazione con il requisito della preesistenza, e ciò anche in armonia con la giurisprudenza della Corte di Giustizia secondo la quale l'impiego del termine
"conservi" nell'art. 6, 1, commi 1 e 4 della direttiva 2001/23/CE, "implica che
l'autonomia dell'entità ceduta deve, in ogni caso, preesistere al trasferimento"
(Corte di Giustizia, 6 marzo 2014, C-458/12; Corte di Giustizia, 13 giugno 2019,
C-664/2017)" (Cass. Civ., Sez. Lav., 4 agosto 2021, n. 22249).
C La difesa di nega l'ipotesi del trasferimento di un ramo aziendale in quanto C
avrebbe acquistato un complesso non organizzato di assets costituito solo da una parte degli aeromobili, degli slots aeroportuali, delle rotte e di altri beni materiali e immateriali di ed in quanto l'acquisizione degli assets Parte_3 aviation non avrebbe riguardato elementi essenziali quali la licenza COA, il
Codice ICAO, il diritto di gestire gli Oneri di Servizio Pubblico, le attività di handling e manutenzione, le autorizzazioni per operare in USA, Brasile,
Argentina e Giappone, i programmi di fidelizzazione della clientela, i dati della clientela, le autorizzazioni di accesso/scalo in paesi stranieri, i canali e i sistemi di comunicazione con gli utenti (c.d. contact center), i contratti di compravendita, i biglietti aerei già venduti e/o prenotati con i contratti Parte_3 di business aviation, di locazione degli immobili e degli spazi presso gli aeroporti di servizio. Viene rilevato infine che sarebbe stato introdotto un nuovo modello organizzativo, e che l'acquisizione del management e di tutte le risorse umane sarebbe avvenuta con ricorso al mercato mediante procedure di assunzione. Tuttavia, milita contro tale assunto la circostanza che già dal Co 15.10.2021, giorno seguente alla cessione, ha iniziato ad esercitare la sua attività di vettore aereo.
5. ELEMENTI CHE INDUCONO AD
ESCLUDERE LA IPOTIZZATA CESSIONE DI RAMO D'AZIENDA.
Pag. 26 di 40 La legge autorizzativa di ITA aveva previsto che il Consiglio di amministrazione della nuova società redigesse ed approvasse un piano industriale da trasmettere alla Commissione europea per le valutazioni di competenza. La conclusione finale cui giunge la Commissione in data 10.9.2021 (“il Co trasferimento di alcuni beni di a … non comporterà una continuità CP_50
Co economica tra e ”), come già visto, non vincolante nel caso in esame, CP_50 si fonda sulla valorizzazione di alcune circostanze di fatto e in particolare sulla elencazione dei beni transitati da cedente a cessionaria, ritenuti inidonei all'esercizio in forma autonoma dell'attività di impresa propria della cessionaria.
Da ciò ha fatto derivare la non configurabilità di un trasferimento di ramo d'azienda.
Non significativo della sussistenza di una ipotesi di trasferimento di ramo d'azienda, viene ritenuta l'identità del genere di impresa esercitato da CP_50
Co prima e da poi sia rimasto il medesimo (trasporto aereo di merci e
[...] passeggeri), posto che raramente l'acquisizione di beni strumentali all'esercizio di una specifica attività (si pensi all'acquisto nella fattispecie di 52 aerei ma analogamente sarebbe stato nell'ipotesi di cessione di macchinari agricoli quali trebbiatrici o frantoi) consente lo svolgimento di impresa di genere diverso anche in ipotesi di vendita di singoli beni e servizi.
Nel caso di specie, oltre alla valutazione di quanto dispone singolarmente l'art. 2112 c.c., occorre tuttavia tenere conto degli effetti che derivano dalla sua interazione con altre norme e in particolare con quelle in materia di amministrazione straordinaria.
E' pur vero che l'art. 1 D.lgs 270/99 dispone che l'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi è l'istituto che riguarda la grande impresa commerciale insolvente “con finalità conservative del patrimonio produttivo, mediante prosecuzione, riattivazione o riconversione delle attività imprenditoriali”. La norma è chiaramente finalizzata a conciliare da un lato il soddisfacimento dei creditori dell'imprenditore insolvente e dall'altro il
Pag. 27 di 40 salvataggio del complesso produttivo in crisi e la conservazione di posti di lavoro.
Se dunque quello delineato dall'art. 1 D.Lgs 270/99 rappresenta una sorta di quadro programmatico nel cui ambito si dovrebbe muovere la procedura di amministrazione straordinaria, occorre porre detta norma in correlazione con quella dettata dall'art. 27 dello stesso D.Lgs 270/99 che, rubricata con le parole
“Condizioni per l 'ammissione alla procedura”, al co. 1 dispone “1. Le imprese dichiarate insolventi a norma dell'articolo 3 sono ammesse alla procedura di amministrazione straordinaria qualora presentino concrete prospettive di recupero dell'equilibrio economico delle attività imprenditoriali”.
A ben guardare dunque, l'amministrazione straordinaria assume vera e propria funzione liquidatoria o conservativa solo al termine di un periodo di osservazione necessario al fine di valutare se l'impresa insolvente possa in concreto essere salvata o se sia inevitabilmente destinata alla cessazione della sua attività. Il comma 2 dell'art. 27 del medesimo D.Lgs 270/99 dispone che l'accertamento della sussistenza o meno di concrete possibilità di recupero dell'equilibrio economico delle attività imprenditoriali può avvenire: a) tramite la cessione dei complessi aziendali o dei contratti o dei diritti, anche di natura obbligatoria, aventi a oggetto, in tutto o in parte, gli stessi complessi aziendali, sulla base di un programma di prosecuzione dell'esercizio dell'impresa di durata non superiore ad un anno ("programma di cessione dei complessi aziendali");
b) tramite la ristrutturazione economica e finanziaria dell'impresa, sulla base di un programma di risanamento di durata non superiore a due anni ("programma di ristrutturazione"); b-bis) per le società operanti nel settore dei servizi pubblici essenziali anche tramite la cessione di complessi di beni e contratti sulla base di un programma di prosecuzione dell'esercizio dell'impresa di durata non superiore ad un anno ("programma di cessione dei complessi di beni e contratti") . Il comma 2-bis dispone infine che “Per le imprese di cui all'articolo
2, comma 2, del decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2004, n. 39, la durata dei programmi di cui al comma 2 del presente articolo può essere autorizzata dal Ministro dello sviluppo economico fino ad un massimo di quattro anni”.
Pag. 28 di 40 Ritiene il Tribunale che alla fase valutativa delle condizioni in cui versa l'impresa vada riconosciuta natura ambivalente e non univocamente orientata alla prosecuzione dell'attività imprenditoriale. Essa infatti può condurre ad una duplice soluzione: a) la conservazione dell'impresa e la prosecuzione delle sue attività, sia pure eventualmente in misura ridotta rispetto al passato;
b) la sua definitiva liquidazione.
Nel primo caso si apre la procedura di amministrazione straordinaria, in caso contrario al tribunale non resterà che dichiarare la cessazione dell'attività aziendale. La circostanza che al momento della apertura della fase valutativa sia possibile una o l'altra delle due soluzioni a parere del Tribunale non consente di affermare che alla amministrazione straordinaria possa essere riconosciuta, secondo la tesi dei ricorrenti, sin dal suo incipit esclusiva finalità conservativa finalizzata alla continuazione dell'esercizio dell'impresa, posto che al momento di apertura della procedura l'esito della stessa non è ovviamente prestabilito e, se così non fosse, non sarebbe neppure necessaria detta fase valutativa. Pur non trascurando che traspare dalle parole utilizzate dal
Legislatore una sorta di favor per la conservazione dell'attività dell'impresa, come è ovvio che sia, anche in funzione della salvaguardia dei posti di lavoro, tale esito a parere del Tribunale è pur sempre posto in concreto dal legislatore sullo stesso piano della liquidazione. Non è infatti possibile sapere ex ante, ossia prima di “mettere mano” alla concreta consistenza aziendale, se possa essere vantaggiosa la sua conservazione o la sua chiusura, tenuto conto che in un'ottica più ampia traspare anche dalle norme appena riportate, che il
Legislatore si è posto il problema di salvaguardare anche l'economicità dell'operazione. In altre parole, il salvataggio viene ritenuto possibile purché appaia economicamente praticabile.
I ricorrenti sostengono inoltre l'intervenuta abrogazione dell'art. 56 co.
3-bis,
d.lgs. n. 270/1999 secondo cui “le operazioni di cui ai commi 1 e 2”, ovverosia attuative dei diversi programmi che possono caratterizzare l'amministrazione straordinaria, effettuate in attuazione dell'articolo 27, comma 2, lettere a) e b-
Pag. 29 di 40 bis)” e cioè in relazione a programmi di cessione delle aziende o dei beni, “in vista della liquidazione dei beni del cedente, non costituiscono comunque trasferimento di azienda, di ramo o diparti dell'azienda agli effetti previsti dall'articolo 2112 del codice civile”. Detta abrogazione sarebbe stata operata dall'art 47 L. 428/1990 secondo cui, nel caso di imprese “per le quali sia stata disposta l'amministrazione straordinaria, ai sensi del decreto legislativo 8 luglio
1999, n. 270, in caso di continuazione o di mancata cessazione dell'attività” possono essere stabilite (come dispone il co. 4 bis) modifiche alle condizioni di lavoro in sede di confronto sindacale, ferma la continuità dei rapporti. Invece,
“nel caso in cui la continuazione dell'attività non sia stata disposta o sia cessata” (co. 5), possono anche aversi deroghe, stabilite sindacalmente, alla prosecuzione dei rapporti di lavoro. E' evidente l'interesse dei ricorrenti a sostenere l'intervenuta abrogazione dell'art. 56 co. 3 del D.Lgs 270/99 che nei casi in esso previsti, cui può essere ricondotta anche la vicenda in esame, esclude espressamente l'operatività dell'art. 2112 cod.civ.. Prescindendo dalla considerazione della specialità della norma di cui all'art. 56 co. 3 del D.Lgs
270/99 rispetto a quella di cui all'art. 47 co. 4 bis della L. 428/90, essendo solo la prima dettata specificamente in relazione alla amministrazione straordinaria, si osserva comunque che entrambe prevedono casi di esclusione della operatività dell'art. 2112 c.c. per l'ipotesi di liquidazione dell'impresa, mentre tale deroga è esclusa qualora sia invece disposta la continuazione della sua attività.
Dunque, nel caso in esame, punto centrale della questione è comunque sempre il medesimo, ossia quello rappresentato dalla soluzione che viene data al quesito attinente alla attribuzione di finalità liquidatoria o conservativa alla procedura di amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi. Dalla soluzione che viene adottata dipende l'applicabilità o meno dell'art. 2112 c.c..
Come già ampiamente visto, la attribuzione dell'una o l'altra finalità alla amministrazione straordinaria di segue argomentazioni tra loro CP_50 contrastanti, entrambe sostenute con dovizia di argomentazioni in diritto dalle parti in causa. La lettura della fattispecie in esame può attingere all'una come all'altra soluzione, per le ragioni già evidenziate allorché si è rilevato che a ben
Pag. 30 di 40 guardare l'amministrazione straordinaria assume vera e propria funzione liquidatoria o conservativa solo al termine di un periodo di osservazione necessario al fine di valutare se l'impresa insolvente possa in concreto essere salvata o se sia inevitabilmente destinata alla cessazione della sua attività.
Tali considerazioni a parere di questo Tribunale trovano conforto anche in recenti pronunce della Corte di cassazione (richiamate nella sentenza Corte cost. 99/2025), che ha avuto modo di rilevare che “il paragrafo 1 dell'art. 5, della
Direttiva 2001/23/CE prevede che le tutele approntate per i lavoratori in caso di trasferimento d'impresa agli artt. 3 e 4 dello stesso strumento (dedicati al mantenimento dei diritti dei lavoratori in caso di trasferimento di azienda, che trova il corrispondente normativo nell'art. 2112 c.c.), sono inapplicabili se ricorrono tre requisiti, ossia: nei casi in cui l'impresa cedente sia oggetto di una procedura fallimentare o di una procedura d'insolvenza analoga ove la procedura sia stata aperta al fine di liquidare i beni del cedente, purchè dette procedure si svolgano sotto il controllo di un'autorità pubblica competente (in questo senso, univoca la giurisprudenza comunitaria: Corte di giustizia dell'UE, sentenze: 16.5.2019, e a., C-509/17, p. 38; 22.6.2017, Federatie Nederlandse
Vakveniging e a., C-126/16, p. 44)…” ( così testualmente in motivazione Cass.
Sez. Lav. 24691/2021). Nella sentenza appena citata la Corte di Cassazione ha anche chiarito, esaminando la disciplina dettata dai commi 4 bis e 5 dell'art. 47
l.428/1990 che “Le procedure fallimentari sono, invero, espressamente richiamate nel paragrafo 1 del comma 5 della Direttiva 2001/23/CE e soddisfano ontologicamente tutti e tre i requisiti ribaditi dalla Giurisprudenza comunitaria come innanzi illustrati (ossia, l'impresa cedente sia oggetto di una procedura fallimentare - o di una procedura d'insolvenza analoga -, la procedura sia stata aperta al fine di liquidare i beni del cedente, la procedura si svolga sotto il controllo di un'autorità pubblica competente); non vi, è, dunque, alcun bisogno di verificarne la ricorrenza, come può, invece, accadere, per i casi di amministrazione straordinaria o di concordato preventivo ove può mancare il fine liquidatorio potendo essere orientato, il piano predisposto dal giudice, o alla soddisfazione dei creditori attraverso la continuità aziendale ovvero alla liquidazione del patrimonio“. La Corte di Cassazione ha quindi evidenziato come la procedura di amministrazione straordinaria, così come
Pag. 31 di 40 quella di concordato preventivo, non possa essere intesa, al pari del fallimento, come una procedura ontologicamente con finalità liquidatoria, occorrendo invece verificare in concreto se la soddisfazione dei creditori sia affidata ad un piano che miri, per l'impresa insolvente soggetta alla procedura, alla continuità dell'attività ovvero alla mera liquidazione del patrimonio.
La questione è di non poco momento, posto che da come viene risolta deriva l'applicabilità o meno dell'art. 2112 c.c., con la conseguente continuità o meno dei rapporti di lavoro instaurati con la società cedente in capo alla cessionaria.
Come noto, il Legislatore è intervenuto sulla questione con l'art. 6 del d.l.
29.09.2022 n° 131 nel testo modificato dalla legge di conversione n. 169 del 27 novembre 2023 recante
“Disposizioni di interpretazione autentica in materia di cessione di complessi aziendali da parte di aziende ammesse alla procedura di amministrazione straordinaria.
1. In coerenza con l'articolo 5, paragrafo 1, della direttiva 2001/23/CE del
Consiglio, del 12 marzo 2001, l'articolo 56, comma 3-bis, del decreto legislativo
8 luglio 1999, n. 270, si interpreta nel senso che si intendono in ogni caso operazioni effettuate in vista della liquidazione dei beni del cedente, che non costituiscono trasferimento di azienda, di ramo o di parti dell'azienda agli effetti previsti dall'articolo 2112 del codice civile, le cessioni poste in essere in esecuzione del programma di cui all'articolo 27, comma 2, lettere a) e b-bis), del medesimo decreto legislativo, qualora siano effettuate sulla base di decisioni della Commissione europea che escludano la continuità economica fra cedente
e cessionario”.
Come già visto, detta continuità è stata esclusa dalla Commissione europea con la decisione del 10.9.2021 n. 2021/6665.
Sulla natura interpretativa o innovativa dell'art. 6 del d.l. 29.09.2022 n° 131 nel testo modificato dalla legge di conversione n. 169 del 27 novembre 2023 è stata
Pag. 32 di 40 sollevata questione di legittimità costituzionale sulla quale la Corte costituzionale si è pronunciata con la sentenza n. 99/2025. Con tale pronuncia la Corte ha affermato anzitutto al capo 26) che “L'art. 56 co. 3 bis del d.lgs n.
270 del 1999 rappresenta il paradigma esclusivo di riferimento per la soluzione del caso di specie”. Ha subito dopo rilevato che “26.1.– È al momento dell'elaborazione dei programmi che si compiono le scelte strategiche, indirizzate al risanamento dell'impresa, anche mediante la cessione di alcuni complessi, oppure alla sua definitiva dismissione, quando la ristrutturazione si dimostri impraticabile.
Al contenuto dei piani predisposti dai commissari occorre, dunque, avere riguardo per tracciare, in base a criteri predeterminati e oggettivi, la linea di confine tra le procedure con finalità conservativa e quelle con finalità liquidatoria.
26.2.– La disposizione richiamata si attaglia alla specifica vicenda sottoposta al vaglio del rimettente e delinea una procedura provvista di carattere liquidatorio, che non realizza il recupero dell'equilibrio economico delle attività imprenditoriali tramite la ristrutturazione economica e finanziaria dell'impresa, sulla base di un programma di risanamento, ma tramite la cessione dei complessi aziendali (Corte di cassazione, sezione lavoro, ordinanza 11 aprile
2023, n. 9621).
26.3.– Già in base al modello normativo astratto, il programma di cessione dei complessi di beni e contratti di cui all'art. 27, comma 2, lettera b-bis), del d.lgs.
n. 270 del 1999 si caratterizza per un'intrinseca finalità liquidatoria, perseguita sotto il controllo di un'autorità pubblica competente, conformemente a quanto richiesto dall'art. 5 della direttiva 2001/23/CE, ai fini della inoperatività della garanzia del trasferimento dei rapporti di lavoro.
Il programma predisposto dai commissari è disancorato dalla prosecuzione dell'attività d'impresa e dalla sua riorganizzazione e tende, in ultima istanza, alla cessione dei complessi aziendali, secondo procedure assoggettate a vincoli stringenti.
Pag. 33 di 40 Un programma siffatto non ha come obiettivo il recupero dell'attività del cedente, in vista di un suo ritorno in bonis, ma il trasferimento a terzi di un'attività che l'impresa cedente non è più in grado di esercitare.
Da quest'angolazione prospettica, tra la prosecuzione dell'attività d'impresa e la liquidazione intercorre un nesso funzionale inscindibile: la prosecuzione, lungi dal perseguire una finalità di risanamento e di ristrutturazione, è preordinata a salvaguardare il valore produttivo dell'impresa, in vista della sua alienazione.
27.– Nel caso di specie, la finalità liquidatoria si apprezza in modo univoco non soltanto sul versante delle previsioni di legge applicabili, ma, in concreto, alla luce della stessa valutazione comparativa del programma del 27 gennaio 2018
e del programma del 10 ottobre 2021, legato a un contesto economico e normativo profondamente mutato e oramai permeato dalla finalità di dismissione dei complessi aziendali.
I commissari straordinari, dopo aver acclarato l'impossibilità di attuare un ritorno in bonis del debitore mediante un programma di continuità aziendale calibrato sulla ristrutturazione economico-finanziaria dell'impresa, hanno adottato un programma finalizzato esclusivamente allo spossessamento dell'azienda e alla liquidazione dei beni del cedente”.
La Corte costituzionale ha inoltre richiamato copiosa giurisprudenza della Corte
d'Appello di Milano che ha avuto modo di pronunciarsi in più occasioni al riguardo, riscontrando “in concreto la natura liquidatoria della procedura (fra le Co molte, allegate all'atto di costituzione e alla memoria illustrativa di , Corte
d'appello di Milano, sezione lavoro, sentenze 29 luglio 2024, n. 583 e n. 557, 11 luglio 2024, n. 438 e n. 437, 17 giugno 2024, n. 618, 10 giugno 2024, n. 463, e
15 maggio 2024, n. 426). Ha poi aggiunto la Corte che “Nella disamina del contenuto dei programmi di cessione anche alla stregua dell'avvicendarsi della disciplina applicabile, i giudici d'appello hanno accertato che la dismissione dei complessi aziendali ha carattere definitivo e non esprime alcun disegno di riorganizzazione e continuazione dell'attività da parte dell'impresa cedente soggetta alla procedura concorsuale.
Pag. 34 di 40 31.– I dati desumibili dalla normativa astratta che disciplina i programmi di cessione, dal concreto contenuto dei programmi stessi e dalla regolamentazione che li ha via via definiti non sono contraddetti da elementi decisivi di segno contrario.”.
Così fornendo risposta anche agli odierni ricorrenti in relazione alla pretesa frode in danno dei creditori di la Corte costituzionale ha poi CP_50 condivisibilmente precisato che “Il corrispettivo pattuito per la cessione non dev'essere considerato in modo atomistico, ma nel contesto di un più articolato assetto, chiamato a uniformarsi alle indicazioni della Commissione europea”.
Ritiene il Tribunale che da dette affermazioni ben può trarsi anche la ulteriore valutazione secondo la quale, pur essendo stati alienati i beni alla cessionaria C
al prezzo vile di un euro, in realtà è al contesto che occorre guardare. Ciò comporta che occorre tenere bene a mente che non a caso era CP_50 sottoposta a amministrazione straordinaria, ma perché si trovava in una condizione debitoria tale da renderla ormai insolvente. All'evidenza gli amministratori di hanno valutato il complesso delle condizioni in cui CP_50 verteva la società sottoposta alla loro gestione straordinaria e ritenuto di non poter trattenere beni tra cui un numero consistente di aeromobili, oltre tutto gravati da onerosi contratti di leasing (per quanto emerge dagli atti di causa).
Una simile decisione altro non avrebbe comportato se non un aggravamento della già compromessa condizione della cedente.
Si ritiene, anche per le ragioni appena esposte, che non vi siano ragioni per poter ritenere anche solo a livello ipotetico la emersione di condotte penalmente rilevanti in relazione alle quali disporre la trasmissione degli atti alla Procura della Repubblica, come pur richiesto dalla difesa dei ricorrenti. Si osserva – solo incidentalmente – che in ogni caso, in condizioni operative estremamente complesse sia dal punto di vista normativo che procedurale come quelle che si sono trovati a fronteggiare gli amministratori di appare del tutto CP_50 inverosimile anche solo ipotizzare la sussistenza dell'elemento psicologico
Pag. 35 di 40 necessario ai fini della sussistenza di un qualsiasi reato. La richiesta di trasmissione degli atti alla Procura della Repubblica competente per territorio va dunque rigettata.
La Corte costituzionale ha inoltre tratto la finalità liquidatoria della amministrazione straordinaria qui in argomento dalla considerazione secondo la quale “L'obiettivo del miglior soddisfacimento dell'interesse dei creditori, … è coessenziale, a ben considerare, a tutte le fasi della procedura: guida dapprima la scelta di fondo tra la prosecuzione e la cessazione dell'attività d'impresa e quindi la concreta attuazione della fase liquidatoria, in un contesto presidiato da controlli e rimedi contro ogni deviazione dallo scopo che la legge indica come prioritario.
Non sono risolutive neppure le diverse condizioni previste per la cessione dei distinti complessi handling e manutenzione, in quanto ciascun programma dev'essere valutato nelle sue irriducibili peculiarità e nelle finalità che di volta in volta lo ispirano.
32.– In ultima analisi, il trasferimento d'azienda in crisi non può essere assimilato, per il differente contesto in cui si colloca e per la molteplicità di interessi che coinvolge, al trasferimento di un'impresa in bonis.
È proprio la gestione pubblica dell'insolvenza, che si accompagna a una vasta gamma di garanzie e di rimedi e al presidio del controllo costante della giurisdizione, a giustificare le deroghe all'art. 2112 cod. civ., anche alla stregua delle prescrizioni del diritto dell'Unione europea e della nozione più ampia di procedura liquidatoria che la giurisprudenza della Corte di giustizia ha tratteggiato.
In quest'orizzonte si rivela la ratio della specialità delle procedure liquidatorie nell'amministrazione straordinaria e della duttilità di azione che le caratterizza, in vista della salvaguardia del valore sociale dell'impresa e della necessità di contemperare una pluralità di interessi, destinati a travalicare quelli meramente individuali dell'impresa insolvente.
Pag. 36 di 40 33.– È dunque lo stesso atteggiarsi del programma di cessione del lotto aviation, unito all'evoluzione della normativa speciale che ne ha regolato le fasi salienti, a individuare nell'art. 56, comma 3-bis, del d.lgs. n. 270 del 1999 il modello esaustivo, cui è chiamata a conformarsi la decisione del caso concreto,
e a privare di rilievo determinante la normativa censurata”. Ed è stato infine aggiunto che “Come hanno rimarcato le Corti di merito nello scrutinare vicende assimilabili a quella odierna alla luce delle previsioni del d.lgs. n. 270 del 1999
(Corte d'appello di Milano, sezione lavoro, sentenze 11 luglio 2024, n. 475 e n.
437, e 10 giugno 2024, n. 463 e n. 461), l'art. 6 del d.l. n. 131 del 2023, come convertito, non dispiega influenza decisiva sul percorso argomentativo che il giudice è chiamato a compiere per definire il caso di specie.
34.– In conclusione, i plurimi elementi finora esaminati contraddicono la supposta natura conservativa della procedura, che rappresenta il fulcro del ragionamento sulla rilevanza e sulla non manifesta infondatezza e ha condotto il rimettente a negare l'applicabilità dell'art. 56, comma 3-bis, del d.lgs. n. 270 del 1999, con l'effetto di annettere possibile rilievo alla disposizione censurata.
È proprio la dichiarata natura liquidatoria della procedura di amministrazione straordinaria, oggetto del giudizio principale, ad attrarre la fattispecie nell'àmbito di operatività del citato art. 56, comma 3-bis.
Né rileva che il legislatore, con la disposizione censurata, abbia integrato la previsione in esame, affiancando la fattispecie delle cessioni di complessi aziendali, di beni e contratti, effettuate sulla base di decisioni della
Commissione europea che escludano la continuità economica fra cedente e cessionario, a quella, già regolata e applicabile all'odierno giudizio, delle cessioni poste in essere in esecuzione dei programmi di cui, rispettivamente, alle lettere a) e b-bis) dell'art. 27, comma 2, del medesimo d.lgs. n. 270 del
1999.
Da ciò discende che l'art. 56, comma 3-bis, del d.lgs. n. 270 del 1999 trova applicazione nel giudizio a quo a prescindere dalla disposizione censurata, che non rileva ai fini della decisione in tale giudizio.
Ne consegue l'inammissibilità della questione per l'erronea interpretazione in cui è incorso il giudice a quo e che è stata posta a fondamento dell'ordinanza di rimessione, inficiando la rilevanza della questione”.
Pag. 37 di 40 D'altro canto, simili conclusioni appaiono avvalorate dalla sentenza CGUE del
28.4.2022, C-237/20, le cui motivazioni consentono di affermare che la stessa continuazione temporanea dell'attività non preclude la connotazione liquidatoria della procedura. La CGUE ha infatti affermato che nell'ambito di una procedura liquidatoria è possibile che l'attività dell'impresa continui allo scopo di scongiurare il rischio della svalutazione e del deterioramento - prima del rilevamento da parte del cessionario - “del patrimonio e/o delle attività del cedente ritenute redditizie”. La Corte di cassazione (con sentenza n.
24691/2021 e successive conformi) ha ribadito che “qualora … una procedura di amministrazione straordinaria non realizzi il recupero dell'equilibrio economico delle attività imprenditoriali tramite, come nel caso di specie, la ristrutturazione economica e finanziaria dell'impresa, sulla base di un programma di risanamento (art. 27, comma 2, lett. b) D.Lgs. cit.) per cui continui l'attività d'impresa, ma tramite la cessione dei complessi aziendali
(D.Lgs. n. 270 del 1999, art. 27, comma 2, lett. a)), ad essa, per effetto della cessazione dell'attività di impresa, si applica, ai fini dell'operatività degli effetti previsti dalla L. n. 428 del 1990, art. 47, comma 5 (che prevede l'esclusione dei lavoratori eccedentari dal passaggio al cessionario), la disciplina propria di una procedura liquidativa quale il fallimento, per cui non occorre il requisito di cessazione dell'attività, in quanto suo costitutivo” (Cass. n. 9621/2023).
In conclusione, alla luce di una così chiara presa di posizione della Corte costituzionale, le cui argomentazioni vengono ritenute condivisibili dal Tribunale anche per le ragioni esposte in precedenza in ordine al quando la procedura di amministrazione straordinaria assume valenza conservativa o liquidatoria, e con riferimento all'esito avuto dalla procedura nel caso qui specificamente in esame, appare ultronea sia le rimessione degli atti alla Corte di Giustizia europea, sia la sospensione del presente giudizio, entrambe richieste da parte ricorrente, ritenendo esaustive le osservazioni svolte dalla Corte costituzionale e non rilevando contrasti tra normativa interna e normativa comunitaria alla quale la prima ha mostrato di essersi di volta in volta adeguata.
Pag. 38 di 40 Quanto sin qui osservato, pur tenendo conto delle apprezzabili argomentazioni svolte dalla difesa dei ricorrenti, induce a disattendere la domanda, posto che alla luce della recentissima sentenza n. 99/2025 della Corte costituzionale deve trovare applicazione la norma interpretativa di cui all'art. 6 del d.l. 29.09.2022 n°
131 come modificato dalla legge di conversione n. 169 del 27 novembre 2023, con conseguente non applicabilità al caso in esame dell'art. 2112 c.c. Lo stesso dato letterale della norma contenuta nell'art. 56 co. 3 bis del D.lvo 270/1999 rende non necessaria l'utilizzazione della norma di interpretazione autentica contenuta nell'art. 6 del D.L. 131 del 29.9.2023 in quanto il tenore della norma appare chiaro nel senso che nel caso di amministrazione straordinaria le operazioni svolte anche con riferimento alla cessione dei beni non hanno rilievo ai fini dell'art. 2112 c.c. Ciò non solo trova giustificazione nella opportunità di lasciare margini di manovra al commissario straordinario in considerazione dei surplus di personale che l'azienda cedente potrebbe presentare, ma anche nel fatto che tutta la normativa in esame, relativa alle imprese di grandi dimensioni che vertano in condizioni di difficoltà, è normativa speciale rispetto all'art. 2112
c.c., in quanto norma dettata non tanto o non solo in considerazione delle possibili crisi aziendali che ovviamente coinvolgono anche il personale dipendente, ma anche in relazione alla fisiologica cessione delle stesse o di parti di esse, al fine di salvaguardare i lavoratori che vengono a subire la cessione a differenza di quanto avviene nel caso della amministrazione straordinaria che mira essenzialmente a salvaguardare le potenzialità produttive
– per quanto possibile – evitando di imporre troppi vincoli ai commissari straordinari in un'ottica che in primis sembra essere di salvaguardia dell'azienda, ma che è contestualmente finalizzata sin dal suo esordio, come già visto, anche al possibile epilogo della chiusura della azienda stessa.
Quanto alla funzione liquidatoria o meno della procedura di amministrazione straordinaria appare opportuno rilevare inoltre che detta funzione emerge con chiarezza dal complesso delle norme che sono state passate in rassegna cui va riconosciuto che mirano tutte ad uno scopo precipuo che è quello di procedere alla liquidazione e quindi alla vendita dei beni prima che sia troppo tardi, ossia prima che sia inevitabile giungere a dichiarazione di fallimento e ciò anche per salvaguardare le potenzialità produttive non tanto della azienda in crisi, che
Pag. 39 di 40 potrà anche essere avviata alla liquidazione, quanto soprattutto dei beni aziendali della cedente con previsione di una procedura che lascia ampio margine di manovra - proprio a tale scopo - al commissario liquidatore, che può vendere i beni sia come complesso aziendale, sia singolarmente per poi continuare la procedura comunque in ottica liquidatoria intesa questa volta nel senso di chiusura della cedente.
La complessità delle questioni trattate (tipologia di soggetti coinvolti, ruolo di istituzioni europee e dimensioni dell'operazione) e le difficoltà interpretative delle norme di rilievo nel presente giudizio, oltre alla recentissima definizione della questione di costituzionalità avente ad oggetto l'art. 6 D.L. 131 del
29.9.2023 rendono opportuna l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, dichiara l'estinzione del giudizio tra , e CP_9 CP_16 [...]
; CP_28 rigetta il ricorso proposto dagli altri ricorrenti;
compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Roma, 8 ottobre 2025
Il Giudice
FR RI
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