Sentenza 11 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Firenze, sez. I, sentenza 11/12/2025, n. 2002 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Firenze |
| Numero : | 2002 |
| Data del deposito : | 11 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02002/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00085/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 85 del 2022, proposto da
-OMISSIS- -OMISSIS-, rappresentata e difesa dagli avvocati Flavia Pozzolini e Stefano Salimbeni, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero della Cultura, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico ex lege in Firenze, via degli Arazzieri 4;
Ministero della Cultura - Segretariato Regionale della Toscana, non costituito in giudizio;
per l'annullamento
del provvedimento del Ministero della Cultura – Segretariato Regionale della Toscana – Commissione regionale per il patrimonio culturale SR TOS 29.10.2021 CO.RE.PA.CU – decreto -OMISSIS- ricevuto in data -OMISSIS- nonché di ogni altro atto presupposto in particolare, occorrendo, del provvedimento del Ministero della Cultura Soprintendenza archeologica Belle Arti e Paesaggio per la città metropolitana di Firenze e per le province di Pistoia e Prato -OMISSIS- prot. -OMISSIS-;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della Cultura;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 23 ottobre 2025 il dott. AO SO e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. L’avv. -OMISSIS- -OMISSIS- è proprietaria in Firenze di alcune unità immobiliari ubicate in -OMISSIS-, al civico -OMISSIS-, ed una in-OMISSIS-, al civico -OMISSIS-.
Ella espone di aver ricevuto, nel giugno del 2021, la comunicazione di avvio del procedimento per l’apposizione del vincolo archeologico sui predetti immobili, poi conclusosi con il decreto n. -OMISSIS- del 29 ottobre 2021 del Ministero della Cultura – Segretariato Regionale della Toscana, recante la dichiarazione di interesse archeologico particolarmente importante, ai sensi dell’art. 10 co. 3 lett. a) del d.lgs. n. 42/2004, dell’area urbana denominata “Terme Capitoline”. Il decreto enumererebbe, nelle premesse, tutte le unità immobiliari di sua proprietà, fatta eccezione per quella di-OMISSIS-.
Precisato di avere presentato istanza di accesso volta a ottenere copia delle osservazioni di altri proprietari coinvolti nel procedimento, e delle relative controdeduzioni della competente Soprintendenza, l’avv. -OMISSIS- deduce l’illegittimità del provvedimento di vincolo e chiede che il T.A.R. ne pronunci l’annullamento, sulla scorta di un unico motivo in diritto.
1.1. Si è costituito in giudizio, per resistere al ricorso, il Ministero della Cultura.
1.2. La causa è stata discussa e trattenuta per la decisione nella pubblica udienza del 23 ottobre 2025, preceduta dal deposito di documenti ad opera di entrambe le parti e di memoria difensiva della sola ricorrente.
2. Come riferito in narrativa, il contenzioso origina dall’impugnazione del decreto n. -OMISSIS-/2021, recante la dichiarazione di interesse archeologico particolarmente importante dell’area della città di Firenze denominata “Terme Capitoline”, ove sono stati rinvenuti resti riferibili a evidenze di età romana e medievale risalenti al periodo compreso fra il I e il XII secolo.
Con l’unico motivo di gravame, la ricorrente sostiene che il vincolo dovrebbe presumersi posto a tutela dei resti archeologici ancora presenti nel sottosuolo dei fabbricati compresi nel suo perimetro, ivi compreso quello di -OMISSIS- 1, cui appartengono alcune unità immobiliari di sua proprietà. Sarebbe pertanto del tutto incomprensibile, illogica e immotivata la scelta del Ministero di includervi non soltanto l’unità immobiliare posta al piano interrato dello stabile di -OMISSIS- e adibita a cantina, ma anche gli appartamenti posti ai piani secondo, terzo e quarto, catastalmente identificati alla particella -OMISSIS- con i subalterni -OMISSIS-; né, del resto, nel provvedimento impugnato e nella relativa documentazione di corredo sarebbe possibile rinvenire alcuna motivazione idonea a giustificare le ragioni di una siffatta estensione del vincolo.
Peraltro, con la memoria difensiva depositata il 16 settembre 2025, la stessa ricorrente riferisce che, con provvedimento comunicato il 27 gennaio 2022, il Ministero della Cultura ha annullato in autotutela il decreto n. -OMISSIS-/2021, qui impugnato, nella parte in cui estendeva il vincolo archeologico a una delle porzioni immobiliari di sua proprietà, quella identificata in catasto al foglio -OMISSIS-, particella -OMISSIS-, -OMISSIS-.
La successiva richiesta dell’avv. -OMISSIS- di estendere l’annullamento d’ufficio anche alle restanti unità immobiliari comprese nella particella catastale -OMISSIS- è stata invece respinta dal Ministero con nota trasmessa il 14 marzo 2022, nella quale si afferma che i predetti subalterni -OMISSIS- della particella -OMISSIS- non sarebbero mai stati interessati dal vincolo.
La ricorrente assume il diniego di autotutela fornirebbe l’interpretazione autentica dell’impugnato decreto n. -OMISSIS-/2021, che non esplicherebbe dunque ulteriori effetti lesivi; e conclude, pertanto, affinché sia dichiarata la cessazione della materia del contendere.
2.1. Tali conclusioni sono accoglibili solo in parte.
La ricorrente è proprietaria delle unità immobiliari facenti parte dello stabile di -OMISSIS- 1 e identificate in catasto alla particella -OMISSIS-, subalterni -OMISSIS-. Di questi, il provvedimento impugnato menzionava i soli -OMISSIS-, salvo venire annullato d’ufficio nella parte in cui estendeva il vincolo al -OMISSIS-, per il quale la materia del contendere può dirsi in effetti cessata, ferma la virtuale soccombenza del Ministero, che ha vincolato un bene per definizione estraneo alle esigenze di tutela in questione (colgono nel segno le censure dedotte in ricorso a proposito della irragionevole estensione del vincolo a unità immobiliari poste ai piani superiori a quello terreno).
I subalterni -OMISSIS-, di contro, non risultano essere mai stati sottoposti al vincolo (si veda anche la comunicazione di avvio del procedimento del 29 ottobre 2021, che non li menziona), come correttamente osservato dal Ministero resistente nella nota trasmessa il 14 marzo 2022. L’equivoco potrebbe essere stato ingenerato dal riferimento, contenuto nel decreto n. -OMISSIS-/2021, alla “part. -OMISSIS- restanti subalterni come dalle allegate planimetrie catastali”, le quali tuttavia rappresentano le sole particelle interessate dal vincolo, e non i subalterni; in ogni caso, sta di fatto che, trattandosi di beni non incisi dall’azione amministrativa, sul versante processuale deve escludersi che possa ab origine configurarsi l’interesse al gravame.
Alla declaratoria di parziale cessazione della materia del contendere, limitata al-OMISSIS-, si accompagna dunque quella di inammissibilità del ricorso per difetto di interesse quanto ai subalterni -OMISSIS-.
2.2. Le spese di lite possono essere compensate in ragione della metà, stante la reciproca soccombenza delle parti.
La metà residua, liquidata come in dispositivo, segue la prevalente soccombenza (virtuale) del Ministero della Cultura, la cui iniziativa ha costretto la ricorrente a difendersi in giudizio, ancorché l’interesse ad agire possa riconoscersi limitatamente a una delle unità immobiliari oggetto di causa.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione Prima), definitivamente pronunciando, in parte dichiara cessata la materia del contendere, in parte dichiara il ricorso inammissibile per difetto di interesse, nei sensi di cui in motivazione.
Dichiara compensate per metà le spese di lite e condanna il Ministero della Cultura al pagamento della metà residua, che liquida in complessivi euro 2.000,00, oltre agli accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del giorno 23 ottobre 2025 con l'intervento dei magistrati:
LV La IA, Presidente
AO SO, Consigliere, Estensore
LV De Felice, Primo Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| AO SO | LV La IA |
IL SEGRETARIO