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Sentenza 18 marzo 2025
Sentenza 18 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Busto arsizio, sentenza 18/03/2025, n. 238 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Busto arsizio |
| Numero : | 238 |
| Data del deposito : | 18 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BUSTO ARSIZIO
PRIMA SEZIONE CIVILE
N. R. G. 2142/2024
Riunito in Camera di Consiglio in persona dei magistrati:
Maria Eugenia Pupa Presidente
Manuela Palvarini Giudice relatore
Alessandra Ardito Giudice ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile promossa in data 30.04.2024 da
(C.F. ), con l'Avv. LUCA Parte_1 C.F._1
CISLAGHI,
RICORRENTE per l'adozione di
(C.F. ), residente in [...]Parte_2 C.F._2
Primo (MI), Via Don Guanella n. 4, con l'intervento del Pubblico Ministero Sede.
Oggetto: adozione di persona maggiorenne.
Conclusioni: come precisate all'udienza con trattazione scritta celebrata in data
13.03.2025 e qui di seguito riportate per esteso.
Per il ricorrente:
“dichiarare l'adozione della Sig.ra (c.f. ) nata a [...] C.F._2
TA (Romania) il 27/12/1991 e residente in [...], da parte del sig. (c.f. , residente a [...] Parte_1 C.F._1
in via Don Guanella n.4, con tutti gli effetti di legge, ordinando all'Ufficiale di Stato Civile competente di provvedere ad ogni conseguente adempimento”. RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
A mezzo del ricorso depositato in data 30/04/2024 il ricorrente ha allegato di avere compiuto gli anni trentacinque e superato di oltre diciotto quelli dell'adottanda, di non avere figli e di essersi sposato con (c.f. ), residente Persona_1 C.F._3
in Castano Primo (MI), Via Don Guanella n. 4, nata a [...] il [...], cittadina italiana, madre dell'adottanda, divorziata dal cittadino romeno Persona_2
padre dell'adottanda, il quale ha espresso il proprio assenso all'adozione e ha
[...]
rilasciato procura speciale a favore di al fine di prestare l'assenso prescritto Persona_1
dall'art. 297 c. c. a che adotti la propria figlia Parte_2
All'udienza celebrata in data 10/07/2024 l'adottante, la moglie dell'adottante Persona_1
e l'adottanda hanno confermato la volontà di procedere Parte_2
all'adozione richiesta. L'adottanda ha dichiarato di non avere relazioni con il padre da più di 24 anni e di essere in Italia da quando aveva 13 anni e ha chiesto anteporre il cognome
Giudici al cognome . La madre dell'adottanda ha dichiarato di non avere più alcun Pt_2
contatto telefonico con il padre dell'adottanda.
***
La domanda formulata dal ricorrente è fondata e meritevole di accoglimento.
L'adozione conviene certamente all'adottanda in quanto le consente di essere riconosciuta parte integrante della famiglia dell'adottante e, quindi, di formalizzare il legame affettivo che la unisce da anni (che è quanto intende conseguire anche l'adottante).
Sono rispettati i requisiti formali richiesti dall'art. 291 c.c.
Le spese del procedimento sono irripetibili in ragione della natura della controversia.
P.Q.M.
Il Tribunale di Busto Arsizio, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, con l'intervento del Pubblico Ministero:
DISPONE farsi luogo all'adozione di (C.F. Parte_2
), residente in [...], da parte C.F._2
di (C.F. ), con anteposizione del Parte_1 C.F._1
cognome dell'adottante da parte dell'adottanda.
Pag. 2 di 3 DISPONE CHE l'Ufficiale dello Stato Civile proceda all'annotazione della presente sentenza e alle ulteriori incombenze di legge.
DICHIARA irripetibili le spese di lite.
MANDA la competente Cancelleria di trasmettere copia autentica della presente sentenza all'Ufficio dello Stato Civile per quanto di competenza.
Così deciso nella camera di consiglio della prima sezione civile del Tribunale di Busto
Arsizio, 17/03/2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Manuela Palvarini Maria Eugenia Pupa
Pag. 3 di 3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BUSTO ARSIZIO
PRIMA SEZIONE CIVILE
N. R. G. 2142/2024
Riunito in Camera di Consiglio in persona dei magistrati:
Maria Eugenia Pupa Presidente
Manuela Palvarini Giudice relatore
Alessandra Ardito Giudice ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile promossa in data 30.04.2024 da
(C.F. ), con l'Avv. LUCA Parte_1 C.F._1
CISLAGHI,
RICORRENTE per l'adozione di
(C.F. ), residente in [...]Parte_2 C.F._2
Primo (MI), Via Don Guanella n. 4, con l'intervento del Pubblico Ministero Sede.
Oggetto: adozione di persona maggiorenne.
Conclusioni: come precisate all'udienza con trattazione scritta celebrata in data
13.03.2025 e qui di seguito riportate per esteso.
Per il ricorrente:
“dichiarare l'adozione della Sig.ra (c.f. ) nata a [...] C.F._2
TA (Romania) il 27/12/1991 e residente in [...], da parte del sig. (c.f. , residente a [...] Parte_1 C.F._1
in via Don Guanella n.4, con tutti gli effetti di legge, ordinando all'Ufficiale di Stato Civile competente di provvedere ad ogni conseguente adempimento”. RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
A mezzo del ricorso depositato in data 30/04/2024 il ricorrente ha allegato di avere compiuto gli anni trentacinque e superato di oltre diciotto quelli dell'adottanda, di non avere figli e di essersi sposato con (c.f. ), residente Persona_1 C.F._3
in Castano Primo (MI), Via Don Guanella n. 4, nata a [...] il [...], cittadina italiana, madre dell'adottanda, divorziata dal cittadino romeno Persona_2
padre dell'adottanda, il quale ha espresso il proprio assenso all'adozione e ha
[...]
rilasciato procura speciale a favore di al fine di prestare l'assenso prescritto Persona_1
dall'art. 297 c. c. a che adotti la propria figlia Parte_2
All'udienza celebrata in data 10/07/2024 l'adottante, la moglie dell'adottante Persona_1
e l'adottanda hanno confermato la volontà di procedere Parte_2
all'adozione richiesta. L'adottanda ha dichiarato di non avere relazioni con il padre da più di 24 anni e di essere in Italia da quando aveva 13 anni e ha chiesto anteporre il cognome
Giudici al cognome . La madre dell'adottanda ha dichiarato di non avere più alcun Pt_2
contatto telefonico con il padre dell'adottanda.
***
La domanda formulata dal ricorrente è fondata e meritevole di accoglimento.
L'adozione conviene certamente all'adottanda in quanto le consente di essere riconosciuta parte integrante della famiglia dell'adottante e, quindi, di formalizzare il legame affettivo che la unisce da anni (che è quanto intende conseguire anche l'adottante).
Sono rispettati i requisiti formali richiesti dall'art. 291 c.c.
Le spese del procedimento sono irripetibili in ragione della natura della controversia.
P.Q.M.
Il Tribunale di Busto Arsizio, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, con l'intervento del Pubblico Ministero:
DISPONE farsi luogo all'adozione di (C.F. Parte_2
), residente in [...], da parte C.F._2
di (C.F. ), con anteposizione del Parte_1 C.F._1
cognome dell'adottante da parte dell'adottanda.
Pag. 2 di 3 DISPONE CHE l'Ufficiale dello Stato Civile proceda all'annotazione della presente sentenza e alle ulteriori incombenze di legge.
DICHIARA irripetibili le spese di lite.
MANDA la competente Cancelleria di trasmettere copia autentica della presente sentenza all'Ufficio dello Stato Civile per quanto di competenza.
Così deciso nella camera di consiglio della prima sezione civile del Tribunale di Busto
Arsizio, 17/03/2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Manuela Palvarini Maria Eugenia Pupa
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