Art. 2.
Piena, ed intera esecuzione e' data alla convenzione di cui all'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformita' dell'articolo 47 della Convenzione medesima.
Piena, ed intera esecuzione e' data alla convenzione di cui all'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformita' dell'articolo 47 della Convenzione medesima.