CGT1
Sentenza 26 gennaio 2026
Sentenza 26 gennaio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Lecce, sez. III, sentenza 26/01/2026, n. 159 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Lecce |
| Numero : | 159 |
| Data del deposito : | 26 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 159/2026
Depositata il 26/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di LECCE Sezione 3, riunita in udienza il 01/10/2025 alle ore 10:00 in composizione monocratica:
ROMANO GIOVANNI, Giudice monocratico in data 01/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2255/2024 depositato il 25/07/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Lecce
elettivamente domiciliato presso Email_2
Consorzio Di Bonifica Centro Sud Puglia - 93544360725
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 05920240034742327000 CONTR. CONSORT. 2023
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 1615/2025 depositato il 02/10/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: accoglimento del ricorso
Resistente/Appellato: rigetto del ricorso
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il sig. Ricorrente_1 ha proposto ricorso, dinanzi a questa Corte di Giustizia Tributaria, avverso la cartella di pagamento emessa per conto del Consorzio_3 e Li Consorzio_2 dall' AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE, e notificata il 26.04.24, con la quale si intimava il pagamento del contributo di bonifica cod. 630, per l'anno 2023, relativamente a terreni di proprietà del medesimo ricorrente siti in agro di Lecce.
Il ricorrente ha eccepito l'illegittimità dell'atto impugnato, del quale ha chiesto l'annullamento, per i seguenti motivi:
1) Nullità dell'atto impugnato per difetto assoluto di motivazione – violazione dell'art. 7 dello Statuto dei diritti del contribuente: La cartella impugnata non reca in motivazione alcun elemento idoneo a far comprendere al contribuente le ragioni della pretesa avanzata con lo stesso. Di contro, l'art. 7 della l. 27 luglio 2000, n. 212 impone di motivare gli atti impositivi, al pari di quanto previsto per qualsiasi altra amministrazione dall'art. 3 delle l. 7 agosto 1990, n. 241, indicando i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che determinano la decisione dell'amministrazione.
2) Illegittimità ed infondatezza della pretesa.
2.1. Illegittimità del Piano di Classifica per assenza di specifica formulazione dei criteri di determinazione dei contributi consortili. L'atto impugnato risulta viziato da assoluta nullità dal momento che esso si fonda su un Piano di Classifica, emanato dal Consorzio, contenente una formulazione sommaria, indiretta e presuntiva. Inoltre, sempre ai fini della determinazione dei contributi, non sono stati individuati, nel corpo del Piano di Classifica, i concreti e specifici benefici conseguiti dai singoli immobili né valutata l'utilità per i singoli immobili interessati. A ciò aggiungasi che si è omesso di stabilire l'indice di contribuenza di ciascun bene in proporzione all'eventuale concreto vantaggio ricevuto e che gli indici di soggiacenza e di comportamento sono stati illegittimamente individuati per rimando e per analogia a quelli stabiliti da altri
Consorzi.
2.2. Difetto del presupposto impositivo: nel merito, la pretesa avanzata dal Consorzio_3 li Consorzio_2 è destituita di ogni fondamento. Infatti, il contributo di bonifica, preteso per non meglio precisate
“opere di bonifica” per l'anno 2023, viene richiesto a fronte di un servizio del quale il ricorrente non ha mai goduto;
tuttavia, giusta il disposto degli artt. 860 cod. civ. e art. 11 del R.D. 215/33, il contributo dovuto ai consorzi di bonifica va determinato in ragione del beneficio che il contribuente trae dalle opere del consorzio stesso, beneficio, nella fattispecie, del tutto insussistente.
3) Illegittimità ed infondatezza della pretesa obbligazione solidale: la S.C. ha, infatti, escluso la natura solidale dell'obbligazione a carico di più comproprietari, in quanto l'obbligazione consortile è connessa con la titolarità del diritto dominicale su immobili compresi nel perimetro consortile e tale connessione comporta che i riflessi negativi dati dalla titolarità del diritto non possono che essere commisurati, secondo una proporzione diretta, ai vantaggi che ne vengono ritratti. D'altronde la ripartizione tra i comproprietari della prestazione contributiva in proporzione alle rispettive quote risulta conforme al principio di capacità contributiva, di cui all'art. 53 Cost., in base al quale il tributo non deve superare l'indice di ricchezza che ne costituisce il presupposto. La pretesa solidarietà è, dunque, destituita di fondamento giuridico e contraria ai canoni costituzionali e, pertanto, anche sotto tale profilo l'impugnata cartella di pagamento è illegittima ed infondata.
Il ricorrente ha, quindi, chiesto a questa CGT di “annullare totalmente la impugnata cartella di pagamento, perché del tutto illegittima ed infondata per i suesposti motivi;
- in subordine rideterminare le somme dovute nella diversa misura che si riterrà di giustizia;
- condannare le parti resistenti al pagamento delle spese di lite”.
Il CONSORZIO DI BONIFICA CENTRO SUD UG (subentrato al Consorzio_3 e Li Foggi) ha eccepito l'infondatezza del ricorso, opponendo, in particolare, che il compendio immobiliare del ricorrente aveva ritratto beneficio specifico e diretto dall'attività espletata dal Consorzio.
All'odierna udienza, la causa è stata trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il primo motivo con cui si deduce la nullità dell'atto impugnato per difetto di motivazione, è privo di fondamento.
Com'è noto, l'obbligo di motivazione deve ritenersi soddisfatto quando si pone il contribuente nella condizione di conoscere esattamente la pretesa impositiva nei suoi elementi essenziali, individuata nel "petitum" e nella
"causa petendi", mediante una fedele e chiara ricostruzione degli elementi costitutivi dell'obbligazione tributaria (cfr. ex mu. Cass. n. 30039 del 2018).
Nel caso in esame, al ricorrente sono stati forniti tutti i dati necessari per ricostruire l'iter seguito dal Consorzio, le ragioni dell'imposizione, nonché gli elementi posti a base del calcolo operato: in particolare, l'atto impugnato
(cartella di pagamento) contiene l'indicazione degli immobili interessati e del tipo di contributo (cod. 630),
e, infine, per il riparto degli oneri consortili, rinvia al Piano di Classifica.
Passando all'esame del merito, il punto saliente su cui, in buona sostanza, si fonda il ricorso, è la dedotta insussistenza di qualsiasi beneficio diretto e specifico derivante dall'attività consortile ai terreni del Ricorrente_1.
Com'è noto, l'obbligo di contribuenza non deriva da un impegno di carattere contrattuale associativo, discendendo piuttosto da un obbligo posto dalla legge che considera essenziale, per il conseguimento delle finalità inerenti la bonifica, la compartecipazione alle spese dei proprietari degli immobili ricadenti nel perimetro del comprensorio;
sicché i contributi consortili sono esclusi categoricamente dall'ambito privatistico nel quale a fronte di una prestazione del Consorzio vi sarebbe una controprestazione (indennizzo o corrispettivo) dei consorziati (cfr. Corte Costituzionale n. 55/1963 e n. 5/1967). Tuttavia, “il beneficio per il consorziato contribuente deve necessariamente sussistere per legittimare l'imposizione; esso però consiste non solo nella fruizione, ma anche nella fruibilità, comunque concreta e non già meramente astratta, dell'attività di bonifica che, in ragione del miglioramento che deriva all'immobile del consorziato, assicura la capacità contributiva che giustifica l'imposizione” (Indirizzo_1. 10 ottobre 2018 n. 188 che ha dichiarato l'incostituzionalità dell'art. 23, 1° comma, lett. a), l. reg. Calabria 23 luglio 2003 n. 11, nella parte in cui prevede che il contributo consortile di bonifica, quanto alle spese afferenti al conseguimento dei fini istituzionali del consorzio, è dovuto « indipendentemente dal beneficio fondiario», invece che «in presenza del beneficio»).
Ne discende che, se da un lato vi è un vero e proprio potere impositivo del consorzio nei confronti dei consorziati sul presupposto della legittima inclusione del bene immobile nel comprensorio di bonifica, per altro verso, nondimeno, l'imposizione fiscale presuppone necessariamente, a pena di illegittimità, che vi sia un beneficio diretto e specifico per il consorziato contribuente. In linea con detti principi, l'art. 18 della L.R.
Puglia 13 marzo 2012, n. 4 dispone che “per benefìcio diretto e specifico deve intendersi il concreto vantaggio tratto dall'immobile a seguito dell'opera di bonifica”.
In definitiva, come ripetutamente affermato dalla S.C., “il rapporto di contribuenza si determina per il fatto che il fondo di proprietà non solo ricade nell'area territoriale di competenza del consorzio di bonifica ma beneficia in modo diretto e specifico di un vantaggio. L'adozione del "perimetro di contribuenza" esonera il consorzio di bonifica dall'onere della prova dell'esistenza dei concreti benefici derivati a ciascun fondo dalle opere di bonifica” (cfr. ex mu. Cass. 06-06-2012, n. 9101), spettando, invece, al proprietario dimostrare il contrario.
Orbene, ai fini della decisione, si appalesa dirimente quanto leggesi nella relazione peritale del c.t.p. del ricorrente, p.a. Ruggio, che, in esito ad accurata indagine, ha escluso che i fondi del ricorrente siano stati minimamente interessati dagli interventi di bonifica in senso stretto asseritamente eseguiti dal Consorzio nell'area e che, comunque, ne abbiano tratto un beneficio specifico e diretto.
Il perito ha, infatti, affermato che “Dai sopralluoghi effettuati, dalla documentazione presente sul sito del
Consorzio, si evince palesemente:
Non sono presenti opere idrauliche di bonifica
Non sono presenti opere idrauliche di irrigazione.
La mancanza di interventi e di opere da parte del Consorzio_1 li Consorzio_2, non produce alcun beneficio diretto, tale da giustificare l'elevato importo dell'imposizione consortile” ed ha, quindi, così conclusola sua relazione: “Per quanto sopra esposto si ritiene affermare che nessuna opera né irrigua né di bonifica è ascrivibile al Consorzio al contrario di quello riportato nella Cartella di richiesta del pagamento. ".
Dette conclusioni, non contrastate adeguatamente sul piano probatorio dal Consorzio, possono essere qui recepite.
Pertanto, non sussistendo la prova circa l'elemento costitutivo della pretesa impositiva, il ricorso può trovare accoglimento.
Resta assorbito l'esame di ogni altra questione.
Tenuto conto della natura delle questioni dibattute e dei diversi orientamenti giurisprudenziali formatisi in materia, sussistendo giusti motivi, va disposta la compensazione delle spese processuali.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria, in composizione monocratica, accoglie il ricorso. Spese compensate.
Depositata il 26/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di LECCE Sezione 3, riunita in udienza il 01/10/2025 alle ore 10:00 in composizione monocratica:
ROMANO GIOVANNI, Giudice monocratico in data 01/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2255/2024 depositato il 25/07/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Lecce
elettivamente domiciliato presso Email_2
Consorzio Di Bonifica Centro Sud Puglia - 93544360725
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 05920240034742327000 CONTR. CONSORT. 2023
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 1615/2025 depositato il 02/10/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: accoglimento del ricorso
Resistente/Appellato: rigetto del ricorso
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il sig. Ricorrente_1 ha proposto ricorso, dinanzi a questa Corte di Giustizia Tributaria, avverso la cartella di pagamento emessa per conto del Consorzio_3 e Li Consorzio_2 dall' AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE, e notificata il 26.04.24, con la quale si intimava il pagamento del contributo di bonifica cod. 630, per l'anno 2023, relativamente a terreni di proprietà del medesimo ricorrente siti in agro di Lecce.
Il ricorrente ha eccepito l'illegittimità dell'atto impugnato, del quale ha chiesto l'annullamento, per i seguenti motivi:
1) Nullità dell'atto impugnato per difetto assoluto di motivazione – violazione dell'art. 7 dello Statuto dei diritti del contribuente: La cartella impugnata non reca in motivazione alcun elemento idoneo a far comprendere al contribuente le ragioni della pretesa avanzata con lo stesso. Di contro, l'art. 7 della l. 27 luglio 2000, n. 212 impone di motivare gli atti impositivi, al pari di quanto previsto per qualsiasi altra amministrazione dall'art. 3 delle l. 7 agosto 1990, n. 241, indicando i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che determinano la decisione dell'amministrazione.
2) Illegittimità ed infondatezza della pretesa.
2.1. Illegittimità del Piano di Classifica per assenza di specifica formulazione dei criteri di determinazione dei contributi consortili. L'atto impugnato risulta viziato da assoluta nullità dal momento che esso si fonda su un Piano di Classifica, emanato dal Consorzio, contenente una formulazione sommaria, indiretta e presuntiva. Inoltre, sempre ai fini della determinazione dei contributi, non sono stati individuati, nel corpo del Piano di Classifica, i concreti e specifici benefici conseguiti dai singoli immobili né valutata l'utilità per i singoli immobili interessati. A ciò aggiungasi che si è omesso di stabilire l'indice di contribuenza di ciascun bene in proporzione all'eventuale concreto vantaggio ricevuto e che gli indici di soggiacenza e di comportamento sono stati illegittimamente individuati per rimando e per analogia a quelli stabiliti da altri
Consorzi.
2.2. Difetto del presupposto impositivo: nel merito, la pretesa avanzata dal Consorzio_3 li Consorzio_2 è destituita di ogni fondamento. Infatti, il contributo di bonifica, preteso per non meglio precisate
“opere di bonifica” per l'anno 2023, viene richiesto a fronte di un servizio del quale il ricorrente non ha mai goduto;
tuttavia, giusta il disposto degli artt. 860 cod. civ. e art. 11 del R.D. 215/33, il contributo dovuto ai consorzi di bonifica va determinato in ragione del beneficio che il contribuente trae dalle opere del consorzio stesso, beneficio, nella fattispecie, del tutto insussistente.
3) Illegittimità ed infondatezza della pretesa obbligazione solidale: la S.C. ha, infatti, escluso la natura solidale dell'obbligazione a carico di più comproprietari, in quanto l'obbligazione consortile è connessa con la titolarità del diritto dominicale su immobili compresi nel perimetro consortile e tale connessione comporta che i riflessi negativi dati dalla titolarità del diritto non possono che essere commisurati, secondo una proporzione diretta, ai vantaggi che ne vengono ritratti. D'altronde la ripartizione tra i comproprietari della prestazione contributiva in proporzione alle rispettive quote risulta conforme al principio di capacità contributiva, di cui all'art. 53 Cost., in base al quale il tributo non deve superare l'indice di ricchezza che ne costituisce il presupposto. La pretesa solidarietà è, dunque, destituita di fondamento giuridico e contraria ai canoni costituzionali e, pertanto, anche sotto tale profilo l'impugnata cartella di pagamento è illegittima ed infondata.
Il ricorrente ha, quindi, chiesto a questa CGT di “annullare totalmente la impugnata cartella di pagamento, perché del tutto illegittima ed infondata per i suesposti motivi;
- in subordine rideterminare le somme dovute nella diversa misura che si riterrà di giustizia;
- condannare le parti resistenti al pagamento delle spese di lite”.
Il CONSORZIO DI BONIFICA CENTRO SUD UG (subentrato al Consorzio_3 e Li Foggi) ha eccepito l'infondatezza del ricorso, opponendo, in particolare, che il compendio immobiliare del ricorrente aveva ritratto beneficio specifico e diretto dall'attività espletata dal Consorzio.
All'odierna udienza, la causa è stata trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il primo motivo con cui si deduce la nullità dell'atto impugnato per difetto di motivazione, è privo di fondamento.
Com'è noto, l'obbligo di motivazione deve ritenersi soddisfatto quando si pone il contribuente nella condizione di conoscere esattamente la pretesa impositiva nei suoi elementi essenziali, individuata nel "petitum" e nella
"causa petendi", mediante una fedele e chiara ricostruzione degli elementi costitutivi dell'obbligazione tributaria (cfr. ex mu. Cass. n. 30039 del 2018).
Nel caso in esame, al ricorrente sono stati forniti tutti i dati necessari per ricostruire l'iter seguito dal Consorzio, le ragioni dell'imposizione, nonché gli elementi posti a base del calcolo operato: in particolare, l'atto impugnato
(cartella di pagamento) contiene l'indicazione degli immobili interessati e del tipo di contributo (cod. 630),
e, infine, per il riparto degli oneri consortili, rinvia al Piano di Classifica.
Passando all'esame del merito, il punto saliente su cui, in buona sostanza, si fonda il ricorso, è la dedotta insussistenza di qualsiasi beneficio diretto e specifico derivante dall'attività consortile ai terreni del Ricorrente_1.
Com'è noto, l'obbligo di contribuenza non deriva da un impegno di carattere contrattuale associativo, discendendo piuttosto da un obbligo posto dalla legge che considera essenziale, per il conseguimento delle finalità inerenti la bonifica, la compartecipazione alle spese dei proprietari degli immobili ricadenti nel perimetro del comprensorio;
sicché i contributi consortili sono esclusi categoricamente dall'ambito privatistico nel quale a fronte di una prestazione del Consorzio vi sarebbe una controprestazione (indennizzo o corrispettivo) dei consorziati (cfr. Corte Costituzionale n. 55/1963 e n. 5/1967). Tuttavia, “il beneficio per il consorziato contribuente deve necessariamente sussistere per legittimare l'imposizione; esso però consiste non solo nella fruizione, ma anche nella fruibilità, comunque concreta e non già meramente astratta, dell'attività di bonifica che, in ragione del miglioramento che deriva all'immobile del consorziato, assicura la capacità contributiva che giustifica l'imposizione” (Indirizzo_1. 10 ottobre 2018 n. 188 che ha dichiarato l'incostituzionalità dell'art. 23, 1° comma, lett. a), l. reg. Calabria 23 luglio 2003 n. 11, nella parte in cui prevede che il contributo consortile di bonifica, quanto alle spese afferenti al conseguimento dei fini istituzionali del consorzio, è dovuto « indipendentemente dal beneficio fondiario», invece che «in presenza del beneficio»).
Ne discende che, se da un lato vi è un vero e proprio potere impositivo del consorzio nei confronti dei consorziati sul presupposto della legittima inclusione del bene immobile nel comprensorio di bonifica, per altro verso, nondimeno, l'imposizione fiscale presuppone necessariamente, a pena di illegittimità, che vi sia un beneficio diretto e specifico per il consorziato contribuente. In linea con detti principi, l'art. 18 della L.R.
Puglia 13 marzo 2012, n. 4 dispone che “per benefìcio diretto e specifico deve intendersi il concreto vantaggio tratto dall'immobile a seguito dell'opera di bonifica”.
In definitiva, come ripetutamente affermato dalla S.C., “il rapporto di contribuenza si determina per il fatto che il fondo di proprietà non solo ricade nell'area territoriale di competenza del consorzio di bonifica ma beneficia in modo diretto e specifico di un vantaggio. L'adozione del "perimetro di contribuenza" esonera il consorzio di bonifica dall'onere della prova dell'esistenza dei concreti benefici derivati a ciascun fondo dalle opere di bonifica” (cfr. ex mu. Cass. 06-06-2012, n. 9101), spettando, invece, al proprietario dimostrare il contrario.
Orbene, ai fini della decisione, si appalesa dirimente quanto leggesi nella relazione peritale del c.t.p. del ricorrente, p.a. Ruggio, che, in esito ad accurata indagine, ha escluso che i fondi del ricorrente siano stati minimamente interessati dagli interventi di bonifica in senso stretto asseritamente eseguiti dal Consorzio nell'area e che, comunque, ne abbiano tratto un beneficio specifico e diretto.
Il perito ha, infatti, affermato che “Dai sopralluoghi effettuati, dalla documentazione presente sul sito del
Consorzio, si evince palesemente:
Non sono presenti opere idrauliche di bonifica
Non sono presenti opere idrauliche di irrigazione.
La mancanza di interventi e di opere da parte del Consorzio_1 li Consorzio_2, non produce alcun beneficio diretto, tale da giustificare l'elevato importo dell'imposizione consortile” ed ha, quindi, così conclusola sua relazione: “Per quanto sopra esposto si ritiene affermare che nessuna opera né irrigua né di bonifica è ascrivibile al Consorzio al contrario di quello riportato nella Cartella di richiesta del pagamento. ".
Dette conclusioni, non contrastate adeguatamente sul piano probatorio dal Consorzio, possono essere qui recepite.
Pertanto, non sussistendo la prova circa l'elemento costitutivo della pretesa impositiva, il ricorso può trovare accoglimento.
Resta assorbito l'esame di ogni altra questione.
Tenuto conto della natura delle questioni dibattute e dei diversi orientamenti giurisprudenziali formatisi in materia, sussistendo giusti motivi, va disposta la compensazione delle spese processuali.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria, in composizione monocratica, accoglie il ricorso. Spese compensate.