Sentenza 20 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ferrara, sentenza 20/01/2025, n. 70 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ferrara |
| Numero : | 70 |
| Data del deposito : | 20 gennaio 2025 |
Testo completo
RG 2326 / 2024
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DI FERRARA In nome del popolo Italiano, il Tribunale di Ferrara, composto dai sigg.: dott. Stefano Scati Presidente dott. Paolo Sangiuolo Giudice rel. ed est. dott.ssa Costanza Perri Giudice riunito in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa promossa da:
con il patrocinio dell'Avv. MALSERVIGI FEDERICA Controparte_1
E
con il patrocinio dell'Avv. MALSERVIGI FEDERICA CP_2
RICORRENTI
PUBBLICO MINISTERO
INTERVENUTO
OGGETTO: scioglimento del matrimonio. Conclusioni delle parti:
1) Dichiarare lo scioglimento del matrimonio contratto in data 24/05/2014 tra la sig.ra
(nata a [...] il [...]) e il sig. (nato a [...] il Controparte_1 CP_2
12/04/1968); 2) Disporre che, essendo i coniugi economicamente autosufficienti, nessun contributo di mantenimento debba essere versato dall'uno nei confronti dell'altro; 3) Dichiarare che i coniugi hanno disciplinato ogni rapporto economico tra loro così che essi non hanno, ad oggi, più nulla da pretendere l'uno nei confronti dell'altra per nessun titolo o ragione;
4) Disporre la trasmissione della sentenza all'Ufficio Stato Civile di Ferrara affinchè proceda alle annotazione prescritte ai sensi dell'art.69 del D.P.R. 396/2000. Conclusioni del PM: visto
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso depositato il 30/10/2024 i sigg.ri e Controparte_1 [...] chiedevano che venisse pronunciato lo scioglimento del matrimonio CP_2 contratto in data 24/05/2014 in Ferrara. pagina 1 di 2
che in data 04/04/2024 il
Tribunale di Ferrara aveva omologato la separazione dei coniugi.
Tanto premesso, affermavano che non vi era alcuna possibilità di ricostituire la comunione materiale e spirituale fra i coniugi e chiedevano che venisse dichiarata la scioglimento del matrimonio alle condizioni riportate in ricorso. All'udienza di comparizione le parti confermavano la volontà di divorziare. Ritiene il Collegio che sussistano i presupposti per l'accoglimento della domanda di divorzio.
Dalla documentazione prodotta risulta che è ampiamente decorso il termine previsto dall'art. 3 n.° 2 lettera b) l. 898/70, così come modificato dalla l. 55/2015.. La constatata indisponibilità delle parti ad una riconciliazione dimostra la fondatezza dell'assunto secondo il quale risulta impossibile ricostruire il vincolo coniugale, non esistendo più alcuna comunione materiale e spirituale.
Può dunque dichiararsi lo scioglimento del matrimonio alle condizioni sopra riportate. In considerazione della natura e degli esiti della controversia, si dispone la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ferrara dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto il 24/05/2014 in Ferrara da e e trascritto al n. 77 parte I Controparte_1 CP_2 del Registro degli atti di matrimonio del Comune di Ferrara alle condizioni concordate fra le parti.
Spese compensate.
Ordina all' Ufficiale dello Stato Civile di Ferrara di procedere all' annotazione della presente sentenza. Ferrara, 16.1.2025
L'estensore Il presidente
Paolo Sangiuolo Stefano Scati
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