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Sentenza 13 giugno 2025
Sentenza 13 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siracusa, sentenza 13/06/2025, n. 29 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siracusa |
| Numero : | 29 |
| Data del deposito : | 13 giugno 2025 |
Testo completo
N……………... R.G. LIQ. CONTR. N……………... SENT. N……………... CRONOLOGICO
N……………... REPERTORIO REPUBBLICA ITALIANA N……………... MOD.2/A/SG
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI SIRACUSA
Sezione Prima Civile – Settore Procedure Concorsuali riunito in camera di consiglio, nelle persone dei seguenti magistrati:
Veronica Milone Presidente
Federico Maida Giudice Rel. Est.
Nicoletta Rusconi Giudice nel procedimento unitario iscritto al n. r.g. 12-1/2025 P.U. promosso da
(C.F. ) con il patrocinio dell'avv. Adiutrice Barretta, Parte_1 P.IVA_1
giusta procura in atti;
Ricorrente
contro
(C.F. ) non costituita;
Controparte_1 C.F._1
ha pronunciato la seguente
SENTENZA letto il ricorso per la dichiarazione di apertura della procedura di liquidazione controllata depositato dal creditore ricorrente;
esaminati gli atti ed i documenti e viste le risultanze delle informative acquisite;
sentito il Giudice relatore in camera di consiglio;
verificata la rituale notifica di ricorso e decreto di fissazione d'udienza; rilevato che, seppur regolarmente convocata, la debitrice non è comparsa all'udienza fissata per lo svolgimento dell'istruttoria; ritenuta la competenza del Tribunale adito, ai sensi dell'art. 27, commi 2 e
3, CCI, atteso che il debitore ha il centro degli interessi principali nel circondario del medesimo Ufficio;
rilevato che ricorre il parametro di cui all'art. 268, comma 2, CCI, dal momento che l'ammontare dei debiti scaduti e non pagati supera la soglia di euro 50.000,00; dall'istruttoria è infatti emerso che la creditrice ricorrente vanta un credito di euro 54.901,82 e che risultano ulteriori debiti nei confronti dell'Erario per almeno euro 112.694,81;
ritenuto che
la debitrice si trova in stato di insolvenza, come è possibile desumere dall'esame dei documenti prodotti e delle informazioni acquisite a mezzo Guardia di Finanza, emergendo i seguenti elementi sintomatici:
- risulta un ingente debito maturato nei confronti di Agenzia delle Entrate
pari ad euro 112.694,81; CP_2
- l'impresa resistente non ha ancora pagato i propri debiti, nonostante il lungo tempo trascorso, né in particolare quello azionato dall'odierna ricorrente;
ritenuto che
, alla luce di tali elementi, è da escludere il ricorrere di un fenomeno di occasionale inadempienza, dovendosi per contro ritenere che l'impresa resistente versi oramai in una situazione di irreversibile e insanabile dissesto, attestante uno stato di definitiva incapacità di fare fronte regolarmente alle proprie obbligazioni. ritenuto, pertanto, che sussistano tutti i presupposti per la dichiarazione di apertura della liquidazione controllata;
visto l'art. 270 CCI, dichiara l'apertura della liquidazione controllata nei confronti di CP_1
(C.F. ), con sede in Priolo Gargallo
[...] C.F._1
(SR), via Palestro n. 197, n. R.E.A. SR - 129365. nomina
Giudice Delegato per la procedura il dott. Federico Maida nomina liquidatore l'avv. Sergio LEONE, con invito ad accettare l'incarico entro due giorni dalla comunicazione della nomina e a depositare presso la cancelleria competente la dichiarazione di cui agli artt. 35, comma 4bis, e
35.1 del d.lgs. n. 159/2011, come modificato dal d.lgs. n. 54/2018, in virtù del richiamo operato dall'art. 270, comma 3, CCI;
ordina al debitore la consegna o il rilascio di tutti i beni facenti parte del patrimonio di liquidazione;
assegna ai creditori ed ai terzi che vantano diritti reali o personali su beni in possesso del debitore, termine perentorio sino al 10/09/2025 per la trasmissione al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo PEC che sarà loro indicato, della domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'art. 201 CCI;
avvisa
i creditori e i terzi che tali modalità di presentazione non ammettono equipollenti, con la conseguenza che eventuali domande trasmesse mediante deposito o invio per posta presso la cancelleria e/o presso lo studio del liquidatore, o mediante invio telematico presso la cancelleria, saranno considerate inammissibili e quindi come non pervenute;
nelle predette domande dovrà altresì essere indicato l'indirizzo di posta elettronica certificata al quale i ricorrenti intendono ricevere le comunicazioni dal liquidatore, con la conseguenza che, in mancanza di tale indicazione, le comunicazioni successive verranno effettuate esclusivamente mediante deposito in cancelleria ai sensi dell'art. art.10, co. 3, CCI;
dispone che il liquidatore provveda all'inserimento della presente sentenza sul sito internet del Tribunale di Siracusa e alla pubblicazione presso il registro delle imprese, nonché alla trascrizione presso gli uffici competenti in relazione ai beni immobili (l'esecuzione dei suddetti adempimenti dovrà essere documentata nella prima relazione semestrale); dispone che il liquidatore notifichi la presente sentenza al debitore ai sensi dell'art. 270, c. 4 CCI (qualora il liquidatore non sia soggetto abilitato alla notifica in proprio, via PEC o a mezzo posta, la notifica dovrà essere effettuata a mezzo ufficiale giudiziario;
l'esecuzione della notifica dovrà essere immediatamente documentata, mediante deposito nel fascicolo telematico); dispone che il liquidatore, entro trenta (30) giorni dalla comunicazione della presente sentenza, provveda ad aggiornare l'elenco dei creditori e dei titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione, ai quali notificherà senza indugio la presente sentenza, ai sensi dell'art. 272 CCI, indicando anche l'indirizzo PEC della procedura al quale dovranno essere inoltrate le domande di ammissione al passivo, di rivendica e di restituzione di beni (qualora il liquidatore non sia soggetto abilitato alla notifica in proprio, via PEC o a mezzo posta, la notifica dovrà essere effettuata a mezzo ufficiale giudiziario;
l'esecuzione della notifica dovrà essere immediatamente documentata, mediante deposito nel fascicolo telematico); dispone che il liquidatore, entro novanta (90) giorni dall'apertura della liquidazione controllata, provveda alla formazione dell'inventario dei beni del debitore e alla redazione di un programma in ordine ai tempi e alle modalità della liquidazione, che depositerà in cancelleria per l'approvazione da parte del giudice delegato;
dispone che il liquidatore, provveda entro quarantacinque (45) giorni dalla scadenza del termine assegnato per la proposizione delle domande di insinuazione/rivendica/restituzione ad attivare la procedura di formazione dello stato passivo ai sensi dell'art. 273 CCI;
dispone che il liquidatore, depositi in cancelleria, ogni sei mesi, un rapporto riepilogativo delle attività svolte, accompagnato dal conto della sua gestione, con allegato l'estratto del conto corrente della procedura. Nel rapporto il liquidatore dovrà indicare anche a) se il debitore stia cooperando al regolare, efficace e proficuo andamento della procedura, senza ritardarne lo svolgimento e fornendo al liquidatore tutte le informazioni utili e i documenti necessari per il suo buon andamento;
b) ogni altra circostanza rilevante ai fini della esdebitazione ai sensi degli artt. 280 e 282 CCI. Il rapporto, una volta vistato dal Giudice, dovrà essere comunicato dal liquidatore al debitore, ai creditori e all'OCC; dispone che il liquidatore, in prossimità del decorso di tre anni, se la procedura sarà ancora aperta, trasmetta ai creditori una relazione in cui prenda posizione sulla sussistenza delle condizioni di cui all'art. 280 CCI e recepisca le eventuali osservazioni dei creditori, per poi prendere posizione su di esse e depositare una relazione finale il giorno successivo alla scadenza del triennio, ai fini di cui all'art. 282 CCI;
dispone che il liquidatore, provveda, una volta terminata l'attività di liquidazione dei beni compresi nel patrimonio, a presentare il conto della gestione, con richiesta di liquidazione del suo compenso, ai sensi dell'art. 275, c. 3 CCI;
dispone che il liquidatore provveda, una volta terminato il riparto tra i creditori, a richiedere al Tribunale l'emissione del decreto di chiusura della procedura ai sensi dell'art. 276 CCI. dispone che la presente sentenza venga notificata, in copia integrale, al debitore soggetto a liquidazione giudiziale, comunicata al Curatore, al ricorrente e al
Pubblico Ministero, e trasmessa, per estratto, all'Ufficio del Registro delle
Imprese ai fini della sua iscrizione, ai sensi dell'art. 49, comma 4, CCI. da atto che la procedura non dispone del denaro, sicché le spese per gli atti richiesti dalla legge sono poste a carico dell'erario ai sensi dell'art. 146 DPR 30.05.02
n. 115, come modificato a seguito della declaratoria di illegittimità costituzionale di cui alla sentenza della Corte Cost., 4 luglio 2024, n. 121.
Così deciso in Siracusa, nella camera di consiglio del 12/06/2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
Federico Maida Veronica Milone
N……………... REPERTORIO REPUBBLICA ITALIANA N……………... MOD.2/A/SG
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI SIRACUSA
Sezione Prima Civile – Settore Procedure Concorsuali riunito in camera di consiglio, nelle persone dei seguenti magistrati:
Veronica Milone Presidente
Federico Maida Giudice Rel. Est.
Nicoletta Rusconi Giudice nel procedimento unitario iscritto al n. r.g. 12-1/2025 P.U. promosso da
(C.F. ) con il patrocinio dell'avv. Adiutrice Barretta, Parte_1 P.IVA_1
giusta procura in atti;
Ricorrente
contro
(C.F. ) non costituita;
Controparte_1 C.F._1
ha pronunciato la seguente
SENTENZA letto il ricorso per la dichiarazione di apertura della procedura di liquidazione controllata depositato dal creditore ricorrente;
esaminati gli atti ed i documenti e viste le risultanze delle informative acquisite;
sentito il Giudice relatore in camera di consiglio;
verificata la rituale notifica di ricorso e decreto di fissazione d'udienza; rilevato che, seppur regolarmente convocata, la debitrice non è comparsa all'udienza fissata per lo svolgimento dell'istruttoria; ritenuta la competenza del Tribunale adito, ai sensi dell'art. 27, commi 2 e
3, CCI, atteso che il debitore ha il centro degli interessi principali nel circondario del medesimo Ufficio;
rilevato che ricorre il parametro di cui all'art. 268, comma 2, CCI, dal momento che l'ammontare dei debiti scaduti e non pagati supera la soglia di euro 50.000,00; dall'istruttoria è infatti emerso che la creditrice ricorrente vanta un credito di euro 54.901,82 e che risultano ulteriori debiti nei confronti dell'Erario per almeno euro 112.694,81;
ritenuto che
la debitrice si trova in stato di insolvenza, come è possibile desumere dall'esame dei documenti prodotti e delle informazioni acquisite a mezzo Guardia di Finanza, emergendo i seguenti elementi sintomatici:
- risulta un ingente debito maturato nei confronti di Agenzia delle Entrate
pari ad euro 112.694,81; CP_2
- l'impresa resistente non ha ancora pagato i propri debiti, nonostante il lungo tempo trascorso, né in particolare quello azionato dall'odierna ricorrente;
ritenuto che
, alla luce di tali elementi, è da escludere il ricorrere di un fenomeno di occasionale inadempienza, dovendosi per contro ritenere che l'impresa resistente versi oramai in una situazione di irreversibile e insanabile dissesto, attestante uno stato di definitiva incapacità di fare fronte regolarmente alle proprie obbligazioni. ritenuto, pertanto, che sussistano tutti i presupposti per la dichiarazione di apertura della liquidazione controllata;
visto l'art. 270 CCI, dichiara l'apertura della liquidazione controllata nei confronti di CP_1
(C.F. ), con sede in Priolo Gargallo
[...] C.F._1
(SR), via Palestro n. 197, n. R.E.A. SR - 129365. nomina
Giudice Delegato per la procedura il dott. Federico Maida nomina liquidatore l'avv. Sergio LEONE, con invito ad accettare l'incarico entro due giorni dalla comunicazione della nomina e a depositare presso la cancelleria competente la dichiarazione di cui agli artt. 35, comma 4bis, e
35.1 del d.lgs. n. 159/2011, come modificato dal d.lgs. n. 54/2018, in virtù del richiamo operato dall'art. 270, comma 3, CCI;
ordina al debitore la consegna o il rilascio di tutti i beni facenti parte del patrimonio di liquidazione;
assegna ai creditori ed ai terzi che vantano diritti reali o personali su beni in possesso del debitore, termine perentorio sino al 10/09/2025 per la trasmissione al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo PEC che sarà loro indicato, della domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'art. 201 CCI;
avvisa
i creditori e i terzi che tali modalità di presentazione non ammettono equipollenti, con la conseguenza che eventuali domande trasmesse mediante deposito o invio per posta presso la cancelleria e/o presso lo studio del liquidatore, o mediante invio telematico presso la cancelleria, saranno considerate inammissibili e quindi come non pervenute;
nelle predette domande dovrà altresì essere indicato l'indirizzo di posta elettronica certificata al quale i ricorrenti intendono ricevere le comunicazioni dal liquidatore, con la conseguenza che, in mancanza di tale indicazione, le comunicazioni successive verranno effettuate esclusivamente mediante deposito in cancelleria ai sensi dell'art. art.10, co. 3, CCI;
dispone che il liquidatore provveda all'inserimento della presente sentenza sul sito internet del Tribunale di Siracusa e alla pubblicazione presso il registro delle imprese, nonché alla trascrizione presso gli uffici competenti in relazione ai beni immobili (l'esecuzione dei suddetti adempimenti dovrà essere documentata nella prima relazione semestrale); dispone che il liquidatore notifichi la presente sentenza al debitore ai sensi dell'art. 270, c. 4 CCI (qualora il liquidatore non sia soggetto abilitato alla notifica in proprio, via PEC o a mezzo posta, la notifica dovrà essere effettuata a mezzo ufficiale giudiziario;
l'esecuzione della notifica dovrà essere immediatamente documentata, mediante deposito nel fascicolo telematico); dispone che il liquidatore, entro trenta (30) giorni dalla comunicazione della presente sentenza, provveda ad aggiornare l'elenco dei creditori e dei titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione, ai quali notificherà senza indugio la presente sentenza, ai sensi dell'art. 272 CCI, indicando anche l'indirizzo PEC della procedura al quale dovranno essere inoltrate le domande di ammissione al passivo, di rivendica e di restituzione di beni (qualora il liquidatore non sia soggetto abilitato alla notifica in proprio, via PEC o a mezzo posta, la notifica dovrà essere effettuata a mezzo ufficiale giudiziario;
l'esecuzione della notifica dovrà essere immediatamente documentata, mediante deposito nel fascicolo telematico); dispone che il liquidatore, entro novanta (90) giorni dall'apertura della liquidazione controllata, provveda alla formazione dell'inventario dei beni del debitore e alla redazione di un programma in ordine ai tempi e alle modalità della liquidazione, che depositerà in cancelleria per l'approvazione da parte del giudice delegato;
dispone che il liquidatore, provveda entro quarantacinque (45) giorni dalla scadenza del termine assegnato per la proposizione delle domande di insinuazione/rivendica/restituzione ad attivare la procedura di formazione dello stato passivo ai sensi dell'art. 273 CCI;
dispone che il liquidatore, depositi in cancelleria, ogni sei mesi, un rapporto riepilogativo delle attività svolte, accompagnato dal conto della sua gestione, con allegato l'estratto del conto corrente della procedura. Nel rapporto il liquidatore dovrà indicare anche a) se il debitore stia cooperando al regolare, efficace e proficuo andamento della procedura, senza ritardarne lo svolgimento e fornendo al liquidatore tutte le informazioni utili e i documenti necessari per il suo buon andamento;
b) ogni altra circostanza rilevante ai fini della esdebitazione ai sensi degli artt. 280 e 282 CCI. Il rapporto, una volta vistato dal Giudice, dovrà essere comunicato dal liquidatore al debitore, ai creditori e all'OCC; dispone che il liquidatore, in prossimità del decorso di tre anni, se la procedura sarà ancora aperta, trasmetta ai creditori una relazione in cui prenda posizione sulla sussistenza delle condizioni di cui all'art. 280 CCI e recepisca le eventuali osservazioni dei creditori, per poi prendere posizione su di esse e depositare una relazione finale il giorno successivo alla scadenza del triennio, ai fini di cui all'art. 282 CCI;
dispone che il liquidatore, provveda, una volta terminata l'attività di liquidazione dei beni compresi nel patrimonio, a presentare il conto della gestione, con richiesta di liquidazione del suo compenso, ai sensi dell'art. 275, c. 3 CCI;
dispone che il liquidatore provveda, una volta terminato il riparto tra i creditori, a richiedere al Tribunale l'emissione del decreto di chiusura della procedura ai sensi dell'art. 276 CCI. dispone che la presente sentenza venga notificata, in copia integrale, al debitore soggetto a liquidazione giudiziale, comunicata al Curatore, al ricorrente e al
Pubblico Ministero, e trasmessa, per estratto, all'Ufficio del Registro delle
Imprese ai fini della sua iscrizione, ai sensi dell'art. 49, comma 4, CCI. da atto che la procedura non dispone del denaro, sicché le spese per gli atti richiesti dalla legge sono poste a carico dell'erario ai sensi dell'art. 146 DPR 30.05.02
n. 115, come modificato a seguito della declaratoria di illegittimità costituzionale di cui alla sentenza della Corte Cost., 4 luglio 2024, n. 121.
Così deciso in Siracusa, nella camera di consiglio del 12/06/2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
Federico Maida Veronica Milone