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Sentenza 14 novembre 2025
Sentenza 14 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 14/11/2025, n. 10517 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 10517 |
| Data del deposito : | 14 novembre 2025 |
Testo completo
N. 23510/2021 R.Gen.Aff.Cont. Cron._________ Rep. _________ Sent. n._________
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Napoli
2 SEZIONE CIVILE
Il Giudice onorario di Tribunale dott. Aldo Aratro ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 23510/2021 R.Gen.Aff.Cont. assegnata in decisione con ordinanza del 27.06.2025
TRA
(c.f. rappresentato e Parte_1 C.F._1 difeso dall'avv. Lelio della Pietra (c.f. ) presso lo studio C.F._2 del quale è elettivamente dom.to in Napoli, via Santa Brigida n. 64;
- ATTORE
E
(c.f. ) Controparte_1 C.F._3 rappresentato e difeso dall' avv. Oreste Di Giacomo (c.f.
) ed elettivamente domiciliato in Napoli, Piazza G. C.F._4
Bovio n. 22 presso lo studio dell'avv. Maria Pia Fierro;
- CONVENUTO
Oggetto: risarcimento danni da ingiuria.
Conclusioni: come verbali ed atti di causa.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, il dott. Parte_1 ha convenuto in giudizio per sentire accogliere le Controparte_1 seguenti conclusioni: “1) accerti la condotta gravemente diffamatoria perpetrata nei confronti del dr. nel corso della Parte_1
- 1 - trasmissione Non è l'arena, in onda il 7 febbraio 2021 sulla rete televisiva
La7, nonché il danno arrecato alla sua persona, anche quale professionista e
Sindaco di Napoli, e per l'effetto, in considerazione della gravità dei fatti addebitati e del mezzo di diffusione adoperato, condanni Controparte_1
al pagamento della somma di € 100.000,00 (o di quella maggiore o
[...] minore che dovesse ritenere congrua), con gli interessi dalla domanda, da calcolarsi secondo i parametri elaborati e aggiornati dall'Osservatorio sulla giustizia civile di Milano, sopra non esaustivamente indicati;
2) statuisca sulle spese secondo il principio della soccombenza”.
A sostegno dell'azione, l'attore ha dedotto di essere stato gravemente offeso e diffamato dal convenuto nel corso della trasmissione televisiva
“Non è l'arena”, andata in onda il 7.02.2021. A riguardo, ha esposto in particolare che nel corso della trasmissione il interveniva in CP_1 collegamento telefonico rendendo pubblicamente false dichiarazioni in danno della reputazione e dell'integrità morale di esso attore (“il 98% delle inchieste di sono abortite in modo, eh come dire, incredibile, nel Parte_1 senso che è stato stabilito la incapacità di a investigare in Parte_1 maniera corretta e coerente con le norme che lui ha tentato invece di mettere da parte; “la Corte d'appello di Roma, in seguito ad una mia segnalazione, di una mia denuncia, deve solo stabilire la quantificazione di quello che
[...] mi deve dare dal punto di vista del giudizio penale perché la Corte Parte_1 di Cassazione ha stabilito che io ho ragione rispetto alle cose che lui ha detto che io ho denunciato”; “(…) ha utilizzato la prescrizione, a seguito del fatto che in virtù dell'abuso di utilizzazione dei tabulati telefonici miei, del
Presidente del Consiglio e di tutti quanti gli altri, è stato condannato, si è salvato soltanto per prescrizione”) e lanciando gravissime offese alla persona dell'attore (“non il 98 ma il 99% delle inchieste di de Magistris sono finite in vacca, come è giusto che sia, ripeto, per un magistrato che investigava in malo modo”; “in qualità di giudice avrebbe screditato la magistratura indagando in maniera ignobile cosa che non è tipico con la magistratura
- 2 - seria, lei non è una persona seria, non essendo stato lei un magistrato serio”;
“esce in modo ignominioso da Napoli”; “bugiardo, farabutto storico e bugiardo storico”). L'attore ha chiesto, pertanto, di condannare il convenuto al risarcimento dei danni patiti, a fronte della lamentata condotta gravemente lesiva della sua immagine e della sua reputazione, anche alla luce dell'elevata diffusione mediatica delle affermazioni rese.
Costituitosi in giudizio, ha contestato in Controparte_1 fatto ed in diritto la ricostruzione attorea, assumendo: - che l'intervento telefonico era teso a manifestare “unicamente il proprio punto di vista in seno alla discussione, certamente con forte trasporto emotivo e finanche con qualche incolpevole imprecisione tecnico-giuridica…”; - che seguivano ad opera del “espressioni poco eleganti e per nulla rispettose della Parte_1 dignità e della credibilità dell'uomo pubblico di levatura nazionale”; – che alle proteste del seguiva un crescendo di gravi offese ad opera CP_1 dell'attore (“sino a proferire in danno del convenuto la gratuita ed ignominiosa asserzione secondo cui l'on.le è storicamente un CP_1 bugiardo, lei passa alla storia come il ministro peggiore della storia della
LI (…) per colpa sua ed insieme ad altri ha commesso attentato alla costituzione, lei è un bugiardo, è un bugiardo storico”) ; - che gli attacchi verbali del hanno provocato la reazione verbale del convenuto , Parte_1
“costretto, suo malgrado, ad opporsi al fine di salvaguardare la sua dignità”.
Ha rassegnato, quindi, le seguenti conclusioni: “
1. in via principale, rigettare integralmente la domanda attorea, siccome infondata in fatto ed in diritto;
2. condannare parte attrice, al pagamento delle spese e degli onorari di causa, oltre rimborso forfetario, C.P.A. al 4% ed I.V.A. al 22%, nonché alle spese dell'eventuale Consulenza tecnica d'ufficio disposta dal Tribunale.
3. in via subordinata, qualora l'On.le Tribunale dovesse accogliere la domanda risarcitoria proposta dal dott. contenere la condanna Parte_1 monetaria nei limiti del valore dell'equità, con compensazione integrale delle spese di lite”.
- 3 - Concessi i termini di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c., prodotta documentazione, tra cui la videoregistrazione della trasmissione televisiva in oggetto, con ordinanza del 27.06.2025 la causa è stata riservata in decisione con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito degli scritti conclusionali.
Preliminarmente, giova evidenziare che alla fattispecie non trova operatività l'art. 10 comma 12 del d.lgs. 116/2017 (al giudice onorario “non può essere delegata la pronuncia di provvedimenti definitori, fatta eccezione:
[...] d) per i provvedimenti che definiscono cause relative a beni mobili di valore non superiore ad euro 50.000, nonché relative al pagamento a qualsiasi titolo di somme di denaro non eccedenti il medesimo valore") invocato in corso di causa dalla parte attrice, atteso che lo scrivente giudice onorario è titolare del presente procedimento non già in quanto “delegato”, bensì in quanto assegnatario in supplenza alla “trattazione delle cause già iscritte sul ruolo ad esaurimento provenienti dalla Terza sezione civile nonché delle cause scardinate dai ruoli di altri magistrati della Seconda sezione civile, del Tribunale di Napoli”. Laddove, invece, la predetta disposizione invocata dalla parte, emanata in riforma dell'assetto organico della magistratura onoraria, disciplina il divieto di delega alla pronuncia di provvedimenti definitori ivi indicati limitatamente ai giudici onorari di pace nominati successivamente all'entrata in vigore della stessa normativa (15 agosto 2017)
e destinati all'ufficio del processo con compiti di supporto all'esercizio della funzione giurisdizionale del giudice professionale, al quale spetta la direzione ed il coordinamento della struttura organizzativa, ex art. 10 comma 10 del decreto legislativo in parola.
Nel merito, la domanda è infondata e va pertanto rigettata.
Ai fini del corretto inquadramento della fattispecie in esame, la domanda attorea, seppur dichiaratamente tesa all'accertamento di una condotta diffamatoria perpetrata dal convenuto a danno dell'attore, rinviene la sua causa petendi nella distinta prospettazione di ingiuria.
- 4 - Come è noto, il discrimine fondamentale tra le due fattispecie di diffamazione e ingiuria si fonda sul contesto relazionale dell'offesa e, segnatamente, sulla presenza ovvero sull'assenza dell'offeso nel luogo (fisico o virtuale che sia) dell'esternazione lesiva.
La diffamazione (art. 595 c.p.), in particolare, si configura quando l'offesa è portata alla reputazione altrui in assenza del suo destinatario, dinanzi a più persone, tali da costituire una platea sociale idonea a recepire e diffondere l'addebito, sicché è l'assenza dell'offeso ad assumere valore costitutivo del reato perché in tal caso gli verrà preclusa l'opportunità di percepire nell'immediatezza l'attacco e di dar seguito ad un contraddittorio governato dalla parità nelle opportunità di replica al fine di contrastare la narrazione diffamatoria e la sua diffusione (Cass. pen. 29683/2025;
34621/2023; 3619372022; 1325272021).
Nell'ingiuria, al contrario, l'offesa alla dignità ed al decoro personale viene proferita in presenza del soggetto passivo, che può direttamente percepirla, senza rimanere privo di strumenti difensivi immediati: egli potrà, pertanto, replicare, dissentire, contraddire ristabilendo in limine la parità del dialogo.
La fattispecie dell'ingiuria è stata oggetto di depenalizzazione ex d.lgs. n. 7/2016 - a fronte di un suo basso allarme sociale e della scelta del legislatore di allinearsi al modello europeo – così assumendo un'esclusiva rilevanza civilistica, qualificandosi come illecito extracontrattuale dai connotati ibridi, siccome assoggettato ad una serie di fatti specificamente tipizzati che corrispondono a quelli già previsti dalle norme incriminatrici abrogate.
In tale nuova veste, l'ingiuria è, invero, assistita da due forme di tutela (che possono, peraltro, coesistere) rispondenti ad una prima funzione meramente risarcitoria ex art. 2043 cc. (per la quale è necessaria la prova del danno conseguenza) e ad una seconda di natura punitiva-deterrente, con la previsione della sanzione pecuniaria civile ex art. 4 del d.lgs. n. 7/2016
- 5 - (subordinata alla proposta risarcitoria del danneggiato ed ammissibile solo se le condotte siano dolose).
Tanto premesso in punto di diritto, occorre quindi evidenziare che il caso in esame è pienamente sussumibile nella fattispecie dell'ingiuria (e non della diffamazione), in quanto l'attore, pur in un contesto mediatico di amplissima risonanza qual è quello televisivo, ha potuto prontamente replicare alle esternazioni offensive del convenuto, opponendosi con fermezza alle accuse e rivendicando pubblicamente la correttezza del proprio operato e la propria dignità compromessa.
Peraltro, il criterio discretivo innanzi richiamato vale, altresì, nell'ipotesi depenalizzata dell'ingiuria aggravata dalla presenza di più persone, stante la possibilità di interlocuzione diretta e contestuale tra autore e destinatario dell'offesa, laddove la dinamica lesiva si consuma in un ambito dialogico paritetico, pur non confinando il discredito nella sfera individuale
(Cass pen. n. 17563/2023).
Sul punto, non può in ogni caso sottacersi che le circostanze fattuali, ben rappresentate dal materiale probatorio versato in atti, non configurano un'aggressione unilaterale all'onore del dott. quanto, piuttosto, Parte_1 uno scontro verbale aspro, caratterizzato da una reciproca capacità di reazione, in cui entrambe le parti hanno contribuito in eguale misura all'innalzamento dei toni della contesa e le cui
contro
-esternazioni, poste in connessione con quelle che le hanno precedute ovvero seguite, sono apparse di pari intensità argomentativa.
: “Come è stato constatato successivamente non dallo scontro CP_1 tra le magistrature di Catanzaro e di , tutte, il 98% delle inchieste di CP_2 sono abortite in modo, eh come dire, incredibile, nel senso che è Parte_1 stato stabilito la incapacità di a investigare in maniera corretta Parte_1
e coerente con le norme che lui ha tentato invece di mettere da parte”;
“E' storicamente un bugiardo lei, lei passa Parte_1 CP_1 alla storia come il Ministro peggiore della storia della LI che si è,
- 6 - per colpa sua ed altri lei ha commesso attentato alla Costituzione. Lei è un bugiardo. Se mi fa parlare lo dimostro, è un bugiardo storico”;
:“Lei ha fatto il politicante ed esce in modo ignominioso da CP_1
Napoli, questa è la verità Lei mi ha indagato in maniera indegna e sono stato prosciolto quando non ero più ministro, quando non avevo più potere, lei mi indagava in maniera ignobile perseguitandomi in maniera ignobile cosa che non è tipico con la magistratura seria, lei non è una persona seria non essendo stato lei un magistrato serio”;
“Lei è un bugiardo e se mi fa parlare le dimostro quanto Parte_1
è bugiardo, in male fede….. lei ha paura della verità”). CP_1
In effetti, lungi dal poter essere ricondotte al legittimo esercizio del diritto di critica, le espressioni utilizzate da entrambe le parti hanno oltrepassato il perimetro di tutela di cui all'art. 21 Cost., non essendosi tradotte in una manifestazione di pensiero volta al confronto di idee ma in gratuiti attacchi personali, concretizzando una vera e propria aggressione alla sfera morale ed al patrimonio reputazionale dell'una parte nei confronti dell'altra.
In tal senso, il principio di reciprocità delle offese, trasmigrato nella responsabilità civile successivamente all'abolizione del reato di ingiuria (v. art. 4 comma 2 d.lgs. n. 7/2016, a mente del quale “se le offese sono reciproche, il giudice può non applicare la sanzione pecuniaria civile ad uno
o ad entrambi gli offensori”), continua a fondarsi su una scriminante o attenuazione di condotta quando lo scambio offensivo è bidirezionale e contestuale (cfr. Cass. Pen n.37051/2015, “Nelle discussioni animate ed immediate l'offesa reciproca può escludere l'antigiuridicità del fatto, trattandosi di reazione istintiva proporzionata”), senza alcuna menzione al limite della proporzionalità prevista per la legittima difesa.
Non da ultimo, la cronologia degli accadimenti e delle espressioni offensive non assume di per sé rilevanza dirimente ai fini del riconoscimento della responsabilità civile perché la sua valutazione non dipende unicamente
- 7 - dall'ordine temporale in cui le espressioni sono state pronunciate ma dalla gravità complessiva delle condotte e dall'effettivo pregiudizio della vittima
(cfr. Corte D'appello di Napoli n. 3590/2021; Cass. Pen n. 7401/2013: “Non assume rilevanza l'aspetto cronologico oltretutto perché può essere dichiarato non punibile uno o entrambi degli offensori, cioè non soltanto colui che ha pronunziato l'ingiuria seconda in ordine cronologico, ma anche colui che per primo ha ingiuriato, poiché deve ravvisarsi nella esimente in questione un caso eccezionale di rinunzia da parte dello Stato alla potestà punitiva, in quanto ciascuna offesa è considerata pena dell'altra e quindi non è più necessaria l'applicazione di una pena per ristabilire l'ordine violato. Infatti, non è giusto punire colui che ha risposto all'ingiuria in quanto egli in luogo di offendere ha punito;
così come non è giusto punire colui che ha ingiuriato per primo, poiché con la ingiuria ricevuta ha già subito una pena”).
Orbene, nel caso di specie la lesione lamentata dall'attore appare decisamente assorbita, su un piano di sostanziale parità espressiva, nel serrato contraddittorio rappresentato innanzi.
Ne deriva, anche sotto il profilo della mancata prova del danno conseguenza - requisito necessario per la configurazione di un danno da lesione all'onore ed alla reputazione - che la condotta lamentata non risulta idonea a giustificare alcun ristoro risarcitorio.
Avuto riguardo alle ragioni della decisione e alla qualità delle parti, le spese di lite vanno interamente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta dal dott. nei confronti del dott. Parte_1 Controparte_1
, ogni altra istanza respinta e disattesa, così provvede:
[...]
-rigetta la domanda;
- compensa interamente le spese di lite tra le parti.
Così deciso in Napoli, 14/11/2025
Il Giudice Onorario dr. Aldo Aratro
- 8 -
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Napoli
2 SEZIONE CIVILE
Il Giudice onorario di Tribunale dott. Aldo Aratro ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 23510/2021 R.Gen.Aff.Cont. assegnata in decisione con ordinanza del 27.06.2025
TRA
(c.f. rappresentato e Parte_1 C.F._1 difeso dall'avv. Lelio della Pietra (c.f. ) presso lo studio C.F._2 del quale è elettivamente dom.to in Napoli, via Santa Brigida n. 64;
- ATTORE
E
(c.f. ) Controparte_1 C.F._3 rappresentato e difeso dall' avv. Oreste Di Giacomo (c.f.
) ed elettivamente domiciliato in Napoli, Piazza G. C.F._4
Bovio n. 22 presso lo studio dell'avv. Maria Pia Fierro;
- CONVENUTO
Oggetto: risarcimento danni da ingiuria.
Conclusioni: come verbali ed atti di causa.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, il dott. Parte_1 ha convenuto in giudizio per sentire accogliere le Controparte_1 seguenti conclusioni: “1) accerti la condotta gravemente diffamatoria perpetrata nei confronti del dr. nel corso della Parte_1
- 1 - trasmissione Non è l'arena, in onda il 7 febbraio 2021 sulla rete televisiva
La7, nonché il danno arrecato alla sua persona, anche quale professionista e
Sindaco di Napoli, e per l'effetto, in considerazione della gravità dei fatti addebitati e del mezzo di diffusione adoperato, condanni Controparte_1
al pagamento della somma di € 100.000,00 (o di quella maggiore o
[...] minore che dovesse ritenere congrua), con gli interessi dalla domanda, da calcolarsi secondo i parametri elaborati e aggiornati dall'Osservatorio sulla giustizia civile di Milano, sopra non esaustivamente indicati;
2) statuisca sulle spese secondo il principio della soccombenza”.
A sostegno dell'azione, l'attore ha dedotto di essere stato gravemente offeso e diffamato dal convenuto nel corso della trasmissione televisiva
“Non è l'arena”, andata in onda il 7.02.2021. A riguardo, ha esposto in particolare che nel corso della trasmissione il interveniva in CP_1 collegamento telefonico rendendo pubblicamente false dichiarazioni in danno della reputazione e dell'integrità morale di esso attore (“il 98% delle inchieste di sono abortite in modo, eh come dire, incredibile, nel Parte_1 senso che è stato stabilito la incapacità di a investigare in Parte_1 maniera corretta e coerente con le norme che lui ha tentato invece di mettere da parte; “la Corte d'appello di Roma, in seguito ad una mia segnalazione, di una mia denuncia, deve solo stabilire la quantificazione di quello che
[...] mi deve dare dal punto di vista del giudizio penale perché la Corte Parte_1 di Cassazione ha stabilito che io ho ragione rispetto alle cose che lui ha detto che io ho denunciato”; “(…) ha utilizzato la prescrizione, a seguito del fatto che in virtù dell'abuso di utilizzazione dei tabulati telefonici miei, del
Presidente del Consiglio e di tutti quanti gli altri, è stato condannato, si è salvato soltanto per prescrizione”) e lanciando gravissime offese alla persona dell'attore (“non il 98 ma il 99% delle inchieste di de Magistris sono finite in vacca, come è giusto che sia, ripeto, per un magistrato che investigava in malo modo”; “in qualità di giudice avrebbe screditato la magistratura indagando in maniera ignobile cosa che non è tipico con la magistratura
- 2 - seria, lei non è una persona seria, non essendo stato lei un magistrato serio”;
“esce in modo ignominioso da Napoli”; “bugiardo, farabutto storico e bugiardo storico”). L'attore ha chiesto, pertanto, di condannare il convenuto al risarcimento dei danni patiti, a fronte della lamentata condotta gravemente lesiva della sua immagine e della sua reputazione, anche alla luce dell'elevata diffusione mediatica delle affermazioni rese.
Costituitosi in giudizio, ha contestato in Controparte_1 fatto ed in diritto la ricostruzione attorea, assumendo: - che l'intervento telefonico era teso a manifestare “unicamente il proprio punto di vista in seno alla discussione, certamente con forte trasporto emotivo e finanche con qualche incolpevole imprecisione tecnico-giuridica…”; - che seguivano ad opera del “espressioni poco eleganti e per nulla rispettose della Parte_1 dignità e della credibilità dell'uomo pubblico di levatura nazionale”; – che alle proteste del seguiva un crescendo di gravi offese ad opera CP_1 dell'attore (“sino a proferire in danno del convenuto la gratuita ed ignominiosa asserzione secondo cui l'on.le è storicamente un CP_1 bugiardo, lei passa alla storia come il ministro peggiore della storia della
LI (…) per colpa sua ed insieme ad altri ha commesso attentato alla costituzione, lei è un bugiardo, è un bugiardo storico”) ; - che gli attacchi verbali del hanno provocato la reazione verbale del convenuto , Parte_1
“costretto, suo malgrado, ad opporsi al fine di salvaguardare la sua dignità”.
Ha rassegnato, quindi, le seguenti conclusioni: “
1. in via principale, rigettare integralmente la domanda attorea, siccome infondata in fatto ed in diritto;
2. condannare parte attrice, al pagamento delle spese e degli onorari di causa, oltre rimborso forfetario, C.P.A. al 4% ed I.V.A. al 22%, nonché alle spese dell'eventuale Consulenza tecnica d'ufficio disposta dal Tribunale.
3. in via subordinata, qualora l'On.le Tribunale dovesse accogliere la domanda risarcitoria proposta dal dott. contenere la condanna Parte_1 monetaria nei limiti del valore dell'equità, con compensazione integrale delle spese di lite”.
- 3 - Concessi i termini di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c., prodotta documentazione, tra cui la videoregistrazione della trasmissione televisiva in oggetto, con ordinanza del 27.06.2025 la causa è stata riservata in decisione con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito degli scritti conclusionali.
Preliminarmente, giova evidenziare che alla fattispecie non trova operatività l'art. 10 comma 12 del d.lgs. 116/2017 (al giudice onorario “non può essere delegata la pronuncia di provvedimenti definitori, fatta eccezione:
[...] d) per i provvedimenti che definiscono cause relative a beni mobili di valore non superiore ad euro 50.000, nonché relative al pagamento a qualsiasi titolo di somme di denaro non eccedenti il medesimo valore") invocato in corso di causa dalla parte attrice, atteso che lo scrivente giudice onorario è titolare del presente procedimento non già in quanto “delegato”, bensì in quanto assegnatario in supplenza alla “trattazione delle cause già iscritte sul ruolo ad esaurimento provenienti dalla Terza sezione civile nonché delle cause scardinate dai ruoli di altri magistrati della Seconda sezione civile, del Tribunale di Napoli”. Laddove, invece, la predetta disposizione invocata dalla parte, emanata in riforma dell'assetto organico della magistratura onoraria, disciplina il divieto di delega alla pronuncia di provvedimenti definitori ivi indicati limitatamente ai giudici onorari di pace nominati successivamente all'entrata in vigore della stessa normativa (15 agosto 2017)
e destinati all'ufficio del processo con compiti di supporto all'esercizio della funzione giurisdizionale del giudice professionale, al quale spetta la direzione ed il coordinamento della struttura organizzativa, ex art. 10 comma 10 del decreto legislativo in parola.
Nel merito, la domanda è infondata e va pertanto rigettata.
Ai fini del corretto inquadramento della fattispecie in esame, la domanda attorea, seppur dichiaratamente tesa all'accertamento di una condotta diffamatoria perpetrata dal convenuto a danno dell'attore, rinviene la sua causa petendi nella distinta prospettazione di ingiuria.
- 4 - Come è noto, il discrimine fondamentale tra le due fattispecie di diffamazione e ingiuria si fonda sul contesto relazionale dell'offesa e, segnatamente, sulla presenza ovvero sull'assenza dell'offeso nel luogo (fisico o virtuale che sia) dell'esternazione lesiva.
La diffamazione (art. 595 c.p.), in particolare, si configura quando l'offesa è portata alla reputazione altrui in assenza del suo destinatario, dinanzi a più persone, tali da costituire una platea sociale idonea a recepire e diffondere l'addebito, sicché è l'assenza dell'offeso ad assumere valore costitutivo del reato perché in tal caso gli verrà preclusa l'opportunità di percepire nell'immediatezza l'attacco e di dar seguito ad un contraddittorio governato dalla parità nelle opportunità di replica al fine di contrastare la narrazione diffamatoria e la sua diffusione (Cass. pen. 29683/2025;
34621/2023; 3619372022; 1325272021).
Nell'ingiuria, al contrario, l'offesa alla dignità ed al decoro personale viene proferita in presenza del soggetto passivo, che può direttamente percepirla, senza rimanere privo di strumenti difensivi immediati: egli potrà, pertanto, replicare, dissentire, contraddire ristabilendo in limine la parità del dialogo.
La fattispecie dell'ingiuria è stata oggetto di depenalizzazione ex d.lgs. n. 7/2016 - a fronte di un suo basso allarme sociale e della scelta del legislatore di allinearsi al modello europeo – così assumendo un'esclusiva rilevanza civilistica, qualificandosi come illecito extracontrattuale dai connotati ibridi, siccome assoggettato ad una serie di fatti specificamente tipizzati che corrispondono a quelli già previsti dalle norme incriminatrici abrogate.
In tale nuova veste, l'ingiuria è, invero, assistita da due forme di tutela (che possono, peraltro, coesistere) rispondenti ad una prima funzione meramente risarcitoria ex art. 2043 cc. (per la quale è necessaria la prova del danno conseguenza) e ad una seconda di natura punitiva-deterrente, con la previsione della sanzione pecuniaria civile ex art. 4 del d.lgs. n. 7/2016
- 5 - (subordinata alla proposta risarcitoria del danneggiato ed ammissibile solo se le condotte siano dolose).
Tanto premesso in punto di diritto, occorre quindi evidenziare che il caso in esame è pienamente sussumibile nella fattispecie dell'ingiuria (e non della diffamazione), in quanto l'attore, pur in un contesto mediatico di amplissima risonanza qual è quello televisivo, ha potuto prontamente replicare alle esternazioni offensive del convenuto, opponendosi con fermezza alle accuse e rivendicando pubblicamente la correttezza del proprio operato e la propria dignità compromessa.
Peraltro, il criterio discretivo innanzi richiamato vale, altresì, nell'ipotesi depenalizzata dell'ingiuria aggravata dalla presenza di più persone, stante la possibilità di interlocuzione diretta e contestuale tra autore e destinatario dell'offesa, laddove la dinamica lesiva si consuma in un ambito dialogico paritetico, pur non confinando il discredito nella sfera individuale
(Cass pen. n. 17563/2023).
Sul punto, non può in ogni caso sottacersi che le circostanze fattuali, ben rappresentate dal materiale probatorio versato in atti, non configurano un'aggressione unilaterale all'onore del dott. quanto, piuttosto, Parte_1 uno scontro verbale aspro, caratterizzato da una reciproca capacità di reazione, in cui entrambe le parti hanno contribuito in eguale misura all'innalzamento dei toni della contesa e le cui
contro
-esternazioni, poste in connessione con quelle che le hanno precedute ovvero seguite, sono apparse di pari intensità argomentativa.
: “Come è stato constatato successivamente non dallo scontro CP_1 tra le magistrature di Catanzaro e di , tutte, il 98% delle inchieste di CP_2 sono abortite in modo, eh come dire, incredibile, nel senso che è Parte_1 stato stabilito la incapacità di a investigare in maniera corretta Parte_1
e coerente con le norme che lui ha tentato invece di mettere da parte”;
“E' storicamente un bugiardo lei, lei passa Parte_1 CP_1 alla storia come il Ministro peggiore della storia della LI che si è,
- 6 - per colpa sua ed altri lei ha commesso attentato alla Costituzione. Lei è un bugiardo. Se mi fa parlare lo dimostro, è un bugiardo storico”;
:“Lei ha fatto il politicante ed esce in modo ignominioso da CP_1
Napoli, questa è la verità Lei mi ha indagato in maniera indegna e sono stato prosciolto quando non ero più ministro, quando non avevo più potere, lei mi indagava in maniera ignobile perseguitandomi in maniera ignobile cosa che non è tipico con la magistratura seria, lei non è una persona seria non essendo stato lei un magistrato serio”;
“Lei è un bugiardo e se mi fa parlare le dimostro quanto Parte_1
è bugiardo, in male fede….. lei ha paura della verità”). CP_1
In effetti, lungi dal poter essere ricondotte al legittimo esercizio del diritto di critica, le espressioni utilizzate da entrambe le parti hanno oltrepassato il perimetro di tutela di cui all'art. 21 Cost., non essendosi tradotte in una manifestazione di pensiero volta al confronto di idee ma in gratuiti attacchi personali, concretizzando una vera e propria aggressione alla sfera morale ed al patrimonio reputazionale dell'una parte nei confronti dell'altra.
In tal senso, il principio di reciprocità delle offese, trasmigrato nella responsabilità civile successivamente all'abolizione del reato di ingiuria (v. art. 4 comma 2 d.lgs. n. 7/2016, a mente del quale “se le offese sono reciproche, il giudice può non applicare la sanzione pecuniaria civile ad uno
o ad entrambi gli offensori”), continua a fondarsi su una scriminante o attenuazione di condotta quando lo scambio offensivo è bidirezionale e contestuale (cfr. Cass. Pen n.37051/2015, “Nelle discussioni animate ed immediate l'offesa reciproca può escludere l'antigiuridicità del fatto, trattandosi di reazione istintiva proporzionata”), senza alcuna menzione al limite della proporzionalità prevista per la legittima difesa.
Non da ultimo, la cronologia degli accadimenti e delle espressioni offensive non assume di per sé rilevanza dirimente ai fini del riconoscimento della responsabilità civile perché la sua valutazione non dipende unicamente
- 7 - dall'ordine temporale in cui le espressioni sono state pronunciate ma dalla gravità complessiva delle condotte e dall'effettivo pregiudizio della vittima
(cfr. Corte D'appello di Napoli n. 3590/2021; Cass. Pen n. 7401/2013: “Non assume rilevanza l'aspetto cronologico oltretutto perché può essere dichiarato non punibile uno o entrambi degli offensori, cioè non soltanto colui che ha pronunziato l'ingiuria seconda in ordine cronologico, ma anche colui che per primo ha ingiuriato, poiché deve ravvisarsi nella esimente in questione un caso eccezionale di rinunzia da parte dello Stato alla potestà punitiva, in quanto ciascuna offesa è considerata pena dell'altra e quindi non è più necessaria l'applicazione di una pena per ristabilire l'ordine violato. Infatti, non è giusto punire colui che ha risposto all'ingiuria in quanto egli in luogo di offendere ha punito;
così come non è giusto punire colui che ha ingiuriato per primo, poiché con la ingiuria ricevuta ha già subito una pena”).
Orbene, nel caso di specie la lesione lamentata dall'attore appare decisamente assorbita, su un piano di sostanziale parità espressiva, nel serrato contraddittorio rappresentato innanzi.
Ne deriva, anche sotto il profilo della mancata prova del danno conseguenza - requisito necessario per la configurazione di un danno da lesione all'onore ed alla reputazione - che la condotta lamentata non risulta idonea a giustificare alcun ristoro risarcitorio.
Avuto riguardo alle ragioni della decisione e alla qualità delle parti, le spese di lite vanno interamente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta dal dott. nei confronti del dott. Parte_1 Controparte_1
, ogni altra istanza respinta e disattesa, così provvede:
[...]
-rigetta la domanda;
- compensa interamente le spese di lite tra le parti.
Così deciso in Napoli, 14/11/2025
Il Giudice Onorario dr. Aldo Aratro
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