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Sentenza 27 maggio 2025
Sentenza 27 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 27/05/2025, n. 1857 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 1857 |
| Data del deposito : | 27 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Nocera Inferiore, Sezione civile in persona del giudice monocratico Dr. FLAVIO CUSANI ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 855/2017 del R.G.A.C., avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo – adempimento prestazioni del subvettore
TRA
rappresentata e difesa dagli avv.ti Roberto Parte_1
Calabresi e Lapo Guadalupa, come da procura in atti;
OPPONENTE
E
, rappresentata e difesa Controparte_1 dall'avv. Francesco Maiorino, come da procura in atti;
OPPOSTA
NONCHE'
, p. iva - in persona del suo legale CP_2 P.IVA_1 rappresentante pro tempore, con sede legale in Roma, Piazza della Croce
Rossa n. 1 (indirizzo PEC: Email_1
CHIAMATA IN CAUSA CONTUMACE
, , rappresentata e difesa dall'avv. Antonio Controparte_3
D'Adamo, come da procura in atti;
INTERVENTRICE
CONCLUSIONI
Quelle di cui alle note scritte in sostituzione dell'udienza del 3/04/2025, ove le parti costituite hanno concluso riportandosi a tutti i propri atti e scritti difensivi ed alle conclusioni ivi rassegnate, insistendo per il loro accoglimento ed il rigetto di quelle avverse.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato la Parte_1 faceva opposizione al decreto ingiuntivo n. 46/2017 ad essa notificato in data
5.01.2017 dalla per il pagamento in Controparte_1 solido con la della somma di euro 9.455,00, oltre accessori, CP_4 Parte_2 quale corrispettivo per la prestazione di trasporto eseguita dalla in CP_1 qualità di sub-vettore, su incarico del vettore dei trasporti Parte_3
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 1/7 di merce a questa società commissionati dalla nell'anno Parte_1
2015, in considerazione del fatto che essa sub vettore opposta non aveva ricevuto alcuna retribuzione da parte del vettore e avvalendosi dell'azione diretta disciplinata dall'art.
7-ter D.Lgs. n. 286/2005, che in virtù del principio di solidarietà attribuisce al sub-vettore la possibilità di agire nei confronti di tutti i soggetti intervenuti nella filiera. L'opponente deduceva a motivo che essa non aveva mai commissionato alcun Parte_1 trasporto e di essere completamente estranea alla vicenda contrattuale oggetto di monitorio, in quanto il trasporto era stato commissionato alla Parte_3 da altro soggetto, identificabile ictu oculi nella
[...] Controparte_2
Deduceva che oggetto del trasporto erano stati dei carri ferroviari, di proprietà di che sino all'anno 2004 erano stati noleggiati da Controparte_2 [...] per movimentare merci tra il proprio stabilimento posto in Parte_1 località Le Marinate (Vibo Valentia) e il raccordo ferroviario della stazione di
Trainiti, poi dismesso nell'anno 2009. Il contratto di noleggio tra e CP_2 era risolto in data 5 maggio 2004, come da verbale Parte_1 prodotto in giudizio, dal quale si evinceva che i carri, alla predetta data di risoluzione, non venivano tuttavia ancora recuperati dalla proprietaria, laddove era ivi specificato che fa “riserva di controllo del piano di CP_2 rotolamento al momento del prelievo”. Da allora, nonostante le reiterate richieste di ritiro rivolte alla proprietaria , i carri erano stati lasciati CP_2 per anni da quest'ultima in deposito presso il predetto stabilimento e non erano mai stati recuperati, come si evinceva chiaramente dalla lettura della corrispondenza e-mail intercorsa tra e tra il Parte_1 Controparte_2 mese di novembre 2013 e il mese di maggio 2014. In particolare, con comunicazione inviata a mezzo racc.ta A/R del 11 novembre 2013,
[...] aveva intimato a di procedere all'immediato ritiro dei Parte_1 CP_2 carri ferroviari depositati presso lo stabilimento di Vibo Marina e in data 15 novembre 2013 aveva riscontrato la richiesta domandando al CP_2 referente con chi potesse interfacciarsi per il recupero Parte_1 dei carri e chiedendo altresì se vi fosse la possibilità di poter usufruire degli spazi in dotazione di i carri con carrelli stradali. In data Parte_1
5 marzo 2014, facendo nuovamente presente l'urgente necessità di liberare gli spazi occupati dai predetti carri, tornava a sollecitare per Parte_1
e-mail al ritiro degli stessi, per cui in data 29 luglio 2014, Controparte_2 inoltrava a “i prezzi da fare per l'offerta di Parte_3 Controparte_1 carrellamento a ”, e chiedeva al sub-vettore di predisporre due CP_2 offerte, di cui una intestata a e l'altra a proponendosi CP_2 Parte_3
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 2/7 essa come unica committente, senza alcun intervento in tal Parte_3 senso di essa Dalla comunicazione mail del 13 Parte_1 novembre 2014 inviata da ad ove Parte_3 Controparte_1 Parte_3 espone che “Finalmente sta finalizzando l'ordine per i trasporti che CP_2 mi avete offerto” e che portava all'ordine di di ritirare i carri, CP_2 trasporto poi effettuato in data 03 febbraio 2015, da Per tali Controparte_1 motivi, chiedeva la revoca del decreto ingiuntivo opposto e chiedeva di essere autorizzata a chiamare in causa e poi chiamava in causa la Controparte_2 unica reale committente del trasporto oggetto di giudizio.
Costituitasi in giudizio, la Controparte_1 deduceva che essa opposta non poteva essere a conoscenza della circostanza che il trasporto fosse stato commissionato alla società Parte_3 direttamente dalla società e non dall'opponente e che, Controparte_2 comunque, la non aveva fornito alcuna prova che il Parte_1 trasporto oggetto del pagamento fosse stato commissionato alla Parte_3 dalla Per tali motivi chiedeva il rigetto
[...] Controparte_2 dell'opposizione e chiedeva in ogni caso di essere autorizzata a chiamare in causa la chiedendo la condanna della medesima al Controparte_2 pagamento della somma complessiva di €. 9.455,00 ex art.
7-ter del D. Lgs. n.
286/2005, oltre interessi dalla data d'insorgenza del credito e fino all'effettivo soddisfo.
La notificava alla in data Parte_1 Controparte_2
29.09.2017 atto di citazione per chiamata del terzo, ma la chiamata in causa non si costituiva in giudizio, rimanendo contumace.
Con comparsa di costituzione in data 8.03.2019 interveniva nel giudizio, in luogo della la società con socio Controparte_2 Controparte_3 unico soggetta all'attività di direzione e coordinamento delle Ferrovie dello
Stato Italiane s.p.a., nella qualità di società beneficiaria a seguito di atto di scissione parziale del 21.12.2016. In virtù di tale atto, aveva Controparte_2 assegnato, in favore di il ramo d'azienda denominato Controparte_3
“Cargo”, costituito da beni e risorse destinate allo svolgimento dell'attività di trasporto ferroviario di merci, tra cui, in particolare, il materiale rotabile.
L'interventrice faceva presente che relativamente al ramo d'azienda denominato “Cargo” era subentrata, quindi, in ogni rapporto ed in tutte le ragioni, azioni e diritti, come in tutti gli obblighi ed impegni di qualsiasi natura, in precedenza riferiti a tra cui quello oggetto di Controparte_2 giudizio. Rilevava che il ricorso monitorio ex art. 633 cpc proposto dall'opposta nei confronti di e della CP_1 Parte_1 Parte_3
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 3/7 era stato depositato in data 30.12.2016, ossia dopo la dichiarazione di fallimento della pronunciata dal Tribunale di di Roma con Parte_3 sentenza n. 1054 del 20.12.2016, per cui l'accertamento di un credito nei confronti del fallimento doveva essere proposto alla la competenza esclusiva del giudice delegato ex artt. 52 e 93 l. fall. mediante domanda di insinuazione al passivo fallimentare, con la conseguenza che la relativa azione sia proposta nel giudizio ordinario di cognizione è inammissibile (cfr. Cass. Civ.
24156/2018). Nel merito e riguardo all'atto di chiamata in causa notificato dalla opponente alla , evidenziava che la opposta Parte_1 CP_2
che pure aveva chiesto l'autorizzazione alla chiamata in causa del CP_1 terzo, non aveva però notificato alla alcun atto di chiamata in CP_2 causa, sicché la doveva essere dichiarata decaduta da tale facoltà, e CP_1 la domanda formulata con la comparsa di costituzione deve ritenersi inammissibile, ovvero improcedibile.
Rigettata la richiesta di provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, assegnati alle parti i termini di cui all'art. 183 comma 6 c.p.c., l'opposta, con la prima memoria dichiarava di rinunciare al giudizio nei confronti della società fallita e di voler chiedere il Parte_3 pagamento del trasporto alla nella sua qualità Controparte_3 cessionaria del ramo di azienda facente capo alla prima Controparte_2 committente del trasporto. Precisava, quindi, le proprie conclusioni, nel seguente modo: preliminarmente, rigettare l'eccezione di difetto di legittimazione passiva, sollevata dalla società in quanto Parte_1 infondata in fatto ed in diritto;
ancora, in via preliminare, rigettare l'eccezione di improcedibilità e/o inammissibilità del presente giudizio, con conseguente richiesta di interruzione dello stesso, sollevato dalla società Controparte_3
in quanto infondata in fatto ed in diritto;
nel merito, accertare
[...]
l'esistenza del diritto di credito vantato dalla società Controparte_1 ed il suo diritto a poter richiedere detto pagamento alla società
[...] committente, ex art.
7-ter, ex d.lgs n. 286/2005; ancora nel merito, revocare il
D.I. n. 46/2017, reso dal Tribunale di Nocera Inferiore e condannare la nella sua qualità di committente, al pagamento in favore CP_3 CP_3 della società della somma complessiva Controparte_1 di €. 9.455,00 oltre interessi moratori;
condannare la Parte_1 nonché la al pagamento delle spese e degli onorari del Controparte_3 presente giudizio, con distrazione al procuratore antistatario. Rigettate la richieste di prova dichiarativa alla luce della documentazione prodotta e dei
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 4/7 fatti non contestati, precisate le conclusioni, la causa veniva riservata in decisione.
L'opposizione della è fondata e va pertanto accolta. Parte_1
Invero detta opponente ha provato con documentazione che essa era la proprietaria dell'azienda presso i quali erano stati lasciati in deposito i carri dalla ma non la committente del trasporto dei carri. In pratica Controparte_2 ha dimostrato di essere del tutto estranea alla vicenda contrattuale oggetto di giudizio, la quale aveva visto la committente del trasporto dei carri CP_2 alla che a sua volta aveva commissionato il trasporto al sub Parte_3 vettore Il decreto ingiuntivo va dunque revocato nei confronti Controparte_1 di detta opponente.
Introdotto il giudizio di opposizione, è emerso che ancor prima del deposito del ricorso monitorio, avvenuto presso il Tribunale di Nocera
Inferiore in data 30.12.12016, la era stata dichiarata fallita Parte_3 dal Tribunale di Roma con sentenza n. 1054 del 20.12.2016. Da ciò è derivato che la ed il relativo Fallimento sono rimasti del tutto fuori dal Parte_3 presente giudizio, che quindi non è stato mai interessato da eventi interruttivi.
La intervenuta nella sua qualità cessionaria del Controparte_3 ramo di azienda facente capo alla prima committente del Controparte_2 trasporto alla in bonis, con conseguente successione della Parte_3
- come dalla stessa allegato - nel rapporto di trasporto Controparte_3 oggetto di giudizio, comporta che l'interventrice, come richiesto dalla opposta in sede di precisazione/integrazione della domanda con memoria ex art. 183 comma 6 n. 1 c.p.c., va condannata ex art.
7-ter del d.lgs. n. 286/2005 a pagare alla quanto ad essa dovuto dalla committente diretta CP_1 [...] in bonis, poi fallita e quindi rimasta inadempiente del pagamento Parte_3 del corrispettivo del trasporto eseguito dal sub vettore nell'interesse della prima committente La citata norma ha introdotto la c.d. azione Controparte_5 diretta nel settore dei trasporti, stabilendo che il sub-vettore che ha svolto un servizio su incarico di un altro vettore ha il diritto di agire direttamente per il pagamento del corrispettivo nei confronti del committente e di tutti coloro che hanno ordinato il trasporto. Tale normativa speciale, statuendo l'ampliamento dei soggetti obbligati ex lege al pagamento dei corrispettivi spettanti al sub- vettore per le prestazioni di trasporto effettuate, risulta introdotta a favore e a garanzia del sub-vettore, ritenuto il soggetto più debole rispetto agli altri attori del comparto del trasporto. La solidarietà che caratterizza il lato passivo dell'obbligazione di pagamento del corrispettivo del sub-vettore, oltre ad essere testualmente prevista dalla norma citata, è espressione del principio
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 5/7 sancito dall'art. 1294 c.c., permettendo quindi al creditore di esigere il proprio integrale credito da ciascun condebitore solidale, indipendentemente dal regolamento dei rapporti e dei pagamenti intercorsi tra i debitori solidali committenti. L'opposta, quindi, ha potuto agire sulla base della corrispondenza intercorsa tra e la in bonis, da Controparte_5 Parte_3 cui si desumono gli ordinativi di trasporto effettuati come risultanti dai documenti di trasporto e gli importi unitari pattuiti come evidenziati nei documenti fiscali.
Il fatto che la sia stata pagata dalla – ora Parte_3 Controparte_5
quale cessionaria del ramo di azienda – non esclude la CP_3 CP_3 possibilità dell'esercizio dell'azione diretta, che l'opposta ha CP_1 esteso tempestivamente all'interventrice, subito dopo che questa si è costituita in giudizio, a seguito della chiamata in causa di da parte della Controparte_5
Quindi alcuna inammissibilità risulta riguardo all'estensione Parte_1 della azione diretta alla interventrice.
La infatti, non ha dato prova di fatti estintivi o Controparte_3 modificativi della pretesa creditoria azionata in sede monitoria dal subvettore non avendo rilevanza le allegazioni dei pagamenti Controparte_1 asseritamente fatti alla la quale, peraltro, è stata successivamente Parte_3 dichiarata fallita senza adempiere. Inoltre, nessuna contestazione specifica risulta essere stata effettuata dalle committenti circa l'esecuzione delle prestazioni di trasporto, sulle tariffe applicate, ed in ogni caso l'importo del credito azionato risulta dalla documentazione prodotta già in monitorio.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate riguardo ad un valore della causa tra euro 5201,00 ed euro 26.000,00 nella misura tariffaria media, per studio, introduzione, trattazione, conclusionale.
Nulla per le spese per la chiamata in causa rimasta Controparte_2 contumace e nei confronti della quale non sono state proposte domande né dall'opponente né dall'opposta.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, difesa, eccezione e conclusione disattesa, così provvede:
1) Accoglie l'opposizione e per l'effetto revoca nei confronti della
[...] il decreto ingiuntivo opposto Parte_1
2) Condanna la interventrice al pagamento in favore Controparte_3 dell'opposta della somma di euro 9.455,00 oltre interessi moratori al tasso e decorrenza di cui al D.Lgs. 231/2002
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 6/7 3) Condanna l'opposta al pagamento in favore dell'opponente delle spese di giudizio, che liquida in euro 5.077,00 per compensi di avvocato, oltre rimborso contributo unificato e marca da bollo, rimborso spese generali,
Cpa e Iva come per legge, con distrazione ai difensori antistatari
4) Condanna l'interventrice al pagamento all'opposta delle spese di giudizio, che liquida in euro 5.077,00 per compensi di avvocato, oltre rimborso contributo unificato e marca da bollo, rimborso spese generali, Cpa e Iva come per legge, con distrazione in favore del difensore antistatario
5) Nulla per le spese per la chiamata in causa contumace
Così deciso in data 24.05.2025
Il Giudice
Dott. Flavio Cusani
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 7/7
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Nocera Inferiore, Sezione civile in persona del giudice monocratico Dr. FLAVIO CUSANI ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 855/2017 del R.G.A.C., avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo – adempimento prestazioni del subvettore
TRA
rappresentata e difesa dagli avv.ti Roberto Parte_1
Calabresi e Lapo Guadalupa, come da procura in atti;
OPPONENTE
E
, rappresentata e difesa Controparte_1 dall'avv. Francesco Maiorino, come da procura in atti;
OPPOSTA
NONCHE'
, p. iva - in persona del suo legale CP_2 P.IVA_1 rappresentante pro tempore, con sede legale in Roma, Piazza della Croce
Rossa n. 1 (indirizzo PEC: Email_1
CHIAMATA IN CAUSA CONTUMACE
, , rappresentata e difesa dall'avv. Antonio Controparte_3
D'Adamo, come da procura in atti;
INTERVENTRICE
CONCLUSIONI
Quelle di cui alle note scritte in sostituzione dell'udienza del 3/04/2025, ove le parti costituite hanno concluso riportandosi a tutti i propri atti e scritti difensivi ed alle conclusioni ivi rassegnate, insistendo per il loro accoglimento ed il rigetto di quelle avverse.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato la Parte_1 faceva opposizione al decreto ingiuntivo n. 46/2017 ad essa notificato in data
5.01.2017 dalla per il pagamento in Controparte_1 solido con la della somma di euro 9.455,00, oltre accessori, CP_4 Parte_2 quale corrispettivo per la prestazione di trasporto eseguita dalla in CP_1 qualità di sub-vettore, su incarico del vettore dei trasporti Parte_3
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 1/7 di merce a questa società commissionati dalla nell'anno Parte_1
2015, in considerazione del fatto che essa sub vettore opposta non aveva ricevuto alcuna retribuzione da parte del vettore e avvalendosi dell'azione diretta disciplinata dall'art.
7-ter D.Lgs. n. 286/2005, che in virtù del principio di solidarietà attribuisce al sub-vettore la possibilità di agire nei confronti di tutti i soggetti intervenuti nella filiera. L'opponente deduceva a motivo che essa non aveva mai commissionato alcun Parte_1 trasporto e di essere completamente estranea alla vicenda contrattuale oggetto di monitorio, in quanto il trasporto era stato commissionato alla Parte_3 da altro soggetto, identificabile ictu oculi nella
[...] Controparte_2
Deduceva che oggetto del trasporto erano stati dei carri ferroviari, di proprietà di che sino all'anno 2004 erano stati noleggiati da Controparte_2 [...] per movimentare merci tra il proprio stabilimento posto in Parte_1 località Le Marinate (Vibo Valentia) e il raccordo ferroviario della stazione di
Trainiti, poi dismesso nell'anno 2009. Il contratto di noleggio tra e CP_2 era risolto in data 5 maggio 2004, come da verbale Parte_1 prodotto in giudizio, dal quale si evinceva che i carri, alla predetta data di risoluzione, non venivano tuttavia ancora recuperati dalla proprietaria, laddove era ivi specificato che fa “riserva di controllo del piano di CP_2 rotolamento al momento del prelievo”. Da allora, nonostante le reiterate richieste di ritiro rivolte alla proprietaria , i carri erano stati lasciati CP_2 per anni da quest'ultima in deposito presso il predetto stabilimento e non erano mai stati recuperati, come si evinceva chiaramente dalla lettura della corrispondenza e-mail intercorsa tra e tra il Parte_1 Controparte_2 mese di novembre 2013 e il mese di maggio 2014. In particolare, con comunicazione inviata a mezzo racc.ta A/R del 11 novembre 2013,
[...] aveva intimato a di procedere all'immediato ritiro dei Parte_1 CP_2 carri ferroviari depositati presso lo stabilimento di Vibo Marina e in data 15 novembre 2013 aveva riscontrato la richiesta domandando al CP_2 referente con chi potesse interfacciarsi per il recupero Parte_1 dei carri e chiedendo altresì se vi fosse la possibilità di poter usufruire degli spazi in dotazione di i carri con carrelli stradali. In data Parte_1
5 marzo 2014, facendo nuovamente presente l'urgente necessità di liberare gli spazi occupati dai predetti carri, tornava a sollecitare per Parte_1
e-mail al ritiro degli stessi, per cui in data 29 luglio 2014, Controparte_2 inoltrava a “i prezzi da fare per l'offerta di Parte_3 Controparte_1 carrellamento a ”, e chiedeva al sub-vettore di predisporre due CP_2 offerte, di cui una intestata a e l'altra a proponendosi CP_2 Parte_3
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 2/7 essa come unica committente, senza alcun intervento in tal Parte_3 senso di essa Dalla comunicazione mail del 13 Parte_1 novembre 2014 inviata da ad ove Parte_3 Controparte_1 Parte_3 espone che “Finalmente sta finalizzando l'ordine per i trasporti che CP_2 mi avete offerto” e che portava all'ordine di di ritirare i carri, CP_2 trasporto poi effettuato in data 03 febbraio 2015, da Per tali Controparte_1 motivi, chiedeva la revoca del decreto ingiuntivo opposto e chiedeva di essere autorizzata a chiamare in causa e poi chiamava in causa la Controparte_2 unica reale committente del trasporto oggetto di giudizio.
Costituitasi in giudizio, la Controparte_1 deduceva che essa opposta non poteva essere a conoscenza della circostanza che il trasporto fosse stato commissionato alla società Parte_3 direttamente dalla società e non dall'opponente e che, Controparte_2 comunque, la non aveva fornito alcuna prova che il Parte_1 trasporto oggetto del pagamento fosse stato commissionato alla Parte_3 dalla Per tali motivi chiedeva il rigetto
[...] Controparte_2 dell'opposizione e chiedeva in ogni caso di essere autorizzata a chiamare in causa la chiedendo la condanna della medesima al Controparte_2 pagamento della somma complessiva di €. 9.455,00 ex art.
7-ter del D. Lgs. n.
286/2005, oltre interessi dalla data d'insorgenza del credito e fino all'effettivo soddisfo.
La notificava alla in data Parte_1 Controparte_2
29.09.2017 atto di citazione per chiamata del terzo, ma la chiamata in causa non si costituiva in giudizio, rimanendo contumace.
Con comparsa di costituzione in data 8.03.2019 interveniva nel giudizio, in luogo della la società con socio Controparte_2 Controparte_3 unico soggetta all'attività di direzione e coordinamento delle Ferrovie dello
Stato Italiane s.p.a., nella qualità di società beneficiaria a seguito di atto di scissione parziale del 21.12.2016. In virtù di tale atto, aveva Controparte_2 assegnato, in favore di il ramo d'azienda denominato Controparte_3
“Cargo”, costituito da beni e risorse destinate allo svolgimento dell'attività di trasporto ferroviario di merci, tra cui, in particolare, il materiale rotabile.
L'interventrice faceva presente che relativamente al ramo d'azienda denominato “Cargo” era subentrata, quindi, in ogni rapporto ed in tutte le ragioni, azioni e diritti, come in tutti gli obblighi ed impegni di qualsiasi natura, in precedenza riferiti a tra cui quello oggetto di Controparte_2 giudizio. Rilevava che il ricorso monitorio ex art. 633 cpc proposto dall'opposta nei confronti di e della CP_1 Parte_1 Parte_3
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 3/7 era stato depositato in data 30.12.2016, ossia dopo la dichiarazione di fallimento della pronunciata dal Tribunale di di Roma con Parte_3 sentenza n. 1054 del 20.12.2016, per cui l'accertamento di un credito nei confronti del fallimento doveva essere proposto alla la competenza esclusiva del giudice delegato ex artt. 52 e 93 l. fall. mediante domanda di insinuazione al passivo fallimentare, con la conseguenza che la relativa azione sia proposta nel giudizio ordinario di cognizione è inammissibile (cfr. Cass. Civ.
24156/2018). Nel merito e riguardo all'atto di chiamata in causa notificato dalla opponente alla , evidenziava che la opposta Parte_1 CP_2
che pure aveva chiesto l'autorizzazione alla chiamata in causa del CP_1 terzo, non aveva però notificato alla alcun atto di chiamata in CP_2 causa, sicché la doveva essere dichiarata decaduta da tale facoltà, e CP_1 la domanda formulata con la comparsa di costituzione deve ritenersi inammissibile, ovvero improcedibile.
Rigettata la richiesta di provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, assegnati alle parti i termini di cui all'art. 183 comma 6 c.p.c., l'opposta, con la prima memoria dichiarava di rinunciare al giudizio nei confronti della società fallita e di voler chiedere il Parte_3 pagamento del trasporto alla nella sua qualità Controparte_3 cessionaria del ramo di azienda facente capo alla prima Controparte_2 committente del trasporto. Precisava, quindi, le proprie conclusioni, nel seguente modo: preliminarmente, rigettare l'eccezione di difetto di legittimazione passiva, sollevata dalla società in quanto Parte_1 infondata in fatto ed in diritto;
ancora, in via preliminare, rigettare l'eccezione di improcedibilità e/o inammissibilità del presente giudizio, con conseguente richiesta di interruzione dello stesso, sollevato dalla società Controparte_3
in quanto infondata in fatto ed in diritto;
nel merito, accertare
[...]
l'esistenza del diritto di credito vantato dalla società Controparte_1 ed il suo diritto a poter richiedere detto pagamento alla società
[...] committente, ex art.
7-ter, ex d.lgs n. 286/2005; ancora nel merito, revocare il
D.I. n. 46/2017, reso dal Tribunale di Nocera Inferiore e condannare la nella sua qualità di committente, al pagamento in favore CP_3 CP_3 della società della somma complessiva Controparte_1 di €. 9.455,00 oltre interessi moratori;
condannare la Parte_1 nonché la al pagamento delle spese e degli onorari del Controparte_3 presente giudizio, con distrazione al procuratore antistatario. Rigettate la richieste di prova dichiarativa alla luce della documentazione prodotta e dei
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 4/7 fatti non contestati, precisate le conclusioni, la causa veniva riservata in decisione.
L'opposizione della è fondata e va pertanto accolta. Parte_1
Invero detta opponente ha provato con documentazione che essa era la proprietaria dell'azienda presso i quali erano stati lasciati in deposito i carri dalla ma non la committente del trasporto dei carri. In pratica Controparte_2 ha dimostrato di essere del tutto estranea alla vicenda contrattuale oggetto di giudizio, la quale aveva visto la committente del trasporto dei carri CP_2 alla che a sua volta aveva commissionato il trasporto al sub Parte_3 vettore Il decreto ingiuntivo va dunque revocato nei confronti Controparte_1 di detta opponente.
Introdotto il giudizio di opposizione, è emerso che ancor prima del deposito del ricorso monitorio, avvenuto presso il Tribunale di Nocera
Inferiore in data 30.12.12016, la era stata dichiarata fallita Parte_3 dal Tribunale di Roma con sentenza n. 1054 del 20.12.2016. Da ciò è derivato che la ed il relativo Fallimento sono rimasti del tutto fuori dal Parte_3 presente giudizio, che quindi non è stato mai interessato da eventi interruttivi.
La intervenuta nella sua qualità cessionaria del Controparte_3 ramo di azienda facente capo alla prima committente del Controparte_2 trasporto alla in bonis, con conseguente successione della Parte_3
- come dalla stessa allegato - nel rapporto di trasporto Controparte_3 oggetto di giudizio, comporta che l'interventrice, come richiesto dalla opposta in sede di precisazione/integrazione della domanda con memoria ex art. 183 comma 6 n. 1 c.p.c., va condannata ex art.
7-ter del d.lgs. n. 286/2005 a pagare alla quanto ad essa dovuto dalla committente diretta CP_1 [...] in bonis, poi fallita e quindi rimasta inadempiente del pagamento Parte_3 del corrispettivo del trasporto eseguito dal sub vettore nell'interesse della prima committente La citata norma ha introdotto la c.d. azione Controparte_5 diretta nel settore dei trasporti, stabilendo che il sub-vettore che ha svolto un servizio su incarico di un altro vettore ha il diritto di agire direttamente per il pagamento del corrispettivo nei confronti del committente e di tutti coloro che hanno ordinato il trasporto. Tale normativa speciale, statuendo l'ampliamento dei soggetti obbligati ex lege al pagamento dei corrispettivi spettanti al sub- vettore per le prestazioni di trasporto effettuate, risulta introdotta a favore e a garanzia del sub-vettore, ritenuto il soggetto più debole rispetto agli altri attori del comparto del trasporto. La solidarietà che caratterizza il lato passivo dell'obbligazione di pagamento del corrispettivo del sub-vettore, oltre ad essere testualmente prevista dalla norma citata, è espressione del principio
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 5/7 sancito dall'art. 1294 c.c., permettendo quindi al creditore di esigere il proprio integrale credito da ciascun condebitore solidale, indipendentemente dal regolamento dei rapporti e dei pagamenti intercorsi tra i debitori solidali committenti. L'opposta, quindi, ha potuto agire sulla base della corrispondenza intercorsa tra e la in bonis, da Controparte_5 Parte_3 cui si desumono gli ordinativi di trasporto effettuati come risultanti dai documenti di trasporto e gli importi unitari pattuiti come evidenziati nei documenti fiscali.
Il fatto che la sia stata pagata dalla – ora Parte_3 Controparte_5
quale cessionaria del ramo di azienda – non esclude la CP_3 CP_3 possibilità dell'esercizio dell'azione diretta, che l'opposta ha CP_1 esteso tempestivamente all'interventrice, subito dopo che questa si è costituita in giudizio, a seguito della chiamata in causa di da parte della Controparte_5
Quindi alcuna inammissibilità risulta riguardo all'estensione Parte_1 della azione diretta alla interventrice.
La infatti, non ha dato prova di fatti estintivi o Controparte_3 modificativi della pretesa creditoria azionata in sede monitoria dal subvettore non avendo rilevanza le allegazioni dei pagamenti Controparte_1 asseritamente fatti alla la quale, peraltro, è stata successivamente Parte_3 dichiarata fallita senza adempiere. Inoltre, nessuna contestazione specifica risulta essere stata effettuata dalle committenti circa l'esecuzione delle prestazioni di trasporto, sulle tariffe applicate, ed in ogni caso l'importo del credito azionato risulta dalla documentazione prodotta già in monitorio.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate riguardo ad un valore della causa tra euro 5201,00 ed euro 26.000,00 nella misura tariffaria media, per studio, introduzione, trattazione, conclusionale.
Nulla per le spese per la chiamata in causa rimasta Controparte_2 contumace e nei confronti della quale non sono state proposte domande né dall'opponente né dall'opposta.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, difesa, eccezione e conclusione disattesa, così provvede:
1) Accoglie l'opposizione e per l'effetto revoca nei confronti della
[...] il decreto ingiuntivo opposto Parte_1
2) Condanna la interventrice al pagamento in favore Controparte_3 dell'opposta della somma di euro 9.455,00 oltre interessi moratori al tasso e decorrenza di cui al D.Lgs. 231/2002
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 6/7 3) Condanna l'opposta al pagamento in favore dell'opponente delle spese di giudizio, che liquida in euro 5.077,00 per compensi di avvocato, oltre rimborso contributo unificato e marca da bollo, rimborso spese generali,
Cpa e Iva come per legge, con distrazione ai difensori antistatari
4) Condanna l'interventrice al pagamento all'opposta delle spese di giudizio, che liquida in euro 5.077,00 per compensi di avvocato, oltre rimborso contributo unificato e marca da bollo, rimborso spese generali, Cpa e Iva come per legge, con distrazione in favore del difensore antistatario
5) Nulla per le spese per la chiamata in causa contumace
Così deciso in data 24.05.2025
Il Giudice
Dott. Flavio Cusani
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 7/7