Cass. civ., sez. II, sentenza 04/01/1977, n. 11
CASS
Sentenza 4 gennaio 1977

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Il principio, fissato dall'art 2233 cod civ, secondo cui le tariffe in tema di compensi per prestazioni d'opera professionale costituiscono fonte sussidiaria e suppletiva di Determinazione e possono essere, pertanto, derogate su accordo delle parti, mediante la pattuizione di un compenso inferiore al minimo tariffario, essendo stato sancito da una norma di legge formale, puo essere derogato soltanto in forza di altra disposizione avente pari valore normativo. Ne consegue che, siccome la legge 18 ottobre 1961 n 1181 ha conferito al guardasigilli il potere di stabilire la tariffa per i Geometri, ma non anche quello di apportare deroga al suddetto principio, deve ritenersi illegittimo l'art 5 del DM 25 marzo 1966 che definisce minimi inderogabili i compensi indicati nelle cennate tariffe. ( Conf 1736/68, mass n 333604).*

Il potere del giudice di determinare in via autonoma, a norma dell'art 2233 cod civ,il compenso spettante al professionista presuppone che il compenso non sia stato convenzionalmente stabilito dalle parti, nell'ipotesi di compenso pattuito dalle parti, quindi, puo farsi solo questione o di nullita dell'accordo per contrasto con norme imperative (come quelle che stabiliscono minimi di tariffa inderogabili) o di contestazione del credito in conseguenza di inadempimento imputabile al professionista: fuori di queste due ipotesi la misura del compenso pattuito e incontestabile. ( Conf 2779/75, mass n 376790).*

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. II, sentenza 04/01/1977, n. 11
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 11
    Data del deposito : 4 gennaio 1977

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