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Sentenza 15 febbraio 2025
Sentenza 15 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 15/02/2025, n. 321 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 321 |
| Data del deposito : | 15 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 4471 /2024
REPUBBLICA ITALIANA
NEL NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MONZA
SEZIONE QUARTA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Carmen ARCELLASCHI Presidente dott. Ethel Matilde ANCONA Giudice rel. dott. Camilla FILAURO Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 4471/2024 promossa da:
(CF: ) n. 05/11/1951 MONZA, con l'Avv. Stefano Parte_1 C.F._1
LOCONTE ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Milano Via Fatebenefratelli 10
RICORRENTE contro
(CF: ) n. 08/02/1954 CP_1 C.F._2 Pt_2
(C.F. ), nato a [...], il [...] Parte_3 C.F._3
(C.F. ) nato a [...], il [...] Parte_4 C.F._4
Tutti con gli Avv.ti Alberto BERRETTAROSSA e Paolo CONFALONIERI ed elettivamente domiciliati presso lo studio degli stessi in Monza, Via M. Campini, 1,
RESISTENTI
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO – IN PERSONA DEL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO
LA PROCURA DELLE REPUBBLICA DI MONZA
Oggetto: Modifica delle condizioni di separazione
INTERVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno discusso oralmente all'udienza del 13.02.2025 rifacendosi alle già rassegnate conclusioni di cui agli atti introduttivi nei seguenti termini:
pagina 1 di 7 parte ricorrente:
“che l'On. Tribunale adito, tenuto conto della variazione delle condizioni economiche del ricorrente, della sig.ra e CP_1 dei figli maggiorenni e previa fissazione dell'udienza di comparizione delle parti, Voglia Parte_3 Parte_4 modificare le condizioni citate come segue:
- in ragione del venir meno delle condizioni per le quali detto assegno è stato stabilito nella sentenza n. 900/2004 del Tribunale di Chiavari, dichiararsi non più dovuto l'assegno di mantenimento oltre accessori in favore della sig.ra a titolo di CP_1 mantenimento della stessa resistente nonché dell'assegno di mantenimento del figlio dal mese di novembre 2014, Parte_3 data di assunzione del predetto ad opera della EXPO 2015 S.p.A. ed di quello a titolo di mantenimento del figlio Parte_4 dal settembre 2019, data di assunzione del predetto ad opera di Data Science NTT Data Italia.
[...]
In linea istruttoria chiede ammettersi interrogatorio formale della opposta e prova per testi a mezzo dei sigg.ri CP_1
e residenti entrambi in SM (MB) alla Via C. Cattaneo n. 8, sulle circostanze di fatto Parte_3 Parte_4 articolate ai punti sub 2a, 2b e 3) della superiore premessa in fatto, precedute dalla locuzione “vero è che”.
Chiede ammettersi, altresì, prova testimoniale:
a) a mezzo del legale rappresentate della con sede in Montichiari (Bs) alla via San Giovanni Controparte_2
48 sulla seguente circostanza: “vero che ha prestato la propria opera professionale retribuita in favore della Parte_3 dal giugno 2016 al dicembre 2018 con le mansioni e competenze di “responsabile Settore Controparte_2
Ecologia, Responsabile Settore trasporto persone, responsabile Tecnico Cat. 1D;
b) a mezzo del legale rappresentate della con sede in Correzzana (MB) alla via G. Galilei n. 5 sulla Controparte_3 seguente circostanza: “vero che ha prestato la propria opera professionale retribuita in favore della Parte_3 [...]
Controparte_ dal settembre 2020 al giugno 2021 con le mansioni e competenze di “responsabile magazzino”;
d) a mezzo del legale rappresentate della con sede in Cividate al Piano sulla seguente circostanza: Controparte_4
“vero che presta la propria opera professionale retribuita dal luglio 2021 in favore della Parte_3 [...]
Controparte_ con le mansioni e competenze di Fulfillment Center Waste Coordinator/ Safety Cordinator;
e) a mezzo del legale rappresentate della Data Science NTT Data Italia con sede in Milano alla via Calindri n. 4, sulla seguente circostanza: “vero è che ha prestato la propria opera retribuita dal settembre 2019 al febbraio 2024 Parte_4 in favore della Data Science NTT Data Italia, a tempo pieno con la qualifica e competenze di analisi dei dati – reti neurali –
NoSQL – gestone dei dati”;
f) a mezzo del legale rappresentate della EY con sede in Milano alla Via Meravigli 12/14 sulla seguente circostanza: “vero è che presta la propria opera retribuita dal febbraio 2024 in favore della EY con le mansioni e competenze Parte_4 senior consultant”.
Si chiede altresì che il Giudice voglia, ex art. 210 c.p.c., ordinare:
a) alla con sede in Montichiari (Bs) alla via San Giovanni 48, in persona del legale Controparte_2 rappresentante pro tempore, l'esibizione in giudizio delle buste paga e delle ricevute di bonifico dei pagamenti relativi agli emolumenti corrisposti a dal giugno 2016 al dicembre 2018; Parte_3 pagina 2 di 7 b) alla con sede in Correzzana alla via G.Galilei n. 5, in persona del legale rappresentante pro Controparte_3 tempore, l'esibizione in giudizio delle buste paga e delle ricevute di bonifico dei pagamenti relativi agli emolumenti corrisposti a
dal settembre 2020 al giugno 2021; Parte_3
c) alla con sede in Cividate al Piano, in persona del legale rappresentante pro tempore l'esibizione Controparte_4 in giudizio delle buste paga e delle ricevute di bonifico dei pagamenti relativi agli emolumenti corrisposti a dal Parte_3 luglio 2021 alla mensilità in corso.
d) della Data Science NTT Data Italia, con sede in Milano alla via Calindri n. 4, in persona del legale rappresentante pro tempore, l'esibizione in giudizio delle buste paga e delle ricevute di bonifico dei pagamenti relativi agli emolumenti corrisposti a dal settembre 2019 al febbraio 2024; Parte_4
e) della EY, in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in Milano alla via Meravigli 12/14, l'esibizione in giudizio delle buste paga e delle ricevute di bonifico dei pagamenti relativi agli emolumenti corrisposti a dal Parte_4 febbraio 2024 alla mensilità in corso”.
Parti resistenti:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza, domanda ed eccezione respinta, così giudicare:
In via principale:
Previo ogni opportuno accertamento, alla luce delle ragioni tutte di cui alla narrativa che precede, respingere ogni avversaria domanda poiché infondata in fatto e diritto;
In via subordinata:
Nella denegata e non creduta ipotesi in cui trovassero accoglimento le argomentazioni avversarie, disporsi l'obbligo a carico del
Sig. di contribuire al mantenimento della moglie, in misura almeno pari ad Euro 1.500,00 o Parte_1 CP_1 quella diversa somma che verrà ritenuta di giustizia, rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT, da corrispondersi alla resistente entro il giorno 5 di ogni mese;
In ogni caso:
Con vittoria di spese e compensi del presente giudizio.
In via istruttoria:
- si chiede di disporre indagini fiscali, a mezzo della Guardia di Finanza, onde accertare le reali capacità patrimoniali e reddituali del ricorrente;
- si chiede, inoltre, che il Giudice voglia ordinare, ex art. 210 e 213 c.p.c.:
a) al Sig. e/o all'Agenzia delle Entrate, la produzione in giudizio delle dichiarazioni dei redditi di parte Parte_1 ricorrente, relative agli anni 2023 e 2022;
b) al Sig. e/o all'istituto di credito Postepay S.p.A., con sede legale in Roma, Viale Europa, 190, la Parte_1 produzione in giudizio degli estratti conto intestati alla controparte, relativi agli ultimi tre anni;
c) al Sig. la produzione in giudizio delle contabili relative ai bonifici del 04/08/2022, 16/08/2022, Parte_1
02/12/2022, 07/12/2023, 03/01/2024, 14/05/2024 e 06/06/2024, risultanti dalla documentazione allegata ex pagina 3 di 7 averso (cfr. estratti conto depositati dalla controparte in data 12/11/2024), nonché la produzione in giudizio degli estratti conto degli ultimi tre anni, riguardanti i rapporti bancari, intestati al ricorrente, presso i quali risultino essere stati accreditati i predetti trasferimenti di fondi;
d) al Sig. e/o alla con sede legale in Roma, Via Firenze, 32, la produzione in Parte_1 Controparte_5 giudizio della contabile relativa al bonifico del 14/06/2024, eseguito dal ricorrente in favore della predetta società, risultante dalla documentazione allegata ex averso (cfr. estratti conto depositati dalla controparte in data 12/11/2024);
e) al Sig. e/o alla con sede legale in Roma, Via Firenze, 32, la produzione in Parte_1 Controparte_5 giudizio del mandato fiduciario e dei rapporti riconducibili alla controparte, relativi agli ultimi tre anni;
f) alla con sede legale in Monza, Via Zucchi, 1, la produzione in giudizio degli estratti conto intestati alla predetta CP_6 società, relativi agli ultimi tre anni;
g) al Sig. e/o alla Agenzia delle Entrate, la produzione in giudizio delle dichiarazioni di successione in morte Parte_1 delle Sig.re e nonché degli atti di compravendita riguardanti le unità immobiliari site Persona_1 Persona_2 in Bormio, SM e Milano, meglio indicate nella narrativa che precede.”
Motivi della decisione
Premesso che:
- Con la sentenza n 900/2004 emessa in data 18.04.2004, il Tribunale di Chiavari (proc. n 1200/2000 r.g.) nell'ambito del procedimento di separazione giudiziale dei coniugi, ha posto a carico di Parte_3
l'obbligo di versare a la somma mensile di Euro 1.300,00, oltre rivalutazione ISTAT annuale, a titolo CP_1 di mantenimento della moglie e dei figli e , oltre al 50% delle spese straordinarie Pt_3 Parte_4 relative ai figli ed al pagamento della ulteriore somma di euro 732,00 a titolo di contributo alle spese di abitazione da versarsi a decorrere dal rilascio della casa coniugale, rilascio avvenuto nel luglio 2005;
- il ricorrente, nel proprio atto introduttivo riporta che le proprie condizioni economiche sono peggiorate dal 2004, che i due figli sono divenuti economicamente indipendenti, che le condizioni economiche di CP_1 sono migliorate e che pertanto nulla è più dovuto a titolo di mantenimento di moglie e figli;
- vista la richiesta di revoca del mantenimento dei figli in quanto divenuti economicamente autosufficienti, il
Giudice disponeva l'integrazione del contraddittorio con i due figli della coppia;
- si costituivano e i due figli e i quali riferivano che in CP_1 Parte_3 Parte_4 seguito alla separazione il padre non intratteneva alcun rapporto con i figli e che a decorrere dall'agosto 2007
non versava regolarmente l'assegno di mantenimento indicato in sentenza, tanto da maturare Parte_3 un debito nei confronti di per euro 160.250,42, a titolo di mantenimento in relazione al periodo CP_1
01/07/2019 – 01/06/2024, somma oggetto di atto di precetto notificato in data 11.6.2024 al ricorrente;
si è opposto all'atto di precetto e pende il relativo giudizio;
i resistenti insistevano per il rigetto Parte_3 del ricorso, ovvero in subordine per la revoca del mantenimento in favore dei figli e il riconoscimento di un assegno di mantenimento in favore della coniuge pari ad euro 1.500,00 mensili;
pagina 4 di 7 - le relative istanze delle parti venivano meglio definite nelle memorie ex art. 473-bis.17 c.p.c. ritualmente depositate, con le conseguenti istanze istruttorie;
- all'udienza del 13.02.2025 il Giudice, ritenuta la causa matura per la decisione, invitava le parti a discutere oralmente la causa e, all'esito, la rimetteva al Collegio per la decisione.
Ritenuto che:
- Per quanto attiene alla richiesta di revoca della previsione di un assegno di mantenimento in favore dei figli l'istanza deve essere accolta. È circostanza non contestata neppure dai resistenti nei propri atti difensivi che i due figli della coppia attualmente hanno una stabile occupazione lavorativa.
Ebbene, rispetto al momento di decorrenza di tale istanza di revoca, occorre richiamare la più recente giurisprudenza sul punto che ha statuito “La decisione del giudice relativa al contributo dovuto dal genitore non affidatario
o collocatario per il mantenimento del figlio non ha effetti costitutivi, bensì meramente dichiarativi di un obbligo che è direttamente connesso allo status genitoriale e il diritto alla corresponsione del contributo sussiste finché non intervenga la modifica di tale provvedimento, sicché rimane ininfluente il momento in cui sono maturati i presupposti per la modificazione o la soppressione dell'obbligo, decorrendo gli effetti della decisione di revisione sempre dalla data della domanda di modificazione.” (Tribunale della Spezia, 20 luglio 2023).
La revoca dell'assegno di mantenimento a carico di in favore dei due figli deve decorrere Parte_3 pertanto dal 28.06.2024, data di deposito dell'odierno ricorso.
- Per quanto attiene alla richiesta di revoca della previsione di un assegno di mantenimento in favore della moglie avanzata dal ricorrente e alla richiesta di conferma della previsione della misura di euro 1.500,00 mensili avanzata da parte resistente si osserva quanto segue.
Nel proprio atto introduttivo e nelle memorie ex art. 473-bis.17 c.p.c. il ricorrente allega documentazione attestante la propria attuale situazione patrimoniale, ma non allega né documenta dati utili da confrontare rispetto all'asserito peggioramento delle proprie condizioni economiche rispetto al 2004, momento delle statuizioni di cui alla sentenza oggetto della presente modifica. Gli unici dati sono ricavabili dal provvedimento del Tribunale di Chiavari, sentenza nella quale viene ricostruito l'agiato tenore di vita dei coniugi in costanza di matrimonio, le partecipazioni di in alcune società e i relativi Parte_3 emolumenti, la percezione da parte di di una retribuzione mensile pari ad euro 3.212,30 lordi Parte_3 in qualità di dirigente della società IAG Elettronica Pesolotti e Sistemi Srl.
La citata sentenza attesa inoltre l'evidente sbilanciamento delle condizioni economiche dei due coniugi, alla luce della circostanza già documentata in tale sede che percepiva un redito mensile di euro 1.200,00 CP_1 in qualità di insegnante.
Ebbene, nell'attualità è ad oggi pensionato e percepisce sia la pensione che un emolumento Parte_3 mensile da parte della società dall'analisi della dichiarazione dei redditi del 2023 del ricorrente (doc. CP_6
pagina 5 di 7 sub. 6c allegati al ricorso), unica dichiarazione allegata dallo stesso, emerge che ha una Parte_3 disponibilità mensile NETTA pari ad euro 3.440,00 calcolata su dodici mensilità.
Per quanto riguarda la resistente, ad oggi pensionata, ha una disponibilità mensile pari ad euro CP_1
2.040,00, somma calcolata come media delle retribuzioni nette risultanti dalle ultime tre dichiarazioni dei rediti depositate e quindi suddivisa calcolata su dodici mensilità.
Per quanto attiene agli oneri abitativi, ha dichiarato all'udienza del 13.11.2025 di vivere unitamente Parte_3 alla compagna presso l'abitazione di proprietà della stessa e di non sopportare pertanto oneri relativi all'abitazione. Ha inoltre dichiarato che la compagna lavora ed è la proprietaria dell'azienda dalla quale il ricorrente percepisce un emolumento, la TGB S.r.l..
Mura, all'udienza del 13.02.2025 ha dichiarato di non vivere più presso l'originaria abitazione familiare, ma di aver acquistato una casa con una rata di mutuo pari ad euro 700,00 mensili.
Tanto premesso, considerato che la situazione patrimoniale del ricorrente è immutata rispetto a quella risultante dalla sentenza separativa del 2004, che la situazione patrimoniale della resistente ha subito un lieve miglioramento in termini reddituali ma si trova rispetto al 2004 onerata dalla rata del mutuo, considerato che il presente giudizio attiene alla modifica delle condizioni di separazione e non allo scioglimento del matrimonio e/o cessazione degli effetti ovili del matrimonio e che pertanto, nella determinazione dei presupposti e della misura dell'assegno di mantenimento occorre considerare la permanenza del vincolo coniugale, sicché i "redditi adeguati" cui va rapportato, ai sensi dell'art. 156 c.c., l'assegno di mantenimento a favore del coniuge, in assenza della condizione ostativa dell'addebito, sono quelli necessari a mantenere il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio, essendo ancora attuale il dovere di assistenza materiale, che non presenta alcuna incompatibilità con tale situazione temporanea, dalla quale deriva solo la sospensione degli obblighi di natura personale di fedeltà, convivenza e collaborazione, e che ha una consistenza ben diversa dalla solidarietà post-coniugale, presupposto dell'assegno di divorzio (cfr. Cass. civ., sez. I, sent. n.
12196 del 16.05.2017), si determina l'assegno di mantenimento a carico di in favore di Parte_3 CP_1 in euro 500,00.
- Per quanto attiene alle istanze istruttorie indicate dalle parti nei propri atti difensivi, si rileva quanto segue.
I capitoli di prova formulati da parte ricorrente vanno tutti dichiarati inammissibili e rigettati in quanto: vertenti su circostanze non contestate (tutte le istanze istruttorie volte a ricostruire l'indipendenza economica dei figli); vertenti su circostanze irrilevanti ai fini della decisione (tutte le istanze istruttorie volte a ricostruire il momento dell'indipendenza economica dei figli, i capitoli di prova formulati nella prima memoria ex art. 473-bis.17 c.p.c. vertenti sull'accudimento della madre del ricorrente e sulle spese affrontate dalla stessa).
Le istanze istruttorie formulate da parte resistente vanno dichiate inammissibili e rigettate in quanto: la richiesta di indagini fiscali da parte della Guardia di Finanza e le istanze di esibizione di documentazione indicate nella comparsa attengono a eventuali condizioni patrimoniali del ricorrente modificate molti anni pagina 6 di 7 dopo la pronuncia di separazione, pertanto irrilevanti ai fini della determinazione del contributo al mantenimento della moglie rispetto al tenore di vita goduto in costanza di matrimonio.
- La soccombenza reciproca comporta la compensazione tra le parti delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Monza, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nella controversia civile N.
4471/2024 RG, ogni diversa domanda, eccezione, deduzione, istanza anche istruttoria, disattesa così statuisce:
1. Revoca l'assegno di mantenimento carico di in favore dei figli Parte_1 Parte_3
(C.F. ) e (C.F. ) con decorrenza C.F._3 Parte_4 C.F._4 dal 28.06.2024;
2. Conferma a carico di l'onere di versare a un assegno di mantenimento Parte_1 CP_1 mensile determinato in euro 500,00, con decorrenza dal 28.06.2024; tale somma dovrà essere versata entro il giorno 10 di ogni mese e sarà oggetto di rivalutazione annualmente secondo indici Istat;
3. Rigetta tutte le istanze istruttorie;
4. Compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Così deciso in Monza, nella Camera di Consiglio del 13.02.2025
Il Presidente
Carmen ARCELLASCHI
Il Giudice est.
Ethel Matilde ANCONA
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
NEL NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MONZA
SEZIONE QUARTA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Carmen ARCELLASCHI Presidente dott. Ethel Matilde ANCONA Giudice rel. dott. Camilla FILAURO Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 4471/2024 promossa da:
(CF: ) n. 05/11/1951 MONZA, con l'Avv. Stefano Parte_1 C.F._1
LOCONTE ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Milano Via Fatebenefratelli 10
RICORRENTE contro
(CF: ) n. 08/02/1954 CP_1 C.F._2 Pt_2
(C.F. ), nato a [...], il [...] Parte_3 C.F._3
(C.F. ) nato a [...], il [...] Parte_4 C.F._4
Tutti con gli Avv.ti Alberto BERRETTAROSSA e Paolo CONFALONIERI ed elettivamente domiciliati presso lo studio degli stessi in Monza, Via M. Campini, 1,
RESISTENTI
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO – IN PERSONA DEL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO
LA PROCURA DELLE REPUBBLICA DI MONZA
Oggetto: Modifica delle condizioni di separazione
INTERVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno discusso oralmente all'udienza del 13.02.2025 rifacendosi alle già rassegnate conclusioni di cui agli atti introduttivi nei seguenti termini:
pagina 1 di 7 parte ricorrente:
“che l'On. Tribunale adito, tenuto conto della variazione delle condizioni economiche del ricorrente, della sig.ra e CP_1 dei figli maggiorenni e previa fissazione dell'udienza di comparizione delle parti, Voglia Parte_3 Parte_4 modificare le condizioni citate come segue:
- in ragione del venir meno delle condizioni per le quali detto assegno è stato stabilito nella sentenza n. 900/2004 del Tribunale di Chiavari, dichiararsi non più dovuto l'assegno di mantenimento oltre accessori in favore della sig.ra a titolo di CP_1 mantenimento della stessa resistente nonché dell'assegno di mantenimento del figlio dal mese di novembre 2014, Parte_3 data di assunzione del predetto ad opera della EXPO 2015 S.p.A. ed di quello a titolo di mantenimento del figlio Parte_4 dal settembre 2019, data di assunzione del predetto ad opera di Data Science NTT Data Italia.
[...]
In linea istruttoria chiede ammettersi interrogatorio formale della opposta e prova per testi a mezzo dei sigg.ri CP_1
e residenti entrambi in SM (MB) alla Via C. Cattaneo n. 8, sulle circostanze di fatto Parte_3 Parte_4 articolate ai punti sub 2a, 2b e 3) della superiore premessa in fatto, precedute dalla locuzione “vero è che”.
Chiede ammettersi, altresì, prova testimoniale:
a) a mezzo del legale rappresentate della con sede in Montichiari (Bs) alla via San Giovanni Controparte_2
48 sulla seguente circostanza: “vero che ha prestato la propria opera professionale retribuita in favore della Parte_3 dal giugno 2016 al dicembre 2018 con le mansioni e competenze di “responsabile Settore Controparte_2
Ecologia, Responsabile Settore trasporto persone, responsabile Tecnico Cat. 1D;
b) a mezzo del legale rappresentate della con sede in Correzzana (MB) alla via G. Galilei n. 5 sulla Controparte_3 seguente circostanza: “vero che ha prestato la propria opera professionale retribuita in favore della Parte_3 [...]
Controparte_ dal settembre 2020 al giugno 2021 con le mansioni e competenze di “responsabile magazzino”;
d) a mezzo del legale rappresentate della con sede in Cividate al Piano sulla seguente circostanza: Controparte_4
“vero che presta la propria opera professionale retribuita dal luglio 2021 in favore della Parte_3 [...]
Controparte_ con le mansioni e competenze di Fulfillment Center Waste Coordinator/ Safety Cordinator;
e) a mezzo del legale rappresentate della Data Science NTT Data Italia con sede in Milano alla via Calindri n. 4, sulla seguente circostanza: “vero è che ha prestato la propria opera retribuita dal settembre 2019 al febbraio 2024 Parte_4 in favore della Data Science NTT Data Italia, a tempo pieno con la qualifica e competenze di analisi dei dati – reti neurali –
NoSQL – gestone dei dati”;
f) a mezzo del legale rappresentate della EY con sede in Milano alla Via Meravigli 12/14 sulla seguente circostanza: “vero è che presta la propria opera retribuita dal febbraio 2024 in favore della EY con le mansioni e competenze Parte_4 senior consultant”.
Si chiede altresì che il Giudice voglia, ex art. 210 c.p.c., ordinare:
a) alla con sede in Montichiari (Bs) alla via San Giovanni 48, in persona del legale Controparte_2 rappresentante pro tempore, l'esibizione in giudizio delle buste paga e delle ricevute di bonifico dei pagamenti relativi agli emolumenti corrisposti a dal giugno 2016 al dicembre 2018; Parte_3 pagina 2 di 7 b) alla con sede in Correzzana alla via G.Galilei n. 5, in persona del legale rappresentante pro Controparte_3 tempore, l'esibizione in giudizio delle buste paga e delle ricevute di bonifico dei pagamenti relativi agli emolumenti corrisposti a
dal settembre 2020 al giugno 2021; Parte_3
c) alla con sede in Cividate al Piano, in persona del legale rappresentante pro tempore l'esibizione Controparte_4 in giudizio delle buste paga e delle ricevute di bonifico dei pagamenti relativi agli emolumenti corrisposti a dal Parte_3 luglio 2021 alla mensilità in corso.
d) della Data Science NTT Data Italia, con sede in Milano alla via Calindri n. 4, in persona del legale rappresentante pro tempore, l'esibizione in giudizio delle buste paga e delle ricevute di bonifico dei pagamenti relativi agli emolumenti corrisposti a dal settembre 2019 al febbraio 2024; Parte_4
e) della EY, in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in Milano alla via Meravigli 12/14, l'esibizione in giudizio delle buste paga e delle ricevute di bonifico dei pagamenti relativi agli emolumenti corrisposti a dal Parte_4 febbraio 2024 alla mensilità in corso”.
Parti resistenti:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza, domanda ed eccezione respinta, così giudicare:
In via principale:
Previo ogni opportuno accertamento, alla luce delle ragioni tutte di cui alla narrativa che precede, respingere ogni avversaria domanda poiché infondata in fatto e diritto;
In via subordinata:
Nella denegata e non creduta ipotesi in cui trovassero accoglimento le argomentazioni avversarie, disporsi l'obbligo a carico del
Sig. di contribuire al mantenimento della moglie, in misura almeno pari ad Euro 1.500,00 o Parte_1 CP_1 quella diversa somma che verrà ritenuta di giustizia, rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT, da corrispondersi alla resistente entro il giorno 5 di ogni mese;
In ogni caso:
Con vittoria di spese e compensi del presente giudizio.
In via istruttoria:
- si chiede di disporre indagini fiscali, a mezzo della Guardia di Finanza, onde accertare le reali capacità patrimoniali e reddituali del ricorrente;
- si chiede, inoltre, che il Giudice voglia ordinare, ex art. 210 e 213 c.p.c.:
a) al Sig. e/o all'Agenzia delle Entrate, la produzione in giudizio delle dichiarazioni dei redditi di parte Parte_1 ricorrente, relative agli anni 2023 e 2022;
b) al Sig. e/o all'istituto di credito Postepay S.p.A., con sede legale in Roma, Viale Europa, 190, la Parte_1 produzione in giudizio degli estratti conto intestati alla controparte, relativi agli ultimi tre anni;
c) al Sig. la produzione in giudizio delle contabili relative ai bonifici del 04/08/2022, 16/08/2022, Parte_1
02/12/2022, 07/12/2023, 03/01/2024, 14/05/2024 e 06/06/2024, risultanti dalla documentazione allegata ex pagina 3 di 7 averso (cfr. estratti conto depositati dalla controparte in data 12/11/2024), nonché la produzione in giudizio degli estratti conto degli ultimi tre anni, riguardanti i rapporti bancari, intestati al ricorrente, presso i quali risultino essere stati accreditati i predetti trasferimenti di fondi;
d) al Sig. e/o alla con sede legale in Roma, Via Firenze, 32, la produzione in Parte_1 Controparte_5 giudizio della contabile relativa al bonifico del 14/06/2024, eseguito dal ricorrente in favore della predetta società, risultante dalla documentazione allegata ex averso (cfr. estratti conto depositati dalla controparte in data 12/11/2024);
e) al Sig. e/o alla con sede legale in Roma, Via Firenze, 32, la produzione in Parte_1 Controparte_5 giudizio del mandato fiduciario e dei rapporti riconducibili alla controparte, relativi agli ultimi tre anni;
f) alla con sede legale in Monza, Via Zucchi, 1, la produzione in giudizio degli estratti conto intestati alla predetta CP_6 società, relativi agli ultimi tre anni;
g) al Sig. e/o alla Agenzia delle Entrate, la produzione in giudizio delle dichiarazioni di successione in morte Parte_1 delle Sig.re e nonché degli atti di compravendita riguardanti le unità immobiliari site Persona_1 Persona_2 in Bormio, SM e Milano, meglio indicate nella narrativa che precede.”
Motivi della decisione
Premesso che:
- Con la sentenza n 900/2004 emessa in data 18.04.2004, il Tribunale di Chiavari (proc. n 1200/2000 r.g.) nell'ambito del procedimento di separazione giudiziale dei coniugi, ha posto a carico di Parte_3
l'obbligo di versare a la somma mensile di Euro 1.300,00, oltre rivalutazione ISTAT annuale, a titolo CP_1 di mantenimento della moglie e dei figli e , oltre al 50% delle spese straordinarie Pt_3 Parte_4 relative ai figli ed al pagamento della ulteriore somma di euro 732,00 a titolo di contributo alle spese di abitazione da versarsi a decorrere dal rilascio della casa coniugale, rilascio avvenuto nel luglio 2005;
- il ricorrente, nel proprio atto introduttivo riporta che le proprie condizioni economiche sono peggiorate dal 2004, che i due figli sono divenuti economicamente indipendenti, che le condizioni economiche di CP_1 sono migliorate e che pertanto nulla è più dovuto a titolo di mantenimento di moglie e figli;
- vista la richiesta di revoca del mantenimento dei figli in quanto divenuti economicamente autosufficienti, il
Giudice disponeva l'integrazione del contraddittorio con i due figli della coppia;
- si costituivano e i due figli e i quali riferivano che in CP_1 Parte_3 Parte_4 seguito alla separazione il padre non intratteneva alcun rapporto con i figli e che a decorrere dall'agosto 2007
non versava regolarmente l'assegno di mantenimento indicato in sentenza, tanto da maturare Parte_3 un debito nei confronti di per euro 160.250,42, a titolo di mantenimento in relazione al periodo CP_1
01/07/2019 – 01/06/2024, somma oggetto di atto di precetto notificato in data 11.6.2024 al ricorrente;
si è opposto all'atto di precetto e pende il relativo giudizio;
i resistenti insistevano per il rigetto Parte_3 del ricorso, ovvero in subordine per la revoca del mantenimento in favore dei figli e il riconoscimento di un assegno di mantenimento in favore della coniuge pari ad euro 1.500,00 mensili;
pagina 4 di 7 - le relative istanze delle parti venivano meglio definite nelle memorie ex art. 473-bis.17 c.p.c. ritualmente depositate, con le conseguenti istanze istruttorie;
- all'udienza del 13.02.2025 il Giudice, ritenuta la causa matura per la decisione, invitava le parti a discutere oralmente la causa e, all'esito, la rimetteva al Collegio per la decisione.
Ritenuto che:
- Per quanto attiene alla richiesta di revoca della previsione di un assegno di mantenimento in favore dei figli l'istanza deve essere accolta. È circostanza non contestata neppure dai resistenti nei propri atti difensivi che i due figli della coppia attualmente hanno una stabile occupazione lavorativa.
Ebbene, rispetto al momento di decorrenza di tale istanza di revoca, occorre richiamare la più recente giurisprudenza sul punto che ha statuito “La decisione del giudice relativa al contributo dovuto dal genitore non affidatario
o collocatario per il mantenimento del figlio non ha effetti costitutivi, bensì meramente dichiarativi di un obbligo che è direttamente connesso allo status genitoriale e il diritto alla corresponsione del contributo sussiste finché non intervenga la modifica di tale provvedimento, sicché rimane ininfluente il momento in cui sono maturati i presupposti per la modificazione o la soppressione dell'obbligo, decorrendo gli effetti della decisione di revisione sempre dalla data della domanda di modificazione.” (Tribunale della Spezia, 20 luglio 2023).
La revoca dell'assegno di mantenimento a carico di in favore dei due figli deve decorrere Parte_3 pertanto dal 28.06.2024, data di deposito dell'odierno ricorso.
- Per quanto attiene alla richiesta di revoca della previsione di un assegno di mantenimento in favore della moglie avanzata dal ricorrente e alla richiesta di conferma della previsione della misura di euro 1.500,00 mensili avanzata da parte resistente si osserva quanto segue.
Nel proprio atto introduttivo e nelle memorie ex art. 473-bis.17 c.p.c. il ricorrente allega documentazione attestante la propria attuale situazione patrimoniale, ma non allega né documenta dati utili da confrontare rispetto all'asserito peggioramento delle proprie condizioni economiche rispetto al 2004, momento delle statuizioni di cui alla sentenza oggetto della presente modifica. Gli unici dati sono ricavabili dal provvedimento del Tribunale di Chiavari, sentenza nella quale viene ricostruito l'agiato tenore di vita dei coniugi in costanza di matrimonio, le partecipazioni di in alcune società e i relativi Parte_3 emolumenti, la percezione da parte di di una retribuzione mensile pari ad euro 3.212,30 lordi Parte_3 in qualità di dirigente della società IAG Elettronica Pesolotti e Sistemi Srl.
La citata sentenza attesa inoltre l'evidente sbilanciamento delle condizioni economiche dei due coniugi, alla luce della circostanza già documentata in tale sede che percepiva un redito mensile di euro 1.200,00 CP_1 in qualità di insegnante.
Ebbene, nell'attualità è ad oggi pensionato e percepisce sia la pensione che un emolumento Parte_3 mensile da parte della società dall'analisi della dichiarazione dei redditi del 2023 del ricorrente (doc. CP_6
pagina 5 di 7 sub. 6c allegati al ricorso), unica dichiarazione allegata dallo stesso, emerge che ha una Parte_3 disponibilità mensile NETTA pari ad euro 3.440,00 calcolata su dodici mensilità.
Per quanto riguarda la resistente, ad oggi pensionata, ha una disponibilità mensile pari ad euro CP_1
2.040,00, somma calcolata come media delle retribuzioni nette risultanti dalle ultime tre dichiarazioni dei rediti depositate e quindi suddivisa calcolata su dodici mensilità.
Per quanto attiene agli oneri abitativi, ha dichiarato all'udienza del 13.11.2025 di vivere unitamente Parte_3 alla compagna presso l'abitazione di proprietà della stessa e di non sopportare pertanto oneri relativi all'abitazione. Ha inoltre dichiarato che la compagna lavora ed è la proprietaria dell'azienda dalla quale il ricorrente percepisce un emolumento, la TGB S.r.l..
Mura, all'udienza del 13.02.2025 ha dichiarato di non vivere più presso l'originaria abitazione familiare, ma di aver acquistato una casa con una rata di mutuo pari ad euro 700,00 mensili.
Tanto premesso, considerato che la situazione patrimoniale del ricorrente è immutata rispetto a quella risultante dalla sentenza separativa del 2004, che la situazione patrimoniale della resistente ha subito un lieve miglioramento in termini reddituali ma si trova rispetto al 2004 onerata dalla rata del mutuo, considerato che il presente giudizio attiene alla modifica delle condizioni di separazione e non allo scioglimento del matrimonio e/o cessazione degli effetti ovili del matrimonio e che pertanto, nella determinazione dei presupposti e della misura dell'assegno di mantenimento occorre considerare la permanenza del vincolo coniugale, sicché i "redditi adeguati" cui va rapportato, ai sensi dell'art. 156 c.c., l'assegno di mantenimento a favore del coniuge, in assenza della condizione ostativa dell'addebito, sono quelli necessari a mantenere il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio, essendo ancora attuale il dovere di assistenza materiale, che non presenta alcuna incompatibilità con tale situazione temporanea, dalla quale deriva solo la sospensione degli obblighi di natura personale di fedeltà, convivenza e collaborazione, e che ha una consistenza ben diversa dalla solidarietà post-coniugale, presupposto dell'assegno di divorzio (cfr. Cass. civ., sez. I, sent. n.
12196 del 16.05.2017), si determina l'assegno di mantenimento a carico di in favore di Parte_3 CP_1 in euro 500,00.
- Per quanto attiene alle istanze istruttorie indicate dalle parti nei propri atti difensivi, si rileva quanto segue.
I capitoli di prova formulati da parte ricorrente vanno tutti dichiarati inammissibili e rigettati in quanto: vertenti su circostanze non contestate (tutte le istanze istruttorie volte a ricostruire l'indipendenza economica dei figli); vertenti su circostanze irrilevanti ai fini della decisione (tutte le istanze istruttorie volte a ricostruire il momento dell'indipendenza economica dei figli, i capitoli di prova formulati nella prima memoria ex art. 473-bis.17 c.p.c. vertenti sull'accudimento della madre del ricorrente e sulle spese affrontate dalla stessa).
Le istanze istruttorie formulate da parte resistente vanno dichiate inammissibili e rigettate in quanto: la richiesta di indagini fiscali da parte della Guardia di Finanza e le istanze di esibizione di documentazione indicate nella comparsa attengono a eventuali condizioni patrimoniali del ricorrente modificate molti anni pagina 6 di 7 dopo la pronuncia di separazione, pertanto irrilevanti ai fini della determinazione del contributo al mantenimento della moglie rispetto al tenore di vita goduto in costanza di matrimonio.
- La soccombenza reciproca comporta la compensazione tra le parti delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Monza, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nella controversia civile N.
4471/2024 RG, ogni diversa domanda, eccezione, deduzione, istanza anche istruttoria, disattesa così statuisce:
1. Revoca l'assegno di mantenimento carico di in favore dei figli Parte_1 Parte_3
(C.F. ) e (C.F. ) con decorrenza C.F._3 Parte_4 C.F._4 dal 28.06.2024;
2. Conferma a carico di l'onere di versare a un assegno di mantenimento Parte_1 CP_1 mensile determinato in euro 500,00, con decorrenza dal 28.06.2024; tale somma dovrà essere versata entro il giorno 10 di ogni mese e sarà oggetto di rivalutazione annualmente secondo indici Istat;
3. Rigetta tutte le istanze istruttorie;
4. Compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Così deciso in Monza, nella Camera di Consiglio del 13.02.2025
Il Presidente
Carmen ARCELLASCHI
Il Giudice est.
Ethel Matilde ANCONA
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