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Sentenza 9 maggio 2025
Sentenza 9 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Latina, sentenza 09/05/2025, n. 874 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Latina |
| Numero : | 874 |
| Data del deposito : | 9 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Latina – Seconda Sezione Civile - in persona del Giudice
Istruttore in funzione di giudice monocratico dott.ssa Laura Gigante ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 2477/2023, avente ad oggetto: risarcimento danno da lesione personale, decisa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., vertente
TRA
, rapp.ta e difesa, in virtù di procura in calce all'atto Parte_1
introduttivo, dagli avv.ti Michele Iazzetta e Gianluca Ciotti, presso il cui studio elettivamente domicilia in Latina al viale dello Statuto n. 19
ATTORE
E
in persona Controparte_1
dell'amministratore p.t., con sede in Latina Via Parigi 11
CONVENUTO CONTUMACE
ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI
FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato Parte_1
conveniva in giudizio il , sedente Controparte_1
in Latina alla via Parigi n.11, affinché, accertata la responsabilità del convenuto nella causazione del sinistro, fosse condannato al risarcimento del danno per le lesioni subite dall'attrice nella misura di euro 20.000,00 oltre interessi e rivalutazione, ovvero nella misura di ritenuta giustizia. A tal fine l'attrice deduceva che, il giorno 10.7.2021, nel percorrere il marciapiede condominiale che conduce dall'androne delle scale al parcheggio delle autovetture, rovinava a terra cadendo su di una mattonella basculante non ancorata al pavimento, procurandosi lesioni personali.
L'attrice proponeva ricorso ex art. 696 bis c.p.c., r.g. 3686/2022 onde espletare consulenza, anche a fine conciliativo.
Non si costituiva nel presente giudizio il Controparte_1
ritualmente citato in giudizio.
[...]
Prodotta documentazione, espletata prova testimoniale, la causa, sulle conclusioni in epigrafe, all'udienza dell'8.5.2025, svoltasi nelle forme di cui all'art. 127 ter-128 c.p.c., era decisa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c..
Preliminarmente deve essere dichiarata la contumacia del
[...]
, ritualmente citato e non comparso. Controparte_1
Nel merito la domanda è fondata nei termini di cui alla seguente motivazione.
L'azione proposta, relativa ad un sinistro avvenuto su un bene in gestione al convenuto, va ricondotta, sulla scorta della prospettazione attorea che ha invocato la posizione di custode dell'ente, all'alveo della responsabilità ex art. 2051 c.c.
I più recenti arresti giurisprudenziali inscrivono la responsabilità in esame non più tra le fattispecie governate dal principio della colpa ma nel novero delle figure di responsabilità oggettiva, ritenendola basata unicamente sulla relazione di custodia che intercorre tra il soggetto e la cosa, non assumendo alcun rilievo la violazione da parte del custode dei doveri di vigilanza e controllo sulla cosa, in quanto comportamento del tutto estraneo alla struttura normativa dell'art. 2051 c.c. da cui si evince che il danno è cagionato non da un comportamento omissivo del custode ma dalla cosa (Cfr. Cass. Sez.
III 20.5.1998 n. 5031 , Cass. Sez. III 12.5.1999 n. 4689 , Cass. Sez. III
17.01.2001 n. 584 e Cass. civile Sez. III n. 10641 del 2.7.2002 e Cass. n. 472 del 15.01.2003).
- 2 - I danni sussumibili nella figura di responsabilità in esame devono, pertanto, essere collegati al dinamismo connaturale alla cosa medesima o all'insorgenza, in questa di processi dannosi, ancorché provocati da elementi esterni, con l'unica salvezza, al fine di escludere la responsabilità del custode, rappresentata dal caso fortuito, da intendersi come fattore o elemento interruttivo o eliminativo del nesso eziologico tra res e danno, fattore che ben può identificarsi anche con il comportamento del terzo e con il fatto colposo del danneggiato;
in altri termini, si sostiene che la rilevanza del caso fortuito attiene al profilo causale e non a quello soggettivo della colpa. Corollario di siffatto inquadramento, sul piano probatorio, è che mentre spetta al danneggiato provare il danno e il nesso eziologico tra danno e res (e si badi non anche l'insidiosità della cosa perché elemento non richiesto dalla norma in oggetto), spetta invece al custode provare il caso fortuito, vale a dire il rilievo determinante nella produzione del danno di un fattore causale esterno, autonomo o concorrente con la res in custodia, di natura eccezionale e straordinaria (e quindi imprevedibile), in assenza del quale non si sarebbe verificato quel dinamismo della cosa generatore dell'evento dannoso. In ordine a tale ultimo aspetto, giova evidenziare che il comportamento colposo del danneggiato può - in base ad un ordine crescente di gravità - o atteggiarsi a concorso causale colposo (valutabile ai sensi dell'art. 1227, primo comma, cod. civ.), ovvero escludere il nesso causale tra cosa e danno e, con esso, la responsabilità di colui che sia obbligato alla manutenzione del bene, integrando gli estremi del caso fortuito.
Invero, il fatto del terzo e la colpa del danneggiato in tanto escludono la responsabilità del custode, in quanto intervengano nella determinazione dell'evento dannoso con un impulso autonomo;
e se il comportamento colposo del danneggiato non sia di per sé idoneo ad interrompere il nesso eziologico tra la causa del danno, costituita dalla cosa in custodia, ed il danno, esso peraltro può comunque integrare un concorso colposo ai sensi del primo comma dell'art. 1227 c.c. (richiamato dall'art. 2056 in materia di responsabilità
- 3 - extracontrattuale) con conseguente diminuzione della responsabilità del danneggiante secondo l'incidenza della colpa del danneggiato (Cass. 8 maggio
2008 n. 11227; Cass. 20 febbraio 2006 n. 3651).
Pertanto, nonostante la natura oggettiva della responsabilità, la prova del nesso tra danno subito e cosa in custodia non sarà condizione necessaria e sufficiente ai fini della risarcibilità del danno occorso.
Invero, la valorizzazione del principio della cautela grava il danneggiato della prova ulteriore di aver agito adottando tutte le misure necessarie per evitare il verificarsi dell'evento dannoso e tale prova sarà valutata tenendo anche conto della natura della cosa e delle modalità che in concreto e normalmente ne caratterizzano la fruizione.
Tanto considerato in diritto, occorre verificare nel merito la sussistenza dei presupposti per l'accoglimento della domanda.
Dall'escussione testimoniale è risultato accertato che l'attrice sia caduta a causa di una mattonella non fissata al pavimento.
Il teste escussa all'udienza del 13.3.2025, della cui Testimone_1
attendibilità non sussistono particolari ragioni per dubitare, avendo la stessa reso dichiarazioni dettagliate, lineari e prive di contraddizioni, affermava di aver personalmente assistito al sinistro occorso ai danni dell'attrice, trovandosi a vedere l'accaduto dalla finestra della sua abitazione, prospiciente il luogo del sinistro.
In particolare, pur se dal tenore delle dichiarazioni assunte si ricava che la correlazione eziologica della caduta con la presenza della buca sia stata sostenuta sulla scorta di un ragionamento deduttivo operato ex post, nella specie tale inferenza logica è stata giustificata, nel racconto, da particolari obiettivi idonei a conferirle piena affidabilità, quali la descrizione della mattonella e dello stato del marciapiedi su cui è avvenuta la caduta dell'attrice
“io abito al primo piano …preciso che la data era il 20.7. io ero alla finestra del primo piano a fumare una sigaretta. la visuale della mia finestra abbraccia tutto il marciapiede. Ho visto uscire la dal portone per andare verso Parte_2
- 4 - il parcheggio e poco prima di scendere lo scalino è caduta sul marciapiede.
Subito dop ho visto arrivare il figlio. Allora sono scesa anche io da casa. Solo quando sono scesa con il figlio l'abbiamo aiutata a rialzarsi. C'era anche mia madre che era casa con me che è scesa a dare una mano. Era caduta sul lato sinistro piegata. Lamentava dolore alla parte superiore sinistra, braccio- polso-spalla. Era in grado di camminare. Il marciapiede è tutto un po' dissestato. Ha molte mattonelle “false” che basculano e che quando piove schizzano l'acqua piovana. L'attrice è caduta in un punto dove c'era la mattonella che dondolava. Le mattonelle sono quadrate zigrinate di un arancione scolorito dal tempo. La mattonella era intera ma non era ancorata al suolo sottostante, per cui basculava. Quel giorno non pioveva. Il punto della caduta è avvenuta circa a metà tra il portone ed il gradino e rispetto alla lunghezza nell'area antistante la scala di pertinenza, preciso che il marciapiede è lungo e copre tutte le scale del . … in quel punto CP_1
c'era quella mattonella basculante, ma in altri punti vi sono disseminata altre mattonelle così. … alla vista la mattonella sembrava integra… si muoveva passandoci sopra.”
Del medesimo tenore è la testimonianza resa dalla teste Testimone_2
madre di con lei al momento del fatto “era il 20.7. ero alla Testimone_1
finestra di casa mia figlia al primo piano. Eravamo affacciate insieme. La finestra dà sul marciapiede. Ad un certo punto ho visto l'attrice cadere.
Quando è caduta era solo, poi è giunto il figlio, siamo scese con mia figlia per soccorrerla. Abbiamo dovuto alzarla da terra e lamentava dolore al braccio sinistro. Ho notato che la mattonella era basculante. Quel giorno non pioveva.
La caduta è avvenuta verso il gradino. Il marciapiede ha varie mattonelle
“false” che non si vedono e quando piove schizzano quando ci si finisce sopra.
… nel punto dove è caduta era una mattonella basculante. … ad occhio nudo non si vedeva l'anomalia. Ho visto la mattonella muoversi, non l'ho alzata ma mi sembrava non fosse divelta. Non c'era un buco.”
La teste confermava altresì lo stato dei luoghi nelle foto prodotte in atti,
- 5 - ritraenti il marciapiedi teatro del sinistro, il cui stato corrisponde alla descrizione fattane dal teste Tes_1
Sulla scorta della richiamata ricostruzione, riscontrata altresì dal giudizio di compatibilità, espresso dal CTU nominato, delle lesioni refertate con la dinamica del sinistro sopra descritta, deve ritenersi che l'attrice abbia assolto all'onere probatorio su di esso incombente circa la sussistenza del nesso causale tra l'evento dannoso (caduta) e la cosa in custodia al convenuto.
Ed infatti, la caduta dell'attrice risulta essere esclusiva conseguenza della mattonella “falsa” sul marciapiede da lei percorso, non segnalato né altrimenti visibile, avendo riferito i testi che a prima vista l'anomalia non risultava visibile.
Di contro, il convenuto, quale proprietario/custode, non ha a sua volta fornito, secondo i principi sopra richiamati, la prova liberatoria della ricorrenza del “caso fortuito”.
La contumacia, pur non significando ammissione implicita dei fatti allegati da parte attrice, essendo un atteggiamento considerato dal legislatore
“neutro”, non può comunque comportare un aggravio probatorio della parte attrice che dovrà limitarsi a fornire la prova di quanto nella sua disponibilità.
All'attrice non è rimproverabile alcun comportamento colposo suscettibile di interrompere il nesso eziologico tra la cosa in custodia e il danno, atteso che l'anomalia che ha originato la caduta non era segnalata né visibile.
Né è risultato provato che il danneggiato abbia tenuto un comportamento assolutamente anomalo perché l'attrice non stava facendo altro che utilizzare il bene secondo la sua tipica destinazione.
Alla stregua delle considerazioni che precedono va affermata pertanto la responsabilità del ai sensi Controparte_1 dell'art. 2051 c.c., nella causazione del sinistro e dei conseguenti danni.
In ordine alla quantificazione di questi ultimi, a seguito del sinistro, devono accogliersi le risultanze della ctu medico-legale espletata nel giudizio di ATP.
- 6 - Pacificamente la giurisprudenza di legittimità ha ritenuto che in tema di accertamento e quantificazione del danno, il giudice può utilizzare le descrizioni contenute nella consulenza (Cass., 26 settembre 2006, n.20819).
Conseguentemente, si è ritenuto che allorché la relazione del consulente sia stata ritualmente acquisita agli atti si realizza l'utilizzabilità dell'accertamento (Cass., 8 agosto 2002, n.12007).
In ordine a tale aspetto, va poi sottolineato come l'acquisizione della relazione di accertamento tecnico preventivo tra le fonti che il giudice di merito utilizza per l'accertamento dei fatti di causa non deve necessariamente avvenire a mezzo di un provvedimento formale, essendo sufficiente la sua naturale acquisizione, bastando che il giudice l'abbia poi esaminata traendone elementi per il proprio convincimento, e che la parte che lamenti l'irritualità della acquisizione e l'impossibilità di esame delle risultanze dell'indagine sia stata posta in grado di contraddire in merito ad esse (Cass., 9 novembre 2009,
n.23693).
Il C.T.U., dott. nelle risultanze dell'elaborato peritale Persona_1
ha accertato che a seguito del sinistro l'attrice riportava “un trauma fratturativo
- esplicantesi in una frattura scomposta dell'epifisi distale del radio e dello stiloide ulnare di sinistra -, trattate con intervento chirurgico di riduzione e sintesi con placca e viti, riposo funzionale, nonché con cicli di FKT.”
Da tale evento traumatico, in base al giudizio del consulente tecnico d'ufficio, che ne ha affermato la compatibilità di derivazione causale con la dinamica del sinistro e che questo giudice fa proprio perché adeguatamente motivato ed immune da vizi logici e scientifici nell'individuazione delle lesioni subite, sono derivati degli esiti stabilizzati e permanenti, nella misura del 6% individuati in “esiti anatomo-morfologico-disfunzionali di una frattura scomposta dell'epifisi distale del radio e dello stiloide ulnare di sinistra trattata chirurgicamente con persistenza dei mezzi di sintesi, associata ad una lieve limitazione dell'articolazione del polso dello stesso lato. Concomita un esito cicatriziale che, per caratteristiche morfologiche e sede di localizzazione,
- 7 - determina un pregiudizio estetico di lievissima entità.”
A carico dell'attrice conseguì un'invalidità temporanea totale di giorni trenta, un'invalidità al 50% di giorni trenta ed un'invalidità parziale al 25% di ulteriori giorni trenta.
La liquidazione del danno in via equitativa può essere eseguita secondo i criteri individuati nelle tabelle elaborate dal Tribunale di Milano.
Si richiama, all'uopo, il recente indirizzo della Suprema Corte, secondo cui è inammissibile, perché costituisce una duplicazione risarcitoria, la congiunta attribuzione alla vittima di lesioni personali, ove derivanti da fattispecie astrattamente integranti reato, del risarcimento sia per il danno biologico, sia per il danno morale, inteso quale sofferenza soggettiva, il quale costituisce necessariamente una componente del primo (posto che qualsiasi lesione della salute implica necessariamente una sofferenza fisica o psichica), come pure la liquidazione del danno biologico separatamente da quello c.d. estetico, da quello alla vita di relazione e da quello cosiddetto esistenziale, tutte voci componenti un unitario danno alla persona considerata nel complesso della sua estrinsecazione soggettiva, salva la possibilità di applicare incrementi in percentuale per “personalizzare”, in presenza di alcune particolari condizioni soggettive, la valutazione standardizzata operata dalla tabella. In coerente risposta al richiamo operato dal Giudice di legittimità, le citate Tabelle propongono la “liquidazione congiunta” dei pregiudizi in passato liquidati autonomamente a titolo di cd “danno biologico standard” e di cd. “danno morale”, prevedendo, inoltre, percentuali massime di aumento da utilizzarsi in via di cd “personalizzazione”, per particolari condizioni soggettive, del danno biologico. In presenza di un danno permanente alla salute, la misura standard del risarcimento prevista dalla legge o dal criterio equitativo uniforme adottato dagli organi giudiziari di merito (oggi secondo il sistema c.d. del punto variabile) può essere aumentata solo in presenza di conseguenze dannose del tutto anomale ed affatto peculiari.
Le conseguenze dannose da ritenersi indefettibili secondo l'id quod
- 8 - plerumque accidit (ovvero quelle che qualunque persona con la medesima invalidità non potrebbe non subire) non giustificano alcuna personalizzazione in aumento del risarcimento. (Cassazione civile, sez. III, 27 Marzo 2018, n.
7513).
Nel caso di specie, in considerazione della complessiva incidenza del fatto sulla persona e rilevato che il CTU, nella determinazione della percentuale sopra indicata, ha già tenuto conto delle implicazioni funzionali della menomazione subita nonché del pregiudizio estetico, non sussistono i presupposti per incrementare ulteriormente tale importo standardizzato, non essendovi stata neppure incidenza sulla capacità lavorativa.
Alla luce dell'età dell'infortunata al momento del sinistro (anni 59) della entità e natura delle lesioni subite, della durata della inabilità temporanea e delle tabelle sopra menzionate può liquidarsi il seguente danno all'attualità:
€ 8.161,00 per danno biologico permanente nella misura del 6%
€ 3.450,00 per invalidità temporanea totale di gg. 30;
€ 1.725,00 per invalidità temporanea al 50% di gg 30;
€ 862,50 per invalidità temporanea al 25% di gg 30;
€ 338,39 per spese documentate
In ordine, poi, alla liquidazione degli interessi da cosiddetto lucro cessante, deve aderirsi all'orientamento espresso dalle Sezioni Unite della
Suprema Corte con la sentenza del 17 dicembre 1995 n. 1712, secondo cui, pur non potendo il danno da ritardo presumersi per legge, è possibile affermare la sua esistenza in forza di circostanze concrete.
Nella fattispecie in esame il pregiudizio da ritardo può essere ritenuto soprattutto in considerazione dello scarto temporale intercorrente tra la data dell'evento dannoso e quello della sua liquidazione, potendosi ragionevolmente sostenere che il creditore avrebbe impiegato fruttuosamente la somma riconosciutagli.
Nella concreta liquidazione di tali interessi, richiamandosi ai criteri fissati dalla Suprema Corte con la sentenza sopra citata, la quale ha escluso di
- 9 - poter compiere il calcolo sulla somma riconosciuta al danneggiato per il danno emergente già rivalutata, pena “il verificarsi di una sorta di anatocismo all'infuori dei casi previsti dall'art. 1283 c.c.”, essi sono determinati, con decorrenza dal giorno del fatto (20.7.2021) sino alla data di pubblicazione della presente sentenza, al tasso legale sulla somma devalutata di € 12.478,02 di anno in anno rivalutata secondo indici Istat FOI per complessivi euro 15.858,03 all'attualità.
In accoglimento della domanda attorea, il convenuto
[...]
deve essere condannato al pagamento, in favore di Controparte_1
, della somma di € 15.858,03 per i danni non patrimoniali. Parte_1
Su tale somma, poi, per quanto attiene al secondo periodo, intercorrente tra la data della presente decisione ed il giorno dell'effettivo saldo, dovranno essere corrisposti, per effetto della condanna al pagamento, che attribuisce al quantum dovuto il carattere di debito di valuta, gli interessi annui al tasso legale dal giorno della presente decisione sino a quello del conseguimento in concreto dell'importo risarcitorio (art. 1282 c.c.).
Le spese di lite (comprese quelle di CTU) liquidate come da dispositivo, in applicazione dei parametri di cui al D.M. n. 55/2014, come modificato dal
D.M. 147/2022, in ragione della fase temporale in cui si è esaurita l'attività processuale, seguono il principio della soccombenza ai sensi dell'art. 91 c.p.c., ispirandosi ai valori minimi dello scaglione di riferimento (scaglione compreso tra 26.001,00 e 52.000,00) concretamente rapportati alla natura e complessità delle questioni trattate nonché all'attività processuale e difensiva effettivamente espletata. Seguno il principio della soccombenza anche le spese del giudizio di ATP. Infatti le spese dell'accertamento tecnico preventivo dovranno essere prese in considerazione, nel giudizio di merito ove l'accertamento tecnico sia acquisito, come spese giudiziali, da porre, salva l'ipotesi di compensazione, a carico del soccombente (Cass., 15 febbraio 2000,
n.1690).
- 10 - Ciò si spiega in quanto il procedimento di accertamento tecnico preventivo è disciplinato dagli artt. 692 e ss. c.p.c., e si conclude con il deposito della relazione di consulenza tecnica, cui segue la liquidazione del compenso al consulente nominato dal giudice, mentre nessun altro provvedimento relativo al regolamento delle spese tra le parti può essere emesso in tale sede, per la mancanza dei presupposti sui quali il giudice deve necessariamente basare la sua statuizione in ordine alle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale di Latina – Seconda Sezione Civile – definitivamente pronunziandosi, decidendo la domanda in epigrafe, così provvede:
a) dichiara la contumacia del Controparte_1
1;
[...]
b) in accoglimento della domanda attorea, accertata l'esclusiva responsabilità del convenuto Controparte_1
nella causazione del sinistro, e per l'effetto condanna il
[...]
convenuto al pagamento, Controparte_1 in favore di , della somma di € 15.858,03, oltre Parte_1
interessi legali dalla presente pronuncia all'effettivo soddisfo;
c) condanna il convenuto alla rifusione delle spese di lite in favore dell'attrice, che si liquidano, per entrambi i giudizi, in complessivi euro
2.270,00 di cui euro 1.752,00 per compensi del giudizio di atp, ed euro 264,00 per spese ed euro 2.540,00 per compensi del presente giudizio, oltre spese generali al 15%, Iva e Cpa se dovute, come per legge;
d) pone definitivamente a carico del Controparte_1
le spese di CTU.
[...]
Così deciso in Latina il 9.5.2025
Il Giudice
Dott.ssa Laura Gigante
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