Sentenza 7 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 07/05/2025, n. 1131 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 1131 |
| Data del deposito : | 7 maggio 2025 |
Testo completo
R.G.L. 3821/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Nicola Tritta
All'esito dell'udienza del 07/05/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA CONTESTUALE EX ART. 429 C.P.C. nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3821/2024 promossa da:
(C.F./P.I. ), rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1 dall'avv. Domenico Naso, elettivamente domiciliata in Roma, Salita di San Nicola da
Tolentino n. 1/B, presso lo studio del difensore;
RICORRENTE
Contro
(C.F./P.I. ); Controparte_1 P.IVA_1
CONVENUTO CONTUMACE
Avente ad oggetto: pubblico impiego – comando - retribuzione
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente:
“A) PREVIA DICHIARAZIONE, per le ragioni di cui in narrativa, dell'illegittimità della disposizione di cui all'art. 6 dell'Accordo concernente l'applicazione dell'art. 7 della legge n. 362 del 1999 al personale non dirigente per l'anno 2021, ove non include, nel personale destinatario dell'attribuzione delle somme residue anche il personale dipendente sottoposto in posizione di comando nell'anno di riferimento dell'Accordo de quo;
B) DISAPPLICARE la disposizione dell'art. 6 dell'Accordo concernente l'applicazione dell'art. 7 della legge n. 362 del 1999 al personale non dirigente per l'anno 2021, nella parte in cui non include, nel personale destinatario dell'attribuzione delle somme residue di cui al predetto art. 6 anche il personale sottoposto IN posizione di comando nell'anno di riferimento dell'Accordo de quo;
C) ACCERTARE E DICHIARARE il diritto del ricorrente all'attribuzione delle somme di cui all'art. 6 dell'Accordo concernente l'applicazione dell'art. 7 della legge n. 362 del 1999 al personale non dirigente per l'anno 2021 e per l'effetto condannare il resistente alla devoluzione delle CP_1 predette somme – quantificate in € 2.946,00 oltre interessi e rivalutazione monetaria come per legge o
1
D) IN VIA ISTRUTTORIA in caso di contestazione dei conteggi relativi alla quantificazione dell'emolumento questa difesa si riserva la richiesta di ammissione di C.T.U. contabile
E) IN OGNI CASO Con vittoria delle spese di lite con clausola di attribuzione al sottoscritto procuratore che si dichiara antistatario”;
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 03/05/2024 la sig.ra ha esposto di Parte_1
essere stata dipendente dell' Controparte_2
, con mansione di collaboratore professionale sanitario infermiere e di essere
[...] stata in comando presso il dall'1.1.al 31.1.2021. Controparte_1
La ricorrente agisce in giudizio lamentando l'illegittimità dell'accordo concernente l'applicazione dell'art. 7 l. n. 362/1999, nella parte in cui riserva il 35% delle somme ivi previste al solo personale di ruolo con esclusione, quindi del personale in comando.
Non si è costituito in giudizio il convenuto, restando contumace. CP_1
1. Il riconoscimento del compenso ex art. 7 l. n. 362/1999 ai dipendenti in comando
La domanda di parte ricorrente non può trovare accoglimento.
Parte ricorrente domanda l'integrale pagamento dell'indennità prevista dall'art. 7 l. n.
362/1999 che così dispone: “In relazione all'accresciuta complessità dei compiti assegnati al Ministero della sanità in materia di vigilanza, ispezione e controllo, di prevenzione, di sicurezza e di profilassi, e allo scopo anche di armonizzare i trattamenti economici di tutti i dipendenti non appartenenti al ruolo sanitario di livello dirigenziale, sono destinate alle sperimentazioni e relative contrattazioni collettive previste dall'art. 8 del decreto legislativo 4 novembre 1997, n. 396, riguardanti il predetto personale, oltre alle economie di gestione, anche quote delle entrate di cui all'art. 5, comma 12, della legge 29 dicembre 1990, n. 407, con conseguente riduzione degli interventi ivi previsti”.
Le modalità di calcolo di tale compenso sono state disciplinare al Protocollo di Intesa concernente, per l'appunto, l'applicazione dell'art. 7 citato al personale non dirigente, siglato il 4.10.2023 con validità per l'anno 2021.
2 Tale protocollo, afferma, in premessa, che “i compensi oggetto del presente accordo sono riconosciuti al personale in servizio presso il , ivi incluso il Controparte_1 personale in comando da altre amministrazioni con formale provvedimento”, e all'art. 2 ribadisce che “per i motivi di cui in premessa il compenso in esame sarà corrisposto a tutto il personale non dirigenziale del Ministero della salute di ruolo e al personale di altre amministrazioni in comando presso il con formale Controparte_1 provvedimento”.
L'accordo disciplina le modalità di calcolo del compenso:
1. applicando i moltiplicatori riportati nella tabella di cui all'art. 4 alla fascia retributiva del dipendente;
2. nella misura percentuale indicata dall'art. 3, co. 2 dell'accordo, in relazione alla percentuale degli obiettivi raggiunti dall'ufficio di livello dirigenziale non generale.
Le eventuali somme residue saranno redistribuite sempre in base ai coefficienti indicati all'art. 4 e secondo i criteri di cui all'art. 3 (in percentuale rispetto al raggiungimento degli obiettivi).
Sul punto occorre evidenziare che la limitazione della distribuzione del 65% del compenso a tutto il personale di ruolo e comando, con la riserva di distribuzione dell'ulteriore percentuale del 35% al solo personale di ruolo era prevista nella precedente ipotesi di accordo sottoscritta il 9.6.2023 e nel Protocollo di Intesa concernente l'applicazione dell'art. 7 della L. n. 362 del 1999 al personale non dirigente per gli anni 2021, 2022, 2023 del 9.6.2023.
Detta limitazione non è stata riprodotta nella versione dell'accordo (datata 27.7.2023) approvata in via definitiva il 4.10.2023 (doc. 2 di parte ricorrente), quindi, la prospettazione attorea risulta fondata sulla base dello stesso accordo da ultimo approvato (che consente di ritenere superate le previsioni precedenti difformi).
2. I fatti costitutivi dell'emolumento
Accertato, dalla lettura dei documenti prodotti dalla parte, che il compenso incentivante di cui all'art. 7 viene riconosciuto indistintamente al personale di ruolo e al personale in comando, occorre tuttavia evidenziare che ai sensi dell'art. 3 dell'accordo approvato in via definitiva il 4.10.2023 fatto costitutivo del riconoscimento dell'emolumento è il raggiungimento, da parte dell'ufficio di appartenenza degli obiettivi prefissati.
3 Che il raggiungimento degli obiettivi sia fatto costitutivo dell'emolumento lo si evince oltre che dall'art. 3, anche da quanto specificato nelle premesse dell'accordo, ove le parti sociali, in virtù degli scopi perequativi del compenso e in linea con il sistema
CP_ vigente di valutazione delle prestazioni del Ministero salute, hanno inteso
“collegare il compenso in parola alle percentuali di raggiungimento degli obiettivi degli uffici dirigenziali di appartenenza” (qualifica elementi costitutivi del compenso incentivante, la compiuta verifica del raggiungimento dei risultati relativi agli obiettivi, in fattispecie analoga Cass. Civ. sez. lav., 14/12/2015, n. 25161).
Non solo la quantificazione, ma la stessa insorgenza del diritto è legata al raggiungimento di una percentuale minima degli obiettivi, prevedendo l'art. 3 che “non sarà corrisposto alcun compenso in caso di raggiungimento degli obiettivi in misura inferiore al 50%”.
Con riferimento alla retribuzione di risultato del dirigente, anch'essa legata al raggiungimento di obiettivi prefissati, la giurisprudenza di legittimità ha chiaramente affermato che “è da escludere che la prova del mancato raggiungimento degli obiettivi sia a carico dell'Amministrazione. A prescindere infatti dalla possibilità, o meno, della materiale dimostrazione di un fatto non avvenuto, è sufficiente richiamare, nella specie, il generale principio posto dall'art. 2697 cod. civ. in tema di onere della prova, secondo cui chi vuoi far valere un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento” (Cass. Civ. sez. lav., 10/06/2014, n. 13062).
Nel caso di specie, non vi è alcuna allegazione in ricorso circa il raggiungimento (sia da parte del personale di ruolo che del personale in comando) di alcun obiettivo da parte dell'ufficio non dirigenziale presso il quale la ricorrente ha svolto la sua prestazione in comando, né, in assenza di costituzione del , può farsi applicazione della CP_1
regola probatoria contenuta nell'art. 115 c.p.c.
Alcun cenno sul punto di fatto in questo è contenuto nella memoria autorizzata depositata il 16.1.2025, con la quale la difesa di parte ricorrente è stata invitata a prendere posizione esplicitamente sul raggiungimento degli obiettivi, quale elemento costitutivo della fattispecie. In tale memoria, la ricorrente si è limitata a lamentare la discriminazione tra personale di ruolo e personale in comando, senza allegare alcunché sul raggiungimento degli obiettivi da parte dell'ufficio, complessivamente considerato.
Per le ragioni sopra esposte, il ricorso non può trovare accoglimento.
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3. Le spese di lite
Le spese di lite restano a carico della ricorrente, non essendo il convenuto CP_1
costituito in giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1. respinge il ricorso;
2. dichiara irripetibili le spese del presente giudizio.
Torino, 07/05/2025
Il Giudice dott. Nicola Tritta
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