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Sentenza 18 dicembre 2025
Sentenza 18 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 18/12/2025, n. 9372 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 9372 |
| Data del deposito : | 18 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 10259/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
SEZIONE LAVORO
La dott.ssa Marta Correggia in funzione di giudice del lavoro del Tribunale di Napoli ha pronunciato in data 18.12.2025 all'esito trattazione in forma cartolare ai sensi dell'art. 127 ter, introdotto dall'art. 3 comma 10 del d.lgs. 10.10.2022 n. 149, lette le note di trattazione scritta la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero Ruolo Generale Lavoro e Previdenza 10259/2024
TRA
C.F. , rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1 C.F._1
AN RE ed elettivamente domiciliato presso il suo studio, giusta procura in atti
RICORRENTE
E
, C.F. in persona del Controparte_1 P.IVA_1 legale rapp.pt., rappresentato e difeso dall'avv. Carmen Moscariello ed elettivamente domiciliato in Napoli alla via Alcide De Gasperi, n. 55, presso l'Avvocatura INPS, giusta procura agli atti;
RESISTENTE
Fatto e diritto
Con ricorso depositato il 30.04.2024 il ricorrente esponeva che: CP_
- che con raccomandata nr. 66484377236-1 del 9 giugno 2023 riceveva dall' comunicazione di recupero di somme indebitamente percepite su pensione categ. ET nr.
00530705 per un importo complessivo di € 23.309,92 con la seguente causale: “trattenuta relativa alla quota di assegno ordinario di invalidità non cumulabile con la retribuzione da lavoro dipendente, sanzione per omessa comunicazione al datore di lavoro della trattenuta giornaliera per quota assegno invalidità non cumulabile con la retribuzione da lavoro
1 dipendente preavvertendo il successivo recupero con una trattenuta pari al 20% sulla pensione in pagamento a partire dalla prima rata utile;
- di essere titolare di assegno cat. ET con decorrenza dal 1 aprile 2012;
- che, giusta attestazione del 24.1.2014 versata in atti, comunicava al datore di lavoro di essere percettore della prestazione previdenziale suindicata;
- che in data 27.6.2023 nonché in data 12.3.2024, proponeva ricorso amministrativo avverso la comunicazione di accertamento di indebito senza ricevere alcun riscontro;
- che nelle more del procedimento amministrativo accedeva al personale cassetto previdenziale e apprendeva che l' con diverse comunicazioni mai ricevute, aveva CP_1 provveduto alla riliquidazione della prestazione e che ogni volta ne era risultate somme a debito e/o a credito;
CP_
- che con comunicazione datata 26 febbraio 2015 l' avrebbe comunicato la riliquidazione da aprile 2012 al 31 marzo 2015 dell'assegno nr. 00530705 determinando un credito a suo favore pari ad € 7.925,02 e l'importo corrente della prestazione con decorrenza da aprile 2015 pari ad 696,84 netti;
- che con comunicazione datata 25 gennaio 2018, anch'essa mai ricevuta, l' aveva CP_1 nuovamente provveduto alla riliquidazione da gennaio 2013 al 28 febbraio 2018 della prestazione senza che ne fosse derivato alcun debito e/o credito determinando con decorrenza dal marzo 2018 l'importo mensile del rateo pari ad € 829,36 netti;
CP_
- che con comunicazione del 30 luglio 2019 mai ricevuta, ancora l' comunicava la rideterminazione dell'assegno in base alla dichiarazione dei redditi anno 2016 che con decorrenza da settembre 2019 sarebbe stato di € 836,16 netti mensili con conseguente determinazione di un debito per il periodo da gennaio 2016 a dicembre 2016 pari ad €
2.674,36;
- che con comunicazione datata 31 marzo 2021 mai ricevuta l' ancora comunicava la CP_1 riliquidazione dal gennaio 2019 al 30 aprile 2021 con determinazione di un debito pari ad €
6.785,96 e nuovo importo del rateo mensile pari ad € 662,64; CP_
- che con comunicazione datata 26 maggio 2021 mai ricevuta l' riliquidava la prestazione per il periodo gennaio 2021 al 30 giugno 2021 senza che ne derivasse alcun debito e/o credito con importo mensile della prestazione con decorrenza da luglio 2021 pari ad € 662,64 netti;
- che con comunicazione di recupero di somme indebitamente percepite del 6 aprile 2022, mai CP_ ricevuta, l' determinava per il periodo dal 1.1.2019 al 30.4.2021 un presunto debito per quote di assegno di invalidità percepite e non dovute per ammontare dei redditi superiore ai limiti previsti dalla legge 335/1995;
2 - che con comunicazione datata 4 aprile 2023 mai ricevuta l'Istituto riliquidava la prestazione determinando dal gennaio 2019 al 30 aprile 2023 un credito pari ad € 10.402,76 e un importo mensile dell'assegno pari ad € 1.143,94 netti;
CP_
- che con comunicazione del 6 aprile 2023, l' solo dopo due giorni dalla precedente riliquidazione, nuovamente riliquidava l'assegno con determinazione dal gennaio 2017 al 30 aprile 2023 di un debito pari ad € 1.763,71 e nuovo importo della prestazione mensile pari ad
€ 1.143,94 con decorrenza dal maggio 2023;
- che, come da lista movimenti versata in atti, afferente agli anni 2017-2023, mai aveva percepito l'importo mensile di volta in volta riliquidato.
Egli eccepiva la prescrizione decennale della pretesa creditoria, l'irripetibilità dell'indebito, nonché l'illegittimità delle comunicazioni di riliquidazione del 26.2.2015, 25.1.2018,
30.7.2019, 31.3.2021, 26.5.2021, 6.4.2022, 4 aprile 2023, 6.4.2023, in quanto mai comunicategli. Concludeva nel modo seguente: “1) In via preliminare, accertare e dichiarare la prescrizione decennale della pretesa creditoria opposta di €23.309.92 comunicata in data
9 giugno 2023; 2) In via subordinata, accertare e dichiarare l'irripetibilità dell'indebito pari ad € 23.309,92 in quanto determinato in assenza di dolo del ricorrente;
3) Accertare e dichiarare, per converso, non dovuta la restituzione dell'importo di € 23.309,92 per il periodo dal 1.6.2013 al 30.11.2022 e/o della diversa somma che sarà ritenuta di giustizia;
4)
In via gradata accertare e dichiarare l'illegittimità delle comunicazioni del 30 luglio 2019,
31 marzo 2021, 6 aprile 2022, 6 aprile 2023 e conseguentemente irripetibili gli indebiti in esse contestati;
5) In via ancora gradata ove si accertasse la legittimità della pretesa debitoria di
€ 23.302,92, Vogli l'Ill.mo Giudicante dichiararne la compensazione con la somma di €
18.327,78 quale somma dei crediti di € 7.925,02 (comunicazione del 26 febbraio 2015) ed €
10.402,76 (comunicazione del 4 aprile 2023) riliquidati a favore del ricorrente e mai ricevuti;
CP_ 6) Condannare l' alla restituzione delle somme già trattenute o che saranno trattenute fino all'emananda sentenza;
7) Condannare, infine, il convenuto al pagamento delle CP_1 spese, diritti ed onorari del presente giudizio con attribuzione al procuratore anticipatario;
8) In via istruttoria si chiede nomina di ctu contabile”. CP_ Si costituiva l' eccependo l'infondatezza della domanda e deducendo che l'indebito era legittimo ed anche ripetibile, in quanto, il lavoratore non aveva comunicato al datore di lavoro la titolarità dell'assegno di invalidità, e non aveva prodotto la relativa documentazione avente CP_ data certa anteriore alla contestazione dell' Chiedeva il rigetto dell'eccezione di
3 prescrizione, atteso che in materia di recupero somme indebitamente erogate vige il termine CP_ decennale e che tale termine veniva ripetutamente interrotto con le diffide dell' del 2015,
2018, 2019, 2021, 2023, depositate agli atti.
Concludeva chiedendo il rigetto di ogni domanda avversaria, con vittoria di spese.
Disposta la trattazione cartolare ex art 127 ter c.p.c. e modifiche successive, acquisite le note sostitutive di udienza depositate dalle parti nei termini assegnati, la causa è decisa con la presente sentenza.
Il ricorso va rigettato
Trattasi di indebito previdenziale e la norma applicabile per le prestazioni previdenziali è esclusivamente l'art. 2033 (“la disciplina dell'indebito previdenziale di natura non pensionistica va ricercata esclusivamente nell'art. 2033 c.c.” Cassazione civile sez. lav., CP_ 19/04/2021 n.10274) da cui consegue che la pretesa dell' di ripetizione delle somme indebitamente pagate, potrebbe, al più, incontrare solo i limiti fissati dall'art. 2033 c.c., nel caso di buona fede dell'accipiens, con decorrenza degli interessi dal giorno della domanda di ripetizione, e non da quello del pagamento (v., fra le altre, Cass. n. 3824 del 2011 cit., in tema di indebita percezione dell'indennità di mobilità) (cfr. Cassazione civile sez. lav.,
02/12/2019, n.31373).
Nel caso in esame, si applica l'articolo 21, comma 1 del D.P.R. n.488/1968 che dispone che
“il lavoratore è tenuto a dichiarare per iscritto al proprio datore di lavoro la propria qualità di pensionato. Il datore di lavoro, a seguito della denuncia o comunque accertato che il proprio dipendente è titolare di pensione liquidata a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti e sue gestioni speciali, è tenuto ad annotare tale circostanza sul libro matricola ed ha altresì l'obbligo di detrarre dalla retribuzione, al netto delle integrazioni per carichi di famiglia comunque denominate, una somma pari all'importo della pensione o della quota di essa, non dovuti ai sensi del citato articolo 20, e di versarla all'Istituto nazionale della previdenza sociale. L'ammontare della detrazione è determinato moltiplicando l'importo della trattenuta giornaliera, da indicarsi sul certificato di pensione a cura dell'Istituto nazionale della previdenza sociale, per il numero delle giornate retribuite del mese, fino ad un massimo di 26.” Ed il successivo articolo 40 così sanziona la condotta omissiva del dipendente: “Il lavoratore il quale ometta di dichiarare al datore di lavoro la sua qualità di pensionato è tenuto a versare una somma pari al doppio dell'importo delle trattenute non effettuate a causa di tale omissione. Detta somma sarà prelevata dall'Istituto nazionale della previdenza sociale sulle rate di pensione dovute al trasgressore.”
4 A fronte della comunicazione del 24.01.2014 depositata da parte ricorrente, il datore di lavoro Contr CP_
ha comunicato in data 28.06.23 all' di non avere mai ricevuto alcuna documentazione al riguardo ( cfr. atti) e, pertanto, in assenza di richiesta di prova testimoniale Contr di parte ricorrente in ordine all'audizione del funzionario che ha firmato la missiva del
2014, non si ritiene essersi formata adeguata prova sul punto e tale comunicazione si deve ritenere non eseguita.
Si ritiene così integrato il dolo richiesto dall'art. 2033 cc
Per quanto riguarda la prescrizione dell'azione di ripetizione dell'indebito previdenziale, il termine è decennale (cfr. Corte di Cassazione – Ordinanza 27 maggio 2019, n. 14426
“l'azione di ripetizione di indebito per la restituzione di somme corrisposte mensilmente è soggetta all' ordinaria prescrizione decennale e non a quella quinquennale prevista dall'art. 2948, n. 4, c.c., in quanto la frequenza mensile assume rilievo come occasionale conseguenza delle singole indebite percezioni e non come causa, stabilita ex ante, dell'attribuzione patrimoniale (Cass. n. 21962 del 10/09/2018)”) e decorre dalla data del pagamento. La suprema Corte nell'ordinanza 27 maggio 2019, n. 14426 ha evidenziato che
“Non ha rilievo ai fini della decorrenza della prescrizione il diverso e successivo momento in cui l'istituto venga a conoscenza della natura indebita dell'erogazione effettuata, restando salva la possibilità di configurare la ricorrenza dell'ipotesi di sospensione della prescrizione di cui all'art. 2941 n. 8 c.c. nel mancato inoltro di comunicazioni obbligatorie da parte del beneficiario della prestazione. Vale anche qui infatti la consolidata regola secondo cui «l'impossibilità di far valere il diritto, alla quale l'art. 2935 c.c. attribuisce rilevanza di fatto impeditivo della decorrenza della prescrizione, è solo quella che deriva da cause giuridiche che ne ostacolino l'esercizio, e non comprende anche gli impedimenti soggettivi o gli ostacoli di mero fatto, per i quali il successivo art. 2941 c.c. individua specifiche e tassative ipotesi di sospensione, tra le quali, salva l'ipotesi di dolo prevista dal
n. 8 del citato articolo, non rientra l'ignoranza, da parte del titolare, del fatto generatore del suo diritto, il dubbio soggettivo sull'esistenza di tale diritto, né il ritardo indotto dalla necessità del suo accertamento» (Cass. 26 maggio 2015, n. 10828; Cass. 6 ottobre 2014, n.
21026).
Nel caso di specie, essendo stato il provvedimento di indebito del 9.6.2023 per la complessiva somma di €.23.309,92 indebitamente riscossa titolo di invalidità civile e maggiorazione per il periodo dal 01/06/2013 al 30/11/2022, a causa del cumulo della retribuzione da lavoro dipendente e l'assegno ordinario di invalidità, ricevuto da parte ricorrente in data 28.06.23, non risulta decorso il termine di prescrizione decennale.
5 Alla luce di tutto ciò, il ricorso va rigettato.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro, dott.ssa Marta Correggia, definitivamente pronunziando, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, così provvede:
- rigetta il ricorso
- condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di lite nei confronti di parte convenuta, che si liquidano in 2697 Euro, oltre spese generali, IVA e CPA se dovuti.
Si comunichi.
Napoli, il 18.12.2025
Il Giudice
Dott.ssa Marta Correggia
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
SEZIONE LAVORO
La dott.ssa Marta Correggia in funzione di giudice del lavoro del Tribunale di Napoli ha pronunciato in data 18.12.2025 all'esito trattazione in forma cartolare ai sensi dell'art. 127 ter, introdotto dall'art. 3 comma 10 del d.lgs. 10.10.2022 n. 149, lette le note di trattazione scritta la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero Ruolo Generale Lavoro e Previdenza 10259/2024
TRA
C.F. , rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1 C.F._1
AN RE ed elettivamente domiciliato presso il suo studio, giusta procura in atti
RICORRENTE
E
, C.F. in persona del Controparte_1 P.IVA_1 legale rapp.pt., rappresentato e difeso dall'avv. Carmen Moscariello ed elettivamente domiciliato in Napoli alla via Alcide De Gasperi, n. 55, presso l'Avvocatura INPS, giusta procura agli atti;
RESISTENTE
Fatto e diritto
Con ricorso depositato il 30.04.2024 il ricorrente esponeva che: CP_
- che con raccomandata nr. 66484377236-1 del 9 giugno 2023 riceveva dall' comunicazione di recupero di somme indebitamente percepite su pensione categ. ET nr.
00530705 per un importo complessivo di € 23.309,92 con la seguente causale: “trattenuta relativa alla quota di assegno ordinario di invalidità non cumulabile con la retribuzione da lavoro dipendente, sanzione per omessa comunicazione al datore di lavoro della trattenuta giornaliera per quota assegno invalidità non cumulabile con la retribuzione da lavoro
1 dipendente preavvertendo il successivo recupero con una trattenuta pari al 20% sulla pensione in pagamento a partire dalla prima rata utile;
- di essere titolare di assegno cat. ET con decorrenza dal 1 aprile 2012;
- che, giusta attestazione del 24.1.2014 versata in atti, comunicava al datore di lavoro di essere percettore della prestazione previdenziale suindicata;
- che in data 27.6.2023 nonché in data 12.3.2024, proponeva ricorso amministrativo avverso la comunicazione di accertamento di indebito senza ricevere alcun riscontro;
- che nelle more del procedimento amministrativo accedeva al personale cassetto previdenziale e apprendeva che l' con diverse comunicazioni mai ricevute, aveva CP_1 provveduto alla riliquidazione della prestazione e che ogni volta ne era risultate somme a debito e/o a credito;
CP_
- che con comunicazione datata 26 febbraio 2015 l' avrebbe comunicato la riliquidazione da aprile 2012 al 31 marzo 2015 dell'assegno nr. 00530705 determinando un credito a suo favore pari ad € 7.925,02 e l'importo corrente della prestazione con decorrenza da aprile 2015 pari ad 696,84 netti;
- che con comunicazione datata 25 gennaio 2018, anch'essa mai ricevuta, l' aveva CP_1 nuovamente provveduto alla riliquidazione da gennaio 2013 al 28 febbraio 2018 della prestazione senza che ne fosse derivato alcun debito e/o credito determinando con decorrenza dal marzo 2018 l'importo mensile del rateo pari ad € 829,36 netti;
CP_
- che con comunicazione del 30 luglio 2019 mai ricevuta, ancora l' comunicava la rideterminazione dell'assegno in base alla dichiarazione dei redditi anno 2016 che con decorrenza da settembre 2019 sarebbe stato di € 836,16 netti mensili con conseguente determinazione di un debito per il periodo da gennaio 2016 a dicembre 2016 pari ad €
2.674,36;
- che con comunicazione datata 31 marzo 2021 mai ricevuta l' ancora comunicava la CP_1 riliquidazione dal gennaio 2019 al 30 aprile 2021 con determinazione di un debito pari ad €
6.785,96 e nuovo importo del rateo mensile pari ad € 662,64; CP_
- che con comunicazione datata 26 maggio 2021 mai ricevuta l' riliquidava la prestazione per il periodo gennaio 2021 al 30 giugno 2021 senza che ne derivasse alcun debito e/o credito con importo mensile della prestazione con decorrenza da luglio 2021 pari ad € 662,64 netti;
- che con comunicazione di recupero di somme indebitamente percepite del 6 aprile 2022, mai CP_ ricevuta, l' determinava per il periodo dal 1.1.2019 al 30.4.2021 un presunto debito per quote di assegno di invalidità percepite e non dovute per ammontare dei redditi superiore ai limiti previsti dalla legge 335/1995;
2 - che con comunicazione datata 4 aprile 2023 mai ricevuta l'Istituto riliquidava la prestazione determinando dal gennaio 2019 al 30 aprile 2023 un credito pari ad € 10.402,76 e un importo mensile dell'assegno pari ad € 1.143,94 netti;
CP_
- che con comunicazione del 6 aprile 2023, l' solo dopo due giorni dalla precedente riliquidazione, nuovamente riliquidava l'assegno con determinazione dal gennaio 2017 al 30 aprile 2023 di un debito pari ad € 1.763,71 e nuovo importo della prestazione mensile pari ad
€ 1.143,94 con decorrenza dal maggio 2023;
- che, come da lista movimenti versata in atti, afferente agli anni 2017-2023, mai aveva percepito l'importo mensile di volta in volta riliquidato.
Egli eccepiva la prescrizione decennale della pretesa creditoria, l'irripetibilità dell'indebito, nonché l'illegittimità delle comunicazioni di riliquidazione del 26.2.2015, 25.1.2018,
30.7.2019, 31.3.2021, 26.5.2021, 6.4.2022, 4 aprile 2023, 6.4.2023, in quanto mai comunicategli. Concludeva nel modo seguente: “1) In via preliminare, accertare e dichiarare la prescrizione decennale della pretesa creditoria opposta di €23.309.92 comunicata in data
9 giugno 2023; 2) In via subordinata, accertare e dichiarare l'irripetibilità dell'indebito pari ad € 23.309,92 in quanto determinato in assenza di dolo del ricorrente;
3) Accertare e dichiarare, per converso, non dovuta la restituzione dell'importo di € 23.309,92 per il periodo dal 1.6.2013 al 30.11.2022 e/o della diversa somma che sarà ritenuta di giustizia;
4)
In via gradata accertare e dichiarare l'illegittimità delle comunicazioni del 30 luglio 2019,
31 marzo 2021, 6 aprile 2022, 6 aprile 2023 e conseguentemente irripetibili gli indebiti in esse contestati;
5) In via ancora gradata ove si accertasse la legittimità della pretesa debitoria di
€ 23.302,92, Vogli l'Ill.mo Giudicante dichiararne la compensazione con la somma di €
18.327,78 quale somma dei crediti di € 7.925,02 (comunicazione del 26 febbraio 2015) ed €
10.402,76 (comunicazione del 4 aprile 2023) riliquidati a favore del ricorrente e mai ricevuti;
CP_ 6) Condannare l' alla restituzione delle somme già trattenute o che saranno trattenute fino all'emananda sentenza;
7) Condannare, infine, il convenuto al pagamento delle CP_1 spese, diritti ed onorari del presente giudizio con attribuzione al procuratore anticipatario;
8) In via istruttoria si chiede nomina di ctu contabile”. CP_ Si costituiva l' eccependo l'infondatezza della domanda e deducendo che l'indebito era legittimo ed anche ripetibile, in quanto, il lavoratore non aveva comunicato al datore di lavoro la titolarità dell'assegno di invalidità, e non aveva prodotto la relativa documentazione avente CP_ data certa anteriore alla contestazione dell' Chiedeva il rigetto dell'eccezione di
3 prescrizione, atteso che in materia di recupero somme indebitamente erogate vige il termine CP_ decennale e che tale termine veniva ripetutamente interrotto con le diffide dell' del 2015,
2018, 2019, 2021, 2023, depositate agli atti.
Concludeva chiedendo il rigetto di ogni domanda avversaria, con vittoria di spese.
Disposta la trattazione cartolare ex art 127 ter c.p.c. e modifiche successive, acquisite le note sostitutive di udienza depositate dalle parti nei termini assegnati, la causa è decisa con la presente sentenza.
Il ricorso va rigettato
Trattasi di indebito previdenziale e la norma applicabile per le prestazioni previdenziali è esclusivamente l'art. 2033 (“la disciplina dell'indebito previdenziale di natura non pensionistica va ricercata esclusivamente nell'art. 2033 c.c.” Cassazione civile sez. lav., CP_ 19/04/2021 n.10274) da cui consegue che la pretesa dell' di ripetizione delle somme indebitamente pagate, potrebbe, al più, incontrare solo i limiti fissati dall'art. 2033 c.c., nel caso di buona fede dell'accipiens, con decorrenza degli interessi dal giorno della domanda di ripetizione, e non da quello del pagamento (v., fra le altre, Cass. n. 3824 del 2011 cit., in tema di indebita percezione dell'indennità di mobilità) (cfr. Cassazione civile sez. lav.,
02/12/2019, n.31373).
Nel caso in esame, si applica l'articolo 21, comma 1 del D.P.R. n.488/1968 che dispone che
“il lavoratore è tenuto a dichiarare per iscritto al proprio datore di lavoro la propria qualità di pensionato. Il datore di lavoro, a seguito della denuncia o comunque accertato che il proprio dipendente è titolare di pensione liquidata a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti e sue gestioni speciali, è tenuto ad annotare tale circostanza sul libro matricola ed ha altresì l'obbligo di detrarre dalla retribuzione, al netto delle integrazioni per carichi di famiglia comunque denominate, una somma pari all'importo della pensione o della quota di essa, non dovuti ai sensi del citato articolo 20, e di versarla all'Istituto nazionale della previdenza sociale. L'ammontare della detrazione è determinato moltiplicando l'importo della trattenuta giornaliera, da indicarsi sul certificato di pensione a cura dell'Istituto nazionale della previdenza sociale, per il numero delle giornate retribuite del mese, fino ad un massimo di 26.” Ed il successivo articolo 40 così sanziona la condotta omissiva del dipendente: “Il lavoratore il quale ometta di dichiarare al datore di lavoro la sua qualità di pensionato è tenuto a versare una somma pari al doppio dell'importo delle trattenute non effettuate a causa di tale omissione. Detta somma sarà prelevata dall'Istituto nazionale della previdenza sociale sulle rate di pensione dovute al trasgressore.”
4 A fronte della comunicazione del 24.01.2014 depositata da parte ricorrente, il datore di lavoro Contr CP_
ha comunicato in data 28.06.23 all' di non avere mai ricevuto alcuna documentazione al riguardo ( cfr. atti) e, pertanto, in assenza di richiesta di prova testimoniale Contr di parte ricorrente in ordine all'audizione del funzionario che ha firmato la missiva del
2014, non si ritiene essersi formata adeguata prova sul punto e tale comunicazione si deve ritenere non eseguita.
Si ritiene così integrato il dolo richiesto dall'art. 2033 cc
Per quanto riguarda la prescrizione dell'azione di ripetizione dell'indebito previdenziale, il termine è decennale (cfr. Corte di Cassazione – Ordinanza 27 maggio 2019, n. 14426
“l'azione di ripetizione di indebito per la restituzione di somme corrisposte mensilmente è soggetta all' ordinaria prescrizione decennale e non a quella quinquennale prevista dall'art. 2948, n. 4, c.c., in quanto la frequenza mensile assume rilievo come occasionale conseguenza delle singole indebite percezioni e non come causa, stabilita ex ante, dell'attribuzione patrimoniale (Cass. n. 21962 del 10/09/2018)”) e decorre dalla data del pagamento. La suprema Corte nell'ordinanza 27 maggio 2019, n. 14426 ha evidenziato che
“Non ha rilievo ai fini della decorrenza della prescrizione il diverso e successivo momento in cui l'istituto venga a conoscenza della natura indebita dell'erogazione effettuata, restando salva la possibilità di configurare la ricorrenza dell'ipotesi di sospensione della prescrizione di cui all'art. 2941 n. 8 c.c. nel mancato inoltro di comunicazioni obbligatorie da parte del beneficiario della prestazione. Vale anche qui infatti la consolidata regola secondo cui «l'impossibilità di far valere il diritto, alla quale l'art. 2935 c.c. attribuisce rilevanza di fatto impeditivo della decorrenza della prescrizione, è solo quella che deriva da cause giuridiche che ne ostacolino l'esercizio, e non comprende anche gli impedimenti soggettivi o gli ostacoli di mero fatto, per i quali il successivo art. 2941 c.c. individua specifiche e tassative ipotesi di sospensione, tra le quali, salva l'ipotesi di dolo prevista dal
n. 8 del citato articolo, non rientra l'ignoranza, da parte del titolare, del fatto generatore del suo diritto, il dubbio soggettivo sull'esistenza di tale diritto, né il ritardo indotto dalla necessità del suo accertamento» (Cass. 26 maggio 2015, n. 10828; Cass. 6 ottobre 2014, n.
21026).
Nel caso di specie, essendo stato il provvedimento di indebito del 9.6.2023 per la complessiva somma di €.23.309,92 indebitamente riscossa titolo di invalidità civile e maggiorazione per il periodo dal 01/06/2013 al 30/11/2022, a causa del cumulo della retribuzione da lavoro dipendente e l'assegno ordinario di invalidità, ricevuto da parte ricorrente in data 28.06.23, non risulta decorso il termine di prescrizione decennale.
5 Alla luce di tutto ciò, il ricorso va rigettato.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro, dott.ssa Marta Correggia, definitivamente pronunziando, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, così provvede:
- rigetta il ricorso
- condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di lite nei confronti di parte convenuta, che si liquidano in 2697 Euro, oltre spese generali, IVA e CPA se dovuti.
Si comunichi.
Napoli, il 18.12.2025
Il Giudice
Dott.ssa Marta Correggia
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