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Sentenza 15 luglio 2025
Sentenza 15 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecco, sentenza 15/07/2025, n. 342 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecco |
| Numero : | 342 |
| Data del deposito : | 15 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1928/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI LECCO
SEZIONE PRIMA
Il Tribunale in composizione collegiale in persona dei magistrati: dott. Marco Erminio Maria Tremolada Presidente rel. dott.ssa Marta Paganini Giudice dott. Alessandro Colnaghi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al numero di ruolo generale 1928/2024 promossa con ricorso da:
(C.F. , nata a [...], il [...] e residente Parte_1 C.F._1
a Lecco, in via CO OP n. 13, con il patrocinio dell'avv. ALESSANDRA MAGGI, ricorrente;
contro
(C.F. ), nato a [...], il [...] e CP_1 C.F._2 residente a [...], con il patrocinio dell'avv. CLAUDIA CARLA ENRICA MORSELLI, resistente;
con l'intervento del
Pubblico Ministero in persona del Procuratore della Repubblica presso questo Tribunale.
CONCLUSIONI CONGIUNTE
Chiedono, pertanto, che venga pronunciata la separazione personale dei coniugi e CP_1
alle seguenti condizioni: Parte_1
1. I coniugi vivranno separati, nel reciproco rispetto. Il signor rilascerà la casa coniugale entro Pt_1 la data dell'udienza del 10.4.2025, asportando i propri effetti personali.
2. I figli minori 19.06.2008, 18.08.2010, Alessandro 4.8.2013 e 24.8.2017 sono Per_1 Per_2 Per_3 affidati in regime condiviso ad entrambi i genitori e la loro residenza sarà presso la casa coniugale sita in Lecco, Via CO OP n. 13, dove vivranno prevalentemente con la madre. Si dà atto che continuerà il monitoraggio di supporto al nucleo familiare da anni in corso con il Servizio Tutela minori del Comune di Lecco e ad oggi rappresentato solo da alcuni incontri con i genitori e gli operatori del servizio nel corso dell'anno.
3. I genitori dovranno assumere di comune accordo le decisioni di maggior interesse per i figli relative all'istruzione, all'educazione e alla salute, tenendo conto della capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli mentre, limitatamente alle questioni di ordinaria amministrazione, potranno esercitare la responsabilità genitoriale separatamente, quando i figli saranno collocati presso ciascuno di essi. I genitori si impegnano, altresì, a scambiarsi ogni informazione relativa alla cura, alla salute, all'educazione ed all'istruzione dei figli, incluso il rendimento scolastico e a condividere ogni scelta educativa. In particolare, se possibile, cercheranno di partecipare congiuntamente alle riunioni e/o ai colloqui con la scuola, oltre che alle visite mediche dei figli.
4. La casa coniugale, unitamente agli arredi in essa contenuti e le relative pertinenze, viene assegnata alla sig.ra , che continuerà ad abitarci con i figli. La signora provvederà al Parte_1 Pt_1 pagamento del canone di locazione e di tutte le utenze
5. Il papà terrà con sé i figli minori con le seguenti modalità, salvo migliori accordi tra i genitori:
I. il martedì e il giovedì dalle 18.30 riaccompagnandoli presso la loro residenza dopo cena per le ore 21.00;
II. Sino a quando il padre non avrà reperito un'abitazione con spazi adeguati anche per il pernottamento dei figli, i minori trascorreranno con il padre un fine settimana alternato con la madre, il sabato dalle 10.00 sino alle 21.00 quando verranno riaccompagnati a casa dalla madre e la domenica dalle 10.00 riaccompagnandoli presso la loro residenza prima di cena per le ore 19, salvo migliori accordi concordati tra i genitori.
III. Nel caso di malattia o indisponibilità di uno dei figli nei tempi di permanenza presso il padre, tale tempo verrà recuperato nel primo giorno possibile, compatibilmente con gli impegni lavorativi del padre e quelli scolastici ed extrascolastici dei minori, in accordo con la madre.
IV. A far data da quest'anno i figli trascorreranno con la madre il giorno di Natale e con il padre il giorno di Santo Stefano alternandosi poi nei successivi anni. Per quanto riguarda il restante periodo delle vacanze scolastiche natalizie si osserveranno le modalità di frequentazioni così come indicate ai punti I e II. A far data dal 2025 la madre trascorrerà con i figli il giorno di Pasqua, mentre il padre quello di Pasquetta, alternandosi poi di anno in anno. Per il restante periodo delle vacanze scolastiche pasquali, si osserveranno le modalità di frequentazioni così come indicate ai punti I e II. I figli trascorreranno anche tutte le altre festività scolastiche civili e religiose ed i relativi ponti con l'uno o l'altro genitore, secondo il criterio dell'alternanza.
V. Durante i mesi delle vacanze scolastiche estive, i figli potranno trascorreranno due settimane, anche non consecutive con ciascun genitore. I ricorrenti, entro il mese di maggio di ogni anno, si impegnano a comunicare reciprocamente le settimane in cui i figli andranno in vacanza con loro.
6. Il sig. concorrerà al mantenimento dei figli, versando alla signora , CP_1 Parte_1 entro il 15 di ogni mese, la somma di euro 400,00 per tutti e quattro i figli, (somma che già sta versando da quando ha lasciato la casa coniugale) ovvero € 100,00 a figlio, a mezzo di bonifico bancario da effettuare su conto corrente intestato ad , per numero dodici mensilità. Parte_1
L'assegno di mantenimento verrà automaticamente aggiornato ISTAT a partire da maggio 2026. 7. L'assegno unico per i figli verrà percepito al 100% dalla madre.
8. Le spese straordinarie verranno divise tra i genitori nella misura del 50% ciascuno nel rispetto del Protocollo del Tribunale di Lecco del 29.03.2018, letto e condiviso tra i genitori, che si allega e che si intende qui di seguito riportato. (Doc. 4).
9. I coniugi danno atto di essere economicamente indipendenti e di avere regolato ogni questione economica eventualmente pendente tra loro.
10. I ricorrenti prestano vicendevolmente il proprio consenso per il rilascio dei rispettivi passaporti e dei documenti validi per l'espatrio con riferimento ai figli minori.
11. I ricorrenti dichiarano di rinunciare all'impugnazione dell'emananda sentenza.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Svolgimento del processo. Con ricorso depositato in data 3.12.2024, ha Parte_1 convenuto in giudizio davanti all'intestato Tribunale, il sig. , esponendo di avere CP_1 contratto con lo stesso matrimonio in data 27.12.2006 in RR (Albania) e che da detta unione sono nati a Lecco i figli (il 19.6.2008), (il 19.8.2010), Persona_4 Per_5 Persona_6
(il 4.8.2013) e (IL 24.8.2017), attualmente ancora minorenni.
[...] Persona_7
La ricorrente allega che la convivenza è divenuta intollerabile, a causa della condotta denigratoria e verbalmente violenta del marito (condotta che, già in passato, era stata causa di un suo allontanamento dalla casa familiare con collocamento, insieme ai figli, presso una struttura protetta, messa a disposizione dall'associazione Telefono Donna), il quale ha intrattenuto delle relazioni extraconiugali ed è solido abusare di sostanze alcoliche, per le quali spende gran parte dei risparmi familiari, incurante dei bisogni dei figli, ai quali provvede lei unicamente.
La sig.ra ha pertanto chiesto la pronuncia di separazione personale e il disporsi Pt_1 dell'affidamento esclusivo a sé dei figli, nonché la regolamentazione in punto di mantenimento e di ulteriori aspetti economici, evidenziando, a sostegno, l'incapacità e il disinteresse del coniuge alla cura e all'educazione dei figli, nonché le differenti capacità economiche che giustificano, oltre ad un contributo al mantenimento della prole, anche un contributo a proprio favore, da porre a carico del sig . Pt_1
Pertanto, la sig.ra ha chiesto la pronuncia sullo status, nonché il concorso del sig. al Pt_1 Pt_1 mantenimento dei figli nella misura di € 400,00 mensili, l'assegnazione della casa coniugale e la messa a carico della controparte di un assegno al proprio mantenimento di € 200,00.
Si è costituito in giudizio il sig. , dando atto dell'intervenuto accordo tra le parti, su CP_1 tutti gli aspetti oggetto di giudizio.
Le parti, comparse personalmente innanzi al Presidente relatore all'udienza del 10.4.2025 e ribadita la volontà di consensualizzare la vertenza, hanno chiesto un rinvio al fine di consentire al sig. Pt_1 di reperire una soluzione abitativa, cosicché alla successiva udienza del 17.6.2025, sostituita su loro istanza ex art. 127 ter c.p.c., hanno depositato note di trattazione scritta contenenti le conclusioni congiunte.
Trasformato il rito da contenzioso a consensuale, la causa è stata trattenuta in decisione sulle conclusioni come sopra riportate.
2. Consensualizzazione della vertenza. La domanda si fonda sull'art. 151 c.c., che permette a ciascun coniuge di chiedere la separazione personale quando si verificano fatti da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza o da recare grave pregiudizio all'educazione della prole. Nel caso di specie, dato il contegno delle parti, deve escludersi che possa proseguire tra loro la comunione spirituale e materiale, sicché la domanda sullo status deve senz'altro essere accolta.
Quanto alle determinazioni accessorie, riguardanti, in particolare, la regolamentazione della responsabilità genitoriale e delle visite padre-figli, l'assegnazione della casa famigliare e il contributo al mantenimento della prole, gli accordi raggiunti dai coniugi si palesano adeguati a soddisfare le esigenze dei minori, tenuto tra l'altro conto del contesto reddituale dei due genitori.
Alla consensualizzazione del ricorso consegue anche l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nel merito del giudizio proposto con ricorso da nei confronti di , ogni diversa istanza ed Parte_1 CP_1 eccezione disattesa o assorbita,
PRONUNCIA la separazione personale dei coniugi (C.F. , nata a [...] C.F._1
AN (Albania), il 17.6.1983 e residente a [...], e CP_1
(C.F. ), nato a [...], il [...] e residente a [...]
CO OP n. 13, sposati a RR (Albania), in data 27.12.2006, autorizzandoli a vivere separatamente con mutuo rispetto;
OMOLOGA le condizioni concordate tra le parti e sopra riportate.
Spese di causa integralmente compensate tra le parti.
Così deciso in Lecco, nella Camera di consiglio dell'11 luglio 2025.
Il Presidente relatore
Dott. Marco Erminio Maria Tremolada
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI LECCO
SEZIONE PRIMA
Il Tribunale in composizione collegiale in persona dei magistrati: dott. Marco Erminio Maria Tremolada Presidente rel. dott.ssa Marta Paganini Giudice dott. Alessandro Colnaghi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al numero di ruolo generale 1928/2024 promossa con ricorso da:
(C.F. , nata a [...], il [...] e residente Parte_1 C.F._1
a Lecco, in via CO OP n. 13, con il patrocinio dell'avv. ALESSANDRA MAGGI, ricorrente;
contro
(C.F. ), nato a [...], il [...] e CP_1 C.F._2 residente a [...], con il patrocinio dell'avv. CLAUDIA CARLA ENRICA MORSELLI, resistente;
con l'intervento del
Pubblico Ministero in persona del Procuratore della Repubblica presso questo Tribunale.
CONCLUSIONI CONGIUNTE
Chiedono, pertanto, che venga pronunciata la separazione personale dei coniugi e CP_1
alle seguenti condizioni: Parte_1
1. I coniugi vivranno separati, nel reciproco rispetto. Il signor rilascerà la casa coniugale entro Pt_1 la data dell'udienza del 10.4.2025, asportando i propri effetti personali.
2. I figli minori 19.06.2008, 18.08.2010, Alessandro 4.8.2013 e 24.8.2017 sono Per_1 Per_2 Per_3 affidati in regime condiviso ad entrambi i genitori e la loro residenza sarà presso la casa coniugale sita in Lecco, Via CO OP n. 13, dove vivranno prevalentemente con la madre. Si dà atto che continuerà il monitoraggio di supporto al nucleo familiare da anni in corso con il Servizio Tutela minori del Comune di Lecco e ad oggi rappresentato solo da alcuni incontri con i genitori e gli operatori del servizio nel corso dell'anno.
3. I genitori dovranno assumere di comune accordo le decisioni di maggior interesse per i figli relative all'istruzione, all'educazione e alla salute, tenendo conto della capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli mentre, limitatamente alle questioni di ordinaria amministrazione, potranno esercitare la responsabilità genitoriale separatamente, quando i figli saranno collocati presso ciascuno di essi. I genitori si impegnano, altresì, a scambiarsi ogni informazione relativa alla cura, alla salute, all'educazione ed all'istruzione dei figli, incluso il rendimento scolastico e a condividere ogni scelta educativa. In particolare, se possibile, cercheranno di partecipare congiuntamente alle riunioni e/o ai colloqui con la scuola, oltre che alle visite mediche dei figli.
4. La casa coniugale, unitamente agli arredi in essa contenuti e le relative pertinenze, viene assegnata alla sig.ra , che continuerà ad abitarci con i figli. La signora provvederà al Parte_1 Pt_1 pagamento del canone di locazione e di tutte le utenze
5. Il papà terrà con sé i figli minori con le seguenti modalità, salvo migliori accordi tra i genitori:
I. il martedì e il giovedì dalle 18.30 riaccompagnandoli presso la loro residenza dopo cena per le ore 21.00;
II. Sino a quando il padre non avrà reperito un'abitazione con spazi adeguati anche per il pernottamento dei figli, i minori trascorreranno con il padre un fine settimana alternato con la madre, il sabato dalle 10.00 sino alle 21.00 quando verranno riaccompagnati a casa dalla madre e la domenica dalle 10.00 riaccompagnandoli presso la loro residenza prima di cena per le ore 19, salvo migliori accordi concordati tra i genitori.
III. Nel caso di malattia o indisponibilità di uno dei figli nei tempi di permanenza presso il padre, tale tempo verrà recuperato nel primo giorno possibile, compatibilmente con gli impegni lavorativi del padre e quelli scolastici ed extrascolastici dei minori, in accordo con la madre.
IV. A far data da quest'anno i figli trascorreranno con la madre il giorno di Natale e con il padre il giorno di Santo Stefano alternandosi poi nei successivi anni. Per quanto riguarda il restante periodo delle vacanze scolastiche natalizie si osserveranno le modalità di frequentazioni così come indicate ai punti I e II. A far data dal 2025 la madre trascorrerà con i figli il giorno di Pasqua, mentre il padre quello di Pasquetta, alternandosi poi di anno in anno. Per il restante periodo delle vacanze scolastiche pasquali, si osserveranno le modalità di frequentazioni così come indicate ai punti I e II. I figli trascorreranno anche tutte le altre festività scolastiche civili e religiose ed i relativi ponti con l'uno o l'altro genitore, secondo il criterio dell'alternanza.
V. Durante i mesi delle vacanze scolastiche estive, i figli potranno trascorreranno due settimane, anche non consecutive con ciascun genitore. I ricorrenti, entro il mese di maggio di ogni anno, si impegnano a comunicare reciprocamente le settimane in cui i figli andranno in vacanza con loro.
6. Il sig. concorrerà al mantenimento dei figli, versando alla signora , CP_1 Parte_1 entro il 15 di ogni mese, la somma di euro 400,00 per tutti e quattro i figli, (somma che già sta versando da quando ha lasciato la casa coniugale) ovvero € 100,00 a figlio, a mezzo di bonifico bancario da effettuare su conto corrente intestato ad , per numero dodici mensilità. Parte_1
L'assegno di mantenimento verrà automaticamente aggiornato ISTAT a partire da maggio 2026. 7. L'assegno unico per i figli verrà percepito al 100% dalla madre.
8. Le spese straordinarie verranno divise tra i genitori nella misura del 50% ciascuno nel rispetto del Protocollo del Tribunale di Lecco del 29.03.2018, letto e condiviso tra i genitori, che si allega e che si intende qui di seguito riportato. (Doc. 4).
9. I coniugi danno atto di essere economicamente indipendenti e di avere regolato ogni questione economica eventualmente pendente tra loro.
10. I ricorrenti prestano vicendevolmente il proprio consenso per il rilascio dei rispettivi passaporti e dei documenti validi per l'espatrio con riferimento ai figli minori.
11. I ricorrenti dichiarano di rinunciare all'impugnazione dell'emananda sentenza.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Svolgimento del processo. Con ricorso depositato in data 3.12.2024, ha Parte_1 convenuto in giudizio davanti all'intestato Tribunale, il sig. , esponendo di avere CP_1 contratto con lo stesso matrimonio in data 27.12.2006 in RR (Albania) e che da detta unione sono nati a Lecco i figli (il 19.6.2008), (il 19.8.2010), Persona_4 Per_5 Persona_6
(il 4.8.2013) e (IL 24.8.2017), attualmente ancora minorenni.
[...] Persona_7
La ricorrente allega che la convivenza è divenuta intollerabile, a causa della condotta denigratoria e verbalmente violenta del marito (condotta che, già in passato, era stata causa di un suo allontanamento dalla casa familiare con collocamento, insieme ai figli, presso una struttura protetta, messa a disposizione dall'associazione Telefono Donna), il quale ha intrattenuto delle relazioni extraconiugali ed è solido abusare di sostanze alcoliche, per le quali spende gran parte dei risparmi familiari, incurante dei bisogni dei figli, ai quali provvede lei unicamente.
La sig.ra ha pertanto chiesto la pronuncia di separazione personale e il disporsi Pt_1 dell'affidamento esclusivo a sé dei figli, nonché la regolamentazione in punto di mantenimento e di ulteriori aspetti economici, evidenziando, a sostegno, l'incapacità e il disinteresse del coniuge alla cura e all'educazione dei figli, nonché le differenti capacità economiche che giustificano, oltre ad un contributo al mantenimento della prole, anche un contributo a proprio favore, da porre a carico del sig . Pt_1
Pertanto, la sig.ra ha chiesto la pronuncia sullo status, nonché il concorso del sig. al Pt_1 Pt_1 mantenimento dei figli nella misura di € 400,00 mensili, l'assegnazione della casa coniugale e la messa a carico della controparte di un assegno al proprio mantenimento di € 200,00.
Si è costituito in giudizio il sig. , dando atto dell'intervenuto accordo tra le parti, su CP_1 tutti gli aspetti oggetto di giudizio.
Le parti, comparse personalmente innanzi al Presidente relatore all'udienza del 10.4.2025 e ribadita la volontà di consensualizzare la vertenza, hanno chiesto un rinvio al fine di consentire al sig. Pt_1 di reperire una soluzione abitativa, cosicché alla successiva udienza del 17.6.2025, sostituita su loro istanza ex art. 127 ter c.p.c., hanno depositato note di trattazione scritta contenenti le conclusioni congiunte.
Trasformato il rito da contenzioso a consensuale, la causa è stata trattenuta in decisione sulle conclusioni come sopra riportate.
2. Consensualizzazione della vertenza. La domanda si fonda sull'art. 151 c.c., che permette a ciascun coniuge di chiedere la separazione personale quando si verificano fatti da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza o da recare grave pregiudizio all'educazione della prole. Nel caso di specie, dato il contegno delle parti, deve escludersi che possa proseguire tra loro la comunione spirituale e materiale, sicché la domanda sullo status deve senz'altro essere accolta.
Quanto alle determinazioni accessorie, riguardanti, in particolare, la regolamentazione della responsabilità genitoriale e delle visite padre-figli, l'assegnazione della casa famigliare e il contributo al mantenimento della prole, gli accordi raggiunti dai coniugi si palesano adeguati a soddisfare le esigenze dei minori, tenuto tra l'altro conto del contesto reddituale dei due genitori.
Alla consensualizzazione del ricorso consegue anche l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nel merito del giudizio proposto con ricorso da nei confronti di , ogni diversa istanza ed Parte_1 CP_1 eccezione disattesa o assorbita,
PRONUNCIA la separazione personale dei coniugi (C.F. , nata a [...] C.F._1
AN (Albania), il 17.6.1983 e residente a [...], e CP_1
(C.F. ), nato a [...], il [...] e residente a [...]
CO OP n. 13, sposati a RR (Albania), in data 27.12.2006, autorizzandoli a vivere separatamente con mutuo rispetto;
OMOLOGA le condizioni concordate tra le parti e sopra riportate.
Spese di causa integralmente compensate tra le parti.
Così deciso in Lecco, nella Camera di consiglio dell'11 luglio 2025.
Il Presidente relatore
Dott. Marco Erminio Maria Tremolada