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Sentenza 1 agosto 2025
Sentenza 1 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 01/08/2025, n. 6350 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 6350 |
| Data del deposito : | 1 agosto 2025 |
Testo completo
N. R.G. 5218/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
SESTA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Michela Guantario ha pronunciato ex art. 281 sexies ultimo comma c.p.c. la seguente
S E N T E N Z A
Nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 5218/2025 discussa all'udienza del 2.07.2025 promossa da:
(C.F. e P. IVA n. ) rappresentata da Parte_1 P.IVA_1 [...] in forza di mandato speciale n. 312268/42069 di Rep./Fasc. del Notaio dott. Parte_2
, in persona del procuratore speciale dott. , rappresentata Persona_1 Parte_3
e difesa, in forza di procura speciale alle liti allegata al ricorso, dall'Avv. Leonardo Bottazzi ed elettivamente domiciliata in via F. Corridoni, 1 a Milano, presso lo studio dello stesso
RICORRENTE contro
Controparte_1
CONVENUTO CONTUMACE
CONCLUSIONI PER LA RICORRENTE
Voglia l'Ill.mo Giudice Designato, rigettata ogni avversa eccezione e domanda, disporre come segue:
NEL MERITO IN VIA PRINCIPALE: accertare e dichiarare, per tutti i motivi già indicati in narrativa, il grave inadempimento contrattuale posto in essere dalla resistente, accertare e dichiarare che il contratto di locazione finanziaria n. 20068337, è stato dichiarato risolto in forza della clausola risolutiva espressa contenuta nel contratto medesimo e, per l'effetto, condannare la convenuta in Controparte_1
pagina 1 di 5 persona del legale rappresentante pro tempore, a rilasciare immediatamente libero e vuoto da persone e cose, con efficacia del provvedimento nei confronti di eventuali ulteriori terzi occupanti, a favore di l'immobile in Cantagallo (PO), via Guicciardini Parte_1
n. 42, e precisamente: “capannone ad uso artigianale contraddistinto con il civico 42 di detta via, composto da ampio locale oltre ufficio e bagno-w.c.; confini: Carpini, Verniani, Per_2
salvo altri. Al Catasto dei Fabbricati del Comune di Cantagallo, l'unità immobiliare descritta risulta rappresentata nel foglio di mappa 61, con i seguenti dati: particella 661, subalterno 6, categoria C/3, classe 2, mq. 393, R.C. euro 1.136,62, a seguito di denuncia di accatastamento
n° S00096.1/2000 presentata all'Ufficio del Territorio di Prato in data 24 gennaio 2000” come descritti nell'atto di acquisto allegato. Riservato il diritto di agire separatamente per ottenere il risarcimento di tutti i danni subendi e subiti per fatto e colpa della società occupante/utilizzatrice e per il pagamento del credito derivante dal contratto di leasing per cui vi è causa.
NEL MERITO IN VIA SUBORDINATA: accertare e dichiarare che il contratto di leasing n.
20068337 è giunto a naturale scadenza, in assenza di esercizio dell'opzione finale di acquisto da parte dell'Utilizzatore e per condannare la società convenuta, in persona del legale rappresentante pro tempore, a rilasciare immediatamente libero e vuoto da persone e cose, con efficacia del provvedimento nei confronti di altri eventuali ulteriori terzi occupanti, a favore di l'immobile in parola come sopra descritto. Parte_1
IN OGNI CASO: con vittoria delle spese di lite, oltre 15% spese generali, IVA e C.P.A. come per legge.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Il presente giudizio veniva introdotto da quale mandataria di Parte_2 [...] per ottenere da la restituzione Parte_1 Controparte_1
dell'immobile sito in Cantagallo (PO), via Guicciardini, 42, concesso in locazione finanziaria con contratto n. 01308576/20068337 stipulato in data 01.08.2007 (doc. 6) da Controparte_2
(successivamente fusa per incorporazione in ridenominata
[...] Controparte_3 CP_2
CP_ e fusa per incorporazione in a sua volta per
[...] Controparte_4 incorporazione in docc. 7, 8, 9 e 10). Controparte_6
pagina 2 di 5 a far data dal 19.12.2022, ha trasferito alcuni beni e rapporti giuridici Controparte_6
connessi ai relativi crediti a tra cui l'immobile oggetto del contratto di Parte_1 leasing n. 20068337, con contestuale pubblicazione dell'avviso in Gazzetta Ufficiale (docc. 12,
13 e 14).
A sostegno della domanda parte ricorrente deduceva: che, contestualmente alla stipulazione del contratto in data 01.08.2007, l'immobile era stato consegnato all'utilizzatrice; che, nel corso del rapporto, si rendeva inadempiente del pagamento delle rate pattuite;
Controparte_1 che, di conseguenza, la ricorrente si avvaleva della clausola risolutiva espressa prevista nelle condizioni generali di contratto e comunicava la risoluzione con raccomandata in data
26.01.2016 (doc. 16); che, anche a seguito di intimazione al pagamento e alla restituzione dell'immobile, l'utilizzatrice rimaneva inadempiente;
che il debito ammontava ad € 111.950,24
(di cui € 6.527,96 per canoni scaduti e insoluti ed € 105.422,28 per canoni a scadere in linea capitale e prezzo per l'opzione finale di acquisto); che in data 01.07.2023 il contratto giungeva a scadenza naturale;
che in data 13.05.2024 inviava una diffida alla resistente per la restituzione dell'immobile e per il pagamento delle somme dovute, non ottenendo alcuna risposta.
regolarmente convenuta in giudizio, non si costituiva restando Controparte_1 contumace e pertanto non forniva alcun elemento utile ad una diversa ricostruzione dei fatti.
Tanto premesso, la domanda è fondata.
Le circostanze riportate sono state infatti provate mediante la documentazione allegata al ricorso.
A fronte del mancato pagamento dei canoni pattuiti da parte dell'utilizzatrice, come risulta dall'estratto conto di cui al doc. n. 17, si è avvalsa della clausola Parte_1
risolutiva espressa contenuta all'art. 14 delle Condizioni generali, secondo cui “In caso di mancato o ritardato pagamento, anche parziale, di uno o più degli obblighi assunti dall'utilizzatore, con l'art. n. 3 (corrispettivo) delle Condizioni particolari del presente contratto […] è in facoltà del Concedente di risolvere anticipatamente il presente contratto, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1456 c.c.”.
Di conseguenza, ai sensi dell'art. 15 delle Condizioni generali “l'Utilizzatore dovrà immediatamente rilasciare, libero di persone e cose, l'immobile oggetto del presente contratto, riconsegnandolo al Concedente” e procedere al pagamento delle somme dovute.
pagina 3 di 5 La giurisprudenza di legittimità sottolinea che “la risoluzione di diritto di un contratto, prevista dalle parti con apposita pattuizione quale conseguenza dell'inadempimento di una determinata obbligazione, non opera automaticamente, bensì produce effetti solo dal momento in cui il contraente, nel cui interesse è stata pattuita, comunica all'altro inadempiente l'intenzione di avvalersene” (Cass. 9369/2024).
In data 26.01.2016 la ricorrente ha informato la resistente dell'intenzione di risolvere il contratto mediante raccomandata (doc. 16). Tuttavia, come risulta a pagina 4 del documento
16, la comunicazione non è giunta a destinazione in quanto il destinatario è risultato sconosciuto.
Deve, pertanto, ritenersi che la volontà di risolvere il contratto sia stata legittimamente manifestata con il ricorso introduttivo del giudizio.
È, infatti, stabilito che “In tema di clausola risolutiva espressa, la dichiarazione del creditore della prestazione inadempiuta di volersi avvalere dell'effetto risolutivo di diritto di cui all'art.
1456 cod. civ. non deve essere necessariamente contenuta in un atto stragiudiziale precedente alla lite, potendo essa per converso manifestarsi, del tutto legittimamente, con lo stesso atto di citazione o con altro atto processuale ad esso equiparato” (Cass. n. 9275/2005).
Peraltro, il contratto è comunque giunto a naturale scadenza in data 01.07.2023.
In conseguenza di ciò, tenuto conto dell'inadempimento dell'utilizzatore l'art. 2 delle
Condizioni particolari del contratto stabilisce che “alla scadenza del termine, l'Utilizzatore dovrà restituire l'immobile al concedente […]”.
In conclusione, riscontrati l'inadempimento della resistente, la volontà di risolvere il contratto manifestata nel ricorso introduttivo da parte di e, comunque, l'intervento Parte_1
della naturale scadenza del contratto in data 01.07.2023, deve Controparte_1 essere condannata alla restituzione dell'immobile sito in Cantagallo (PO), in via Guicciardini,
42 detenuto sine titulo come descritto in dispositivo.
Le spese di lite, liquidate in dispositivo, in base ai parametri di cui al d.m. 55/2014 seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
pagina 4 di 5 dichiara l'intervenuta risoluzione di diritto del contratto di locazione finanziaria n.
01308576/20068337 stipulato in data 01.08.2007 e per l'effetto condanna
[...] alla restituzione in favore di dell'immobile sito Controparte_1 Parte_1
in Cantagallo (PO), via Guicciardini, 42 descritto nelle conclusioni di parte ricorrente sopra riportate;
condanna la resistente a rimborsare ad quale Controparte_1 Parte_2 mandataria di le spese di lite che liquida in complessivi € 2.906 per Parte_1 compensi oltre rimborso forfettario, IVA e CPA.
Milano, 31 luglio 2025
Il Giudice
Michela Guantario
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
SESTA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Michela Guantario ha pronunciato ex art. 281 sexies ultimo comma c.p.c. la seguente
S E N T E N Z A
Nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 5218/2025 discussa all'udienza del 2.07.2025 promossa da:
(C.F. e P. IVA n. ) rappresentata da Parte_1 P.IVA_1 [...] in forza di mandato speciale n. 312268/42069 di Rep./Fasc. del Notaio dott. Parte_2
, in persona del procuratore speciale dott. , rappresentata Persona_1 Parte_3
e difesa, in forza di procura speciale alle liti allegata al ricorso, dall'Avv. Leonardo Bottazzi ed elettivamente domiciliata in via F. Corridoni, 1 a Milano, presso lo studio dello stesso
RICORRENTE contro
Controparte_1
CONVENUTO CONTUMACE
CONCLUSIONI PER LA RICORRENTE
Voglia l'Ill.mo Giudice Designato, rigettata ogni avversa eccezione e domanda, disporre come segue:
NEL MERITO IN VIA PRINCIPALE: accertare e dichiarare, per tutti i motivi già indicati in narrativa, il grave inadempimento contrattuale posto in essere dalla resistente, accertare e dichiarare che il contratto di locazione finanziaria n. 20068337, è stato dichiarato risolto in forza della clausola risolutiva espressa contenuta nel contratto medesimo e, per l'effetto, condannare la convenuta in Controparte_1
pagina 1 di 5 persona del legale rappresentante pro tempore, a rilasciare immediatamente libero e vuoto da persone e cose, con efficacia del provvedimento nei confronti di eventuali ulteriori terzi occupanti, a favore di l'immobile in Cantagallo (PO), via Guicciardini Parte_1
n. 42, e precisamente: “capannone ad uso artigianale contraddistinto con il civico 42 di detta via, composto da ampio locale oltre ufficio e bagno-w.c.; confini: Carpini, Verniani, Per_2
salvo altri. Al Catasto dei Fabbricati del Comune di Cantagallo, l'unità immobiliare descritta risulta rappresentata nel foglio di mappa 61, con i seguenti dati: particella 661, subalterno 6, categoria C/3, classe 2, mq. 393, R.C. euro 1.136,62, a seguito di denuncia di accatastamento
n° S00096.1/2000 presentata all'Ufficio del Territorio di Prato in data 24 gennaio 2000” come descritti nell'atto di acquisto allegato. Riservato il diritto di agire separatamente per ottenere il risarcimento di tutti i danni subendi e subiti per fatto e colpa della società occupante/utilizzatrice e per il pagamento del credito derivante dal contratto di leasing per cui vi è causa.
NEL MERITO IN VIA SUBORDINATA: accertare e dichiarare che il contratto di leasing n.
20068337 è giunto a naturale scadenza, in assenza di esercizio dell'opzione finale di acquisto da parte dell'Utilizzatore e per condannare la società convenuta, in persona del legale rappresentante pro tempore, a rilasciare immediatamente libero e vuoto da persone e cose, con efficacia del provvedimento nei confronti di altri eventuali ulteriori terzi occupanti, a favore di l'immobile in parola come sopra descritto. Parte_1
IN OGNI CASO: con vittoria delle spese di lite, oltre 15% spese generali, IVA e C.P.A. come per legge.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Il presente giudizio veniva introdotto da quale mandataria di Parte_2 [...] per ottenere da la restituzione Parte_1 Controparte_1
dell'immobile sito in Cantagallo (PO), via Guicciardini, 42, concesso in locazione finanziaria con contratto n. 01308576/20068337 stipulato in data 01.08.2007 (doc. 6) da Controparte_2
(successivamente fusa per incorporazione in ridenominata
[...] Controparte_3 CP_2
CP_ e fusa per incorporazione in a sua volta per
[...] Controparte_4 incorporazione in docc. 7, 8, 9 e 10). Controparte_6
pagina 2 di 5 a far data dal 19.12.2022, ha trasferito alcuni beni e rapporti giuridici Controparte_6
connessi ai relativi crediti a tra cui l'immobile oggetto del contratto di Parte_1 leasing n. 20068337, con contestuale pubblicazione dell'avviso in Gazzetta Ufficiale (docc. 12,
13 e 14).
A sostegno della domanda parte ricorrente deduceva: che, contestualmente alla stipulazione del contratto in data 01.08.2007, l'immobile era stato consegnato all'utilizzatrice; che, nel corso del rapporto, si rendeva inadempiente del pagamento delle rate pattuite;
Controparte_1 che, di conseguenza, la ricorrente si avvaleva della clausola risolutiva espressa prevista nelle condizioni generali di contratto e comunicava la risoluzione con raccomandata in data
26.01.2016 (doc. 16); che, anche a seguito di intimazione al pagamento e alla restituzione dell'immobile, l'utilizzatrice rimaneva inadempiente;
che il debito ammontava ad € 111.950,24
(di cui € 6.527,96 per canoni scaduti e insoluti ed € 105.422,28 per canoni a scadere in linea capitale e prezzo per l'opzione finale di acquisto); che in data 01.07.2023 il contratto giungeva a scadenza naturale;
che in data 13.05.2024 inviava una diffida alla resistente per la restituzione dell'immobile e per il pagamento delle somme dovute, non ottenendo alcuna risposta.
regolarmente convenuta in giudizio, non si costituiva restando Controparte_1 contumace e pertanto non forniva alcun elemento utile ad una diversa ricostruzione dei fatti.
Tanto premesso, la domanda è fondata.
Le circostanze riportate sono state infatti provate mediante la documentazione allegata al ricorso.
A fronte del mancato pagamento dei canoni pattuiti da parte dell'utilizzatrice, come risulta dall'estratto conto di cui al doc. n. 17, si è avvalsa della clausola Parte_1
risolutiva espressa contenuta all'art. 14 delle Condizioni generali, secondo cui “In caso di mancato o ritardato pagamento, anche parziale, di uno o più degli obblighi assunti dall'utilizzatore, con l'art. n. 3 (corrispettivo) delle Condizioni particolari del presente contratto […] è in facoltà del Concedente di risolvere anticipatamente il presente contratto, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1456 c.c.”.
Di conseguenza, ai sensi dell'art. 15 delle Condizioni generali “l'Utilizzatore dovrà immediatamente rilasciare, libero di persone e cose, l'immobile oggetto del presente contratto, riconsegnandolo al Concedente” e procedere al pagamento delle somme dovute.
pagina 3 di 5 La giurisprudenza di legittimità sottolinea che “la risoluzione di diritto di un contratto, prevista dalle parti con apposita pattuizione quale conseguenza dell'inadempimento di una determinata obbligazione, non opera automaticamente, bensì produce effetti solo dal momento in cui il contraente, nel cui interesse è stata pattuita, comunica all'altro inadempiente l'intenzione di avvalersene” (Cass. 9369/2024).
In data 26.01.2016 la ricorrente ha informato la resistente dell'intenzione di risolvere il contratto mediante raccomandata (doc. 16). Tuttavia, come risulta a pagina 4 del documento
16, la comunicazione non è giunta a destinazione in quanto il destinatario è risultato sconosciuto.
Deve, pertanto, ritenersi che la volontà di risolvere il contratto sia stata legittimamente manifestata con il ricorso introduttivo del giudizio.
È, infatti, stabilito che “In tema di clausola risolutiva espressa, la dichiarazione del creditore della prestazione inadempiuta di volersi avvalere dell'effetto risolutivo di diritto di cui all'art.
1456 cod. civ. non deve essere necessariamente contenuta in un atto stragiudiziale precedente alla lite, potendo essa per converso manifestarsi, del tutto legittimamente, con lo stesso atto di citazione o con altro atto processuale ad esso equiparato” (Cass. n. 9275/2005).
Peraltro, il contratto è comunque giunto a naturale scadenza in data 01.07.2023.
In conseguenza di ciò, tenuto conto dell'inadempimento dell'utilizzatore l'art. 2 delle
Condizioni particolari del contratto stabilisce che “alla scadenza del termine, l'Utilizzatore dovrà restituire l'immobile al concedente […]”.
In conclusione, riscontrati l'inadempimento della resistente, la volontà di risolvere il contratto manifestata nel ricorso introduttivo da parte di e, comunque, l'intervento Parte_1
della naturale scadenza del contratto in data 01.07.2023, deve Controparte_1 essere condannata alla restituzione dell'immobile sito in Cantagallo (PO), in via Guicciardini,
42 detenuto sine titulo come descritto in dispositivo.
Le spese di lite, liquidate in dispositivo, in base ai parametri di cui al d.m. 55/2014 seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
pagina 4 di 5 dichiara l'intervenuta risoluzione di diritto del contratto di locazione finanziaria n.
01308576/20068337 stipulato in data 01.08.2007 e per l'effetto condanna
[...] alla restituzione in favore di dell'immobile sito Controparte_1 Parte_1
in Cantagallo (PO), via Guicciardini, 42 descritto nelle conclusioni di parte ricorrente sopra riportate;
condanna la resistente a rimborsare ad quale Controparte_1 Parte_2 mandataria di le spese di lite che liquida in complessivi € 2.906 per Parte_1 compensi oltre rimborso forfettario, IVA e CPA.
Milano, 31 luglio 2025
Il Giudice
Michela Guantario
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