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Sentenza 17 luglio 2025
Sentenza 17 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 17/07/2025, n. 3199 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 3199 |
| Data del deposito : | 17 luglio 2025 |
Testo completo
R.G. 2814/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA
SEZIONE SECONDA CIVILE nella persona del Giudice dott.ssa Elena Fondrieschi ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile di II grado iscritta al n. r.g. 2814/2023 promossa da:
, con l'avv. DELLA MONACA ALESSANDRA APPELLANTE Parte_1
contro
APPELLATA - CONTUMACE CP_1
Conclusioni
Le parti hanno precisato le conclusioni come da fogli depositati telematicamente che qui devono intendersi come integralmente trascritte.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Nel giudizio di primo grado instaurato innanzi al Giudice di Pace di Brescia con atto di citazione notificato in data 20.9.2021, la sig.ra conveniva in giudizio la sig.ra Parte_1 CP_1 deducendo quanto segue.
[...]
In data 18.6.2020 la sig.ra conferiva incarico professionale all'allora avv. CP_1 Pt_1 affinché la rappresentasse in qualità di parte offesa in un procedimento penale dinnanzi alla
Procura della repubblica presso il Tribunale di Brescia, relativo ad un sinistro stradale con esito mortale avvenuto in data 14.6.2020, occorso alla propria sorella Parte_2
In data 22.6.2020 l'attrice provvedeva a depositare la propria nomina a difensore di fiducia della sig.ra nel suddetto procedimento penale congiuntamente alla richiesta di acquisizione di CP_1 copia della relazione dell'incidente stradale (doc. 2) inoltre, prendeva contatto con i servizi sociali di Desenzano del Garda in merito alla pratica di affido del minore , Persona_1 figlio della defunta (doc. 3).
In data 10.7.2020 mediante raccomandata a/r l'attrice riceveva da parte della sig.ra la CP_1 revoca del mandato conferitole senza l'offerta di corrisponderle alcunché.
1 L'attrice deduceva di aver espletato il proprio incarico professionale anticipando altresì le spese di viaggio, pari a 106,37 euro relative ai biglietti del treno per la tratta Roma-Milano del
16.6.2020 e Brescia-Roma del 18.6.2021 (doc. 5).
Mediante raccomandata a/r del 5.11.2020 l'attrice richiedeva alla convenuta il pagamento delle proprie spettanze ed in seguito, le notificava un invito a stipulare una convenzione di negoziazione assistita ma la stessa non forniva alcun riscontro (docc. 6 e 7).
Chiedeva di accertare e dichiarare l'esistenza del proprio credito per lo svolgimento dell'attività professionale prestata in qualità di avvocato nei confronti della convenuta e per l'effetto, condannare la stessa al pagamento della somma di 2.000,00 euro a titolo di compensi professionali oltre 106,37 euro a titolo di costi di trasferta.
La sig.ra ritualmente notificata dell'atto di citazione, non si costituiva in giudizio e CP_1 rimaneva contumace.
Con sentenza n. 503/2022, il Giudice di Pace di Brescia rigettava la domanda di parte attrice compensando le spese del giudizio.
Con atto di citazione in appello ritualmente notificato, la sig.ra impugnava la sentenza Pt_1
n. 503/2022 del Giudice di Pace di Brescia.
Nel gravame proposto l'appellante deduceva:
a) Violazione e falsa applicazione dei principi regolatori della materia sulla prova dell'opera svolta e sul quantum a fondamento della domanda, nello specifico chiedeva di riformare la sentenza nel punto in cui il Giudice di prime cure statuiva il rigetto della domanda in quanto
“pacifico e documentato è la prova dell'incarico per lo svolgimento del patrocinio professionale.
Non altrettanto l'incarico svolto, non rispondendo, l'ulteriore documentazione allegata dalla attrice, alle asserite prestazioni come prospettate in narrativa di citazione”. L'appellante riteneva che dalla documentazione allegata in primo grado risulterebbe ampiamente provata l'attività professionale svolta da parte dell'attrice pertanto, la stessa avrebbe assolto l'onere della prova a fondamento della propria domanda, sia in merito alla effettiva consistenza delle prestazioni eseguite, sia in ordine alla corretta quantificazione delle medesime.
b) Discordante applicazione delle emergenze processuali da parte del Giudice di Pace in particolare nel punto della sentenza nel quale il medesimo ha stabilito che “La documentazione depositata poi alla udienza del 09/03/2022 si è rivelata essere una nota spese arricchita di maggiori indicazioni relative alle singole attività prestate”. Tale affermazione sarebbe contraddittoria poiché sempre il Giudicante aveva richiesto ed autorizzato ex art. 320 c.p.c. il deposito di “distinta relativa alla specifica imputazione delle somme richieste in relazione alle singole prestazioni” ed inoltre, lo stesso non le avrebbe neppure riconosciuto le indennità di
2 trasferta nonostante le stesse costituiscano competenze e non onorari e nonostante fossero state documentate e provate.
Chiedeva di condannare la sig.ra al pagamento della somma complessiva di 2.000,00 CP_1 euro oltre interessi sino al soddisfo e rivalutazione monetaria a titolo compensi per l'opera professionale prestata in proprio favore da parte dell'appellante, oltre alla somma di 106,37 euro a titolo di trasferta.
La sig.ra ritualmente notificata dell'atto di citazione in appello, non si costituiva in CP_1 giudizio e veniva dichiarata contumace.
La causa è stata istruita con la sola acquisizione dei documenti offerti in comunicazione dalle parti, successivamente fissata a precisazione delle conclusioni, quindi trattenuta in decisione con termini di legge per deposito di comparse conclusionali e di replica.
*
La sentenza n. 503/2022 con la quale il Giudice di Pace di Brescia ha rigettato la domanda attorea compensando le spese di lite tra le parti va parzialmente riformata per le ragioni che seguono.
L'appellante ha sostenuto di aver compiuto una serie di attività per conto della sig.ra in CP_1 forza del mandato professionale conferitole da quest'ultima, nello specifico ha dichiarato di aver intrattenuto diversi contatti con l'Azienda Speciale Consortile Garda Sociale, con la Procura di
Brescia e con la Polizia Stradale di Desenzano del Garda al fine del rimpatrio della salma.
L'istanza di pagamento avanzata da parte appellante in relazione al corrispettivo dovutole in virtù dell'attività stragiudiziale svolta per conto dell'appellata non risulta corroborata da un adeguato supporto probatorio difatti, dalla documentazione in atti si rileva l'avvenuto espletamento da parte della sig.ra di un'attività alquanto circoscritta in favore dell'appellata. In Pt_1 particolare, la documentazione allegata dall'appellante non è atta a comprovare la fondatezza degli importi richiesti da parte della stessa per l'esecuzione delle suddette prestazioni, nello specifico, non vi è alcuna documentazione a supporto dei contatti intrattenuti dall'appellante con la Procura di Brescia, difatti, benché dall'incarico conferitole è desumibile che alcuni incontri e/o contatti telefonici possano essere intercorsi, tuttavia, non vi è alcuna documentazione comprovante tale assunto. Si rileva inoltre, che il doc. 2 prodotto dall'appellante consiste nella nomina della medesima a difensore di fiducia della sig.ra nel procedimento penale CP_1 mentre, il doc. 3 consta in una breve corrispondenza intervenuta tra l'appellante e l'Azienda
Speciale Consortile Garda Sociale in merito alla procedura di affido del minore Per_1 ed infine, il doc. 4 presenta il deposito della richiesta di certificazione di ricovero del
[...] minore presso l'Ospedale Civile Pediatrico di Brescia. Ciò posto, è evidente che si tratti di attività circoscritte che non sono sfociate nello svolgimento di un'attività effettiva e compiuta, difatti l'appellante si è limitata al solo espletamento di alcune attività stragiudiziali per conto
3 della sig.ra le quali non possono comportare una spesa per quest'ultima pari a quella CP_1 richiesta da parte dell'appellante, la quale ha ritenuto congruo un importo di 2.000,00 euro per lo svolgimento delle suddette prestazioni. La richiesta non appare giustificata poiché il quantum richiesto dalla medesima appare decisamente eccessivo e non può essere integralmente riconosciuto in favore della stessa, bensì andrà commisurato sulla base delle attività concretamente effettuate da quest'ultima per conto dell'appellata.
Considerato che
risulta pacifico e comprovato l'avvenuto conferimento dell'incarico professionale a carico dell'appellante e tenuto conto dell'entità delle prestazioni eseguite da parte della stessa in favore dell'appellata, si ritiene congruo un riconoscimento in favore dell'avv. dell'importo onnicomprensivo Pt_1 di 200,00 euro.
In merito alla richiesta avanzata dall'appellante relativa alla corresponsione in proprio favore delle indennità di trasferta concernenti la tratta Roma-Milano del 16.6.2020 e Brescia-Roma del
18.6.2021 per un importo pari a 106,37 euro (doc. 5), si rileva che tale domanda merita accoglimento posto che, dalle risultanze documentali si evince l'effettivo esborso di tali somme da parte dell'appellante al fine di recarsi presso i luoghi di espletamento dell'incarico.
Sul punto della liquidazione delle spese di lite effettuata dal Giudice di Pace, si rileva che nel caso di specie, il Giudice di prime cure ha disposto la compensazione delle spese processuali tra le parti. Tale pronuncia va riformata pertanto, la sig.ra deve essere condannata al CP_1 pagamento in favore dell'appellante delle spese processuali relative al giudizio di primo grado, liquidate in complessivi euro 159,85, di cui euro 139,00 per compenso professionale (considerati valori minimi per fase studio, introduttiva e decisionale in ragione dell'assenza di questioni di fatto e di diritto) ed euro 47,70 per spese generali oltre iva e cpa di legge.
Le spese di lite seguono la soccombenza con condanna di parte appellata alla rifusione in favore di parte appellante delle spese di lite, liquidate in complessivi euro 284,05 di cui euro 247,00 per compenso professionale (considerati valori minimi per fase studio, introduttiva e decisionale in ragione delle argomentazioni sostanzialmente coincidenti con il giudizio di primo grado ed anche in considerazione della riforma della sentenza in punto spese di lite di primo grado) ed euro 37,05 per spese generali oltre iva e cpa di legge.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brescia, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita così dispone:
Accoglie parzialmente l'appello riformando la sentenza n. 503/2022 del Giudice di Pace di
Brescia anche in punto di spese come in parte motiva, condannando parte appellata alla corresponsione in favore dell'appellante di euro 306,37;
4 Condanna parte appellata a rifondere a parte appellante le spese di lite per entrambi i gradi di giudizio, liquidate come in parte motiva.
Brescia, 17 luglio 2025
Il Giudice
Elena Fondrieschi
5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA
SEZIONE SECONDA CIVILE nella persona del Giudice dott.ssa Elena Fondrieschi ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile di II grado iscritta al n. r.g. 2814/2023 promossa da:
, con l'avv. DELLA MONACA ALESSANDRA APPELLANTE Parte_1
contro
APPELLATA - CONTUMACE CP_1
Conclusioni
Le parti hanno precisato le conclusioni come da fogli depositati telematicamente che qui devono intendersi come integralmente trascritte.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Nel giudizio di primo grado instaurato innanzi al Giudice di Pace di Brescia con atto di citazione notificato in data 20.9.2021, la sig.ra conveniva in giudizio la sig.ra Parte_1 CP_1 deducendo quanto segue.
[...]
In data 18.6.2020 la sig.ra conferiva incarico professionale all'allora avv. CP_1 Pt_1 affinché la rappresentasse in qualità di parte offesa in un procedimento penale dinnanzi alla
Procura della repubblica presso il Tribunale di Brescia, relativo ad un sinistro stradale con esito mortale avvenuto in data 14.6.2020, occorso alla propria sorella Parte_2
In data 22.6.2020 l'attrice provvedeva a depositare la propria nomina a difensore di fiducia della sig.ra nel suddetto procedimento penale congiuntamente alla richiesta di acquisizione di CP_1 copia della relazione dell'incidente stradale (doc. 2) inoltre, prendeva contatto con i servizi sociali di Desenzano del Garda in merito alla pratica di affido del minore , Persona_1 figlio della defunta (doc. 3).
In data 10.7.2020 mediante raccomandata a/r l'attrice riceveva da parte della sig.ra la CP_1 revoca del mandato conferitole senza l'offerta di corrisponderle alcunché.
1 L'attrice deduceva di aver espletato il proprio incarico professionale anticipando altresì le spese di viaggio, pari a 106,37 euro relative ai biglietti del treno per la tratta Roma-Milano del
16.6.2020 e Brescia-Roma del 18.6.2021 (doc. 5).
Mediante raccomandata a/r del 5.11.2020 l'attrice richiedeva alla convenuta il pagamento delle proprie spettanze ed in seguito, le notificava un invito a stipulare una convenzione di negoziazione assistita ma la stessa non forniva alcun riscontro (docc. 6 e 7).
Chiedeva di accertare e dichiarare l'esistenza del proprio credito per lo svolgimento dell'attività professionale prestata in qualità di avvocato nei confronti della convenuta e per l'effetto, condannare la stessa al pagamento della somma di 2.000,00 euro a titolo di compensi professionali oltre 106,37 euro a titolo di costi di trasferta.
La sig.ra ritualmente notificata dell'atto di citazione, non si costituiva in giudizio e CP_1 rimaneva contumace.
Con sentenza n. 503/2022, il Giudice di Pace di Brescia rigettava la domanda di parte attrice compensando le spese del giudizio.
Con atto di citazione in appello ritualmente notificato, la sig.ra impugnava la sentenza Pt_1
n. 503/2022 del Giudice di Pace di Brescia.
Nel gravame proposto l'appellante deduceva:
a) Violazione e falsa applicazione dei principi regolatori della materia sulla prova dell'opera svolta e sul quantum a fondamento della domanda, nello specifico chiedeva di riformare la sentenza nel punto in cui il Giudice di prime cure statuiva il rigetto della domanda in quanto
“pacifico e documentato è la prova dell'incarico per lo svolgimento del patrocinio professionale.
Non altrettanto l'incarico svolto, non rispondendo, l'ulteriore documentazione allegata dalla attrice, alle asserite prestazioni come prospettate in narrativa di citazione”. L'appellante riteneva che dalla documentazione allegata in primo grado risulterebbe ampiamente provata l'attività professionale svolta da parte dell'attrice pertanto, la stessa avrebbe assolto l'onere della prova a fondamento della propria domanda, sia in merito alla effettiva consistenza delle prestazioni eseguite, sia in ordine alla corretta quantificazione delle medesime.
b) Discordante applicazione delle emergenze processuali da parte del Giudice di Pace in particolare nel punto della sentenza nel quale il medesimo ha stabilito che “La documentazione depositata poi alla udienza del 09/03/2022 si è rivelata essere una nota spese arricchita di maggiori indicazioni relative alle singole attività prestate”. Tale affermazione sarebbe contraddittoria poiché sempre il Giudicante aveva richiesto ed autorizzato ex art. 320 c.p.c. il deposito di “distinta relativa alla specifica imputazione delle somme richieste in relazione alle singole prestazioni” ed inoltre, lo stesso non le avrebbe neppure riconosciuto le indennità di
2 trasferta nonostante le stesse costituiscano competenze e non onorari e nonostante fossero state documentate e provate.
Chiedeva di condannare la sig.ra al pagamento della somma complessiva di 2.000,00 CP_1 euro oltre interessi sino al soddisfo e rivalutazione monetaria a titolo compensi per l'opera professionale prestata in proprio favore da parte dell'appellante, oltre alla somma di 106,37 euro a titolo di trasferta.
La sig.ra ritualmente notificata dell'atto di citazione in appello, non si costituiva in CP_1 giudizio e veniva dichiarata contumace.
La causa è stata istruita con la sola acquisizione dei documenti offerti in comunicazione dalle parti, successivamente fissata a precisazione delle conclusioni, quindi trattenuta in decisione con termini di legge per deposito di comparse conclusionali e di replica.
*
La sentenza n. 503/2022 con la quale il Giudice di Pace di Brescia ha rigettato la domanda attorea compensando le spese di lite tra le parti va parzialmente riformata per le ragioni che seguono.
L'appellante ha sostenuto di aver compiuto una serie di attività per conto della sig.ra in CP_1 forza del mandato professionale conferitole da quest'ultima, nello specifico ha dichiarato di aver intrattenuto diversi contatti con l'Azienda Speciale Consortile Garda Sociale, con la Procura di
Brescia e con la Polizia Stradale di Desenzano del Garda al fine del rimpatrio della salma.
L'istanza di pagamento avanzata da parte appellante in relazione al corrispettivo dovutole in virtù dell'attività stragiudiziale svolta per conto dell'appellata non risulta corroborata da un adeguato supporto probatorio difatti, dalla documentazione in atti si rileva l'avvenuto espletamento da parte della sig.ra di un'attività alquanto circoscritta in favore dell'appellata. In Pt_1 particolare, la documentazione allegata dall'appellante non è atta a comprovare la fondatezza degli importi richiesti da parte della stessa per l'esecuzione delle suddette prestazioni, nello specifico, non vi è alcuna documentazione a supporto dei contatti intrattenuti dall'appellante con la Procura di Brescia, difatti, benché dall'incarico conferitole è desumibile che alcuni incontri e/o contatti telefonici possano essere intercorsi, tuttavia, non vi è alcuna documentazione comprovante tale assunto. Si rileva inoltre, che il doc. 2 prodotto dall'appellante consiste nella nomina della medesima a difensore di fiducia della sig.ra nel procedimento penale CP_1 mentre, il doc. 3 consta in una breve corrispondenza intervenuta tra l'appellante e l'Azienda
Speciale Consortile Garda Sociale in merito alla procedura di affido del minore Per_1 ed infine, il doc. 4 presenta il deposito della richiesta di certificazione di ricovero del
[...] minore presso l'Ospedale Civile Pediatrico di Brescia. Ciò posto, è evidente che si tratti di attività circoscritte che non sono sfociate nello svolgimento di un'attività effettiva e compiuta, difatti l'appellante si è limitata al solo espletamento di alcune attività stragiudiziali per conto
3 della sig.ra le quali non possono comportare una spesa per quest'ultima pari a quella CP_1 richiesta da parte dell'appellante, la quale ha ritenuto congruo un importo di 2.000,00 euro per lo svolgimento delle suddette prestazioni. La richiesta non appare giustificata poiché il quantum richiesto dalla medesima appare decisamente eccessivo e non può essere integralmente riconosciuto in favore della stessa, bensì andrà commisurato sulla base delle attività concretamente effettuate da quest'ultima per conto dell'appellata.
Considerato che
risulta pacifico e comprovato l'avvenuto conferimento dell'incarico professionale a carico dell'appellante e tenuto conto dell'entità delle prestazioni eseguite da parte della stessa in favore dell'appellata, si ritiene congruo un riconoscimento in favore dell'avv. dell'importo onnicomprensivo Pt_1 di 200,00 euro.
In merito alla richiesta avanzata dall'appellante relativa alla corresponsione in proprio favore delle indennità di trasferta concernenti la tratta Roma-Milano del 16.6.2020 e Brescia-Roma del
18.6.2021 per un importo pari a 106,37 euro (doc. 5), si rileva che tale domanda merita accoglimento posto che, dalle risultanze documentali si evince l'effettivo esborso di tali somme da parte dell'appellante al fine di recarsi presso i luoghi di espletamento dell'incarico.
Sul punto della liquidazione delle spese di lite effettuata dal Giudice di Pace, si rileva che nel caso di specie, il Giudice di prime cure ha disposto la compensazione delle spese processuali tra le parti. Tale pronuncia va riformata pertanto, la sig.ra deve essere condannata al CP_1 pagamento in favore dell'appellante delle spese processuali relative al giudizio di primo grado, liquidate in complessivi euro 159,85, di cui euro 139,00 per compenso professionale (considerati valori minimi per fase studio, introduttiva e decisionale in ragione dell'assenza di questioni di fatto e di diritto) ed euro 47,70 per spese generali oltre iva e cpa di legge.
Le spese di lite seguono la soccombenza con condanna di parte appellata alla rifusione in favore di parte appellante delle spese di lite, liquidate in complessivi euro 284,05 di cui euro 247,00 per compenso professionale (considerati valori minimi per fase studio, introduttiva e decisionale in ragione delle argomentazioni sostanzialmente coincidenti con il giudizio di primo grado ed anche in considerazione della riforma della sentenza in punto spese di lite di primo grado) ed euro 37,05 per spese generali oltre iva e cpa di legge.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brescia, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita così dispone:
Accoglie parzialmente l'appello riformando la sentenza n. 503/2022 del Giudice di Pace di
Brescia anche in punto di spese come in parte motiva, condannando parte appellata alla corresponsione in favore dell'appellante di euro 306,37;
4 Condanna parte appellata a rifondere a parte appellante le spese di lite per entrambi i gradi di giudizio, liquidate come in parte motiva.
Brescia, 17 luglio 2025
Il Giudice
Elena Fondrieschi
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