Sentenza 31 marzo 2011
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. III, sentenza 31/03/2011, n. 1863 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 1863 |
| Data del deposito : | 31 marzo 2011 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01863/2011 REG.PROV.COLL.
N. 07329/2007 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 7329 del 2007, proposto da:
NO IO, rappresentato e difeso dall'avv. Raffaele Montefusco, con domicilio eletto in Napoli, Calata S. Marco, 4 (presso avv. Enrico Angelone);
contro
il Comune di Ercolano, in persona del Sindaco legale rapp.te p.t., rappresentato e difeso dall'avv. Ciro Ignorato, con domicilio eletto in Ercolano, via A. Rossi Villa GI (e pertanto ex lege in Napoli, presso la segreteria del T.A.R.);
per l'annullamento
<<dell’ordinanza n. 60 adottata dal Dirigente del Settore Assetto e Governo del Territorio – Ufficio Antiabusivismo – del Comune di Ercolano, in data 8 agosto 2007, notificata il successivo 9 agosto 2007, con la quale è stata ingiunta la demolizione, ai sensi dell’art. 33 del d.P.R. n. 380 del 2001, di lavori erroneamente qualificati abusivi; in uno a tutti gli atti anteriori, preordinati, connessi e conseguenti>>.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Ercolano;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 24 febbraio 2011 il dott. Paolo Carpentieri e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con il ricorso in esame – notificato il 16 novembre 2007 e depositato in segreteria il 13 dicembre 2007 – il sig. NO IO ha impugnato l’ordinanza indicata in epigrafe con la quale il Comune di Ercolano gli ha ingiunto la demolizione delle seguenti opere abusive, realizzate in via Cupa Viola n. 1, in area sottoposta a vincolo paesaggistico, accertate con verbale di polizia giudiziaria in data 18 maggio 2007: sostituzione, con laminati e vetri, della copertura di un preesistente capannone abusivo di circa 390,00 mq, già oggetto di richiesta di condono edilizio ai sensi della legge n. 724 del 1994 (prot. gen. n. 11988 del 1 marzo 1995), rivestimento interno con blocchi di lapil cemento, modifica prospettica su due lati con apertura di varchi d’accesso posti frontalmente l’uno all’altro, in aderenza e in prosieguo, in difformità rispetto alla d.i.a. prot. 48814 e all’autorizzazione in sanatoria del 18 luglio 1991, che aveva ad oggetto una serra con copertura a vetro priva di pannellatura laterale.
Sul rilievo in fatto che il capannone, originariamente adibito a serra, era stato assentito con autorizzazione in sanatoria del 18 luglio 1991 (prot. 26077) e che il cambio di destinazione d’uso ad attività commerciale era oggetto della domanda di condono prot. 11988 del 1 marzo 1995, non esitata dal Comune, parte ricorrente ha dedotto, a sostegno del gravame, diversi profili di incompetenza, di violazione di legge e di eccesso di potere, sostenendo di aver semplicemente eseguito alcune modifiche ed irrilevanti difformità rispetto a quanto denunciato con la domanda di condono, che non avrebbero sostanzialmente alterato l’originaria consistenza fisica del manufatto e che erano state peraltro oggetto della d.i.a. presentata il 24 novembre 2006, prot. 48814.
Si è costituito a resistere in giudizio il Comune di Ercolano, che ha chiesto il rigetto del ricorso.
Il ricorso è infondato e va come tale respinto.
Il primo motivo rappresenta una presunta incompetenza del dirigente comunale, sull’assunto che la competenza all’assunzione di tali atti sanzionatori spetterebbe al Sindaco. La censura è infondata. L’art. 27 del d.P.R. n. 380 del 2001 è inequivoco nel porre in capo al dirigente, o al responsabile del pertinente ufficio comunale, la competenza ad esercitare la vigilanza edilizia, nel quadro dei noti principi sulla competenza dirigenziale e sulla distinzione tra funzioni di indirizzo politico e funzioni di gestione introdotti dal d.lgs. n. 29 del 1993 (oggi d.lgs. n. 165 del 2001), disposizioni poi rifluite, per gli enti locali, negli artt. 107 e 109 del d.lgs. n. 267 del 2000 (t.u.e.l.). La giurisprudenza è pacifica su questo punto (tra le tante, cfr. Cons. Stato, sez. VI, 3 marzo 2007, n. 1021; Id ., sez. IV, 1 ottobre 2007, n. 5049).
Il secondo motivo deduce la mancata comunicazione di avvio del procedimento. Tesi non condivisa dalla giurisprudenza che esclude questo adempimento per le sanzioni edilizie o, comunque, ritiene assorbita la censura nella previsione dell’art. 21- octies della legge n. 241 del 1990.
Il terzo motivo contesta il potere comunale di irrogare sanzioni in pendenza di domanda di condono. La tesi non considera che, di converso, non spetta al soggetto che abbia presentato domanda di condono il diritto di proseguire senz’altro alla prosecuzione dei lavori, al completamento delle opere e alla loro ulteriore modifica e ampliamento, se non alle condizioni prevista dall’art. 35, comma quattordicesimo, della legge n. 47 del 1985 (condizioni non assolte nella fattispecie, in cui, inoltre, osta il vincolo paesaggistico, ipotesi nella quale, sempre a mente della richiamata disposizione della legge del 1985, i lavori per il completamento delle opere di cui all'articolo 32 possono essere eseguiti solo dopo che siano stati espressi i pareri delle competenti amministrazioni). Ne consegue che tutte le opere ulteriori, di completamento e aggiuntive o integrative poste in essere dalla parte ricorrente e sanzionate dal Comune con il provvedimento impugnato, sono da ritenersi a tutti gli effetti abusive ( ex multis , T.A.R. Campania Napoli, sez. VI, 9 marzo 2006, n. 2834).
Nel corpo del terzo motivo di ricorso, in esame, nonché nel quarto motivo, la parte ricorrente prospetta poi la tesi secondo cui le opere e i lavori eseguiti avrebbero natura di mera manutenzione ordinaria o straordinaria, non integrante una ristrutturazione, né una variazione essenziale rispetto alla d.i.a. presentata, ragion per cui le difformità contestate risulterebbero al più assoggettabili alla sola sanzione pecuniaria di cui all’art. 37 del testo unico del 2001.
L’assunto è destituito di fondamento in punto di fatto, poiché l’ampia e dettagliata motivazione del provvedimento impugnato dà adeguatamente conto della natura e consistenza delle variazioni e difformità apportate, che vanno ben al di là della manutenzione ordinaria o straordinaria e si discostano notevolmente dalla d.i.a. prot. 48814 del 24 novembre 2006, che aveva ad oggetto esclusivamente la sostituzione della copertura esistente con pannelli rigidi oscuranti.
Più in generale il Collegio osserva che gli interventi successivi che vanno a incidere su un’opera abusiva in attesa di pronuncia sulla domanda di condono trovano la propria disciplina speciale esclusiva nel già richiamato art. 35 della legge n. 47 del 1985, sicché resta esclusa l’applicabilità, a tali fattispecie, dell’ordinario regime della d.i.a. ex t.u. n. 380 del 2001, pena l’aggiramento della previsione speciale propria del regime condonistico, derogatoria del regime ordinario.
Parimenti infondato si palesa l’ultimo motivo di ricorso, nel quale si lamenta la mancata, precisa indicazione di quali interventi successivi dovessero essere oggetto di demolizione, rispetto alla necessaria salvaguardia del manufatto preesistente “coperto” dalla domanda di condono non ancora decisa. Di contro, come già detto, il provvedimento presenta una’accurata e precisa descrizione degli abusi successivi, tutti ripristinabili senza necessaria demolizione del manufatto originario, fermo restando, in ogni caso, che la prosecuzione e il completamento delle opere abusive, al di fuori dello schema legale del richiamato art. 35, comma quattordicesimo, della legge n. 47 del 1985, avviene a rischio e pericolo del soggetto che insiste nell’illecito, che non potrà certo far derivare dalla persistenza nell’abuso e dalla sua reiterazione alcun “diritto” all’intangibilità dell’opera abusiva realizzata.
Per tutte le esposte ragioni il ricorso deve giudicarsi infondato e andrà come tale respinto.
Le spese, secondo la regola della soccombenza, devono porsi a carico del ricorrente, nell’importo liquidato in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Terza),
definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali, che si liquidano in complessivi euro 2.000,00 (duemila/00).
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 24 febbraio 2011 con l'intervento dei magistrati:
Saverio Romano, Presidente
Paolo Carpentieri, Consigliere, Estensore
Ida Raiola, Primo Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 31/03/2011
IL SEGRETARIO