Sentenza 30 giugno 1999
Massime • 2
La validità di una clausola contrattuale di deroga alla giurisdizione italiana, anche se stipulata prima dell'entrata in vigore dell'art. 4, secondo comma, della legge n. 218 del 1995, va valutata in relazione alla medesima disposizione, che - innovando rispetto alla disciplina previgente - consente la deroga convenzionale della giurisdizione italiana a favore di un giudice straniero o di un arbitrato estero se la deroga è provata per iscritto e la causa non verte su diritti indisponibili, in quanto gli effetti della convenzione con cui è stata scelta la giurisdizione competente si verificano solo nel momento in cui viene proposta la domanda giudiziale e, d'altra parte, in base all'art. 72, primo comma, della stessa legge n. 218/1995, unica condizione richiesta, perché il regime dalla medesima prevista si applichi a controversie relative a rapporti giuridici sorti prima della sua entrata in vigore, è che l'azione giudiziaria sia stata proposta dopo tale data.
La indisponibilità dei diritti che, a norma dell'art. 4, secondo comma, della legge n. 218 del 1995 di riforma del diritto internazionale privato, rende nulla la deroga convenzionale alla giurisdizione italiana, sussiste nell'ipotesi di inderogabilità, a svantaggio dell'agente, della disciplina dell'indennità di cessazione del rapporto di agenzia, dettata dall'art. 1751 cod. civ., così come sostituito dal D.Lgs. n. 303 del 1991, in attuazione della direttiva comunitaria n. 86/653, che ha lo scopo di impedire, nella disciplina dei rapporti tra agenti commerciali e loro preponenti, differenze tra le legislazioni nazionali tali da poter influenzare sensibilmente le condizioni di concorrenza e da pregiudicare il livello di protezione degli agenti. (Nella specie la S.C., in sede di regolamento preventivo, ha dichiarato la giurisdizione italiana relativamente ad azione promossa da agente di compagnia aerea extracomunitaria avente in Italia un rappresentante autorizzato a stare in giudizio).
Commentario • 1
- 1. Le clausole facoltative e asimmetriche di scelta della giurisdizione nel diritto processuale civile italianoRedazione · https://www.diritto.it/ · 11 febbraio 2019
In questo scritto mi occuperò degli accordi facoltativi di scelta della giurisdizione nel diritto italiano. Preliminarmente, si deve osservare che, in questo ambito, il diritto interno svolge un ruolo residuale rispetto alle previsioni dei regolamenti europei, in particolare con riferimento all'art. 25 del regolamento UE n. 1215 del 2012. Le norme europee in materia di clausole di scelta del foro (e la giurisprudenza della Corte di giustizia ad esse relativa), peraltro, non saranno esaminate qui in modo diretto, per essere piuttosto menzionate in quanto rilevanti rispetto al tema affrontato. Prima di entrare nel merito dell'argomento specifico, in questo paragrafo introduttivo occorre …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., SS.UU., sentenza 30/06/1999, n. 369 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 369 |
| Data del deposito : | 30 giugno 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Michele CANTILLO - Primo Presidente F. F. -
Dott. Francesco AMIRANTE - Presidente di Sezione -
Dott. Massimo GENGHINI - rel. Consigliere -
Dott. Giovanni OLLA - Consigliere -
Dott. Alfio FINOCCHIARO - Consigliere -
Dott. Giovanni PRESTIPINO - Consigliere -
Dott. Erminio RAVAGNANI - Consigliere -
Dott. Giovanni PAOLINI - Consigliere -
Dott. Alessandro CRISCUOLO - Consigliere -
Ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
SOCIETÀ DI NAVIGAZIONE AEREA AIR TA, in persona del legale rappresentante pro-tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA XX SETTEMBRE 4, presso lo studio dell'avvocato A. MIRABELLI CENTURIONE, che lo rappresenta e difende, giusta delega a margine del ricorso;
- ricorrente -
contro
PE TRAVEL S.A.S. DI LO PE & C., in persona del legale rappresentante pro-tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA VITTORIO EMANUELE II 326, presso lo studio dell'avvocato RENATO MI, che la rappresenta e difende, giusta delega a margine del controricorso;
- controricorrente -
per regolamento preventivo di giurisdizione in relazione al giudizio pendente del Tribunale di PALERMO;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 26/02/99 dal Consigliere Dott. Massimo GENGHINI;
udito l'Avvocato A. MIRABELLI CENTURIONE, per la ricorrente, AN MI, per delega dell'Avvocato Renato MI, per la controricorrente;
udito il P.M. in persona dell'Avvocato Generale Dott. Franco MOROZZO DELLA ROCCA che ha concluso per il difetto di giurisdizione del giudice italiano.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione 15 novembre 1997, la CO Travel S.a.s. ha convenuto davanti al Tribunale di Palermo la soc. di navigazione aerea AIR TA e, premettendo di aver avuto affidato dalla detta società, con contratto di durata annuale del 2 giugno 1988, "l'incarico di agente generale per la vendita di biglietti aerei a valere sui voli effettuati dalla proponente e per il compimento di altre attività", sul presupposto che il contratto si fosse rinnovato tacitamente in assenza di disdetta nei termini e si fosse trasformato a tempo indeterminato, concludeva chiedendo al Tribunale di Palermo:
a) che le venisse riconosciuto il diritto all'indennità di cui all'art. 1751 cod.civ. e che conseguentemente la convenuta fosse condannata a pagarle la somma di L. 91.382.406 oltre interessi di legge;
b) che fosse dichiarato, ai sensi dell'art. 1750 cod.civ. che AIR TA aveva receduto dal contratto senza il preavviso di legge e pertanto fosse tenuta a risarcire il danno sofferto dall'attrice quantificato nella somma di L. 49.822.000 oltre interessi;
c) che la convenuta fosse infine condannata a rivalere quest'ultima delle spese e competenze di lite.
Precisava il ricorrente che il contratto escludeva esplicitamente il diritto dell'agente all'indennità di cui all'art. 1751 ed affermava l'applicabilità al rapporto del diritto maltese.
AIR TA costituendosi in giudizio (ancorché affermasse che l'atto di citazione fosse stato notificato alla sua rappresentanza in Italia e perciò a soggetto estraneo al rapporto direttamente intrattenuto dalla CO S.a.s con la Direzione Generale della Società di Navigazione Aerea che ha la propria sede in LT), con comparsa del 12 Febbraio 1998, eccepiva preliminarmente il difetto del Tribunale adito a conoscere della controversia, avendo le parti, con l'art. 16 della richiamata convenzione 2 giugno 1988, compromesso la risoluzione di ogni disputa sull'interpretazione ovvero sull'applicazione del contratto ad arbitrato qualificabile, in considerazione delle connotazioni della vicenda, internazionale. Successivamente, con ricorso notificato il 16 febbraio 1998, la società AIR TA proponeva ricorso per regolamento preventivo di giurisdizione. Si costituiva la s.a.s CO che insisteva per la affermazione della giurisdizione del giudice ordinario italiano. Entrambe le parti hanno depositato memoria.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Assume il ricorrente che la volontà di compromettere in arbitri internazionali qualsiasi controversia riguardante l'oggetto, il significato, l'interpretazione o l'effetto dell'accordo intercorso con la s.a.s. CO o i diritti e gli obblighi delle parti da esso derivanti risulta per iscritto dagli artt. 16 e 13 del contratto, che, tra l'altro, prevedono la facoltà concessa agli arbitri di stabilire la procedura da applicare, come consentito trattandosi di arbitrato internazionale i COSA come SI deduce dal riferimento ad organismi stranieri (IATA International Air Transport).
Deve essere affermata la giurisdizione del giudice italiano. Si deve premettere che, ai fini e per gli effetti di cui all'art.3 della legge 31 maggio 1995 n.218, la Repubblica di LT non ha aderito alla convenzione di Bruxelles in data 27 settembre 1968, resa esecutiva con la legge 21 giugno 1971 n.804 e successive modificazioni in vigore per l'Italia, riguardanti la competenza giurisdizionale e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale. Talché, ai sensi del primo comma dell'art.3 su richiamato, avendo l'AIR TA un rappresentante autorizzato a stare in giudizio, sussiste, in via generale, la giurisdizione del giudice italiano.
Occorre allora stabilire se si sia verificata una valida deroga convenzionale alla detta giurisdizione, ai sensi dell'art.4 secondo comma della legge n.218 del 1995. A tal fine la legge richiede che la deroga sia provata per iscritto, e nel caso ciò è avvenuto risultando dal contratto intercorso tra le parti, e, inoltre, che la causa verta su diritti disponibili.
A questo riguardo si deve ricordare come l'art. 1751 cod.civ. vigente è stato introdotto con il d.lgv. 10 settembre 1991, n.303, di attuazioni della direttiva Cee 86/653 relativa al coordinamento del diritto degli stati membri concernente gli agenti commerciali indipendenti. Tale disciplina si applica , a decorrere dal 1^ gennaio 1993. Il precedente testo dell'art. 1751 conteneva riferimenti "ad atti di previdenza volontariamente compiuti dal preponente", ad "invalidità permanente e totale dell'agente" alla "morte dell'agente" ed ai suoi "eredi", tutti elementi, invero che appaiono significativi per il riferimento della disciplina ad una persona fisica. Tali riferimenti sono del tutto assenti dalla nuova e vigente formulazione dell'art. 1751 cod.civ., la quale, peraltro, in armonia con quanto disposto dalla direttiva comunitaria n.653 del 1986 su richiamata, all'ultimo comma dispone "Le disposizioni di cui al presente articolo sono inderogabili a svantaggio dell'agente". La natura di società in accomandita semplice della CO, in particolare, esclude che il rapporto in questione sia riconducibile nell'ambito dell'art. 409 n.3 cod. proc. civ., essendo l'attrice una società in accomandita semplice (Cass. 21 marzo 1997 n. 2509, 26 marzo 1996 n. 2653, 19 dicembre 1995 n. 12960, 21 gennaio 1995 n. 693, 4 gennaio 1995 n. 120, 18 aprile 1990 n. 3195, 23 gennaio 1990 n. 399). L'art.19 della direttiva, a sua volta, aveva stabilito che le parti non possono derogare, prima della scadenza - del contratto, agli artt 17 e 18 (un'indennità in applicazione del paragrafo 2 dello stesso art.17, o la riparazione del pregiudizio causatogli dalla cessazione dei suoi rapporti con il preponente - successivo paragrafo 3-), a detrimento dell'agente commerciale.
Da notare che la direttiva comunitaria ha precisato quali sono le finalità perseguite, ed esse attengono alla opportunità di impedire che le differenze tra le legislazioni nazionali in materia di rappresentanze commerciali influenzino sensibilmente all'interno della comunità le condizioni di concorrenza e l'esercizio della professione e possano pregiudicare il livello di protezione degli agenti commerciali nelle loro relazioni con il preponente, ed ha stabilito (art. 1) che le misure di armonizzazione prescritte nella presente direttiva si applicano alle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli stati membri che regolano i rapporti tra gli agenti commerciali ed i loro preponenti. Nè è revocabile in dubbio che la inderogabilità delle disposizioni di cui all'art. 1751, ultimo comma, cod.civ., così come modificato, coincide con la indisponibilità dei diritti introdotta con la riforma del sistema italiano di diritto internazionale privato dalla legge 31 maggio 1995 n.218, in particolare dal secondo comma dell'art.4, il quale consente, come si è visto, alla deroga convenzionale alla giurisdizione italiana purché la deroga sia provata per iscritto e la causa verta su diritti disponibili. La inderogabilità in questo caso, evidentemente, si risolve nella nullità di tutte lè clausole in difformità della previsione legislativa (art.1751 cod.civ.) a svantaggio dell'agente. Si è pertanto verificato che la clausola compromissoria, derogatoria alla disciplina prefigurata dalla direttiva ed accolta nel nostro ordinamento con la modificazione dell'art.1751 cod.civ. disposta dal decreto legislativo n.303 del 1991, è stata colpita da nullità sopravvenuta, per effetto della richiamata modificazione legislativa. Non rileva, ai fini della applicazione della mutata disciplina, la circostanza che il contratto tra le parti sia stato stipulato nel 1988: come questo Supremo Collegio ha infatti recentemente affermato (S.U. 30 dicembre 1998 n. 12907), la validità di una clausola contrattuale di deroga alla giurisdizione italiana, anche se stipulata prima dell'entrata in vigore dell'art.4, secondo comma, della legge n.218 del 1995, va valutata in relazione alla medesima disposizione, che, innovando rispetto alla disciplina previgente. consente la deroga convenzionale della giurisdizione italiana a favore di un giudice straniero o di un arbitrato estero se la deroga è provata per iscritto e la causa non verte su diritti indisponibili, in quanto gli effetti del patto con cui è stata scelta la giurisdizione competente si verificano solo nel momento in cui viene proposta la domanda giudiziale, e, d'altra parte, in base all'art 72, primo comma, della stessa legge n. 218 del 1995, unica condizione richiesta perché il regime dalla medesima prevista si applichi a controversie relative a rapporti giuridici sorti prima della sua entrata in vigore, è che l'azione giudiziaria sia stata proposta dopo tale data.
Consegue a quanto esposto che deve essere dichiarata la giurisdizione del giudice italiano;
vi sono motivi per compensare le spese processuali.
P. Q. M.
La Corte, decidendo a Sezioni Unite, dichiara la giurisdizione del giudice italiano e compensa le spese del regolamento preventivo di giurisdizione.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio delle Sezioni Unite della Corte Suprema di Cassazione, il 26 febbraio 1999. Depositato in Cancelleria il 30 giugno 1999