Cass. civ., SS.UU., sentenza 30/06/1999, n. 369
CASS
Sentenza 30 giugno 1999

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La validità di una clausola contrattuale di deroga alla giurisdizione italiana, anche se stipulata prima dell'entrata in vigore dell'art. 4, secondo comma, della legge n. 218 del 1995, va valutata in relazione alla medesima disposizione, che - innovando rispetto alla disciplina previgente - consente la deroga convenzionale della giurisdizione italiana a favore di un giudice straniero o di un arbitrato estero se la deroga è provata per iscritto e la causa non verte su diritti indisponibili, in quanto gli effetti della convenzione con cui è stata scelta la giurisdizione competente si verificano solo nel momento in cui viene proposta la domanda giudiziale e, d'altra parte, in base all'art. 72, primo comma, della stessa legge n. 218/1995, unica condizione richiesta, perché il regime dalla medesima prevista si applichi a controversie relative a rapporti giuridici sorti prima della sua entrata in vigore, è che l'azione giudiziaria sia stata proposta dopo tale data.

La indisponibilità dei diritti che, a norma dell'art. 4, secondo comma, della legge n. 218 del 1995 di riforma del diritto internazionale privato, rende nulla la deroga convenzionale alla giurisdizione italiana, sussiste nell'ipotesi di inderogabilità, a svantaggio dell'agente, della disciplina dell'indennità di cessazione del rapporto di agenzia, dettata dall'art. 1751 cod. civ., così come sostituito dal D.Lgs. n. 303 del 1991, in attuazione della direttiva comunitaria n. 86/653, che ha lo scopo di impedire, nella disciplina dei rapporti tra agenti commerciali e loro preponenti, differenze tra le legislazioni nazionali tali da poter influenzare sensibilmente le condizioni di concorrenza e da pregiudicare il livello di protezione degli agenti. (Nella specie la S.C., in sede di regolamento preventivo, ha dichiarato la giurisdizione italiana relativamente ad azione promossa da agente di compagnia aerea extracomunitaria avente in Italia un rappresentante autorizzato a stare in giudizio).

Commentario1

  • 1Le clausole facoltative e asimmetriche di scelta della giurisdizione nel diritto processuale civile italiano
    Redazione · https://www.diritto.it/ · 11 febbraio 2019

    In questo scritto mi occuperò degli accordi facoltativi di scelta della giurisdizione nel diritto italiano. Preliminarmente, si deve osservare che, in questo ambito, il diritto interno svolge un ruolo residuale rispetto alle previsioni dei regolamenti europei, in particolare con riferimento all'art. 25 del regolamento UE n. 1215 del 2012. Le norme europee in materia di clausole di scelta del foro (e la giurisprudenza della Corte di giustizia ad esse relativa), peraltro, non saranno esaminate qui in modo diretto, per essere piuttosto menzionate in quanto rilevanti rispetto al tema affrontato. Prima di entrare nel merito dell'argomento specifico, in questo paragrafo introduttivo occorre …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., SS.UU., sentenza 30/06/1999, n. 369
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 369
Data del deposito : 30 giugno 1999

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