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Sentenza 30 ottobre 2025
Sentenza 30 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Varese, sentenza 30/10/2025, n. 730 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Varese |
| Numero : | 730 |
| Data del deposito : | 30 ottobre 2025 |
Testo completo
N. 2688/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VARESE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Elena Fumagalli Presidente dott.ssa Marta Maria Recalcati Giudice relatore dott.ssa Arianna Carimati Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al numero di ruolo sopra indicato, promossa
Da:
, (C.F. ) nata a [...], il [...], Parte_1 CodiceFiscale_1 rappresentata e difesa dall'avv. Natalia Capirchio e dall'avv. Barbara Galasso, entrambe del Foro di Latina ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Andrea Mascetti, sito in Varese, via Piave n. 2, giusta procura alle liti in atti,
PARTE RICORRENTE
Contro
:
, (C.F. ), nato a [...] il [...], CP_1 CodiceFiscale_2 con ultima res.za in Tradate
PARTE RESISTENTE contumace
E con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale (atti vistati in data 15 gennaio 2025);
OGGETTO: Divorzio – Scioglimento di matrimonio;
CONCLUSIONI DELE PARTI:
Per parte ricorrente (come da atto introduttivo):
1 “Voglia l'On.le Tribunale adito, rigettata ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, dichiarare lo scioglimento del matrimonio contratto in Tunisia, in data 05.10.2009, dai sigg.
e alle seguenti condizioni: Parte_1 CP_1
- emettere sentenza immediata sullo status dei coniugi con contestuale comunicazione all'Ufficiale dello Stato Civile;
Per_
- affidamento esclusivo dei minori, e in favore della sig.ra , con Per_2 Parte_1 collocamento presso la residenza anagrafica di quest'ultima, ed esercizio della responsabilità genitoriale in via esclusiva da parte della stessa atteso il provvedimento di separazione reso dall'intestato Tribunale e quello emesso dal Tribunale dei Minorenni di Roma, con i quali veniva espressamente previsto che la ricorrente potrà assumere autonomamente tutte le decisioni ritenute più opportune nell'interesse dei suoi due figli;
- il diritto di visita dei minori, qualora il sig. dovesse ritornare in Italia, potrà CP_1 avvenire soltanto in modalità protetta e quindi in presenza della madre o di persona di sua fiducia, e previ accordi con la stessa, come, peraltro, già previsto in sede di separazione;
- la sig.ra provvederà integralmente al proprio mantenimento e a quello dei suoi due Parte_1 figli minori;
- nulla sarà disposto per il mantenimento del resistente;
- non risultano beni da dividere ovvero questioni economiche da definire tra i coniugi.”
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA
DECISIONE
Ritenuto in fatto: ha proposto ricorso per lo scioglimento del matrimonio chiedendo di Parte_1 confermare i provvedimenti assunti in sede di separazione e, quindi, di disporre l'affidamento Per_ esclusivo alla madre dei figli minori e con collocamento presso la Persona_3 residenza anagrafica di quest'ultima, e l'esercizio della responsabilità genitoriale in via esclusiva da parte della stessa.
Ha allegato, in particolare, la ricorrente:
- che e avevano contratto matrimonio a Tunisi (Tunisia) il 5 Parte_1 CP_1 ottobre 2009, atto trascritto presso i registri dello stato civile del Comune di Aprilia dell'anno
2009, atto n. 79, Parte II, Serie C;
Per_
- che da tale unione erano nati, il 5 giugno 2014, due figli gemelli: e , oggi di anni Per_2 dieci;
2 - che aveva ottenuto, avanti al Tribunale di Varese, la separazione dal marito, dichiarata con la sentenza n. 145/2023, passata in giudicato in data 12 settembre 2023, con la quale l'intestato Per_ Tribunale aveva disposto, altresì, l'affido esclusivo dei minori e in favore della Per_2 madre;
- che da quel momento la separazione era proseguita ininterrottamente;
- che aveva ottenuto, avanti al Tribunale per i Minorenni di Roma, con la sentenza n. 441/2024, la Per_ decadenza del sig. dalla responsabilità genitoriale sui minori e;
CP_1 Per_2
- che era stata inoltrata alla Prefettura di Roma istanza volta a ottenere il cambio del cognome dei Per_ figli minori e al fine di far assumere agli stessi il cognome materno. Persona_3
- che in seguito ai primi anni di matrimonio trascorsi in tranquillità, agli inizi del 2014, il sig. aveva cominciato a fare uso di sostanze stupefacenti, tanto da perdere il posto di lavoro e CP_1 da determinare, in lui, uno stato di paranoia maniacale che aveva causato problematiche alla convivenza con la moglie;
- che il sig. aveva intrapreso un percorso di recupero presso il Centro di Servizio Mentale CP_1 di Aprilia durante il quale gli era stata diagnosticata la sindrome bipolare, per la quale gli era stata prescritta terapia medica e farmacologica;
- che dopo aver perso il lavoro grazie al quale il sig. provvedeva al sostentamento della CP_1 famiglia, il nucleo familiare si era recato in Tunisia al fine di ricevere un sostegno economico dalla famiglia dello stesso, ma al momento del rientro in Italia quest'ultimo si era rifiutato di tornare in Italia, insistendo per tenere con sé i figli;
- che solo a fronte di una somma di denaro da lei versata in favore del marito, era riuscita a fare ritorno in Italia insieme ai figli;
- che a causa dell'uso di sostanze stupefacenti e alcooliche, associata all'assunzione dei farmaci, il resistente si era allontanato definitivamente dalla casa coniugale, sino a diventare irreperibile nell'anno 2020, anno dal quale aveva smesso di avere sue notizie;
- che, nel frattempo, aveva ottenuto un'occupazione che le permetteva di provvedere al mantenimento suo e dei figli.
All'udienza ex art. 473 bis. 21 c.p.c. del 14 ottobre 2025 è comparsa personalmente la parte ricorrente con l'assistenza dei difensori e il giudice relatore, verificata la regolarità della notifica del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza al resistente ai sensi dell'art. 143 c.p.c., sentita personalmente la ricorrente, ha trattenuto la causa in decisione riservandosi di riferire al Collegio in camera di consiglio.
Considerato in diritto
3
1. La contumacia del resistente
In via preliminare, verificata la regolarità e la tempestività della notifica effettuata da parte ricorrente nei confronti di parte resistente ai sensi dell'art. 143 c.p.c., stante la irreperibilità del resistente come da allegazioni agli atti, deve essere dichiarata la contumacia di CP_1
2. La domanda di divorzio
La domanda di scioglimento del matrimonio è fondata e deve trovare accoglimento.
I coniugi si sono separati avanti a questo Tribunale con sentenza n. 145/2023, passata in giudicato in data 12 settembre 2023. Essendosi protratto lo stato di separazione legale per il periodo previsto dalla legge (il ricorso è stato depositato il 20 dicembre 2024), ricorrono gli estremi di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) L. 898/70 e successive modifiche per la pronuncia di divorzio, non risultando dagli atti, né essendo stato eccepito, che tra i medesimi vi sia stata successivamente riconciliazione di sorta e dovendosi ritenere accertato, dalle allegazioni di parte ricorrente e dal comportamento processuale di parte resistente, che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostituita.
3. La responsabilità genitoriale
Quanto alle determinazioni da assumere in relazione all'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti dei figli minori e si osserva che, dalle allegazioni di Persona_4 Persona_3 parte ricorrente, è emerso che la figura materna ha sempre costituito il principale punto di riferimento per i figli, dei quali la madre si è sempre presa cura con costanza e verso i quali mostra un importante ed autentico investimento affettivo ed emotivo.
Dagli atti e dalle allegazioni di parte ricorrente si evince che la signora si è dimostrata Parte_1
Per_ una madre attenta e premurosa e centrata sui bisogni di e . Pertanto, quanto Per_2 all'esercizio della responsabilità genitoriale, ritiene il Collegio che debba essere confermato l'affido super-esclusivo dei figli minori alla madre disposto in sede di separazione. Il padre degli stessi non intrattiene relazione alcuna con i figli minori e anzi, risulta già da tempo irreperibile.
Inoltre, non si è costituito nel presente giudizio. Tali circostanza sono state confermate dalla sig.ra nel corso dell'udienza del 14 ottobre 2025, quando ha dichiarato: “non ricordo Parte_1 nemmeno l'ultima volta che l'ho visto e sentito (…)”.
È, pertanto, pacifico che la madre costituisca l'unica figura genitoriale di riferimento per i figli minori, provvedendo in via esclusiva alle loro esigenze di carattere materiale e morale.
In relazione alle frequentazioni del padre con i figli minori, qualora il sig. dovesse CP_1 ritornare ad essere reperibile e qualora emergesse una seria volontà di riprendere un rapporto stabile con i minori, le visite potranno avvenire soltanto in modalità protetta e quindi in presenza
4 della madre o di persona di sua fiducia, e previ accordi con la stessa, come già dichiarato in sede di separazione.
In tale contesto, il Collegio ritiene che sussistano i presupposti per disporre l'affidamento super esclusivo di e alla madre, con collocamento presso l'abitazione Persona_4 Persona_3 materna e con facoltà per quest'ultima di assumere in via esclusiva ex art. 337 quater c. 2 c.c. le decisioni di maggiore interesse per i figli minori relative alla loro salute, educazione e istruzione, tenuto conto delle capacità, delle inclinazioni e delle aspirazioni degli stessi.
4. I profili economici
Si dà atto che la madre ha dichiarato di provvedere integralmente al mantenimento dei figli, nulla chiedendo alla parte resistente.
Nulla deve essere disposto a titolo di mantenimento dei coniugi in assenza di domanda della parte resistente e avendo la ricorrente dichiarato di provvedere integralmente al proprio mantenimento.
Si dà atto, altresì, che non risultano questioni economiche da definire tra i coniugi.
5. Le spese di lite
Quanto alle spese di lite, le stesse devono dichiararsi irripetibili attesa la natura necessaria del giudizio con riferimento alla pronuncia di scioglimento del matrimonio.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando in composizione collegiale, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, nella contumacia della parte resistente, così dispone:
1. DICHIARA la contumacia del sig. nato a [...] il 05 dicembre CP_1
1983;
2. DICHIARA lo scioglimento del matrimonio contratto tra e Parte_1 CP_1
a Tunisi (Tunisia) il 5.10.2009, atto trascritto presso i registri dello stato civile del
[...]
Comune di Aprilia dell'anno 2009, atto n. 79, Parte II, Serie C;
3. DISPONE l'affidamento, in via super-esclusiva, di e alla Persona_4 Persona_3 madre, con collocamento e residenza anagrafica presso l'abitazione della stessa e con facoltà per la stessa di assumere in via esclusiva ex art. 337 quater c.c. le decisioni di maggiore interesse relative alla salute alla salute, educazione e istruzione dei figli minori;
4. DISPONE che, qualora il padre, tornando a essere reperibile, dovesse riprendere contatti con i figli e qualora emergesse una seria volontà di riprendere un rapporto stabile con gli stessi, le frequentazioni potranno avvenire soltanto in modalità protetta e quindi in presenza della madre o di persona di sua fiducia, e previ accordi con la stessa;
5. DICHIARA le spese di lite irripetibili;
5 6. MANDA alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della presente sentenza, limitatamente al capo 2), al passaggio in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del
Comune di APRILIA e a quello del Comune di TRADATE, affinché provveda alle annotazioni ed ulteriori incombenze di legge.
Varese, così deciso nella camera di consiglio del 23 ottobre 2025
Il Giudice relatore Il Presidente
Dott.ssa Marta Maria Recalcati Dott.ssa Elena Fumagalli
6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VARESE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Elena Fumagalli Presidente dott.ssa Marta Maria Recalcati Giudice relatore dott.ssa Arianna Carimati Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al numero di ruolo sopra indicato, promossa
Da:
, (C.F. ) nata a [...], il [...], Parte_1 CodiceFiscale_1 rappresentata e difesa dall'avv. Natalia Capirchio e dall'avv. Barbara Galasso, entrambe del Foro di Latina ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Andrea Mascetti, sito in Varese, via Piave n. 2, giusta procura alle liti in atti,
PARTE RICORRENTE
Contro
:
, (C.F. ), nato a [...] il [...], CP_1 CodiceFiscale_2 con ultima res.za in Tradate
PARTE RESISTENTE contumace
E con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale (atti vistati in data 15 gennaio 2025);
OGGETTO: Divorzio – Scioglimento di matrimonio;
CONCLUSIONI DELE PARTI:
Per parte ricorrente (come da atto introduttivo):
1 “Voglia l'On.le Tribunale adito, rigettata ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, dichiarare lo scioglimento del matrimonio contratto in Tunisia, in data 05.10.2009, dai sigg.
e alle seguenti condizioni: Parte_1 CP_1
- emettere sentenza immediata sullo status dei coniugi con contestuale comunicazione all'Ufficiale dello Stato Civile;
Per_
- affidamento esclusivo dei minori, e in favore della sig.ra , con Per_2 Parte_1 collocamento presso la residenza anagrafica di quest'ultima, ed esercizio della responsabilità genitoriale in via esclusiva da parte della stessa atteso il provvedimento di separazione reso dall'intestato Tribunale e quello emesso dal Tribunale dei Minorenni di Roma, con i quali veniva espressamente previsto che la ricorrente potrà assumere autonomamente tutte le decisioni ritenute più opportune nell'interesse dei suoi due figli;
- il diritto di visita dei minori, qualora il sig. dovesse ritornare in Italia, potrà CP_1 avvenire soltanto in modalità protetta e quindi in presenza della madre o di persona di sua fiducia, e previ accordi con la stessa, come, peraltro, già previsto in sede di separazione;
- la sig.ra provvederà integralmente al proprio mantenimento e a quello dei suoi due Parte_1 figli minori;
- nulla sarà disposto per il mantenimento del resistente;
- non risultano beni da dividere ovvero questioni economiche da definire tra i coniugi.”
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA
DECISIONE
Ritenuto in fatto: ha proposto ricorso per lo scioglimento del matrimonio chiedendo di Parte_1 confermare i provvedimenti assunti in sede di separazione e, quindi, di disporre l'affidamento Per_ esclusivo alla madre dei figli minori e con collocamento presso la Persona_3 residenza anagrafica di quest'ultima, e l'esercizio della responsabilità genitoriale in via esclusiva da parte della stessa.
Ha allegato, in particolare, la ricorrente:
- che e avevano contratto matrimonio a Tunisi (Tunisia) il 5 Parte_1 CP_1 ottobre 2009, atto trascritto presso i registri dello stato civile del Comune di Aprilia dell'anno
2009, atto n. 79, Parte II, Serie C;
Per_
- che da tale unione erano nati, il 5 giugno 2014, due figli gemelli: e , oggi di anni Per_2 dieci;
2 - che aveva ottenuto, avanti al Tribunale di Varese, la separazione dal marito, dichiarata con la sentenza n. 145/2023, passata in giudicato in data 12 settembre 2023, con la quale l'intestato Per_ Tribunale aveva disposto, altresì, l'affido esclusivo dei minori e in favore della Per_2 madre;
- che da quel momento la separazione era proseguita ininterrottamente;
- che aveva ottenuto, avanti al Tribunale per i Minorenni di Roma, con la sentenza n. 441/2024, la Per_ decadenza del sig. dalla responsabilità genitoriale sui minori e;
CP_1 Per_2
- che era stata inoltrata alla Prefettura di Roma istanza volta a ottenere il cambio del cognome dei Per_ figli minori e al fine di far assumere agli stessi il cognome materno. Persona_3
- che in seguito ai primi anni di matrimonio trascorsi in tranquillità, agli inizi del 2014, il sig. aveva cominciato a fare uso di sostanze stupefacenti, tanto da perdere il posto di lavoro e CP_1 da determinare, in lui, uno stato di paranoia maniacale che aveva causato problematiche alla convivenza con la moglie;
- che il sig. aveva intrapreso un percorso di recupero presso il Centro di Servizio Mentale CP_1 di Aprilia durante il quale gli era stata diagnosticata la sindrome bipolare, per la quale gli era stata prescritta terapia medica e farmacologica;
- che dopo aver perso il lavoro grazie al quale il sig. provvedeva al sostentamento della CP_1 famiglia, il nucleo familiare si era recato in Tunisia al fine di ricevere un sostegno economico dalla famiglia dello stesso, ma al momento del rientro in Italia quest'ultimo si era rifiutato di tornare in Italia, insistendo per tenere con sé i figli;
- che solo a fronte di una somma di denaro da lei versata in favore del marito, era riuscita a fare ritorno in Italia insieme ai figli;
- che a causa dell'uso di sostanze stupefacenti e alcooliche, associata all'assunzione dei farmaci, il resistente si era allontanato definitivamente dalla casa coniugale, sino a diventare irreperibile nell'anno 2020, anno dal quale aveva smesso di avere sue notizie;
- che, nel frattempo, aveva ottenuto un'occupazione che le permetteva di provvedere al mantenimento suo e dei figli.
All'udienza ex art. 473 bis. 21 c.p.c. del 14 ottobre 2025 è comparsa personalmente la parte ricorrente con l'assistenza dei difensori e il giudice relatore, verificata la regolarità della notifica del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza al resistente ai sensi dell'art. 143 c.p.c., sentita personalmente la ricorrente, ha trattenuto la causa in decisione riservandosi di riferire al Collegio in camera di consiglio.
Considerato in diritto
3
1. La contumacia del resistente
In via preliminare, verificata la regolarità e la tempestività della notifica effettuata da parte ricorrente nei confronti di parte resistente ai sensi dell'art. 143 c.p.c., stante la irreperibilità del resistente come da allegazioni agli atti, deve essere dichiarata la contumacia di CP_1
2. La domanda di divorzio
La domanda di scioglimento del matrimonio è fondata e deve trovare accoglimento.
I coniugi si sono separati avanti a questo Tribunale con sentenza n. 145/2023, passata in giudicato in data 12 settembre 2023. Essendosi protratto lo stato di separazione legale per il periodo previsto dalla legge (il ricorso è stato depositato il 20 dicembre 2024), ricorrono gli estremi di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) L. 898/70 e successive modifiche per la pronuncia di divorzio, non risultando dagli atti, né essendo stato eccepito, che tra i medesimi vi sia stata successivamente riconciliazione di sorta e dovendosi ritenere accertato, dalle allegazioni di parte ricorrente e dal comportamento processuale di parte resistente, che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostituita.
3. La responsabilità genitoriale
Quanto alle determinazioni da assumere in relazione all'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti dei figli minori e si osserva che, dalle allegazioni di Persona_4 Persona_3 parte ricorrente, è emerso che la figura materna ha sempre costituito il principale punto di riferimento per i figli, dei quali la madre si è sempre presa cura con costanza e verso i quali mostra un importante ed autentico investimento affettivo ed emotivo.
Dagli atti e dalle allegazioni di parte ricorrente si evince che la signora si è dimostrata Parte_1
Per_ una madre attenta e premurosa e centrata sui bisogni di e . Pertanto, quanto Per_2 all'esercizio della responsabilità genitoriale, ritiene il Collegio che debba essere confermato l'affido super-esclusivo dei figli minori alla madre disposto in sede di separazione. Il padre degli stessi non intrattiene relazione alcuna con i figli minori e anzi, risulta già da tempo irreperibile.
Inoltre, non si è costituito nel presente giudizio. Tali circostanza sono state confermate dalla sig.ra nel corso dell'udienza del 14 ottobre 2025, quando ha dichiarato: “non ricordo Parte_1 nemmeno l'ultima volta che l'ho visto e sentito (…)”.
È, pertanto, pacifico che la madre costituisca l'unica figura genitoriale di riferimento per i figli minori, provvedendo in via esclusiva alle loro esigenze di carattere materiale e morale.
In relazione alle frequentazioni del padre con i figli minori, qualora il sig. dovesse CP_1 ritornare ad essere reperibile e qualora emergesse una seria volontà di riprendere un rapporto stabile con i minori, le visite potranno avvenire soltanto in modalità protetta e quindi in presenza
4 della madre o di persona di sua fiducia, e previ accordi con la stessa, come già dichiarato in sede di separazione.
In tale contesto, il Collegio ritiene che sussistano i presupposti per disporre l'affidamento super esclusivo di e alla madre, con collocamento presso l'abitazione Persona_4 Persona_3 materna e con facoltà per quest'ultima di assumere in via esclusiva ex art. 337 quater c. 2 c.c. le decisioni di maggiore interesse per i figli minori relative alla loro salute, educazione e istruzione, tenuto conto delle capacità, delle inclinazioni e delle aspirazioni degli stessi.
4. I profili economici
Si dà atto che la madre ha dichiarato di provvedere integralmente al mantenimento dei figli, nulla chiedendo alla parte resistente.
Nulla deve essere disposto a titolo di mantenimento dei coniugi in assenza di domanda della parte resistente e avendo la ricorrente dichiarato di provvedere integralmente al proprio mantenimento.
Si dà atto, altresì, che non risultano questioni economiche da definire tra i coniugi.
5. Le spese di lite
Quanto alle spese di lite, le stesse devono dichiararsi irripetibili attesa la natura necessaria del giudizio con riferimento alla pronuncia di scioglimento del matrimonio.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando in composizione collegiale, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, nella contumacia della parte resistente, così dispone:
1. DICHIARA la contumacia del sig. nato a [...] il 05 dicembre CP_1
1983;
2. DICHIARA lo scioglimento del matrimonio contratto tra e Parte_1 CP_1
a Tunisi (Tunisia) il 5.10.2009, atto trascritto presso i registri dello stato civile del
[...]
Comune di Aprilia dell'anno 2009, atto n. 79, Parte II, Serie C;
3. DISPONE l'affidamento, in via super-esclusiva, di e alla Persona_4 Persona_3 madre, con collocamento e residenza anagrafica presso l'abitazione della stessa e con facoltà per la stessa di assumere in via esclusiva ex art. 337 quater c.c. le decisioni di maggiore interesse relative alla salute alla salute, educazione e istruzione dei figli minori;
4. DISPONE che, qualora il padre, tornando a essere reperibile, dovesse riprendere contatti con i figli e qualora emergesse una seria volontà di riprendere un rapporto stabile con gli stessi, le frequentazioni potranno avvenire soltanto in modalità protetta e quindi in presenza della madre o di persona di sua fiducia, e previ accordi con la stessa;
5. DICHIARA le spese di lite irripetibili;
5 6. MANDA alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della presente sentenza, limitatamente al capo 2), al passaggio in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del
Comune di APRILIA e a quello del Comune di TRADATE, affinché provveda alle annotazioni ed ulteriori incombenze di legge.
Varese, così deciso nella camera di consiglio del 23 ottobre 2025
Il Giudice relatore Il Presidente
Dott.ssa Marta Maria Recalcati Dott.ssa Elena Fumagalli
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