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Sentenza 7 marzo 2025
Sentenza 7 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trento, sentenza 07/03/2025, n. 219 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trento |
| Numero : | 219 |
| Data del deposito : | 7 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3191/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TRENTO
SEZIONE CIVILE Il Tribunale, in persona del giudice dott. Massimo Morandini Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile promossa
DA
(C.F. ), in persona del Vice Sindaco pro tempore, giusta Parte_1 P.IVA_1 autorizzazione di cui alla delibera di Giunta Comunale n. 324 del 20.12.2022 (doc. 1), rappresentato e difeso dagli avv.ti Antonio Iannotta (C.F. ), (C.F. C.F._1 Parte_2 [...]
), (C.F. e (C.F. C.F._2 Parte_3 C.F._3 Parte_4 C.F._4 della Civica Avvocatura, in unione all'avv. Sabrina Mazzeo (C.F. )ed elettivamente C.F._5 domiciliato presso il suo studio in – Piazza di Centa 13/1, giusta procura alle liti depositata Pt_4 contestualmente nel fascicolo telematico;
APPELLANTE
CONTRO
(C.F. e P. IVA ) con sede legale a – Piazza Silvio CP_1 P.IVA_2 P.IVA_3 Pt_4
Pellico n. 5 – 38122 , in persona del legale rappresentante (amministratore dott. Pt_4 [...] rappresentata e difesa dall'avv.ssa Miriam Odorizzi (C.F. del foro di CP_2 C.F._6
ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in via Calepina 65 - , giusta procura Pt_4 Pt_4 alle liti depositata in via telematica unitamente alla comparsa di costituzione, nonché con la precedente istanza di visibilità dd. 28.12.2023 già agli atti;
APPELLATA
E
pagina 1 di 12 (C.F. , in persona del Sindaco pro tempore, Dott. Controparte_3 P.IVA_4 Persona_1 rappresentato e difeso, sia in via congiunta che disgiunta, dall'avv. Susanna Cenerini (C.F.
, dall'avv. Lucia Macchia (C.F. ), dall'avv. Cristiana Sandri C.F._7 C.F._8
(C.F. , dall'avv. Maria Teresa Zenti (C.F. ), come da procura C.F._9 C.F._10 alle liti rilasciata su foglio separato e depositata unitamente alla memoria di costituzione e risposta, con domicilio fisico eletto in – Piazza del Municipio n. 1, presso la sede del Settore CP_3
Avvocatura, e con domicilio digitale eletto presso gli indirizzi di posta elettronica certificata, di cui alla predetta memoria;
APPELLATO
E
(C.F. Controparte_4
, in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in – via dei Salteri P.IVA_5 Pt_4
n. 10/A;
APPELLATA CONTUMACE
E
(C.F. ), in persona del Sindaco pro tempore;
Controparte_5 P.IVA_6
APPELLATO CONTUMACE
E
(C.F. ), in persona del Sindaco pro tempore;
Controparte_6 P.IVA_7
APPELLATO CONTUMACE
E
(C.F. ) in persona del Sindaco pro tempore;
Controparte_7 P.IVA_8
APPELLATO CONTUMACE
E
C.F. ) in persona del Sindaco pro tempore;
Controparte_8 P.IVA_9
APPELLATO CONTUMACE
E
(C.F. ) in persona del sindaco pro tempore;
Controparte_9 P.IVA_10
APPELLATO CONTUMACE
E pagina 2 di 12 (C.F. ) in persona del Sindaco pro tempore;
Controparte_10 P.IVA_11
APPELLATO CONTUMACE
E
( C.F. ) in persona del Sindaco pro tempore;
Controparte_11 P.IVA_12
APPELLATO CONTUMACE
IN PUNTO: appello avverso la sentenza del Giudice di Pace di Trento n. 223/2023 dd. 19.06.2023
CONCLUSIONI DELL'APPELLANTE
Riformare interamente la sentenza n. 223/2023 del Giudice di Pace di Trento depositata in data 19.06.2023, non notificata, e conseguentemente dichiarare l'inammissibilità e l'infondatezza dell'opposizione proposta dalla società avverso la cartella di pagamento n. CP_1
112202200005778 31 000 emessa da e, per l'effetto, confermare Controparte_4 la suddetta cartella di pagamento per la parte riferibile ai verbali di accertamento di violazioni al Codice della Strada di competenza del , prodotti in 1° grado (doc.
1-11 fascicolo 1° Parte_1 grado):
Con rifusione delle spese di entrambi i gradi di giudizio, oltre agli oneri riflessi.
CONCLUSIONI DELL'APPELLATA
-In via principale: rigettare l'appello promosso dal con integrale conferma della Parte_1 sentenza del G.d.P. di Trento n. 223/2023 impugnata;
-In via subordinata: esaminare i motivi di ricorso non vagliati dal Giudice di Pace in primo grado e con il presente atto formalmente riproposti ai sensi dell'art. 346 cpc, con conseguente accertamento e declaratoria di nullità, comunque, con annullamento della cartella di pagamento n. 112-2022 00005778 31 000; dichiarando in ogni caso che non è debitrice per le sanzioni CP_1 amministrative relative alle violazioni al Codice della Strada di cui ai verbali indicati in detta cartella riferiti al convenuto. Pt_1
Con vittoria di spese e competenze di lite.
CONCLUSIONI DELL'APPELLATO
Chiede che l'Ill.mo Tribunale adito voglia confermare la sentenza n. 223/2023 del Giudice di Pace di
, depositata in data 19.06.2023 e non notificata;
nella parte in cui statuisce quanto segue: Pt_4
“rigetta l'opposizione confermando la cartella di pagamento n. 112 2022 00005778 31 000, notificata in data 28.09.2022, per la restante parte ovvero con riferimento ai verbali emessi dai Comuni di
, con la sola esclusione del verbale n. V153624T/19/V del 26.02.2019; e ”; con CP_3 Controparte_5 vittoria di spese e compensi di lite”.
pagina 3 di 12 MOTIVI DELLA DECISIONE
Vale premettere che con atto di citazione datato 22.10.2022, ritualmente notificato, CP_1 proponeva opposizione ex art. 615 cpc, avanti il Giudice di Pace di Trento, avverso la cartella di pagamento n. 112 2022 00005778 31 000, notificata il 28.09.2022, convenendo in giudizio
[...]
, , , , Controparte_4 Controparte_6 Controparte_3 Controparte_7 CP_8
, ,
[...] Controparte_5 Controparte_12 Controparte_13 [...]
e . Controparte_9 Parte_1
In particolare, deduceva l'opponente: 1) l'illegittimità della cartella per il mancato invio della comunicazione di cui all'art. 1 co. 544 L. n. 228/2012; 2) in subordine, l'illegittimità della cartella in ragione del difetto di legittimazione passiva dell'opponente; 3) in ogni caso, l'illegittimità della cartella per difetto di legittimazione passiva di a seguito del venir meno della propria CP_1 responsabilità solidale in ragione della condotta di quest'ultima; 4) l'illegittimità della cartella per intervenuto annullamento ex lege dei verbali e, comunque, per inutilizzabilità degli stessi nei confronti di CP_1
Chiudeva, pertanto, previa sospensione dell'efficacia esecutiva della cartella di pagamento impugnata, dichiarare la nullità o, comunque, annullare la cartella di pagamento n. 112 2022 0000 5778 31 000, dichiarando in ogni caso che non era debitrice per le sanzioni CP_1 amministrative relative alle violazioni al Codice della Strada, di cui ai verbali indicati in detta cartella e riferiti ai Comuni convenuti;
spese di giudizio rifuse.
Costituitosi con comparsa dd. 24.10.2022 il chiedeva il rigetto dell'atto Controparte_5 di citazione in opposizione all'esecuzione ex art. 615 cpc, con conseguente conferma del verbale opposto;
spese di giudizio rifuse.
Costituitosi con atto dd. 29.12.2022 l' chiedeva, in via preliminare, Controparte_4 dichiarare l'assoluto difetto di legittimazione passiva della deducente, con conseguente sua estromissione dal giudizio e rigetto della domanda attorea;
in via subordinata, dichiarare la domanda attorea inammissibile e, per l'effetto, rigettare la stessa;
spese di giudizio rifuse.
Come si evince dal verbale di udienza dd. 25.01.2023 si costituivano altresì i convenuti CP_3
in data 12.01.2023 ed il in data 28.12.2022; a detta udienza il primo
[...] Parte_1 giudice disponeva la sospensione della cartella esattoriale impugnata.
Con sentenza n. 223/2023 dd. 19.06.2023 il Giudice di Pace di così statuiva: “1. Accoglie Pt_4
l'opposizione dichiarando la nullità e/o l'annullamento e/o l'inefficacia della cartella di pagamento n. 112 2022 00005778 31 000 notificata in data 28.09.2022 in parte qua ovvero con riferimento ai verbali emessi dai Comuni di , , CP_7 CP_11 CP_12 CP_10 Controparte_9
, e per i motivi di cui alla parte motiva;
2. Rigetta l'opposizione confermando la CP_6 CP_8 Pt_1 cartella di pagamento n 112 2022 0000 5778 31 000 notificata in data 28.09.2022 per la restante parte ovvero con riferimento ai verbali emessi dai comuni di , con la sola esclusione del CP_3
pagina 4 di 12 verbale n. V153624T/19/V d.d. 26.02.2019 e Urbino Petronio;
3. Spese integralmente compensate tra le parti”.
Avverso detta sentenza proponeva gravame il con atto di citazione dd. Parte_1
04.12.2023, ritualmente notificato, convenendo in giudizio CP_1 Controparte_14
, i;
e , ,
[...] Controparte_15 CP_16 CP_5 CP_6 CP_7 CP_8 Controparte_9
, e
[...] CP_10 Controparte_11
Chiedeva l'appellante, in riforma della sentenza impugnata, dichiarare l'inammissibilità e l'infondatezza dell'opposizione proposta dalla società avverso la cartella di pagamento CP_1
n. 112 2022 00005778 31 000 emessa da;
spese di entrambi i gradi Controparte_17 di giudizio rifuse, oltre agli oneri riflessi.
In particolare, deduceva l'appellante: A)” Violazione di legge. Violazione degli artt. 7 e 27 cpc – Violazione ed errata applicazione dell'art. 22 bis L. 689/81”; B) “Errori indicando – Violazioni di Legge con rifermento agli artt. 203, commi 1 e3, 204 e 204 bis C.d.S. – Violazione e falsa applicazione dell'art. 615 cpc – Carenza, contraddittorietà e perplessità della motivazione – Ingiustizia manifesta”;
c) “Error in indicando. Violazione e falsa applicazione degli artt. 196 e 84 C.d.S. – Contraddittorietà e illogicità della motivazione”; D) “Violazione di legge – Violazione e falsa applicazione dell'art. 196 C.d.S. sotto altro aspetto. Erroneità e contraddittorietà della motivazione”.
Costituitosi con comparsa dd. 26.02.2024 l'appellata chiedeva, in via principale, CP_1 rigettare l'appello promosso dal con integrale conferma della sentenza Parte_1 impugnata;
in via subordinata, esaminare i motivi di ricorso non vagliati dal Giudice di Pace, riproposti dalla deducente ai sensi dell'art. 346 c.p.c., con conseguente accertamento e declaratoria di nullità o, comunque, con annullamento della cartella di pagamento n. 112 2022 0000 5778 dichiarando in ogni caso che non era debitrice per le sanzioni amministrative relative alle violazioni al CP_1
Codice della Strada, di cui ai verbali indicati in detta cartella riferiti al convenuto;
spese di Pt_1 giudizio rifuse.
Costituitosi con memoria dd. 18.03.2024 il chiedeva confermare la sentenza Controparte_3 impugnata, nella parte in cui statuiva: “rigetta l'opposizione confermando la cartella di pagamento n.
112 2022 00005778 31 000, notifica in data 28.09.2022, per la restante parte ovvero con riferimento ai verbali emessi dai Comuni di , con la solo esclusione del verbale n. V153624T/19/V del CP_3
26.02.2019, e ”; spese di giudizio rifuse. Controparte_5
All'udienza dd. 20.03.2024 il G.I., su concorde richiesta delle parti, fissava udienza di rimessione della causa in decisione, concedendo i termini di cui all'art. 352 cpc,
All'udienza dd. 05.02.2025 il G.I. tratteneva la causa in decisione.
Ciò premesso, risulta inammissibile l'opposizione alla cartella di pagamento proposta da CP_1 con atto di citazione ex art. 615 cpc dd. 22.10.2022 al fine di far valere la presunta assenza di
[...] responsabilità solidale. pagina 5 di 12 In effetti preme osservare come tutti i verbali di contestazione, stante la rituale notifica degli stessi alla società opponente quale proprietaria – locatrice dei rispettivi veicoli sanzionati (v. docc. 1) -4) fasc. 1° grado) (circostanza non contestata), in quanto non impugnati nei termini di legge, hanno acquisito gli appellati e i , e , Controparte_4 Controparte_18 CP_5 CP_5
e ancorché fosse stati loro CP_7 CP_8 Controparte_9 CP_19 Controparte_11 ritualmente notificato l'atto di violazione in appello, non provvedevano costituirsi.
Efficacia di titolo esecutivo e non risultano più contestabili, né in via amministrativa, né in via giurisdizionale.
Sul punto si rammenta che ai sensi del combinato disposto degli artt.203 co. 3 e 204 bis D.lvo n.
285/1992 il destinatario del verbale dispone del termine di “gg. 60 per provvedere al pagamento in misura ridotta o per proporre il ricorso al Prefetto ovvero, in alternativa, opposizione avanti il Giudice di Pace nel termine di gg.30 dalla notifica del verbale ex art. 7 d.lvo n. 150/2011.
Decorso inutilmente tale termine, l'art. 203 co. 3 C.d.S. statuisce che “il verbale, in deroga alle disposizioni di cui all'art. 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689, costituisce titolo esecutivo per una somma pari alla metà del massimo della sanzione amministrativa edittale e per le spese di procedimento”:
Qualora il destinatario deduca che la cartella di pagamento costituisce il primo atto con cui è venuto a conoscenza della sanzione comunicatogli stante la nullità o l'omesso notifica del verbale di contestazione di violazioni al C.d.S., è ammissibile l'opposizione avverso la stessa sempreché proposta nel termine di gg. 30 dalla notifica (v. Cass. n. 9059/2021 e Cass:S. V. 22080/2017).
Tuttavia, in tale sede è possibile dedurre solo fatti estintivi o impeditivi sopravvenuti alla formazione del titolo esecutivo, quali il pagamento o la prescrizione (v. Cass. n. 7829/7019); mentre le eccezioni relative all'accertamento effettuato vanno proposte sia in sede amministrativa che con l'impugnazione tempestiva del verbale.
Ne può sostenersi da parte della società di autonoleggio, attuale appellata, al fine precipuo di escludere la propria responsabilità solidale, che la stessa “ha sin da subito provveduto a comunicare agli enti emittenti i contratti di noleggio dei veicoli interessati, così dando prova della sussistenza del rapporto di locazione, indicando espressamente i dati anagrafici, l'indirizzo ed il numero della patente del conduttore alla data e all'ora dell'infrazione (cifr. La documentazione allegata sub doc. 5)” (v. pag. 14 atto di citazione dd. 22.10.2022).
In particolare, ha affermato l'opponente che “in dette comunicazioni ha sempre tempestivamente contrastato la propria responsabilità solidale, dichiarando di non essere tenuta al pagamento delle sanzioni pecuniarie, con richiesta di rinotifica del verbale al locatario pro tempore del veicolo, cioè all'effettivo trasgressore o, comunque, a colui il quale è obbligato in solido ex art. 196 C.d.S. con il conducente che ha commesso la violazione. La società ha altresì sempre chiesto l'annullamento nei pagina 6 di 12 suoi confronti dai verbali, invitando l'ente emittente a non procedere nei suoi confronti” (v. pagg. 14-
15 atto di citazione cit.).
Di talché “Una volta trasmesse le generalità del locatario, spettava quindi all'organo accertatore la verifica della correttezza dei dati ricevuti al fine di ri-notificare a questi il verbale” (v. pag. 15 atto di citazione cit.)
Di qui “l'assenza di qualsivoglia responsabilità in capo alla Società per le violazioni al C.d.S. contestate” (v. pag. 15 cit.).
Si noti che tale tesi è stata riproposta sia in sede di note conclusive e di replica dd. 28.02.2023 (v. pagg. 9-11), sia in comparsa di costituzione e risposta dd. 26.02.2024 (v. pagg. 8-9) che in comparsa conclusionale dd. 30.12.2024 (v. pagg. 4-5).
In realtà, alla luce del consolidato orientamento giurisprudenziale (v. Cass. nn. 1383/2023, 510/2023 e
32920/2022), è del tutto irrilevante – contrariamente a quanto sostenuto dall'originaria opponente – la comunicazione dei dati del locatario in quanto non equiparabile al ricorso al Prefetto ex art. 203 C.d.S.
Invero, pur non prevedendo l'art. 203 C.d.S. adempimenti particolari per la proposizione del ricorso amministrativo, potendosi presentare anche presso l'ufficio di appartenenza dell'organo accertatore, preme evidenziare che essa non contiene i requisiti minimi che ne consentono la qualificazione come ricorso al Prefetto, in quanto priva dell'intestazione, con indicazione della competente autorità prefettoria cui è diretta, dell'epigrafe, con indicazione dei dati personali del ricorrente, degli estremi del verbale impugnato, con la relativa data della contestazione o notificazione, dei motivi dedotti, delle conclusioni e della sottoscrizione del ricorrente.
A fronte delle modalità e dei termini di opposizione, con specifica indicazione dei rimedi alternativi del ricorso ex art. 203 e segg. C.d.S. e del ricorso giurisdizionale avanti il G.d.P., la società di autonoleggio si è limitata a comunicare i dati dei locatori in relazione a ciascun verbale contestate, con invito a rinotificare la sanzione al locatorio ai sensi dell'art. 196 C.d.S.
In realtà da tali comunicazioni non si evince la volontà della società di adire il Prefetto, di talché non si giustifica l'applicazione della disciplina di cui agli artt. 203 e 204 C.d.S., né esse possono essere parificate ad un tacito accoglimento del ricorso.
Alla luce di quanto sopra esposto non si ritengono in alcun modo condivisibili le argomentazioni del primo giudice poste a sostegno della statuizione di accoglimento dell'opposizione ex art. 615 cpc, secondo cui la comunicazione della società di autonoleggio al contenente i dati dei locatori Pt_1 dei veicoli riveste “sostanzialmente la veste di un ricorso amministrativo e il conseguente silenzio produce gli effetti di accoglimento ex lege ai sensi dell'art. 203 C.d.S.” (v. pag. 4 sent.).
In effetti evidenzia il giudicante “che Locauto ha tempestivamente comunicato, e mezzo pec, al
, con apposito atto, i dati riferiti al nominativo del trasgressore, indicando per ogni Parte_1
pagina 7 di 12 singola comunicazione il verbale al quale si proponeva ricorso, con espressa domanda di annullamento del verbale de quo, laddove si invitava l'ente creditore a non procedere nei propri confronti per il recupero della sanzione pecuniaria relativa all'infrazione in oggetto …” (v. pag. 4 cit.)
Sul punto giova rammentare, tuttavia, che alcuna norma del C.d.S. impone alle Amministrazioni di dare formale riscontro alle comunicazioni contenenti i dati identificativi dei locatori/trasgressori, laddove si consideri che le stesse, seppur introdotte nelle prassi, risultano sprovviste di fondamento normativo e quindi prive di effetto ??? della pretesa creditoria, come sostenuto da Cass. n. 8143/2020, secondo cui “la società esercente l'attività di autonoleggio non ci sarebbe dovuta limitare a comunicare i nominativi dei locatari, ma avrebbe dovuto proporre ricorso per impedire, in tesi, che i verbali di accertamento divenissero definitivi nei propri confronti (Cass. ord. 17.01.2019, n. 1238; Cass. ORD. 19.02.2019, n. 4735; Cass. ord. 31.10.2019, n. 28030; Cass. ord. 31.10.2019, n. 28209)”
(Conf. Cass. nn. 1983/2023, 510/2023 e 32920/2022).
Parimenti censurabili si appalesano le argomentazioni sulla base delle quali il giudicante ha escluso la corresponsabilità del locatore nelle ipotesi in cui quest'ultimo “ha comunicato agli organi accertatori e/o all'ente a cui essi fanno capo le generalità dei trasgressori invitando gli enti medesimi ad agire nei loro confronti” (v. pag. 5 sent.)
Sotto diversi profili richiama il primo giudice, a conferma dell'esclusione della corresponsabilità della società locatrice, l'art. 196 previgente C.d.S., la cui ratio “andava ravvisata nel fatto che la disponibilità del godimento e/o uso del veicolo, e di conseguenza la connessa responsabilità sono in capo al locatario mentre il concedente non ha alcun tipo di controllo, pur essendone proprietario. Ne conseguiva che l'art. 196 co. 1 C.d.S. intendeva attribuire la responsabilità per le violazioni al C.d.S. al soggetto che in base al titolo aveva l'effettiva disponibilità del veicolo, dimostrazione di ciò era la giurisprudenza già presente a tal riguardo anche prima dell'intervenuta riforma (ex multis Cass. Civ. ord. 7701 dd. 19/3/19; Cass. Civ. 14635 dd. 27/6/2014)”.
Quindi, ad avviso del giudice di prime cure, “il codice della strada già escludeva la responsabilità del locatore noleggiatore senza conducente facendo subentrare come obbligato in solido con l'autore materiale della violazione, il solo locatario ovvero il soggetto che ha sottoscritto con il ricorrente il contratto di noleggio” (v. pag. 6 sent.).
Sul punto il giudicante dà atto di condividere l'interpretazione offerta della Suprema Corte in relazione all'art. 196 C.d.S., vigente all'epoca di contestazione dei verbali oggetto della cartella esattoriale opposta, secondo cui “l'unica forma di responsabilità, nelle ipotesi di noleggio di autovettura senza conducente, è quella che nasce dalla responsabilità solidale del locatario con l'autore della violazione. Non vi è altra ragione per ipotizzare una corresponsabilità del proprietario locatore che, pertanto, nelle ipotesi in cui abbia ottemperato al proprio onere di comunicazione delle generalità che soggetti locatari degli autoveicoli, deve essere ritenuto estraneo ad ogni responsabilità, non avendo avuto la materiale disponibilità del veicolo, e ciò in forza della norma speciale contenuta nel combinato disposto dell'art. 196, 1 co. ed art. 84 del C.d.S., e del generale principio di stretta pagina 8 di 12 legalità delle sanzioni amministrative che deve ispirare l'interpretazione delle relative disposizioni” (v.
Cass. ord. n. 10833/2020).
Orbene, le tesi, sostenuta dal primo giudice dell'equiparabilità delle comunicazioni dei dati dei locatari a ricorsi al Prefetto, fondata sulla pronuncia sopra richiamata, non è in alcun modo condivisibile, laddove si consideri, per un verso, che tale decisione, peraltro isolata, risulta recentemente smentita da Cass. Ord. n. 1383/2023 ed ord. n. 510/2023 e, per l'altro; che la stessa si fonda su argomentazioni palesemente in contrasto con il dettato normativo dell'art. 196 co. 1 C.d.S., vigente ratione temporis, secondo cui “Per le violazioni punibili con la sanzione amministrativa pecuniaria il proprietario del veicolo, ovvero del rimorchio, nel caso di complesso di veicoli o, in sua vece, l'usufruttuario, l'acquirente con patto di riservato dominio o l'utilizzatore a titolo di locazione finanziaria, è obbligato in solido con l'autore della violazione al pagamento della somma da questi dovuta, se non prova che la circolazione del veicolo è avvenuta conto la sua volontà”.
La norma sopra richiamata sancisce, dunque, la regola generale della responsabilità solidale del proprietario del veicolo per le violazioni commesse dal trasgressore, disciplinando i casi tassativi in cui altri soggetto rispondono “in vece” del proprietario, ovvero l'usufruttuario, l'acquirente con patto di riservato dominio e l'utilizzatore a titolo di locazione finanziaria – ipotesi che non ricorrono nella fattispecie in esame-fatta salva l'eventuale prova di una circolazione dei veicolo contro la sua volontà.
Si noti che nel secondo periodo del comma anzidetto (“Nelle ipotesi in cui all'articolo 84 risponde solidalmente il locatario e in quelle di cui all'articolo 94, comma 4 bis, risponde solidalmente l'intestatario temporaneo del veicolo …”) tali soggetti vengono individuati come responsabili in solido, ma, diversamente dal primo periodo, non viene specificati che essi rispondano “in vece” del proprietario.
Ne consegue che, contrariamente a quanto ritenuto nella sentenza impugnata, la responsabilità solidale del locatario / intestatario temporaneo si aggiunga a quella del proprietario / locatore la cui responsabilità non è esclusa neppure nel caso in cui questi abbia comunicato i dati del locatario all'ente.
Sempre sul punto vale richiamare il costante indirizzo della Suprema Corte, secondo cui anche la società locatrice resta obbligata in solido, in quanto la previsione di solidarietà del locatario di cui all'art. 196, co. 1 C.d.S. sarebbe da aggiungere e non da sostituire alla solidarietà degli altri soggetti” (v. Cass. Ord. n. 1214/2019; Cass. sent. nn. 1845/2018 e 1440/2018).
Ed ancora: “l'opposizione con cui si deducono fatti inerenti al merito della contestazione è inammissibile se il verbale presupposto sia stato previamente notificato restando senza impugnazione
(Cass. Sez. Un. 22/09/2017 n. 22080) e che la circostanza che l'art. 196 C.d.S. preveda che, nelle ipotesi di locazione di veicoli senza conducente, delle violazioni commesse dal conducente “risponde solidalmente il locatorio” non vale ad escludere la concorrente responsabilità del locatore (v. CASS. N.
24.09.2015, N. 18988 e Cass. 25.01.2018 n. 1845); né può ritenersi, quindi, che la previsione dell'art. 386, regolamento di attuazione C.d.S., che disciplina l'ipotesi della notificazione dei verbali a soggetto pagina 9 di 12 estraneo, si riferisca anche al locatore dei veicoli senza conducente, dal momento che, posto quanto sopra, tale figura non rientra tra i soggetti in parola (v. Cass. ord. 31.10.2019 n. 28030); pertanto, la società esercente l'attività di autonoleggio non si sarebbe dovuta limitare a comunicare i nominativi dei locatari, ma avrebbe dovuto proporre ricorso per impedire, in tesi, che i verbali di accertamento divenissero definitivi nei propri confronti (Cass. ord. 17.01.2019, n. 1238; Cass.ord. 19.02.2019 n. 4735; Cass. ord. 31.10.2019 n. 28030; Cass. ord. 31.10.2019 n. 28209); ne consegue che le censure proposte sarebbero, comunque, infondate”.
Né vale invocare ad esclusione della corresponsabilità del locatore / proprietario il novellato art. 196 C.d.S., in quanto – come correttamente ritenuto dal primo giudice (v. pag. 5 sent.) – lo stesso è privo di efficacia retroattiva, giacché applicabile solo per il futuro ex art. 11 disp. Prel. C.c., di talché non può essere valorizzato, all'evidenza, al fine di interpretare la norma precedentemente vigente, già oggetto di numerose pronunce di legittimità che hanno riconosciuto la responsabilità solidale e concorrente del proprietario / locatore e del locatario con il trasgressore.
Sul punto vale richiamare Cass. ord. n. 510/2023, secondo cui “va dato atto che la sopravvenienza normativa, richiamata dalla ricorrente nella propria memoria (l'art. 196 cod. strada è stato infatti modificato dall'art. 1, comma 1 lettera g-ter, del decreto-legge 10 settembre 2021 n. 121 convertito, con modificazioni, dalla L. 9 novembre 2021 n. 156), sebbene destinata, “pro-futuro”, ad incidere sulla questione oggi all'esame di questa Corte, risulta priva di rilevanza, invece, rispetto al presente giudizio. Va, infatti, ribadito che in materia di sanzioni amministrative – tali essendo quelle ??? all'udienza ricorrente e costituenti il presupposto della cartella di pagamento fatta della stessa, poi, oggetto di opposizione – non trova applicazione il principio della retroattività della legge più favorevole (da ultimo cfr. Cass. sez. 2, sent. 13 giugno 2022, n. 19030, Rv. 664993-01)”.
In definitiva: 1) i verbali di accertamento sono stati tutti ritualmente notificati alla società proprietaria del veicolo, responsabile in solido ai sensi dell'art. 196 C.d.S.; 2) detti verbali non sono stati apposti nei termini di legge, non essendo stato proposto né ricorso amministrativo al Prefetto ex art. 203 C.d.S., né ricorso giurisdizionale avanti il Giudice di Pace ex art. 204 bis C.d.S.; 3) le comunicazioni inviate da contenente i dati dei vari locatari, non possono essere equiparate ai ricorsi CP_1 al Prefetto ex art. 203 C.d.S. per le ragioni già espresse in precedenza;
4) pertanto detti verbali sono divenuti titolo esecutivo nei confronti della società proprietaria dei veicoli;
5) ne consegue, alla luce di quanto precede, Che l'opposizione proposta da avverso la cartella esattoriale emessa CP_1 dall' avrebbe dovuto essere dichiarata inammissibile dal primo CP_4 Controparte_4 giudice.
A ciò si aggiunga, a confutazione di quanto sistemato in sentenza, che l'art. 196 C.d.S., come si evince dal dato letterale e della relativa elaborazione giurisprudenziale di legittimità, prevede la responsabilità solidale del proprietario del veicolo, del locatario e del trasgressore, e che comunque alcuna disposizione del C.d.S. contempla l'onere di comunicazione dei dati del locatario da parte del proprietario, né prevede che tale adempimento comporta l'efficacia estintiva dell'obbligazione di pagamento della sanzione connessa alla commissione dell'illecito.
pagina 10 di 12 Quanto ai motivi di ricorso non esaminati dal giudice di prime cure, e riproposti ex art. 346 cpc nel presente grado di giudizio (v. pagg. 25-27 comparsa di costituzione e risposta dd. 26.02.2024), con cui l'appellata ha dedotto l'illegittimità della cartella de qua: A) “per la mancata indicazione della data di trasmissione del ruolo all'agente della riscossione ( calcolo delle maggiorazioni di cui all'art. 27 della legge n. 689 del 1981 e verifica del termine di cui all'art. 3, comma 35 – bis d. l. n. 203 del 2005)”; B)
“per il mancato invio della comunicazione di cui all'art. 1, comma 544, della legge n. 228 del 2012”, esse si appalesano inammissibili e, comunque, infondati.
Invero, in relazione al primo profilo, preme evidenziare che tali motivi di opposizione, in quanto relativi alla formazione e al contenuto della cartella di pagamento, dovevano essere dedotti mediante opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 cpc (v. Cass. ord. n. 23531/2024) nel termine di gg. 20, laddove, nel caso di specie, a fronte dell'avvenuta notifica della cartella di pagamento in data
28.09.2022, l'opposizione risulta notificata il 22.10.2022, con conseguente inammissibilità per tardività degli stessi, rilevabile anche d'ufficio in acquistato e grado del giudizio.
Inoltre, preliminarmente, preme rilevare che il motivo sub A) ottiene esclusivamente all'operato della concessionaria, con conseguente difetto di legittimazione passiva del , il quale non Parte_1 risulta neppure in possesso della cartella, in quanto notificata esclusivamente ai debitori.
Quanto al motivo sub B), anch'essa concernente l'operato dell , Controparte_4 con conseguente difetto di legittimazione del appellante, preme rilevare, quanto al merito, Pt_1 che tale censura si appalesa del tutto infondata in quanto la comunicazione di cui all'art. 1 co. 544 L.
n. 228/2012 attiene esclusivamente ai debiti di carattere tributario e alle riscossioni di importo inferiore ad € 1.000,00, mentre il debito della società, attuale appellata, ammonta ad € 26.825,21 (v. doc. 2) fasc. 1° grado).
Le spese di entrambi i gradi di giudizio, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Definitivamente pronunziando, il tribunale di Trento, in veste di giudice di appello, così provvede:
-dichiara la contumacia degli appellati e Controparte_4 Controparte_20
, , e
[...] CP_7 CP_8 Controparte_9 CP_10 Controparte_11
-in totale riforma della sentenza del Giudice di Pace di Trento n. 223/2023 dd. 16.06.2023, dichiara inammissibile l'opposizione proposta da con atto di citazione dd. 22.10.2022, notificato CP_1 in pari data, avverso la cartella di pagamento n. 112 2022 00005778 31 000, notificata il 28.09.2022;
-condanna l'appellata alla rifusione delle spese di entrambi i gradi di giudizio sostenute CP_1 dal che liquida, quanto al primo, in complessivi € 1.523,00 per compensi Parte_1 professionali (€ 425,00 per fase di studio, €352,00 per fase introduttiva ed € 746,00 per fase decisionale), oltre a spese generali 15% ed oneri riflessi;
quanto al secondo in complessivi € 1.875,00, di cui € 1.701,00 per compensi professionali (€ 425,00 per fase di studio, €425,00 per fase introduttiva pagina 11 di 12 ed € 851,00 per fase decisionale) ed € 174,00 per anticipazioni, oltre a spese generali 15% ed oneri riflessi.
Trento, 05.03.2025
Dott. M. Morandini
pagina 12 di 12
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TRENTO
SEZIONE CIVILE Il Tribunale, in persona del giudice dott. Massimo Morandini Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile promossa
DA
(C.F. ), in persona del Vice Sindaco pro tempore, giusta Parte_1 P.IVA_1 autorizzazione di cui alla delibera di Giunta Comunale n. 324 del 20.12.2022 (doc. 1), rappresentato e difeso dagli avv.ti Antonio Iannotta (C.F. ), (C.F. C.F._1 Parte_2 [...]
), (C.F. e (C.F. C.F._2 Parte_3 C.F._3 Parte_4 C.F._4 della Civica Avvocatura, in unione all'avv. Sabrina Mazzeo (C.F. )ed elettivamente C.F._5 domiciliato presso il suo studio in – Piazza di Centa 13/1, giusta procura alle liti depositata Pt_4 contestualmente nel fascicolo telematico;
APPELLANTE
CONTRO
(C.F. e P. IVA ) con sede legale a – Piazza Silvio CP_1 P.IVA_2 P.IVA_3 Pt_4
Pellico n. 5 – 38122 , in persona del legale rappresentante (amministratore dott. Pt_4 [...] rappresentata e difesa dall'avv.ssa Miriam Odorizzi (C.F. del foro di CP_2 C.F._6
ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in via Calepina 65 - , giusta procura Pt_4 Pt_4 alle liti depositata in via telematica unitamente alla comparsa di costituzione, nonché con la precedente istanza di visibilità dd. 28.12.2023 già agli atti;
APPELLATA
E
pagina 1 di 12 (C.F. , in persona del Sindaco pro tempore, Dott. Controparte_3 P.IVA_4 Persona_1 rappresentato e difeso, sia in via congiunta che disgiunta, dall'avv. Susanna Cenerini (C.F.
, dall'avv. Lucia Macchia (C.F. ), dall'avv. Cristiana Sandri C.F._7 C.F._8
(C.F. , dall'avv. Maria Teresa Zenti (C.F. ), come da procura C.F._9 C.F._10 alle liti rilasciata su foglio separato e depositata unitamente alla memoria di costituzione e risposta, con domicilio fisico eletto in – Piazza del Municipio n. 1, presso la sede del Settore CP_3
Avvocatura, e con domicilio digitale eletto presso gli indirizzi di posta elettronica certificata, di cui alla predetta memoria;
APPELLATO
E
(C.F. Controparte_4
, in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in – via dei Salteri P.IVA_5 Pt_4
n. 10/A;
APPELLATA CONTUMACE
E
(C.F. ), in persona del Sindaco pro tempore;
Controparte_5 P.IVA_6
APPELLATO CONTUMACE
E
(C.F. ), in persona del Sindaco pro tempore;
Controparte_6 P.IVA_7
APPELLATO CONTUMACE
E
(C.F. ) in persona del Sindaco pro tempore;
Controparte_7 P.IVA_8
APPELLATO CONTUMACE
E
C.F. ) in persona del Sindaco pro tempore;
Controparte_8 P.IVA_9
APPELLATO CONTUMACE
E
(C.F. ) in persona del sindaco pro tempore;
Controparte_9 P.IVA_10
APPELLATO CONTUMACE
E pagina 2 di 12 (C.F. ) in persona del Sindaco pro tempore;
Controparte_10 P.IVA_11
APPELLATO CONTUMACE
E
( C.F. ) in persona del Sindaco pro tempore;
Controparte_11 P.IVA_12
APPELLATO CONTUMACE
IN PUNTO: appello avverso la sentenza del Giudice di Pace di Trento n. 223/2023 dd. 19.06.2023
CONCLUSIONI DELL'APPELLANTE
Riformare interamente la sentenza n. 223/2023 del Giudice di Pace di Trento depositata in data 19.06.2023, non notificata, e conseguentemente dichiarare l'inammissibilità e l'infondatezza dell'opposizione proposta dalla società avverso la cartella di pagamento n. CP_1
112202200005778 31 000 emessa da e, per l'effetto, confermare Controparte_4 la suddetta cartella di pagamento per la parte riferibile ai verbali di accertamento di violazioni al Codice della Strada di competenza del , prodotti in 1° grado (doc.
1-11 fascicolo 1° Parte_1 grado):
Con rifusione delle spese di entrambi i gradi di giudizio, oltre agli oneri riflessi.
CONCLUSIONI DELL'APPELLATA
-In via principale: rigettare l'appello promosso dal con integrale conferma della Parte_1 sentenza del G.d.P. di Trento n. 223/2023 impugnata;
-In via subordinata: esaminare i motivi di ricorso non vagliati dal Giudice di Pace in primo grado e con il presente atto formalmente riproposti ai sensi dell'art. 346 cpc, con conseguente accertamento e declaratoria di nullità, comunque, con annullamento della cartella di pagamento n. 112-2022 00005778 31 000; dichiarando in ogni caso che non è debitrice per le sanzioni CP_1 amministrative relative alle violazioni al Codice della Strada di cui ai verbali indicati in detta cartella riferiti al convenuto. Pt_1
Con vittoria di spese e competenze di lite.
CONCLUSIONI DELL'APPELLATO
Chiede che l'Ill.mo Tribunale adito voglia confermare la sentenza n. 223/2023 del Giudice di Pace di
, depositata in data 19.06.2023 e non notificata;
nella parte in cui statuisce quanto segue: Pt_4
“rigetta l'opposizione confermando la cartella di pagamento n. 112 2022 00005778 31 000, notificata in data 28.09.2022, per la restante parte ovvero con riferimento ai verbali emessi dai Comuni di
, con la sola esclusione del verbale n. V153624T/19/V del 26.02.2019; e ”; con CP_3 Controparte_5 vittoria di spese e compensi di lite”.
pagina 3 di 12 MOTIVI DELLA DECISIONE
Vale premettere che con atto di citazione datato 22.10.2022, ritualmente notificato, CP_1 proponeva opposizione ex art. 615 cpc, avanti il Giudice di Pace di Trento, avverso la cartella di pagamento n. 112 2022 00005778 31 000, notificata il 28.09.2022, convenendo in giudizio
[...]
, , , , Controparte_4 Controparte_6 Controparte_3 Controparte_7 CP_8
, ,
[...] Controparte_5 Controparte_12 Controparte_13 [...]
e . Controparte_9 Parte_1
In particolare, deduceva l'opponente: 1) l'illegittimità della cartella per il mancato invio della comunicazione di cui all'art. 1 co. 544 L. n. 228/2012; 2) in subordine, l'illegittimità della cartella in ragione del difetto di legittimazione passiva dell'opponente; 3) in ogni caso, l'illegittimità della cartella per difetto di legittimazione passiva di a seguito del venir meno della propria CP_1 responsabilità solidale in ragione della condotta di quest'ultima; 4) l'illegittimità della cartella per intervenuto annullamento ex lege dei verbali e, comunque, per inutilizzabilità degli stessi nei confronti di CP_1
Chiudeva, pertanto, previa sospensione dell'efficacia esecutiva della cartella di pagamento impugnata, dichiarare la nullità o, comunque, annullare la cartella di pagamento n. 112 2022 0000 5778 31 000, dichiarando in ogni caso che non era debitrice per le sanzioni CP_1 amministrative relative alle violazioni al Codice della Strada, di cui ai verbali indicati in detta cartella e riferiti ai Comuni convenuti;
spese di giudizio rifuse.
Costituitosi con comparsa dd. 24.10.2022 il chiedeva il rigetto dell'atto Controparte_5 di citazione in opposizione all'esecuzione ex art. 615 cpc, con conseguente conferma del verbale opposto;
spese di giudizio rifuse.
Costituitosi con atto dd. 29.12.2022 l' chiedeva, in via preliminare, Controparte_4 dichiarare l'assoluto difetto di legittimazione passiva della deducente, con conseguente sua estromissione dal giudizio e rigetto della domanda attorea;
in via subordinata, dichiarare la domanda attorea inammissibile e, per l'effetto, rigettare la stessa;
spese di giudizio rifuse.
Come si evince dal verbale di udienza dd. 25.01.2023 si costituivano altresì i convenuti CP_3
in data 12.01.2023 ed il in data 28.12.2022; a detta udienza il primo
[...] Parte_1 giudice disponeva la sospensione della cartella esattoriale impugnata.
Con sentenza n. 223/2023 dd. 19.06.2023 il Giudice di Pace di così statuiva: “1. Accoglie Pt_4
l'opposizione dichiarando la nullità e/o l'annullamento e/o l'inefficacia della cartella di pagamento n. 112 2022 00005778 31 000 notificata in data 28.09.2022 in parte qua ovvero con riferimento ai verbali emessi dai Comuni di , , CP_7 CP_11 CP_12 CP_10 Controparte_9
, e per i motivi di cui alla parte motiva;
2. Rigetta l'opposizione confermando la CP_6 CP_8 Pt_1 cartella di pagamento n 112 2022 0000 5778 31 000 notificata in data 28.09.2022 per la restante parte ovvero con riferimento ai verbali emessi dai comuni di , con la sola esclusione del CP_3
pagina 4 di 12 verbale n. V153624T/19/V d.d. 26.02.2019 e Urbino Petronio;
3. Spese integralmente compensate tra le parti”.
Avverso detta sentenza proponeva gravame il con atto di citazione dd. Parte_1
04.12.2023, ritualmente notificato, convenendo in giudizio CP_1 Controparte_14
, i;
e , ,
[...] Controparte_15 CP_16 CP_5 CP_6 CP_7 CP_8 Controparte_9
, e
[...] CP_10 Controparte_11
Chiedeva l'appellante, in riforma della sentenza impugnata, dichiarare l'inammissibilità e l'infondatezza dell'opposizione proposta dalla società avverso la cartella di pagamento CP_1
n. 112 2022 00005778 31 000 emessa da;
spese di entrambi i gradi Controparte_17 di giudizio rifuse, oltre agli oneri riflessi.
In particolare, deduceva l'appellante: A)” Violazione di legge. Violazione degli artt. 7 e 27 cpc – Violazione ed errata applicazione dell'art. 22 bis L. 689/81”; B) “Errori indicando – Violazioni di Legge con rifermento agli artt. 203, commi 1 e3, 204 e 204 bis C.d.S. – Violazione e falsa applicazione dell'art. 615 cpc – Carenza, contraddittorietà e perplessità della motivazione – Ingiustizia manifesta”;
c) “Error in indicando. Violazione e falsa applicazione degli artt. 196 e 84 C.d.S. – Contraddittorietà e illogicità della motivazione”; D) “Violazione di legge – Violazione e falsa applicazione dell'art. 196 C.d.S. sotto altro aspetto. Erroneità e contraddittorietà della motivazione”.
Costituitosi con comparsa dd. 26.02.2024 l'appellata chiedeva, in via principale, CP_1 rigettare l'appello promosso dal con integrale conferma della sentenza Parte_1 impugnata;
in via subordinata, esaminare i motivi di ricorso non vagliati dal Giudice di Pace, riproposti dalla deducente ai sensi dell'art. 346 c.p.c., con conseguente accertamento e declaratoria di nullità o, comunque, con annullamento della cartella di pagamento n. 112 2022 0000 5778 dichiarando in ogni caso che non era debitrice per le sanzioni amministrative relative alle violazioni al CP_1
Codice della Strada, di cui ai verbali indicati in detta cartella riferiti al convenuto;
spese di Pt_1 giudizio rifuse.
Costituitosi con memoria dd. 18.03.2024 il chiedeva confermare la sentenza Controparte_3 impugnata, nella parte in cui statuiva: “rigetta l'opposizione confermando la cartella di pagamento n.
112 2022 00005778 31 000, notifica in data 28.09.2022, per la restante parte ovvero con riferimento ai verbali emessi dai Comuni di , con la solo esclusione del verbale n. V153624T/19/V del CP_3
26.02.2019, e ”; spese di giudizio rifuse. Controparte_5
All'udienza dd. 20.03.2024 il G.I., su concorde richiesta delle parti, fissava udienza di rimessione della causa in decisione, concedendo i termini di cui all'art. 352 cpc,
All'udienza dd. 05.02.2025 il G.I. tratteneva la causa in decisione.
Ciò premesso, risulta inammissibile l'opposizione alla cartella di pagamento proposta da CP_1 con atto di citazione ex art. 615 cpc dd. 22.10.2022 al fine di far valere la presunta assenza di
[...] responsabilità solidale. pagina 5 di 12 In effetti preme osservare come tutti i verbali di contestazione, stante la rituale notifica degli stessi alla società opponente quale proprietaria – locatrice dei rispettivi veicoli sanzionati (v. docc. 1) -4) fasc. 1° grado) (circostanza non contestata), in quanto non impugnati nei termini di legge, hanno acquisito gli appellati e i , e , Controparte_4 Controparte_18 CP_5 CP_5
e ancorché fosse stati loro CP_7 CP_8 Controparte_9 CP_19 Controparte_11 ritualmente notificato l'atto di violazione in appello, non provvedevano costituirsi.
Efficacia di titolo esecutivo e non risultano più contestabili, né in via amministrativa, né in via giurisdizionale.
Sul punto si rammenta che ai sensi del combinato disposto degli artt.203 co. 3 e 204 bis D.lvo n.
285/1992 il destinatario del verbale dispone del termine di “gg. 60 per provvedere al pagamento in misura ridotta o per proporre il ricorso al Prefetto ovvero, in alternativa, opposizione avanti il Giudice di Pace nel termine di gg.30 dalla notifica del verbale ex art. 7 d.lvo n. 150/2011.
Decorso inutilmente tale termine, l'art. 203 co. 3 C.d.S. statuisce che “il verbale, in deroga alle disposizioni di cui all'art. 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689, costituisce titolo esecutivo per una somma pari alla metà del massimo della sanzione amministrativa edittale e per le spese di procedimento”:
Qualora il destinatario deduca che la cartella di pagamento costituisce il primo atto con cui è venuto a conoscenza della sanzione comunicatogli stante la nullità o l'omesso notifica del verbale di contestazione di violazioni al C.d.S., è ammissibile l'opposizione avverso la stessa sempreché proposta nel termine di gg. 30 dalla notifica (v. Cass. n. 9059/2021 e Cass:S. V. 22080/2017).
Tuttavia, in tale sede è possibile dedurre solo fatti estintivi o impeditivi sopravvenuti alla formazione del titolo esecutivo, quali il pagamento o la prescrizione (v. Cass. n. 7829/7019); mentre le eccezioni relative all'accertamento effettuato vanno proposte sia in sede amministrativa che con l'impugnazione tempestiva del verbale.
Ne può sostenersi da parte della società di autonoleggio, attuale appellata, al fine precipuo di escludere la propria responsabilità solidale, che la stessa “ha sin da subito provveduto a comunicare agli enti emittenti i contratti di noleggio dei veicoli interessati, così dando prova della sussistenza del rapporto di locazione, indicando espressamente i dati anagrafici, l'indirizzo ed il numero della patente del conduttore alla data e all'ora dell'infrazione (cifr. La documentazione allegata sub doc. 5)” (v. pag. 14 atto di citazione dd. 22.10.2022).
In particolare, ha affermato l'opponente che “in dette comunicazioni ha sempre tempestivamente contrastato la propria responsabilità solidale, dichiarando di non essere tenuta al pagamento delle sanzioni pecuniarie, con richiesta di rinotifica del verbale al locatario pro tempore del veicolo, cioè all'effettivo trasgressore o, comunque, a colui il quale è obbligato in solido ex art. 196 C.d.S. con il conducente che ha commesso la violazione. La società ha altresì sempre chiesto l'annullamento nei pagina 6 di 12 suoi confronti dai verbali, invitando l'ente emittente a non procedere nei suoi confronti” (v. pagg. 14-
15 atto di citazione cit.).
Di talché “Una volta trasmesse le generalità del locatario, spettava quindi all'organo accertatore la verifica della correttezza dei dati ricevuti al fine di ri-notificare a questi il verbale” (v. pag. 15 atto di citazione cit.)
Di qui “l'assenza di qualsivoglia responsabilità in capo alla Società per le violazioni al C.d.S. contestate” (v. pag. 15 cit.).
Si noti che tale tesi è stata riproposta sia in sede di note conclusive e di replica dd. 28.02.2023 (v. pagg. 9-11), sia in comparsa di costituzione e risposta dd. 26.02.2024 (v. pagg. 8-9) che in comparsa conclusionale dd. 30.12.2024 (v. pagg. 4-5).
In realtà, alla luce del consolidato orientamento giurisprudenziale (v. Cass. nn. 1383/2023, 510/2023 e
32920/2022), è del tutto irrilevante – contrariamente a quanto sostenuto dall'originaria opponente – la comunicazione dei dati del locatario in quanto non equiparabile al ricorso al Prefetto ex art. 203 C.d.S.
Invero, pur non prevedendo l'art. 203 C.d.S. adempimenti particolari per la proposizione del ricorso amministrativo, potendosi presentare anche presso l'ufficio di appartenenza dell'organo accertatore, preme evidenziare che essa non contiene i requisiti minimi che ne consentono la qualificazione come ricorso al Prefetto, in quanto priva dell'intestazione, con indicazione della competente autorità prefettoria cui è diretta, dell'epigrafe, con indicazione dei dati personali del ricorrente, degli estremi del verbale impugnato, con la relativa data della contestazione o notificazione, dei motivi dedotti, delle conclusioni e della sottoscrizione del ricorrente.
A fronte delle modalità e dei termini di opposizione, con specifica indicazione dei rimedi alternativi del ricorso ex art. 203 e segg. C.d.S. e del ricorso giurisdizionale avanti il G.d.P., la società di autonoleggio si è limitata a comunicare i dati dei locatori in relazione a ciascun verbale contestate, con invito a rinotificare la sanzione al locatorio ai sensi dell'art. 196 C.d.S.
In realtà da tali comunicazioni non si evince la volontà della società di adire il Prefetto, di talché non si giustifica l'applicazione della disciplina di cui agli artt. 203 e 204 C.d.S., né esse possono essere parificate ad un tacito accoglimento del ricorso.
Alla luce di quanto sopra esposto non si ritengono in alcun modo condivisibili le argomentazioni del primo giudice poste a sostegno della statuizione di accoglimento dell'opposizione ex art. 615 cpc, secondo cui la comunicazione della società di autonoleggio al contenente i dati dei locatori Pt_1 dei veicoli riveste “sostanzialmente la veste di un ricorso amministrativo e il conseguente silenzio produce gli effetti di accoglimento ex lege ai sensi dell'art. 203 C.d.S.” (v. pag. 4 sent.).
In effetti evidenzia il giudicante “che Locauto ha tempestivamente comunicato, e mezzo pec, al
, con apposito atto, i dati riferiti al nominativo del trasgressore, indicando per ogni Parte_1
pagina 7 di 12 singola comunicazione il verbale al quale si proponeva ricorso, con espressa domanda di annullamento del verbale de quo, laddove si invitava l'ente creditore a non procedere nei propri confronti per il recupero della sanzione pecuniaria relativa all'infrazione in oggetto …” (v. pag. 4 cit.)
Sul punto giova rammentare, tuttavia, che alcuna norma del C.d.S. impone alle Amministrazioni di dare formale riscontro alle comunicazioni contenenti i dati identificativi dei locatori/trasgressori, laddove si consideri che le stesse, seppur introdotte nelle prassi, risultano sprovviste di fondamento normativo e quindi prive di effetto ??? della pretesa creditoria, come sostenuto da Cass. n. 8143/2020, secondo cui “la società esercente l'attività di autonoleggio non ci sarebbe dovuta limitare a comunicare i nominativi dei locatari, ma avrebbe dovuto proporre ricorso per impedire, in tesi, che i verbali di accertamento divenissero definitivi nei propri confronti (Cass. ord. 17.01.2019, n. 1238; Cass. ORD. 19.02.2019, n. 4735; Cass. ord. 31.10.2019, n. 28030; Cass. ord. 31.10.2019, n. 28209)”
(Conf. Cass. nn. 1983/2023, 510/2023 e 32920/2022).
Parimenti censurabili si appalesano le argomentazioni sulla base delle quali il giudicante ha escluso la corresponsabilità del locatore nelle ipotesi in cui quest'ultimo “ha comunicato agli organi accertatori e/o all'ente a cui essi fanno capo le generalità dei trasgressori invitando gli enti medesimi ad agire nei loro confronti” (v. pag. 5 sent.)
Sotto diversi profili richiama il primo giudice, a conferma dell'esclusione della corresponsabilità della società locatrice, l'art. 196 previgente C.d.S., la cui ratio “andava ravvisata nel fatto che la disponibilità del godimento e/o uso del veicolo, e di conseguenza la connessa responsabilità sono in capo al locatario mentre il concedente non ha alcun tipo di controllo, pur essendone proprietario. Ne conseguiva che l'art. 196 co. 1 C.d.S. intendeva attribuire la responsabilità per le violazioni al C.d.S. al soggetto che in base al titolo aveva l'effettiva disponibilità del veicolo, dimostrazione di ciò era la giurisprudenza già presente a tal riguardo anche prima dell'intervenuta riforma (ex multis Cass. Civ. ord. 7701 dd. 19/3/19; Cass. Civ. 14635 dd. 27/6/2014)”.
Quindi, ad avviso del giudice di prime cure, “il codice della strada già escludeva la responsabilità del locatore noleggiatore senza conducente facendo subentrare come obbligato in solido con l'autore materiale della violazione, il solo locatario ovvero il soggetto che ha sottoscritto con il ricorrente il contratto di noleggio” (v. pag. 6 sent.).
Sul punto il giudicante dà atto di condividere l'interpretazione offerta della Suprema Corte in relazione all'art. 196 C.d.S., vigente all'epoca di contestazione dei verbali oggetto della cartella esattoriale opposta, secondo cui “l'unica forma di responsabilità, nelle ipotesi di noleggio di autovettura senza conducente, è quella che nasce dalla responsabilità solidale del locatario con l'autore della violazione. Non vi è altra ragione per ipotizzare una corresponsabilità del proprietario locatore che, pertanto, nelle ipotesi in cui abbia ottemperato al proprio onere di comunicazione delle generalità che soggetti locatari degli autoveicoli, deve essere ritenuto estraneo ad ogni responsabilità, non avendo avuto la materiale disponibilità del veicolo, e ciò in forza della norma speciale contenuta nel combinato disposto dell'art. 196, 1 co. ed art. 84 del C.d.S., e del generale principio di stretta pagina 8 di 12 legalità delle sanzioni amministrative che deve ispirare l'interpretazione delle relative disposizioni” (v.
Cass. ord. n. 10833/2020).
Orbene, le tesi, sostenuta dal primo giudice dell'equiparabilità delle comunicazioni dei dati dei locatari a ricorsi al Prefetto, fondata sulla pronuncia sopra richiamata, non è in alcun modo condivisibile, laddove si consideri, per un verso, che tale decisione, peraltro isolata, risulta recentemente smentita da Cass. Ord. n. 1383/2023 ed ord. n. 510/2023 e, per l'altro; che la stessa si fonda su argomentazioni palesemente in contrasto con il dettato normativo dell'art. 196 co. 1 C.d.S., vigente ratione temporis, secondo cui “Per le violazioni punibili con la sanzione amministrativa pecuniaria il proprietario del veicolo, ovvero del rimorchio, nel caso di complesso di veicoli o, in sua vece, l'usufruttuario, l'acquirente con patto di riservato dominio o l'utilizzatore a titolo di locazione finanziaria, è obbligato in solido con l'autore della violazione al pagamento della somma da questi dovuta, se non prova che la circolazione del veicolo è avvenuta conto la sua volontà”.
La norma sopra richiamata sancisce, dunque, la regola generale della responsabilità solidale del proprietario del veicolo per le violazioni commesse dal trasgressore, disciplinando i casi tassativi in cui altri soggetto rispondono “in vece” del proprietario, ovvero l'usufruttuario, l'acquirente con patto di riservato dominio e l'utilizzatore a titolo di locazione finanziaria – ipotesi che non ricorrono nella fattispecie in esame-fatta salva l'eventuale prova di una circolazione dei veicolo contro la sua volontà.
Si noti che nel secondo periodo del comma anzidetto (“Nelle ipotesi in cui all'articolo 84 risponde solidalmente il locatario e in quelle di cui all'articolo 94, comma 4 bis, risponde solidalmente l'intestatario temporaneo del veicolo …”) tali soggetti vengono individuati come responsabili in solido, ma, diversamente dal primo periodo, non viene specificati che essi rispondano “in vece” del proprietario.
Ne consegue che, contrariamente a quanto ritenuto nella sentenza impugnata, la responsabilità solidale del locatario / intestatario temporaneo si aggiunga a quella del proprietario / locatore la cui responsabilità non è esclusa neppure nel caso in cui questi abbia comunicato i dati del locatario all'ente.
Sempre sul punto vale richiamare il costante indirizzo della Suprema Corte, secondo cui anche la società locatrice resta obbligata in solido, in quanto la previsione di solidarietà del locatario di cui all'art. 196, co. 1 C.d.S. sarebbe da aggiungere e non da sostituire alla solidarietà degli altri soggetti” (v. Cass. Ord. n. 1214/2019; Cass. sent. nn. 1845/2018 e 1440/2018).
Ed ancora: “l'opposizione con cui si deducono fatti inerenti al merito della contestazione è inammissibile se il verbale presupposto sia stato previamente notificato restando senza impugnazione
(Cass. Sez. Un. 22/09/2017 n. 22080) e che la circostanza che l'art. 196 C.d.S. preveda che, nelle ipotesi di locazione di veicoli senza conducente, delle violazioni commesse dal conducente “risponde solidalmente il locatorio” non vale ad escludere la concorrente responsabilità del locatore (v. CASS. N.
24.09.2015, N. 18988 e Cass. 25.01.2018 n. 1845); né può ritenersi, quindi, che la previsione dell'art. 386, regolamento di attuazione C.d.S., che disciplina l'ipotesi della notificazione dei verbali a soggetto pagina 9 di 12 estraneo, si riferisca anche al locatore dei veicoli senza conducente, dal momento che, posto quanto sopra, tale figura non rientra tra i soggetti in parola (v. Cass. ord. 31.10.2019 n. 28030); pertanto, la società esercente l'attività di autonoleggio non si sarebbe dovuta limitare a comunicare i nominativi dei locatari, ma avrebbe dovuto proporre ricorso per impedire, in tesi, che i verbali di accertamento divenissero definitivi nei propri confronti (Cass. ord. 17.01.2019, n. 1238; Cass.ord. 19.02.2019 n. 4735; Cass. ord. 31.10.2019 n. 28030; Cass. ord. 31.10.2019 n. 28209); ne consegue che le censure proposte sarebbero, comunque, infondate”.
Né vale invocare ad esclusione della corresponsabilità del locatore / proprietario il novellato art. 196 C.d.S., in quanto – come correttamente ritenuto dal primo giudice (v. pag. 5 sent.) – lo stesso è privo di efficacia retroattiva, giacché applicabile solo per il futuro ex art. 11 disp. Prel. C.c., di talché non può essere valorizzato, all'evidenza, al fine di interpretare la norma precedentemente vigente, già oggetto di numerose pronunce di legittimità che hanno riconosciuto la responsabilità solidale e concorrente del proprietario / locatore e del locatario con il trasgressore.
Sul punto vale richiamare Cass. ord. n. 510/2023, secondo cui “va dato atto che la sopravvenienza normativa, richiamata dalla ricorrente nella propria memoria (l'art. 196 cod. strada è stato infatti modificato dall'art. 1, comma 1 lettera g-ter, del decreto-legge 10 settembre 2021 n. 121 convertito, con modificazioni, dalla L. 9 novembre 2021 n. 156), sebbene destinata, “pro-futuro”, ad incidere sulla questione oggi all'esame di questa Corte, risulta priva di rilevanza, invece, rispetto al presente giudizio. Va, infatti, ribadito che in materia di sanzioni amministrative – tali essendo quelle ??? all'udienza ricorrente e costituenti il presupposto della cartella di pagamento fatta della stessa, poi, oggetto di opposizione – non trova applicazione il principio della retroattività della legge più favorevole (da ultimo cfr. Cass. sez. 2, sent. 13 giugno 2022, n. 19030, Rv. 664993-01)”.
In definitiva: 1) i verbali di accertamento sono stati tutti ritualmente notificati alla società proprietaria del veicolo, responsabile in solido ai sensi dell'art. 196 C.d.S.; 2) detti verbali non sono stati apposti nei termini di legge, non essendo stato proposto né ricorso amministrativo al Prefetto ex art. 203 C.d.S., né ricorso giurisdizionale avanti il Giudice di Pace ex art. 204 bis C.d.S.; 3) le comunicazioni inviate da contenente i dati dei vari locatari, non possono essere equiparate ai ricorsi CP_1 al Prefetto ex art. 203 C.d.S. per le ragioni già espresse in precedenza;
4) pertanto detti verbali sono divenuti titolo esecutivo nei confronti della società proprietaria dei veicoli;
5) ne consegue, alla luce di quanto precede, Che l'opposizione proposta da avverso la cartella esattoriale emessa CP_1 dall' avrebbe dovuto essere dichiarata inammissibile dal primo CP_4 Controparte_4 giudice.
A ciò si aggiunga, a confutazione di quanto sistemato in sentenza, che l'art. 196 C.d.S., come si evince dal dato letterale e della relativa elaborazione giurisprudenziale di legittimità, prevede la responsabilità solidale del proprietario del veicolo, del locatario e del trasgressore, e che comunque alcuna disposizione del C.d.S. contempla l'onere di comunicazione dei dati del locatario da parte del proprietario, né prevede che tale adempimento comporta l'efficacia estintiva dell'obbligazione di pagamento della sanzione connessa alla commissione dell'illecito.
pagina 10 di 12 Quanto ai motivi di ricorso non esaminati dal giudice di prime cure, e riproposti ex art. 346 cpc nel presente grado di giudizio (v. pagg. 25-27 comparsa di costituzione e risposta dd. 26.02.2024), con cui l'appellata ha dedotto l'illegittimità della cartella de qua: A) “per la mancata indicazione della data di trasmissione del ruolo all'agente della riscossione ( calcolo delle maggiorazioni di cui all'art. 27 della legge n. 689 del 1981 e verifica del termine di cui all'art. 3, comma 35 – bis d. l. n. 203 del 2005)”; B)
“per il mancato invio della comunicazione di cui all'art. 1, comma 544, della legge n. 228 del 2012”, esse si appalesano inammissibili e, comunque, infondati.
Invero, in relazione al primo profilo, preme evidenziare che tali motivi di opposizione, in quanto relativi alla formazione e al contenuto della cartella di pagamento, dovevano essere dedotti mediante opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 cpc (v. Cass. ord. n. 23531/2024) nel termine di gg. 20, laddove, nel caso di specie, a fronte dell'avvenuta notifica della cartella di pagamento in data
28.09.2022, l'opposizione risulta notificata il 22.10.2022, con conseguente inammissibilità per tardività degli stessi, rilevabile anche d'ufficio in acquistato e grado del giudizio.
Inoltre, preliminarmente, preme rilevare che il motivo sub A) ottiene esclusivamente all'operato della concessionaria, con conseguente difetto di legittimazione passiva del , il quale non Parte_1 risulta neppure in possesso della cartella, in quanto notificata esclusivamente ai debitori.
Quanto al motivo sub B), anch'essa concernente l'operato dell , Controparte_4 con conseguente difetto di legittimazione del appellante, preme rilevare, quanto al merito, Pt_1 che tale censura si appalesa del tutto infondata in quanto la comunicazione di cui all'art. 1 co. 544 L.
n. 228/2012 attiene esclusivamente ai debiti di carattere tributario e alle riscossioni di importo inferiore ad € 1.000,00, mentre il debito della società, attuale appellata, ammonta ad € 26.825,21 (v. doc. 2) fasc. 1° grado).
Le spese di entrambi i gradi di giudizio, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Definitivamente pronunziando, il tribunale di Trento, in veste di giudice di appello, così provvede:
-dichiara la contumacia degli appellati e Controparte_4 Controparte_20
, , e
[...] CP_7 CP_8 Controparte_9 CP_10 Controparte_11
-in totale riforma della sentenza del Giudice di Pace di Trento n. 223/2023 dd. 16.06.2023, dichiara inammissibile l'opposizione proposta da con atto di citazione dd. 22.10.2022, notificato CP_1 in pari data, avverso la cartella di pagamento n. 112 2022 00005778 31 000, notificata il 28.09.2022;
-condanna l'appellata alla rifusione delle spese di entrambi i gradi di giudizio sostenute CP_1 dal che liquida, quanto al primo, in complessivi € 1.523,00 per compensi Parte_1 professionali (€ 425,00 per fase di studio, €352,00 per fase introduttiva ed € 746,00 per fase decisionale), oltre a spese generali 15% ed oneri riflessi;
quanto al secondo in complessivi € 1.875,00, di cui € 1.701,00 per compensi professionali (€ 425,00 per fase di studio, €425,00 per fase introduttiva pagina 11 di 12 ed € 851,00 per fase decisionale) ed € 174,00 per anticipazioni, oltre a spese generali 15% ed oneri riflessi.
Trento, 05.03.2025
Dott. M. Morandini
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