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Sentenza 15 ottobre 2025
Sentenza 15 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Tivoli, sentenza 15/10/2025, n. 341 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Tivoli |
| Numero : | 341 |
| Data del deposito : | 15 ottobre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 2296/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TIVOLI
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei signori magistrati: dott. NC LU Presidente dott.ssa Chiara Pulicati Giudice dott.ssa UL LO Giudice rel. ed est. ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nel procedimento iscritto al R.G. n. 2295/2025 V.G. avente ad oggetto la separazione consensuale, su istanza depositata congiuntamente dai coniugi:
, nato a [...] l'[...], residente a [...]
MA (RM) alla Via Di Collelungo n. 19, C.F. C.F._1
e nata a [...] il [...], residente a [...]
(RM) alla Via Di Collelungo n. 19, C.F. C.F._2
entrambi rappresentati e difesi ai fini del presente procedimento dall'Avv. Nicola
Pragliola, giusta procura in atti
Con l'intervento del Pubblico Ministero
1
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 21 maggio 2025, i sig.ri e Parte_1 Pt_2
premettendo di aver contratto matrimonio a IA EC in data 13
[...]
settembre 2014 e precisando che dalla loro unione sono nati i figli (in data Per_1
1° novembre 2014) e (in data 24 giugno 2016), hanno allegato il venir meno Per_2
della loro unione materiale e spirituale.
I ricorrenti hanno, quindi, congiuntamente chiesto la pronuncia della separazione personale alle seguenti condizioni:
“1) i coniugi vivranno separati, portandosi reciproco rispetto e con l'obbligo di comunicare il luogo della propria residenza e/o domicilio ed ogni variazione relativa.
2) i figli minori e resteranno congiuntamente affidati ai due Per_3 Per_2
genitori mantenendo il domicilio privilegiato presso la madre SI.ra , Parte_2
attualmente residente nell'abitazione sita nel Comune di ANNG MA (RM) alla Via Di Collelungo n. 19, di proprietà esclusiva della madre del SI.
[...]
, SI.ra . Parte_1 Controparte_1
Relativamente al domicilio privilegiato della madre SI.ra Parte_2
quest'ultima, unitamente ai figli minori e entro breve tempo, Per_3 Per_2
provvederà a trasferire la propria residenza presso l'abitazione della propria madre SI.ra , residente nel Comune di Mentana (RM) alla Via Parte_3
Santa Croce n. 4, o, in alternativa, presso un'altra abitazione, non ancora individuata, nel Comune di Mentana (RM) o zone limitrofe. Nel caso in cui il domicilio privilegiato scelto dalla madre SI.ra a presso un'altra Parte_4
abitazione, non ancora individuata, nel Comune di Mentana (RM) o zone limitrofe, il SI. si impegna a corrispondere il canone di locazione per la Parte_1
detta abitazione fino a quando la SI. non troverà un'occupazione Parte_2
lavorativa, e comunque non oltre il termine di un anno, decorrente dalla sottoscrizione del contratto di locazione.
2 Il SI. , invece, resterà presso l'abitazione sita nel Comune di Parte_1
ANNG MA (RM) alla Via Di Collelungo n. 19, unitamente alla propria madre SI.ra . Controparte_1
Le decisioni di maggiore interesse per i figli relative all'istruzione, all'educazione e alla salute saranno assunte di comune accordo tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni degli stessi. Ogni cambiamento di residenza, che dovesse comportare l'allontanamento per un lungo periodo delle bambine dal luogo del domicilio, dovrà essere concordato dai rispettivi genitori;
3) il SI. avrà la facoltà di vedere e tenere con sé i figli secondo Parte_1
le seguenti modalità:
a) a settimane alterne dal giorno di venerdi dalle ore 20,00 sino al giorno di domenica alle ore 20,00 riaccompagnandoli al domicilio preferenziale fissato presso la madre;
b) in merito alle vacanze di Natale, potrà tenere i figli e ad anni Per_3 Per_2
alterni, dal giorno 24 dicembre sino al 30 dicembre e poi dal giorno 31 dicembre al
6 gennaio. Per le vacanze di Pasqua, ad anni alterni, dal giorno di sabato fino al martedì successivo. Tutto ciò salvo accordo diverso che i genitori potranno concordare insieme;
c) in merito alle vacanze estive, potrà tenere i figli e 15 giorni del Per_3 Per_2
mese di agosto (ad anni alterni tra la prima metà e la seconda metà) da concordarsi preventivamente per iscritto entro il 31.05 di ogni anno;
Tutto ciò salvo accordo diverso che i genitori potranno concordare insieme.
4) relativamente alla casa coniugale, i coniugi dichiarano che all'interno dell'immobile sito nel Comune di ANNG MA (RM) alla Via Di Collelungo
n. 19, resteranno tutti i mobili e suppellettili, salvo che gli stessi vengono venduti il cui ricavato sarà diviso al 50%.;
5) I coniugi dichiarano che l'attuale veicolo in uso alla famiglia sarà venduto, il
SI. provvederà ad acquistare un altro veicolo, in uso esclusivo Parte_1
alla SI.ra per gli spostamenti che la stessa avrà unitamente ai figli. Il Parte_2
SI. dichiara che per tale veicolo, oltre all'acquisto, si impegna Parte_1
3 a corrispondere solamente il premio assicurativo per la responsabilità civile auto, non oltre il termine di un anno e decorrente dall'acquisto dello stesso.
6) il SI. si impegna a corrispondere, entro il giorno 20 di Parte_1
ciascun mese, alla SI.ra la somma mensile di Euro 700,00 Parte_2
(settecento/00), quale contributo al solo mantenimento dei figli. Detta somma sarà soggetta a rivalutazione annuale secondo gli indici ISTAT;
7) i coniugi dichiarano che le spese straordinarie, previamente concordate o necessarie (mediche non mutuabili, scolastiche, per lo sport, per vacanze, ecc.), nonché le spese per i libri scolastici dei figli minori saranno a carico di entrambi i coniugi nella misura del 50%.
8) coniugi si rilasciano fin d'ora il consenso al rilascio e/o rinnovo del passaporto proprio e dei figli, o di documento equipollente, e si obbligano a comunicare eventuali cambi di residenza e/o domicilio;
9) la sig.ra dichiara di rinunciare all'assegno di mantenimento in Parte_2
quanto autosufficiente economicamente;
10) i coniugi precisano che nell'attesa della separazione personale ovvero prima della comparizione innanzi al Presidente, si impegnano al rispetto dei patti contenuti nel presente ricorso ed a mantenere distinte le proprie situazioni personali e patrimoniali;
11) per tutto quanto non previsto nel presente atto verranno applicate le norme vigenti in materia”.
2. Acquisito il parere del Pubblico Ministero, le parti sono comparse davanti alla giudice delegata all'udienza del 3 ottobre 2025. In tale sede, rispetto alle condizioni di separazione indicate in ricorso, le parti hanno precisato che. “i minori risiederanno abitualmente presso l'abitazione della madre, sita in Mentana (RM) via Antonio Moscatelli n. 148; il padre risiede tutt'ora presso l'abitazione sita in
ANNG MA, via Collelungo n. 19” e che “il padre corrisponde l'assegno di mantenimento per i figli già dal mese di giugno 2025”.
I coniugi sono stati autorizzati a vivere separati e la causa è stata riservata al
Collegio per la decisione.
3. La domanda di separazione consensuale è fondata e merita accoglimento.
4 L'esame degli atti e l'atteggiamento processuale delle parti evidenziano chiaramente il venir meno tra i coniugi di quella forma di unione morale e materiale che caratterizza il vincolo coniugale e l'emergere di una situazione di lontananza emotiva che non rende concretamente percorribile l'ipotesi di una prosecuzione della convivenza tra i coniugi.
Le condizioni concordate dalle parti sono congrue e conformi a legge e idonee a preservare l'interesse della prole.
4. Nulla deve disporsi in punto di spese avendo le parti proposto domanda congiunta
P.Q.M.
Il Tribunale di Tivoli, in composizione collegiale, definitamente pronunciando:
a) dichiara la separazione personale dei coniugi e Parte_1 Parte_2
i quali hanno contratto matrimonio in IA EC in data 13 settembre
2014, trascritto nei registri dello stato civile del predetto Comune , Anno 2014, Atto
N. 49, Parte 1;
b) omologa l'accordo intervenuto tra le parti;
c) nulla sulle spese;
d) manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di competenza, perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di legge.
Tivoli, camera di consiglio del 9 ottobre 2025
La Giudice Il Presidente
UL LO NC LU
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TIVOLI
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei signori magistrati: dott. NC LU Presidente dott.ssa Chiara Pulicati Giudice dott.ssa UL LO Giudice rel. ed est. ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nel procedimento iscritto al R.G. n. 2295/2025 V.G. avente ad oggetto la separazione consensuale, su istanza depositata congiuntamente dai coniugi:
, nato a [...] l'[...], residente a [...]
MA (RM) alla Via Di Collelungo n. 19, C.F. C.F._1
e nata a [...] il [...], residente a [...]
(RM) alla Via Di Collelungo n. 19, C.F. C.F._2
entrambi rappresentati e difesi ai fini del presente procedimento dall'Avv. Nicola
Pragliola, giusta procura in atti
Con l'intervento del Pubblico Ministero
1
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 21 maggio 2025, i sig.ri e Parte_1 Pt_2
premettendo di aver contratto matrimonio a IA EC in data 13
[...]
settembre 2014 e precisando che dalla loro unione sono nati i figli (in data Per_1
1° novembre 2014) e (in data 24 giugno 2016), hanno allegato il venir meno Per_2
della loro unione materiale e spirituale.
I ricorrenti hanno, quindi, congiuntamente chiesto la pronuncia della separazione personale alle seguenti condizioni:
“1) i coniugi vivranno separati, portandosi reciproco rispetto e con l'obbligo di comunicare il luogo della propria residenza e/o domicilio ed ogni variazione relativa.
2) i figli minori e resteranno congiuntamente affidati ai due Per_3 Per_2
genitori mantenendo il domicilio privilegiato presso la madre SI.ra , Parte_2
attualmente residente nell'abitazione sita nel Comune di ANNG MA (RM) alla Via Di Collelungo n. 19, di proprietà esclusiva della madre del SI.
[...]
, SI.ra . Parte_1 Controparte_1
Relativamente al domicilio privilegiato della madre SI.ra Parte_2
quest'ultima, unitamente ai figli minori e entro breve tempo, Per_3 Per_2
provvederà a trasferire la propria residenza presso l'abitazione della propria madre SI.ra , residente nel Comune di Mentana (RM) alla Via Parte_3
Santa Croce n. 4, o, in alternativa, presso un'altra abitazione, non ancora individuata, nel Comune di Mentana (RM) o zone limitrofe. Nel caso in cui il domicilio privilegiato scelto dalla madre SI.ra a presso un'altra Parte_4
abitazione, non ancora individuata, nel Comune di Mentana (RM) o zone limitrofe, il SI. si impegna a corrispondere il canone di locazione per la Parte_1
detta abitazione fino a quando la SI. non troverà un'occupazione Parte_2
lavorativa, e comunque non oltre il termine di un anno, decorrente dalla sottoscrizione del contratto di locazione.
2 Il SI. , invece, resterà presso l'abitazione sita nel Comune di Parte_1
ANNG MA (RM) alla Via Di Collelungo n. 19, unitamente alla propria madre SI.ra . Controparte_1
Le decisioni di maggiore interesse per i figli relative all'istruzione, all'educazione e alla salute saranno assunte di comune accordo tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni degli stessi. Ogni cambiamento di residenza, che dovesse comportare l'allontanamento per un lungo periodo delle bambine dal luogo del domicilio, dovrà essere concordato dai rispettivi genitori;
3) il SI. avrà la facoltà di vedere e tenere con sé i figli secondo Parte_1
le seguenti modalità:
a) a settimane alterne dal giorno di venerdi dalle ore 20,00 sino al giorno di domenica alle ore 20,00 riaccompagnandoli al domicilio preferenziale fissato presso la madre;
b) in merito alle vacanze di Natale, potrà tenere i figli e ad anni Per_3 Per_2
alterni, dal giorno 24 dicembre sino al 30 dicembre e poi dal giorno 31 dicembre al
6 gennaio. Per le vacanze di Pasqua, ad anni alterni, dal giorno di sabato fino al martedì successivo. Tutto ciò salvo accordo diverso che i genitori potranno concordare insieme;
c) in merito alle vacanze estive, potrà tenere i figli e 15 giorni del Per_3 Per_2
mese di agosto (ad anni alterni tra la prima metà e la seconda metà) da concordarsi preventivamente per iscritto entro il 31.05 di ogni anno;
Tutto ciò salvo accordo diverso che i genitori potranno concordare insieme.
4) relativamente alla casa coniugale, i coniugi dichiarano che all'interno dell'immobile sito nel Comune di ANNG MA (RM) alla Via Di Collelungo
n. 19, resteranno tutti i mobili e suppellettili, salvo che gli stessi vengono venduti il cui ricavato sarà diviso al 50%.;
5) I coniugi dichiarano che l'attuale veicolo in uso alla famiglia sarà venduto, il
SI. provvederà ad acquistare un altro veicolo, in uso esclusivo Parte_1
alla SI.ra per gli spostamenti che la stessa avrà unitamente ai figli. Il Parte_2
SI. dichiara che per tale veicolo, oltre all'acquisto, si impegna Parte_1
3 a corrispondere solamente il premio assicurativo per la responsabilità civile auto, non oltre il termine di un anno e decorrente dall'acquisto dello stesso.
6) il SI. si impegna a corrispondere, entro il giorno 20 di Parte_1
ciascun mese, alla SI.ra la somma mensile di Euro 700,00 Parte_2
(settecento/00), quale contributo al solo mantenimento dei figli. Detta somma sarà soggetta a rivalutazione annuale secondo gli indici ISTAT;
7) i coniugi dichiarano che le spese straordinarie, previamente concordate o necessarie (mediche non mutuabili, scolastiche, per lo sport, per vacanze, ecc.), nonché le spese per i libri scolastici dei figli minori saranno a carico di entrambi i coniugi nella misura del 50%.
8) coniugi si rilasciano fin d'ora il consenso al rilascio e/o rinnovo del passaporto proprio e dei figli, o di documento equipollente, e si obbligano a comunicare eventuali cambi di residenza e/o domicilio;
9) la sig.ra dichiara di rinunciare all'assegno di mantenimento in Parte_2
quanto autosufficiente economicamente;
10) i coniugi precisano che nell'attesa della separazione personale ovvero prima della comparizione innanzi al Presidente, si impegnano al rispetto dei patti contenuti nel presente ricorso ed a mantenere distinte le proprie situazioni personali e patrimoniali;
11) per tutto quanto non previsto nel presente atto verranno applicate le norme vigenti in materia”.
2. Acquisito il parere del Pubblico Ministero, le parti sono comparse davanti alla giudice delegata all'udienza del 3 ottobre 2025. In tale sede, rispetto alle condizioni di separazione indicate in ricorso, le parti hanno precisato che. “i minori risiederanno abitualmente presso l'abitazione della madre, sita in Mentana (RM) via Antonio Moscatelli n. 148; il padre risiede tutt'ora presso l'abitazione sita in
ANNG MA, via Collelungo n. 19” e che “il padre corrisponde l'assegno di mantenimento per i figli già dal mese di giugno 2025”.
I coniugi sono stati autorizzati a vivere separati e la causa è stata riservata al
Collegio per la decisione.
3. La domanda di separazione consensuale è fondata e merita accoglimento.
4 L'esame degli atti e l'atteggiamento processuale delle parti evidenziano chiaramente il venir meno tra i coniugi di quella forma di unione morale e materiale che caratterizza il vincolo coniugale e l'emergere di una situazione di lontananza emotiva che non rende concretamente percorribile l'ipotesi di una prosecuzione della convivenza tra i coniugi.
Le condizioni concordate dalle parti sono congrue e conformi a legge e idonee a preservare l'interesse della prole.
4. Nulla deve disporsi in punto di spese avendo le parti proposto domanda congiunta
P.Q.M.
Il Tribunale di Tivoli, in composizione collegiale, definitamente pronunciando:
a) dichiara la separazione personale dei coniugi e Parte_1 Parte_2
i quali hanno contratto matrimonio in IA EC in data 13 settembre
2014, trascritto nei registri dello stato civile del predetto Comune , Anno 2014, Atto
N. 49, Parte 1;
b) omologa l'accordo intervenuto tra le parti;
c) nulla sulle spese;
d) manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di competenza, perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di legge.
Tivoli, camera di consiglio del 9 ottobre 2025
La Giudice Il Presidente
UL LO NC LU
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