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Sentenza 19 dicembre 2025
Sentenza 19 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 19/12/2025, n. 17788 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 17788 |
| Data del deposito : | 19 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
così composto:
dott.ssa Marta Ienzi Presidente
dott.ssa Filomena Albano Giudice
dott.ssa NA RO Giudice relatore riunito nella camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado iscritta al n.53613 del Ruolo Generale degli
Affari Contenziosi dell'anno 2021 vertente
TRA
, nato a [...] il [...], con il patrocinio dell'Avv. Parte_1
LE GA, giusta procura allegata in atti
Ricorrente
E
1 , nata a [...] il [...], con il patrocinio dell'Avv. Controparte_1
Alessandro AR, giusta procura in atti
Resistente
Con l'intervento del Pubblico Ministero.
OGGETTO: scioglimento del matrimonio
CONCLUSIONI: come da note di trattazione scritta per l'udienza del
25.6.2025
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 2.9.21, ritualmente e tempestivamente notificato unitamente al pedissequo decreto di fissazione d'udienza, Pt_1
, premesso che in data 27.10.86 contraeva matrimonio civile in Roma
[...]
con , dalla cui unione era nata una figlia, maggiorenne ed Controparte_1
autonoma; che il Tribunale, con decreto del 23.1.2020, omologava la separazione personale dei coniugi, con assegnazione alla madre della casa coniugale ove avrebbe dimorato con la prole, previsione di assegno di mantenimento a suo carico di euro 300,00 per la figlia ed euro 400,00 per la moglie ed impegno a trasferire la metà della casa coniugale, impegno poi attuato;
che dalla comparizione delle parti dinnanzi al Presidente del Tribunale
non era ripresa la convivenza, chiedeva che fosse dichiarato lo scioglimento del matrimonio, con reciproca autonomia dei coniugi.
Istauratosi il contraddittorio si costituiva che non si opponeva Controparte_1
allo scioglimento del vincolo, chiedendo il riconoscimento di assegno divorzile nella misura di euro 800,00 ed attesa la raggiunta autonomia della figlia la revoca del contributo a suo carico del 50% delle spese straordinarie.
All'udienza presidenziale il Presidente, dato atto dell'esito negativo del tentativo di conciliazione confermava le condizioni separative e rimetteva le parti dinnanzi a sé per il proseguo.
Concessi i termini ex art.183, VI co. c.p.c., ammesse ed espletate le prove orali,
disposta indagine tributaria, ritenuta la causa matura per la decisione, era rinviata, a trattazione cartolare, ex art.127ter c.p.c., per precisazione delle conclusioni, al 25.6.2025.
A detta udienza, sulle note scritte delle parti, il G.I. riservava la decisione al
Collegio, con i termini di cui all'art. 190 c.p.c.
Nel merito, ritiene il Tribunale che ricorrano i presupposti per dichiarare lo scioglimento del matrimonio, giacché è decorso il termine di legge dal momento in cui i coniugi comparvero dinnanzi al Presidente del Tribunale in sede di separazione personale omologata e non vi è dubbio alcuno in ordine all'impossibilità di ricostituire il consorzio familiare come concordemente riferito dalle parti.
Deve, pertanto, essere dichiarato lo scioglimento del matrimonio contratto tra le parti in data 27.10.1986.
Deve revocarsi il contributo di mantenimento ordinario e straordinario per la figlia oggi di anni 31, incontestatamente autonoma. Per_1
Quanto alla domanda di assegno divorzile svolta dalla resistente, cui il ricorrente si è opposto, occorre premettere che non rileva, in questa sede, la previsione in sede separativa di contributo di mantenimento, dal momento che la spettanza dell'assegno divorzile è indipendente dalle statuizioni patrimoniali operanti, per accordo tra le parti o in virtù di decisione giudiziale, in vigenza di separazione dei coniugi poiché, data la diversità delle discipline sostanziali,
della natura, struttura e finalità dei relativi trattamenti, correlate a diversificate situazioni ed alle rispettive decisioni giudiziali, l'assegno divorzile,
presupponendo lo scioglimento del matrimonio, prescinde dagli obblighi di mantenimento e di alimenti, operanti nel regime di convivenza e di separazione, e costituisce effetto diretto della pronuncia di divorzio (cfr. Cass.
civ., sez. 1, 16/05/2017, n. 12196).
In argomento mette conto evidenziare che a norma dell'art. 5 comma 6 della L.
898/1970 e successive modificazioni “Con la sentenza che pronuncia lo
scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio, il tribunale,
tenuto conto delle condizioni dei coniugi, delle ragioni della decisione, del
contributo personale ed economico dato da ciascuno alla conduzione familiare
ed alla formazione del patrimonio di ciascuno o di quello comune, del reddito
di entrambi, e valutati tutti i suddetti elementi anche in rapporto alla durata
del matrimonio, dispone l'obbligo per un coniuge di somministrare
periodicamente a favore dell'altro un assegno quando quest'ultimo non ha
mezzi adeguati o comunque non possa procurarseli per ragioni oggettive”.
Con sentenza n. 18287/2018 le Sezioni Unite della Suprema Corte di
Cassazione hanno affermato che “la funzione assistenziale dell'assegno di
divorzio si compone di un contenuto perequativo-compensativo che discende
direttamente dalla declinazione costituzionale del principio di solidarietà e che
conduce al riconoscimento di un contributo che, partendo dalla comparazione
delle condizioni economico-patrimoniali dei due coniugi, deve tener conto non soltanto del raggiungimento di un grado di autonomia economica tale da
garantire l'autosufficienza, secondo un parametro astratto ma, in concreto, di
un livello reddituale adeguato al contributo fornito nella realizzazione della
vita familiare, in particolare tenendo conto delle aspettative professionali ed
economiche eventualmente sacrificate, in considerazione della durata del
matrimonio e dell'età del richiedente (…) Inoltre è necessario procedere ad un
accertamento probatorio rigoroso del rilievo causale degli indicatori
sopraindicati sulla sperequazione determinatasi ed, infine, la funzione
equilibratrice dell'assegno, deve ribadirsi, non è finalizzata alla ricostituzione
del tenore di vita endoconiugale ma soltanto al riconoscimento del ruolo e del
contributo fornito dall'ex coniuge economicamente più debole alla
realizzazione della situazione comparativa attuale”.
L'orientamento delle Sezioni Unite ha trovato conferma in pronunce successive che hanno ribadito i principi ivi delineati: “(…) deve essere
riconosciuto il diritto all'assegno divorzile, nell'ipotesi di effettiva e concreta
non autosufficienza economica del richiedente, anche ove non possano essere
valutati gli altri criteri, ancorché equiordinati, previsti nella norma, in virtù
del rilievo primario dei principi solidaristici di derivazione costituzionale che
informano i modelli relazionali familiari.…. Ove tale disparità sia accertata, è
necessario verificare se sia casualmente riconducibile in via esclusiva o
prevalente alle scelte comuni di conduzione della vita familiare, alla
definizione dei ruoli dei componenti la coppia coniugata, al sacrificio delle
aspettative lavorative e professionali di uno dei coniugi” (Cass. Ord.
21926/2019). Analogamente, in quest'ottica Cass. 6002/2022 ha chiarito che il giudizio in ordine all'attribuzione e quantificazione dell'assegno divorzile “pur dovendo
muovere dalla valutazione comparativa delle condizioni economico-
patrimoniali delle parti, deve essere volto ad accertare in particolare il
contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare ed alla
formazione del patrimonio comune, nonché di quello personale di ciascuno
degli ex coniugi, in relazione alla durata del matrimonio ed all'età dell'avente
diritto, dovendo l'assegno garantire al richiedente non già il conseguimento
dell'autosufficienza economica sulla base di un parametro astratto, bensì il
raggiungimento in concreto di un livello reddituale adeguato al predetto
contributo, tenuto anche conto delle aspettative professionali eventualmente
sacrificate” (conformi Cass. n. 25635/2021, Cass. n. 32398/2019 e Cass. n.
1882/2019).
Dunque, è ormai consolidato il principio secondo il quale “Al fine di accertare
se sussistano i presupposti per il riconoscimento dell'assegno divorzile in
funzione compensativo-perequativa del sacrificio sopportato per aver
rinunciato a realistiche occasioni professionali o reddituali, ferma
l'irrilevanza del pregresso tenore di vita familiare, il giudice deve verificare:
a) se tra gli ex coniugi, a seguito del divorzio, si sia determinato o aggravato
uno squilibrio economico-patrimoniale prima inesistente (ovvero di minori
proporzioni); b) se, in costanza di matrimonio, gli ex coniugi abbiano
convenuto che uno di essi sacrificasse le proprie prospettive professionali per
dedicarsi al soddisfacimento delle incombenze familiari;
c) se, con onere
probatorio a carico del richiedente, tali scelte abbiano inciso sulla formazione
del patrimonio della famiglia e di quello personale degli ex coniugi
determinando uno spostamento patrimoniale da riequilibrare;
d) quale sia lo spostamento patrimoniale, e la conseguente esigenza di riequilibrio,
causalmente rapportabile alle determinazioni comuni ed ai ruoli
endofamiliari” (cfr. Cass. ord. n. 22738/2021).
Ciò premesso, la capacità economico-patrimoniale delle parti all'esito del giudizio è stata ricostruita, anche per il tramite degli accertamenti tributari, nei termini di seguito esposti.
, pensionato, in sede presidenziale aveva dichiarato (cfr. Parte_1
dichiarazione sostitutiva del 24.6.22) un reddito netto annuo per il 2021 di euro
15668, inferiore a quanto risultante dal modello fiscale 730/22 per il 2021, con un reddito complessivo di euro 24274,00 e così, su 13 mensilità, al netto dell'imposizione fiscale per euro 1803,00 mensili;
di essere proprietario di due locali in Calabria, asseritamente non produttivi di reddito;
di sostenere oneri locatizi per euro 575,00; di avere la titolarità di due conti depositi con giacenza rispettivamente di euro 87000 ed euro 234000, nonché di due c/c con non significative giacenze.
Successivamente, come confermato anche dagli accertamenti tributari, ha documentato i seguenti redditi:
Anno 2022 (cfr. 730/23 per 2022): euro 24934
Anno 2023 (cfr. CU Inps ed Enasarco anno 2023): euro 25746
e così, rispettivamente, riportando un reddito mensile netto su 13 mensilità per euro 1641,00 ed euro 1576,00; inalterate le proprietà in Calabria, mentre relativamente alle consistenze finanziarie i due conti depositi riportano saldi quasi inalterati rispetto a quanto in precedenza dedotto, mentre al 31.12.24
riportano un saldo di euro 265.000 quello presso ING direct ed al 31.12.23 per circa euro 220000,00 quello presso Chebanca;
ha documentato oneri locatizi per euro 1150,00.
, in sede presidenziale si era dichiarata inoccupata, come anche Controparte_1
al tempo della separazione, disponendo del solo contributo di mantenimento da parte del marito;
di essere proprietaria dell'immobile in cui dimora, acquistato nell'anno 2021, successivamente alla separazione;
di essere titolare di due c/c con un ultimo saldo disponibile (giugno 2022) per euro 70056 ed euro 4927,00;
di un conto deposito con giacenze alla stessa data per euro 29600; di un fondo pensione dal controvalore alla stessa data di circa euro 8000,00.
Successivamente (cfr. dichiarazione sostitutiva di atto notorio del 30.3.23), ha dichiarato di aver iniziato a svolgere lavorativa come collaboratrice domestica,
con reddito mensile di euro 285,00 che sarebbe poi cessato al giugno 2023.
Dagli accertamenti tributari svolti e dalla documentazione successivamente prodotta emergono redditi per l'anno 2023 di euro 9326,00 e per l'anno 2022
di euro 6296,00 e così al netto dell'imposizione fiscale su 13 mensilità per euro
717,00 ed euro 484,00; il conto titoli presenta un saldo di euro 73415,00
all'ottobre 2024, mentre i due c/c presentano nel settembre 2024 un saldo di poche migliaia di euro.
Ciò posto, persiste tra le parti lo squilibrio economico esistente già al tempo della separazione, quanto a redditi mensili e a consistenze finanziarie,
dovendosi nondimeno valutare, per il marito, la cessazione degli oneri di mantenimento per la figlia e della conclusione del naturale corso di studio,
come pure allegato in ricorso, per la moglie, la cessazione degli oneri straordinari per la figlia e la ripresa dell'attività lavorativa seppure in categoria professionale non conforme con l'attività di agente di commercio svolta. Relativamente alle consistenze patrimoniali, l'indubbio accrescimento derivato alla resistente dall'acquisto dell'immobile in proprietà appare compensato dalle notevoli disponibilità finanziarie del marito per quasi euro 500.000, così
da ritenere rientrante nella di lui autonoma determinazione l'assolvimento di oneri locatizi, come documentati, invero incompatibili con i redditi mensili e giustificabili, come l'inalterata propensione al risparmio, soltanto in ragione della sussistenza di una adeguata solidità economica, pure comprovata dalla capacità di spesa risultante dalla documentazione acquisita dalla Guardia di finanza, in disparte la considerazione che le consistenze economico-finanziarie delle parti risultano essere in parte derivate dalla definizione dei rapporti patrimoniali tra loro intercorsi.
Ciò posto, ritiene il Tribunale che tale squilibrio determini il diritto della resistente al riconoscimento di assegno divorzile, non potendo la stessa provvedere senza il contributo del marito alle proprie basilari esigenze di vita esclusivamente con i proventi della propria attività lavorativa dovendosi ritenere difficoltoso un inserimento nel mondo del lavoro, in ragione della non giovanissima età (69 anni), se non per attività, oltre che non conformi alle pregresse esperienze svolte, di non elevata remunerazione.
Conseguentemente, valutati i redditi delle parti e lo squilibrio economico tra le parti in favore del marito, pur con le precisazioni dinnanzi esposte, tenuto conto della cessazione per il marito degli oneri ordinari e straordinari per la figlia e per la moglie di quelli straordinari, considerata, per un verso, la durata del matrimonio calcolata dalla data di celebrazione (1986) alla data della separazione (2018, data del deposito del ricorso per separazione) e l'età della resistente (69 anni), il Collegio stima equo determinare l'importo dell'assegno divorzile a carico del ricorrente in € 450,00 mensili, oltre rivalutazione annuale
ISTAT, da versare al domicilio della resistente entro il giorno 5 del mese.
Quanto alla decorrenza dell'assegno di divorzio, il Collegio rileva che l'assegno di divorzio, trovando la propria fonte nel nuovo "status" delle parti,
rispetto al quale la pronuncia del giudice ha efficacia costitutiva, decorre dal passaggio in giudicato della statuizione di risoluzione del vincolo coniugale. A
tale principio ha introdotto un temperamento l'art. 4, comma tredicesimo, della legge 1 dicembre 1970, n. 898, così come sostituito dall'art. 8 della legge 6
marzo 1987 n. 74, conferendo al giudice il potere di disporre, in relazione alle circostanze del caso concreto, ed anche in assenza di specifica richiesta, la decorrenza dello stesso assegno dalla data della domanda di divorzio: peraltro il giudice, ove si avvalga di tale potere, è tenuto a motivare adeguatamente la propria decisione (Cass. 24991/10, Cass. 4424/08, Cass. 18321/07). Nel caso di specie, non sussistono elementi per giustificare la diversa decorrenza che,
pertanto, deve essere fissata dalla data del passaggio in giudicato della presente sentenza ove si è statuito sullo status.
Sussistono giustificati motivi, attesa la natura e l'esito del giudizio, per compensare le spese di lite
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa civile in primo grado iscritta al n. 53613/21 R.G.A.C., così provvede:
1) dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto in Roma il 27.10.1986
da , nato a [...] il [...] e nata a Parte_1 Controparte_1
Roma il 10.1.1956, trascritto nel registro degli atti di matrimonio del
Comune di Roma (registro degli atti di matrimonio, atto n. 00509, parte I, serie 02, anno 1986);
2) ordina al competente Ufficiale dello Stato Civile di procedere all'annotazione della presente sentenza negli appositi registri e al cancelliere di provvedere agli adempimenti di cui all'art. 10 della legge
1° dicembre 1970 n. 898;
3) revoca il contributo di mantenimento ordinario e straordinario per la figlia;
4) pone a carico di , a titolo di assegno divorzile, la somma Parte_1
mensile di euro 450,00, con decorrenza dalla data del passaggio in giudicato della sentenza e successivo adeguamento automatico annuale secondo gli indici del costo della vita calcolati dall'ISTAT, da versarsi al domicilio di entro il giorno 5 di ogni mese;
Controparte_1
5) compensa le spese.
Così deciso in Roma il 18.11. 2025
Il Presidente
Dott.ssa Marta Ienzi
Il Giudice estensore
Dott.ssa NA RO
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
così composto:
dott.ssa Marta Ienzi Presidente
dott.ssa Filomena Albano Giudice
dott.ssa NA RO Giudice relatore riunito nella camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado iscritta al n.53613 del Ruolo Generale degli
Affari Contenziosi dell'anno 2021 vertente
TRA
, nato a [...] il [...], con il patrocinio dell'Avv. Parte_1
LE GA, giusta procura allegata in atti
Ricorrente
E
1 , nata a [...] il [...], con il patrocinio dell'Avv. Controparte_1
Alessandro AR, giusta procura in atti
Resistente
Con l'intervento del Pubblico Ministero.
OGGETTO: scioglimento del matrimonio
CONCLUSIONI: come da note di trattazione scritta per l'udienza del
25.6.2025
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 2.9.21, ritualmente e tempestivamente notificato unitamente al pedissequo decreto di fissazione d'udienza, Pt_1
, premesso che in data 27.10.86 contraeva matrimonio civile in Roma
[...]
con , dalla cui unione era nata una figlia, maggiorenne ed Controparte_1
autonoma; che il Tribunale, con decreto del 23.1.2020, omologava la separazione personale dei coniugi, con assegnazione alla madre della casa coniugale ove avrebbe dimorato con la prole, previsione di assegno di mantenimento a suo carico di euro 300,00 per la figlia ed euro 400,00 per la moglie ed impegno a trasferire la metà della casa coniugale, impegno poi attuato;
che dalla comparizione delle parti dinnanzi al Presidente del Tribunale
non era ripresa la convivenza, chiedeva che fosse dichiarato lo scioglimento del matrimonio, con reciproca autonomia dei coniugi.
Istauratosi il contraddittorio si costituiva che non si opponeva Controparte_1
allo scioglimento del vincolo, chiedendo il riconoscimento di assegno divorzile nella misura di euro 800,00 ed attesa la raggiunta autonomia della figlia la revoca del contributo a suo carico del 50% delle spese straordinarie.
All'udienza presidenziale il Presidente, dato atto dell'esito negativo del tentativo di conciliazione confermava le condizioni separative e rimetteva le parti dinnanzi a sé per il proseguo.
Concessi i termini ex art.183, VI co. c.p.c., ammesse ed espletate le prove orali,
disposta indagine tributaria, ritenuta la causa matura per la decisione, era rinviata, a trattazione cartolare, ex art.127ter c.p.c., per precisazione delle conclusioni, al 25.6.2025.
A detta udienza, sulle note scritte delle parti, il G.I. riservava la decisione al
Collegio, con i termini di cui all'art. 190 c.p.c.
Nel merito, ritiene il Tribunale che ricorrano i presupposti per dichiarare lo scioglimento del matrimonio, giacché è decorso il termine di legge dal momento in cui i coniugi comparvero dinnanzi al Presidente del Tribunale in sede di separazione personale omologata e non vi è dubbio alcuno in ordine all'impossibilità di ricostituire il consorzio familiare come concordemente riferito dalle parti.
Deve, pertanto, essere dichiarato lo scioglimento del matrimonio contratto tra le parti in data 27.10.1986.
Deve revocarsi il contributo di mantenimento ordinario e straordinario per la figlia oggi di anni 31, incontestatamente autonoma. Per_1
Quanto alla domanda di assegno divorzile svolta dalla resistente, cui il ricorrente si è opposto, occorre premettere che non rileva, in questa sede, la previsione in sede separativa di contributo di mantenimento, dal momento che la spettanza dell'assegno divorzile è indipendente dalle statuizioni patrimoniali operanti, per accordo tra le parti o in virtù di decisione giudiziale, in vigenza di separazione dei coniugi poiché, data la diversità delle discipline sostanziali,
della natura, struttura e finalità dei relativi trattamenti, correlate a diversificate situazioni ed alle rispettive decisioni giudiziali, l'assegno divorzile,
presupponendo lo scioglimento del matrimonio, prescinde dagli obblighi di mantenimento e di alimenti, operanti nel regime di convivenza e di separazione, e costituisce effetto diretto della pronuncia di divorzio (cfr. Cass.
civ., sez. 1, 16/05/2017, n. 12196).
In argomento mette conto evidenziare che a norma dell'art. 5 comma 6 della L.
898/1970 e successive modificazioni “Con la sentenza che pronuncia lo
scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio, il tribunale,
tenuto conto delle condizioni dei coniugi, delle ragioni della decisione, del
contributo personale ed economico dato da ciascuno alla conduzione familiare
ed alla formazione del patrimonio di ciascuno o di quello comune, del reddito
di entrambi, e valutati tutti i suddetti elementi anche in rapporto alla durata
del matrimonio, dispone l'obbligo per un coniuge di somministrare
periodicamente a favore dell'altro un assegno quando quest'ultimo non ha
mezzi adeguati o comunque non possa procurarseli per ragioni oggettive”.
Con sentenza n. 18287/2018 le Sezioni Unite della Suprema Corte di
Cassazione hanno affermato che “la funzione assistenziale dell'assegno di
divorzio si compone di un contenuto perequativo-compensativo che discende
direttamente dalla declinazione costituzionale del principio di solidarietà e che
conduce al riconoscimento di un contributo che, partendo dalla comparazione
delle condizioni economico-patrimoniali dei due coniugi, deve tener conto non soltanto del raggiungimento di un grado di autonomia economica tale da
garantire l'autosufficienza, secondo un parametro astratto ma, in concreto, di
un livello reddituale adeguato al contributo fornito nella realizzazione della
vita familiare, in particolare tenendo conto delle aspettative professionali ed
economiche eventualmente sacrificate, in considerazione della durata del
matrimonio e dell'età del richiedente (…) Inoltre è necessario procedere ad un
accertamento probatorio rigoroso del rilievo causale degli indicatori
sopraindicati sulla sperequazione determinatasi ed, infine, la funzione
equilibratrice dell'assegno, deve ribadirsi, non è finalizzata alla ricostituzione
del tenore di vita endoconiugale ma soltanto al riconoscimento del ruolo e del
contributo fornito dall'ex coniuge economicamente più debole alla
realizzazione della situazione comparativa attuale”.
L'orientamento delle Sezioni Unite ha trovato conferma in pronunce successive che hanno ribadito i principi ivi delineati: “(…) deve essere
riconosciuto il diritto all'assegno divorzile, nell'ipotesi di effettiva e concreta
non autosufficienza economica del richiedente, anche ove non possano essere
valutati gli altri criteri, ancorché equiordinati, previsti nella norma, in virtù
del rilievo primario dei principi solidaristici di derivazione costituzionale che
informano i modelli relazionali familiari.…. Ove tale disparità sia accertata, è
necessario verificare se sia casualmente riconducibile in via esclusiva o
prevalente alle scelte comuni di conduzione della vita familiare, alla
definizione dei ruoli dei componenti la coppia coniugata, al sacrificio delle
aspettative lavorative e professionali di uno dei coniugi” (Cass. Ord.
21926/2019). Analogamente, in quest'ottica Cass. 6002/2022 ha chiarito che il giudizio in ordine all'attribuzione e quantificazione dell'assegno divorzile “pur dovendo
muovere dalla valutazione comparativa delle condizioni economico-
patrimoniali delle parti, deve essere volto ad accertare in particolare il
contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare ed alla
formazione del patrimonio comune, nonché di quello personale di ciascuno
degli ex coniugi, in relazione alla durata del matrimonio ed all'età dell'avente
diritto, dovendo l'assegno garantire al richiedente non già il conseguimento
dell'autosufficienza economica sulla base di un parametro astratto, bensì il
raggiungimento in concreto di un livello reddituale adeguato al predetto
contributo, tenuto anche conto delle aspettative professionali eventualmente
sacrificate” (conformi Cass. n. 25635/2021, Cass. n. 32398/2019 e Cass. n.
1882/2019).
Dunque, è ormai consolidato il principio secondo il quale “Al fine di accertare
se sussistano i presupposti per il riconoscimento dell'assegno divorzile in
funzione compensativo-perequativa del sacrificio sopportato per aver
rinunciato a realistiche occasioni professionali o reddituali, ferma
l'irrilevanza del pregresso tenore di vita familiare, il giudice deve verificare:
a) se tra gli ex coniugi, a seguito del divorzio, si sia determinato o aggravato
uno squilibrio economico-patrimoniale prima inesistente (ovvero di minori
proporzioni); b) se, in costanza di matrimonio, gli ex coniugi abbiano
convenuto che uno di essi sacrificasse le proprie prospettive professionali per
dedicarsi al soddisfacimento delle incombenze familiari;
c) se, con onere
probatorio a carico del richiedente, tali scelte abbiano inciso sulla formazione
del patrimonio della famiglia e di quello personale degli ex coniugi
determinando uno spostamento patrimoniale da riequilibrare;
d) quale sia lo spostamento patrimoniale, e la conseguente esigenza di riequilibrio,
causalmente rapportabile alle determinazioni comuni ed ai ruoli
endofamiliari” (cfr. Cass. ord. n. 22738/2021).
Ciò premesso, la capacità economico-patrimoniale delle parti all'esito del giudizio è stata ricostruita, anche per il tramite degli accertamenti tributari, nei termini di seguito esposti.
, pensionato, in sede presidenziale aveva dichiarato (cfr. Parte_1
dichiarazione sostitutiva del 24.6.22) un reddito netto annuo per il 2021 di euro
15668, inferiore a quanto risultante dal modello fiscale 730/22 per il 2021, con un reddito complessivo di euro 24274,00 e così, su 13 mensilità, al netto dell'imposizione fiscale per euro 1803,00 mensili;
di essere proprietario di due locali in Calabria, asseritamente non produttivi di reddito;
di sostenere oneri locatizi per euro 575,00; di avere la titolarità di due conti depositi con giacenza rispettivamente di euro 87000 ed euro 234000, nonché di due c/c con non significative giacenze.
Successivamente, come confermato anche dagli accertamenti tributari, ha documentato i seguenti redditi:
Anno 2022 (cfr. 730/23 per 2022): euro 24934
Anno 2023 (cfr. CU Inps ed Enasarco anno 2023): euro 25746
e così, rispettivamente, riportando un reddito mensile netto su 13 mensilità per euro 1641,00 ed euro 1576,00; inalterate le proprietà in Calabria, mentre relativamente alle consistenze finanziarie i due conti depositi riportano saldi quasi inalterati rispetto a quanto in precedenza dedotto, mentre al 31.12.24
riportano un saldo di euro 265.000 quello presso ING direct ed al 31.12.23 per circa euro 220000,00 quello presso Chebanca;
ha documentato oneri locatizi per euro 1150,00.
, in sede presidenziale si era dichiarata inoccupata, come anche Controparte_1
al tempo della separazione, disponendo del solo contributo di mantenimento da parte del marito;
di essere proprietaria dell'immobile in cui dimora, acquistato nell'anno 2021, successivamente alla separazione;
di essere titolare di due c/c con un ultimo saldo disponibile (giugno 2022) per euro 70056 ed euro 4927,00;
di un conto deposito con giacenze alla stessa data per euro 29600; di un fondo pensione dal controvalore alla stessa data di circa euro 8000,00.
Successivamente (cfr. dichiarazione sostitutiva di atto notorio del 30.3.23), ha dichiarato di aver iniziato a svolgere lavorativa come collaboratrice domestica,
con reddito mensile di euro 285,00 che sarebbe poi cessato al giugno 2023.
Dagli accertamenti tributari svolti e dalla documentazione successivamente prodotta emergono redditi per l'anno 2023 di euro 9326,00 e per l'anno 2022
di euro 6296,00 e così al netto dell'imposizione fiscale su 13 mensilità per euro
717,00 ed euro 484,00; il conto titoli presenta un saldo di euro 73415,00
all'ottobre 2024, mentre i due c/c presentano nel settembre 2024 un saldo di poche migliaia di euro.
Ciò posto, persiste tra le parti lo squilibrio economico esistente già al tempo della separazione, quanto a redditi mensili e a consistenze finanziarie,
dovendosi nondimeno valutare, per il marito, la cessazione degli oneri di mantenimento per la figlia e della conclusione del naturale corso di studio,
come pure allegato in ricorso, per la moglie, la cessazione degli oneri straordinari per la figlia e la ripresa dell'attività lavorativa seppure in categoria professionale non conforme con l'attività di agente di commercio svolta. Relativamente alle consistenze patrimoniali, l'indubbio accrescimento derivato alla resistente dall'acquisto dell'immobile in proprietà appare compensato dalle notevoli disponibilità finanziarie del marito per quasi euro 500.000, così
da ritenere rientrante nella di lui autonoma determinazione l'assolvimento di oneri locatizi, come documentati, invero incompatibili con i redditi mensili e giustificabili, come l'inalterata propensione al risparmio, soltanto in ragione della sussistenza di una adeguata solidità economica, pure comprovata dalla capacità di spesa risultante dalla documentazione acquisita dalla Guardia di finanza, in disparte la considerazione che le consistenze economico-finanziarie delle parti risultano essere in parte derivate dalla definizione dei rapporti patrimoniali tra loro intercorsi.
Ciò posto, ritiene il Tribunale che tale squilibrio determini il diritto della resistente al riconoscimento di assegno divorzile, non potendo la stessa provvedere senza il contributo del marito alle proprie basilari esigenze di vita esclusivamente con i proventi della propria attività lavorativa dovendosi ritenere difficoltoso un inserimento nel mondo del lavoro, in ragione della non giovanissima età (69 anni), se non per attività, oltre che non conformi alle pregresse esperienze svolte, di non elevata remunerazione.
Conseguentemente, valutati i redditi delle parti e lo squilibrio economico tra le parti in favore del marito, pur con le precisazioni dinnanzi esposte, tenuto conto della cessazione per il marito degli oneri ordinari e straordinari per la figlia e per la moglie di quelli straordinari, considerata, per un verso, la durata del matrimonio calcolata dalla data di celebrazione (1986) alla data della separazione (2018, data del deposito del ricorso per separazione) e l'età della resistente (69 anni), il Collegio stima equo determinare l'importo dell'assegno divorzile a carico del ricorrente in € 450,00 mensili, oltre rivalutazione annuale
ISTAT, da versare al domicilio della resistente entro il giorno 5 del mese.
Quanto alla decorrenza dell'assegno di divorzio, il Collegio rileva che l'assegno di divorzio, trovando la propria fonte nel nuovo "status" delle parti,
rispetto al quale la pronuncia del giudice ha efficacia costitutiva, decorre dal passaggio in giudicato della statuizione di risoluzione del vincolo coniugale. A
tale principio ha introdotto un temperamento l'art. 4, comma tredicesimo, della legge 1 dicembre 1970, n. 898, così come sostituito dall'art. 8 della legge 6
marzo 1987 n. 74, conferendo al giudice il potere di disporre, in relazione alle circostanze del caso concreto, ed anche in assenza di specifica richiesta, la decorrenza dello stesso assegno dalla data della domanda di divorzio: peraltro il giudice, ove si avvalga di tale potere, è tenuto a motivare adeguatamente la propria decisione (Cass. 24991/10, Cass. 4424/08, Cass. 18321/07). Nel caso di specie, non sussistono elementi per giustificare la diversa decorrenza che,
pertanto, deve essere fissata dalla data del passaggio in giudicato della presente sentenza ove si è statuito sullo status.
Sussistono giustificati motivi, attesa la natura e l'esito del giudizio, per compensare le spese di lite
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa civile in primo grado iscritta al n. 53613/21 R.G.A.C., così provvede:
1) dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto in Roma il 27.10.1986
da , nato a [...] il [...] e nata a Parte_1 Controparte_1
Roma il 10.1.1956, trascritto nel registro degli atti di matrimonio del
Comune di Roma (registro degli atti di matrimonio, atto n. 00509, parte I, serie 02, anno 1986);
2) ordina al competente Ufficiale dello Stato Civile di procedere all'annotazione della presente sentenza negli appositi registri e al cancelliere di provvedere agli adempimenti di cui all'art. 10 della legge
1° dicembre 1970 n. 898;
3) revoca il contributo di mantenimento ordinario e straordinario per la figlia;
4) pone a carico di , a titolo di assegno divorzile, la somma Parte_1
mensile di euro 450,00, con decorrenza dalla data del passaggio in giudicato della sentenza e successivo adeguamento automatico annuale secondo gli indici del costo della vita calcolati dall'ISTAT, da versarsi al domicilio di entro il giorno 5 di ogni mese;
Controparte_1
5) compensa le spese.
Così deciso in Roma il 18.11. 2025
Il Presidente
Dott.ssa Marta Ienzi
Il Giudice estensore
Dott.ssa NA RO