Articolo 1 della Legge 24 luglio 1954, n. 569
Articolo 2
Versione
20 agosto 1954
Art. 1.
Indipendentemente dal limite massimo d'eta' ed in deroga al disposto dell' art. 5 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281 , che approva il regolamento dei concorsi per posti di sanitari addetti ai servizi dei Comuni e delle Province, sono ammessi a concorsi per i gradi iniziali, compresi i condotti, tutti i sanitari che nei concorsi banditi nel 1947, e per i quali venne applicata la legge 1 marzo 1949, n. 55 , conseguirono l'idoneita', ma non ottennero l'assegnazione di alcun posto messo a concorso.
Entrata in vigore il 20 agosto 1954