Sentenza 7 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 07/05/2025, n. 1776 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 1776 |
| Data del deposito : | 7 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In Nome Del Popolo Italiano
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
Sezione controversie di lavoro e di previdenza ed assistenza composta dai magistrati: dott.ssa Carmen Lombardi Presidente dott.ssa Milena Cortigiano Consigliere relatore dott.ssa Chiara De Franco Consigliere riunita in camera di consiglio ha pronunciato in grado di appello all'udienza del 7.5.2025 la seguente
SENTENZA con motivazione contestuale nella causa civile iscritta al n. 2884/2024 R.G. sezione lavoro
TRA
in persona del procuratore speciale, Parte_1 rappresentata e difesa, in virtù di procura in atti, dall'avv. Ferdinando Gelo
Appellante
E
, in qualità di legale rappresentante della CP_1 Controparte_2
(c.f. ), rappresentato e difeso dall'avv.to Raffaele Lettera
[...] P.IVA_1
Appellato
NONCHE' in Controparte_3
persona del per la Campania, rappresentato e difeso, in virtù di procura Controparte_4 generale notarile alle liti, dall'avv. Marialuigia Ferrante
Appellato
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso al Tribunale di Napoli Nord, in funzione di giudice del lavoro, depositato il
21.12.2023 , in qualità di legale rappresentante della CP_1 [...]
proponeva opposizione avverso l'intimazione di pagamento n. Controparte_2
02820239010558562000, notificatagli da in data 1/12/2023, Parte_1
limitatamente alle cartelle di pagamento, relative a crediti , recanti n. 02820180013223014 CP_3
000 (premio 2017), n. 02820190002002846 000 (premio 2018) e n. 02820190030572648 000
(premio 2018-2019).
Eccepita la mancata notifica delle cartelle, la prescrizione dei crediti vantati da e la CP_3
decadenza, chiedeva dichiararsi non dovute le somme in questione.
Costituitisi i convenuti e , con sentenza n. 4696/2024 il CP_3 Parte_1
Tribunale così provvedeva: “Accoglie il ricorso;
compensa le spese”.
A sostegno della decisione il giudice di primo grado osservava che Parte_1
aveva “tentato di provare la notifica degli atti sottostanti all'intimazione opposta, e
[...]
cioè le cartelle di pagamento n. 02820180013223014 000 (premio 2017), 02820190002002846 000
(premio 2018) e n. 02820190030572648 000 (premio 2018-2019), depositando l'estratto di ruolo e copia delle relate di notifica, omettendo dunque il deposito della copia delle cartelle di pagamento.
Tuttavia, secondo la Cassazione (pronunciandosi in un caso in cui l'Ente impositivo aveva documentato la notifica delle cartelle con il deposito degli estratti di ruolo, assieme alla copia delle relate e degli avvisi di ricevimento), il Riscossore può provare la notifica dei suoi atti producendo solo gli atti originali oppure copia autentica delle cartelle. …” (cfr. sentenza impugnata).
Avverso la pronuncia proponeva appello, con ricorso a questa Corte depositato in data 6.11.2024,
e ne invocava la riforma con rigetto del ricorso di primo grado. Parte_1
A fondamento della dedotta erroneità della sentenza, parte appellante richiamava il principio di diritto, enunciato dalla Suprema Corte con sentenza n. 20769 del 21/07/2021, secondo cui “ai fini della prova della notifica della cartella non è necessaria la produzione in giudizio dell'originale o della copia autentica della cartella essendo invece sufficiente la produzione o della matrice o della copia della cartella con la relativa relazione di notifica. (….). L'estratto di ruolo è l'equipollente della matrice …”, principio questo ricavabile, secondo la giurisprudenza di legittimità, dall'art. 26 comma 4 del DPR 602/1973, ove si prevede che “L'esattore deve conservare per cinque anni la matrice o la copia della cartella con la relazione dell'avvenuta notificazione o l'avviso di ricevimento ed ha l'obbligo di farne esibizione su richiesta del contribuente o dell'amministrazione”.
Ribadito, poi, che la cartella n. 02820180013223014 000 era stata ritualmente notificata il
23/02/2022 mediante consegna a familiare ( figlio di ) cui faceva TE CP_1 seguito l'invio di comunicazione di avvenuta notifica (CAN) a mezzo raccomandata n.
573183788757, che la cartella n. 02820190002002846 000 era stata ritualmente notificata il
24.02.2022 mediante deposito presso la casa comunale e che la cartella n. 02820190030572648 000 era stata ritualmente notificata il 23/02/2022 mediante consegna a familiare ( , figlio di TE
) cui faceva seguito l'invio di comunicazione di avvenuta notifica ( mezzo CP_1 Pt_2 raccomandata n. 573252296256, parte appellante deduceva l'inammissibilità e, comunque,
l'infondatezza delle avverse doglianze ed eccezioni formulate dall'opponente in primo grado.
Costituitisi e, dopo il disposto rinnovo della notifica del ricorso in appello, anche CP_1
l' , all'udienza del 7.5.2025 la Corte invitava le parti alla discussione in ordine CP_3 all'ammissibilità dell'opposizione ad estratto di ruolo e all'esito della camera di consiglio decideva la causa con la presente sentenza con motivazione contestuale.
*****
2. La sentenza impugnata deve essere riformata, con declaratoria di inammissibilità dell'opposizione proposta in primo grado per difetto di interesse ad agire, ai sensi dell'art. 12 comma 4 bis D.P.R. 602/1973, come introdotto dalla novella legislativa di cui all'art.
3-bis del D.L.
n. 146/2021, convertito con modificazioni dalla L. n. 215/2021.
Sulla base di un condivisibile indirizzo della Suprema Corte, formatosi prima della novella legislativa dell'art. 12, comma 4 bis, del d.P.R. n. 602 del 1973 ad opera dell'art. 3 bis del d.l. n. 146 del 2021, come convertito dalla l. n. 215 del 2021, questo Collegio, con orientamento ormai consolidato, escludeva l'autonoma impugnabilità da parte del debitore dell'estratto di ruolo in difetto di una procedura esecutiva attivata dall'amministrazione per il recupero del credito ivi risultante (cfr. Cass. civ. [ord.], sez. VI, 07-03-2019, n. 6723; Cass., 9-3-2017, n. 6034; Cass. 13-
10-2016, n. 20618; Cass. 10-11-2016, n. 22946).
Il ragionamento operato dai giudici di legittimità prendeva le mosse dal rilievo che l'interesse ad agire, in termini generali, costituisce una condizione per far valere il diritto sotteso mediante l'azione, e si identifica nell'esigenza di ottenere un risultato utile giuridicamente apprezzabile e non altrimenti conseguibile senza l'intervento chiarificatore del giudice. In particolare, nell'azione di mero accertamento, esso presuppone uno stato di incertezza oggettiva sull'esistenza di un rapporto giuridico, tale da arrecare all'interessato un pregiudizio concreto ed attuale, che si sostanzia in un'illegittima situazione di fatto continuativa e che, perciò, si caratterizza per la sua stessa permanenza (cfr. Cass. civ., sez. lav., 31-07-2015, n. 16262; Cass. civ., sez. VI, 23-07-2015, n.
15479; Cass. civ., sez. VI, 13-07-2015, n. 14612; Cass. civ., sez. III, 23-06-2015, n. 12893; Cass. civ. [ord.], sez. VI, 27-01-2011, n. 2051). Non vi erano quindi i presupposti, in difetto di qualsivoglia attività esecutiva da parte dell'Ente o dell'esattore, per percorrere la strada dell'azione di accertamento negativo del credito.
L'affermazione, precisava il Collegio, non si pone in contrasto con quanto affermato dalle Sezioni
Unite con sentenza n. 19704 del 2015 (resa peraltro, giova ricordare, in materia tributaria), secondo cui il contribuente non può autonomamente impugnare, per difetto di interesse, il mero estratto di ruolo, mentre può impugnare il titolo esecutivo, cioè il ruolo, e dunque la cartella di pagamento della quale, a causa dell'invalidità della relativa notifica, sia venuto a conoscenza solo attraverso un estratto di ruolo rilasciato su sua richiesta dal senza dover Controparte_5
necessariamente attendere la notifica di un atto successivo.
Si tratta, invero, di azioni diverse, ricollegate a diversi fatti costitutivi e caratterizzate da differenti prospettazioni in relazione al petitum perseguito.
La distinzione era stata opportunamente ribadita, da ultimo, da Cass. civ., sez. Lav., sent. 8 ottobre
2019 n. 29294, che, nel ripercorrere analiticamente le diverse ipotesi di tutela riconosciute al debitore che intenda contestare l'esistenza di un debito contributivo di cui sia venuto a conoscenza solo mediante l'estratto di ruolo, aveva precisato che, mentre deve ritenersi ammissibile, in linea generale, l'azione recuperatoria ex art. 24 d. lgs. 46/1999 sul presupposto della decorrenza del relativo termine di impugnazione della cartella dal momento della prima conoscenza dell'esistenza della stessa tramite l'estratto di ruolo, non sussiste l'interesse ad agire qualora il debitore solleciti esclusivamente l'accertamento negativo del credito emerso dall'estratto di ruolo senza che alcun atto impositivo sia stato compiuto in suo danno.
Così, testualmente, la Suprema Corte: “… se, invece, attraverso l'esercizio della medesima azione si intenda impugnare proprio l'estratto del ruolo in sé considerato ed a prescindere dalla verifica dell'avvenuta notifica della cartella, è evidente che tale azione non sarà ammissibile se rivolta esclusivamente ad ottenere l'accertamento negativo della sussistenza del credito per ragioni antecedenti alla notifica della cartella, perché l'estratto del ruolo non è atto idoneo a determinare alcuna lesione del patrimonio del contribuente, sicché qualsiasi eventuale ragione estintiva del debito, compresa la prescrizione dell'obbligo contributivo, non potrà essere più accertata essendo irretrattabile l'accertamento amministrativo per il decorso del termine previsto dal D.Lgs. n. 46 del
1999, art. 24”.
Nelle more del giudizio è intervenuto il legislatore con l'art. 3 bis del D.L. n. 146 del 2021, convertito con modifiche dalla l. n. 215 del 2021, che, novellando l'art. 12 del D.P.R. n. 602/1973
(intitolato “Formazione e contenuto dei ruoli”), ha aggiunto il comma 4 bis, che testualmente prevede:
"
4-bis. L'estratto di ruolo non è impugnabile. Il ruolo e la cartella di pagamento che si assume invalidamente notificata sono suscettibili di diretta impugnazione nei soli casi in cui il debitore che agisce in giudizio dimostri che dall'iscrizione a ruolo possa derivargli un pregiudizio per la partecipazione a una procedura di appalto, per effetto di quanto previsto nell'articolo 80, comma 4, del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, oppure per la riscossione di somme allo stesso dovute dai soggetti pubblici di cui all'articolo 1, comma 1, lettera
a), del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 18 gennaio 2008, n.
40, per effetto delle verifiche di cui all'articolo 48-bis del presente decreto o infine per la perdita di un beneficio nei rapporti con una pubblica amministrazione".
Sulla questione dell'applicabilità della norma ai giudizi in corso sono intervenute, quindi, le Sezioni
Unite della Cassazione con sentenza n. 26283 del 6 settembre 2022, affermando, quale principio di diritto nell'interesse della legge ex art. 363 c.p.c., che in tema di riscossione coattiva delle entrate pubbliche (anche extratributarie) mediante ruolo, lo ius superveniens dell'art. 12 comma 4 bis sopra citato trova applicazione anche nei processi pendenti, poiché specifica, concretizzandolo, l'interesse alla tutela immediata rispetto al ruolo e alla cartella non notificata o invalidamente notificata.
Detta norma, selezionando specifici casi in cui l'invalida notificazione della cartella ingenera di per sé il bisogno di tutela giurisdizionale, ha plasmato l'interesse ad agire, condizione dell'azione avente natura "dinamica" che, come tale, può assumere una diversa configurazione, anche per norma sopravvenuta, fino al momento della decisione.
La citata disposizione, dunque, incide sulla pronuncia della sentenza e si applica anche nei processi pendenti, nei quali lo specifico interesse ad agire deve essere dedotto e dimostrato, eventualmente attraverso il ricorso alla rimessione nei termini della parte che ne faccia richiesta;
da essa si trae, altresì, il corollario che nemmeno può ritenersi sussistente l'interesse ad agire a fronte della mera notifica di un'intimazione di pagamento, che non è un atto della procedura esecutiva, ma produce soltanto l'effetto di messa in mora del debitore e interruzione della prescrizione.
A tale condivisibile principio questa Corte ritiene doveroso dare piena applicazione.
3. Nel caso di specie, è palese dalla lettura del ricorso introduttivo di primo grado che la parte intendesse proporre un'azione di accertamento negativo dell'esistenza del credito , CP_3 emerso dall'intimazione di pagamento, come motivo di opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c. per decorso del termine quinquennale dall'insorgenza del credito.
Nel costituirsi in giudizio in primo grado, la convenuta ha Parte_1
prodotto la copia delle relate di notifica delle cartelle. La decisione del giudice di primo grado
(fondata sulla mancata produzione da parte di delle cartelle di Parte_1
pagamento) non è conforme al principio, anche recentemente ribadito dalla Suprema Corte, secondo cui “qualora la parte destinataria di una cartella di pagamento contesti esclusivamente di averne ricevuto la notificazione e l'agente per la riscossione dia prova della regolare esecuzione della stessa (secondo le forme ordinarie o con messo notificatore, ovvero mediante invio di raccomandata con avviso di ricevimento), resta preclusa la deduzione di vizi concernenti la cartella non tempestivamente opposti, né sussiste un onere, in capo all'agente, di produrre in giudizio la copia integrale della cartella stessa (v. Cass. n. 21533 del 2017; n. 12883 del 2020)” (cfr. Cass., sez. lav., ordinanza n. 3145/2025).
In considerazione della ritualità delle notifiche delle cartelle a Controparte_2
l'opposizione, dunque, appariva inammissibile, per difetto di interesse ad agire, già in virtù dell'orientamento della giurisprudenza di questo Collegio, avallato dalle pronunce della Suprema
Corte sopra richiamato;
vieppiù la pronuncia di inammissibilità è inevitabile a seguito dello ius superveniens di cui si è dato conto, che esclude senza riserve l'impugnazione dell'estratto di ruolo nel caso in cui la cartella esattoriale sia stata validamente notificata.
In ogni caso, per le ragioni sopra esposte, la verifica della ritualità della notifica, anche laddove contestata, è divenuta irrilevante, a fronte dello ius superveniens di cui si è dato conto, che esclude senza riserve l'impugnazione dell'estratto di ruolo anche nel caso in cui la cartella esattoriale - o l'avviso di addebito - non siano stati validamente notificati, a meno che non ricorra il peculiare pregiudizio indicato nella norma stessa;
pregiudizio che , quale legale CP_1
rappresentante della non ha in alcun modo dedotto. Controparte_2
Ne consegue che, in riforma della sentenza impugnata, l'opposizione proposta in primo grado avverso l'intimazione di pagamento e gli estratti di ruolo relativi alle cartelle ivi indicate debba essere dichiarata inammissibile per difetto di interesse ad agire, ai sensi dell'art. 12 comma 4 bis
D.P.R. 602/1973.
4. Quanto alle spese di lite, analizzato l'esito complessivo del doppio grado di giudizio e tenuto conto delle ragioni della decisione, si reputano sussistenti i presupposti per disporne l'integrale compensazione tra le parti.
P.Q.M.
La Corte così decide: in accoglimento dell'appello, in riforma della sentenza impugnata, dichiara inammissibile l'opposizione proposta in primo grado da , in qualità di legale rappresentante della CP_1
Controparte_2
compensa tra le parti le spese di lite del doppio grado.
Napoli, il 7.5.2025
Il Consigliere Estensore Il Presidente
Dott.ssa Milena Cortigiano Dott.ssa Carmen Lombardi