Versione
30 luglio 1978
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Versione
30 dicembre 1998
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Art. 23. (Riparazioni straordinarie)
Quando si eseguano sull'immobile importanti ed improrogabili opere necessarie per conservare ad esso la sua destinazione o per evitare maggiori danni che ne compromettano l'efficienza in relazione all'uso a cui e' adibito, o comunque opere di straordinaria manutenzione di rilevante entita', il locatore puo' chiedere al conduttore che il canone risultante dall'applicazione degli articoli precedenti venga integrato con un aumento non superiore all'interesse legale sul capitale impiegato nelle opere e nei lavori effettuati, dedotte le indennita' e i contributi di ogni natura che il locatore abbia percepito o che successivamente venga a percepire per le opere eseguite.
L'aumento decorre dalla data in cui sono state ultimate le opere, se la richiesta e' fatta entro trenta giorni dalla data stessa; in caso diverso decorre dal primo giorno del mese successivo al ricevimento della richiesta.
Le disposizioni dei commi precedenti sono applicabili anche quando il locatore venga assoggettato a contributi di miglioria per trasformazioni urbane nella zona in cui e' situato l'immobile.
Le controversie derivanti dall'applicazione del presente articolo sono decise con le modalita' indicate negli articoli 43 e seguenti. ((25)) --------------- AGGIORNAMENTO (25) La L. 9 dicembre 1998, n. 431 ha disposto (con l'art. 14 comma 4) l'abrogazione del presente articolo "limitatamente alle locazioni abitative".
Quando si eseguano sull'immobile importanti ed improrogabili opere necessarie per conservare ad esso la sua destinazione o per evitare maggiori danni che ne compromettano l'efficienza in relazione all'uso a cui e' adibito, o comunque opere di straordinaria manutenzione di rilevante entita', il locatore puo' chiedere al conduttore che il canone risultante dall'applicazione degli articoli precedenti venga integrato con un aumento non superiore all'interesse legale sul capitale impiegato nelle opere e nei lavori effettuati, dedotte le indennita' e i contributi di ogni natura che il locatore abbia percepito o che successivamente venga a percepire per le opere eseguite.
L'aumento decorre dalla data in cui sono state ultimate le opere, se la richiesta e' fatta entro trenta giorni dalla data stessa; in caso diverso decorre dal primo giorno del mese successivo al ricevimento della richiesta.
Le disposizioni dei commi precedenti sono applicabili anche quando il locatore venga assoggettato a contributi di miglioria per trasformazioni urbane nella zona in cui e' situato l'immobile.
Le controversie derivanti dall'applicazione del presente articolo sono decise con le modalita' indicate negli articoli 43 e seguenti. ((25)) --------------- AGGIORNAMENTO (25) La L. 9 dicembre 1998, n. 431 ha disposto (con l'art. 14 comma 4) l'abrogazione del presente articolo "limitatamente alle locazioni abitative".
Commentari • 6
- 1. Si può aumentare il canone di affitto per lavori sull’immobile o condominiali?Paolo Remer · https://www.laleggepertutti.it/ · 22 novembre 2025 · 26.295254
[…] Affitti abitativi: canone invariabile per tutta la durata del contratto Con la Legge 431/1998, che ha riformato le locazioni, è stato eliminato l'art. 23 della legge sull'equo canone (L. 392/1978) che consentiva al locatore di adeguare il canone in caso di lavori straordinari. In particolare, l'art. 14, comma 4, di tale legge ha disposto l'abrogazione dell'articolo 23 della Legge n. 392/1978 «limitatamente alle locazioni abitative». […]
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Giurisprudenza • 84
- 1. Trib. Catania, sentenza 10/03/2022, n. 1250Provvedimento: […] Tuttavia, deve anche considerarsi, secondo, la giurisprudenza di legittimità, che tenuto conto che in tema di locazioni di immobili adibiti ad uso diverso da quello abitativo, non trova applicazione l'art. 23 legge 392/1978, che disciplina le riparazioni straordinarie per gli immobili ad uso di abitazione, ne' è stabilita la predeterminazione legale del limite massimo del canone, non incorre nella sanzione di nullità sancita dall'art. 79 legge 392/1978 la pattuizione che pone a carico del conduttore la manutenzione ordinaria e straordinaria, relativa agli impianti e alle attrezzature particolari dell'immobile locato (Cass. Civ., n.15388/2002; conforme, Cass. Civ., n.9109/2005).Leggi di più...
- art. 1590 c.c.·
- art. 1588 c.c.·
- prova del danno·
- mutamento di rito·
- compensazione spese processuali·
- danno morale·
- manutenzione ordinaria e straordinaria·
- responsabilità del conduttore·
- danno patrimoniale·
- locazione non abitativa